Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Nel decreto impugnato il Pretore ha reputato di non scostarsi dal principio della soccombenza in materia di spese sancito dall'art. 106 cpv. 1 CPC, giacché le attrici non risultavano essere state costrette ad agire giudizialmente per difendere i loro interessi né apparivano vittime di una manifesta ingiustizia per l'agire dei convenuti. Allo stadio iniziale in cui si trovavano le procedure, stando al primo giudice, “non può essere tratta alcuna conclusione certa circa l'asserita illiceità dei comportamenti rimproverati ai coniugi CO 1, tutt'altro che manifesta, né tanto meno riguardo al danno che le attrici ritengono di avere subìto”. In ogni modo, ha soggiunto il Pretore, “tenuto conto delle particolarità del caso e del carattere tutto sommato contenuto dell'impegno giudiziario generato”, si giustifica di limitare a fr. 1100.– le spese da porre a carico di RE 1 e RE 2, come pure a fr. 500.– le ripetibili da loro dovute a CO 2 e CO 1.
E. 3 Nel reclamo RE 1 e RE 2 lamentano “l'omessa adozione di misure supercautelari e/o cautelari pendente cau-sa da parte del Pretore”, ciò che “ha consentito ai convenuti di porre le istanti di fronte al fatto compiuto, vanificando qualsiasi prospettiva di ripristino della situazione originaria o di una modifica della rampa realizzata su una superficie ʽdi competenzaʼ delle titolari della servitù affinché fosse concepita in funzione del servizio chiamata a rendere ai fondi dominanti”. È impensabile infatti – esse continuano
– che un giudice “accetti in proseguo di imporre la demolizione totale o parziale delle opere realizzate sulla superficie gravata da onere di passo”. Le reclamanti asseriscono, in sintesi, di essere state costrette a intentare le tre procedure “di fronte al sopruso di cui erano vittime”. Si impone quindi, a loro avviso, di derogare al principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC e di applicare l'art. 107 lett. b, e, f CPC, ponendo a carico dei convenuti le spese processuaali di fr. 1100.– e l'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
E. 4 L'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. Nella fattispecie è pacifico che RE 1 e RE 2 hanno desistito da tutti e tre i procedimenti avviati, dichiarando in una lettera al Pretore il 13 marzo 2020 di recedere unilateralmente dalle loro iniziative processuali (sulla nozione di desistenza: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). Giustamente il Pretore ha stralciato pertanto i processi dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). E le spese seguono in circostanze del genere il prescritto dell'art. 106 cpv. 1 CPC. La questione è di sapere se da tale principio il giudice possa scostarsi facendo capo all'art. 107 CPC e addebitare le spese secondo equità – in tutto o in parte – ai convenuti.
E. 5 La precisazione secondo cui “in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore” (seconda frase dell'art. 106 cpv. 1 CPC) non figurava nel disegno del Codice di diritto processuale civile svizzero. È stata aggiunta in seguito alla procedura di consultazione, nel verosimile intento di prevenire che in caso di non entrata nel merito o di desistenza il giudice si scosti dal precetto dell'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC e suddivida le spese giudiziarie secondo equità in base all'art. 107 lett. b (“una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”) o lett. f (“altre circostanze speciali”) CPC (Tappy in: Commentaire romand, 2ª edizione, n. 26 ad art. 106). Ciò premesso, quanto chiedono RE 1 e RE 2 nella fattispecie, ovvero di porre le spese giudiziarie dello stralcio per equità a carico dei convenuti, contraddice gli intendimenti del legislatore. Riguardo all'art. 107 lett. e CPC da loro invocato nel memoriale, poi, tale norma non è di alcuna pertinenza, poiché riguarda le cause divenute senza oggetto, non quelle tolte dal ruolo per desistenza. Manifestamente infondato, già di primo acchito l'appello si rivela così privo di buon diritto.
E. 6 Alcuni autori sostengono invero che l'art. 106 cpv. 1 CPC non si applichi qualora un desistente dichiari al giudice di ritirare l'istanza o la petizione, ma non di rinunciare al contenzioso sulle spese giudiziarie (Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 5 ad art. 106). Tale possibilità (“ Protestando-Kosten ”), in auge nella prassi basilese (Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione,
n. 6 ad art. 106 con richiamo a Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 23 n. 35), fa sì che in condizioni del genere il giudice stralci la causa dal ruolo per desistenza, ma statuisca sulle spese secondo equità, in applicazione dell'art. 107 lett. b o lett. f CPC, valutando sommariamente quale sarebbe stato il presumibile esito del processo. A prescindere dal fatto però che una simile prassi non si è mai affermata nel Cantone Ticino (nel vecchio diritto di procedura l'art. 353 cpv. 2 CPC ticinese non lasciava spazio all'equità in caso di desistenza: Rep. 1978 pag. 375), in concreto tale eventualità non avrebbe giovato ai reclamanti, come si vedrà senza indugio. Intanto le tre procedure – come rileva il Pretore – erano tutte allo stadio iniziale, ciò che non permetteva di apprezzarne la presumibile fondatezza. Il contraddittorio di entrambi i procedimenti cautelari era stato sospeso per trattative (onde l'ingiustificato rimprovero al primo giudice di non avere statuito in via cautelare) e nell'azione di merito i convenuti non avevano ancora presentato il memoriale di risposta, di modo che agli atti figurano soltanto le allegazioni delle attrici. Inoltre la scelta di ritirare i tre procedimenti va rimessa alla responsabilità delle interessate. Che il giudice, vista l'esecuzione delle opere litigiose in violazione della servitù, avrebbe rinunciato a ordinarne la rimozione, è una mera speculazione delle reclamanti. La consacrazione del fatto compiuto non è un criterio giuridico e non ha mai trovato tutela davanti a questa Camera. Ne discende che, si foss'anche applicato in concreto l'art. 107 lett. b e f CPC, non si sarebbero ravvisati gli estremi in concreto per porre spese e ripetibili – in tutto o in parte – a carico dei convenuti. Anche sotto questo profilo il reclamo manca perciò di consistenza.
E. 7 Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza delle reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 2 e CO 1 per osservazioni.
E. 8 Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle reclamanti in solido.
3. Notificazione a: – avv.; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2020.38
Lugano,
8 giugno 2020/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nelle cause CA.2019.324 (provvedimenti cautelari), OR.2020.20 (azione confessoria) e CA.2020.25 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con istanza del 16 agosto 2019, con petizione del 5 febbraio 2020 e con istanza dello stesso 5 febbraio 2020 da
RE 1 e RE 2
contro
CO 1 e CO 2
in diritto: 1.Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata nell'ambito di una proceduraordinaria, il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC).Se è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, il termine è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha emanato un unico decreto di stralcio per le spese di due procedimenti cautelari e quelle di una causa ordinaria, senza distingueretra le prime e le seconde. Tale decreto è stato notificato il 14 aprile 2020 al legale delle attrici, che ha introdotto reclamo il 14 maggio successivo. L'impugnazione è tempestiva così soltanto per quel che attiene alle spese dell'azione ordinaria. Il problema è che il Pretore ha fissato un importo unico (indicando per altro un solo termine di reclamo di 30 giorni). Egli andrebbe chiamato pertanto a specificare in che misura quella cifra si riferisca ai procedimenti cautelari e in che misura all'azione ordinaria. Dato nondimeno che il reclamo appare destinato all'insuccesso, non è il caso di promuovere approfondimenti. Conviene perciò procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.
2.Nel decreto impugnato il Pretore ha reputato di non scostarsi
dal principio della soccombenza in materia di spese sancito dall'art. 106 cpv. 1 CPC, giacché le attrici non risultavano essere state costrette ad agire giudizialmente per difendere i loro interessi né apparivano vittime di una manifesta ingiustizia per l'agire dei convenuti. Allo stadio iniziale in cui si trovavano le procedure, stando al primo giudice, non può essere tratta alcuna conclusione certa circa l'asserita illiceità dei comportamenti rimproverati ai coniugi CO 1, tutt'altro che manifesta, né tanto meno riguardo al danno che le attrici ritengono di avere subìto. In ogni modo, ha soggiunto il Pretore, tenuto conto delle particolarità del caso e del carattere tutto sommato contenuto dell'impegno giudiziario generato, si giustifica di limitare a fr. 1100. le spese da porre a carico di RE 1 e RE 2, come purea fr. 500. le ripetibili da loro dovute a CO 2 e CO 1.
3.Nel reclamo RE 1 e RE 2 lamentano l'omessa adozione di misure supercautelari e/o cautelari pendente cau-sa da parte del Pretore, ciò che ha consentito ai convenuti di porre le istanti di fronte al fatto compiuto, vanificando qualsiasi prospettiva di ripristino della situazione originaria o di una modifica della rampa realizzata su una superficie ʽdi competenzaʼ delle titolari della servitù affinché fosse concepita in funzione del servizio chiamata a rendere ai fondi dominanti. È impensabile infatti esse continuano che un giudice accetti in proseguo di imporre la demolizione totale o parziale delle opere realizzate sulla superficie gravata da onere di passo. Le reclamanti asseriscono, in sintesi, di essere state costrette a intentare le tre procedure di fronte al sopruso di cui erano vittime. Si impone quindi, a loro avviso, di derogare al principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC e di applicare l'art. 107 lett. b, e, f CPC, ponendo a carico dei convenuti le spese processuaali di fr. 1100. e l'indennità di fr. 500. per ripetibili.
4.L'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie intendendosi con ciò le spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. Nella fattispecie è pacifico che RE 1 e RE 2 hanno desistito da tutti e tre i procedimenti avviati, dichiarando in una lettera al Pretore il 13 marzo 2020 di recedereunilateralmente dalle loro iniziative processuali (sulla nozione di desistenza:sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). Giustamente il Pretore ha stralciato pertanto i processi dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). E le spese seguono in circostanze del genere il prescritto dell'art. 106 cpv. 1 CPC. La questione è di sapere se da tale principio il giudice possa scostarsi facendo capo all'art. 107 CPC e addebitare le spese secondo equità in tutto o in parte ai convenuti.
5.La precisazione secondo cui in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore (seconda frase dell'art. 106 cpv. 1 CPC) non figurava nel disegno del Codice di diritto processuale civile svizzero. È stata aggiunta in seguito alla procedura di consultazione, nel verosimile intento di prevenire che in caso di non entrata nel merito o di desistenza il giudice si scosti dal precetto dell'art. 106 cpv. 1 prima frase CPCe suddivida le spese giudiziarie secondo equità in base all'art. 107lett. b (una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio) o lett. f (altre circostanze speciali) CPC (Tappyin: Commentaire romand, 2ª edizione, n. 26 ad art. 106). Ciò premesso, quanto chiedono RE 1 e RE 2 nella fattispecie, ovvero di porrele spese giudiziarie dello stralcio per equità a carico dei convenuti,contraddice gli intendimenti del legislatore. Riguardo all'art. 107 lett. e CPC da loro invocato nel memoriale, poi, tale norma non è di alcuna pertinenza, poiché riguarda le causedivenute senza oggetto, non quelle tolte dal ruolo per desistenza.Manifestamente infondato, già di primo acchito l'appello si rivela così privo di buon diritto.
6.Alcuni autori sostengono invero che l'art. 106 cpv. 1 CPC non si applichi qualora un desistente dichiari al giudice di ritirare l'istanza o la petizione, ma non di rinunciare al contenzioso sulle spese giudiziarie (Sterchiin: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 5 ad art. 106). Tale possibilità (Protestando-Kosten), in auge nella prassi basilese (Jennyin: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione,n. 6 ad art. 106 con richiamo aStaehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 23 n. 35), fa sì che in condizioni del genere il giudice stralci la causa dal ruolo per desistenza, mastatuisca sulle spese secondo equità, in applicazione dell'art. 107lett. b o lett. f CPC, valutando sommariamente quale sarebbe stato il presumibile esito del processo. A prescindere dal fatto però che una simile prassi non si è mai affermata nel Cantone Ticino (nel vecchio diritto di procedura l'art. 353 cpv. 2 CPC ticinese non lasciava spazio all'equità in caso di desistenza: Rep. 1978 pag. 375), in concreto tale eventualità non avrebbe giovato ai reclamanti, come si vedrà senza indugio.
Intanto le tre procedure come rileva il Pretore erano tutte allo stadio iniziale, ciò che non permetteva di apprezzarne la presumibile fondatezza. Il contraddittorio di entrambi i procedimenti cautelari era stato sospeso per trattative (onde l'ingiustificato rimprovero al primo giudice di non avere statuito in via cautelare) e nell'azione di merito i convenuti non avevano ancora presentato il memoriale di risposta, di modo che agli atti figurano soltanto le allegazioni delle attrici. Inoltre la scelta di ritirare i tre procedimenti va rimessa alla responsabilità delle interessate. Che il giudice, vista l'esecuzione delle opere litigiose in violazione della servitù, avrebbe rinunciato a ordinarne la rimozione, è una mera speculazione delle reclamanti. La consacrazione del fatto compiuto non è un criterio giuridico e non ha mai trovato tutela davanti a questa Camera. Ne discende che, si foss'anche applicato in concreto l'art. 107 lett. b e f CPC, non si sarebbero ravvisati gli estremi in concreto per porre spese e ripetibili in tutto o in parte a carico dei convenuti. Anche sotto questo profilo il reclamo manca perciò di consistenza.
7.Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza delle reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 2 e CO 1 per osservazioni.
8.Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigiosodelle spese giudiziarie controverse non raggiunge la soglia di
fr. 30000. ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
avv.;
avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).