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11.2022.153

Divorzio: conversione di rendita in corso a norma dell'art. 7e tit. fin. CC?

Ticino · 2025-06-02 · Italiano TI
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Incarto n.11.2022.153

Lugano

2 giugno 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

cancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causaDM.2022.149(modifica di sentenza di divorzio:conversione di rendite in corso) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizionedel29 settembre 2022da

AP1,nata AP2,Be______

per ottenere la conversione in rendita vitalizia giusta l'art.124aCC,in virtù dell'art. 7e tit.fin. CC,di un'indennità adeguata a norma dell'art. 124 cpv. 1vCC relativa a una sentenza di divorzio emanata il 30 maggio 2011 tra lei e

AO1 (†2022), già in Be______,

3.Nella sentenza impugnata il Pretore ha trattato la richiesta di conversione come un procedimento di giurisdizione non contenziosa, indicando quale unica parte in causa la sola AP1. V'è da domandarsi tuttavia se non andasse coinvolta nel contenzioso laB______ P______, che rifiuta la conversione della rendita chiesta dall'interessata. La questione può, per ora, rimanere indecisa. Dovesse prospettarsi un accoglimento del“ricor­so”, si tornerà in appresso sull'argomento.

4.Nel vecchio diritto del divorzio l'art. 122 cpv. 1 vCC stabiliva – come l'attuale del resto – che qualora un coniuge o ambedue i coniugi fossero affiliati a un istituto di previdenza professionale e non era ancora sopraggiunto un caso d'assicurazione, ogni coniuge ave­va diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (LFLP). Se i coniugi avevano crediti reciproci, andava divisa soltanto la differenza tra questi due crediti (conguaglio: art. 122 cpv. 2 vCC). Se invece era già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi oppure le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non potevano essere divise per altri motivi era riconosciuta al coniuge creditore un’“indennità adeguata”, che poteva anche essere sotto forma di rendita(art. 124 cpv. 1 vCC).

5.L'art. 7etit. fin. CC invocato nel“ricorso”da AP1, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, prevedeva la possibilità di chiedere al giudice, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, che in caso di divorzio pronunciato – come in concreto – dopo il verificarsi di un caso di previdenza professionale il coniu­ge creditore potesse chiedere al giudice di convertire una rendita assegnatagli giusta l'art. 124 cpv. 1 vCC non limitata nel tempo in rendita vitalizia secondo l'art. 124anCC, adeguandola al nuovo ordinamento (cfr. sulle condizioni: sentenza del Tribunale federale 5A_351/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.4.3). La vecchia rendita diveniva così una rendita retta dal diritto della previdenza professionale che cessava di essere versa­ta dall'ex coniuge per essere erogata dall'istituto di previdenza direttamente al creditore invalido o che avesse raggiunto l'età del pensionamento (art. 22enLFLP) oppure all'istituto di previdenza o di libero passaggio (art. 22cnLFLP). La conversione, in ogni modo, non era più possibile se al momento della relativa richiesta il debitore della rendi­ta era già deceduto (FF2013 pag. 4187).

6.La rendita prevista dall'art. 124 cpv. 1 vCC aveva esclusive finalitàpensionistiche (come l'attuale rendita che discende dall'art. 124acpv. 1 CC), giacché sostituiva il conguaglio del­l'art. 122 cpv. 2 vCC allorché fosse già sopraggiunto un caso di previden­za professionale. Essa era dovuta al coniuge divorziato indipendentemente dal regime dei beni cui soggiacevano i coniu­gi o dal fatto che il coniuge creditore percepis­se o non percepis­se un contributo di mantenimento. In una convenzione sugli effetti del divorzio un coniuge poteva nondime­no rinunciare – in tutto o in parte – alla rendita dell'art. 124 cpv. 1 vCC, sempre che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità fosse garantita in altro modo (art. 123 cpv. 1 vCC, corrispondente al­l'odier­no art. 124bcpv. 1 CC). Il giudice chiamato a omologare la convenzione sugli effetti del divorzio verificava d'ufficio l'adempimento di tale condizione.

7.Nella fattispecie la convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice prevedeva che il marito avrebbe versato allamoglie, vita natural duran­te, un contributo alimentare di fr. 7000.–mensili indicizzati“indipendentemente da ogni nuova evenienza, segnatamente anche dal momento che la signora AP1 percepirà la sua rendita di vecchiaia AVS, nella circostanza che ella contragga nuo­vo matrimonio o in ogni altro caso”.“In caso di decesso del signor AO1”– proseguiva la convenzione –“la signora AP1 percepirà la rendita dall'Istituto di cassa pensione b___ del signor AO1 (B______ P______), B______”. InoltreAP1 “rinuncia[va] all'assegnazione di un'adeguata indennità di cui all'art. 124 CC”. Ciò posto, come rileva il Pretore nella sentenza impugnata, la convenzione sugli effetti del divorzio non contemplava in favo­re di AP1 alcuna“indennità adeguata”. Anzi, la escludeva, la beneficiaria avendo espressamen­te rinunciato all'applicazione dell'art. 124 cpv. 1 vCC.

8.La convenzione sugli effetti del divorzio stabiliva per vero che in caso di decesso del marito AP1 avrebbe percepito“la rendita”dall'istituto di previdenza professionale del marito. Non poteva trattarsi però, con ogni evidenza, della rendita fondata sull'art. 124 cpv. 1 vCC alla quale essa medesima aveva rinunciato. Poteva trattarsi – verosimilmente – della rendita vedovile che le spettava anche in caso di rinuncia all'indennità adeguata del­l'art. 124 cpv. 1 vCC, il cui ammontare di fr. 774.45 mensili non è in discussione. Quanto al noto contributo alimentare di fr. 7000.– mensili previsto nella convenzione di divorzio, esso si è estinto per legge con la morte del debitore (art. 130 cpv. 1 CC), ciò che poteva per altro essere previsto sin dalla firma della pattuizione. In definitiva non si ravvisa, nella fattispecie, alcuna rendita giusta l'art. 124 vCC suscettibile di conversione a norma dell'art. 7etit. fin. CC. Poco giova dunque che nel 2017 AP1 ignorasse l'esisten­za dell'art. 7etit. fin. CC, che essa non sia cognita della materia e non siastata informata tempestivamente dallaB______ P______circa l'applicabilità del diritto transitorio. È superfluo domandarsi altresì se il Pretore non dovesse coinvolgere nell'attuale procedura laB______ P______(sopra, consid. 3). Il problema lamentato da AP1 si riconduce, in ultima analisi, alla rinuncia all'assegnazio­ne di un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC che figura nella convenzione di divorzio, non all'impossibilità di far capo nella fattispecie all'art. 7etit. fin. CC.

9.Le spese del presente giudizio seguirebbero la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno – eccezionalmente – di rinunciare a ogni prelievo.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

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