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11.2022.62

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Ticino · 2022-09-14 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 D esistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico, in particolare lo sforzo profuso dalle parti, con reciproche concessioni, per mettere fine al litigio e lo scopo filantropico dell'associazione inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità per inconvenienza, neppure richiesta. Per questi motivi, decreta:

1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2.   Non si riscuotono spese.

3.   Notificazione a: –,; –,; –,; –, . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello La giudice presidente                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2022.62

Lugano

14 settembre 2022/bs

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta

della giudice:

Giamboni, giudice presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causaCA.2021.421/422 (provvedimenti cautelariprima della pendenza della causa)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa conistanza del 29 dicembre2021 dall'

AP 1

contro

AO 1

AO 2e

AO 3

Ritenuto

in diritto:                 1.Ilritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto delladichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamentodelle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Le circostanze del caso specifico, in particolare lo sforzo profuso dalle parti, con reciproche concessioni, per mettere fine al litigio e lo scopo filantropico dell'associazione inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità per inconvenienza, neppure richiesta.

Per questi motivi,

decreta:1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2.   Non si riscuotono spese.

3.   Notificazione a:

–,;

–,;

–,;

–, .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).