Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.29 del 23 febbraio 2022 consid. 4 con rinvii). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura di diritto ereditario rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).
E. 2 In concreto con l'emanazione della
decisione sulla cauzione
per le spese ripetibili
, il reclamo, come rileva RE 1, è diventato
privo d'oggetto e va tolto dai ruoli. Rimane da esaminare la questione delle
spese
processuali e le ripetibili dello stralcio. Ora, l
'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure
divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi caduca il giudice
“può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106
CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli
considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione,
quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine
dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717
n. 26c).
a)
Giusta
l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative
ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale
disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile
garanzia qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame
di una lite che rientra nella sua sfera di competenza
(DTF 144 I
333 consid. 7.1).
La durata di un procedimento non
è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla
base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza
ragionevole impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino
giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze,
generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno considerati in specie
la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata
dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura
(DTF 144 II 489 consid. 3.2 con rinvii).
Un
diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte
– nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti
dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1).
b)
In
concreto, p
ur tenendo conto che procedimenti del diritto
di famiglia possano avere carattere prioritario, tanto più se concernono gli
interessi di un minore, il tempo impiegato per emanare
la decisione sulla
cauzione
appare effettivamente eccessivo. Se la causa di merito può senz'altro
apparire laboriosa, altrettanto non può dirsi per la decisione che il Pretore
avrebbe dovuto emanare, limitata alla sola questione della cauzione per le
spese ripetibili
fonda
ta sull'art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, norma che c
ostituisce una sorta di clausola generale
e
sulla quale il giudice dispone di un ampio potere
d'apprezzamento. Per il resto, che
la Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna sia sovraccarica di
lavoro o affetta da problemi organizzativi dovuti alla mancanza di personale è
possibile. Tuttavia l'emanazione di una decisione sulla cauzione per spese e
ripetibili, che ha di fatto sospeso il procedimento di merito, a distanza di
oltre un anno dalla fine dello scambio degli allegati sul tema non appare
oggettivamente giustificabile, tanto meno dopo i vari i solleciti dell'attrice
e le assicurazioni del Pretore. In tali circostanze, se non fosse divenuto
privo d'oggetto, il reclamo per denegata giustizia sarebbe presumibilmente stato
accolto.
E. 3 Vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare alla riscossione di oneri processuali a carico dello Stato, che è parte in tale procedimento, ma non dall'assegnare ripetibili alla reclamante (I CCA, sentenza inc. 11.2019.40 del 1° aprile 2019 consid. 5). L'indennità tiene conto del dispendio per far valere le proprie ragioni che un legale solerte e speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato. Per questi motivi, decide:
1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli .
2. Non si riscuotono spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a: – avvocate e; – Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella. Comunicazione all'avv. . Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.05.2022 11.2022.55 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.05.2022 11.2022.55 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.05.2022 11.2022.55
Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto
Incarto n. 11.2022.55 Lugano 27 maggio 2022 /bs In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Giani, vicepresidente vicecancelliera: Chietti Soldati sedente per statuire nella causa OR.2020.30 (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 dicembre 2020 da RE 1 (patrocinata dalle avvocate, e PA 1) contro CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2), giudicando ora sul reclamo per ritardata giustizia del 25 marzo 2022 presentato da RE 1 nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna; Ritenuto in fatto: A. D__________ F__________ (1937), vedovo dal 17 luglio 2018 e con ultimo domicilio a B__________, è deceduto a L__________ il 5 dicembre 2019 senza lasciare discendenti. In un testamento olografo del 28 gennaio 2019 egli ha istituito l'avvocato CO 1 suo erede universale, designandolo altresì come esecutore testamentario, e ha previsto due legati, di cui uno in favore della sorella RE 1. Il testamento è stato pubblicato il 18 dicembre 2019 dalla notaia R__________ L__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, il quale l'11 marzo 2020 ha rilasciato un certificato ereditario in cui figura CO 1come unico erede fu D__________ F__________ (inc. SO.2020.206). B. Il 23 dicembre 2020 RE 1 si è rivolta al medesimo Pretore affinché fosse accertata la nullità del testamento olografo redatto il 28 gennaio 2019 dal fratello. Il 28 gennaio 2021 CO 1 ha chiesto preliminarmente che l'attrice fosse tenuta a depositare una cauzione di fr. 822 800.– a copertura delle spese ripetibili in caso di soccombenza. RE 1 ha proposto il 26 febbraio 2021 di respingere la richiesta. In una replica del 15 marzo 2021 e in una duplica del 29 marzo 2021 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista. Dopo vari solleciti telefonici volti a ottenere dal Pretore l'emanazione della decisione sulla cauzione per le spese ripetibili, il 24 febbraio 2022 RE 1 ha rinnovato la richiesta. Senza esito. C. Il 25 marzo 2022 RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia in cui chiede di ordinare al Pretore di emanare la decisione sulla cauzione. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2022 il Pretore, dopo avere giustificato la remora, ha comunicando di avere emanato quello stesso giorno la decisione in questione. In una replica spontanea del 24 maggio 2022 la reclamante conferma di avere ricevuto la decisione richiesta. Considerando in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.29 del 23 febbraio 2022 consid. 4 con rinvii). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura di diritto ereditario rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG). 2. In concreto con l'emanazione della decisione sulla cauzione per le spese ripetibili, il reclamo, come rileva RE 1, è diventato privo d'oggetto e va tolto dai ruoli. Rimane da esaminare la questione delle spese processuali e le ripetibili dello stralcio. Ora, l 'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717
n. 26c). a) Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile garanzia qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza (DTF 144 I 333 consid. 7.1). La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 144 II 489 consid. 3.2 con rinvii). Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte
– nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1). b) In concreto, p ur tenendo conto che procedimenti del diritto di famiglia possano avere carattere prioritario, tanto più se concernono gli interessi di un minore, il tempo impiegato per emanare la decisione sulla cauzione appare effettivamente eccessivo. Se la causa di merito può senz'altro apparire laboriosa, altrettanto non può dirsi per la decisione che il Pretore avrebbe dovuto emanare, limitata alla sola questione della cauzione per le spese ripetibili fonda ta sull'art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, norma che c ostituisce una sorta di clausola generale e sulla quale il giudice dispone di un ampio potere d'apprezzamento. Per il resto, che la Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna sia sovraccarica di lavoro o affetta da problemi organizzativi dovuti alla mancanza di personale è possibile. Tuttavia l'emanazione di una decisione sulla cauzione per spese e ripetibili, che ha di fatto sospeso il procedimento di merito, a distanza di oltre un anno dalla fine dello scambio degli allegati sul tema non appare oggettivamente giustificabile, tanto meno dopo i vari i solleciti dell'attrice e le assicurazioni del Pretore. In tali circostanze, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il reclamo per denegata giustizia sarebbe presumibilmente stato accolto. 3. Vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare alla riscossione di oneri processuali a carico dello Stato, che è parte in tale procedimento, ma non dall'assegnare ripetibili alla reclamante (I CCA, sentenza inc. 11.2019.40 del 1° aprile 2019 consid. 5). L'indennità tiene conto del dispendio per far valere le proprie ragioni che un legale solerte e speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato. Per questi motivi, decide:
1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli .
2. Non si riscuotono spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a: – avvocate e; – Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella. Comunicazione all'avv. . Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).