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11.2020.109

Divorzio: liquidazione dei rapporti patrimoniali (separazione dei beni secondo il diritto italiano) e contributo alimentare per la moglie

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 verserà ad AO 1 l'importo di fr. 58339.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

1.7   AO 1 verserà a AP 1 i seguenti contributi alimentari giusta l'art. 125 CC:

fr. 3007.‒ mensili fintanto che entrambi i figli vivranno con lei,

fr. 3395.‒ mensili dal momento in cui un solo figlio vivrà con la madre, somma che aumenterà a fr. 4145.– dal termine della formazione scolastica o professionale della figlia L__________,

fr. 3850.‒ mensili dal momento in cui entrambi i figli avranno lasciato

l'abitazione della madre e fino al pensionamento di AP 1.

I contributi alimentari saranno adeguati annualmente alle variazioni del costo della vita (indice di riferimento il 1° gennaio 2022).

2.     Le spese processuali di complessivi fr. 4000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II.   Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

‒avv.;

‒avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2020.109

Lugano

22 febbraio 2023/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causaDM.2019.3(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del17 gennaio 2019da

AO 1

contro

AP 1

Finché entrambi i figli vivranno con la madre

a)Fino al termine della formazione scolastica o professionale della figlia

Reddito del marito                                                  fr. 12 500.‒

Reddito della mogliefr. 4 200.‒

fr. 16 700.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito                                fr.   5 000.‒

Fabbisogno minimo della mogliefr.   4 760.‒

fr. 9 760.–

Eccedenza                                                             fr.   6 940.‒ mensili

./. contributo alimentare per la figliafr.   1 500.‒mensili

Eccedenza da dividere                                           fr.   5 440.‒ mensili

Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge                fr.   2 720.‒ mensili.

Il marito può conservare per sé:

fr. 5000.‒ + fr. 2720.‒ =                                          fr.   7 720.‒ mensili,

deve versare per la figlia, AF non compresi,             fr.   1 500.‒ mensili

e deve versare per la moglie:

fr. 4760.‒+ fr. 2720.‒ ./. fr. 4200.–                          fr.   3 280.‒ mensili.

Reddito del marito                                                  fr. 12 500.‒

Reddito della mogliefr. 4 200.‒

fr. 16 700.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito                                fr.   5 000.‒

Fabbisogno minimo della mogliefr.   4 760.‒

fr. 9 760.–

Eccedenza da dividere                                           fr.   6 940.‒ mensili

Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge                fr.   3 470.‒ mensili.

Il marito può conservare per sé:

fr. 5000.‒ + fr. 3470.‒ =                                          fr.   8 470.‒ mensili

e deve versare per la moglie:

fr. 4760.‒+ fr. 3470.‒ ./. fr. 4200.–                          fr.   4 030.‒ mensili.

Finché un solo figlio vivrà con la madre

a)Fino al termine della formazione scolastica o professionale della figlia

Reddito del marito                                                  fr. 12 500.‒

Reddito della mogliefr. 4 200.‒

fr. 16 700.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito                                fr.   5 000.‒

Fabbisogno minimo della mogliefr.   4 990.‒

fr. 9 990.–

Eccedenza                                                             fr.   6 710.‒ mensili

./. contributo alimentare per la figliafr.   1 500.‒mensili

Eccedenza da dividere                                           fr.   5 210.‒ mensili

Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge                fr.   2 605.‒ mensili.

Il marito può conservare per sé:

fr. 5000.‒ + fr. 2605.‒ =                                          fr.   7 605.‒ mensili,

deve versare per la figlia, AF non compresi:             fr.   1 500.‒ mensili

e deve versare per la moglie:

fr. 4990.‒+ fr. 2605.‒ ./. fr. 4200.–fr.   3 395.‒ mensili.

b)Dal termine della formazione della figlia in poi

Reddito del marito                                                  fr. 12 500.‒

Reddito della mogliefr. 4 200.‒

fr. 16 700.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito                                fr.   5 000.‒

Fabbisogno minimo della mogliefr.   4 990.‒

fr. 9 990.–

Eccedenza da dividere                                           fr.   6 710.‒ mensili

Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge                fr.   3 355.‒ mensili.

Il marito può conservare per sé:

fr. 5000.‒ + fr. 3355.‒ =                                          fr.   8 355.‒ mensili,

e deve versare per la moglie:

fr. 4990.‒+ fr. 3355.‒ ./. fr. 4200.–                          fr.   4 145.‒ mensili

Dal momento in cui entrambi i figli avranno lasciato l'abitazione

della madre

Reddito del marito                                                  fr. 12 500.‒

Reddito della mogliefr. 4 200.‒

fr. 16 700.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito                                fr.   5 000.‒

Fabbisogno minimo della mogliefr.   4 400.‒

fr. 9 400.–

Eccedenza da dividere                                           fr.   7 300.‒ mensili

Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge                fr.   3 650.‒ mensili.

Il marito può conservare per sé:

fr. 5000.‒ + fr. 3650.‒ =                                          fr.   8 650.‒ mensili,

e deve versare per la moglie:

fr. 4400.‒+ fr. 3650.‒ ./. fr. 4200.–                          fr.   3 850.‒ mensili

III.   Sulle spese e le ripetibili

15.Le spese dell'appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa vinta sul contributo alimentare in suo favore, ma solo parzialmente sulla durata dello stesso, mentre soccombe sulla liquidazione del regime matrimoniale. Nel complesso, quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) e che l'esito è stato determinato essenzialmente da un cambio di giurisprudenza da parte del Tribunale fe-derale, si giustifica di porre equitativamente le spese del suo appello a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

Quanto all'appello incidentale, AO 1 esce vittorioso sulla liquidazione del regime matrimoniale, ma non sulla richiesta di far decorrere l'assenza di contributi alimentari tra coniugi dal passaggio in giudicato parziale della sentenza di divorzio. Una volta ancora si giustifica così di porre equitativamente le spese del rimedio giuridico a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

L'attuale giudizio impone altresì una riforma degli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima chiave di riparto adottata in appello.

IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

16.Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare chiesto dalla moglie e delle reciproche pretese patrimoniali.

Per questi motivi,

decide:I.   Nella misura in cui sono ricevibili, l'appello principale è l'appello incidentale sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

1.4   A titolo di scioglimento del regime dei beni, AP 1 verserà ad AO 1 l'importo di fr. 58339.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

1.7   AO 1 verserà a AP 1 i seguenti contributi alimentari giusta l'art. 125 CC:

fr. 3007.‒ mensili fintanto che entrambi i figli vivranno con lei,

fr. 3395.‒ mensili dal momento in cui un solo figlio vivrà con la madre, somma che aumenterà a fr. 4145.– dal termine della formazione scolastica o professionale della figlia L__________,

fr. 3850.‒ mensili dal momento in cui entrambi i figli avranno lasciato

l'abitazione della madre e fino al pensionamento di AP 1.

I contributi alimentari saranno adeguati annualmente alle variazioni del costo della vita (indice di riferimento il 1° gennaio 2022).

2.     Le spese processuali di complessivi fr. 4000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II.   Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

‒avv.;

‒avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).