Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.05.2021 11.2021.50 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.05.2021 11.2021.50 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.05.2021 11.2021.50
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
Incarto n. 11.2021.50 Lugano 11 maggio 2021 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Giani, vicepresidente vicecancelliera: F. Bernasconi sedente per statuire nella causa SO.2021.105 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 25 marzo 2021 da RE 1 RE 2 e RE 3 per ottenere l'emanazione del certificato ereditario fu G__________ __________ (1949-2021), già in __________, giudicando sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 1° aprile 2021 presentato da RE 1, RE 2 ed RE 3 contro la decisione emessa dal Pretore supplente il 26 marzo 2021; Ritenuto in fatto: che G__________ __________ (1949) è deceduto a __________, suo ultimo domicilio il 23 febbraio 2021, lasciando la moglie RE 1 (1962) con i figli RE 2 (1987) ed RE 3 (1994); che su istanza di questi ultimi, con decisione del 26 marzo 2021 il Pretore supplente del Distretto di Vallemaggia ha rilasciato un certificato ereditario in cui ha indicato loro medesimi quali unici eredi fu G__________ __________; che l e spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico della successione; che contro il dispositivo sulle spese giudiziarie RE 1, RE 2 ed RE 3 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2021 per ottenere la riduzione dell'emolumento; che il 5 maggio 2021 RE 1, RE 2 ed RE 3 hanno dichiarato di ritirare il reclamo, il Pretore avendo nel frattempo rettificato il certificato ereditario fissando le spese processuali in complessivi fr. 150.–; e considerando in diritto: Che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2); che nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC); che in concreto si può nondimeno rinunciare a ogni riscossione il reclamo non a vendo comportato atti processuali. Per questi motivi, decreta:
1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).