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11.2020.103

Appello divenuto senza interesse in seguito all'emanazione della decisione finale di merito

Ticino · 2022-12-15 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Statuendo nel merito il 1° giugno 2021, il Pretore ha accolto parzialmente ‒ come detto ‒ la petizione di AO 1 e AO 2, nel senso che ha regolato in via definitiva il diritto di visita paterno e il contributo alimentare in favore di AO 2 dopo l'espatrio. Tale sentenza è stata confermata con decisione odierna da questa Camera, che ha respinto in quanto ricevibile un appello di AP 1 (inc. 11.2021.92). Ora, con il passaggio in giudica­to di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per leg­ge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esa­me ‒ che il giudice dispon­ga altrimenti ai fini dell'esecuzio­ne o che la legge ciò preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). Quanto a un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza emessa da questa Camera, esso non sospende il passaggio in giudicato della sentenza, che non ha carattere costitutivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF; in materia di mantenimento: DTF 146 III 284 consid. 2). Ne segue che tale decisio­ne, presa in data odierna, passa in giudicato con la notifica, ciò che rende ormai senza interesse il decreto cautelare impugnato, superato dagli eventi.

E. 3 Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnata-mente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo d'oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n.

E. 8 ad art. 107;

Sterchi

in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol.

I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107;

Jenny

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger,

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107

CPC).

Per decidere chi e in

che misura debba sopportare le spese e le ripetibili il giudice valuta quindi,

sommariamente, quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento.

Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili

vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

4.

In concreto

AP 1 chiedeva in via principale

che,

previo conferimento del­l'effetto sospensivo all'appello, il decreto cautelare

impugna­to fosse annullato (o almeno sospeso nei suoi effetti) e fosse vietato in

via cautelare a AO 1 di trasferire la residenza abituale della figlia nei Paesi

Bassi fino al momento in cui il Pretore non aves­se emanato la sentenza di

merito. La richiesta non poteva dirsi priva di giustificazione. Nella sentenza

del

23 maggio 2019 questa Came­ra

aveva

autorizzato invero il trasferimento di AO 2 nei Paesi Bassi insieme

con la madre non appena il primo giudice avesse disciplinato mediante “decisione

esecutiva” il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per la

figlia dopo l'espatrio (sopra, lett. A).

Con petizione del 18

novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno poi chiesto al Pretore di disciplinare entrambe

le questioni già in via cautelare, nelle more istruttorie,

richiesta che il Pretore ha sostanzialmente

accolto (sopra, lett. B).

Se non che, questa Camera aveva stabilito

nella sentenza di rinvio che il trasferimento della figlia sarebbe potuto

avvenire previa “decisio­ne esecutiva”. Per decisione esecutiva la Camera

intendeva manifestamente un pronunciato di merito, ciò che il Pretore aveva

compreso (decreto cautelare impugnato, lett. J). L'emanazione di un

decreto cautelare non era quindi conforme alle indicazioni vincolanti contenute

nella sentenza di rinvio, cui il Pretore era tenuto. Onde il verosimile

fondamento del­l'appello inoltrato da AP 1.

5.

Nelle

condizioni illustrate, dopo quanto si è visto, le spese

dell'attuale stralcio della causa dal ruolo andrebbero a carico di AO 1

e AO 2. Sta di fatto ch'esse sono state chiamate a determinarsi unicamente

sulla richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello (sopra, lett. C),

mentre sul contenuto del ricorso non sono state invitate a esprimersi. E

siccome non hanno chiesto di respingere l'appello, esse non possono considerarsi

soccombenti (nel senso dell'art. 106 cpv. 1 CPC). Per l'appello conviene quindi

rinunciare al prelievo di spe­se e all'attribuzione di ripetibili.

A tor­to invece AO 1 e AO

2 hanno proposto di respingere la richiesta di effetto sospensivo che figurava

nell'appello (i loro argomenti sono stati respinti anche dal Tribunale

federale: sopra, lett. D). In tale misura vanno loro addebitate pertanto le

spese e le ripetibili che nel decreto presidenziale del 19 agosto 2020 sull'effetto

sospensivo erano state rinviate alla decisione finale. Quanto al gratuito

patrocinio postulato da AO 1 e AO 2, tale beneficio non può entrare in linea di

conto. Una loro resistenza all'appello sarebbe verosimilmente apparsa infatti

‒ come si è spiegato ‒ priva di esito favorevole, mentre l

e loro osservazioni alla richiesta di

effetto sospensivo si sono rivelate prive di consistenza e non avevano

possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

Per questi motivi,

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.11.2020.103

11.2020.107

Lugano

15 dicembre 2022/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causaSE.2017.5(filiazione: diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24 gennaio 2017 da

AO 1ora in  (NL)

per sé e in rappresentanza della figlia

AO 2(2009)

contro

AP 1

Ritenuto

‒;

‒.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).