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11.2019.89

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: carenza di motivazione

Ticino · 2019-08-16 · Italiano TI
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Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: carenza di motivazione

Erwägungen (7 Absätze)

E. 000 mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Relativamente alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato notificato alla legale del marito il 29 luglio 2019. Introdotto il 31 luglio successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che il marito, licenziato dalla __________ SA e al beneficio di un piano sociale fino al 31 lu glio 2019, dal 1° agosto successivo sarebbe stato “verosimilmente senza un reddito garantito”. Dato che egli aveva rinunciato a iscriversi alla cassa di disoccupazione in vista di avviare un'attività in proprio, secondo il Pretore egli conta in ogni modo di conseguire, se non il guadagno massimo assicurato di circa fr. 12 000.– mensili, inizialmente almeno un reddito di fr. 10 000.– mensili. Quanto alla moglie, il primo giudice ha reputato che il fabbisogno di lei andasse limitato al minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 2300.–, premio della cassa malati fr. 725.– mensili, franchigia di fr. 225.– mensili). Nelle circostan­ze descritte egli ha constatato che “un importo complessivo di fr. 6000.– lascia per il momento alla moglie una disponibilità mensile di fr. 1480.– con la quale provvedere alle spese d'auto e altro”. A mente sua, il marito può “per ora” vivere verosimilmente con fr. 4000.– mensili, non potendo egli pretendere “di pagare per la stanza dell'albergo di famiglia dove risiede quando non è all'estero per lavoro”. In definitiva, il Pretore ha fissato così il contributo provvisionale per l'interessata in fr. 6000.– mensili.

E. 3 L'appellante

fa valere sostanzialmente che il suo fabbisogno minimo, riconosciuto dalla

moglie in fr. 12

310.15 mensili, non è

garantito, sicché il decreto impugnato lede il suo minimo esistenziale. Inoltre

egli si duole che senza motivazione né riscontri probatori il primo giudice gli

ha imputato un reddito di fr. 10

000.– mensili

quando l'indennità che l'assicurazione contro la disoccupazione gli

riconoscerebbe (70% del guadagno massimo assicurato di fr. 148

200.– lordi annui) ammonta a non più di fr.

8000.– mensili. Egli chiede pertanto di non essere tenuto a erogare alcun contributo

di mantenimento per la moglie.

a)

Secondo

l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze di

motivazione sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il

giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di

parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che

permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un

altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire

il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter

esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione

minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una

decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo

piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è

insufficiente. Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche

per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c;

I CCA,

sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 3

).

b)

Come

detto, nell'appello il convenuto fa valere – per l'essenziale – che il suo

fabbisogno minimo, ammesso dalla moglie in fr. 12

310.15 mensili, non è garantito e che nulla permette di presumere la

possibilità da parte sua di percepire un reddito superiore all'indennità di

disoccupazione. Ora, il decreto impugnato non permette di riscontrare tali

censure. Il Pretore ha ritenuto verosimile, come si è visto (consid. 2),

che il convenuto può “per ora vivere con fr. 4000.– mensili”, ma tutto si

ignora sul modo in cui egli ha determinato il fabbisogno minimo dell'interessato.

Altrettanto apodittica è la motivazione del decreto cautelare per quanto

attiene al reddito conseguibile dal marito, il primo giudice limitandosi ad

affermare che quegli “conta di ottenere se non il guadagno massimo assicurato

di circa fr. 12

000.– mensili,

inizialmente almeno un importo di fr. 10

000.–

mensili”. In sintesi non è dato di capire né come AP 1 possa guadagnare fr. 10

000.– mensili né come sia stato calcolato il di

lui fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili. In condizioni del genere

questa Camera non è in grado di sindacare

le critiche dell'appellante. Dovrebbe sostituirsi al giudice naturale,

accertando essa medesima il fabbisogno dell'interessato e le sue potenzialità

di reddito, ciò che non è suo compito e precluderebbe alle parti un secondo

grado di giurisdizione

. Non motivato a sufficienza perché la

giurisdizione di appello possa esercitare adeguatamente il proprio controllo

giurisdizionale, il decreto cautelare deve così essere annullato.

c)

L'annullamento

del decreto impugnato non significa – contrariamente all'opinione dell'appellante

– che la richiesta di contributo alimentare vada respinta. Semplicemente, il

Pretore dovrà dare ragione del suo giudizio. Non essendogli impartite

indicazioni vincolanti, egli non è tenuto nemmeno a confermare la somma di fr. 6000.–

mensili, ma potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso coerentemente con

la motivazione che riterrà di addurre.

E. 4 Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere l'appello – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare AO 1 a formulare osserva- zioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 6 con rinvio).

E. 5 Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Quanto a ripetibili, AO 1 non è stata chiamata a esprimersi sull'appello, Comunque sia, nel caso specifico non si giustificherebbe di assegnare ripetibili né all'una né all'altra parte. L'appellante ottiene infatti l'annullamento del decreto cautelare impugnato, ma non il rigetto dell'istanza cautelare della moglie. Non potendosi prevedere come il Pretore statuirà in esito al nuovo decreto cautelare, le ripetibili andrebbero quindi compensate (art. 106 cpv. 2 CPC; v. DTF 139 III 351 consid. 6).

E. 6 L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

E. 7 Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). Per questi motivi, decide:

1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3.   Notificazione a: – avv.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.08.2019 11.2019.89 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.08.2019 11.2019.89 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.08.2019 11.2019.89

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: carenza di motivazione

Incarto n. 11.2019.89 Lugano 16 agosto 2019 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti vicecancelliera: F. Bernasconi sedente per statuire nella causa DM.2018.77 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 6 dicembre 2018 da AP 1 (patrocinato dall'avv.  PA 1) contro AO 1 (patrocinata dall'avv.  PA 2), giudicando sull'appello del 31 luglio 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 26 luglio 2019; Ritenuto in fatto:                   A. In una procedura di divorzio su azione di un coniuge promossa il 6 dicembre 2018 da AP 1 (1964) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nei confronti di AO 1 (1966), con istanza del 25 giugno 2019 la convenuta ha postulato un contributo alimentare provvisionale di fr. 15 000.– mensili. Al dibattimento del 23 luglio 2019, indetto per il contraddittorio, il marito ha proposto di respingere l'istanza, offrendo in via subordinata un contributo provvisionale di fr. 3000.– mensili dal 1° giugno 2017. B. Statuendo con decreto cautelare del 26 luglio 2019, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili dal 1° agosto 2019. La riscossio­ne delle spese processuali è stata rinviata al giudizio di merito. C. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 luglio 2019 in cui chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza o, quanto meno, di ridurre il contributo alimentare a fr. 3000.– mensili. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Considerando in diritto:                 1. I decreti cautelari dell'art. 276 CPC sono emanati con la procedura sommaria. Se sono adottati dopo che la contropar­te ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC), quand'anche il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile solo se che il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto del Pretore è stato emesso dopo una discussione, tenutasi il 23 luglio 2019, ma prima del­l'assunzione delle prove ammesse con disposizione ordinatoria processuale del 26 luglio 2019. Il decreto in esame può quindi ritenersi emanato “nelle more istruttorie”. Quanto al valore litigioso, esso è sicuramente dato, ove appena si consideri il contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al primo giudice (fr. 15 000.– mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Relativamente alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato notificato alla legale del marito il 29 luglio 2019. Introdotto il 31 luglio successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile. 2. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che il marito, licenziato dalla __________ SA e al beneficio di un piano sociale fino al 31 lu glio 2019, dal 1° agosto successivo sarebbe stato “verosimilmente senza un reddito garantito”. Dato che egli aveva rinunciato a iscriversi alla cassa di disoccupazione in vista di avviare un'attività in proprio, secondo il Pretore egli conta in ogni modo di conseguire, se non il guadagno massimo assicurato di circa fr. 12 000.– mensili, inizialmente almeno un reddito di fr. 10 000.– mensili. Quanto alla moglie, il primo giudice ha reputato che il fabbisogno di lei andasse limitato al minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 2300.–, premio della cassa malati fr. 725.– mensili, franchigia di fr. 225.– mensili). Nelle circostan­ze descritte egli ha constatato che “un importo complessivo di fr. 6000.– lascia per il momento alla moglie una disponibilità mensile di fr. 1480.– con la quale provvedere alle spese d'auto e altro”. A mente sua, il marito può “per ora” vivere verosimilmente con fr. 4000.– mensili, non potendo egli pretendere “di pagare per la stanza dell'albergo di famiglia dove risiede quando non è all'estero per lavoro”. In definitiva, il Pretore ha fissato così il contributo provvisionale per l'interessata in fr. 6000.– mensili. 3. L'appellante fa valere sostanzialmente che il suo fabbisogno minimo, riconosciuto dalla moglie in fr. 12 310.15 mensili, non è garantito, sicché il decreto impugnato lede il suo minimo esistenziale. Inoltre egli si duole che senza motivazione né riscontri probatori il primo giudice gli ha imputato un reddito di fr. 10 000.– mensili quando l'indennità che l'assicurazione contro la disoccupazione gli riconoscerebbe (70% del guadagno massimo assicurato di fr. 148 200.– lordi annui) ammonta a non più di fr. 8000.– mensili. Egli chiede pertanto di non essere tenuto a erogare alcun contributo di mantenimento per la moglie. a) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze di motivazione sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; I CCA, sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 3). b) Come detto, nell'appello il convenuto fa valere – per l'essenziale – che il suo fabbisogno minimo, ammesso dalla moglie in fr. 12 310.15 mensili, non è garantito e che nulla permette di presumere la possibilità da parte sua di percepire un reddito superiore all'indennità di disoccupazione. Ora, il decreto impugnato non permette di riscontrare tali censure. Il Pretore ha ritenuto verosimile, come si è visto (consid. 2), che il convenuto può “per ora vivere con fr. 4000.– mensili”, ma tutto si ignora sul modo in cui egli ha determinato il fabbisogno minimo dell'interessato. Altrettanto apodittica è la motivazione del decreto cautelare per quanto attiene al reddito conseguibile dal marito, il primo giudice limitandosi ad affermare che quegli “conta di ottenere se non il guadagno massimo assicurato di circa fr. 12 000.– mensili, inizialmente almeno un importo di fr. 10 000.– mensili”. In sintesi non è dato di capire né come AP 1 possa guadagnare fr. 10 000.– mensili né come sia stato calcolato il di lui fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili. In condizioni del genere questa Camera non è in grado di sindacare le critiche dell'appellante. Dovrebbe sostituirsi al giudice naturale, accertando essa medesima il fabbisogno dell'interessato e le sue potenzialità di reddito, ciò che non è suo compito e precluderebbe alle parti un secondo grado di giurisdizione . Non motivato a sufficienza perché la giurisdizione di appello possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, il decreto cautelare deve così essere annullato. c) L'annullamento del decreto impugnato non significa – contrariamente all'opinione dell'appellante

– che la richiesta di contributo alimentare vada respinta. Semplicemente, il Pretore dovrà dare ragione del suo giudizio. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è tenuto nemmeno a confermare la somma di fr. 6000.– mensili, ma potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre. 4. Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere l'appello – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare AO 1 a formulare osserva- zioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 6 con rinvio). 5. Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Quanto a ripetibili, AO 1 non è stata chiamata a esprimersi sull'appello, Comunque sia, nel caso specifico non si giustificherebbe di assegnare ripetibili né all'una né all'altra parte. L'appellante ottiene infatti l'annullamento del decreto cautelare impugnato, ma non il rigetto dell'istanza cautelare della moglie. Non potendosi prevedere come il Pretore statuirà in esito al nuovo decreto cautelare, le ripetibili andrebbero quindi compensate (art. 106 cpv. 2 CPC; v. DTF 139 III 351 consid. 6). 6. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. 7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). Per questi motivi, decide:

1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3.   Notificazione a: – avv.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).