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11.2020.162

Ricomposizione particellare: cancellazione di una servitù di passo

Ticino · 2021-10-19 · Italiano TI
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Erwägungen (10 Absätze)

E. 000 (sentenza impugnata, pag. 8 in fon­do), cifra che le parti non discutono e che di per sé non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisio­ne impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 6 ottobre 2020 (traccia-mento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 5 novembre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che qualora un

diritto reale sia stato iscritto indebitamente nel registro fondiario o una

giusta iscrizione sia stata indebitamente cancellata o modificata, chiunque ne

sia pregiudicato può chiedere al giudice di cancellare o di modificare

l'iscrizione stes­sa (art. 975 cpv. 1 CC). Ciò posto, egli ha accertato in base

a una perizia eseguita da D__________ G__________, già capo dell'Ufficio __________,

che il passo pedonale gravante la particella n. 950 prima del frazionamento (e

che grava tuttora la residua particella n. 950) attraversava sì quel fondo, ma

non verso la porzione di terreno che forma oggi la particella n. 1680 delle

attrici. Tanto meno esso proseguiva in direzione sud, sull'attuale particel­la

n. 1764 del convenuto. Correva invece verso levante, attraverso le odierne

particelle n. 1678 e 1679 (scorporate a loro volta dalla particella n. 950),

fino a raggiungere la pubblica via (“via M__________”). Prova ne sia – ha soggiunto

il primo giudice – che al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario

definitivo nel Comune di M__________, nel dicembre del 1946, gli allora

proprietari delle particelle n. 968 e 969, da cui è derivata la particella

n. 1764, non hanno rivendicato alcun diritto di passo sulla particella n.

950. Non v'è ragione dunque perché la servitù rimanga iscritta sulla particella

n. 1680 delle attrici.

Nelle circostanze

illustrate il Pretore aggiunto si è domandato se alla cancellazione del passo

pedonale sulla particella n. 1680 ostassero in virtù dell'art. 975 cpv. 2 CC

diritti reali acquisiti in conseguenza dell'iscrizione da terzi in buona fede.

Al proposito egli ha ritenuto che quando hanno ereditato la particella n. 1680

da G__________ __________,

nel dicembre del 1996, le attrici potevano senz'altro ritenere che il fondo non

fosse gravato da alcuna servitù di passo in favore della particella n. 1764,

poiché già al momento in cui G__________ __________ è divenuto proprietario del

fondo il tracciato del sentiero non passava su tale fondo. Riguardo a AP 1

, allorché egli ha acquistato la particella n.

1764,

nel gennaio del 1995, la servitù di passo non era iscritta sulla

particella n. 1680 (vi è stata iscritta per ordine del Pretore

con senten­za del 14 ottobre 2011,

rettificata il 13 dicembre 2011: sopra, lett. C). Egli non può dunque invocare alcun

affidamen­to nel contenuto del registro fondiario.

Il

Pretore aggiunto non ha mancato di rilevare, invero, che la particella

n. 1680 delle attrici è attraversata da un sentiero escursionistico segnato

all'imbocco da un cartello indicatore (e pur tuttavia cancellato nel maggio del

2007 dalla mappa catastale), ma – egli ha ribadito – tale passo non è quello oggetto

dell'iscrizione litigiosa, il cui tracciato “si sviluppava completamente

altrove”. Né AP 1 – ha concluso il primo giudice – può avere acquisito una

servitù di passo pedonale sul fondo delle attrici per usucapio­ne, l'istituto

della prescrizione acquisitiva non essendo più applicabile dopo l'entrata in

vigore del Codice civile svizzero (1° gennaio 1912). Onde, in ultima

analisi, l'accertamento dell'indebita iscrizione e l'invito all'ufficiale del

registro fondiario perché

cancelli

la servitù di passo pedonale a carico della particella n. 1680 in favore

della particella n. 1764.

E. 3 L'appellante

esordisce con una lunga narrativa della cronistoria, dall'introduzione del

registro fondiario definitivo a M__________ nel 1946 fino all'odierna

intavolazione dei fondi in questione. Cosi argomentando, tuttavia, egli

disconosce che in appello non si ricomincia un processo daccapo come se ci

si trovasse nuovamente davanti a un primo grado

di giurisdizio­ne.

Questa Camera deve fondarsi sui fatti accertati in

concreto dal Pretore aggiunto, a meno ch'es­si risultino erronei, imprecisi o

incompleti (art. 310 lett. b CPC). L'unica critica mossa dal convenuto

all'accertamento dei fatti da parte del Pretore aggiunto è quella di non avere

rilevato che al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario

definitivo nell'allora Comune di M__________ erano segnati lungo l'attuale particella

n. 1680, sulla map­pa di misurazione catastale risalente al 1924, “due tracciati

apparenti”. E – sottolinea l'appellante – il sentiero attraverso l'odier­na

particella n. 1680 è l'unico accesso al suo immobile; non esiste, né è mai

esistito, alcun altro sentiero che permetta di arrivare all'abitazio­ne che

sorge sul mappale n. 1764”.

In

realtà gli accertamenti di fatto invocati dall'appellante poco sussidiano. Non

si trascura che secondo il perito giudiziario “i tracciati apparenti nella

mappa, al momento dell'introduzione del RFD, sulla superficie dell'attuale

particella n. 1680” erano due (vedi doc. A)” (refer­to, risposta al quesito

n. 1.5). L'affermazione è dovuta però a un'inavvertenza manifesta. I

“tracciati apparenti nella mappa” al momento dell'introduzione del RFD sono

due, ma non sulla superficie dell'attuale particella n. 1680, bensì sulla

superficie della vecchia particella n. 950 (doc. A e A1 allegati alla perizia).

Solo quello che il Pretore aggiunto definisce “sentiero

escursionistico” attraversa obliquamente l'attuale particella n. 1680.

L'altro, quello cui il primo giudice riferisce l'iscrizione indebita, passa a sud-est,

sulle odierne particelle n. 1678 e 1679 (scorporate, come la particella n.

1680, dalla vecchia n. 950). Che poi il cosiddetto sentie­ro escursionistico

sia l'unico accesso possibile dalla frazione di A__________ al fondo del

convenuto sarà

anche vero, tuttavia ciò

potrà essere di rilievo – se mai – nell'ambi­to

di un'eventuale richiesta

di accesso necessario (art. 694 cpv. 1 CC). Non esclude invece che oggetto della

servitù gravante la vecchia particella n. 950 fosse l'altro sentiero.

E. 4 Sempre

per quanto attiene agli accertamenti di fatto, giovi riassumere ai fini della

decisione quanto si desume dalla perizia giudiziaria circa il passo pedonale gravante

l'originaria particella n. 950, dalla quale è stata ricavata la particella

n. 1680, oggi proprietà delle attrici. Si tratta della servitù che all'atto

di frazionare la particella n. 950, nel gennaio del 1965, non è stata riportata

per svista dall'ufficiale del registro fondiario a carico della deriva­ta

particel­la n. 1680. Ora, dal referto del perito D__________ __________ si

evince che al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo

nel Comune di M__________, il 1° agosto 1947, la particella n. 950 risultava

gravata da una servitù di passo pedonale in favore delle particelle n. 951,

970, 971 e 972 (perizia, 3° foglio in alto). L'attuale particella n. 1764,

oggi proprietà del convenuto, corrispondeva a una porzione delle particelle n.

968 e 969. Nessuna di quelle due particelle beneficiava tuttavia di diritti di

passo sulla particella n. 950. Il perito ha constatato, anzi, che al momento in

cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo i proprietari di tali

particelle “non han­no notificato nessuna servitù di pas­so su nessun fondo

privato” (perizia, 3° foglio a metà). Costoro erano verosimilmente persuasi che

non sarebbe stato necessario, poiché il Comune di M__________ avrebbe fatto

registrare l'odier­no sentiero escursionistico come passo pubbli­co. Il Comune però

vi ha rinunciato (delucidazione della perizia: verbale del 18 gennaio

2018, pag. 1 in fondo).

Introdotto

il registro fondiario definitivo, nell'agosto del 1956 i fondi dominanti n. 970

e 971 sono stati conglobati nella particella n. 969. La servitù di passo

gravante la particella n. 950 in favore di quei fondi è stata riportata, di

conseguenza, a beneficio della particella n. 969. Nel gennaio del 1965 sono poi

state scorporate dal fondo serviente n. 950 le particelle n. 1678, 1679 e

1680 (quella appartenente oggi alle attrici), come si evince dal doc. O

accluso alla perizia. Se non che, come detto, l'ufficiale del registro

fondiario ha scordato in quel frangente di trascrivere la servitù di passo gravante

la particella n. 950 anche a carico delle tre particelle derivate dal

frazionamento (ha poi dovuto trascriverla, alme­no sulla particella n. 1680, in

virtù della citata sentenza pretorile del 14 ottobre 2011, rettificata il 13

dicembre 2011, confermata il 7 maggio 2014 da questa Camera: sopra, lett. C). In

seguito, nell'ottobre del 1968, dal fondo dominante n. 969 sono stati staccati

725 m

²

di terreno che, con altri 1050 m

²

tolti alla particella n. 968 (così scomparsa)

sono andati a formare la nuova particel­la n. 1764 appartenente oggi al

convenuto, sul­la quale è stata riportata la servitù di passo gravante la

particella n. 950 (perizia, 4° foglio a metà).

In

sintesi, la servitù di pas­so pedonale iscritta in favore della particella n.

1764 deriva da quella iscritta in favore della particel­la n. 969, la

quale deriva a sua volta da quella iscritta in favore delle originarie

particelle n. 970 e 971. Il tracciato non si identifica perciò con il

sentiero escursionistico di cui si prevale l'appellante, il cui percorso non ha

mai toccato né la particella n. 970 né la particella n. 971. Ai tempi in

cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo nel Comune di M__________

(1° agosto 1947) l'originaria particella n. 950 confinava sì con

l'originaria particella n. 969, ma quest'ultima non comprendeva ancora le

particelle n. 970

e 971, le quali vi

sono state conglobate – come detto –nell'ago

sto del 1956. Il testimone A__________

C__________ ha dichiarato invero che la servitù di passo pedonale a carico

della particella n. 950 era stata costituita, oltre che in favore delle

particelle n. 951, 970, 971 e 972, anche a beneficio dell'originaria particel­la

n. 969 (verbale del 16 settembre 2015, pag. 2 nel mezzo), ma tale affermazione

è inesatta. La minuta n. 331 del­l'8 maggio 1946 cui egli si riferisce enuncia

infatti le particelle n. 951, 970, 971 e 972, ma non la particella n. 969

(doc. H accluso alla perizia, 3° foglio).

E. 5 In

diritto l'appellante sostiene che l'art. 975 CC applicato dal Pretore aggiunto

non pertiene alla fattispecie. A suo parere, il primo giudice non avrebbe dovuto

ordinare la cancellazione della servi­tù a carico della particella n. 1680 in

forza di tale norma né in forza del­l'art. 744 vCC o del nuovo art. 743 CC,

che rimanda all'art. 974

a

CC, ma solo facendo capo se mai all'art. 736

CC “o a una norma analoga”. Da quest'ultimo asserto va subito sgombrato il

campo, giacché l'art. 736 CC riguarda il caso in cui

una servitù abbia perduto ogni interesse – o pressoché ogni interes­se – per il

fondo domi­nante. Nel caso specifico le attrici non hanno chiesto la

cancellazione della servitù dal loro fondo per avere questa perduto ogni

interesse – o pressoché ogni interesse – per la particella n. 1764 del

convenuto, ma perché la servitù non ha mai riguardato quel fondo, né in

preceden­za ha mai riguardato le

porzioni

di terreno che, tolte alle particelle n. 968 e 969, sono andate a formare

quel fondo nell'ottobre del 1968. La particella n. 1764 non è mai stata, in

altri termini, fondo dominante rispetto all'odierna particella n. 1680. Quanto

agli art. 744 vCC, 743 e 974

a

CC, essi concernono la divisione del

fondo serviente o del fondo dominante, mentre nella fattispecie la particella

n. 1764 si è trovata a beneficiare dell'iscrizione riguardante la servitù di

passo sulla particella n. 1680 grazie alla riunione delle vecchie particelle n.

970 e 971 (nell'agosto del 1956) con la particella n. 969, dalla quale

essa è derivata. Anche al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

È

vero che gli art. 976 segg. CC dispongono dal 1° gennaio 2012 una procedura di

cancellazione agevolata davanti all'ufficiale del registro fondiario per la

radiazione di iscrizioni prive “con ogni probabilità di valore giuridico, in

particolare poiché risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che

[l'iscrizione] non concerne il fondo in questione” (art. 976

a

cpv. 1

CC). Davanti al Pretore aggiunto tuttavia il convenuto non ha preteso che le

attrici dovessero necessariamente seguire quella via. E in ogni modo, avessero

anche AO 1 e AO 2 proceduto a tale stregua, il convenuto si sarebbe

manifestamente opposto alla cancellazione della servitù. E qualora l'ufficiale

del registro fondiario fosse giunto alla conclusione che la richiesta di

cancellazione sarebbe stata da accogliere, il convenuto si sareb­be visto

assegnare un termine di tre mesi per promuovere causa e “far accertare che

l'iscrizione ha valore giuridico” (art. 976

b

cpv. 2 CC). Invece di

vedersi convenire in giudizio da AO 1 e AO 2, sarebbe pertanto toccato a lui

intentare causa contro le due litisconsorti. Dalla procedura agevolata egli non

avrebbe tratto così alcun vantaggio.

E. 6 Adduce

inoltre l'appellante che in concreto nessuna cancellazio­ne della servitù è

possibile secondo l'art. 736 CC. In effetti, come si è appena visto, l'art. 736

CC non si applica alla fattispecie, né l'ha applicato il Pretore aggiunto.

L'argomentazione è dunque inconcludente. Anche nella misura in cui fa valere

che AO 1 e AO 2 non possono essere protette nella loro buona fede, l'appellante

allega un'asserzione senza portata pratica, ove appena si consideri che le

attrici non hanno alcun bisogno di veder tutelare un loro affidamento nel

registro fondiario (art. 973 cpv. 1 CC). Esse chiedono semplicemente di

cancellare una servitù che non è mai stata in alcun rapporto con il fondo del

convenuto. Tutt'al più potrebbe invocare la propria buona fede l'appellante,

ricordando di avere comperato la particella n. 1764 il 30 gennaio 1995 nella

convinzione di poter esercitare l'accesso lungo il sentiero che passa sulla

proprietà delle attrici. Il Pretore aggiunto ha osservato tuttavia che a quel

tempo la servitù di passo non figurava gravare la particella n. 1680 (è

stata iscritta a carico di quel fondo per ordine del Pretore – come noto – con

senten­za del 14 ottobre 2011, rettificata il 13 dicembre 2011: sopra,

lett. C). Né il convenuto pretende di avere ricevuto – per avventura –

assicurazioni vincolanti circa l'esistenza della servitù che l'avrebbero

distolto dall'esaminare il registro fondiario.

L'appellante

asserisce che la sua buona fede discende dal fatto che in realtà la servitù di

passo esisteva, tant'è che il Pretore ne ha ordinato a suo tempo l'iscrizione. L'opinione

non può essere condivisa. Il Pretore ha ordinato l'iscrizione della servitù

solo perché ciò si sarebbe dovuto fare nel gennaio del 1965 a norma del­l'art. 744

cpv. 1 vCC, non perché la servitù di cui beneficiava la particella n. 969 si

estendesse automaticamente alla particella n. 1764. Quanto al fatto che

l'appellante si trovasse di fronte a una servitù “apparente” (il sentiero

escursionistico), segnata in passato come sentiero sulla mappa catastale e

percorsa da nu-merosi gitanti, invano l'appellante si prevale degli art. 9 e

738 CC. Intanto perché una servitù di passo non si crea per inveterato uso,

indipendentemente da quanto possa credere soggettivamente chi percorre quella

via. In secondo luogo – e soprattutto – perché nella fattispecie la servitù

di passo è stata costituita in favore delle

vecchie particelle n. 951,

970, 971 e 972 (circostan­za che

l'appellante non contesta) e non può estendersi solo per mera ricomposizione

particellare a fondi situati altrove, come

l'odierna

particella n. 1764. I

l

principio dell'identità della servitù impedisce di destinare un diritto reale

limitato a sco­pi diversi da quelli per cui esso è stato costituito (DTF 132

III 655 consid. 8 con rimandi; più di recente:

senten­za

del

Tribunale federale

5A_873/2018 del 19 marzo 2020

consid. 2.1). Una servitù di passo riguardante un percorso che dal fondo

serviente si diparte verso sud-est non può estendersi a un altro percorso che dal

fondo serviente si diparte verso sud. Anche a questo proposito l'appello si

rivela pertanto infondato.

E. 7 Secondo l'appellante la servitù di passo sul ripetuto sentiero escursionistico che attraversa la particella n. 1680 gli è indispensabile per raggiungere la propria abitazione, dalla frazione di A__________ non esistendo altri collegamenti possibili alla particella n. 1764. L'assunto può anche essere di rilievo, ma non nel quadro dell'attuale procedura. Come si è accennato (consid. 3), il proprietario che non ha un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può esigere che “i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità” (accesso necessario: art. 694 cpv. 1 CC). Occorre però ch'egli promuova una causa a tal fine, senza dimenticare che una simile azione va diretta – per principio – contro tutti i proprietari dei fondi toccati dal percorso (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8b) e richiede l'offerta di un'indennità adeguata (RtiD I-2019 pag. 538 consid, 8h con rinvio a DTF 104 II 306 consid. 4). Non basta al convenuto eccepire la necessità del passo. La questio­ne non può di conseguenza essere vagliata oltre.

E. 8 Infine l'appellante rivendica l'applicazione dell'art. 661 CC, il quale prevede che “ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamen­te e senza interruzione per anni dieci”. Egli fa valere che fin da quando la particella n. 1764 esiste, nel 1965, l'accesso è sempre avvenuto lungo il sentiero che passa attraverso la particella n. 1680 e che, esercitando egli quel passo dal 1995, la servitù va considerata esistente. A prescindere dal fatto però che l'auto­re da lui citato (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 6 ª edizio­ne, n. 26 ad art. 975) è lungi dal sostenere la tesi di una prescrizione acquisitiva, il Pretore aggiunto ha rammentato a giusto titolo che l'usucapione di diritti reali limitati su fondi intavolati nel registro fondiario non è più possibile dopo il 1° gennaio 1912 (cfr. Rep. 1993 pag. 175 consid. 3; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.74 del 10 marzo 2016 consid. 8). Con tale spiegazione l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio. Insufficientemente motivato (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.

E. 9 Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le attrici, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 10 Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è re­spinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.   Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e AO 2 fr. 2500.– complessivi per ripetibili.

3.   Notificazione: – avv.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2020.162

Lugano,

19 ottobre 2021/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causaOR.2014.243(cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del10 dicembre 2014da

AO 1, e

AO 2

formanti la comunione ereditaria fu G__________

contro

AP 1

in diritto:                 1.Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimo-niali, il valore litigioso raggiunges­se almeno fr. 10000.– “secon­do l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo stimato il valore litigio­so in fr. 31000.– (sentenza impugnata, pag. 8 in fon­do), cifra che le parti non discutonoe che di per sé non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisio­ne impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 6 ottobre 2020 (traccia-mento degli invii n. 98.__________, agli atti).Inoltrato il 5 novembre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

Il Pretore aggiunto non ha mancato di rilevare, invero, che la particella

n. 1680 delle attrici è attraversata da un sentiero escursionistico segnato all'imbocco da un cartello indicatore (e pur tuttavia cancellato nel maggio del 2007 dalla mappa catastale), ma – egli ha ribadito – tale passo non è quello oggetto dell'iscrizione litigiosa, il cui tracciato “si sviluppava completamente altrove”. Né AP 1 – ha concluso il primo giudice – può avere acquisito una servitù di passo pedonale sul fondo delle attrici per usucapio­ne, l'istituto della prescrizione acquisitiva non essendo più applicabile dopo l'entrata in vigore del Codice civile svizzero (1° gennaio 1912). Onde, in ultima analisi, l'accertamento dell'indebita iscrizione e l'invito all'ufficiale del registro fondiario perché

cancelli la servitù di passo pedonale a carico della particella n. 1680 in favore della particella n. 1764.

3.L'appellante esordisce con una lunga narrativa della cronistoria, dall'introduzione del registro fondiario definitivo a M__________ nel 1946 fino all'odierna intavolazione dei fondi in questione. Cosi argomentando, tuttavia, egli disconosce che in appello non si ricomincia un processo daccapo come se cisi trovasse nuovamente davanti a un primo grado di giurisdizio­ne.Questa Camera deve fondarsi sui fatti accertati in concreto dal Pretore aggiunto, a meno ch'es­si risultino erronei, imprecisi o incompleti (art. 310 lett. b CPC). L'unica critica mossa dal convenuto all'accertamento dei fatti da parte del Pretore aggiunto è quella di non avere rilevato che al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo nell'allora Comune di M__________ erano segnati lungo l'attuale particella

n. 1680, sulla map­pa di misurazione catastale risalente al 1924, “due tracciati apparenti”. E – sottolinea l'appellante – il sentiero attraverso l'odier­na particella n. 1680 è l'unico accesso al suo immobile; non esiste, né è mai esistito, alcun altro sentiero che permetta di arrivare all'abitazio­ne che sorge sul mappale n. 1764”.

In realtà gli accertamenti di fatto invocati dall'appellante poco sussidiano. Non si trascura che secondo il perito giudiziario “i tracciati apparenti nella mappa, al momento dell'introduzione del RFD, sulla superficie dell'attuale particella n. 1680” erano due (vedi doc. A)” (refer­to, risposta al quesito

n. 1.5). L'affermazione è dovuta però a un'inavvertenza manifesta. I “tracciati apparenti nella mappa” al momento dell'introduzione del RFD sono due, ma non sulla superficie dell'attuale particella n. 1680, bensì sulla superficie della vecchia particella n. 950 (doc. A e A1 allegati alla perizia). Solo quello che il Pretore aggiunto definisce “sentieroescursionistico” attraversa obliquamente l'attuale particella n. 1680.L'altro, quello cui il primo giudice riferisce l'iscrizione indebita, passa a sud-est, sulle odierne particelle n. 1678 e 1679 (scorporate, come la particella n. 1680, dalla vecchia n. 950). Che poi il cosiddetto sentie­ro escursionistico sia l'unico accesso possibile dalla frazione di A__________ al fondo del convenuto saràanche vero, tuttavia ciò potrà essere di rilievo – se mai – nell'ambi­todi un'eventuale richiesta di accesso necessario (art. 694 cpv. 1 CC). Non esclude invece che oggetto della servitù gravante la vecchia particella n. 950 fosse l'altro sentiero.

4.Sempre per quanto attiene agli accertamenti di fatto, giovi riassumere ai fini della decisione quanto si desume dalla perizia giudiziaria circa il passo pedonale gravante l'originaria particella n. 950, dalla quale è stata ricavata la particella

n. 1680, oggi proprietà delle attrici. Si tratta della servitù che all'atto di frazionare la particella n. 950, nel gennaio del 1965, non è stata riportata per svista dall'ufficiale del registro fondiario a carico della deriva­ta particel­la n. 1680. Ora, dal referto del perito D__________ __________ si evince che al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo nel Comune di M__________, il 1° agosto 1947, la particella n. 950 risultava gravata da una servitù di passo pedonale in favore delle particelle n. 951, 970, 971 e 972 (perizia, 3° foglio in alto). L'attuale particella n. 1764, oggi proprietà del convenuto, corrispondeva a una porzione delle particelle n. 968 e 969. Nessuna di quelle due particelle beneficiava tuttavia di diritti di passo sulla particella n. 950. Il perito ha constatato, anzi, che al momento in cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo i proprietari di tali particelle “non han­no notificato nessuna servitù di pas­so su nessun fondo privato” (perizia, 3° foglio a metà). Costoro erano verosimilmente persuasi che non sarebbe stato necessario, poiché il Comune di M__________ avrebbe fatto registrare l'odier­no sentiero escursionistico come passo pubbli­co. Il Comune però vi ha rinunciato (delucidazione della perizia: verbale del 18 gennaio 2018, pag. 1 in fondo).

Introdotto il registro fondiario definitivo, nell'agosto del 1956 i fondi dominanti n. 970 e 971 sono stati conglobati nella particella n. 969. La servitù di passo gravante la particella n. 950 in favore di quei fondi è stata riportata, di conseguenza, a beneficio della particella n. 969. Nel gennaio del 1965 sono poi state scorporate dal fondo serviente n. 950 le particelle n. 1678, 1679 e 1680 (quella appartenente oggi alle attrici), come si evince dal doc. O accluso alla perizia. Se non che, come detto, l'ufficiale del registro fondiario ha scordato in quel frangente di trascrivere la servitù di passo gravante la particella n. 950 anche a carico delle tre particelle derivate dal frazionamento (ha poi dovuto trascriverla, alme­no sulla particella n. 1680, in virtù della citata sentenza pretorile del 14 ottobre 2011, rettificata il 13 dicembre 2011, confermata il 7 maggio 2014 da questa Camera: sopra, lett. C). In seguito, nell'ottobre del 1968, dal fondo dominante n. 969 sono stati staccati 725 m²di terreno che, con altri 1050 m²tolti alla particella n. 968 (così scomparsa) sono andati a formare la nuova particel­la n. 1764 appartenente oggi al convenuto, sul­la quale è stata riportata la servitù di passo gravante la particella n. 950 (perizia, 4° foglio a metà).

In sintesi, la servitù di pas­so pedonale iscritta in favore della particella n. 1764 deriva da quella iscritta in favore della particel­la n. 969, la quale deriva a sua volta da quella iscritta in favore delle originarie particelle n. 970 e 971. Il tracciato non si identifica perciò con il sentiero escursionistico di cui si prevale l'appellante, il cui percorso non ha mai toccato né la particella n. 970 né la particella n. 971. Ai tempi in cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo nel Comune di M__________ (1° agosto 1947) l'originaria particella n. 950 confinava sì con l'originaria particella n. 969, ma quest'ultima non comprendeva ancora le particelle n. 970e 971, le quali vi sono state conglobate – come detto –nell'agosto del 1956. Il testimone A__________ C__________ ha dichiarato invero che la servitù di passo pedonale a carico della particella n. 950 era stata costituita, oltre che in favore delle particelle n. 951, 970, 971 e 972, anche a beneficio dell'originaria particel­la

n. 969 (verbale del 16 settembre 2015, pag. 2 nel mezzo), ma tale affermazione è inesatta. La minuta n. 331 del­l'8 maggio 1946 cui egli si riferisce enuncia infatti le particelle n. 951, 970, 971 e 972, ma non la particella n. 969 (doc. H accluso alla perizia, 3° foglio).

5.In diritto l'appellante sostiene che l'art. 975 CC applicato dal Pretore aggiunto non pertiene alla fattispecie. A suo parere, il primo giudice non avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della servi­tù a carico della particella n. 1680 in forza di tale norma né in forza del­l'art. 744 vCC o del nuovo art. 743 CC, che rimanda all'art. 974aCC, ma solo facendo capo se mai all'art. 736 CC “o a una norma analoga”. Da quest'ultimo asserto va subito sgombrato il campo, giacché l'art. 736 CC riguarda il caso in cuiuna servitù abbia perduto ogni interesse – o pressoché ogni interes­se – per il fondo domi­nante. Nel caso specifico le attrici non hanno chiesto la cancellazione della servitù dal loro fondo per avere questa perduto ogni interesse – o pressoché ogni interesse – per la particella n. 1764 del convenuto, ma perché la servitù non ha mai riguardato quel fondo, né in preceden­za ha mai riguardato leporzioni di terreno che, tolte alle particelle n. 968 e 969, sono andate a formare quel fondo nell'ottobre del 1968. La particella n. 1764 non è mai stata, in altri termini, fondo dominante rispetto all'odierna particella n. 1680. Quanto agli art. 744 vCC, 743 e 974aCC, essi concernono la divisione del fondo serviente o del fondo dominante, mentre nella fattispecie la particella

n. 1764 si è trovata a beneficiare dell'iscrizione riguardante la servitù di passo sulla particella n. 1680 grazie alla riunione delle vecchie particelle n. 970 e 971 (nell'agosto del 1956) con la particella n. 969, dalla quale essa è derivata. Anche al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

È vero che gli art. 976 segg. CC dispongono dal 1° gennaio 2012 una procedura di cancellazione agevolata davanti all'ufficiale del registro fondiario per la radiazione di iscrizioni prive “con ogni probabilità di valore giuridico, in particolare poiché risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che [l'iscrizione] non concerne il fondo in questione” (art. 976acpv. 1 CC). Davanti al Pretore aggiunto tuttavia il convenuto non ha preteso che le attrici dovessero necessariamente seguire quella via. E in ogni modo, avessero anche AO 1 e AO 2 proceduto a tale stregua, il convenuto si sarebbe manifestamente opposto alla cancellazione della servitù. E qualora l'ufficiale del registro fondiario fosse giunto alla conclusione che la richiesta di cancellazione sarebbe stata da accogliere, il convenuto si sareb­be visto assegnare un termine di tre mesi per promuovere causa e “far accertare che l'iscrizione ha valore giuridico” (art. 976bcpv. 2 CC). Invece di vedersi convenire in giudizio da AO 1 e AO 2, sarebbe pertanto toccato a lui intentare causa contro le due litisconsorti. Dalla procedura agevolata egli non avrebbe tratto così alcun vantaggio.

6.Adduce inoltre l'appellante che in concreto nessuna cancellazio­ne della servitù è possibile secondo l'art. 736 CC. In effetti, come si è appena visto, l'art. 736 CC non si applica alla fattispecie, né l'ha applicato il Pretore aggiunto. L'argomentazione è dunque inconcludente. Anche nella misura in cui fa valere che AO 1 e AO 2 non possono essere protette nella loro buona fede, l'appellante allega un'asserzione senza portata pratica, ove appena si consideri che le attrici non hanno alcun bisogno di veder tutelare un loro affidamento nel registro fondiario (art. 973 cpv. 1 CC). Esse chiedono semplicemente di cancellare una servitù che non è mai stata in alcun rapporto con il fondo del convenuto. Tutt'al più potrebbe invocare la propria buona fede l'appellante, ricordando di avere comperato la particella n. 1764 il 30 gennaio 1995 nella convinzione di poter esercitare l'accesso lungo il sentiero che passa sulla proprietà delle attrici. Il Pretore aggiunto ha osservato tuttavia che a quel tempo la servitù di passo non figurava gravare la particella n. 1680 (è stata iscritta a carico di quel fondo per ordine del Pretore – come noto – con senten­za del 14 ottobre 2011, rettificata il 13 dicembre 2011: sopra, lett. C). Né il convenuto pretende di avere ricevuto – per avventura – assicurazioni vincolanti circa l'esistenza della servitù che l'avrebbero distolto dall'esaminare il registro fondiario.

L'appellante asserisce che la sua buona fede discende dal fatto che in realtà la servitù di passo esisteva, tant'è che il Pretore ne ha ordinato a suo tempo l'iscrizione. L'opinione non può essere condivisa. Il Pretore ha ordinato l'iscrizione della servitù solo perché ciò si sarebbe dovuto fare nel gennaio del 1965 a norma del­l'art. 744 cpv. 1 vCC, non perché la servitù di cui beneficiava la particella n. 969 si estendesse automaticamente alla particella n. 1764. Quanto al fatto che l'appellante si trovasse di fronte a una servitù “apparente” (il sentiero escursionistico), segnata in passato come sentiero sulla mappa catastale e percorsa da nu-merosi gitanti, invano l'appellante si prevale degli art. 9 e 738 CC. Intanto perché una servitù di passo non si crea per inveterato uso, indipendentemente da quanto possa credere soggettivamente chi percorre quella via. In secondo luogo – e soprattutto – perché nella fattispecie la servitùdi passo è stata costituita in favore delle vecchie particelle n. 951,970, 971 e 972 (circostan­za che l'appellante non contesta) e non può estendersi solo per mera ricomposizione particellare a fondi situati altrove, come

l'odierna particella n. 1764. Il principio dell'identità della servitù impedisce di destinare un diritto reale limitato a sco­pi diversi da quelli per cui esso è stato costituito (DTF 132 III 655 consid. 8 con rimandi; più di recente:senten­zadel Tribunale federale5A_873/2018 del 19 marzo 2020 consid. 2.1). Una servitù di passo riguardante un percorso che dal fondo serviente si diparte verso sud-est non può estendersi a un altro percorso che dal fondo serviente si diparte verso sud. Anche a questo proposito l'appello si rivela pertanto infondato.

7.Secondo l'appellante la servitù di passo sul ripetuto sentiero escursionistico che attraversa la particella n. 1680 gli è indispensabile per raggiungere la propria abitazione, dalla frazione di A__________ non esistendo altri collegamenti possibili alla particella n. 1764. L'assunto può anche essere di rilievo, ma non nel quadro dell'attuale procedura. Come si è accennato (consid. 3), il proprietario che non ha un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può esigere che “i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità” (accesso necessario: art. 694 cpv. 1 CC). Occorre però ch'egli promuova una causa a tal fine, senza dimenticare che una simile azione va diretta – per principio – contro tutti i proprietari dei fondi toccati dal percorso (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8b) e richiede l'offerta di un'indennità adeguata (RtiD I-2019 pag. 538 consid, 8h con rinvio a DTF 104 II 306 consid. 4). Non basta al convenuto eccepire la necessità del passo. La questio­ne non può di conseguenza essere vagliata oltre.

8.Infine l'appellante rivendica l'applicazione dell'art. 661 CC, il quale prevede che “ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamen­te e senza interruzione per anni dieci”. Egli fa valere che fin da quando la particella n. 1764 esiste, nel 1965, l'accesso è sempre avvenuto lungo il sentiero che passa attraverso la particella n. 1680 e che, esercitando egli quel passo dal 1995, la servitù va considerata esistente. A prescindere dal fatto però che l'auto­re da lui citato (Schmidin: Basler Kommentar, ZGB II, 6ªedizio­ne, n. 26 ad art. 975) è lungi dal sostenere la tesi di una prescrizione acquisitiva, il Pretore aggiunto ha rammentato a giusto titolo che l'usucapione di diritti reali limitati su fondi intavolati nel registro fondiario non è più possibile dopo il 1° gennaio 1912 (cfr. Rep. 1993 pag. 175 consid. 3; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.74 del 10 marzo 2016 consid. 8). Con tale spiegazione l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio. Insufficientemente motivato (nel senso del­l'art.311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.

9.Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le attrici, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

10.Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

–avv.;

–avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).