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11.2022.92

Esecuzione di decisioni: diritto di visita

Ticino · 2022-07-18 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Ricevutavenerdì 20 maggio 2022 l'istanza di CO 1, egli ha statuito senza indugio il lunedì successivo. L'istanza in questione non è stata pertanto oggetto di discussione. Così procedendo, il primo giudice ha impedito alla convenuta di difendersi e dal presentare prove sull'assenza di colpa per l'inosservanza dell'ingiunzione, precludendole il diritto d'essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC). E una violazione del diritto d'essere sentito comporta per principio l'annullamento della sentenza impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 144 I 17 consid. 5.3 142 II 226 consid. 2.8.1).

c)Né il vizio formale può reputarsi sanato per avere potuto, RE 1, far valere le sue ragioni davanti a questa Camera. Una sanatoria del diritto di essere sentito può entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2, 145 I 174 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 3). L'autorità di reclamo non dispone tuttavia di pieno potere cognitivo sull'accertamento dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Il principio testé enunciato non trova pertanto applicazione nel caso specifico (analogamente: I CCA sentenza 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5e).

d)Nelle circostanze descritte non rimane quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, dopo che avrà sentito RE 1 per iscritto o oralmente. Le particolarità della fattispecie giustificano di statuire – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della violazione di carattere procedurale appare superfluo invitare CO 1 a formulare osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.

5.Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, per altro nemmeno richieste, la reclamante essendosi difesa da sé e la stesura del reclamo non avendole verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).Né si pone poi problema di ripetibili alla controparte, il reclamo non essendo stato intimato per osservazioni.

6.Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita sono impu-gnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale fe-derale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).

Per questi motivi,

decide1.  Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisone impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.  Non si riscuotono spese.

–;

– avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 2 Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, preso atto del rapporto della Polizia Comunale di __________ del 16 maggio 2022, ha accertato che RE 1 – con l'ausilio di suo fratello – ha compiuto “atti di chiaro ostruzionismo” nei confronti degli agenti di polizia intervenuti, ciò che ha impedito a CO 1 di esercitare il suo diritto di visita. Per il primo giudice essa ha così contravvenuto all'ordine impartitole con la decisione inaudita parte del 18 marzo 2022 di ‟collaborare e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visitaˮ. Donde la condanna di RE 1 a corrispondere entro 30 giorni una multa disciplinare di fr. 200.–.

E. 3 La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare in applicazione dell'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC non costituisce una misura cautelare, perché ha carattere definitivo. Questa continua infatti a sussistere anche nel caso in cui la decisione da eseguire emanata in via supercautelare dovesse poi essere modificata (DTF 142 III 592 consid. 5.2). Tale misura è un mezzo di coercizione indiretta e come per le altre misure di tale natura, il giudice dell'esecuzione deve dapprima comminarla e poi, con una decisione “di attuazione”, infliggerla (DTF 142 III 589 consid. 3 con rinvii; v. anche Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 3 ad art. 343; Jenny in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 254).

E. 4 RE

1, che non nega il mancato esercizio dei diritti di visita, sostiene che l'impedimento

non è dipeso da lei ma dalla figlia, la quale come in passato ha espresso la

chiara volontà di non vedere il padre neppure nel fine settimana del 14 maggio

2022. Essa soggiunge che già la sera prima del diritto di visita, R__________ aveva

avvertito il papà di non volerlo incontrare, posizione da lei mantenuta anche il

giorno seguente e poi riferita alla polizia, intervenuta a seguito dell'insistenza

del padre. La reclamante afferma così di non avere ostacolato il diritto di

visita, dichiarandosi disposta a concederlo in forma ridotta al fine di

rispettare la volontà della figlia. Essa sottolinea inoltre che R__________,

dodicenne, è in grado di manifestare la sua volontà di non volere incontrare il

padre. A suo parere, poi, il decreto supercautelare del 18 marzo 2022 “rischia

di strumentalizzare la figlia e di traumatizzarla”, tanto più che la ragazza

non è stata sentita. Essa chiede in definitiva di annullare la multa così come

la decisione emessa il 18 marzo 2022.

a)

Dal

postulato annullamento della decisione supercautelare del 18 marzo 2022 giova

subito sgombrare il campo. N

el quadro di un'esecuzione (diretta o

indiretta) non è infatti possibile rimettere in discussione la decisione da

eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione (I CCA sentenza

inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 6).

Premesso ciò, tutto quanto RE 1

adduce nel suo reclamo andava sottoposto

al Pretore aggiunto e non sollevato

per la prima volta davanti a questa

Camera. Nella procedura di reclamo, infatti, fatte salve speciali

disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni,

né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art.

326 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 324 consid. 6.6.1). Fondato su fatti e obbiezioni

nuovi, il reclamo andrebbe così dichiarato d'acchito irricevibile.

b)

Il

problema è che, in concreto, il Pretore aggiunto non ha chiesto osservazioni a RE

1. Ricevuta

venerdì 20 maggio 2022 l'istanza

di CO 1, egli ha statuito senza indugio il lunedì successivo. L'istanza in

questione non è stata pertanto oggetto di discussione. Così procedendo, il

primo giudice ha impedito alla convenuta di difendersi e dal presentare prove

sull'assenza di colpa per l'inosservanza dell'ingiunzione, precludendole il

diritto d'essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC). E una violazione del diritto

d'essere sentito comporta per principio l'annullamento della sentenza

impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 144

I 17 consid. 5.3 142 II 226 consid. 2.8.1).

c)

il vizio formale può reputarsi sanato per avere potuto, RE 1, far valere le sue

ragioni davanti a questa Camera. Una sanatoria del diritto di essere sentito può

entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente

dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in

diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave,

possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti

all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe

inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2, 145 I 174 consid. 4.4;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 3). L'autorità

di reclamo non dispone tuttavia di pieno potere cognitivo

sull'accertamento dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Il principio testé

enunciato non trova pertanto applicazione nel caso specifico (analogamente: I

CCA sentenza 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5e).

d)

Nelle

circostanze descritte non rimane quindi che annullare la decisione impugnata e

rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, dopo che avrà sentito

RE 1 per iscritto o oralmente. Le particolarità della fattispecie giustificano

di statuire – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della

violazione di carattere procedurale appare superfluo invitare CO 1 a formulare

osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.

E. 5 Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, per altro nemmeno richieste, la reclamante essendosi difesa da sé e la stesura del reclamo non avendole verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Né si pone poi problema di ripetibili alla controparte, il reclamo non essendo stato intimato per osservazioni.

E. 6 Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita sono impu-gnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale fe-derale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2). Per questi motivi, decide

1.  Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisone impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.  Non si riscuotono spese.

3.   Notificazione a: –; – avv.   . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2022.92

Lugano

18 luglio 2022/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Giamboni e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causaDM.2019.60(divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del16 ottobre 2019da

CO 1

contro

RE 1,

(già patrocinata dall'avv.),

Considerando

in diritto:                 1.Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 335cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le suedecisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), dapresentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di diritto di famiglia competono a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato con iln. 1 LOG).Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, inconcreto la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenutail 24 maggio 2022. Introdotta il 27 maggio seguente, la ‟contestazioneˮ in esame, che può essere trattata come reclamo, è pertanto ricevibile.

2.Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, preso atto del rapporto della Polizia Comunale di __________ del 16 maggio 2022, ha accertato che RE 1 – con l'ausilio di suo fratello –ha compiuto “atti di chiaro ostruzionismo” nei confronti degli agenti di polizia intervenuti, ciò che ha impedito a CO 1 di esercitare il suo diritto di visita. Per il primo giudice essa ha così contravvenuto all'ordine impartitole con la decisione inaudita parte del 18 marzo 2022 di ‟collaborare e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visitaˮ. Donde la condanna di RE 1 a corrispondere entro 30 giorni una multa disciplinare di fr. 200.–.

3.La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare in applicazione dell'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC non costituisce una misura cautelare, perché ha carattere definitivo. Questa continua infatti a sussistere anche nel caso in cui la decisione da eseguire emanata in via supercautelare dovesse poi essere modificata (DTF 142 III 592 consid. 5.2). Tale misura è un mezzo di coercizione indiretta e come per le altre misure di tale natura, il giudice dell'esecuzione deve dapprima comminarla e poi, con una decisione “di attuazione”, infliggerla(DTF 142 III 589 consid. 3 con rinvii; v. ancheKofmelEhrenzellerin: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 3 ad art. 343;Jennyin: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 254).

4.RE 1, che non nega il mancato esercizio dei diritti di visita, sostiene che l'impedimento non è dipeso da lei ma dalla figlia, la quale come in passato ha espresso la chiara volontà di non vedere il padre neppure nel fine settimana del 14 maggio

2022. Essa soggiunge che già la sera prima del diritto di visita, R__________ aveva avvertito il papà di non volerlo incontrare, posizione da lei mantenuta anche il giorno seguente e poi riferita alla polizia, intervenuta a seguito dell'insistenza del padre. La reclamante afferma così di non avere ostacolato il diritto di visita, dichiarandosi disposta a concederlo in forma ridotta al fine di rispettare la volontà della figlia. Essa sottolinea inoltre che R__________, dodicenne, è in grado di manifestare la sua volontà di non volere incontrare il padre. A suo parere, poi, il decreto supercautelare del 18 marzo 2022 “rischia di strumentalizzare la figlia e di traumatizzarla”, tanto più che la ragazza non è stata sentita. Essa chiede in definitiva di annullare la multa così come la decisione emessa il 18 marzo 2022.

a)Dal postulato annullamento della decisione supercautelare del 18 marzo 2022 giova subito sgombrare il campo. Nel quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è infatti possibile rimettere in discussione la decisione da eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione (I CCA sentenza inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 6).Premesso ciò, tutto quanto RE 1adduce nel suo reclamo andava sottoposto al Pretore aggiunto e non sollevatoper la prima volta davanti a questa Camera. Nella procedura di reclamo, infatti, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 324 consid. 6.6.1). Fondato su fatti e obbiezioni nuovi, il reclamo andrebbe così dichiarato d'acchito irricevibile.

b)Il problema è che, in concreto, il Pretore aggiunto non ha chiesto osservazioni a RE

1. Ricevutavenerdì 20 maggio 2022 l'istanza di CO 1, egli ha statuito senza indugio il lunedì successivo. L'istanza in questione non è stata pertanto oggetto di discussione. Così procedendo, il primo giudice ha impedito alla convenuta di difendersi e dal presentare prove sull'assenza di colpa per l'inosservanza dell'ingiunzione, precludendole il diritto d'essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC). E una violazione del diritto d'essere sentito comporta per principio l'annullamento della sentenza impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 144 I 17 consid. 5.3 142 II 226 consid. 2.8.1).

c)Né il vizio formale può reputarsi sanato per avere potuto, RE 1, far valere le sue ragioni davanti a questa Camera. Una sanatoria del diritto di essere sentito può entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2, 145 I 174 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 3). L'autorità di reclamo non dispone tuttavia di pieno potere cognitivo sull'accertamento dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Il principio testé enunciato non trova pertanto applicazione nel caso specifico (analogamente: I CCA sentenza 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5e).

d)Nelle circostanze descritte non rimane quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, dopo che avrà sentito RE 1 per iscritto o oralmente. Le particolarità della fattispecie giustificano di statuire – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della violazione di carattere procedurale appare superfluo invitare CO 1 a formulare osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.

5.Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, per altro nemmeno richieste, la reclamante essendosi difesa da sé e la stesura del reclamo non avendole verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).Né si pone poi problema di ripetibili alla controparte, il reclamo non essendo stato intimato per osservazioni.

6.Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita sono impu-gnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale fe-derale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).

Per questi motivi,

decide1.  Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisone impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.  Non si riscuotono spese.

–;

– avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).