Erwägungen (7 Absätze)
E. 000 “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto non si pone, un'azio ne volta alla protezione della personalità non avendo
– salvo casi estra nei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie l 'invio raccomandato contenente il decreto cautelare è stato intimato il 25 novembre 2021, ma è tornato alla Pretura , siccome non ritirato , il 4 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il 13 dicembre successivo AP 1 ha ritirato la decisione allo sportello della Pretura. Introdotto quello stesso giorno, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
E. 2 Nella decisione impugnata il Pretore, riassunte le richieste del-l'istante, ha preso atto che secondo il convenuto tali conclusioni sono prive di fondamento e contrarie all'art. 10 CEDU. Se non che, per il primo giudice, ponderando l'interesse pubblico e l'interesse e la tutela della personalità e della sfera privata dell'istante, “è evidente che questi ultimi prevalgono, soprattutto considerato che lo stesso è minore d'età”. A mente del Pretore, già i soli titoli dell'articolo apparso sulla rivista ledono la personalità del-l'istante, “ritenuto che non può essere ritenuto sufficiente modificare il nome e il sesso del protagonista per non renderlo riconoscibile dal lettore medio”. Infine il Pretore ha rilevato che il convenuto si limitava a un'obiezione generica nella quale “neppure spiega perché le richieste di controparte sarebbero prive di fondamento e contrarie all'art. 10 CEDU”.
E. 3 L'appellante rimprovera al Pretore di non avere illustrato in che modo egli abbia leso la personalità dell'istante né quale sia il nesso tra l'istante e “l'articolo su S__________”. Egli si duole inoltre che il primo giudice non ha “reso verosimile” nemmeno l'intenzione, da parte sua, di reiterare nella pubblicazione di notizie sulla vita privata dell'istante. Secondo l'appellante, il Pretore ha preso “per buona” la tesi avversaria senza procedere ad alcuna verifica. A suo parere, poi, manca ogni spiegazione sugli elementi che indurrebbero un lettore medio a collegare “l'articolo su S__________” all'istante. Anzi, nella misura in cui l'istante contesta le affermazioni contenute nell'articolo, definendole false e lesive della sua personalità, l'appellante si domanda se “S__________ è una delinquente e AO 1 no, per quale motivo il lettore medio dovrebbe collegare le due persone”. In sintesi, l'appellante propone di respingere l'istanza.
E. 4 Dal profilo formale la motivazione del decreto, breve e concisa, permette nondimeno di capire perché il Pretore ha statuito in un senso piuttosto che in un altro (sui requisiti minimi di motivazione v. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c). L'appellante trascura altresì che in prima sede egli si era limitato a contestare le affermazioni dell'istante, a suo avviso prive di fondamento e contrarie all'art. 10 CEDU, senza minimamente circostanziare tuttavia in che consista la lamentata violazione dell'art. 10 CEDU. Quanto egli fa valere nell'attuale sede sarebbe stato da addurre in realtà davanti al Pretore, il quale avrebbe poi dovuto confrontarsi con le relative motivazioni. In appello per contro simili argomenti sono nuovi senza essere fondati su fatti nuovi, e risultano come tali inammissibili (art. 317 CPC). Per di più, l'interessato evoca nuovamente l'art. 10 CEDU, ma continua a non spiegare
– come ha sottolineato il Pretore – perché le richieste avversarie sarebbero contrarie a quella disposizione. Anzi, a ben vedere l'appellante nemmeno contesta che l'interesse e la tutela della personalità e della sfera privata dell'istante minorenne prevalgano sull'interesse pubblico alla diffusione della notizia, tanto meno ove si pensi che il mandato dei media non comprende la facoltà di divulgare insinuazioni disonorevoli, neppure in virtù degli art. 10 CEDU o 28 cpv. 2 CC. Ne segue che, comunque lo si consideri, l'appello sfugge a ogni disamina e vede la sua sorte segnata.
E. 5 Il caso in rassegna merita per finire una chiosa. Come si è detto, la decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante abbia promosso causa. L'art. 263 CPC prevede al proposito che qualora provvedimenti cautelari siano decretati prima dell'introduzione della causa, “il giudice assegna all'istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine”. In concreto il Pretore ha accolto l'istanza cautelare, senza però assegnare all'istante un termine entro cui intentare l'azione di merito. Tale mancanza non incide sulla validità della misura provvisionale ( Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 263), ma va rimediata d'ufficio ( Sprecher , op. cit., n. 8 ad art. 263 CPC con rinvii; Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione,
n. 5 ad art. 263). Il decreto cautelare va quindi completato di conseguenza.
E. 6 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia dev'essere moderata nondimeno per la circostanza che la decisione attuale si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.
E. 7 Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2021.166
Lugano
30 dicembre 2021/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causaCA.2021.21 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari)della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa conistanza del 3 novembre 2021da
AO 1
(rappresentato dalla tutrice AA 1, e
patrocinato dall'avv. AA 2, )
contro
AP 1,
giudicando sull'appello del 13 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare (sentenza) emesso dal Pretore il 25 novembre 2021;
Ritenuto
;
avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).