opencaselaw.ch

11.2022.137

Ticino · 2022-09-09 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.03.2024 11.2022.137 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.03.2024 11.2022.137 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.03.2024 11.2022.137

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Incarto n. 11.2022.137 Lugano 5 marzo 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Giani, vicepresidente cancelliera: Chietti Soldati sedente per statuire nella causa SO.2021.1798 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 aprile 2021 da AO 1 (patrocinato dall'PA 2) contro AP 1 (patrocinata dall'PA 1), giudicando sull'appello del 22 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 settembre 2022; Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con sentenza del 9 settembre 2022 emanata a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AO 1 (1977) e AP 1 (1972), cittadini italiani, a vivere separati, ha disposto e regolamentato la custodia alternata del figlio A__________ (nato il 12 febbraio 2012), ha domiciliato il figlio dalla madre, ha istituito una curatela educativa in favore del minore e ha incaricato il Servizio di accompagnamento ed educativo di supportare la madre. AO 1 è stato inoltre obbligato a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 4370.– mensili da giugno 2021 a giugno 2022, di fr. 4260.– mensili per luglio e agosto 2022, di fr. 3765.– mensili da gennaio a marzo 2023 e di fr. 2045.– mensili dopo di allora, così come uno per il figlio di fr. 1035.– mensili da settembre a dicembre 2022, di fr. 1020.– mensili da gennaio a marzo 2023 e di fr. 1320.– mensili in poi fino al termine di una formazione appropriata, oltre alla metà degli assegni familiari. Le spese processuali di fr. 9000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 2. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre 2022 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la custodia esclusiva del figlio (riservato il diritto di visita paterno), così come l'aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 5712.– mensili da giugno a dicembre 2021 e a fr. 5000.– mensili dopo di allora, così come quello per il figlio a fr. 1917.– mensili da settembre 2022. Con decreto del 4 ottobre 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2022 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. 3. Il 29 gennaio 2024 AO 1 ha trasmesso alla Camera una decisione di modifica delle misure protettrici del 18 gennaio precedente con cui il Pretore ha omologato un accordo in cui i coniugi hanno pattuito, in particolare, l'affidamento del figlio al padre (riservato il diritto di visita materno) e la soppressione del contributo di mantenimento per il figlio, mentre il marito si è impegnato a versare per la moglie un contributo alimentare di fr. 3765.– mensili. Preso atto del passaggio in giudicato di tale decisione, il vicepresidente di questa Camera ha scritto così il 7 febbraio 2024 alle parti informandole che, nel caso in cui l'appello fosse divenuto senza interesse, la causa sarebbe potuta essere tolta dal ruolo – eccezionalmente – senza spese e compensando le ripetibili. AP 1 ha comunicato il 22 febbraio 2024 di aderire alla proposta. Altrettanto ha fatto 2024 AO 1 il 4 marzo 2024. 4. Nelle circostanze descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo di interesse pratico e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Quanto alle spese processuali, la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti (anche per quanto concerne la compensazione delle ripetibili) merita riconoscimento, nel senso che il presente decreto è emanato senza prelievo di oneri. Per questi motivi, decreta:

1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo

2.   Non si riscuotono spese. Le ripetibili sono compensate.

3.   Notificazione a:; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente                                                   La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).