Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2022.153
Lugano
2 giugno 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causaDM.2022.149(modifica di sentenza di divorzio:conversione di rendite in corso) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizionedel29 settembre 2022da
AP1,nata AP2,Be______
per ottenere la conversione in rendita vitalizia giusta l'art.124aCC,in virtù dell'art. 7e tit.fin. CC,di un'indennità adeguata a norma dell'art. 124 cpv. 1vCC relativa a una sentenza di divorzio emanata il 30 maggio 2011 tra lei e
AO1 (2022), già in Be______,
3.Nella sentenza impugnata il Pretore ha trattato la richiesta di conversione come un procedimento di giurisdizione non contenziosa, indicando quale unica parte in causa la sola AP1. V'è da domandarsi tuttavia se non andasse coinvolta nel contenzioso laB______ P______, che rifiuta la conversione della rendita chiesta dall'interessata. La questione può, per ora, rimanere indecisa. Dovesse prospettarsi un accoglimento delricorso, si tornerà in appresso sull'argomento.
4.Nel vecchio diritto del divorzio l'art. 122 cpv. 1 vCC stabiliva come l'attuale del resto che qualora un coniuge o ambedue i coniugi fossero affiliati a un istituto di previdenza professionale e non era ancora sopraggiunto un caso d'assicurazione, ogni coniuge aveva diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (LFLP). Se i coniugi avevano crediti reciproci, andava divisa soltanto la differenza tra questi due crediti (conguaglio: art. 122 cpv. 2 vCC). Se invece era già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi oppure le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non potevano essere divise per altri motivi era riconosciuta al coniuge creditore unindennità adeguata, che poteva anche essere sotto forma di rendita(art. 124 cpv. 1 vCC).
5.L'art. 7etit. fin. CC invocato nelricorsoda AP1, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, prevedeva la possibilità di chiedere al giudice, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, che in caso di divorzio pronunciato come in concreto dopo il verificarsi di un caso di previdenza professionale il coniuge creditore potesse chiedere al giudice di convertire una rendita assegnatagli giusta l'art. 124 cpv. 1 vCC non limitata nel tempo in rendita vitalizia secondo l'art. 124anCC, adeguandola al nuovo ordinamento (cfr. sulle condizioni: sentenza del Tribunale federale 5A_351/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.4.3). La vecchia rendita diveniva così una rendita retta dal diritto della previdenza professionale che cessava di essere versata dall'ex coniuge per essere erogata dall'istituto di previdenza direttamente al creditore invalido o che avesse raggiunto l'età del pensionamento (art. 22enLFLP) oppure all'istituto di previdenza o di libero passaggio (art. 22cnLFLP). La conversione, in ogni modo, non era più possibile se al momento della relativa richiesta il debitore della rendita era già deceduto (FF2013 pag. 4187).
6.La rendita prevista dall'art. 124 cpv. 1 vCC aveva esclusive finalitàpensionistiche (come l'attuale rendita che discende dall'art. 124acpv. 1 CC), giacché sostituiva il conguaglio dell'art. 122 cpv. 2 vCC allorché fosse già sopraggiunto un caso di previdenza professionale. Essa era dovuta al coniuge divorziato indipendentemente dal regime dei beni cui soggiacevano i coniugi o dal fatto che il coniuge creditore percepisse o non percepisse un contributo di mantenimento. In una convenzione sugli effetti del divorzio un coniuge poteva nondimeno rinunciare in tutto o in parte alla rendita dell'art. 124 cpv. 1 vCC, sempre che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità fosse garantita in altro modo (art. 123 cpv. 1 vCC, corrispondente all'odierno art. 124bcpv. 1 CC). Il giudice chiamato a omologare la convenzione sugli effetti del divorzio verificava d'ufficio l'adempimento di tale condizione.
7.Nella fattispecie la convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice prevedeva che il marito avrebbe versato allamoglie, vita natural durante, un contributo alimentare di fr. 7000.mensili indicizzatiindipendentemente da ogni nuova evenienza, segnatamente anche dal momento che la signora AP1 percepirà la sua rendita di vecchiaia AVS, nella circostanza che ella contragga nuovo matrimonio o in ogni altro caso.In caso di decesso del signor AO1 proseguiva la convenzione la signora AP1 percepirà la rendita dall'Istituto di cassa pensione b___ del signor AO1 (B______ P______), B______. InoltreAP1 rinuncia[va] all'assegnazione di un'adeguata indennità di cui all'art. 124 CC. Ciò posto, come rileva il Pretore nella sentenza impugnata, la convenzione sugli effetti del divorzio non contemplava in favore di AP1 alcunaindennità adeguata. Anzi, la escludeva, la beneficiaria avendo espressamente rinunciato all'applicazione dell'art. 124 cpv. 1 vCC.
8.La convenzione sugli effetti del divorzio stabiliva per vero che in caso di decesso del marito AP1 avrebbe percepitola renditadall'istituto di previdenza professionale del marito. Non poteva trattarsi però, con ogni evidenza, della rendita fondata sull'art. 124 cpv. 1 vCC alla quale essa medesima aveva rinunciato. Poteva trattarsi verosimilmente della rendita vedovile che le spettava anche in caso di rinuncia all'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 vCC, il cui ammontare di fr. 774.45 mensili non è in discussione. Quanto al noto contributo alimentare di fr. 7000. mensili previsto nella convenzione di divorzio, esso si è estinto per legge con la morte del debitore (art. 130 cpv. 1 CC), ciò che poteva per altro essere previsto sin dalla firma della pattuizione. In definitiva non si ravvisa, nella fattispecie, alcuna rendita giusta l'art. 124 vCC suscettibile di conversione a norma dell'art. 7etit. fin. CC. Poco giova dunque che nel 2017 AP1 ignorasse l'esistenza dell'art. 7etit. fin. CC, che essa non sia cognita della materia e non siastata informata tempestivamente dallaB______ P______circa l'applicabilità del diritto transitorio. È superfluo domandarsi altresì se il Pretore non dovesse coinvolgere nell'attuale procedura laB______ P______(sopra, consid. 3). Il problema lamentato da AP1 si riconduce, in ultima analisi, alla rinuncia all'assegnazione di un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC che figura nella convenzione di divorzio, non all'impossibilità di far capo nella fattispecie all'art. 7etit. fin. CC.
9.Le spese del presente giudizio seguirebbero la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno eccezionalmente di rinunciare a ogni prelievo.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).