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11.2018.66

Esecutore testamentario e amministratore dell'eredità

Ticino · 2018-08-22 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 000 stimato da questa Camera nella sentenza del 9 maggio 2017 sia inattendibile. Il “reclamo” da lei introdotto va trattato pertanto come appello.

E. 2 Nel Cantone Ticino i provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria sono adottati dal Pretore (art. 86 a lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). La relativa decisione è impugnabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico la decisione del Pretore è giunta al patrocinatore di AP 1 il 28 maggio 2018. Introdotto il 7 giugno 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

E. 3 Nella fattispecie il primo giudice ha motivato la decisione impugnata, presa d'ufficio e senza contraddittorio (come la precedente del 23 febbraio 2017), con l'argomento “che allo scopo di chiarire chi siano gli eredi del defunto e quale sia la sua situazione patrimoniale, questo Pretore ritiene tuttora opportuno ordinare l'amministrazione della successione, affidando quindi l'incarico di amministratrice all'esecutrice testamentaria AO 1”. L'appellante si duole anzitutto che nella decisione impugnata il primo giudice non abbia precisato quale tra i casi d'applicazione previsti del­l'art. 554 cpv. 1 CC entri in linea di conto nella fattispecie per disporre un'amministrazione dell'eredità. In secondo luogo essa sostiene che AO 1 non può essere nominata amministratrice, poiché “non possiede né la capacità necessaria né l'integrità per assumere un tale ufficio”. Chiede perciò che in qualità di amministratore dell'eredità sia “designata una persona capace e indipendente”.

E. 4 Dal profilo formale, come detto, l'appellante rimprovera al Pretore di non avere indicato quale tra le quattro possibilità enunciate dal­l'art. 554 cpv. 1 CC entri in considerazione nel caso precipuo per la nomina di un amministratore. La doglianza non è fuori luogo, poiché il primo giudice neppure menziona ­l'art. 554 cpv. 1 CC, limitandosi a rilevare “che allo scopo di chiarire chi siano gli eredi del defunto e quale sia la sua situazione patrimoniale, questo Pretore ritiene tuttora opportuno ordinare l'am­ministrazione della successione”. La mera opportunità non è un criterio pertinente. Sta di fatto che, ­secondo l'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC, l'amministrazione dell'eredità va ordinata “se non sono conosciuti tutti gli eredi”. Tale è il caso, fra l'altro, ove sussista incertezza sulla qualità di erede da riconoscere a un diseredato che impugni la propria diseredazione ( Karrer/Vogt/Leu, op. cit.,n. 13 in fine ad art. 554 CC; Emmel in: Abt/Weibel, Erb­recht, 3ª edizione, n. 7 ad art. 554 CC). AP 1 ha contestato la sua diseredazione mediante azione di riduzione inoltrata al Pretore con petizione del 12 gennaio 2018 (sopra, lett. D). Essa medesima è all'origine quindi della nuova decisione adottata dal Pretore, ciò che con il patrocinio di un legale non poteva sfuggirle. Non può pretendere così di non avere capito per quale motivo il Pretore abbia ordinato il nuovo provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 5 In secondo luogo l'appellante contesta l'idoneità di AO 1 ad assumere la carica di amministratrice dell'eredità, ribadendo le critiche da lei rivolte all'interessata nelle osservazioni del 23 marzo 2017 all'appello contro la designazione ad amministratore del­l'avv. __________ O__________. Ora, que­sta Camera ha già rammentato nella citata sentenza del 9 mag­gio 2017 che un esecutore testamentario ha diritto di essere nominato amministratore della successione in virtù dell'art. 554 cpv. 2 CC, ma che tale diritto non è assoluto. Il giudice può designare anche un'altra persona, in particolare se l'esecutore testamentario non ha le necessarie capacità o versa in un oggettivo conflitto d'interessi. Il solo fatto che l'esecutore testamentario non goda della fiducia degli eredi o che sussistano tensioni fra esecutore testamentario ed eredi non basta invece per affidare l'amministrazione ad altri. Anzi, per incaricare del­l'amministrazione un terzo non basta nemmeno – secondo la dottrina maggioritaria – che la disposizione di ultima volontà in cui figura la designazione dell'esecutore testamentario sia impugnata giudizialmente (RtiD I-2018 pag. 692 n. 7c riferimenti di dottrina). a) L'appellante sottolinea che per essere designato amministratore della successione un esecutore testamentario dev'essere “indipendente, capace e degno di fiducia”. Essa fa valere che nella fattispecie AO 1 era la convivente di C__________ F__________, il quale abitava con lei fin dal 2000 senza essersi mai annunciato al controllo degli abitanti della Città di __________. Dopo la morte del testatore – essa sostiene – costei ha cercato di farle credere con “documenti assolutamente obsoleti e irrilevanti” che la successione è indebitata. Se non che, essa continua, così facendo AO 1 mostra di non sapere come vadano qualificati i documenti in suo possesso e agisce a proprio vantaggio per dissuaderla dal­l'adire vie legali, nell'intento di maturare onorari e di appropriarsi dei beni dell'eredità. Essa versa quindi – conclude l'appellante – in un conflitto d'interessi che osta alla sua nomina come amministratrice della successione. b) Nella sentenza del 9 maggio 2017 questa Camera ha già rilevato che gli argomenti addotti allora da PI 2 e AP 1, secondo cui AP 1 tentava di farli desistere dal rivendicare i loro diritti mostrando “documenti assolutamente irrilevanti e molto vecchi” per far credere loro che l'eredità di C__________ F__________ fosse oberata, non bastavano per denotare un'inidoneità tale da giustificare una deroga al principio dell'art. 554 cpv. 2 CC. Non bastava a configurare inidoneità nemmeno la pretesa ostilità nei loro confronti. Vaghe e indeterminate erano poi le allegazioni in cui PI 2 e AP 1 imputavano a AO 1 “una situazione gravata di conflitti di interesse, confusa e incomprensibile”, che metteva “in serio pericolo l'eredità”. Al proposito non si ravvisavano in realtà elementi seri e oggettivi che rendessero concretamente verosimile l'asserita incapacità del­l'interessata di ottemperare agli obblighi di un esecutore testamentario. Quanto all'asserzione secondo cui AP 1 perseguiva “interessi particolari, segnatamente i propri” – aveva soggiunto questa Camera – si trattava una volta ancora di addebiti generici, senza chiaro riscontro agli atti. c) Nell'appello AP 1 riprende le stesse recriminazioni, le quali non sono suscettibili tuttavia – allora come ora – di rendere verosimili gli estremi per scostarsi dal principio secondo cui un esecutore testamentario ha diritto di essere nominato amministratore della successione. Che l'ap­pellante non abbia alcuna fiducia in AO 1, cui imputa incapacità e commistione di interessi personali nella carica di amministratrice dell'eredità, è evidente, ma – come si è già spiegato – l'inimicizia non è un criterio di rilievo sotto il profilo dell'art. 554 cpv. 2 CC. Che AO 1 abbia esibito finora documenti “irrilevanti” per determinare la consistenza dell'asse ereditario non impedisce che, come amministratrice dell'eredità, essa sarà tenuta a redigere un inventario esauriente della successione e a fornire un rendiconto completo della sua attività, sempre che l'appellante sia dichiarata erede. Che AO 1 poi miri a conseguire onorari ancora non basta per raffigurare un conflitto d'interessi, sia perché un amministratore del­l'eredità non è tenuto a esercitare la funzione gratuitamente sia perché AO 1 non è nemmeno erede del defunto. Quanto infine alla prospettata intenzione di AO 1, la quale mirerebbe ad appropriarsi di beni ereditari, si tratta di accuse non suffragate da indizi concreti. Ne segue che, in definitiva, non si riscontrano nella fattispecie i presupposti per negare all'esecutrice testamentaria il diritto di essere designata amministratrice della successione. Anche su questo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

E. 6 Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte una congrua indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). L'emanazione del presente giudizio rende inoltre senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel “reclamo”.

E. 7 Quanto ai rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Sia come sia, nei confronti di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a provvedimenti cautelari, è possibile far valere unicamente la violazione di diritti costitu­zionali ( Karrer/Vogt/Leu , op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC). Per questi motivi, decide:

1.   Trattato come appello, il “reclamo” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.

3.   Notificazione: – avv.   ; – avv. dott.   ; – . Comunicazione:

–   ;

– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF). ************************************************************************************************************************************* Art. 554 cpv. 1 e 3 CC Esecutore testamentario e amministratore dell'eredità ( nessun regesto )

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2018.66

Lugano,

22 agosto 2018/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2017.167 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria)della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna riguardante la successione fu

C F (1950–2016), già in ,

il quale con testamento olografo del 1° aprile 2015 ha designato sua esecutrice testamentaria

AO 1

escludendo dalla successione i figli

AP 1, e

AP 1ora in

– avv.   ;

– avv. dott.   ;

– .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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Art. 554 cpv. 1 e 3 CC

Esecutore testamentario e amministratore dell'eredità

(nessun regesto)