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11.2019.72

Divorzio: scioglimento di comproprietà immobiliare, diritto di abitazione e contributi alimentari in favore dei figli

Ticino · 2020-05-29 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 000 secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore per lo scioglimento delle comproprietà e il contributo di mantenimento richiesto dall'attrice in favore dei figli. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al convenu­to il 21 maggio 2019 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto giovedì

E. 20 giugno 2019,giorno delCorpus Domini, onde la sua protrazione all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPCcon rinvio all'art. 1 della legge ticineseconcernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2).Presentato venerdì 21 giugno 2019 (timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.AP 1 chiede nell'appello di richiamare l'incarto della cau­sa di divorzio, compresi i fascicoli delle varie procedure cautelari (pag. 7 in basso). Gli inserti di tali procedimenti sono già stati trasmessi dalla Pretura a questa Camera. Il richia­mo si rivela perciò superfluo.

3.L'appello di AP 1 non contiene formali richieste di giudizio. Dalla motivazione si desume nondimeno che della decisione pretorile il convenuto critica i dispositivi n. 2 (scioglimento dilazionato delle comproprietà immobiliari), n. 3 (indennizzo per la concessione del diritto d'abitazione in caso di mantenimento delle comproprietà fino al 30 settembre 2030) e n. 12 (contributi alimentari per i figli). Ora, indicare in che modo la senten­za impugnata debba essere modificata incombe all'appellante (DTF 137 III 619 in alto; analogamente: RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), dato che in caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio deve poter sostituire il dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1).Nella fattispecie l'appello non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un appello privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente inten­da ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). In concreto occorrerà pertanto vagliare i tre temi oggetto dell'appello per verificare se dalla relativa motivazione sia possibile dedurre in che modo dovrebbe essere riformato, secondo il convenuto, il giudizio del Pretore.

4.Per quanto riguardalo scioglimento della comproprietà sui due fondi a __________,il Pretoreha accertato che l'attrice riconosce di non disporre di risorse economiche sufficienti per acquisire le quote del marito (art. 205 cpv. 2 CC). Quanto alla pretesa di vedersi attribuire il27% di tali quote, egli ha reputato una simi­le pretesa destituita di base legale. In condizioni del gene­re non rimane –ha continuato il primo giudice – che realizzare gli immobili all'asta.Tuttavia – egli ha soggiunto – l'attrice ha “un interesse manifesto a rimanere unitamente ai figli nell'abitazione coniugale”. Soccorrono dunque le premesse per riconoscerle un diritto d'abitazione a norma del­l'art. 121 cpv. 3 CC fino alla maggiore età del figlio cadetto. Riguardo all'indennità spettante al convenuto per l'imposizione di tale onere, per il Pretore l'attrice “a fonte della sua precaria situazione reddituale che neppure le permette di sovvenire al suo mantenimento, del fatto che dalla separazione sopperisce da sola alle spese generate dagli immobili in comproprietà con il marito e che questi nulla ha finora versato a favore dei figli, si giustifica fissare l'indennizzo a favore del convenuto – a far tem­po dall'annotazione del diritto di abitazione – per un importo pari ai costi generati dalla sua quota di comproprietà (interessi ipotecari, ammortamento, spese accessorie ecc.)” (senten­za impugnata, consid. 4).

decide:1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4.   Notificazione a:

– avv.

– avv.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2019.72

Lugano,

29 maggio 2020/rn

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causaDM.2016.118(divorziosu azione di un coniuge) dellaPretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del7 giugno 2016da

AO 1

contro

AP 1

giudicando sull'appello del 21 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 maggio 2019 e sulla contestuale richiesta di gratuito

patrocinio (inc. 11.2019.72);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1(1975), cittadino argentino, e AO 1 (1977) si sono sposati a __________ il 20 maggio 2006. Dal matrimonio sono nati J__________, il 22 settembre 2010, e L__________, il 24 settembre 2012. Da allora il marito si è dedicato al governo della casa e alla cura dei figli, mentre la moglie lavora all'80% quale socia e gerente della __________ Sagl di __________, che conduce un esercizio pubblico.

B.Il 13 novembre 2014 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del-

­l'unione coniugale. Tre giorni dopo, nel pieno di un alterco, AP 1 ha inferto alla moglie un colpo di coltello alla schiena ed è stato arrestato. Posto in carcere preventivo, egli è stato condannato il 14 giugno 2016 dalla Corte di appello e di revisione pena­le, in secondo grado, a tre anni e sei mesi di detenzione, oltre che a una multa di fr. 100.–, per tentato omicidio intenzionale. Rilascia­to dal carcere preventivo in corso di procedura, AP 1 si è trasferito a __________, dove vive dal novembre del 2015 e non è più tornato in Svizzera. Per fargli scontare un residuo di pena il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha spiccato nei suoi confronti un ordine di arresto internazionale. Nel frattempo, con sentenza dell'8 gennaio 2016 il Pretore ha autorizza­to i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, e ha disciplinato le relazio­ni del padre con questi ultimi, senza fissare contributi di mantenimento tra coniugi né per i figli. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio (inc. SO.2014.4860).

C.   AO 1ha promosso Il 7 giugno 2016azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'assegnazione dell'alloggio coniugale (particella n. 675 RFD di __________, intestata alle parti in ragio­ne di metà ciascuno) dietro versamento al marito di fr. 88565.20, l'affidamento di J__________ e L__________ con esercizio esclusi­vo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno da esercitare in Svizzera) e un contributo alimentare unico di fr. 87065.20 per i figli, da compensare con il conguaglio spettante a AP 1 per la cessione dell'alloggio coniugale. All'udien­za di conciliazio­ne, il 15 settembre 2016, le parti hanno dato atto (il convenuto per il tramite del suo patrocinatore) di essersi accordati sull'affidamento dei figli alla madre, sull'assegnazione dell'abitazione coniugale in proprietà esclusiva alla medesima e sulla rinuncia a contributi alimentari fra coniugi, dichiarando di voler continuare le trattative sull'autorità parentale, sull'obbligo di mantenimento dei figli, sulla disciplina delle relazioni personali, sulla liquidazione del regime dei beni, sulla previdenza professionale e sulle spese del processo.

D.Statuendo su un'istanza cautelare presentata il 21 settembre 2016 da AP 1,con decreto del 15 dicembre 2016 – rettificato il 22 dicembre 2016 (inc. SO.2016.6187) –il Pretoreha

regolato le relazioni personali tra padre e figli, designando in favore di J__________ e L__________ un curatore educativo(inc. CA.2016.352). Un appello presentato dall'istante contro tale decreto è stato

respinto da questa Camera con sentenza del 6 marzo 2017

(inc. 11.2016.136/137).

E.Nel frattempo, decadute infruttuose le trattative fra coniugi, il Pretore ha impartito a AP 1 un termine per introdurre il memoriale di risposta. In un allegato del 13 febbraio 2017 il convenuto ha dichiarato di non opporsi al divorzioné all'assegnazio­ne dell'alloggio coniugale alla moglie, ma ha rivendicato un conguaglio di almeno fr. 590000.–. Egli ha consentito anche all'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), postulando tuttavia l'autorità parentale congiunta, ha rifiutato il versamento di qualsiasi contributo alimentare e ha sollecitato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dalla moglie durante il matrimonio. Infine egli ha sollecitato a sua volta la concessione del gratuito patrocinio.

F.Alle prime arringhe del 2 giugno 2017 i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare, hanno previsto l'affidamento dei figli alla madre, hanno concordato l'autorità parentale congiunta, hanno rinunciato a vicendevoli pretese alimentari e hanno accettato la “divisione a metà della LPP”. Non si sono intesi per contro sul diritto di visita, sullo scioglimento della comproprietà immobiliare, sulla liquidazione del regime dei beni, sui contributi alimentari per i figli né sulle spese giudiziarie. Il Pretore ha sospeso la causa per consentire loro di trovare un accordo.

G.Fallite nuovamente le trattative, AO 1 è stata chiamata a replicare. Nel suo memoriale del 9 novembre 2017 essa ha sostanzialmente reiterato le proprie richieste, salvo offrire al marito un conguaglio di fr. 93769.35 per l'attribuzione dell'alloggio coniugale da versare il mese successivo alla fine della formazio­ne scolastica o professionale da parte dei figli, ma al più tardi il 30 settembre 2037. Subordinatamente, in luogo del conguaglio, essa ha proposto che le fosse trasferito il 27% della quota di comproprietà fondiaria del marito e che sulla rimanente quota di tale comproprietà fosse iscritto un diritto di usufrutto in suo favore fino al 30 settembre 2030 (con spese di iscrizione a carico delle parti in ragione di metà ciascuno). In favore dei figli essa ha postulato un contributo alimentare unico di fr. 93769.35 che AP 1 avrebbe dovuto corrispondere cedendo a J__________ e L__________ la sua spettanza per il trapasso della citata quota di comproprie­tà. Subordinatamente l'attrice ha postulato un contributo alimentare di fr. 340.– mensili per ogni figlio dal 1° aprile 2018 (assegni familiari non compresi) garantito dal blocco della spettanza di fr. 93769.35 riconosciuta al marito. Infine AO 1 ha chiesto che il fabbisogno in denaro scoperto dei figli sia fissa­to tra fr. 903.23 e fr. 1248.25 mensili per quanto riguarda J__________, rispettivamente tra fr. 586.65 e fr. 1186.65 per quanto riguarda L__________. AP 1 ha duplicato il 5 febbraio 2018, riaffermando il contenuto del proprio memoriale di risposta, tranne pretendere almeno fr. 100000.– per l'attribuzio­ne della particella n. 675 alla moglie e rifiutare ogni contributo di mantenimento per i figli finché egli si fosse trovato nell'indigenza.

H.È seguita un'udienza del 6 febbraio 2018 destinata al contraddittorio di un'istanza cautelare presentata il 19 dicembre 2017 da AP 1 perché fosse regolato il suo diritto di visita, questio­ne che il Pretore ha disciplinato con decreto cautelare del 19 settembre 2018 (inc. CA.2017.449). A quella stessa udienza le parti hanno confermato le loro richieste di merito. AO 1 ha precisato nondimeno di rivendicare, oltre alla proprietà esclusiva della particella n. 675, la proprietà esclusiva della vicina particella n. 763 RFD di __________, anch'essa appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno. Il convenuto non si è opposto alla domanda, ma in subordine ha proposto di vendere entrambi i fondi “per consentire la liquidazio­ne del regime dei beni”.L'istruttoria è cominciata il 20 aprile 2018 e si è conclusa il 19 settembre 2019, quando il Pretore ha omologato un accordo cautelare sul diritto di visita stipulato dalle parti il 6 febbraio 2018.

I.Alle arringhe finali del 15 gennaio 2019 l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni, previa richiesta di gratuito patrocinio:

–   liquidazione del regime dei beni mediante attribuzione a lei delle particelle n. 675 e 763 RFD di __________ dietro versamento al marito di fr. 93769.35 il mese successivo al termi­ne della formazione scolastica o professionale dei figli, ma al più tardi il 30 settembre 2037; subordinatamente liquidazione del regime dei beni mediante attribuzione a lei del 27% delle quote di comproprietà del marito sulle particelle n. 675 e 763 e iscrizione sulle quote residue del marito di un diritto di usufrutto (eventualmente di abitazione) in suo favore;

–   affidamento dei figli a lei con autorità parentale congiunta e attribuzione a lei medesima dell'intero accredito per compiti educativi (art. 52fbiscpv. 2 OAVS);

–   relazioni personali del convenuto con i figli via Skype e fisicamente durante le vacanze scolastiche, con spese di trasferta a carico di AP 1;

–   nessun contributo di mantenimento fra coniugi;

–   suddivisione a metà degli averi previdenziali maturati dai coniugi durante il matrimonio, l'attrice impegnandosi da parte sua a trasferire fr. 1400.– su un conto di libero passaggio del marito;

–   contributo alimentare in favore dei figli fissato in un versamento unico pari al conguaglio dovuto a AP 1 per il trapasso delle quote di comproprietà sulle particelle n. 675 e 763, conguaglio che il convenuto deve cede­re ai figli; subordinatamente, contributi alimentari di fr. 340.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi) dal 1° aprile 2018 con blocco di quanto spetta a AP 1 per il trapasso delle citate quote di comproprietà.

Il convenuto, che non è mai comparso in tribunale per timore di essere fermato in forza dell'ordine di arresto diramato dalGiudice dei provvedimenti coercitivi, ha ribadito tramite il suo patrocinatore la pretesa di fr. 100000.– per la cessione “della sua quota di comproprietà” e ha chiesto “che si approfitti di ogni possibilità affinché i bambini possano trovare il padre, che sia in Spagna o in Argentina, in estate e in inverno, per dei periodi prestabiliti e organizzandosi nel migliore dei modi per la trasferta”.

L.Statuendo con sentenza del 20 maggio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha regolato gli effetti accessori come segue:

–   scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 675 e 763 differito al 30 settembre 2030; in seguito, vendita dei fondi ai pubblici incanti a cura di un notaio o del Pretore con base

d'asta concordata tra le parti o, dandosi disaccordo, di complessivi fr. 590000.–; in caso di insuccesso, ripetizione del­l'incanto senza base d'asta; ricavo netto da suddividere nella proporzione del 35% al marito e del 65% alla moglie con deduzione dei debiti gravanti la quota di ogni coniuge;

–   iscrizione di un diritto d'abitazione in favore dell'attrice sulle comproprietà del marito fino al 30 settembre 2030 dietro assunzione da parte dell'attrice della quota dei costi generati dagli immobili a carico di AP 1 (interessi ipotecari, ammortamento, spese accessorie ecc.);

–   liquidazione del regime matrimoniale, nel senso che ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e risponde dei debiti da lui contratti, con obbligo per AP 1 di versare all'attrice fr. 21934.80, somma che l'attrice potrà compensare con il ricavo della vendita dei menzionati fondi;

–   suddivisione a metà degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio, con obbligo per AO 1 di versare fr. 1380.30 su un conto di libero passaggio intestato al marito;

–   affidamento dei figli alla madre con autorità parentale congiunta e conferma della curatela educativa;

–   “ampio diritto alle relazioni personali” tra padre e figli da concordare direttamente tra genitori, con regolamentazione mini­ma in caso di disaccordo;

–   accrediti per compiti educativi giusta l'art.52fbisOAVS attribuiti all'attrice;

–   nessun contributo alimentare fra coniugi e nessun contributo alimentare in favore dei figli, l'attrice essendo abilitata a riscuotere gli assegni familiari; gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento dei figli sono stati posti a carico del convenuto (art. 286aCC) nella misura di:

fr. 903.25 mensili per J__________ fino al 30 settembre 2022,

fr. 1248.25 mensili per J__________ fino al 30 settembre 2026,

fr. 1116.60 mensili per J__________ fino alla maggiore età;

fr. 841.65 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2024,

fr. 1186.65 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2026,

fr. 1318.30 mensili per L__________ fino al 30 settembre 2028,

fr. 1055.— mensili per L__________ fino alla maggiore età.

Le spese processuali di fr. 1000.– sono state addebitate alle par­ti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

M.Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 giugno 2019 per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, la decisione impugna­ta sia riformata nel senso di sciogliere le comproprietà sulle particelle n. 675 e 763 “con immediata compensazio­ne del marito per la cessione della sua quota in favore della moglie”. In subordine egli chiede che il diritto di abitazione riconosciuto al­l'attrice duri soltanto “finché i figli abbiano necessità di poter usufruire di quell'abitazione”. In ogni caso egli insta perché l'indennizzo a lui dovuto per il diritto di abitazione sia “congruo e basato sul valore venale dell'immobile, con il valore ipotetico locativo quale limite superiore”, e che tale indennizzo gli sia riconosciuto sin dalla separazione di fatto. Il convenuto fa valere inoltre di non essere in grado di versare contributi di mantenimento per i figli, mentre – sostiene – l'attrice può aumentare progressivamente il suo grado d'occupazione. Ogni coniuge va tenu­to infine – egli epiloga – a intaccare la rispettiva sostanza secondo il principio della parità di trattamento.

L'appello non è stato intimato ad AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore per lo scioglimento delle comproprietà e il contributo di mantenimento richiesto dall'attrice in favore dei figli. Quanto alla tempestivitàdell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al convenu­toil 21 maggio 2019 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), di modoche il termine di ricorso sarebbe scaduto giovedì 20 giugno 2019,giorno delCorpus Domini, onde la sua protrazione all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPCcon rinvio all'art. 1 della legge ticineseconcernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2).Presentato venerdì 21 giugno 2019 (timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.AP 1 chiede nell'appello di richiamare l'incarto della cau­sa di divorzio, compresi i fascicoli delle varie procedure cautelari (pag. 7 in basso). Gli inserti di tali procedimenti sono già stati trasmessi dalla Pretura a questa Camera. Il richia­mo si rivela perciò superfluo.

3.L'appello di AP 1 non contiene formali richieste di giudizio. Dalla motivazione si desume nondimeno che della decisione pretorile il convenuto critica i dispositivi n. 2 (scioglimento dilazionato delle comproprietà immobiliari), n. 3 (indennizzo per la concessione del diritto d'abitazione in caso di mantenimento delle comproprietà fino al 30 settembre 2030) e n. 12 (contributi alimentari per i figli). Ora, indicare in che modo la senten­za impugnata debba essere modificata incombe all'appellante (DTF 137 III 619 in alto; analogamente: RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), dato che in caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio deve poter sostituire il dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1).Nella fattispecie l'appello non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un appello privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente inten­da ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). In concreto occorrerà pertanto vagliare i tre temi oggetto dell'appello per verificare se dalla relativa motivazione sia possibile dedurre in che modo dovrebbe essere riformato, secondo il convenuto, il giudizio del Pretore.

4.Per quanto riguardalo scioglimento della comproprietà sui due fondi a __________,il Pretoreha accertato che l'attrice riconosce di non disporre di risorse economiche sufficienti per acquisire le quote del marito (art. 205 cpv. 2 CC). Quanto alla pretesa di vedersi attribuire il27% di tali quote, egli ha reputato una simi­le pretesa destituita di base legale. In condizioni del gene­re non rimane –ha continuato il primo giudice – che realizzare gli immobili all'asta.Tuttavia – egli ha soggiunto – l'attrice ha “un interesse manifesto a rimanere unitamente ai figli nell'abitazione coniugale”. Soccorrono dunque le premesse per riconoscerle un diritto d'abitazione a norma del­l'art. 121 cpv. 3 CC fino alla maggiore età del figlio cadetto. Riguardo all'indennità spettante al convenuto per l'imposizione di tale onere, per il Pretore l'attrice “a fonte della sua precaria situazione reddituale che neppure le permette di sovvenire al suo mantenimento, del fatto che dalla separazione sopperisce da sola alle spese generate dagli immobili in comproprietà con il marito e che questi nulla ha finora versato a favore dei figli, si giustifica fissare l'indennizzo a favore del convenuto – a far tem­po dall'annotazione del diritto di abitazione – per un importo pari ai costi generati dalla sua quota di comproprietà (interessi ipotecari, ammortamento, spese accessorie ecc.)” (senten­za impugnata, consid. 4).

decide:1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4.   Notificazione a:

– avv.

– avv.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).