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11.2021.161

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Ticino · 2021-11-12 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 D esistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuto a farsi carico dei costi – comunque contenuti – limitati all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari, al decreto sull'effetto sospensivo e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG), mentre le ripetibili possono considerarsi compensate, come concordato dalle parti stesse. Per questi motivi, decreta:

1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2.   Le spese processuali di fr. 300 .– sono poste a carico dell'appellante.

E. 3 Notificazione: – avv.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello La giudice presidente                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2021.161

Lugano

19 aprile 2023/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Giamboni, giudice presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causaSO.2020.1837 (protezione dell'unione coniugale)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 aprile 2020 da

AO 1

contro

AP 1

giudicando sull'appello del 24 novembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 12 novembre 2021;

Ritenuto

in fatto:                   A.Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale, con sentenza del 12 novembre 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1973) a versare per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2027 dei contributi alimentari mensili variabili tra i fr. 3083.– e i fr. 3611.– per ognuno dei figli gemelli V__________ e G__________ (nati il 15 giugno 2012), assegni familiari non compresi, e tra i fr. 4824.– e i fr. 6406.– per la moglie AO 1 (1975).

B.Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 novembre 2021 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di ridurre i contributi alimentari per ogni figlio a fr. 3178.– mensili fino al 10° anno d'età e a fr. 3378.– mensili dopo di allora, assegni familiari compresi, come pure di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 1385.– mensili fino al 30 giugno 2022, sopprimendolo in seguito. Nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere sia la domanda di effetto sospensivo sia l'appello.

C.Con decreto del 22 dicembre 2021 il presidente di questa Camera in parziale accoglimento della relativa richiesta di AP 1, ha conferito l'effetto sospensivo all'appello limitatamente al versamento del saldo da lui dovuto sui contributi alimentari per moglie e figli fino al 12 novembre 2021.

D.Il 15 marzo 2023 AP 1ha comunicatoalla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo nel frattempo raggiunto un'intesa sulle conseguenze accessorie del divorzio contemplante anche un accordo in relazione all'impugnativa.

Considerando

in diritto:                 1.Ilritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto delladichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuto a farsi carico dei costi – comunque contenuti – limitati all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari, al decreto sull'effetto sospensivo e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG), mentre le ripetibili possono considerarsi compensate, come concordato dalle parti stesse.

Per questi motivi,

decreta:1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2.   Le spese processuali di fr. 300.–sono poste a carico dell'appellante.

3.Notificazione:

– avv.;

– avv.   .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).