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11.2019.42

Responsabilità del proprietario dell'opera: condotta su fondo altrui

Ticino · 2020-03-04 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 000 secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato tale valore in complessivi fr. 90 784.70 (al momento della petizio­ne), cifra che le parti non discutono (sentenza impugnata, consid. 9). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisio­ne impugnata è pervenuta ai patrocinatori dell'attore il 20 febbraio 2019 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto il 20 marzo 2019, l'appello è pertanto ricevibile.

E. 2 I fatti e mezzi di prova nuovi invocati dallo AO 1 nelle istanze del 29 agosto e del 22 novembre 2019 riguardano un ordine impartito il 12 luglio 2017 dal Comune di __________ a AP 1 perché demolisca un deposito abusivo sulla sua particella n. 139 RFD, rispettivamente una decisione del 18 novembre 2019 con cui il Municipio di __________ dispone l'esecuzione d'ufficio della demolizione a spese dell'attore. Sulla ricevibilità di tali documenti a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC ci si può interrogare. Comunque sia, tali atti non sono di rilievo ai fini del giudizio. Conviene dunque passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

E. 3 Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione (responsabilità causale: art. 58 cpv. 1 CO). Ai difetti di strade, edifici e altre opere appartenenti all'en­te pubblico non si applica infatti – egli ha precisato – la legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (RtiD II-2004 pag. 683 consid. 4). Accertata la giurisdizione civi­le, il primo giudice ha esaminato così se la canalizzazione di cui l'attore chiede il risanamento sia proprietà dello AO 1. Egli non ha trascurato che, in deroga al principio dell'accessione, “le condot­te di allacciamento poste fuori del fondo a cui servono fanno parte del­l'impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria” (art. 676 cpv. 1 CC). Ha rilevato però che nella fattispecie il tubo su cui AP 1 chiede di intervenire non è una mera condotta di transito, giacché in esso confluisco­no anche le acque meteoriche provenienti dal piazzale sul fondo di lui. A parte ciò, il Pretore aggiunto ha rammentato che per appartenere al proprietario dell'impianto da cui provengono o a cui conducono, le tubazioni devono trovarsi al beneficio di una servitù (art. 676 cpv. 2 CC), mentre sul fondo dell'attore non è iscrit­ta alcuna servitù di condotta. Certo, ha continuato il primo giudice, l'iscrizione nel registro fondiario non è richiesta se una servitù è riconoscibile esteriormente (servitù apparente: art. 676 cpv. 3 CC). Se non che, la riconoscibilità non è tutto: occorre anche un accordo scrit­to fra le parti (RtiD I-2019 pag. 535 consid. 6d), accor­do che in concreto manca completamente. Nel caso specifico la proprie­tà del tubo non è perciò dello AO 1. Poco importa – ha soggiunto il primo giudice – che nel 1997 il AO 1 abbia retribuito la ditta __________ Sagl per la formazione del pozzet­to d'ispezione e la posa dei pri­mi 12 m di condotta in cemento che fuoriescono dal­la vasca sul fondo di AP 1. Intanto perché – egli ha proseguito – la Divisione delle costruzioni non ha formalmente autorizzato l'esecuzione di quelle opere. Inoltre perché la canalizzazione “non è un'infrastruttura della strada e non serve all'esercizio della stra­da”. Infine perché la condotta non può considerarsi un “impianto pubblico” nel senso dell'art. 54 della legge d’applicazione della leg­ge federale contro l'inquinamento delle acque. Tanto basta in definitiva, secondo il Pretore aggiunto, per respingere interamente la petizione.

E. 4 L'appellante fa valere anzitutto che, contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, il tubo in questione è una condotta di transito, dato ch'esso raccoglie in massima parte le acque piovane provenienti dalla strada e dalla montagna. L'art. 676 cpv. 1 CC è quindi applicabile. L'argomentazione poco sussidia, giacché lo stesso Pretore aggiunto ha applicato l'art. 676 cpv. 1 CC alla fattispecie, pur nel convincimento che il tubo in discussione non sia una mera condotta di transito. Secondo dottrina, del resto, l'art. 676 cpv. 1 CC riguarda sì in primo luogo le condotte di transito, ovvero non collegate a impianti che si trovano sul fondo serviente, ma può applicarsi anche a condotte che servono in pari tempo al fondo serviente ( Marchand in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 5 ad art. 676). Sapere se il tubo che attraversa la particella dell'attore sia o non sia esclusivamen­te di transito è quindi un interrogativo senza portata pratica. Sul tema non giova diffondersi oltre.

E. 5 Afferma l'appellante che nella fattispecie si è in presenza di una servitù apparente (art. 676 cpv. 3 CC). Egli non contesta che una servitù apparente debba essere non solo “riconoscibile esteriormente”, ma anche sorretta da un accordo fra le parti. Sostiene tuttavia che in concreto un simile accordo è sorto in buona fede e per atti concludenti, sia perché il 24 luglio 1997 la __________ ha stanziato fr. 30 000.– all'impre­sa __________ Sagl per i lavori di rinforzo del muro di sostegno stradale, sia perché nell'ottobre del 1997 il AO 1 ha versato all'impresa medesima fr. 9552.55 per la copertura della vasca di contenimento sulla particella

n. 139 RFD, la formazione di un pozzetto d'ispezione munito di tombino e la sostituzione dei primi 12 m di tubo in cemento che fuoriescono dal­la vasca. Lo stesso capocentro del __________ con sede a __________ ha confermato – sottolinea l'appellante – che a quel tempo “siamo intervenuti noi in quanto il tubo è di proprietà dello AO 1” (deposizione di __________ T__________: verbale del 5 novembre 2014, pag. 7). La servitù apparente di conseguenza è data, e con essa la proprietà cantonale della condotta. L'assunto cade nel vuoto. Come questa Camera ha avuto modo di spiegare ancora di recente con dovizia di motivazione, anche in caso di condotte riconoscibili esteriormente le parti devono avere stipulato, perché sia data una servitù apparente, un accor­do scritto (RtiD I-2019 pag. 535 consid. 6c con numero­si richia­mi), accordo che dal 1° gennaio 2012 deve rivestire la forma dell'atto pubblico (RtiD I-2019 pag. 536 in alto). Un accor­do tacito o per atti concludenti non è sufficiente, poiché la pubblicità naturale dovuta alla presenza di una condotta riconoscibile esteriormente sostituisce il difetto di pubblicità risultante dal registro fondiario, ma non sana la mancanza di un titolo giuridico (RtiD I-2019 pag. 535 consid. 6d e riferimenti). Con tale giurispruden­za, esplicitamente menzionata dal Pretore aggiunto (decisione impugnata, consid. 6.3), l'attore non tenta neppure di confrontar­si. E nel caso in rassegna manca qualsiasi accordo scritto. Non può sussistere dunque una servitù apparente (come non sussiste, del resto, una servitù regolarmente iscritta). Non può essere data quin­di una proprietà della condotta diversa da quella del titolare del fon­do in cui la condotta si trova (principio dell'accessione: art. 667 cpv. 2 CC). L'appellante evoca la sentenza pubblicata in DTF 132 III 655 consid. 8, ma la citazione non è pertinente già per il fatto che in quel caso le parti avevano stipulato un chiaro contratto di servitù. Quan­to alla circostanza che il AO 1 abbia sussidiato i lavori eseguiti dall'impresa __________ Sagl per il rinforzo del mu­ro stradale e abbia retribuito l'opera svolta per la copertu­ra della vasca di contenimento sulla particella n. 139 RFD, per la formazione di un pozzetto d'ispezione munito di tombino e per la sostituzione dei primi 12 m di tubo in cemento che fuoriesco­no dal­la vasca, ciò nulla muta alla constatazione che – a parte il rinforzo del muro stradale – il AO 1 abbia finanziato interventi di manutenzione su un fondo altrui, ciò che non gli conferisce alcun diritto di proprietà. Poco importa che il capocentro del __________ con sede a __________ supponesse il contrario e abbia vigilato di conseguenza lo svolgimento del lavoro. Mancando in definitiva una servitù di condotta, difettano i presupposti per far sì che la proprietà dell'opera sia disgiunta da quella del fondo che la condotta attraversa.

E. 6 Alla luce di quanto precede risulta senza oggetto l'applicazione degli art. 58 cpv. 1 CO (responsabilità del proprietario dell'ope­ra), 59 cpv. 1 CO (misure di sicurezza a carico del proprietario dell'opera) e 54 della legge d'applicazione della leg­ge federale contro l'inquinamento delle acque (obbligo di manutenzione di un impianto: RL 833.100), che l'appellante menziona. Non essendo il AO 1 proprietario dell'opera o del­l'impianto, non era infatti compito suo provvedere alla manutenzio­ne ordinaria né, tanto meno, straordinaria. Altrettanto vale per il “ rinforzo puntuale del­la fondazione in corrispondenza della facciata a valle, con messa in opera di calcestruzzo in sostituzione così come da perizia giudiziaria 19 dicembre 2016”. Trattandosi di interventi da eseguire sul fondo dell'attore, l'operazione non compete allo AO 1. Quanto al risarcimento dei danni che l'attore pretende, si impongono identiche considerazioni.

E. 7 Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 8 Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2019.42

Lugano,

4 marzo 2020/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causaOR.2014.5 (responsabilità del proprietario di un'opera)della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del20 febbraio 2014da

AP 1

contro

Per questi motivi,

–avvocati   e   ;

–avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).