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11.2020.69

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Ticino · 2021-07-26 · Italiano TI
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Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 In seguito a un accordo stipulato nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale pendente dinanzi al Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, AO 1 (1970) si è impegnato a erogare cautelarmente alla moglie AP 1 (1969) un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili. Con decreto cautelare del 24 apri ­le 2019 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha poi aumentato tale contributo a fr. 6235.– mensili, ordinando alla __________ SA, per cui AO 1 lavora, di trattenere quella somma dallo stipendio di lui e di riversarla alla moglie. Il decreto cautelare è stato nondimeno annullato il 18 giugno 2020 da questa Camera, che in parziale accogli- mento di un appello del marito ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio e ha ricondotto l'importo della trattenuta di stipendio ai previgenti fr. 5000.– mensili (inc. 11.2019.57).

E. 2 Nel frattempo, con petizione del 20 agosto 2019 AP 1 ha chiesto il divorzio. In tale ambito AO 1 ha postulato in via cautelare il 26 marzo 2020 la soppressione del contributo alimentare da lui dovuto a protezione dell'unione coniugale e la revoca della trattenuta di stipendio. Invitata a esprimersi per scritto, in osservazioni del 27 aprile 2020 AP 1 ha proposto di respingere l'istan­za. Statuendo con decreto cautelare del 2 giugno 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto con effetto immediato il contributo alimentare per AP 1 a fr. 1935.– mensili, modificando di conseguenza la trattenuta di stipendio a carico del marito. Le spese del decreto sono state rinviate al merito.

E. 3 Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 giugno 2020 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo – il decreto in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza del marito. Nelle sue osservazioni del 13 luglio 2020 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello. Con decreto del 14 luglio 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo .

E. 4 Il 13 luglio 2021 l'appellante, d'intesa con AO 1, ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto nella procedura di divorzio, con sentenza passata in giudicato, un accordo con la controparte (non prodotto agli atti) che rende l'appello privo di oggetto e ha chiesto di stralciare di conseguenza la procedura di appello ponendo le relative spese a carico di chi le ha anticipate e compensando per il resto le ripetibili.

E. 5 L'intesa raggiunta fra le parti rende l'appello senza oggetto. E una causa divenuta priva d'oggetto va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC).

E. 6 In merito alle spese del presente decreto, le parti hanno pattuito di porle a carico dell'appellante, che le ha anticipate, e di compensare le ripetibili, disciplina alla quale ci si può attenere. L 'ammontare delle spese processuali, tuttavia, va adeguatamente ridotto per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole (art. 21 LTG). Per questi motivi, decreta:

1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

3.   Notificazione: – avv. dott.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il giudice presidente                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.07.2021 11.2020.69 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.07.2021 11.2020.69 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.07.2021 11.2020.69

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Incarto n. 11.2020.69 Lugano 26 luglio 2021 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Grisanti, giudice presidente vicecancelliera: Fiscalini sedente per statuire nella causa CA.2020.76 (divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 marzo 2020 dall'AO 1 (patrocinato dall'avv.  PA 2) contro AO 1 (ora patrocinata dall'avv. dott.), giudicando sull'appello del 15 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 2 giugno 2020; Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. In seguito a un accordo stipulato nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale pendente dinanzi al Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, AO 1 (1970) si è impegnato a erogare cautelarmente alla moglie AP 1 (1969) un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili. Con decreto cautelare del 24 apri ­le 2019 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha poi aumentato tale contributo a fr. 6235.– mensili, ordinando alla __________ SA, per cui AO 1 lavora, di trattenere quella somma dallo stipendio di lui e di riversarla alla moglie. Il decreto cautelare è stato nondimeno annullato il 18 giugno 2020 da questa Camera, che in parziale accogli- mento di un appello del marito ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio e ha ricondotto l'importo della trattenuta di stipendio ai previgenti fr. 5000.– mensili (inc. 11.2019.57). 2. Nel frattempo, con petizione del 20 agosto 2019 AP 1 ha chiesto il divorzio. In tale ambito AO 1 ha postulato in via cautelare il 26 marzo 2020 la soppressione del contributo alimentare da lui dovuto a protezione dell'unione coniugale e la revoca della trattenuta di stipendio. Invitata a esprimersi per scritto, in osservazioni del 27 aprile 2020 AP 1 ha proposto di respingere l'istan­za. Statuendo con decreto cautelare del 2 giugno 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto con effetto immediato il contributo alimentare per AP 1 a fr. 1935.– mensili, modificando di conseguenza la trattenuta di stipendio a carico del marito. Le spese del decreto sono state rinviate al merito. 3. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 giugno 2020 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo – il decreto in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza del marito. Nelle sue osservazioni del 13 luglio 2020 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello. Con decreto del 14 luglio 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo . 4. Il 13 luglio 2021 l'appellante, d'intesa con AO 1, ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto nella procedura di divorzio, con sentenza passata in giudicato, un accordo con la controparte (non prodotto agli atti) che rende l'appello privo di oggetto e ha chiesto di stralciare di conseguenza la procedura di appello ponendo le relative spese a carico di chi le ha anticipate e compensando per il resto le ripetibili. 5. L'intesa raggiunta fra le parti rende l'appello senza oggetto. E una causa divenuta priva d'oggetto va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC). 6. In merito alle spese del presente decreto, le parti hanno pattuito di porle a carico dell'appellante, che le ha anticipate, e di compensare le ripetibili, disciplina alla quale ci si può attenere. L 'ammontare delle spese processuali, tuttavia, va adeguatamente ridotto per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole (art. 21 LTG). Per questi motivi, decreta:

1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

3.   Notificazione: – avv. dott.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il giudice presidente                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).