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11.2021.47

Modifica di provvedimenti cautelari in una procedura a protezione dell'unione coniugale: relazioni personali (videochiamate) con il genitore non affidatario

Ticino · 2022-01-24 · Italiano TI
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Modifica di provvedimenti cautelari in una procedura a protezione dell'unione coniugale: relazioni personali (videochiamate) con il genitore non affidatario

Erwägungen (6 Absätze)

E. 000 “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigiosa essendo la disciplina delle relazioni personali con la figlia (frequenza delle videochiamate), controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.6 del 21 giugno 2021, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della moglie il 1° aprile 2021 (traccia dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 11 aprile 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 12 aprile 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 Nel

decreto impugnato il Pretore aggiunto, premesso che una videochiamata quotidiana

è “in linea” con l'assetto minimo delle relazioni personali, ha accertato che “dal

tenore dagli allegati scritti delle parti emerge come le reali problematiche

nello svolgimento delle videochiamate giornaliere è riconducibile

principalmente al forte conflitto esistente tra i genitori più che a un reale e

imminente pericolo per la minore”. A suo avviso, pertanto, le motivazioni

addotte dall'istante per ridurre la frequenza delle videochiamate non appaiono “sufficientemente

giustificate” per modificare l'assetto stabilito nella decisione cautelare del

23 dicembre 2020.

3.   AP

1

si duole anzitutto della mancata assunzione da parte del primo giudice delle

prove da lei offerte con la replica né abbia motivato il diniego. L'appellante lamenta

quindi una lesione del suo diritto di essere sentita che di per sé rende nulla la

decisione impugnata. Essa chiede a questa Camera di assumere tali prove che

permetterebbero “di chiarire il contenuto delle video-chiamate giornaliere e

l'impatto negativo importante sulla vita quotidiana di madre e figlia, ma anche

la qualità dei contatti fra padre e figlia, dove il primo non cerca in realtà

un dialogo con la minore, ma occasioni per denigrare la madre agli occhi della

bambina, per metterla in situazioni di contrasto con i genitori e in conflitti

di lealtà verso di loro, rispettivamente per esercitare pressioni e manipolare

madre e figlia”. In via subordinata l'appellante insta per il rinvio della

causa al primo giudice affinché assuma i mezzi di prova offerti e si pronunci

nuovamente sulla domanda di modifica.

a)

Per

quel che è della mancata acquisizione delle prove offerte in prima sede e dell'assenza

di motivazione, con l'appellante si conviene che la decisione impugnata non

accenna direttamente alla questione. Sta di fatto che per il Pretore aggiunto

le stesse allegazioni delle parti indiziavano un problema

riconducibile al forte conflitto

esistente tra i genitori più che ad un reale e imminente pericolo per la minore

”. Premesso ciò, nell'ambito di un

“apprezzamento anticipato delle prove” che trova spazio

anche nelle procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (art. 296

CPC;

DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con

riferimenti), l'interrogatorio o deposizione della madre e la testimonianza di

un conoscente non avrebbe verosimilmente recato elementi di rilievo ma tutt'al

più suffragato la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessata. L'acquisizione

di tali mezzi di prova si rivela pertanto infruttuoso. Seppure al limite, la

motivazione permetteva dunque di capire perché il Pretore aggiunto aveva rinunciato

alle prove offerte (sui requisiti minimi di motivazione di un decreto cautelare

cfr. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con rimandi).

A

parte ciò, l'istante, debitamente patrocinata, aveva bensì indicato, in calce

ai considerandi della replica, le prove da assumere ma non aveva spiegato in

relazione a quali fatti né tanto meno addotto, fosse solo di scorcio,

gli avvenimenti di rilievo ai fini del giudizio ai quali il

teste avrebbe assistito. La questione non meritava dunque particolari

riflessioni da parte del primo giudice.

Certo, in materia di filiazione

vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo

che nell'interesse dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria

iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale precetto non solleva tuttavia le

parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le

esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.41 del 14 aprile 2021 consid. 7b con

riferimenti). Al riguardo non giova quindi attardarsi.

b)

Per

quanto riguarda la richiesta di assumere in appello le prove in questione (art.

316 cpv. 3 CPC) non è dato a divedere – né l'interessata spiega – cos'altro

potrebbe aggiungere l'interrogatorio o la deposizione dell'istante, ai quali dovrebbe

per altro seguire – d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC) – l'interrogatorio o la

deposizione del marito che dal canto suo contesta le allegazioni della moglie. L'appellante,

poi, nemmeno precisa quale sarebbe l'

impatto

negativo importante sulla vita quotidiana di madre e figlia

”. Né essa spiega quali sarebbero le “occasioni

per denigrare la madre agli occhi della bambina, per metterla in situazioni di

contrasto con i genitori e in conflitti di lealtà verso di loro,

rispettivamente per esercitare pressioni e manipolare madre e figlia”. Senza

contare che l'interessata aveva mosso siffatte accuse già nel corso della precedente

procedura cautelare (v. istanza del 5 agosto 2020, pag. 5, e lettera del 6

ottobre 2020), senza che ciò le aveva impedito di aderire all'assetto sui

contatti telefonici quotidiani pattuito il 23 dicembre 2020. A ben vedere,

l'appellante neppure pretende che le circostanze considerate al momento della

decisione di cui è postulata la modifica siano mutate in maniera duratura e

rilevante a tal punto da rendere imprescindibile – già in via cautelare – una

nuova regolamentazione poiché il mantenimento della disciplina vigente minaccia

seriamente il bene della figlia (sentenza del Tribunale federale 5A_756/2019

del 13 febbraio 2020 consid. 3.1.1).

Analoghe

perplessità valgono per la richiesta di audizione, già avanzata per altro senza

motivazione nella precedente procedura cautelare (istanza del 5 agosto 2020,

pag. 7), di W__________ W__________. Né si comprende in che modo il teste, sul

cui coinvolgimento nella controversia tutto si ignora, potrebbe testimoniare in

merito allo svolgimento giornaliero delle videochiamate e alle mutate circostanze

per rapporto al momento in cui è stato pattuito l'assetto vigente il 23

dicembre 2020. In condizioni del genere non si vede, a un sommario esame,

l'utilità di assumere i mezzi di prova invocati. Giova quindi procedere senza

indugio all'esame dell'appello.

E. 4 Nel merito l'appellante lamenta che il

Pretore aggiunto, pur riconoscendo l'esistenza di problemi nei contatti

telefonici tra padre e figlia, non sia intervenuto a tutela del bene della

minore e abbia privilegiato l'aspetto quantitativo rispetto a quello

qualitativo. A suo parere la soluzione adottata in questi mesi, con contatti

giornalieri che le parti avrebbero spostato sul mezzogiorno, non appare appropriata

né proporzionata perché non tiene conto del bene della bambina e limita in modo

eccessivo il raggio d'azione della madre che ogni giorno deve essere a

disposizione a un determinato orario, C__________ non essendo ancora in grado

di gestire da sola il dispositivo per le videochiamate. Essa soggiunge che AO 1,

ora come allora, non dà un “contenuto concreto” ai contatti con la figlia, la

quale deve però potersi abituare al nuovo regime di separazione dei genitori e

quindi a contatti più sporadici con il padre. La riduzione a una videochiamata

settimanale è dunque necessaria per dare stabilità alla figlia ed “evitare il

perpetuarsi del trauma della separazione che si ripropone ogni giorno nella

mente di una bambina di tre anni la quale non è ancora in grado di elaborare

questa situazione contraddittoria, con il padre assente ma che riappare in

video ogni giorno”. Senza contare che il padre “non perde occasione per

denigrare la madre, chiedere alla figlia se vuole più bene a lui o alla mamma,

per dirle che a __________ nessuno le vuole bene (…)”. In tali condizioni –

epiloga l'appellante – la soluzione “voluta e omologata” dal primo giudice il

23 dicembre 2020 non è proporzionata né indicata per il bene della minore.

a)

Nella

misura in cui sostiene che l'assetto attuale

non appare appropriato né proporzionato e limita in modo

eccessivo il proprio raggio d'azione, l'appellante perde di vista che, dandosi

una domanda di modifica (nel senso dell'art. 179 cpv. 1 CC), non si tratta di

ricominciare daccapo la procedura, ma di vagliare se siano subentrate novità

importanti che rendano imprescindibile una modifica per il bene del minore nel

senso che il mantenimento della disciplina vigente rischia di recare

pregiudizio al bene del figlio e lo minaccia seriamente (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021 consid. 4). In concreto, AP 1 non

allude tuttavia a circostanze nuove e importanti suscettibili di giustificare

una modifica dell'assetto attuale delle videochiamate. Che i contatti

giornalieri limitino il raggio di azione della madre è possibile. Sta di fatto

che la disciplina in vigore è stata condivisa dall'istante medesima, la quale

ha aderito (una prima volta il 5 agosto 2020 e poi il 23 dicembre 2020) alla

regolamentazione di cui ora postula la modifica. Contrariamente a quanto essa lascia

intendere, la disciplina contestata non è pertanto stata imposta dal Pretore

aggiunto. E un ripensamento non basta per giustificare una sua modifica, tanto

meno già in via cautelare.

b)

La

doglianza secondo cui il padre “non dava e nemmeno oggi dà un contenuto

concreto ai contatti con la figlia” è a dir poco oscura. A parte ciò,

l'appellante non allude – una volta di più – a circostanze nuove e importanti

subentrate dopo l'omologazione dell'accordo del 23 dicembre 2020. Né si

comprende come il rimprovero possa configurare una seria minaccia per lo

sviluppo fisico, psichico o morale della minore (RtiD I-2019 pag. 504 consid. 5a

con richiami). Al proposito l'appello manca dunque di consistenza.

c)

Che

occorra poi “tagliare con la soluzione dei contatti giornalieri con il padre,

onde evitare il perpetuarsi del trauma della separazione che si ripropone ogni

giorno” è una mera congettura dell'interessata che, a un sommario esame, non

trova riscontro negli atti. È senz'altro deplorevole che un genitore “non perda

occasione per denigrare la moglie, chiedere alla figlia se vuole più bene a lui

o alla mamma, per dirle che a __________ nessuno le vuole bene”. Sta di fatto

che il convenuto ha contestato di avere proferito tali allegazioni, le quali

non trovano ulteriori riscontri. Per di più l'istante ripropone in sostanza le

medesime accuse che aveva già rivolto al marito nell'istanza del 5 agosto 2020

(pag. 2 e 5) come pure in una sua lettera del 6 ottobre 2020, senza che ciò le aveva

impedito – come illustrato dianzi (consid. 4b) – di adottare la disciplina di

cui ora ne chiede la modifica. Se non che una modifica è esclusa se è chiesta

sulla base degli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato il

giudizio d cui è postulata la modifica (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2021.118 del 30 settembre 2021 consid. 4). Ne discende che su questo punto l'appello

vede la sua sorte segnata.

E. 5 L'appellante contesta

infine l'ammontare delle spese giudiziarie chiedendo di ridurre la tassa di

giustizia a fr. 300.– e l'indennità per ripetibili a fr. 500.–. Per di più, a

suo parere, tali oneri vanno interamente addebitati al marito.

a)

Da

quest'ultima richiesta va subito sgombrato

il campo

. Nella misura in cui l'istanza di

modifica è stata respinta, AP 1 è risultata soccombente, onde l'obbligo di

assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.

106 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto che l'istanza sarebbe riconducibile al comportamento

del convenuto, l'allegazione si esaurisce in un semplice asserto, senza il

conforto di qualsivoglia riscontro, e manca della benché minima consistenza.

Non soccorrono motivi per scostarsi dal principio della soccombenza. Al

riguardo l'appello cade quindi nel vuoto.

b)

Per

quel che è delle spese processuali,

l'appellante fa valere una

violazione dell'art. 9 LTG alla luce della

sua situazione personale (senza redditi fino al gennaio del 2021 e con entrate

limitate a fr. 1500.– mensili lordi dopo di allora, oltre che sprovvista di

sostanza) come pure dell'impegno limitato richiesto dalla procedura,

quantificabile in un'ora di lavoro (intimazione dei memoriali ed emissione di

un decreto cautelare di poche righe). Ora, nel Cant

one Ticino la tassa

di giustizia applicabile a una procedura disciplinata dal rito sommario e dal

valore litigioso non determinabile – come nella fattispecie (sopra, consid. 1)

– è compresa tra fr. 100

.– e fr. 20

000.–

(art. 9 cpv. 2 LTG). Identici parametri segue la tariffa per i provvedimenti

cautelari (art. 10 LTG). Entro il minimo e il massimo la tassa di giustizia va

poi fissata secondo il valore, la natura e la complessità della procedura (art.

2 cpv. 1 LTG).

c)

In

concreto

la procedura non si è rivelata particolarmente complessa o

laboriosa tant'è che

il Pretore

aggiunto non ha ritenuto necessario indire un'udienza né procedere a

particolari atti istruttori. Il suo operato si è limitato all'emanazione di un

decreto di due pagine, quantunque egli

abbia dovuto esaminare gli atti,

notificare i memoriali, richiamare tre

volte (il 12 febbraio, il 15 e il 16 marzo 2021) le parti ai propri doveri e

respingere (il 15 marzo 2021) una richiesta del marito che chiedeva di indire

un'udienza. D'altro canto, allo stato attuale, la situazione finanziaria

dell'interessata, che per altro non ha postulato il gratuito patrocinio, appare

poco chiara. Alla luce di quanto precede, tutto ponderato gli oneri processuali

di

fr. 1000.– risultano effettivamente troppo elevati. Valutate tutte le

circostanze del caso specifico, nel rispetto della proporzionalità che governa

il principio dell'equivalenza (RtiD II-2021 pag. 714 n. 23c consid. 8c), in

concreto l'emolumento non poteva sospingersi, senza costituire un eccesso di

apprezzamento, oltre fr. 700.–.

Ne discende che l'appello merita su

questo punto accoglimento entro tale limite.

d)

Quanto

alle ripetibili, l'appellante reputa sproporzionato l'importo di fr. 1500

.– stabilito dal primo giudice rispetto

alle prestazioni svolte dal legale del convenuto. Essa fa valere che il

dispendio di tempo per la questione delle videochiamate non poteva eccedere due

ore di lavoro retribuite fr. 250.– orari (senza IVA, il convenuto risiedendo

all'estero), sicché l'indennità non può eccedere fr. 500.–. Per costante giurisprudenza

di questa Camera, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione

dell'unione coniugale (come pure nei procedimenti cautelari in tali cause), le

ripetibili

sono definite in base al

dispendio di tempo (retribuito fr. 280.–

orari: art. 12 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e

diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 8). Il tempo

impiegato dal legale è valutato in funzione dell'importanza della lite, delle

difficoltà e dell'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio” (art. 12 in fine del citato regolamento, che rinvia all'art. 11

cpv. 5 per analogia).

e)

Nel

caso specifico il legale del convenuto, rispondendo all'istanza di modifica

della moglie (di poche righe), ha presentato proprie osservazioni di due pagine

e mezzo, mentre alla replica di quattro pagine, ha duplicato con un allegato di

quattro pagine. Quantunque la pratica non abbia comportato particolari

difficoltà, l'istante riproponendo sostanzialmente argomenti già addotti in

precedenza, l'importo assegnato dal primo giudice rientra nell'ambito di quanto

il Pretore aggiunto poteva riconoscere valendosi del suo legittimo potere di

apprezzamento, ove si pensi che remunera poco meno di 5 ore di lavoro, comprese

le presumibili relazioni dell'avvocato con il cliente (colloquio,

corrispondenza), il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) ma non

l'IVA visto il domicilio all'estero del convenuto (art. 1 cpv. 2 lett. a in

relazione con l'art. 8 cpv. 1 LIVA: RS 641.20; cfr.

Staehelin

/Staehelin/ Groli-mund

, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 15 n.

16

)

. Al riguardo l'appello manca così di consistenza.

E. 6 Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante soccombe sulla modifica delle relazioni personali, mentre ottiene causa parzialmente vinta sulle spese processuali di primo grado che passano da fr. 1000 .– a fr. 700.– (contro i fr. 300.– richiesti). Equitativamente essa può dunque ritenersi vittoriosa per un decimo. Data la trascurabile quota di oneri che andrebbe riscossa in simili frangenti da AO 1, conviene ridurre lievemente l'ammontare complessivo delle spese e rinunciare all'incasso della minima frazione che sarebbe a carico di lui. Il convenuto ha diritto altresì a un'indennità per ripetibili (a sua volta lievemente ridotta: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), avendo formulato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore.

E. 7 Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa è tra l'altro, nella fattispecie, la disciplina delle relazioni personali, la quale non dipende da questioni di valore litigioso (sopra, consid. 1). L'intero contenzioso può dunque formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo ai valori minimi dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautelare, nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide:

1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così riformato: Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico di AP 1. Per il resto l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. 2. Le spese processuali, ridotte a fr. 600.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

3.   Notificazione a: – avv.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.01.2022 11.2021.47 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.01.2022 11.2021.47 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.01.2022 11.2021.47

Modifica di provvedimenti cautelari in una procedura a protezione dell'unione coniugale: relazioni personali (videochiamate) con il genitore non affidatario

Incarto n. 11.2021.47 Lugano 24 gennaio 2022 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Giani, vicepresidente, Grisanti e Stefani vicecancelliera: Fiscalini sedente per statuire nella causa SO.2020.1983 (protezione dell'unione coniugale: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 febbraio 2021 da AP 1 (patrocinata dall'avv.  PA 1) contro AO 1 (F) (patrocinato dall'avv.  PA 2), giudicando sull'appello del 12 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 26 marzo 2021; Ritenuto in fatto:                   A.   AO 1 (1990), cittadino spagnolo, e AP 1 (1993) si sono sposati a __________ (Inghilterra) il 15 luglio

2017. Dal matrimonio è nata C__________, il 21 gennaio 2018. Il marito, dopo avere amministrato dal novembre del 2017 al giugno del 2020 la __________ di __________, società riconducibile alla famiglia della moglie, dal 2 novembre 2020 lavora come promotore immobiliare per __________ Sarl di __________ (Francia). La moglie lavora dal 1° febbraio 2021 a tempo parziale (dieci ore settimanali) come segretaria e aiuto contabile per la __________ Sagl di __________. I coniugi si sono separati nel maggio del 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 632 RFD di __________, intestata a L__________ __________, madre della moglie) per trasferirsi da suo padre a __________ (Francia). B. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale introdotta il 12 maggio 2020 da AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con decreto cautelare inaudita parte del 31 luglio 2020 ha regolato le relazioni personali paterne nel seguente modo : un contatto telefonico quotidiano (videochiamate) con orario da stabilire, ma tendenzialmente alle ore 18.30; due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 18.30 (prima di cena) fino alla domenica alle ore 18.30 (prima di cena); due settimane consecutive durante le vacanze estive. C. Il 5 agosto 2020 AP 1 ha chiesto la modifica del decreto “supercautelare” appena citato nel senso di fissare “ un sabato o una domenica, un fine settimana su due dalle ore 10:00 alle ore 18:00. La consegna/riconsegna della figlia dovrà avvenire tramite il Punto d'Incontro presso __________ a __________ “. Relativamente ai contatti telefonici (videochiamate) essa, pur lamentando di essere denigrata dalla controparte “agli occhi della figlia”, ha aderito alla decisione del Pretore aggiunto, mentre sulle vacanze ha proposto invece di statuire successivamente. All'udienza del 23 dicembre 2020, indetta per il dibattimento sulle misure protettrici e il contraddittorio cautelare, il Pretore aggiunto ha omologato un accordo cautelare che autorizzava i coniugi a vivere separati dal 16 maggio 2020, attribuiva l'abitazione coniugale in uso alla moglie con mobili e suppellettili, e affidava alla medesima la figlia C__________, con la seguente regolamentazione delle relazioni personali: 2.4. A[l] padre è riservato il più ampio diritto alle relazioni personali che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in considerazione bisogni e desideri della minore. Varranno inoltre le seguenti regole e il seguente assetto minimo in caso di mancata intesa: – ciascun genitore è tenuto ad incoraggiare i rapporti della figlia con l'altro genitore mettendo sempre al centro il bene della minore; – i genitori sono tenuti a garantire regolarità e prevedibilità delle visite, limitando al minimo i cambiamenti del calendario una volta fissato;

–   un week end ogni 15 giorni, da sabato mattina a domenica sera, salvo forza maggiore (COVID-19);

–   due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;

–   una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. Silvestro (…);

–   durante le vacanze di Pasqua dal sabato mattina 3 aprile 2021 alla sera di lunedì 5 aprile 2021 salvo forza maggiore (COVID-19);

–   almeno un contatto telefonico quotidiano (videochiamata) verso le 18.30; – rimangono riservati ulteriori aggiustamenti a dipendenza delle risultanze istruttorie. D. ll 10 febbraio 2021 AP 1, lamentando indebite pressioni del marito e della di lui famiglia, come pure un'eccesiva restrizione del “ raggio d'azione di madre e figlia senza che il padre dia un contenuto concreto per quanto riguarda il suo rapporto con la bimba”, si è rivolta al Pretore aggiunto per ottenere

– fra l'altro – la riduzione della frequenza delle videochiamate “ad una volta a settimana, di regola il mercoledì”. AO 1, ha proposto, l'11 marzo 2021, di respingere la richiesta. In una replica del 1 7 marzo 2021 la moglie ha ribadito la sua posizione offrendo la testimonianza di un conoscente e il proprio interrogatorio. Duplicando il 25 marzo seguente il marito ha mantenuto il proprio punto di vista. E. Statuendo con decreto cautelare del 26 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di modifica e ha confermato la frequenza delle videochiamate secondo quanto stabilito il 23 dicembre 2020. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1500.– per ripetibili. F. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 aprile 2021 per ottenere

– previa assunzione delle prove offerte in prima sede –l'accoglimento dell'istanza di modifica “in ogni suo punto” nel senso di concedere al convenuto “una videochiamata settimanale con la figlia C__________ da tenersi di regola il mercoledì dalle ore 13:00 in poi”. In subordine essa propone di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché si pronunci di nuovo dopo avere assunto delle prove offerte. Nelle osservazioni del 4 maggio 2021 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. La procedura di merito è attualmente in fase istruttoria (inc. SO.2020.1983). Considerando in diritto:                 1. I decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). O ve un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigiosa essendo la disciplina delle relazioni personali con la figlia (frequenza delle videochiamate), controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.6 del 21 giugno 2021, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della moglie il 1° aprile 2021 (traccia dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 11 aprile 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 12 aprile 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile. 2. Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto, premesso che una videochiamata quotidiana è “in linea” con l'assetto minimo delle relazioni personali, ha accertato che “dal tenore dagli allegati scritti delle parti emerge come le reali problematiche nello svolgimento delle videochiamate giornaliere è riconducibile principalmente al forte conflitto esistente tra i genitori più che a un reale e imminente pericolo per la minore”. A suo avviso, pertanto, le motivazioni addotte dall'istante per ridurre la frequenza delle videochiamate non appaiono “sufficientemente giustificate” per modificare l'assetto stabilito nella decisione cautelare del 23 dicembre 2020.

3.   AP 1 si duole anzitutto della mancata assunzione da parte del primo giudice delle prove da lei offerte con la replica né abbia motivato il diniego. L'appellante lamenta quindi una lesione del suo diritto di essere sentita che di per sé rende nulla la decisione impugnata. Essa chiede a questa Camera di assumere tali prove che permetterebbero “di chiarire il contenuto delle video-chiamate giornaliere e l'impatto negativo importante sulla vita quotidiana di madre e figlia, ma anche la qualità dei contatti fra padre e figlia, dove il primo non cerca in realtà un dialogo con la minore, ma occasioni per denigrare la madre agli occhi della bambina, per metterla in situazioni di contrasto con i genitori e in conflitti di lealtà verso di loro, rispettivamente per esercitare pressioni e manipolare madre e figlia”. In via subordinata l'appellante insta per il rinvio della causa al primo giudice affinché assuma i mezzi di prova offerti e si pronunci nuovamente sulla domanda di modifica. a) Per quel che è della mancata acquisizione delle prove offerte in prima sede e dell'assenza di motivazione, con l'appellante si conviene che la decisione impugnata non accenna direttamente alla questione. Sta di fatto che per il Pretore aggiunto le stesse allegazioni delle parti indiziavano un problema “ riconducibile al forte conflitto esistente tra i genitori più che ad un reale e imminente pericolo per la minore ”. Premesso ciò, nell'ambito di un “apprezzamento anticipato delle prove” che trova spazio anche nelle procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC; DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con riferimenti), l'interrogatorio o deposizione della madre e la testimonianza di un conoscente non avrebbe verosimilmente recato elementi di rilievo ma tutt'al più suffragato la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessata. L'acquisizione di tali mezzi di prova si rivela pertanto infruttuoso. Seppure al limite, la motivazione permetteva dunque di capire perché il Pretore aggiunto aveva rinunciato alle prove offerte (sui requisiti minimi di motivazione di un decreto cautelare cfr. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con rimandi). A parte ciò, l'istante, debitamente patrocinata, aveva bensì indicato, in calce ai considerandi della replica, le prove da assumere ma non aveva spiegato in relazione a quali fatti né tanto meno addotto, fosse solo di scorcio, gli avvenimenti di rilievo ai fini del giudizio ai quali il teste avrebbe assistito. La questione non meritava dunque particolari riflessioni da parte del primo giudice. Certo, in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale precetto non solleva tuttavia le parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.41 del 14 aprile 2021 consid. 7b con riferimenti). Al riguardo non giova quindi attardarsi. b) Per quanto riguarda la richiesta di assumere in appello le prove in questione (art. 316 cpv. 3 CPC) non è dato a divedere – né l'interessata spiega – cos'altro potrebbe aggiungere l'interrogatorio o la deposizione dell'istante, ai quali dovrebbe per altro seguire – d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC) – l'interrogatorio o la deposizione del marito che dal canto suo contesta le allegazioni della moglie. L'appellante, poi, nemmeno precisa quale sarebbe l' “ impatto negativo importante sulla vita quotidiana di madre e figlia ”. Né essa spiega quali sarebbero le “occasioni per denigrare la madre agli occhi della bambina, per metterla in situazioni di contrasto con i genitori e in conflitti di lealtà verso di loro, rispettivamente per esercitare pressioni e manipolare madre e figlia”. Senza contare che l'interessata aveva mosso siffatte accuse già nel corso della precedente procedura cautelare (v. istanza del 5 agosto 2020, pag. 5, e lettera del 6 ottobre 2020), senza che ciò le aveva impedito di aderire all'assetto sui contatti telefonici quotidiani pattuito il 23 dicembre 2020. A ben vedere, l'appellante neppure pretende che le circostanze considerate al momento della decisione di cui è postulata la modifica siano mutate in maniera duratura e rilevante a tal punto da rendere imprescindibile – già in via cautelare – una nuova regolamentazione poiché il mantenimento della disciplina vigente minaccia seriamente il bene della figlia (sentenza del Tribunale federale 5A_756/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.1.1). Analoghe perplessità valgono per la richiesta di audizione, già avanzata per altro senza motivazione nella precedente procedura cautelare (istanza del 5 agosto 2020, pag. 7), di W__________ W__________. Né si comprende in che modo il teste, sul cui coinvolgimento nella controversia tutto si ignora, potrebbe testimoniare in merito allo svolgimento giornaliero delle videochiamate e alle mutate circostanze per rapporto al momento in cui è stato pattuito l'assetto vigente il 23 dicembre 2020. In condizioni del genere non si vede, a un sommario esame, l'utilità di assumere i mezzi di prova invocati. Giova quindi procedere senza indugio all'esame dell'appello. 4. Nel merito l'appellante lamenta che il Pretore aggiunto, pur riconoscendo l'esistenza di problemi nei contatti telefonici tra padre e figlia, non sia intervenuto a tutela del bene della minore e abbia privilegiato l'aspetto quantitativo rispetto a quello qualitativo. A suo parere la soluzione adottata in questi mesi, con contatti giornalieri che le parti avrebbero spostato sul mezzogiorno, non appare appropriata né proporzionata perché non tiene conto del bene della bambina e limita in modo eccessivo il raggio d'azione della madre che ogni giorno deve essere a disposizione a un determinato orario, C__________ non essendo ancora in grado di gestire da sola il dispositivo per le videochiamate. Essa soggiunge che AO 1, ora come allora, non dà un “contenuto concreto” ai contatti con la figlia, la quale deve però potersi abituare al nuovo regime di separazione dei genitori e quindi a contatti più sporadici con il padre. La riduzione a una videochiamata settimanale è dunque necessaria per dare stabilità alla figlia ed “evitare il perpetuarsi del trauma della separazione che si ripropone ogni giorno nella mente di una bambina di tre anni la quale non è ancora in grado di elaborare questa situazione contraddittoria, con il padre assente ma che riappare in video ogni giorno”. Senza contare che il padre “non perde occasione per denigrare la madre, chiedere alla figlia se vuole più bene a lui o alla mamma, per dirle che a __________ nessuno le vuole bene (…)”. In tali condizioni – epiloga l'appellante – la soluzione “voluta e omologata” dal primo giudice il 23 dicembre 2020 non è proporzionata né indicata per il bene della minore. a) Nella misura in cui sostiene che l'assetto attuale non appare appropriato né proporzionato e limita in modo eccessivo il proprio raggio d'azione, l'appellante perde di vista che, dandosi una domanda di modifica (nel senso dell'art. 179 cpv. 1 CC), non si tratta di ricominciare daccapo la procedura, ma di vagliare se siano subentrate novità importanti che rendano imprescindibile una modifica per il bene del minore nel senso che il mantenimento della disciplina vigente rischia di recare pregiudizio al bene del figlio e lo minaccia seriamente (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021 consid. 4). In concreto, AP 1 non allude tuttavia a circostanze nuove e importanti suscettibili di giustificare una modifica dell'assetto attuale delle videochiamate. Che i contatti giornalieri limitino il raggio di azione della madre è possibile. Sta di fatto che la disciplina in vigore è stata condivisa dall'istante medesima, la quale ha aderito (una prima volta il 5 agosto 2020 e poi il 23 dicembre 2020) alla regolamentazione di cui ora postula la modifica. Contrariamente a quanto essa lascia intendere, la disciplina contestata non è pertanto stata imposta dal Pretore aggiunto. E un ripensamento non basta per giustificare una sua modifica, tanto meno già in via cautelare. b) La doglianza secondo cui il padre “non dava e nemmeno oggi dà un contenuto concreto ai contatti con la figlia” è a dir poco oscura. A parte ciò, l'appellante non allude – una volta di più – a circostanze nuove e importanti subentrate dopo l'omologazione dell'accordo del 23 dicembre 2020. Né si comprende come il rimprovero possa configurare una seria minaccia per lo sviluppo fisico, psichico o morale della minore (RtiD I-2019 pag. 504 consid. 5a con richiami). Al proposito l'appello manca dunque di consistenza. c) Che occorra poi “tagliare con la soluzione dei contatti giornalieri con il padre, onde evitare il perpetuarsi del trauma della separazione che si ripropone ogni giorno” è una mera congettura dell'interessata che, a un sommario esame, non trova riscontro negli atti. È senz'altro deplorevole che un genitore “non perda occasione per denigrare la moglie, chiedere alla figlia se vuole più bene a lui o alla mamma, per dirle che a __________ nessuno le vuole bene”. Sta di fatto che il convenuto ha contestato di avere proferito tali allegazioni, le quali non trovano ulteriori riscontri. Per di più l'istante ripropone in sostanza le medesime accuse che aveva già rivolto al marito nell'istanza del 5 agosto 2020 (pag. 2 e 5) come pure in una sua lettera del 6 ottobre 2020, senza che ciò le aveva impedito – come illustrato dianzi (consid. 4b) – di adottare la disciplina di cui ora ne chiede la modifica. Se non che una modifica è esclusa se è chiesta sulla base degli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato il giudizio d cui è postulata la modifica (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.118 del 30 settembre 2021 consid. 4). Ne discende che su questo punto l'appello vede la sua sorte segnata. 5. L'appellante contesta infine l'ammontare delle spese giudiziarie chiedendo di ridurre la tassa di giustizia a fr. 300.– e l'indennità per ripetibili a fr. 500.–. Per di più, a suo parere, tali oneri vanno interamente addebitati al marito. a) Da quest'ultima richiesta va subito sgombrato il campo . Nella misura in cui l'istanza di modifica è stata respinta, AP 1 è risultata soccombente, onde l'obbligo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto che l'istanza sarebbe riconducibile al comportamento del convenuto, l'allegazione si esaurisce in un semplice asserto, senza il conforto di qualsivoglia riscontro, e manca della benché minima consistenza. Non soccorrono motivi per scostarsi dal principio della soccombenza. Al riguardo l'appello cade quindi nel vuoto. b) Per quel che è delle spese processuali, l'appellante fa valere una violazione dell'art. 9 LTG alla luce della sua situazione personale (senza redditi fino al gennaio del 2021 e con entrate limitate a fr. 1500.– mensili lordi dopo di allora, oltre che sprovvista di sostanza) come pure dell'impegno limitato richiesto dalla procedura, quantificabile in un'ora di lavoro (intimazione dei memoriali ed emissione di un decreto cautelare di poche righe). Ora, nel Cant one Ticino la tassa di giustizia applicabile a una procedura disciplinata dal rito sommario e dal valore litigioso non determinabile – come nella fattispecie (sopra, consid. 1)

– è compresa tra fr. 100 .– e fr. 20 000.– (art. 9 cpv. 2 LTG). Identici parametri segue la tariffa per i provvedimenti cautelari (art. 10 LTG). Entro il minimo e il massimo la tassa di giustizia va poi fissata secondo il valore, la natura e la complessità della procedura (art. 2 cpv. 1 LTG). c) In concreto la procedura non si è rivelata particolarmente complessa o laboriosa tant'è che il Pretore aggiunto non ha ritenuto necessario indire un'udienza né procedere a particolari atti istruttori. Il suo operato si è limitato all'emanazione di un decreto di due pagine, quantunque egli abbia dovuto esaminare gli atti, notificare i memoriali, richiamare tre volte (il 12 febbraio, il 15 e il 16 marzo 2021) le parti ai propri doveri e respingere (il 15 marzo 2021) una richiesta del marito che chiedeva di indire un'udienza. D'altro canto, allo stato attuale, la situazione finanziaria dell'interessata, che per altro non ha postulato il gratuito patrocinio, appare poco chiara. Alla luce di quanto precede, tutto ponderato gli oneri processuali di fr. 1000.– risultano effettivamente troppo elevati. Valutate tutte le circostanze del caso specifico, nel rispetto della proporzionalità che governa il principio dell'equivalenza (RtiD II-2021 pag. 714 n. 23c consid. 8c), in concreto l'emolumento non poteva sospingersi, senza costituire un eccesso di apprezzamento, oltre fr. 700.–. Ne discende che l'appello merita su questo punto accoglimento entro tale limite. d) Quanto alle ripetibili, l'appellante reputa sproporzionato l'importo di fr. 1500 .– stabilito dal primo giudice rispetto alle prestazioni svolte dal legale del convenuto. Essa fa valere che il dispendio di tempo per la questione delle videochiamate non poteva eccedere due ore di lavoro retribuite fr. 250.– orari (senza IVA, il convenuto risiedendo all'estero), sicché l'indennità non può eccedere fr. 500.–. Per costante giurisprudenza di questa Camera, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale (come pure nei procedimenti cautelari in tali cause), le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 8). Il tempo impiegato dal legale è valutato in funzione dell'importanza della lite, delle difficoltà e dell'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio” (art. 12 in fine del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia). e) Nel caso specifico il legale del convenuto, rispondendo all'istanza di modifica della moglie (di poche righe), ha presentato proprie osservazioni di due pagine e mezzo, mentre alla replica di quattro pagine, ha duplicato con un allegato di quattro pagine. Quantunque la pratica non abbia comportato particolari difficoltà, l'istante riproponendo sostanzialmente argomenti già addotti in precedenza, l'importo assegnato dal primo giudice rientra nell'ambito di quanto il Pretore aggiunto poteva riconoscere valendosi del suo legittimo potere di apprezzamento, ove si pensi che remunera poco meno di 5 ore di lavoro, comprese le presumibili relazioni dell'avvocato con il cliente (colloquio, corrispondenza), il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) ma non l'IVA visto il domicilio all'estero del convenuto (art. 1 cpv. 2 lett. a in relazione con l'art. 8 cpv. 1 LIVA: RS 641.20; cfr. Staehelin /Staehelin/ Groli-mund, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 15 n. 16) . Al riguardo l'appello manca così di consistenza. 6. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante soccombe sulla modifica delle relazioni personali, mentre ottiene causa parzialmente vinta sulle spese processuali di primo grado che passano da fr. 1000 .– a fr. 700.– (contro i fr. 300.– richiesti). Equitativamente essa può dunque ritenersi vittoriosa per un decimo. Data la trascurabile quota di oneri che andrebbe riscossa in simili frangenti da AO 1, conviene ridurre lievemente l'ammontare complessivo delle spese e rinunciare all'incasso della minima frazione che sarebbe a carico di lui. Il convenuto ha diritto altresì a un'indennità per ripetibili (a sua volta lievemente ridotta: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), avendo formulato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore. 7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa è tra l'altro, nella fattispecie, la disciplina delle relazioni personali, la quale non dipende da questioni di valore litigioso (sopra, consid. 1). L'intero contenzioso può dunque formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo ai valori minimi dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautelare, nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide:

1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così riformato: Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico di AP 1. Per il resto l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. 2. Le spese processuali, ridotte a fr. 600.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

3.   Notificazione a: – avv.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).