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11.2019.110

Filiazione: affidamento del figlio e relazioni personali

Ticino · 2020-05-05 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 000 “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, conteso essendo anche l'affidamento del figlio, impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione im­-pugnata è pervenuta al precedente patrocinatore dell'attrice il 29 agosto 2019. Introdotto il 23 settembre 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 All'appello AP 1 acclude una dichiarazione 10 settembre 2019 di __________ S__________ (autenticata da un notaio russo, __________, con traduzione in inglese) circa i motivi che avevano indotto a scolarizzare in Inghilterra l'altro figlio di lei, R__________ (doc. C di appello), copia del nuovo permesso di soggiorno rilasciato all'appellante il 6 settembre 2019 nel Canton Vaud (doc. D di appello), copia di un contratto di locazione stipulato dal marito di lei il 30 agosto 2019 per la durata di due mesi relativo a un immobile a __________ (doc. E di appello), una dichiarazione 22 settembre 2019 in cui il medesimo __________ B__________ si impegna a sostenere finanziariamente la nuova famiglia (compreso G__________; doc. F di appello), come pure un messaggio di posta elettronica 8 settembre 2019 della curatrice __________ R__________ da cui si evince un certo miglioramento nei rapporti fra genitori (doc. G di appello). Il 7 gennaio e il 25 febbraio 2020 l'appellante ha fatto seguire altresì il nuovo contratto per la locazione di una villa di 8.5 locali a __________ (valido fino al 31 ottobre 2021), oltre a scambi di messaggi telefonici con il convenuto. Nel frattempo, il 10 febbraio 2020, __________ B__________ ha scritto a questa Camera per illustrare la nuova situazione familiare, annettendo un proprio curriculum vitae , varie fotografie della casa a B__________ e un'attestazione di frequenza di R__________ alla __________ di __________. Con le osservazioni all'appello AO 1 esibisce da parte sua un articolo del quotidiano svizzero-tedesco __________ del __________ 2018 in cui AP 1 accusa le autorità ticinesi di averle sottratto G__________ (doc. 45), una comunicazione del 23 marzo 2017 in cui l'Ufficio ticinese della migrazione prospettava all'appellante la revoca del permesso di soggiorno per ave­re essa contratto il 29 novembre 2013 un matrimonio fittizio con __________ P__________ (doc. 46), fotografie e messaggi dal profilo Face­book dell'appellante (doc. 47 a 49), oltre che un messaggio di posta elettronica 2 settembre 2019 della curatrice __________ R__________ sul mancato esercizio del diritto di visita il

E. 6 Confermato l'affidamento di G__________ al padre, le richieste dell'appellante di stabilire a carico di lui un contributo di mantenimento per il figlio e di regolare il diritto di visita paterno, formulate nel caso in cui le fosse attribuita la custodia di G__________, risultano sen­za oggetto. L'appellante chiede anche di revocare “di riflesso” i divieti di avvicinamento. Quand'anche simile richiesta non fosse subordinata all'accoglimento dell'appello, essa non potrebbe tuttavia trovare accoglimento. Il Pretore aggiunto ha giustificato il mantenimento del divieto con la conflittualità tra le parti, sfociata in interventi di polizia, denunce penali, aggressioni orali, appostamenti anche di terze persone (verbale del 25 febbraio 2019, pag. 2), come pure con le “vicissitudini che hanno contraddistinto la procedura con il coinvolgimento mediatico”. L'appellante non discute ciò. Si limita a ritenere “superfluo” il divieto, confidando in un rasserenamento tra genitori che finora però, vista anche la più recente denuncia presentata dall'appellante il 7 aprile 2020, rimane una mera speranza.

E. 7 Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla disciplina del diritto di visita, mentre soccombe sul resto (affidamento di G__________, contributo di mantenimento e divieti di avvicinamento). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un' adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Quanto alle spese e alle ripetibili di primo grado che il Pretore aggiunto ha posto interamente a carico dell'attrice, l'appellante si limita a criticarle, ma non precisa in che misura il dispositivo impugnato sia da riformare. Indeterminata, tale richiesta risulta pertanto irricevibile ( DTF 143 III 112 consid. 1.2).

E. 8 Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative all'affidamento di un figlio e all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1 ). Per questi motivi, decide:

1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 eserciterà, in caso di disaccordo, il diritto di visita al figlio G__________ come segue: – una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, sot­to sorveglianza della curatrice (o, in caso d'impedimento, di una persona autorizzata dalla curatrice) nel punto d'incontro della Casa __________ a __________ oppure, in caso di indisponibilità, in un punto d'incontro designato dalla curatrice;

–  dopo le prime tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, senza sorveglianza. La consegna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato; – dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 10.15 alle ore 14.15, senza sorveglianza. La con-segna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato; – almeno due contatti telefonici (videochiamate) la settimana, di regola il giovedì e la domenica fra le ore 18.00 e le 19.00; – i costi per l'esercizio delle relazioni personali sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.   Le spese processuali di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

3.   Notificazione a: – avv.   ; – avv.   . Comunicazione a:

–    (in estratto: consid. 5 e dispositivo n. 1);

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2019.110

Lugano

5 maggio 2020/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causaSE.2018.398(filiazione)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del17 ottobre 2018da

AP 1

contro

AO 1

– avv.   ;

– avv.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).