Erwägungen (9 Absätze)
E. 000 “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in prima sede (fr. 252 751 .– ). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, l a decisione impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 17 agosto 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti) . Inoltrato il 27 agosto 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
E. 000.00 A parere del primo giudice, tale modo di procedere è conforme sia al diritto svizzero (art. 86 CO), che a quello italiano (art. 1193 del Codice civile italiano), giacché in mancanza di una dichiarazione del debitore al momento del pagamento o di altre pattuizioni spetta al creditore stabilire le modalità di computo dei pagamenti parziali ricevuti. Egli ha così rimproverato alla committente di non avere “evocato né dimostrato” l'esistenza di una dichiarazione o altre pattuizioni contrattuali circa l'imputazione degli acconti versati, ragione per cui la ditta istante “h a operato conformemente al diritto”. Considerando infine che la convenuta non aveva reso verosimile il pagamento di acconti superiori a quanto conteggiato dall'istante né aveva sollevato “precise e puntuali contestazioni in merito alle prestazioni e agli importi fatturati e ripresi in tale documento”, il Pretore ha ordi nato l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria per € 228 468.42 ( € 190 390.05 + € 38 078.37) con interessi del 5% dal 25 marzo 2021.
E. 1 ha suddivisole sue prestazioni in 38078.37 per opere fisse e in 66318.43per trasporto, fornitura e posa arredo, computando su quest'ultimo importo un acconto di 50000.00.
A parere del primo giudice, tale modo di procedere è conforme sia al diritto svizzero (art. 86 CO), che a quello italiano (art. 1193 del Codice civile italiano), giacché in mancanza di una dichiarazione del debitore al momento del pagamento o di altre pattuizioni spetta al creditore stabilire le modalità di computo dei pagamenti parziali ricevuti. Egli ha così rimproverato alla committente di non avere evocato né dimostrato l'esistenza di una dichiarazione o altre pattuizioni contrattuali circa l'imputazione degli acconti versati, ragione per cui la ditta istante ha operato conformemente al diritto.Considerando infine che la convenuta non aveva reso verosimile il pagamento di acconti superiori a quanto conteggiato dall'istante né avevasollevatoprecise e puntuali contestazioni in merito alle prestazioni e agli importi fatturati e
ripresi in tale documento, il Pretore ha ordinato l'iscrizione di
un'ipoteca legale provvisoria per 228468.42 ( 190390.05+
38078.37) con interessi del 5% dal 25 marzo 2021.
5.Litigioso in appello è unicamente il computo dell'acconto di50000.00 effettuato l'11 novembre 2020, che per la convenuta dev'essere dedotto dalla pretesa al beneficio dell'ipoteca legale. Al proposito essa fa valere che il giustificativo dell'ordine di bonifico bancario relativo al pagamento di tale importo reca la causale acconto forniture cucina ed armadiature a muro come da contratto n. 2. Ciò significa chiaramente, a suo parere, che la somma andava imputata sulle prestazioni per le opere fisse e non quelle per trasporto, fornitura e posa arredo.L'appellante soggiunge che tale indicazione corrisponde alla dichiarazione formulata al momento del pagamento in merito al debito che essa intendeva soddisfare, come prevedono gli art. 86 CO e 1193 del Codice civile italiano. A torto il Pretore ha conteggiato quindi l'acconto ‒ essa afferma ‒ sulle prestazioni chenon beneficiano dell'ipoteca legale. In conclusione, essa chiededi confer-mare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legalelimitatamente a 178468.42 (228468.42 ./.50000.00).
6.In concreto è fuori discussione che, per quanto riguarda il credito da garantire con riferimento al contratto stipulato dalla AO 1 con la M__________ SA (doc. E), l'istante ha fornito prestazioni che danno diritto a un'ipoteca legale giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC e prestazioni che non danno diritto a tale privilegio. Non è contestato inoltre, quanto meno a un giudizio sommario, che la fornitura e posa di cucine e di armadi a muro specificatamente eseguiti per essere integrati in un determinato immobile diano diritto a un'ipoteca legale (Steinauer, op. cit., pag. 338 n. 4476;Thurnherr, op. cit., n. 6 ad art. 839/840 CC;Schumacher/Rey,op. cit., pag. 81 n. 233 segg. e pag. 86 n. 247 segg.; v. anche RtiD II-2018 pag. 737 consid. 5 con rinvii). Né è litigioso, quanto meno in appello, il costo di 38078.37 per le prime (opere fisse) e di 66318.43 per le seconde (trasporto, fornitura e posa arredo: doc. G). È incontestato altresì che il 10 novembre 2020 la H__________ __________ S.r.l. ha versato alla AO 1, per conto della M__________ SA,50000.00 e che sulla specifica del pagamento risulta, alla voce descrizione del pagamento, acconto per conto M__________ fornitura cucina ed armadiatura a muro come da contratto N. 2 (doc. 11).
a)Per quel che è del diritto applicabile alle controversie relative al contratto di base, in virtù del diritto internazionale privato sia italiano sia svizzero queste sono soggette alla legge italiana (per l'Italia: art. 4 cpv. 1 lett a e b del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008, applicabile anche in presenza di una parte domiciliata in Svizzera;Bonomiin: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de
Lugano, Basilea 2011, n. 13 ad art. 112-149 LDIP; per la Svizzera: art. 117 LDIP; sentenza del Tribunale federale 4A_75/2008 dell'8 maggio 2008 consid. 2.1). Premesso ciò, ci si può domandare se nei confronti della ditta appaltatrice la committente abbia più debiti o ne abbia uno solo. L'art. 1193 del Codice civile italiano presuppone infatti una pluralità di rapporti obbligatori fra le stesse persone e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. La questione dell'imputazione non si applica pertanto quando sussista undebito unico (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 6 ad art. 1193).Sia come sia, e come si è visto, al momento del pagamento la M__________ SA, debitrice, ha espressamente dichiarato che l'acconto di50000.00 andava imputato sulla fornitura della cucina e delle armadiature a muro (doc. 11).