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11.2020.60

Ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione provvisoria per lavori eseguiti su più fondi

Ticino · 2021-08-19 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d

n. 5 CPC). Le relative decisioni dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in prima sede (fr. 148 727.15 complessivi). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, l a sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'istan ­te il 26 maggio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 5 giugno 2020 (timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 Un appello diretto contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata la decisione in esa­me (DTF 137 III 567), non sospende l'esecutività della sentenza impugnata (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). In concreto il Pretore aggiunto ha disposto nondimeno che l'invito all'ufficiale del registro fondiario perché cancellasse le iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali decretate senza contraddittorio il 27 dicembre 2016 sarebbe stato fatto seguire solo dopo il passaggio in giudicato della decisione. Le iscrizioni provvisorie figurano tuttora, di conseguen­za, nel registro fondiario. In condizioni del genere l'appello continua a essere provvisto di interesse pratico e attuale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 2 con rifermenti).

E. 3 All'appello

l'istante

acclude un

“preprogetto viste 3D” con annotazioni a mano

del 25 settembre 2014 (doc. B di appello), i piani firmati dalle parti il 27

settembre 2019 del lotto 1 (tre appartamenti sulla particella n. 380) e dei

lotti 2 e 3 (otto appartamenti sulla particella n. 6536: doc. C e D di appello),

come pure una copia dell'offerta dettagliata che la ditta ha allestito il 27

settembre 2013 per M__________ B__________ (doc. E di appello). Ora

, nuovi mezzi di prova sono proponibili in

appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che

intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di

sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la

diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1).

Nella

fattispecie i documenti esibiti in appello precedono ampiamente il giudizio

impugnato, senza che l'appellante spieghi quali motivi le avrebbero impedito di

sottoporli al Pretore aggiunto nonostante la diligenza che si poteva esigere da

essa. La ricevibilità dei documenti in questione appare quindi più che dubbia e

poco importa, sotto questo profilo, che a parere dell'istante i documen­ti

prodotti in prima sede sarebbero sufficienti per confermare l'iscrizione dell'ipoteca

legale in via provvisoria. Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid.

8), i documenti in questione non sussidiano ai fini del presente giudizio. Senza

fondamento è poi l'impossibilità – lamentata dall'istante – di valersi davanti

al primo giudice del­l'audizione di tecnici residenti in Italia. Questa Camera

ha già avuto modo di rilevare, proprio nell'ambito di una procedura come quella

in rassegna, che nulla impedisce di domiciliare un testimone residente

all'estero presso una parte o presso il suo patrocinatore oppure di farsi

autorizzare dal giudice a comparire in aula insieme con i testimoni residenti

all'estero (RtiD II-2019 pag. 690 consid. d).

E. 4 Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto, appurato che l'osservanza del termine

di quattro mesi per l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali degli

artigiani e imprenditori non era in discussione, ha verificato il riparto

dell'aggravio ipotecario sui due fondi e, all'interno dei medesimi, sulle varie

proprietà per piani (pag. 5). Riepilogati

i

presupposti per l'iscrizione di un'ipoteca legale in caso di lavori su più

immobili (art. 798 cpv. 2 CC), come pure per l'iscrizione di un'ipoteca legale

collettiva, egli ha accertato che nessuna fattura prodotta dall'istante distingue

fra le ope­re che hanno riguardato il prefabbricato sulla particella n. 380 e

quelle che hanno interessato la particella n. 6536. Nulla consen­te nemmeno di

differenziare, all'interno dei due fondi, tra i lavori eseguiti sulle parti

comuni e sulle singole proprietà per piani (pag. 6). L'istante – ha continuato

il Pretore aggiunto – ha allestito un'analisi del 22 dicembre 2016 (doc. L) che

stabilisce in € 1126.42 il costo per metro quadrato delle opere eseguite

(costo totale €

1

770

741.–) diviso per la ‟superficie

utile lordaˮ costruita, di 1572 m², e su tale base astratta ha ripartito

il credito tra i due fondi.

Ciò contravviene

tuttavia all'obbligo di conteggiare e fatturare separatamente i lavori per ogni

singola particella.

La

mancata specifica delle prestazioni fornite per ciascun fondo e l'omessa

produzione della ‟descrizione tecnicaˮ menzionata nel contratto di

appalto (doc. A) – ha soggiunto il primo giudice –ostano all'accoglimento dell'istanza.

Anche perché, trattandosi di case prefabbricate, le varie componenti

(perimetro, pareti divisorie, scale, porte, pavimenti ecc.) non sono in alcun

rapporto con la “superficie utile lordaˮ, ma richiedono una distinta (pag.

E. 6 seg.). Ciò posto, neppure la ripartizione millesimale proposta dal­l'istante in subordine può entrare in linea di conto. Analoghe considerazioni valgono a maggior ragione, secondo il Pretore aggiunto, con riferimento alle opere supplementari fatturateper complessivi € 100975.40 più IVA, le qualinon sono attribuibili ai due fondi né ai singoli appartamenti. E siccome – egli ha epilogato – la ripartizione del credito complessivo tra le due particelle operata (in via principale o subordinata) era sin dall'inizio inammissibile, non occorre vagliare oltre la possibilità – respinta dalla convenuta – di ‟un'ipoteca legale collettiva concomitante ad una parzialeˮ (pag. 7).

5.Ripercorsa la cronistoria della fattispecie, l'appellante definisce notorio che le case da essa costruitesono prefabbricate, in legno, sono concepite in modo standardizzato, seppure con varie opzioni di rifiniture, e sono composte di superfici e pannelli da montare. L'‟analisi-verificaˮ del 22 dicembre 2016 (doc. L) non è quindi – essa adduce – un documento confezionato a posteriori per i bisogni di causa, ma è proprio quel“conteggio separato dei costi per ogni fondo richiesto da dottrina e giurisprudenza ()”. Già davanti al Pretore aggiunto l'appellante allega inoltre di avere precisato che i costi di costruzione dei suoi fabbricati sono determinati sostanzialmente in funzione delle superfici (in metri quadrati) e che il costo di ogni abitazione corrisponde a una quota del costo complessivo‟in proporzione a tali superficiˮ. Ciò non costituisce, a mente sua, un calcolo astratto, senza contare che per la natura stessa delle sue costruzioni essa non potrebbe fare altre distinzioni ‟al di là dei metri lineari o m²ˮ. A suo parere, i conteggi presentati consentono una‟precisa individualizzazione del fondo come garanzia del plusvalore portato dai suoi lavori”.

In difetto di competenze tecniche – prosegue l'istante – il Pretore aggiunto non poteva per altro mettere in discussione il suo metodo di calcolo. Men che meno ove si consideri che egli neppure avrebbe potuto sentire i tecnici residenti in Italia senza ritardare eccessivamente il corso della procedura e che in caso di dubbio doveva ordinare l'iscrizione provvisoria e rinviare l'esame di merito alla procedura di iscrizione definitiva, nel cui ambito sarebbe stato possibile escutere testimoni e assumere una perizia. Ad ogni buon conto – prosegue l'appellante – i nuovi documenti indicano la superficie netta delle abitazioni e precisano le modalità di calcolo, confermando i dati (lordi) riportati negli altri documenti agli atti. Ribadita la concretezza del calcolo presentato, l'appellante sottolinea che la giurisprudenza ammette pur sempre deroghe al principio della specialità. E quand'anche i conteggi esibiti non ossequiassero tale precetto, le particolarità delle costruzioni non permettono in concreto di esigere conteggi più particolareggiati.

Per quel che è dell'ipoteca legale collettiva concomitante a una parziale, questione che il Pretore aggiunto non ha dovuto esaminare per avere respinto la suddivisione del credito complessivo tra i due fondi, l'appellante ribadisce gli argomenti addotti in pri­mo grado. Ritiene che l'aggravio ipotecario richiesto vada accol­to, poiché tutte le proprietà per piani oggetto della procedura appartengono tuttora al medesimo titolare. Poco importa che la proprietà per piani n. 7442 sia stata venduta inizialmente a un'altra persona, giacché il plusvalore relativo a tale unità è stato considerato separatamente in un'altra causa (inc. SO.2016.1221). Non entrasse in linea di conto un'ipoteca collettiva – conclude l'appellante – nulla osta a un'annotazione su ogni proprietà per piani proporzionale ai millesimi, come essa ha postulato in subordine nella replica. Non da ultimo perché ciò condurrebbe a una riduzione dell'aggravio in proporzione ai millesimi anziché per l'intero credito su ogni proprietà per piani.

6.A norma dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale può avvenire solo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su un determinato fondo. Il privilegio degli artigiani e imprenditori può quindi sussistere unicamen­te per prestazioni eseguite su uno specifico immobile in relazio­ne a un concreto progetto di costruzione (RtiD I-2019 pag. 546 consid. 4a con riferimenti). Ciò integra il cosiddetto principio della specialità, secondo cui occorre precisare individualmente l'ogget­to messo a pegno in garanzia del plusvalore generato dall'artigiano o imprenditore sull'immobile (DTF 146 III 9 consid.2.1.1). In caso di lavori su più particelle l'ipoteca legale dev'essere chiesta sotto forma di pegno parziale, gravante ogni singolo fondo per la frazione del credito di cui il proprietario risponde (art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal fatto che l'artigiano o imprenditore abbia eseguito il lavoro sulla base di uno o più contratti (RtiD I-2019 pag. 546 consid. 4a). Incombe all'artigiano o imprenditore allestire un conteggio preciso per ogni fondo e fattu-rare i lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontare del credito quanto all'entità della relativa garanzia (DTF 146 III 9 consid. 2.1.2;RtiD I-2019 pag. 546 consid. 4b).

Ne segue che, per principio,l'artigiano o imprenditorenon può suddividere il costo del proprio intervento in modo astratto tra la superficie dei vari fondi, né ripartire l'insieme delle sue prestazio­ni secondo la volumetria delle eventuali costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) sono state effettuate per un determinato fondo e a quale prezzo. La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonera da tale obbligo. E non spetta al giudice suddividere per apprezzamento su più fondi una pretesaindeterminata(RtiD I-2019 pag. 546 consid. 4b).L'ipoteca legale può unicamente gravare l'entità giuridica (fondo base o quota di comproprietà) che ha beneficiato dei lavori (DTF 146 III 9 seg. consid. 2.1.2). Un'eccezione va ammessa solo con gran­de prudenza e soltanto in condizioni tali da far apparire contabilizzazione e fatturazione separate come non fattibili: situazioni che, in quanto premesse per un'eccezione alla regola, vanno allegate e dimostrate dall'artigiano o imprenditore che le invoca (DTF 146 III 12 consid. 4.1.1).

I precetti testé enunciati si applicano non solo alle iscrizioni definitive, ma anche alle iscrizioni provvisorie, sebbene cifrare l'ammontare del pegno per queste ultime possa apparire arduo, vista l'esigenza di ottenere l'iscrizione entro quattro mesi e l'impossibilità di aumentare in seguito l'ammontare della garanzia iscrit­ta. In tali casi si ammette nondimeno un'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale a carico dei singoli per un importo approssimativo, con un‟margine di sicurezzaˮdel 10-20%(RtiD I-2019 pag. 546 seg. consid. 4b e 4d con rinvii). Applicati alla proprietà per piani, simili regole fanno sì che per lavori eseguiti su una determinata proprietà per piani un'eventuale ipoteca legale deve gravare soltanto quella determinata unità. Se più unità hanno beneficiato di lavori, l'ipoteca legale riveste la forma di un pegno parziale, gravante ogni singola unità per l'importo di cui è debitore il relativo proprietario; un pegno collettivo su tutte le unità per la totalità del credito da garantire è possibile solo eccezionalmente, alle condizioni dell'art. 798 cpv. 1 CC. Qualora i lavori abbiano per oggetto parti comuni di una proprietà per piani, il pegno grava l'oggetto in comproprietà e l'artigiano o imprenditore deve ripartire la sua spettanza sui proprietari delle varie unità in funzione delle loro quote, in modo che si possano iscrivere pegni parziali nel senso del­l'art. 798 cpv. 2 CC (DTF 146 III

E. 10 consid. 2.1.3 con rinvii; sultema v. anche RtiD I-2011 pag. 668 n. 21c con numerosi richia­mi).

Per questi motivi,

–avv.;

–avv.;

–Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 12 L e spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla convenuta, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 13 Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 567), il ricorrente può far valere contro di esse soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2020.60

Lugano

19 agosto 2021/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causaSO.2016.1222(ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del27 dicembre 2016dalla

AP 1(Bolzano)

contro

M__________B__________, ora in

(patrocinato dall'avv.)

al quale è subentrata in pendenza di causa

giudicando sull'appello del 5 giugno 2020 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 25 maggio 2020;

–  fr. 14707.20 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7438 (115/1000della particella n. 6536),

–  fr. 14707.20 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7439 (115/1000della particella n. 6536),

–  fr. 14707.20 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7440 (115/1000della particella n. 6536),

–  fr. 15986.10 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7441 (125/1000della particella n. 6536),

–  fr. 17904.40 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7443 (140/1000della particella n. 6536),

–  fr. 17904.40 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7444 (140/1000della particella n. 6536) e

–  fr. 18543.85 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7445 (145/1000della particella n. 6536)

–  fr. 11650.70 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7415 (340/1000della particella n. 380),

–  fr. 11136.70 con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n. 7416 (325/1000della particella n. 380) e

–  fr. 11479.40con interessi al 5% dal 27 dicembre 2016 sulla proprietà per piani n.7417(335/1000della particella n. 380).

Considerando

In diritto:1.L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditoriè trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d

n. 5 CPC). Le relative decisioni dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato,ove si consideril'ammontare dell'ipoteca controverso in prima sede (fr. 148727.15 complessivi).Quanto alla tempestività delrimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'istan­te il 26 maggio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti).Inoltrato il 5 giugno 2020 (timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

3.All'appello l'istanteacclude un“preprogetto viste 3D” con annotazioni a mano del 25 settembre 2014 (doc. B di appello), i piani firmati dalle parti il 27 settembre 2019 del lotto 1 (tre appartamenti sulla particella n. 380) e dei lotti 2 e 3 (otto appartamenti sulla particella n. 6536: doc. C e D di appello), come pure una copia dell'offerta dettagliata che la ditta ha allestito il 27 settembre 2013 per M__________ B__________ (doc. E di appello). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante ladiligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1).

Nella fattispecie i documenti esibiti in appello precedono ampiamente il giudizio impugnato, senza che l'appellante spieghi quali motivi le avrebbero impedito di sottoporli al Pretore aggiunto nonostante la diligenza che si poteva esigere da essa. La ricevibilità dei documenti in questione appare quindi più che dubbia e poco importa, sotto questo profilo, che a parere dell'istante i documen­ti prodotti in prima sede sarebbero sufficienti per confermare l'iscrizione dell'ipoteca legale in via provvisoria. Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid. 8), i documenti in questione non sussidiano ai fini del presente giudizio. Senza fondamento è poi l'impossibilità – lamentata dall'istante – di valersi davanti al primo giudice del­l'audizione di tecnici residenti in Italia. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, proprio nell'ambito di una procedura come quella in rassegna, che nulla impedisce di domiciliare un testimone residente all'estero presso una parte o presso il suo patrocinatore oppure di farsi autorizzare dal giudice a comparire in aula insieme con i testimoni residenti all'estero (RtiD II-2019 pag. 690 consid. d).

4.Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, appurato che l'osservanza del termine di quattro mesi per l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori non era in discussione, ha verificato il riparto dell'aggravio ipotecario sui due fondi e, all'interno dei medesimi, sulle varie proprietà per piani (pag. 5). Riepilogatii presupposti per l'iscrizione di un'ipoteca legale in caso di lavori su più immobili (art. 798 cpv. 2 CC), come pure per l'iscrizione di un'ipoteca legale collettiva, egli ha accertato che nessuna fattura prodotta dall'istante distingue fra le ope­re che hanno riguardato il prefabbricato sulla particella n. 380 e quelle che hanno interessato la particella n. 6536. Nulla consen­te nemmeno di differenziare, all'interno dei due fondi, tra i lavori eseguiti sulle parti comuni e sulle singole proprietà per piani (pag. 6). L'istante – ha continuato il Pretore aggiunto – ha allestito un'analisi del 22 dicembre 2016 (doc. L) che stabilisce in € 1126.42 il costo per metro quadrato delle opere eseguite (costo totale €1770741.–) diviso per la ‟superficie utile lordaˮ costruita, di 1572 m², e su tale base astratta ha ripartito il credito tra i due fondi.Ciò contravviene tuttavia all'obbligo di conteggiare e fatturare separatamente i lavori per ogni singola particella.

La mancata specifica delle prestazioni fornite per ciascun fondo e l'omessa produzione della ‟descrizione tecnicaˮ menzionata nel contratto di appalto (doc. A) – ha soggiunto il primo giudice –ostano all'accoglimento dell'istanza. Anche perché, trattandosi di case prefabbricate, le varie componenti (perimetro, pareti divisorie, scale, porte, pavimenti ecc.) non sono in alcun rapporto con la “superficie utile lordaˮ, ma richiedono una distinta (pag. 6 seg.). Ciò posto, neppure la ripartizione millesimale proposta dal­l'istante in subordine può entrare in linea di conto. Analoghe considerazioni valgono a maggior ragione, secondo il Pretore aggiunto, con riferimento alle opere supplementari fatturateper complessivi € 100975.40 più IVA, le qualinon sono attribuibili ai due fondi né ai singoli appartamenti. E siccome – egli ha epilogato – la ripartizione del credito complessivo tra le due particelle operata (in via principale o subordinata) era sin dall'inizio inammissibile, non occorre vagliare oltre la possibilità – respinta dalla convenuta – di ‟un'ipoteca legale collettiva concomitante ad una parzialeˮ (pag. 7).

5.Ripercorsa la cronistoria della fattispecie, l'appellante definisce notorio che le case da essa costruitesono prefabbricate, in legno, sono concepite in modo standardizzato, seppure con varie opzioni di rifiniture, e sono composte di superfici e pannelli da montare. L'‟analisi-verificaˮ del 22 dicembre 2016 (doc. L) non è quindi – essa adduce – un documento confezionato a posteriori per i bisogni di causa, ma è proprio quel“conteggio separato dei costi per ogni fondo richiesto da dottrina e giurisprudenza ()”. Già davanti al Pretore aggiunto l'appellante allega inoltre di avere precisato che i costi di costruzione dei suoi fabbricati sono determinati sostanzialmente in funzione delle superfici (in metri quadrati) e che il costo di ogni abitazione corrisponde a una quota del costo complessivo‟in proporzione a tali superficiˮ. Ciò non costituisce, a mente sua, un calcolo astratto, senza contare che per la natura stessa delle sue costruzioni essa non potrebbe fare altre distinzioni ‟al di là dei metri lineari o m²ˮ. A suo parere, i conteggi presentati consentono una‟precisa individualizzazione del fondo come garanzia del plusvalore portato dai suoi lavori”.

In difetto di competenze tecniche – prosegue l'istante – il Pretore aggiunto non poteva per altro mettere in discussione il suo metodo di calcolo. Men che meno ove si consideri che egli neppure avrebbe potuto sentire i tecnici residenti in Italia senza ritardare eccessivamente il corso della procedura e che in caso di dubbio doveva ordinare l'iscrizione provvisoria e rinviare l'esame di merito alla procedura di iscrizione definitiva, nel cui ambito sarebbe stato possibile escutere testimoni e assumere una perizia. Ad ogni buon conto – prosegue l'appellante – i nuovi documenti indicano la superficie netta delle abitazioni e precisano le modalità di calcolo, confermando i dati (lordi) riportati negli altri documenti agli atti. Ribadita la concretezza del calcolo presentato, l'appellante sottolinea che la giurisprudenza ammette pur sempre deroghe al principio della specialità. E quand'anche i conteggi esibiti non ossequiassero tale precetto, le particolarità delle costruzioni non permettono in concreto di esigere conteggi più particolareggiati.

Per quel che è dell'ipoteca legale collettiva concomitante a una parziale, questione che il Pretore aggiunto non ha dovuto esaminare per avere respinto la suddivisione del credito complessivo tra i due fondi, l'appellante ribadisce gli argomenti addotti in pri­mo grado. Ritiene che l'aggravio ipotecario richiesto vada accol­to, poiché tutte le proprietà per piani oggetto della procedura appartengono tuttora al medesimo titolare. Poco importa che la proprietà per piani n. 7442 sia stata venduta inizialmente a un'altra persona, giacché il plusvalore relativo a tale unità è stato considerato separatamente in un'altra causa (inc. SO.2016.1221). Non entrasse in linea di conto un'ipoteca collettiva – conclude l'appellante – nulla osta a un'annotazione su ogni proprietà per piani proporzionale ai millesimi, come essa ha postulato in subordine nella replica. Non da ultimo perché ciò condurrebbe a una riduzione dell'aggravio in proporzione ai millesimi anziché per l'intero credito su ogni proprietà per piani.

6.A norma dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale può avvenire solo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati a un'opera eseguita su un determinato fondo. Il privilegio degli artigiani e imprenditori può quindi sussistere unicamen­te per prestazioni eseguite su uno specifico immobile in relazio­ne a un concreto progetto di costruzione (RtiD I-2019 pag. 546 consid. 4a con riferimenti). Ciò integra il cosiddetto principio della specialità, secondo cui occorre precisare individualmente l'ogget­to messo a pegno in garanzia del plusvalore generato dall'artigiano o imprenditore sull'immobile (DTF 146 III 9 consid.2.1.1). In caso di lavori su più particelle l'ipoteca legale dev'essere chiesta sotto forma di pegno parziale, gravante ogni singolo fondo per la frazione del credito di cui il proprietario risponde (art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal fatto che l'artigiano o imprenditore abbia eseguito il lavoro sulla base di uno o più contratti (RtiD I-2019 pag. 546 consid. 4a). Incombe all'artigiano o imprenditore allestire un conteggio preciso per ogni fondo e fattu-rare i lavori separatamente, tanto riguardo all'ammontare del credito quanto all'entità della relativa garanzia (DTF 146 III 9 consid. 2.1.2;RtiD I-2019 pag. 546 consid. 4b).

Ne segue che, per principio,l'artigiano o imprenditorenon può suddividere il costo del proprio intervento in modo astratto tra la superficie dei vari fondi, né ripartire l'insieme delle sue prestazio­ni secondo la volumetria delle eventuali costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni (materiali e lavoro, o lavoro soltanto) sono state effettuate per un determinato fondo e a quale prezzo. La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonera da tale obbligo. E non spetta al giudice suddividere per apprezzamento su più fondi una pretesaindeterminata(RtiD I-2019 pag. 546 consid. 4b).L'ipoteca legale può unicamente gravare l'entità giuridica (fondo base o quota di comproprietà) che ha beneficiato dei lavori (DTF 146 III 9 seg. consid. 2.1.2). Un'eccezione va ammessa solo con gran­de prudenza e soltanto in condizioni tali da far apparire contabilizzazione e fatturazione separate come non fattibili: situazioni che, in quanto premesse per un'eccezione alla regola, vanno allegate e dimostrate dall'artigiano o imprenditore che le invoca (DTF 146 III 12 consid. 4.1.1).

I precetti testé enunciati si applicano non solo alle iscrizioni definitive, ma anche alle iscrizioni provvisorie, sebbene cifrare l'ammontare del pegno per queste ultime possa apparire arduo, vista l'esigenza di ottenere l'iscrizione entro quattro mesi e l'impossibilità di aumentare in seguito l'ammontare della garanzia iscrit­ta. In tali casi si ammette nondimeno un'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale a carico dei singoli per un importo approssimativo, con un‟margine di sicurezzaˮdel 10-20%(RtiD I-2019 pag. 546 seg. consid. 4b e 4d con rinvii). Applicati alla proprietà per piani, simili regole fanno sì che per lavori eseguiti su una determinata proprietà per piani un'eventuale ipoteca legale deve gravare soltanto quella determinata unità. Se più unità hanno beneficiato di lavori, l'ipoteca legale riveste la forma di un pegno parziale, gravante ogni singola unità per l'importo di cui è debitore il relativo proprietario; un pegno collettivo su tutte le unità per la totalità del credito da garantire è possibile solo eccezionalmente, alle condizioni dell'art. 798 cpv. 1 CC. Qualora i lavori abbiano per oggetto parti comuni di una proprietà per piani, il pegno grava l'oggetto in comproprietà e l'artigiano o imprenditore deve ripartire la sua spettanza sui proprietari delle varie unità in funzione delle loro quote, in modo che si possano iscrivere pegni parziali nel senso del­l'art. 798 cpv. 2 CC (DTF 146 III 10 consid. 2.1.3 con rinvii; sultema v. anche RtiD I-2011 pag. 668 n. 21c con numerosi richia­mi).

Per questi motivi,

–avv.;

–avv.;

–Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).