Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unica-mente gli interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori (o dei Pretori supplenti) sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiose essendo l'autorità parentale e il diritto di visita paterno, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'allora patrocinatrice dell'attore il 10 febbraio 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato l'11 marzo 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
E. 2 Litigiosa in questa sede è anzitutto la richiesta, avanzata da AP 1, di esercitare l'autorità parentale congiunta su M__________. Nella sentenza impugnata il Pretore supplente ha ricordato che al momento del divorzio l'autorità parentale era stata attribuita in via esclusiva alla madre, sebbene a quel tempo la regola fosse già quella dell'autorità parentale congiunta. Di conseguenza una modifica dell'attribuzione può intervenire soltanto ove fatti nuovi importanti esigano ciò per tutelare il bene del figlio, ossia quando “l'attuale regolamentazione sia più di pregiudizio al minore rispetto alla perdita di continuità nell'educazione e nelle circostanze di vita dettata da una modifica dell'assetto in vigore”. Ciò posto, per il primo giudice non sussistono elementi per ritenere che l'attribuzione esclusiva alla madre sia di pregiudizio per il figlio e vada modificata. A suo parere, il conflitto “esacerbato tra i genitori” e la loro “patologica incapacità di comunicazione” si ripercuote negativamente sul bene del minore, tanto da rendere “impossibile e vana” un'autorità parentale congiunta.
E. 3 L'appellante fa valere, invocando la sentenza pubblicata in DTF 142 III 197, che motivazioni di tipo sanzionatorio verso un genitore non cooperante non “devono giocare alcun ruolo nella decisione sull'autorità parentale”. Senza negare che tra le parti vi sia “un rapporto difficile proprio in merito all'aspra contesa circa la custodia e l'autorità su M__________”, egli sostiene che se la madre avesse rispettato le varie decisioni cautelari e avesse accompagnato il figlio al Punto d'incontro “la situazione non sarebbe stata quella attuale”. Impedendogli di incontrare il figlio, anche la convenuta ha violato perciò i suoi doveri di genitrice. AP 1 afferma di avere dedicato al figlio, “sua più importante ragione di vita e priorità”, tutte le sue forze, ma l'impossibilità di avere contatti con lui lo annichilisce e nuoce gravemente alla relazione tra genitori, cagionando malessere al figlio. A suo dire, entrambe le parti desiderano fortemente il bene del ragazzo, il quale deve crescere e studiare in Svizzera, sicché egli dichiara di non capire perché gli si debba rifiutare l'esercizio congiunto dell'autorità parentale. Per di più, egli epiloga, la ripresa delle relazioni personali con il figlio in forma libera consentirebbe ai genitori di ripristinare un clima più sereno.
E. 4 I presupposti per
modificare l'attribuzione dell'autorità parentale secondo l'art. 134 cpv. 1 CC
sono già stati riassunti dal Pretore supplente. Basti rammentare che una nuova
regolamentazione al proposito dipende sì dal verificarsi di circostanze nuove e
importanti, ma deve anche risultare necessaria per il bene del figlio (sentenza
del Tribunale federale 5A_756/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.1.1 con rinvio).
Un cambiamento entra in considerazione, pertanto, solo se la disciplina in
vigore rischia di recare pregiudizio al bene del minore e costituisce una
minaccia seria.
Una nuova regolamentazione deve apparire
imprescindibile, in altri termini, ove l'attuale situazione appaia più dannosa
per il bene del figlio rispetto al cambiamento e alla discontinuità
nell'educazione che ne consegue, comprese le condizioni di vita a ciò correlate
(sentenza del Tribunale federale 2C_800/2018
del 12 febbraio
2020 consid. 5.4; v. anche
I CCA,
sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 4a
).
In concreto l'appellante non
allude a circostanze nuove e importanti, suscettibili di giustificare una
modifica dell'autorità parentale, e nemmeno pretende che la regolamentazione in
vigore sia di pregiudizio per il figlio o spiega perché l'autorità parentale
congiunta sarebbe oggettivamente necessaria per l'interesse del minore. Che egli
voglia bene a M__________ è pacifico. Tuttavia è altrettanto pacifico che
sussista un grave conflitto con l'ex moglie e una “patologica incapacità di
comunicazione” tra genitori. In sostanza, l'appellante rivendica l'autorità
parentale congiunta
come se tale prerogativa
fosse slegata dal bene del figlio e senza discutere le argomentazioni del
Pretore supplente. Si aggiunga che l'autorità parentale congiunta non può
essere esercitata qualora sussista un dissidio cronico viepiù consolidato che
coinvolge il figlio e non sia dato a divedere alcun denominatore comune tra
genitori per quanto riguarda l'educazione del minore. È quanto hanno constatato
nella fattispecie le responsabili del “Centro __________” a __________, secondo
le quali il “conflitto silenzioso, quanto stridente, tra ex coniugi che non
riescono né a parlarsi né a incontrarsi per discutere delle questioni relative
a M__________ alimenta ulteriormente lo stallo di questa situazione e reca
pregiudizio alla buona crescita psicofisica del ragazzo, anche in prospettiva
del suo ingresso nella delicata fase dell'adolescenza” (rapporto del 25 gennaio
2019, pag. 3).
Dati
accertamenti del genere, su cui l'appellante sorvola,
non si intravedono
genitori capaci di adottare congiuntamente decisioni in forza dell'autorità
parentale. Non si tratta di sanzionare il padre per mancanza di cooperazione o
di avallare eventuali comportamenti della madre contrari agli interessi del
figlio, ma di evitare che per ogni decisione comune un genitore debba
rivolgersi sistematicamente all'autorità. Oltre a costituire un enorme carico
emotivo per M__________, il quale diventa grande e dovrà essere sempre più coinvolto
nel processo decisionale, ciò comporta il rischio di ritardare decisioni su
questioni importanti per il ragazzo (cfr. DTF 142 III 200 consid. 3.6). Un
'attribuzione dell'autorità parentale congiunta non appare
pertanto idonea
nel caso in esame
a mitigare
gli effetti del conflitto sul figlio. Tanto meno ove si consideri che,
non
vedendo più M__________ dal 17 dicembre del 2018 (per non essere riuscito
a ottenere una ripresa delle relazioni personali con lui), l'appellante non può
dirsi seriamente in grado di adottare decisioni per il bene del ragazzo. Tu
tto ponderato,
la decisione del Pretore supplente di non modificare
l'autorità parentale è di conseguenza quella che più appare consona
all'insieme delle circostanze. Ne discende che s
u questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
E. 5 Riguardo al diritto di visita, il Pretore supplente ha riassunto la cronistoria delle relazioni personali tra padre e figlio dopo il rientro loro in Svizzera, giungendo alla conclusione sulla scorta di tutti i rapporti specialistici che la ripresa degli incontri potrà avvenire soltanto ove l'attore inizi un percorso psicoterapico. Egli ha rilevato inoltre che durante l'ascolto dell'8 maggio 2019 M__________ ha espresso il desiderio di non più incontrare il padre, poiché ciò gli infonde “un grande disagio per la situazione venutasi a creare”, dichiarazione che il figlio ha ribadito anche alla psicoterapeuta C__________ __________. Per il primo giudice, in sintesi, la “cronica incapacità” del padre di attenersi alle regole di condotta impartitegli a tutela del minore nell'esercizio del diritto di visita e l'ostinato rifiuto del medesimo di seguire un percorso terapeutico, come consigliano vari specialisti, osta al ripristino delle relazioni personali. A suo parere, nemmeno incontri sotto sorveglianza gioverebbero al bene del figlio. Anzi, finirebbero per rivelarsi controproducenti. Per il Pretore supplente, solo nel caso in cui AP 1 intraprendesse un percorso di sostegno psicoterapico con buon esito “la situazione potrà essere rivalutata dalla competente autorità regionale di protezione”. Onde, in definitiva, la conferma della sospensione del diritto di visita paterno già decretata in via cautelare.
E. 6 Secondo l'appellante
la decisione “radicale, drastica e grave” del Pretore supplente offende il
principio di proporzionalità, dal momento che una sospensione del diritto di
visita si giustificherebbe unicamente se le relazioni personali tra padre e
figlio aggravassero la situazione di M__________. Per l'attore, l'interruzione
dei contatti sta causando al ragazzo “un ulteriore grave trauma da superare
dopo la separazione dei genitori e il rientro in Svizzera”. Egli fa notare che con
lui il figlio ha trascorso “bellissimi momenti e la sua vita è stata felice”. Ora,
dopo avere ricostruito una stabilità con la madre, il ragazzo vuole evitare di
deludere quest'ultima ed è solo per tale motivo che rifiuta di incontrarlo.
Egli rimprovera poi a AO 1 di avere esacerbato l'evidente conflitto di lealtà
in cui versa M__________ e imputa il voltafaccia del figlio nei suoi confronti
alle pressioni esercitate dalla madre. L'appellante esclude “particolari
interessi superiori” che legittimino la sospensione del diritto di visita, la
quale nuoce finanche al figlio. Al contrario, le modalità di esercizio delle
relazioni personali da lui prospettate non pregiudicano il bene del ragazzo e
promuovono una ripresa graduale degli incontri.
a)
Così
argomentando, l'appellante si confronta solo in parte con le motivazioni del
Pretore supplente. Egli riconduce il fermo diniego di M__________ di incontrarlo
alle sollecitazioni della madre, ma l'asserto non trova elementi di riscontro
agli atti e si risolve in un rimprovero soggettivo fondato su congetture. Non
si disconosce che in talune occasioni AO 1 ha intralciato l'esercizio del
diritto di visita, tant'è che il Pretore
le ha ingiunto più di una volta di mettersi in relazione con il punto
d'incontro, tuttavia non consta che essa abbia indotto il figlio in un
conflitto di lealtà.
Quanto alle risultanze dei rapporti specialistici
raccolti durante l'istruttoria, l'appellante tace. E da tali rapporti si evince
la necessità per lui di intraprendere una terapia. Dal referto dello psichiatra
A__________ __________ risulta in particolare che, dal 2012, ben quattro
specialisti hanno raccomandato una presa a carico psicologica per aiutare AP 1
a elaborare una maturazione personale, in modo da favorire un'evoluzione
positiva dei suoi rapporti con il figlio, con l'ex moglie e con gli operatori
sociali. Per quel perito, parallelamente alla ripresa dei diritti di visita AP
1 dovrebbe “impegnarsi in un percorso psicologico per sé stesso, proprio per
imparare a tollerare maggiormente la frustrazione ed evitare le modalità
brusche che si sono verificate in passato, che non hanno giovato al suo
rapporto con il figlio e che sono state causate dai suoi comportamenti che
erano francamente evitabili” (referto del 28 agosto 2019, pag. 19). L'appellante
nulla obietta in proposito e nulla di concreto ha intrapreso. Anzi, secondo lo
specialista egli rifiuta un sostegno psicologico, reputando ingiustificato “dover
seguire la volontà dell'ex moglie” (referto citato, pag. 15).
b)
L'appellante non discute nemmeno la sua incapacità di attenersi alle
regole di condotta impartitegli dall'autorità di protezione o dal giudice per
l'esercizio del diritto di visita. Stando al dott. __________, AP 1 tende ad
agire d'impulso, come quando ha rapito il figlio o quando è entrato
successivamente in conflitto con gli operatori sociali, denotando
“un'immaturità di fondo e una fragilità dell'autostima che causano una fatica
generale sia a riconoscere profondamente le proprie responsabilità, sia ad
accettare le critiche, sia a tollerare adeguatamente e pazientemente le
frustrazioni [nei rapporti con soggetti che detengono una certa autorità]” (referto,
pag. 17 e 20). Ciò l'ha spinto, durante gli incontri, a trascendere in intemperanze
nei confronti degli operatori del “Centro __________” e della “Casa __________”,
con conseguenti manifestazioni di malessere da parte del figlio “alle visite
del padre e agli atteggiamenti di quest'ultimo” (relazione della psicoterapeuta
C__________ __________, del 27 dicembre 2018).
È possibile che con l'appellante M__________ abbia trascorso
“bellissimi momenti”, ma ciò non basta per vincere la resistenza di un figlio
dodicenne, imponendo a quest'ultimo incontri che egli rifiuta nelle circostanze
descritte. Anche sotto questo profilo la decisione del Pretore supplente merita
dunque conferma.
E. 7 Per quanto riguarda i colloqui telefonici auspicati dall'appellante, il Pretore supplente ha accertato che lo stesso M__________ vi si oppone, manifestando disagio, il che si ricollega ai comportamenti non appropriati tenuti dall'attore durante gli incontri con il figlio. A mente del primo giudice, in condizioni del genere colloqui telefonici “che nessuno è in grado di sorvegliare, rischierebbero di creare situazioni analoghe, laddove il padre comunichi al figlio messaggi inopportuni e per lui destabilizzanti”. Per il Pretore supplente anche una ripresa dei contatti telefonici necessita “imperativamente” una preventiva presa di coscienza da parte del padre, il quale deve rendersi conto di quale sia il bene del figlio, e ciò può essere raggiunto solo mediante un percorso terapeutico. Senza dimenticare, ha epilogato il primo giudice, gli effetti sul figlio dovuti alla pubblicazione dell'intera vicenda su un settimanale. Con tale motivazione una volta di più l'appellante non si confronta. Egli si limita a definire il diniego del giudice sproporzionato, a sostenere che i colloqui avverrebbero con il cellulare della madre e a negare di turbare il figlio, ma sul rifiuto di M__________, sui disagi a lui causati dai suoi comportamenti assunti durante gli incontri, sul rischio di reiterarli, sulle conseguenze dovute alla pubblicazione della vicenda e sulla necessità di una terapia nemmeno allude. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.
E. 8 Da ultimo AP 1 postula un diverso riparto degli oneri processuali di prima sede. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'even tualità non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
E. 9 Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.
E. 10 Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di autorità parentale e di diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione: – avvocati e; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.11.2020.19
11.2020.20
Lugano
4 gennaio 2021/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causaDM.2017.45(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del31 agosto 2017da
AP 1ora in (Como)
contro
AO 1
in diritto:1.La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unica-mente gli interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 1 con riferimenti).Le relative sentenze dei Pretori (o dei Pretori supplenti) sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10000. secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiose essendo l'autorità parentale e il diritto di visita paterno, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.16 del 18 settembre 2020, consid. 1).Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,la sentenza impugnata èpervenuta all'allora patrocinatrice dell'attore il 10 febbraio 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti).Inoltrato l'11 marzo 2020(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
avvocati e;
avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).