opencaselaw.ch

11.2022.21

Rapporti di vicinato: cessazione della turbativa

Ticino ·29 · · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2022.21

Lugano

29 dicembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

vicecancelliera:

Ghirardelli

sedente per statuire nella causaOR.2012.172(rapporto di vicinato: cessazione diturbativa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa conpetizione del 29 agosto 2012da

AO 1 e AO 2,

(patrocinati dagli avvocati PA 2

contro

Comunione dei comproprietari

della PPP AP 1,

(patrocinata dagli avvocati dott. PA 1

,),

giudicando sull'appello del 4 febbraio 2022 presentato dallaComunione dei comproprietari della PPPcontro la sentenza emessa dal Pretore il 28 dicembre 2021;

– avvocati dott.;

– avvocati .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).