Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto le parti hanno concordato di lasciare gli oneri processuali correlati alle procedure di appello a carico di chi li aveva anticipati e di compensare le ripetibili. Non soccorrono motivi per scostarsi da tale intesa, fermo restando che la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura terminando senza decisione (art. 21 LTG). Per questi motivi, decreta:
1. Le cause 11.2019.62 e 11.2020.46 sono congiunte.
2. Si prende atto del ritiro degli appelli. Le cause sono stralciate dal ruolo per desistenza.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
4. Notificazione a: – avvocati e – avv. – avv. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il vicepresidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2019.62
11.2020.46
Lugano
30 giugno 2020/rg
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nelle causeSO.2019.23(provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) e SO.2020.617 (proroga del termine di rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse con istanza del31 dicembre 2018e con istanza del 6 febbraio 20202 da
AP 1
nei confronti di
PI 1
(patrocinata dall'avv. PA 2) e
PI 2
(patrocinata dall'avv. PA 3)
nell'ambito della successione fu
(1920-2018), già in;
Ritenuto
in fatto: A.__________ F__________ (1920), cittadino italiano domiciliato a __________ è deceduto ad __________ il 22 dicembre 2018, lasciando la moglie PI 1 (1955), la figlia AP 1 (1946) nata dal primo matrimonio e la figlia PI 2 (1985), nata dal terzo matrimonio. Un altro figlio nato dal terzo matrimonio, __________ (1981), gli è premorto il 13 ottobre 2007.