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11.2020.26

Decorrenta del contributo alimentare dopo il divorzio

Ticino · 2021-01-21 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Visto quanto precede, occorre ricalcolare il contributo di mantenimento che AO 1 è tenuta a versare a AP 1 fino all'età pensionabile di quest'ultimo e fissare l'inizio di tale obbligo. Ora, nella sentenza del 19 aprile 2018 questa Camera aveva accertato la capacità lucrativa residua di AP 1 in fr. 1500.– mensili netti a fronte di un fabbisogno mini­mo di fr. 2646.40 mensili, onde un ammanco di fr. 1145.– mensili. Relativamente ad AO 1, la Camera ne aveva determinato il reddito in fr. 5272.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2176.60 mensili, ciò che lasciava all'interessata un margine disponibile di fr. 3095.590 mensili. Nelle circostanze descritte, dovendosi reputare prioritario secondo il Tribunale federale il mantenimento del marito, AO 1 va obbligata a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 1145.– mensili fino al pensionamento di lui (copertura del fabbisogno minimo).

E. 3 Per quel che riguarda la decorrenza dell'obbligo alimentare, d avanti al Pretore AP 1 aveva rivendicato un contribu­to alimentare per sé di fr. 300.– mensili, aumentato a fr. 2350.– mensili dal settembre del 2016 (16° compleanno della figlia mi-nore L__________). N el­l'appello egli postula il versamento del contribu­to sin dal 15 ottobre 2015 (18° compleanno di A__________), con successive modifiche a valere dal 1° settembre 2016 (16° compleanno di L__________), dal 1° settembre 2018 (18° compleanno di L__________), “dalla crescita in giudicato di tutti i punti della sentenza di divorzio fino al 31 ottobre 2023” e dal 1° novembre 2023 in poi, vita natural durante. a) Di regola il contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre d al passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio nel suo intero, e non solo dal passaggio in giudicato del dispositivo che concerne lo scioglimen­to del matrimonio. Fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza i contributi per un coniuge e per i figli continua­no a essere disciplinati dal­l'assetto provvisionale o – eventualmente – da quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unio­ne coniugale (senten­za del Tribunale federale 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145 III 40 consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006 pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.142 del 2 ottobre 2020 consid. 6). In concreto le richieste formulate dal marito nell'allegato di risposta davanti al Pretore, ribadite poi nella duplica e nel memoriale conclusivo, riguardavano il contributo alimentare dopo il divorzio e i prevedibili adattamenti dovuti ai cambiamenti d'età delle figlie. Simili scadenze sono ormai decorse e rendono tali richieste superate. b) Durante il processo di primo grado, invero, AP 1 avreb­be potuto sollecitare un contributo di mantenimento in via cautelare, a prescindere dal fatto che nella precedente procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore avesse respinto una sua pretesa alimentare. Pur debitamente patrocinato, tuttavia, al primo giudice egli non ha rivolto alcuna richiesta cautelare né con la risposta né la duplica, né ha avanzato una domanda in tal senso alle pri­me arringhe del 13 novembre 2013. Nemmeno in questa sede, per altro, l'appellante ha postulato un contributo di mantenimento cautelare, indipendentemente dalla circostanza che – come questa Camera ha già avuto modo di ribadire (senten­za inc. 11.2020.13 del 26 febbraio 2020 consid. 3) – la competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari allorché una sentenza di merito sia oggetto di appello rimane quella del Pretore. c) Accertato che l'appellante chiede unicamente un contributo alimentare di merito, è appena il caso di ricordare che per principio un contri­buto di mantenimento fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC co­min cia a decorrere solo dal passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. È vero che p er tenere conto di fattispecie particolari il giudice del divorzio può far decorrere un contributo alimentare a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC già dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”), seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. A titolo eccezionale egli potrebbe far decorrere il contributo alimentare del­l'art. 125 CC finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (DTF 142 III 195 consid. 5.3; analogamente: RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 21a con rinvii). S imile retroattività nondimeno è problematica, poiché contributi alimentari dovuti in costan­za di matrimonio vanno definiti in applicazione dell'art. 163 CC, non dell'art. 125 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015 consid. 13). Posto ciò, l'appellante medesimo propone che il contributo in suo favore decorra non dal passaggio in giudicato del dispositivo che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio (in concreto nel maggio del 2018), ma dalla “crescita in giudicato di tutti i punti della sentenza di divorzio” (appello, pag. 9 in alto; replica del 10 ottobre 2017, pag. 4 in fondo). Non v'è ragione per scostarsi da tale richiesta. Ne segue che il dispositivo n. I.7 lett. a della sentenza emessa il 19 aprile 2918 da questa Camera, annullato dal Tribunale federale, va riformato nel senso che il contributo alimentare di fr. 1145.– mensili per AP 1 decorre dal passaggio in giudicato del­la presente sentenza, intendendosi con ciò il giorno della notificazione all'interessato (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4) . Per il resto, riguardo ai punti n. 6, 7b, 8 e 10 il dispositivo in questione ha acquisito carattere definitivo .

E. 4 L'appellante chiede infine che il contributo alimentare sia adeguato al rincaro. La legge non prevede un' indicizzazione automatica (art. 128 cpv. 1 CC), ma le clausole d'indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I 129 in fondo). Confrontata alla richiesta dell'appellante, nelle osservazioni all'appello AO 1 nemmeno ha preso posizione su tal punto, non pretendendo in particolare che non si giustifichi nella fattispecie un adeguamento al carovita. La richiesta merita dunque accoglimento, nel senso di ancorare il contributo di mantenimento litigioso all'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 2021, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del novembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2022 (art. 282 cpv. 1 lett. d CPC). La debitrice potrà liberarsi di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il proprio reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294 consid. 4; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 7 ad art. 128).

E. 5 Relativamente alle spese di appello, nella sentenza pronunciata da questa Camera il 19 aprile 2018 gli oneri processuali, quantunque per finire non riscossi, erano stati suddivisi a metà tra le parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Ciò teneva conto del fatto che AP 1 risultava soccombente sul principio del divorzio, ma otteneva causa vinta sulla soppressione dei contributi per le figlie e – parzialmente – sulla richiesta di contributo per sé. In esito al presente giudizio l'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma una volta di più non nella misura richiesta. Nell'insieme, non sussiste ragione di scostarsi in ultima analisi dal riparto delle spese giudiziarie deciso nella precedente sentenza di appello. Identiche considerazioni valgono, di riflesso, per il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado .

E. 6 Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000 .– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, anche considerando il solo ammontare del contributo alimentare rimasto controverso in questa sede. Per questi motivi, decide: I.   Il dispositivo n. I della sentenza pronunciata il 19 aprile 2018 da questa Camera nella causa inc. 11.2015.87 è così modificato:

7.   AO 1 è condannata a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 del mese, il seguente contributo alimentare: a) fr. 1145.– mensili dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte di AP 1; c) I l contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio del 2022 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del gennaio 2021, ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro . Per quanto riguarda i punti n. 6, 7 lett. b, 8, 10, 11 e 12 del dispositivo stesso, come pure i dispositivi n. II, III, IV e V, la sentenza pronunciata il 19 aprile 2018 da questa Camera rimane invariata. II.   Notificazione a: –; – avv.   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2020.26

(rinvio TF)

Lugano

21 gennaio 2021/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causaDM.2012.232 (divorzio su azione di un coniuge)dellaPretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa conpetizione del 27 luglio 2012da

AO 1

contro

AP 1,

5.Relativamente alle spese di appello, nellasentenza pronunciata da questa Camera il 19 aprile 2018 gli oneri processuali, quantunque per finire non riscossi, erano stati suddivisi a metà tra le parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Ciò teneva conto del fatto che AP 1 risultava soccombente sul principio del divorzio, ma otteneva causa vinta sulla soppressione dei contributi per le figlie e – parzialmente – sulla richiesta di contributo per sé. In esito al presente giudizio l'appellante ottiene unaumento del contributo alimentare, ma una volta di più non nella misura richiesta.Nell'insieme, non sussiste ragione di scostarsi in ultima analisi dal riparto delle spese giudiziarie deciso nella precedente sentenza di appello. Identiche considerazioni valgono, di riflesso, per il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado.

7.   AO 1 è condannata a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 del mese, il seguente contributo alimentare:

a)fr. 1145.– mensili dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al raggiungimento dell'età pensionabileda parte di AP 1;

c)Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima voltanel gennaio del 2022 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del gennaio 2021, ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.

Per quanto riguarda i punti n. 6, 7 lett. b, 8, 10, 11 e 12 del dispositivo stesso, come pure i dispositivi n. II, III, IV e V, la sentenza pronunciata il 19 aprile 2018 da questa Camera rimane invariata.

–;

– avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).