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11.2021.109

Ticino · 2015-04-10 · Italiano TI
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Proponibilità di una domanda riconvenzionale nel caso in cui la parte convenuta eccepisca una compensazione

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Proponibilità di una domanda riconvenzionale nel caso in cui la parte convenuta eccepisca una compensazione

Incarto n. 11.2021.109 Lugano 3 settembre 2021 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti vicecancelliera: Gaggini sedente per statuire nella causa DM.2021.12 (modifica di sentenza di divorzio) della Pre tura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 gennaio 2021 da AO 1 (patrocinato dall'avv. PAT 2) contro AP 1 (patrocinata dall'avv. PAT 1) e nella causa SO.2021.3237 (interpretazione del dispositivo) della medesima Pretura promossa con istanza del 13 luglio 2021 dalla stessa AP 1, giudicando sull'appello del 5 agosto 2021 presentato da AP 1 contro la senten­za emessa dal Pretore il 7 luglio 2021 e sul contestuale reclamo in materia di spese giudiziarie presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 luglio 2021; Ritenuto in fatto:                   A. Con sentenza del 10 aprile 2015 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1960) e AP 1 (1960), obbligando il primo – tra l'altro – a versare alla seconda un contributo alimentare indicizzato di fr. 7220.– mensili fino all'ottobre del 2025 e di fr. 7000.– mensili dal novembre 2025 in poi, ‟automaticamente decurta­toˮ di tutte le rendite pensionistiche percepite dalla beneficiaria (inc. DM.2011.61). In parziale accoglimento di un appello presentato da AO 1, con sentenza dell'11 maggio 2017 questa Camera ha ridotto a fr. 1370.– mensili il contributo alimentare per la moglie dal novembre del 2025 in poi (inc. 11.2015.39). Tale sentenza è passata in giudicato. B. Con petizione non motivata del 15 gennaio 2021 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere la soppressione dal 1° gennaio 2021 del contributo alimentare o, quanto meno, una riduzione di tale contributo a fr. 500.– mensili fino al raggiungimento della di lui età pensionabile. Il Pretore ha citato le parti a un'udienza di conciliazione del 21 aprile 2021. Constatata l'impossibilità di un'inte­sa, egli ha impartito all'attore un termine di 30 giorni per motivare l'azione. In un memoriale del 3 maggio 2021 AO 1 ha ribadito le proprie domande. Nella sua risposta del 2 luglio 2021 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha formulato le seguenti richieste di giudizio: §     AO 1 è condannato al versamento in favore di AP 1 di fr. 52 735.– oltre eventuali accessori. §§   In ogni caso, il contributo di mantenimento stabilito giusta la sentenza I CCA dell'11 maggio 2017 (inc. 11.2015.39) viene capitalizzato, con pagamento del versamento unico entro 60 giorni dalla crescita in giudicato della presente . C. Statuendo con sentenza del 7 luglio 2021, il Pretore ha dichiarato la riconvenzione inammissibile. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1. Contestualmente egli ha citato le parti al dibattimento del 21 settembre 2021. D. Il 13 luglio 2021 AP 1 ha presentato una domanda di interpretazione per sapere se il dispositivo della decisione impugnata dovesse essere inteso nel senso che entrambe le doman­de da lei formulate in via riconvenzionale fossero inammissibili. Il Pretore l'ha respinta con decisione del 20 luglio 2021, ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico dell'istante medesima (inc. SO.2021.3237). E . Contro le decisioni appena citate AP 1 è insorta a questa Camera con un atto unico (appello e reclamo) del 5 agosto 2021 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo nel sen­so di vedere annullata la citazione al dibattimento del 21 settembre 2021, di riformare i giudizi impugnati, dichiarando ammissibili le sue domande riconvenzionali e annullando le spese poste a suo carico con la decisione di interpretazione. AO 1 non è stato chiamato a presentare osservazioni ai due rimedi giuridici. Considerando in diritto:                  1. La decisione del Pretore di non entrare nel merito della riconvenzione presentata da AP 1 è finale, poiché ha posto termi­ne al processo limitatamente a tale azione (RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c). Emanata con la procedura ordinaria, essa era appellabi­le entro 30 giorni, sempre che, vista la controversia di carattere patrimoniale, il valore litigioso raggiunges­se fr. 10 000.– secon­do l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari litigiosi. La sentenza del 7 luglio 2021 inoltre è pervenuta al patrocinatore della convenuta l'indomani. Introdotto il 5 agosto 2021, l'appello in esame è perciò tempestivo. Contro la reiezione di una domanda di interpretazione è esperibile reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC). Si tratta di un reclamo a nor­ma del­l'art. 319 lett. b n. 1 CPC, ovvero volto contro una cosiddetta “altra decisione” nei casi stabiliti dalla legge (Freiburghaus/ Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 12o ad art. 319; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 7k ad art. 319; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.136 del 13 maggio 2013 consid. 8). La trattazione di simili reclami rientrerebbe nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c

n. 1 LOG). Per ragioni di economia processuale e di unità della materia si giustifica nondimeno vagliare l'atto in concreto senza disgiungere i due rimedi. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 26 luglio 2021. Inoltrato il 5 agosto 2021, anche il reclamo in oggetto è di conseguenza tempestivo. I.  Sull'appello 2. Il Pretore ha dichiarato inammissibile la riconvenzione sollevata dalla convenuta, “visto come i contributi alimentari non pagati devono essere fatti valere nelle vie esecutive”. L'appellante rimprovera al primo giudice di non essersi avveduto che le domande riconvenzionali erano due e che la motivazione per dichiarare inammissibile la riconvenzione “poteva avere qualche attinenza” con la prima, ma non con la seconda. Anzi, a sua dire, la secon­da è “evidentemente” una vera e propria richiesta di modifica della sentenza di divorzio. Argomenta che, foss'anche accolta solo parzialmente l'azione dell'ex marito, “occorrerebbe ridefinire lo scoperto alimentare fatto valere in prima domanda riconvenzionale (…), potendo far sorgere un credito di AO 1 nei confronti di AP 1”. In tal caso, essa soggiunge, l'arretrato di fr. 57 530.– rivendicato con la prima doman­da riconvenzionale si ridurrebbe a un massimo di complessivi fr. 26 332.–, ragione per cui almeno la somma di fr. 30 968.– “andrebbe considerata nell'importo in ogni caso chiesto di liquidazio­ne, giusta la seconda domanda riconvenzionale”. 3. Nel caso in esame v'è da domandarsi se – come reputa il Preto­re – la richiesta, formulata da un rappresentante professionale, di condannare AO 1 a versare fr. 57 530.– potesse intendersi come doman­da di esecuzione di una d ecisione “concernente pagamenti in denaro” disciplinata della LEF (art. 335 cpv. 2 CPC). Ci si può interrogare altresì se la motivazione addotta dal Pretore possa valere anche per la seconda richiesta formulata in via riconvenzionale oppure se tale richiesta andasse intesa come “accertamento preliminare dello scoperto alimenta­re, sì da integrare nell'importo di liquidazione anche detto impor­to, ad oggi non ancora corrisposto”, ciò che sostiene l'appellante. In ogni modo, anche volendo seguire l'impostazione addotta da quest'ultimo, quanto importa è il risultato cui è giunto il Pretore, non la motivazione. Giovi dunque vagliare la sentenza impugna­ta in funzione dell'esito cui è giunto il primo giudice. 4. Nella fattispecie, con la risposta del 2 luglio 2021 la convenuta ha proposto dapprima di respingere la petizione, poi, in via riconvenzionale, di condannare l'ex marito a versarle fr. 53 753.– (richiesta di giudizio §) e, in ogni caso, di capitalizzare il contributo di mantenimento stabilito da questa Camera con la citata sentenza dell'11 maggio 2017 (richiesta di giudizio §§). La prima pretesa si riferisce alla differenza “tra quanto ella ha effettivamente percepito rispetto a quanto (…) l'attore doveva realmente” (pag. 10 punto 9 con rinvio al doc. 5). La seconda è stata formulata “onde cessare ogni possibile contenzioso tra le parti, rendendo in futuro impraticabili analoghe azioni come quella che ci occupa” (pag. 11 punto 9). a) L'interessata medesima riconosce che essa non si è “unicamen­te limitata a opporsi alla richiesta attorea, né, vista la richiesta di modifica con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, si è limitata a eccepire eccezione di compensazione con contributi alimentari pregressi scoperti, ma, onde evitare ulteriori cause di modifica della sentenza di divorzio, ha postulato in luogo di rendite prima e dopo l'età pensionabile del­l'attore una liquidazione ex art. 126 cpv. 2 CC dei contributi già decisi. Liquidazione che tenga peraltro conto dello scoperto alimentare consentendo così di giungere a piena e definitiva liquidazione di ogni obbligo di mantenimento” (appel­lo, pag. 3 e 4). Per sua stessa ammissione, con la prima domanda riconvenzionale essa ha inteso perciò compensare una propria pretesa riferita a contributi alimentari arretrati con quella “futura” dell'ex marito che sorgerebbe in caso di accoglimen­to dell'azione di modifica. Se non che, la compensazione costituisce un mezzo di difesa e non va – di regola – fatta valere per riconvenzione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 9 ad art. 224; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit.,

n. 8 ad art. 224; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 21 ad art. 224; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, op. cit., n. 11 ad art. 224; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 2 ad art. 224; Heinzmann/Herrmann-Heiniger in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 13-14 ad art. 224). Identico principio valeva del resto, nel Cantone Ticino, già prima che entrasse in vigo­re il nuovo Codice di procedura civile (Rep. 1979 pag. 302; I CCA, sentenza inc. 11.2001.47 del 3 luglio 2002 consid. 2). Nel risultato la decisione del Pretore, che ha dichiarato inammissibile la prima domanda riconvenziona­le, resiste pertanto alla critica. b) Per quel che è della seconda pretesa riconvenzionale, si può convenire che nell'avanzare richieste proprie AP 1 intendesse promuovere un'azione indipenden­te da quella principale (DTF 142 III 716 consid. 4.2 con rinvii). Sapere poi se l'art. 126 CC si applichi anche in caso di modifica di sentenza di divorzio è una questione di merito. Sia come sia, anche una domanda riconvenzionale deve rispettare determinate esigenze di forma (art. 221 CPC per analogia: Willisegger, op. cit., n. 35 ad art. 224 CPC; Killias, op. cit., n. 53 ad art. 224 CPC), tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (“domande” o “conclusioni”), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti. Qualo­ra siano in discussione richieste che hanno per oggetto una somma di denaro, per principio tali richieste vanno cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi). Domande generiche o indeterminate non sono ammissibili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.73 del 26 giugno 2020 consid. 2 con rinvio). Nel caso in esame AP 1 ha chiesto di obbligare l'ex marito a versarle un contributo di mantenimento capitalizza­to, ma senza indicare neppure per ordine di grandezza a quan­to ammonti tale capitalizzazione. Né ciò si poteva agevolmente evincere per interpretazione dalla risposta, ove appe­na si pensi che l'interessata menzionava sì gli importi dei contributi alimentari in suo favore, ma, trattandosi di una rendita vitalizia, avrebbe dovuto, per la conversione, far capo a tavole e tassi di capitalizzazione da lei nemmeno accennati. Non consta per altro, né essa asseriva, che la quantificazio­ne fosse impossibile o non potesse essere ragionevolmente pretesa (art. 85 cpv. 1 CPC). Debitamente assistita da un rappresentante professionale, essa non poteva ignorare l'esigenza di cifrare la richiesta, di modo che non poteva contare su un interpello del Pretore (art. 56 CPC). E siccome la quantificazione della pretesa costituiva un presupposto processuale (art. 59 CPC; DTF 142 III 104 consid. 3), il Pretore poteva dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale per carenza del requisito formale (Heinzmann in: CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 5 ad art. 222; Willisegger, op. cit., n. 24 ad art. 220 CPC; Leuenberger, op. cit., n. 2 ad art. 222 CPC; Killias, op. cit., n. 3 ad art. 222 CPC). Ne segue che, nel risultato, la sentenza impugnata sfugge a censura. Infondato, l'appello vede così la sua sorte segnata. 5. L'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello . II.   Sul reclamo 6. La reclamante chiede di annullare l'addebito delle spese processuali poste a suo carico nella sentenza di interpretazione del 20 luglio 2021. Tale domanda non ha in realtà portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. Tale ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta cade nel vuoto. III.   Sulle spese giudiziarie 7. Le spese di entrambi i rimedi giuridici seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni. Per questi motivi, decide:

1.   L'appello contro la sentenza del 7 luglio è respinto e la decisione impugnata è confer­mata.

2.   Il reclamo contro la sentenza del 20 luglio 2021 è respinto. 3. Le spese processuali di entrambi i ricorsi, di complessivi fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1.

4.   Notificazione a: – avv.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).