Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 D esistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuto a farsi carico dei costi, comunque contenuti, dovuti alla procedura di appello, limitati all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG), mentre le ripetibili possono considerarsi compensate, come concordato dalle parti stesse. Per questi motivi, decreta:
1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione :
– avv. dott.;
– avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello La giudice presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2022.4
Lugano
14 settembre 2022/bs
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale dappello
composta
della giudice:
Giamboni, giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causaDM.2022.1 (divorzio su azione di un coniuge)della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 2 gennaio 2022 da
AP 1
(patrocinato dall'PA 1)
contro
CO 1ora in
Ritenuto
in diritto: 1.Ilritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto delladichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere in linea di principio il pagamentodelle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuto a farsi carico dei costi, comunque contenuti, dovuti alla procedura di appello, limitati all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG), mentre le ripetibili possono considerarsi compensate, come concordato dalle parti stesse.
Per questi motivi,
decreta:1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150. sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
avv. dott.;
avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).