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11.2022.22

Ticino · 2021-12-21 · Italiano TI
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Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.02.2022 11.2022.22 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.02.2022 11.2022.22 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.02.2022 11.2022.22

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Incarto n. 11.2022.22 Lugano 9 febbraio 2022 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Giani, vicepresidente vicecancelliera: F. Bernasconi sedente per statuire nella causa DM.2019.245 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 9 settembre 2019 da AO 1 (Varese) (patrocinata dall'avv.  PA 2) contro AP 1 (patrocinato dall'avv.  PA 1), giudicando sull'appello del 17 novembre 2021 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 21 dicembre 2021 dal Pretore; Ritenuto in fatto:                   A. Con sentenza del 21 dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1974) e AO 1 (1974), omologando una convenzione in virtù della quale, in particolare, i coniugi hanno pattuito di suddividere gli averi previdenziali da loro maturati in costanza di matrimonio in ragione di metà per parte. Il Pretore ha così ha ordinato alla __________ SA, __________, di trasferire la somma di fr. 76 969.15 dal conto intestato al marito al conto intestato alla moglie presso la __________ AG, __________. Le spese processuali di complessivi fr. 3800.– sono state per fr. 2050.– a carico della moglie e per fr. 1750.– a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1330.– per ripetibili ridotte. B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre la somma da trasferire dal proprio istituto previdenziale a quello della moglie a fr. 50 321.50. L'appello non è stato oggetto di notificazione a AO 1. C. Il 4 febbraio 2022 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, il Pretore avendo nel frattempo rettificato la sentenza impugnata nel senso da lui voluto. Considerando in diritto:                 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). 2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). L e circostanze del caso specifico (nessuna comunicazione del rimedio giuridico) inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo . Quanto a eventuali ripetibili, AO 1 non è stata chiamata dalla Camera a formulare osservazioni. Per questi motivi, decreta:

1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2.   Non si riscuotono spese.

3.   Notificazione a: – avv.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).