Erwägungen (10 Absätze)
E. 000 secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo anche l'affidamento del figlio, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 9 dicembre 2019, di modo che il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indomani . Introdotto il 19 dicembre 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
E. 2 All'appello AP 1 acclude copia di una sua lettera indirizzata il 17 dicembre 2019 alla moglie e di una lettera da lui inviata il 19 dicembre 2019 alla docente titolare __________ B__________. Chiede inoltre di citare come testimoni i figli P__________, M__________ e C__________, così come la docente di classe di R__________ jun. per confermare ch'egli non ha mai parlato male della moglie e per comprovare la peggiorata situazione scolastica del figlio. Ora, nuovi mezzi di prova sulla situazione di figli minorenni – come in concreto – sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo ai fini del giudizio, i documenti prodotti da AP 1 saranno quindi vagliati ai fini del giudizio. L'escussione dei figli risulta invece superflua, come si vedrà in appresso. Quanto all'audizione della docente titolare, nelle osservazioni all'appello AO 1 non contesta quanto figura nella lettera del 13 giugno 2019 inviata al Pretore dal direttore della scuola elementare di __________ (sopra, lett. E) né quanto AP 1 riferisce di avere appreso da un colloquio avuto il 17 dicembre del 2019 con quella maestra (appello, pag. 3 nel mezzo; lettera del convenuto alla maestra del 19 dicembre 2019, acclusa all'appello). Non è necessario dunque chiamare la docente a deporre.
E. 3 In ordine l'appellante si duole anzitutto di non avere ricevuto il memoriale conclusivo che AO 1 avrebbe inoltrato al Pretore. Non è vero. Invitata il 21 giugno 2019 a presentare eventuali conclusioni scritte, il 30 luglio 2019 l'istan te si è limitata a comunicare al Pretore in una frase, “a titolo di conclusioni”, di “confermarsi nelle proprie allegazioni e richieste” (sopra, lett. F). Tale scritto è stato regolarmente notificato al convenuto il 6 ago-sto 2019. L'istante non ha più depositato altri atti. La censura dell'appellante si rivela dunque infondata.
E. 4 Nel merito il
Pretore ha constatato che litigiosa rimane la posizione del figlio,
provvisoriamente affidato alla madre in pendenza di procedura, ma il cui
affidamento il convenuto rivendica per sé valendosi delle proprie capacità e
disponibilità di tempo, mentre la moglie denota – a suo avviso – inidoneità e
inadeguatezza educativa. Il Pretore ha accertato nondimeno che nel complesso l'andamento
scolastico di R__________ jun. è positivo, che i “segnali di sofferenza” esternati
dal ragazzo e rilevati dal direttore della scuola nella citata lettera del 13
giugno 2019 si spiegano con la separazione dei genitori e che le ore serali
durante le quali il figlio rimane a casa solo e incustodito si devono a
transitorie difficoltà organizzative dell'istante. Ciò non giustifica – secondo
il Pretore – l'affidamento del ragazzo al convenuto, il quale nutre un
“importante astio nei confronti della moglie”, non sarebbe in grado “di salvaguardare
l'immagine e la presenza dell'altro genitore nella vita del figlio” e sradicherebbe
quest'ultimo “dal contesto dove è nato e vive da sempre”, con il rischio di
allontanarlo dalla madre. Posto ciò, il primo giudice ha reputato che la
soluzione migliore per il figlio consista nel rimanere con la madre.
Quanto a rimedi
suscettibili di temperare i “segnali di sofferenza” del figlio, il Pretore non
ne ha individuati, salvo esortare i genitori a migliorare la loro
collaborazione ed evocare l'opportunità di “avvicinare il domicilio delle
parti”, lasciando tuttavia la questione all'apprezzamento dei coniugi e
rinunciando ad approfondire la questione. Chi possa curarsi del figlio nelle
ore serali in cui questi rimane solo il Pretore non è stato in grado di
prospettare, soggiungendo anzi che AO 1 ha “sviluppato un sentimento di
diffidenza nei confronti del coniuge” e non è intenzionata “ad appoggiarsi al
marito nella cura del figlio”. Per finire, in mancanza di meglio, il primo
giudice ha ritenuto di privilegiare lo
status quo
e di lasciare le cose
come stanno (ciò che del resto auspicava il ragazzo, secondo la psicologa delegata
all'ascolto), limitandosi a raccomandare “maggiore collaborazione” tra i
genitori e “prevedibilità nella definizione delle vacanze” scolastiche del
figlio. Egli ha attribuito così l'abitazione coniugale in uso alla moglie e ha
confermato il contributo alimentare per R__________ jun. pattuito cautelarmente
dai coniugi all'udienza dell'11 marzo 2019.
E. 5 L'appellante
esordisce ricordando che il suo diritto di visita consiste in due incontri
settimanali con il figlio, dall'uscita della scuola fino alle ore 19.00, quando
egli accompagna R__________ jun. all'alle-namento di karatè (a __________) e a
lezioni di chitarra (a __________), come pure in tre fine settimana mensili.
Egli fa notare tuttavia che la moglie lavora il lunedì, il martedì, il giovedì
e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, come pure il mercoledì dalle ore
14.00 alle 18.00, intervalli durante i quali il figlio rimane a casa solo e
incustodito. E ciò – egli sottolinea – allorché sarebbe possibile a lui accudirlo
a tempo pieno, sostenendolo nello studio e nello svolgimento dei compiti a
casa. Non solo: come pensionato “in piena forma”, egli potrebbe occuparsi del
figlio “24 ore su 24” e assicurare presenza continua. Al Pretore egli rimprovera
di non avere previsto alcuna strategia per mitigare i “segnali di sofferenza”
manifestati dal figlio, limitandosi a rifiutargli l'affidamento del ragazzo con
l'insinuazione che egli ostacolerebbe poi i rapporti di quest'ultimo con la
madre. Nel frattempo – egli prosegue – la situazione peggiora, la docente di
classe confermando di vedere il ragazzo intristirsi, appoggiare il capo sul
banco durante le lezioni, chiudersi in sé stesso, isolarsi dai compagni e credere
tutti contro di lui, reputando che nessuno gli sia amico e nessuno gli voglia
bene.
Soggiunge l'appellante di
non avere mai parlato dei problemi con la madre al figlio, tenuto accuratamente
fuori dalle diatribe coniugali, mentre altrettanto non può dirsi dell'istante,
e di non avere mai messo la convenuta in cattiva luce davanti al ragazzo,
sebbene essa trascenda a volte in reazioni incontrollate e irrazionali. Quanto
al fatto che R__________ jun. desideri lasciare invariato l'affidamento
attuale, l'appellante fa valere che l'auspicio del figlio si riduce a un'affermazione
di tre righe nel rapporto della psicologa delegata all'ascolto. Il convenuto
ribadisce di poter ancora “dare tanto [al figlio] sia a livello educativo, ma
soprattutto affettivo”.
L'istante, che ha appena
superato i 50 anni, può invece – egli argomenta – aumentare il proprio grado d'occupazione
oltre il 45% e guadagnare almeno fr. 3000.– mensili, mantenendo autonomamente sé
stessa.
E. 6 Secondo l
'art. 176 cpv. 3 CC qualora i coniugi abbiano figli
minorenni il giudice adito a protezione dell'unione coniugale prende le misure
necessarie
“secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione”.
I
criteri preposti all'affidamento dei figli
in
una procedura a tutela dell'unione coniugale
non si scostano sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento
dopo il divorzio.
Decisivo rimane, anche nella
protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso
sviluppo fisico, psichico e intellettuale.
In
una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire
in maniera definitiva sull'affi-damento, adottando una soluzione ottimale, ma
solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che
sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di
un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (RtiD II-2012 pag. 797,
consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza 11.2018.126 del 4 maggio 2020,
consid. 4b; v. anche sentenza del Tribunale federale
5A_512/2017 del 22 dicembre 2017, consid. 3.4.1)
. La decisione a tutela dell'unione
coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare, che può
sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).
Dovendo
statuire sull'affidamento dei figli, il giudice a protezione dell'unione
coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo
alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile
possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior misura del
figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche sotto questo profilo, egli
privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto possibile – il
figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più
tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai
coniugi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al
momento della separazione o del divorzio (RtiD II-
2012 pag. 798
n. 7c con richiami, I-2011 pag. 655,
consid. 6 con ulteriori richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.70
del
E. 10 Attribuire la custodia parentale al convenuto significa – come detto – assegnare al convenuto l'uso dell'abitazione coniugale, giacché in caso contrario il figlio verrebbe tolto dal suo ambiente. Ciò obbliga l'istante a reperire un alloggio proprio. Nell'appello il convenuto chiede di impartire alla moglie un termine di sei mesi a tal fine. Si tratta di una scadenza ragionevole, sulla quale nelle osservazioni all'appello l'interessata neppure si esprime. D'altro lato occorre riconoscere a AO 1 adeguate relazioni personali con il figlio, compatibili con l'esercizio della sua attività lucrativa. L'appellante propone di lasciarle il più ampio diritto di visita “che i genitori sono tenuti a concordare” e di prevedere, in caso di mancato accordo, la stessa regolamentazione pattuita all'udienza dell'11 marzo 2019 davanti al Pretore. Nelle osservazioni all'appello l'istante è rimasta silente. A un esame di verosimiglianza la disciplina prospettata da AP 1 appare ragionevole, fermo restando che l'istante potrà sempre chiedere al Pretore di modificarla. Infine è possibile che l'istante possa contare su un contributo di mantenimento, per lo meno finché non avrà aumentato il proprio grado d'occupazione e non sarà in grado di finanziare un alloggio proprio. Essa non ha avanzato tuttavia alcuna pretesa al riguardo e questa Camera non può statuire d'ufficio in proposito. Competerà dunque a lei, ove non raggiunga un'intesa con il marito, rivolgersi al giudice e quantificare una domanda.
E. 11 Il convenuto reputa che, “visto l'esito” dell'appello, non sia più dovuta la provvigione ad litem ch'egli si è impegnato a stanziare al contraddittorio dell'11 marzo 2019. Contrariamente a quanto egli crede, tuttavia, quella provvigione non può essere compensata con l'indennità per ripetibili in suo favore, poiché essa serve all'istante per coprire le spese giudiziarie, retribuire il proprio patrocinatore e stare in giudizio. In linea di principio una provvigione va restituita (sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020, consid. 6.3), ma – se non è ancora stata versata – non può essere compensata con le ripetibili che il coniuge beneficiario è tenuto a rifondere in caso di soccombenza poiché in tal caso il beneficiario non potrebbe né onorare le spese processuali né rimunerare il proprio avvocato. Lo stesso appellante dichiara per altro di non insistere su questo punto e di rimettersi per finire al giudizio della Camera.
E. 12 L e spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante, che non ha dovuto valersi di un patrocinatore, non ha diritto a ripetibili, né sostanzia i presupposti per ottenere un'eventuale indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
E. 13 Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in merito all'affidamento dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di una sentenza equiparata a un decreto cautelare (DTF 137 III 475), tuttavia, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
2. L'abitazione coniugale di __________ è assegnata in uso a AP 1 con mobili e suppellettili. A AO 1 è assegnato un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza per reperire un alloggio proprio e prelevare i suoi effetti personali.
3. Il figlio R__________ jun. è affidato al padre.
4. A AO 1 è conferito il più ampio diritto alle relazioni personali con il figlio. In caso di mancato accordo si applica il seguente assetto:
– due visite infrasettimanali che i genitori definiranno;
– tre fine settimana ogni mese, dal sabato mattina alla domenica sera;
– due settimane anche non consecutive durante l'estate;
– una settimana a Natale, alternativamente quella comprendente il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. Silvestro;
– una settimana alternativamente a Pasqua e, l'anno successivo, a Carnevale;
– regolari contatti telefonici.
6. Le rendite del “primo” e “secondo pilastro” in favore del figlio spettano a AP 1, gli assegni familiari a AO 1.
7. Le spese relative all'abitazione coniugale (compresi interessi passivi e costi della comproprietà) sono a carico di AP 1.
10. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. I dispositivi n. 1, 8 e 9 della sentenza impugnata rimangono invariati. Il dispositivo n. 5 è annullato. II. Le spese processuali di fr. 1500. –, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili. III. Notificazione: –; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2019.147
Lugano,
11 agosto 2020/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causaSO.2019.351(protezione dell'unione coniugale) dellaPretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del22 gennaio 2019da
AO 1
contro
AP 1ora in,
giudicando sull'appello del 19 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 dicembre 2019;
;
avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).