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Incarto n.11.2022.21
Lugano
29 dicembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire nella causaOR.2012.172(rapporto di vicinato: cessazione diturbativa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa conpetizione del 29 agosto 2012da
AO 1 e AO 2,
(patrocinati dagli avvocati PA 2
contro
Comunione dei comproprietari
della PPP AP 1,
(patrocinata dagli avvocati dott. PA 1
,),
giudicando sull'appello del 4 febbraio 2022 presentato dallaComunione dei comproprietari della PPPcontro la sentenza emessa dal Pretore il 28 dicembre 2021;
avvocati dott.;
avvocati .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).