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11.2020.167

Contributo alimentare per un figlio maggiorenne

Ticino · 2021-09-23 · Italiano TI
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello principale, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore del convenuto il 14 ottobre 2020 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 13 novembre 2020 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 All'appello principale AP 1 acclude, oltre ad atti processuali che già figurano nel carteggio trasmesso dalla Pretura, un messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2020 inviato dalla figlia (doc. E di appello). Da parte sua AO 1 produce con le osservazioni all'appello varia documentazione già rubricata agli atti, una sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, del 27 gennaio 2021 in materia di fallimento (inc. SO.2020.5734, doc. A9 delle osservazioni) e un messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2021 indirizzato al padre con i relativi allegati (doc. A11 delle osservazioni). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengo­no addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferio­re non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i documenti in questione sono successivi all'ema nazione della sentenza impugnata. Si tratta quindi di atti ricevibili e di tali documenti si terrà conto nella misura in cui appariranno utili per il giudizio.

E. 3 Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha reputato ammissibile, anzitutto, la richiesta di contributo alimentare maggiorata rispetto a quanto AO 1 postulava in sede di conciliazione (da fr. 2440.30 mensili, assegni familiari non compresi, a fr. 3170.25 mensili, assegni familiari compresi). Ciò posto, egli ha ritenuto lecito che la figlia procedesse contro il solo padre (senza convenire la madre), pur essendo riuscita nel frattempo a mutuare da un terzo il finanziamento necessario per continuare la formazio­ne scolastica. Quanto alle relazioni personali tra le parti, il Pretore aggiunto ha accertato che gli ultimi incontri risalgono al 2015, che sussiste una “chiara ostilità dell'attrice nei confronti del padre e il suo marcato rifiuto di incontrarlo”, che non sono date “allo stadio attuale le premesse per un'evoluzione favorevole nel sen­so di una ripresa dei contatti” e che, anzi, la figlia si immedesima nel­l'astio che la madre nutre verso il convenuto e fa proprie le verità soggettive della genitrice sulla disunione dei coniugi. D'altro lato il primo giudice ha considerato che tale stato di cose si riconduce all'annoso dissidio che coinvolge i genitori, contrapposti fra loro in decine di cause civili ed esecutive. Egli è giunto così alla conclusione che la mancan­za di relazioni tra le parti non può imputarsi unicamen­te alla figlia, la quale conserva in tal mo­do il diritto al mantenimento. Riguardo al fabbisogno in dena­ro di lei, il Pretore aggiunto l'ha determinato in fr. 1765.– mensili, sen­za tenere calcolo delle rette e delle spese scolastiche, non quantificate dal­l'attrice. Ed egli ha stimato equo porre tale fabbisogno a carico del convenuto, il cui patrimonio ammontava nel 2018 a circa un milione di franchi e può sopportare il relativo one­re. Infine il Pretore aggiunto ha posto a carico di AO 1 obblighi di informazione e di documentazione verso il padre circa l'assolvimento dei propri doveri scolastici, respingen­do per converso l'istanza di provvigione ad litem poiché l'interessata avrebbe potuto farsi sovvenzionare le spese di causa dalla madre, la quale possiede sostanza immobiliare per 3.5 milioni di franchi.

E. 4 Nell'appello il convenuto ricorda in primo luogo che la mancan­za di ogni rapporto personale tra un figlio maggiorenne e un genitore può giustifica­re, se tale mancanza va ascritta al comportamento del figlio, un diniego del contributo alimentare previsto dall'art. 277 cpv. 2 CC. Il rifiuto ingiustificato da parte di un figlio maggiorenne di intrattenere relazioni con il genitore o la di lui attitudine particolarmente litigiosa o la sua ostilità profonda – egli continua – più non si giustificano dopo la maggiore età, quand'an ­che ciò si riconduca a conflitti tra genitori. L'appellante sostiene di avere sempre dimostrato impegno, considerazione e comprensione fino alla maggiore età della figlia e di avere sempre cercato di entrare in contatto con lei. Se non che, egli prosegue, costei disdegna da anni qualsiasi incontro, respinge ogni benché minimo colloquio ed esprime finanche dichiarato disgusto nei suoi confronti, rivendicando un diritto incondizionato al mantenimento. L'assenza di relazioni personali va quindi ricondotta al deliberato comportamento dell'attrice, che a quasi 22 an­ni di età continua a prendere acriticamente partito per la madre nell'inveterato dissidio fra genitori. Soggiunge poi l'appellante che il suo patrimonio è “in caduta libe­ra”, ridotto ormai a liquidità nell'ordine di fr. 600 000.–, che egli deve versare un contributo alimentare anche alla moglie, che la figlia andrebbe tenuta a sostentarsi con l'esercizio di un'attività lucrativa, ch'egli non può essere chiamato a consumare la propria sostanza se analogo sacrificio non si impone in ugual misura alla moglie e che il fabbisogno in denaro della figlia calcolato correttamente non eccede fr. 865.– mensili. Ne segue che, non andasse – per avventura – completamente annullato il contributo alimentare posto a suo carico dal primo giudice, per l'appellante tale contributo andrebbe fissato a non più di fr. 865.– mensili.

E. 5 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmen­te pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). Come questa Camera ha già avuto modo di rammentare, l 'obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne dipende dall'insieme delle circostanze, comprese le relazioni personali tra genitore e figlio. Ove la mancanza di rapporti personali si ricolleghi alla sola condotta del figlio per essersi questi sottratto ai doveri che gli incombono in virtù del diritto di famiglia, il contributo di mantenimento può essere rifiutato. Particolare riserbo si impone tuttavia qualora il comportamento del figlio si riconduca a un divorzio conflittuale dei genitori. Se, nondime­no, dopo la maggiore età il figlio continua a manifestare ostilità al genitore, pur comportandosi questi correttamente verso di lui, ciò configura una colpa. In tal caso una richiesta di contributo alimen tare può essere respinta (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con particolare riferimento a DTF 129 III 379 consid. 4.2 e a Piotet in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 277; da ulti­mo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10b e sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a con richiami a Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n. 1613 e a Aeschlimann/Schweighauser in: FamKomm Scheidung, vol. I, 3ª edizione,

n. 68 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Per quanto riguarda, in specie, comportamenti oggettivamente riprovevoli di un figlio maggiorenne dovuti alle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere seguite, questa Camera ha precisato – nel solco della giurisprudenza testé riassunta – che simili comportamenti devono essere valutati con cautela, soprattutto ove la maggiore età del figlio sia appena intervenuta. Più il tem­po trascorre, nondimeno, più si può esigere che il figlio acquisisca distacco dal passato e sappia gestire in modo equanime la situazione. Secondo Meier/Stettler , le conseguenze riconducibili a una violazione dell'art. 277 cpv. 2 CC da parte del figlio andrebbero modulate in funzione dell'età e della colpa del ragaz­zo. A men­te loro, tali conseguenze andrebbero attenuate, indicativamente tra i 18 e i 22 anni, riducendo per esempio l'ammontare o la durata del contributo alimentare, senza rifiutare del tutto il contributo (op. cit., pag. 1050 n. 1612).

E. 6 Recentemente, e nel medesimo ordine di idee, questa Camera ha richiamato un figlio appena divenuto maggiorenne, il quale respingeva recisamente ogni contatto con il padre, avvertendolo che, avesse egli persistito in tale atteggiamento nonostan­te le aperture del genitore, quest'ultimo avrebbe potuto chiedere una soppressione del contributo alimentare (sentenza citata inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10c). Qualche me­se prima la Came­ra aveva avuto occasio­ne di valutare il comportamento di una figlia ventenne che, dopo avere appoggiato le posizioni della madre in segui­to a un divorzio combattuto e avere ignorato il padre per anni, lasciava intravedere qualche timida apertura alle sollecitazioni del genitore. La Camera ha ritenuto che non tutto sembrava perduto e ha riconosciuto alla figlia il diritto al mantenimen­to, non senza rilevare però che quello spiraglio di riavvicinamento non bastava e che le relazioni personali con il padre andavano decisamente migliorate (senten­za citata inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a). Diversamente la Camera ha respinto una richiesta di contributo alimentare avanzata da un figlio di 25 anni che continuava a rigettare ogni tentativo di approccio da parte del padre, dal cui divorzio egli non aveva mai preso le distanze. La Camera ha rimesso in tal caso il figlio alle proprie responsabilità, il ruolo del padre non potendo essere sminuito a quello di semplice ente pagatore (sentenza citata inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30b).

E. 7 Come il Tribunale federale ha spiegato in DTF 129 III 379 consid. 4.2 (menzionata sopra, al consid. 5), occorre trovare un giusto compromesso tra l'interesse del figlio maggiorenne a ricevere un contributo di mantenimento per la propria formazione scolasti­ca o professionale e l'interesse del genitore a non essere svilito a mero erogatore di pagamenti. Un figlio maggiorenne che continua a ignorare completamente un genitore, sebbene questi desideri relazioni personali con lui, e rifiuta ogni approccio, salvo esigere il versamento di un contributo alimentare da parte di quel genitore, si comporta in modo incoerente e non può trovare protezione, a meno che la colpa del genitore verso il figlio sia tanto grave, pur alla luce del tempo trascorso, da far apparire normale l'interruzio­ne di ogni contatto. In concreto gli ultimi incontri fra padre e figlia risalgono al 2015, quando AO 1 era ancora minorenne. L'attrice sostiene invero che “ci sono stati diversi scambi di messaggi e incontri tra me e mio padre dal 2015 in avanti”, ma agli atti non figura alcun incontro, se non in tribunale. Quanto agli scambi di messag­gi, l'interessata medesima riconosce che “non sono mai finiti bene per diversi motivi” (osservazioni all'appello, pag. 4 in bas­so). Il Pretore aggiunto ha poi accertato – senza essere contraddetto dall'interessata – che ancora nel corso del processo “si sono confermati la chiara ostilità dell'attrice nei confronti del padre e il suo marcato rifiuto di incontrarlo” (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). Al punto che “non sussistono allo stadio attuale le premes­se per un'evoluzione favorevole nel senso di una ripre­sa dei contatti”, né “l'interessata (…) prospetta un atteggiamento diverso per il futuro” (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Del resto, la stessa figlia ammette che “a me fa sbigottire dandomi il voltasto-maco il modo in cui parla sempre mio padre ogni volta che proviamo a vederci” (osservazioni all'appello, pag. 9 in alto).

E. 8 Nelle osservazioni all'appello l'attrice pretende di essere “sempre disposta ad avere rapporti con mio padre” (pag. 12 in alto), rimproverando al convenuto di mancarle di rispetto e di essere perciò responsabile dell'incresciosa situazione. Il Pretore aggiun­to ha dato atto invece che AP 1 ha “evidenziato i propri sforzi e le occasioni create ad arte per riconciliarsi con la figlia, rimaste incontestate” (sentenza impugnata, pag. 7 verso l'alto). Riguardo alle colpe del convenuto verso l'attrice, inoltre, esse non appaiono tanto gravi , per lo meno alla luce del tempo trascorso, da far apparire ineluttabile l'interruzio­ne di ogni contatto. Certo, AO 1 accusa il padre di avere tenuto comportamenti arroganti e insolenti durante la sua infanzia e adolescenza, di non interessar­si della sua formazio­ne scolastica, di privilegiare economicamente il fratello (rimasto con lui dopo la separazione dei coniugi, nel dicembre del 2003), di avere creato difficoltà alla madre ritardando pagamenti dovuti giudizialmente, di accompagnarsi a giovani donne sostenendone finanziariamente le famiglie all'estero, di avere concepito un terzo figlio segreto, di detenere capitali occulti, di ingannare le autorità riscuotendo indennizzi di disoccupazione indebiti. È comprensibile che, fossero veri, tali comportamenti possono avere offeso l'attrice nel­l'animo, ma ciò non basta per giustificare l'interruzio­ne di qualsiasi contatto persona­le da parte di una figlia maggiorenne che postula contributi alimentari.

E. 9 Ne segue che, nonostante la separazione dei genitori risalga al dicembre del 2003 e l'attrice abbia compiuto 22 anni il 26 gennaio 2021, il tempo trascorso non è bastato a AO 1 per mettere da parte il risentimento – e, a tratti, il disprezzo – nei confronti del genitore e trovare con lui un accettabile modus vivendi . Il Pretore aggiunto ha rilevato addirittura che “in corso di causa è emersa in modo preoccupante l'identificazione [della figlia] con le posizioni materne, delle quali è stata (…) portavoce attraverso il processo che l'ha contrapposta al padre” (senten­za impugnata, pag. 7 in fondo). Per di più, l'attrice si trova ormai fuori dalla fascia di tolleranza successiva alla maggiore età (fino a 22 anni) prospettata in dottrina perché si conceda ancora a un maggiorenne renitente nei confronti del genitore il diritto a un contributo alimenta­re ridotto o limitato nel tempo (sopra, consid. 5 in fine) . L'interessata sembra deplorare, da parte sua, di non essere stata sentita dal Pretore aggiunto, ma non preten­de di avere offerto il proprio interrogatorio come mezzo di prova né di non essersi potuta esprimere appieno nelle osservazioni al­l'appello (17 pagine). Quanto alla prognosi, si è visto che essa è negativa, non essendo data a divedere, foss'anche nel dubbio, una minima ripre­sa delle relazioni personali tra padre e figlia. Se ne conclude che nelle circostanze descritte non soccorrono le premesse poste dalla giurisprudenza per l'applicazione del­l'art. 277 cpv. 2 CC. La petizione deve quindi essere respinta. La presente sentenza non riguarda l'assetto cautelare decretato dal Pretore aggiunto contestualmente al sindacato di merito, assetto cautelare che non è oggetto di appello. Il dispositivo n. 2 della decisione in rassegna non è toccato pertanto dall'attuale senten­za, quantunque si estingua con la notifica della medesi­ma. I provvedimenti cautelari decadono in effetti, per legge, con il passaggio in giudicato della decisione di merito (art. 268 cpv. 2 prima frase CPC). E il passaggio in giudicato dell'attuale decisio­ne avviene al momento della sua notifica (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4). II.   Sull'appello incidentale

E. 10 Nell'appello incidentale AO 1 chiede – come detto (lett. L) – di porre tutte le spese processuali a carico del convenuto. Essa non contesta invece la compensazione delle ripetibili. L'appello incidentale è di per sé ricevibile, quantunque verta sulle sole spese processuali ( I CCA, sentenza inc. 11.2020.36 del 21 giugno 2021, consid. 10 con rinvio; v. anche Reetz /Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 43 ad art. 313 con richiami). Dal momento però che la petizione è destinata a essere respinta, le spese processuali vanno per principio a carico del­l'attrice, non del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appello incidentale vede così la sua sorte segnata. III.   Sulle spese e le ripetibili

E. 11 Le spese dell'appello principale seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Date le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'attrice, si giustifica nondimeno di moderare sensibilmente la tassa di giustizia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili, compensate dal Pretore aggiunto, spettava a AP 1 quantificare la sua richiesta di giudizio. Dinanzi al Pretore aggiunto il precedente patrocinatore del convenuto aveva prodotto una nota d'onorario, ma nel­l'appello principale AP 1 non si è più confermato in tale doman­da, limitandosi a postulare “fr. … di ripetibili” (memo-riale, pag. 2). Se non che, una richiesta indeterminata per ripetibili è ammissibile in primo grado, ma non più in sede di ricorso (DTF 143 III 112 consid. 1.2). L'esigenza di conclusioni cifrate, anche in materia di ripetibili, non è un formalismo eccessivo (sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in: RSPC 2012 pag. 92). E in mancanza di conclusioni in tal senso non sussistono i requisiti per statuire nuovamente sull'entità dell'indennizzo. Relativamente alle spese processuali di primo grado, esse vanno poste a carico del­l'attrice, soccombente, una volta ancora in virtù dell'art. 106 cpv. 1 CPC. Le spese dell'appello incidentale andrebbero addebitate una volta ancora all'attrice, ma per equità si giustifica di rinunciare a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato comunicato a AP 1 per osservazioni. IV.   Sui rimedi giuridici al livello federale

E. 12 Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier­na sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso rag-giunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I.   L'appello principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.   La petizione è respinta.

4.   Le spese della causa di merito, di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'attrice, compensate le ripetibili. Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata. II.   Le spese dell'appello principale, ridotte a fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante principale fr. 2000.– per ripetibili. III.   L'appello incidentale è respinto. IV.   Non si riscuotono spese per l'appello incidentale. V.   Notificazione: – solicitor dott.   ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2020.167

Lugano

23 settembre 2021/rg

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causaSE.2017.388(azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del5 maggio 2017da

AO 1

(già patrocinata dall'avv.   )

contro

AP 1

– solicitor dott.   ;

– .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).