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11.2021.119

Transazione giudiziale: inammissibilità di un appello come rimedio giuridico

Ticino ·28 · · Italiano TI
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Incarto n.11.2021.119

Lugano

28 aprile 2023/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nelle causeSO.2021.51–54(iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: prestazione di garanzia sostitutiva) della Pretura del Distretto di Leventina promosse con istanze del17 febbraio 2021dalla

AP 1(Frosinone)

contro

AO 3

AO 1 e AO 2

AO 4eAO 5

AO 6

– avv.;

– avv.;

– avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          la vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).