Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 CC non conferisce il diritto di arrivare più vicino possibile alla porta di casa(I CCA, sentenza inc.11.2015.51 del 20 luglio 2017 consid. 8; v. anche RtiD I-2014 pag. 762 n. 13c, I-2007 pag. 766 consid. 8a).Tuttaviaun fondo situato entro un perimetro in cui si trovino edifici abitativi o di vacanza deve poter essere raggiunto sino al confine per principio con veicoli a motore, dovendosi assicurare un adeguato accesso anche ai mezzi di soccorso e di servizio, sempre che latopografiadei luoghi ciò permetta (i terreni in notevole pendenza possono costituire un'eccezione: RtiD I-2012 pag. 895 n. 13;I CCA, sentenza inc.11.2015.51 del 20 luglio 2017 consid. 5). In tal caso l'esistenza di uno stato di necessità non può essere definito in linea generale, ma di-pende dalle circostanze concrete (DTF 136 III 136 consid. 3.3.3 con richiami; RtiD I-2012 pag. 893 consid. 9; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_356/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 3.4.1 pubblicato in SJ 2018 I 333). Sta di fatto cheuna particella posta in una zona residenziale raggiungibile solo percorrendo a piedi una cinquantina di metri non ha, per principio, un accesso sufficiente (RtiD I-2016 pag. 632 consid. 6 con rinvii).
b)Contrariamente a quel che assume l'appellante, nella fattispecie il Pretore non ha fatto astrazione dalla conformazione dei luoghi, avendo egli medesimo accertato che la particella n. 690 degli attori, come pure altri fondi della zona, si trovano in forte declivio. Che poila maggior parte dei terreni nel comparto sia sprovvista di accesso veicolare non significa che la particella n. 690 non possa versare, per ciò solo, in uno stato di necessità. Come riconosce il convenuto, ciò dipende dalle circostanze concrete e va ponderato per ogni singolo fondo in funzione delle relative peculiarità, non per forza identiche a quelle dei fondi vicini. Sulle circostanze concrete si tornerà in appresso (consid. d).
c)Non sussidia all'appellante nemmeno il richiamo alla sentenza pubblicata in DTF 85 II 392. Che l'art. 694 cpv. 1 CC non conferiscail diritto di arrivareper forza in automobile fino alla soglia di casa, come ha ricordato il Tribunale federale in quel precedente (consid. 2), è stato ricordato anche dal Pretore. In quella fattispecie tuttavia diversamente dal caso in esame gli attori potevano giungere con la vettura fino al confine del proprio fondo (da edificare) e da lì proseguire a piedi lungo una scala posta sullo stesso fondo. Come ha accertato il primo giudice (senza essere smentito al proposito), nella fattispecie gli attori devono invece posteggiare la loro automobile sulla particella n. 144, non limitrofa alla loro, e in difetto di ogni diritto di passo sulla particella del convenuto tornare indietro sulla strada comunale e prendere il sentiero pubblico prima di attraversare la particella n. 904. Il richiamo a quel precedente cade dunque nel vuoto.
d)A torto l'appellante rimprovera poi al Pretore di avere fondato il proprio giudizio unicamente sull'attuabilità della strada non contestata invece che sulle circostanze concrete. Intanto la fattibilità dell'opera, nonostante la morfologia dei luoghi, è anch'esso un criterio da considerare (RtiD I-2016 pag. 633 consid. 7a). Inoltre il primo giudice non ha trascurato altre circostanze, come l'esistenza sulla particella n. 144 di una strada privata (di cui il prospettato accesso sulla particella n. 141 non sarebbe altro che la continuazione), l'inaccessibilità del fondo degli attori ai mezzi di servizio e di soccorso, le difficoltà dell'accesso pedonale (per lunghezza, irregolarità, dislivello e conformità), le possibilità edificatorie della particella n. 690 (di grandi dimensioni e posta in zona edificabile semi-intensiva) e il fatto che la zona__________ non si trova in un nucleo. L'appellante non discute simili accertamenti, salvo pretendere che il comparto in rassegna sarebbe paragonabile a un nucleo. Già per questo la motivazione dell'appello si rivela a dir poco lacunosa.
e)Ma quand'anche si transigesse al proposito, non si vede come la situazione del comparto in questione possa paragonarsi a quella di un nucleo. La circostanza che nell'area interessata gran parte delle case non siano raggiungibili con la vettura sino davanti all'abitazione non permette come si è spiegato (consid. a, b, c) di trarre conclusioni in tal senso, né tanto meno sullo stato di necessità degli altri fondi. Ma soprattutto non consente di escludere uno stato di necessità per la particella degli attori, il cui accesso pedonale è lungo oltre 120 m nel solo tracciato fino all'imbocco su via ai __________ (perizia, pag. 5), accusa un notevole dislivello (almeno 28 m e 90 gradini) e una pavimentazione in pietra naturale che in alcuni tratti risulta finanche pericolosa per la forte pendenza e l'assenza di un corrimano (rapporto peritale, pag. 6 seg.). Senza dimenticare che il percorso si snoda in gran parte su fondi altrui (cfr.Martin-Rivara, La servitude de passage nécessaire, Zurigo 2021, pag. 54 seg. con riferimenti di giurisprudenza).
f)Dell'argomentazione secondo cui gli attori avrebbero rinunciato per atti concludenti a rivendicare il diritto di passo già si è già detto (consid. 6a e 6b). Sul fatto che l'opera sarebbe titanica e deturpante si tornerà in seguito (consid. 8d)nell'ambito della ponderazione dei contrapposti interessi (art. 694cpv. 3 CC; cfr. ancheRey/Strebelin: Basler Kommentar, ZGB II, 6ªedizione, n. 6 e n. 11 ad art. 694).
g)Quanto al fatto che la realizzazione della strada debba ancora superare il vaglio del diritto pubblico e alle perplessità manifestate dal tecnico comunale, non si disconosce che il giudice civilenon può concedere un accessonecessario in contrasto con normedel diritto amministrativo (RtiD I-2016 pag. 631). L'appellante si limita però a sollevare dubbi in proposito, senza allegare né specificare alcunché, se non evocare non meglio precisate perplessità del tecnico comunale. Certo, O__________ __________ ha dichiarato che per l'attraversamento del torrente occorre l'approvazione degli uffici cantonali e che intravede un problema al riguardo, nondimeno ha anche aggiunto di non potersi esprimerein merito(verbale del 16 maggio 2017, pag. 2 in basso). Il convenuto dimentica inoltre che l'arch. B__________ __________ ha verificato l'attuabilità del progettosia dal punto di vista normativo che costruttivo e ha indicato le modalità costruttive idonee e necessarie (nel rispetto delle normative di diritto privato e pubblico) per attuare il passaggio veicolare sopra il riale (referto del 25 maggio 2018, pag. 7 e 13 seg.). Inoltre l'ing. M__________ __________, che ha allestito per conto degli attori il progetto di collegamento stradale con il fondo del convenuto, ha illustrato le condizioni poste dall'Ufficio corsi d'acqua per realizzare l'opera (verbale del 16 maggio 2017, pag. 6). Nulla induce quindi a scostarsi dal giudizio del Pretore, secondo cui il passaggio veicolare in oggetto rispetta le normative applicabili.