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11.2022.177

Comproprietà ordinaria: legittimazione attiva dei comproprietari per l'incasso di contributi

Ticino · · Italiano TI
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Incarto n.11.2022.177

Lugano

17 agosto 2023/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causaSO.2022.650(tutela giurisdizionale dei casi manifesti: contribuzione a spese e oneri della comproprietà) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Città promossa con istanza del24 agosto 2022da

AO 1 e AO 2

AO 3

AO 4

AO 5(NL)

AO 6(NL)

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10 ed AO 11

AO 12 e AO 13

AO 14

AO 15 e AO 16

AO 17

AO 18

AO 19

AO 20

AO 21

AO 22

AO 23

AO 24

AO 25

AO 26

AO 27eAO 28

AO 29

AO 30(DK)

AO 31(D)

AO 32

AO 33

AO 34

AO 35

AO 36

AO 38

AO 37

AO 39

AO 42 eAO 41(SZ) e

AO 43

contro

AP 1

– avv.;

– avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).