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11.2017.85

Provvedimenti cautelari: blocco dei conti bancari di un erede istituito

Ticino · 2019-04-17 · Italiano TI
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Erwägungen (10 Absätze)

E. 000 “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha accertato il valore litigioso in almeno fr. 3 443 985.–, corrispondente al saldo il 10 maggio 2017 del conto n. __________ presso la Banca S__________ SA di __________, tutto ignorandosi invece sulla consistenza degli altri due conti di cui era chiesto il blocco (decreto impugnato, pag. 13). L'appellante fa notare di avere rinunciato nel corso della procedura a chiedere provvedimenti cautelari sulla relazione presso la Banca S__________ SA. Non contesta però che in prima sede il valore litigioso raggiungesse almeno di fr. 10 000.–, tant'è che sui due conti riguardo ai quali essa mantiene la richiesta di blocco sarebbero confluiti a suo dire oltre quattro milioni di franchi (sotto, consid. 3). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto al patrocinatore dell'istante il 24 agosto 2017 (traccia­mento degli invii n. 98.__________,agli atti). Presentato il 1° settembre 2017 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

E. 2 Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude documenti nuovi: dieci avvisi di addebito, del 25 aprile e del 3 ottobre 2017, di un conto bancario intestato all'istante presso la L__________ __________ AG per spese legali della fondazione, un messaggio di posta elettronica dell'avv. PA 1 a R__________ W__________ del 26 aprile 2017 in cui il legale si interroga sull'opportunità di addebitare alla fondazione fatture per prestazioni che non la riguardano direttamente, una sentenza 3 settembre 2009 del Fürstlicher Oberster Gerichts ­hof del Liechtenstein e una sentenza del Tribunale cantonale di Zugo del 29 settembre 2017. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i documenti successivi all'ema­nazione del decreto impugnata sono senz'altro ricevibili. Dubbia è la proponibilità dei documenti antecedenti, il convenuto non pretendendo che gli fosse impossibile addurli già in prima sede. Comunque sia, e come si vedrà in appresso, tale documentazione non sussidia ai fini del giudizio. Conviene quindi passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

E. 3 Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che a norma dell' art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e – cumulativamente – la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). Da ciò il primo giudice ha desunto che l'adozione di provvedimenti cautelari è condizionata alla parvenza di buon diritto insita nella causa di merito ( fumus boni iuris ), alla lesione o alla minaccia di un diritto dell'istante, al rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, all'urgenza e alla proporzionalità della misura richiesta (decreto impugnato, pag. 7). Riguardo al primo requisito, egli si è domandato se, in virtù di un parere giuridico che l'istante ha commissionato al prof. __________ S__________, sussista la legittimazione passiva di AO 1 nella causa di merito promossa dalla fondazione il 10 luglio 2017, non essendo stati coinvolti gli eredi legittimi di B__________ in litisconsorzio necessario. Egli ha lasciato tuttavia la questione irrisolta, ciò non bastando a mente sua per negare il fumus boni iuris. Dovesse verificarsi infatti la condizione risolutiva prevista nel testamento (caducità della qualità di erede del convenuto), come sostiene l'istante (tesi che andrà esaminata dal giudice del merito), in luogo dell'erede istituito subentrerà la fondazione come erede sostituita (pag. 8 a 10). Trattandosi della parvenza di buon diritto dal punto di vista sostanziale, invece, secondo il Pretore l'istante non ha reso verosimile il prelievo e il trasferimento su conti non gestiti dagli esecutori testamentari di contanti in misura superiore rispetto al consentito. Si tratterebbe unicamente, come si evince dallo stesso parere del prof. __________ S__________, di una congettura del­l'istante. Né configura un indizio decisivo – ha continuato il primo giudice – la circostanza che il saldo del conto (fr. 3 443 985 .–) presso la Banca S__________ SA prima di essere “svuotato” fosse inferiore al capitale iniziale (fr. 7 593 192.04), l'asserzione per cui la differenza (fr. 4 149 207 .– ) attesti prelievi non autorizzati essendo apodittica e insufficiente per rendere verosimile la tesi dell'istante. Per di più, la fondazione non ha reagito alle argomentazioni esposte dal convenuto nelle sue osservazioni del 13 giugno 2016, né la situazione patrimoniale dell'11 maggio 2017 che la fondazione ha descritto nel doc. R appare concludente. Ciò posto, neppure può dirsi verosimile che AO 1 abbia sottratto valori destinati a essere gestiti dagli esecutori testamentari (decreto impugnato, pag. 10 seg.). Parimenti il Pretore ha escluso che le modifiche statutarie messe in atto dal convenuto denotino, da sé sole, una lesione delle disposizioni testamentarie e realizzino la condizione risolutiva. Inoltre nel testamento non si dice che il rifiuto di conformarsi alle indicazioni degli esecutori testamentari, l'avvio di procedure esecutive e giudiziarie nei loro confronti e l'aggravio ipotecario del­l'immobile a __________ comportino la caducità della qualità di erede da parte del convenuto. A parte ciò, il Pretore ha escluso il requisito dell'urgenza, rilevando che la situazione patrimoniale di AO 1 riguardo al menzionato conto presso la Banca S__________ SA di __________ era nota agli esecutori testamentari – e di conseguenza all'istante, membro del consiglio di fondazione – almeno dalla fine di dicembre del 2015, quando il conto presentava un saldo di poco superiore a quello registrato prima di essere “svuotato” . Ciò posto, il Pretore ha ritenuto ininfluente l'interrogatorio del convenuto ai fini del giudizio, non trattandosi di sapere se sui due conti presso la U__________ SA e la C__________ sia confluito denaro proveniente dalla relazione n. __________ presso la Banca S__________ SA, bensì di stabilire se i prelievi eseguiti da quest'ultimo conto fossero superiori a quelli consentiti dalla disponente, ciò che l'istante non ha reso verosimile . Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza cautelare (decreto impugnato, pag. 11 seg.).

E. 4 L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia rinunciato al­l'interrogatorio del convenuto, senza tenere conto di quanto da essa addotto nell'istanza cautelare e

– soprattutto – nella comunicazione del 24 luglio 2017 in cui essa precisava di non disporre di documentazione atta a comprovare i cospicui prelievi eseguiti dal convenuto. L'audizione di AO 1 si sarebbe imposta proprio per acquisire un elemento probatorio atto a dimo­strare l'esistenza, il tenore, la portata e le modalità dei prelievi, tali accertamenti essendo decisivi anche per chiarire la violazione delle disposizioni testamentarie e il verificarsi della nota condizione risolutiva. Nella sua dichiarazione del 24 luglio 2017 l'istante fa valere di avere richiamato una transazione (doc. 9) che gli esecutori testamentari (da non confondere con la fondazione) avevano raggiunto il 13 giugno 2016 con AO 1 nell'ambito di un'altra procedura (inc. CA.2016.15), transazione che abilitava C__________ C__________ e R__________ W__________ ad assumere, nella loro veste di esecutori testamentari, informazioni unicamente sul conto n. __________ presso la Banca S__________ SA, ma non sull'intera relazione bancaria, in particolare non sul conto n. __________ dal quale sarebbero stati effettuati i prelevamenti. Ciò posto, il Pretore non poteva negarle il diritto alla prova senza causarle un pregiudizio irreparabile. a) Nella misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore, l'appellante avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa medesima al riguardo (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Dovendosi assu­mere singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mez­zi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di prova già esperiti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente ( Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 36 ad art. 318), anche se in base al proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ma un appellante non può esigere ciò. In concreto la richiesta subordinata volta a far annullare il decreto impugnato e a far tornare la causa in prima sede per la completazione dell'istruttoria non può dunque entrare in linea di conto. b) Si aggiunga che l'interrogatorio di AO 1, respinto dal Pretore, non appare rilevante nella prospettiva del giudizio. Il primo giudice, valutando la presumibile rilevanza della prova (DTF 142 I 89 consid. 2.2; 141 I 64 consid. 3.3), ha ritenuto ininfluente quel mezzo istruttorio perché in ogni modo l'istante non aveva addotto elementi concreti atti a sostanziare l'incompatibilità dei prelievi effettuati dalla relazione n. __________ della Banca S__________ SA con le disposizioni testamentarie. Secondo il Pretore, che rinvia in proposito alle sue precedenti motivazioni del consid. 6 (“come detto poc'anzi”), neppure la differenza di fr. 4 149 207.– tra il saldo iniziale e quello precedente lo “svuotamento” del conto rendeva verosimile l'esistenza di prelevamenti non autorizzati e la loro incompatibilità con le condizioni testamentarie. A tal riguardo egli ha accennato – fra l'altro – agli argomenti che il convenuto aveva addotto nelle osservazioni del 13 giugno 2017 (“cifre da 13 a 26”) e alle quali l'istante non aveva replicato. Ora, nel memoriale appena citato il convenuto aveva partita­mente illustrato le modalità di gestione delle due rubriche sul conto n. __________ presso la Banca S__________ SA, con la prima rubrica (n. 1) che fungeva da “portafoglio titoli” e da “appoggio” per le operazioni di compravendita titoli, e la seconda (n. 0) su cui venivano accreditati i guadagni ( Erträge ) dalla compravendita dei titoli, come pure i dividendi distribuiti dalle società L__________ e U__________. AO 1 aveva spiegato altresì che dei fr. 7 369 240.93 versatigli, due milioni erano stati destinati – con il benestare degli esecutori testamentari – al conto n. 0 ( Erträge ) per il suo mantenimento (loc. cit., pag. 4 segg. con riferimento al doc. 11 da cui si evince l'accredito). L'istante, cui incombeva di rendere verosimile il verificarsi della condizione risolutiva, non ha discusso simili allegazioni. Né si è curata di chiedere l'edizione dei documenti bancari pertinenti, ai quali per di più i suoi organi, checché essa dica, avrebbero avuto accesso – almeno in parte – grazie all'accordo del 13 giugno 2016 (doc. 9). Ad ogni buon conto, non è dato a divedere che cos'altro il convenuto avrebbe potuto dichiarare al suo interrogatorio oltre quanto non avesse già precisato il 13 giugno 2017. La decisione del Pretore di rinunciare a quel mezzo istruttorio, che a suo modo di vedere non avrebbe presumibilmente portato nuovi elementi di rilievo, resiste pertanto alla critica.

E. 5 Sempre dal profilo formale, l'appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto che essa aveva rinunciato alle “informazioni scritte”. Essa fa valere che il primo giudice le aveva sì ingiunto il 18 luglio 2017 di comunicare entro 10 giorni se intendesse postulare formalmente l'assunzione di quel mezzo di prova. A suo parere, tuttavia, il Pretore non poteva presumere che la relativa acquisizione sarebbe venuta a cadere in mancanza di un'esplicita conferma da parte sua, anche perché la portata delle informazioni scritte richieste era facilmente desumibile “dal merito dell'istanza, con particolare riferimento allo stato dei conti bancari”. Per il resto, afferma l'appellante, il Pretore non poteva prescindere da un'ordinanza sulle prove, tanto più necessaria ove si pensi che essa postulava anche l'interrogatorio del convenuto. In realtà mal si comprende perché il comportamento del primo giudice sarebbe censurabile. In difetto di una conferma e di una specificazione, infatti, il Pretore ha reputato che l'istante avesse rinunciato alle “informazioni scritte”. Neppure in appello, del resto, l'istante specifica l'oggetto della richiesta o indica quale pregiudizio le sia derivato dalla mancata assunzione della prova. Men che meno essa sollecita l'assunzione di quel mezzo istruttorio da parte della Camera (sopra, consid. 4a). Al proposito l'appello si esaurisce pertanto in una recriminazione. Quanto al fatto che il Pretore abbia omesso di emanare un'ordinanza sulle prove, da ciò l'appellante non trae alcuna conseguenza. In dottrina v'è chi sostiene perfino che in procedura sommaria si può prescindere da ordinanze sulle prove ( Leu in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 154; Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 154). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

E. 6 Nel merito, come ha rammentato il Pretore, l'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che: a) un suo diritto è leso o minacciato di esserlo e che b) la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile. I due requisiti sono cumulativi. A essi si aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2). Il provvedimento richiesto poi deve apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.12 del 28 dicembre 2018, consid. 7 con rinvii).

E. 7 Nella fattispecie la questione è di sapere, in primo luogo, se l'appellante abbia reso sufficientemente verosimile che un suo diritto sia “leso o minacciato di esserlo” (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC). Sotto questo profilo l'istante ribadisce che – contrariamente al­l'opinione del Pretore – uno dei degli elementi che permettono di ravvisare una violazione degli obblighi testamentari e la conseguente perdita della qualità di erede istituito da parte del convenuto (con il perfezionamento della sostituzione fedecommissaria) è il trasferimento su conti bancari non designati dagli esecutori testamentari – come si evince dal doc. R – di importi maggiori rispetto a quelli autorizzati (limitati a fr. 200 000 .–), sottraendo alla successione beni che dovevano essere gestiti dagli esecutori medesimi. Al riguardo – prosegue l'appellante

– il Pretore non solo le ha negato il diritto alla prova rifiutando l'interrogatorio di AO 1, ma ha preteso anche una prova piena anziché una semplice verosimiglianza. La chiara volontà del convenuto di non conformarsi agli obblighi testamentari, assunti anche convenzionalmente nell'atto di divisione, emerge a suo dire dalle modifiche statutarie che AO 1 ha messo in atto, nonostante le chiare diffide degli esecutori testamentari, per quanto riguarda la W__________ A__________ e la W__________, come pure la U__________ AG e la S__________ I__________ L__________ SA. Simile volontà risulta inoltre dalla costituzione di due cartelle ipotecarie sull'immobile di __________ e dalla loro consegna in garanzia al legale della controparte. Nelle circostanze descritte la questione di sapere se l'appellante abbia reso sufficientemente verosimile che un suo diritto sia “leso o minacciato di esserlo” si rivela delicata, poiché implica una valutazione almeno sommaria circa la verosimiglianza del diritto che l'istante intende dedurre dal testamento (sul potere cognitivo del giudice cautelare: RtiD II-2016 pag. 643 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.68 del 5 settembre 2018, consid. 4). Conviene quindi vagliare previamente l'altro presupposto cumulativo, fondato sull'urgenza. Non si riscontrasse simile premessa, in effetti, risulterebbe superfluo attardarsi sulla questione di sapere se un diritto dell'istante sia leso o minacciato di esserlo.

E. 8 Trattandosi dell'urgenza, l'appellante obietta che il Pretore ha trascurato i termini della transazione

E. 13 giugno 2016 (doc. 9), la quale traeva origine dalla richiesta degli esecutori testamentari di ricevere un rendiconto sulle relazioni bancarie di AO

1. Essa non contesta che C__________ C__________ era direttore della Banca S__________ SA presso cui si trovavano i conti dell'interessato, ma oppone che proprio in virtù di ciò quegli non poteva divulgare informazioni sul cliente senza offendere il segreto bancario (art. 47 cpv. 1 lett. a della legge sulle banche, RS 952.0). Il Pretore – continua l'appellante – non poteva pertanto identificare C__________ C__________ con la fondazione, dimenticando le restrizioni che il dovere di diligenza e di confidenzialità imponeva al direttore dell'istituto. Proprio per tale motivo l'intesa raggiunta quel 13 giugno 2016 autorizzava R__________ W__________ e C__________ C__________, ma non la fondazione, a visionare il conto n. __________ unicamente nella loro veste di esecutori testamentari. L'impegno di mantenere distinti i ruoli di esecutore testamentario e di direttore bancario figurava, del resto, al punto 2 dell'accordo. Per l'appellante, la tesi del Pretore secondo cui la situazione patrimoniale di AO 1 in relazione al conto n. __________ era nota agli esecutori testamentari e all'istante, risulta pertanto doppiamente sbagliata. Intanto perché essa confonde i ruoli di direttore bancario, esecutore testamentario e membro del consiglio di fondazione. Inoltre perché l'accordo abilitava gli esecutori testamentari ad assumere informazioni unicamente sulla rubrica n. 1 della nota relazione bancaria, ma non sulle altre, e in particolare non sulla n. 0, che serviva a AO 1 per i prelevamenti. Il decreto impugnato sarebbe per di più smentito dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza, secondo cui la conoscenza di un organo può essere opposta alla persona giuridica solo se la sua divulgazione non lede un dovere di segretezza contrattuale o legale. Le misure conservative richieste si imporrebbero infine perché, visti i precedenti, occorre scongiurare al più presto un trasferimento illecito di averi bancari da parte del convenuto. a) Urgenza è data, in generale, allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi inconvenienti il cui sussistere, durante la causa di merito, potrebbe mutare una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa ultimata (in tal senso già I CCA, sentenza inc. 11.2012.11 del 16 maggio 2014 consid. 6). In concreto poco importa, a ben vedere, se agli esecutori testamentari fosse nota la situazione patrimoniale del convenuto alla fine di dicembre del 2015, come ha accertato il Pretore. L'istante ha ammesso invero – e dagli atti emerge (doc. 9) – che R__________ W__________ e C__________ C__________ avevano modo di accedere a informazioni sul conto n. __________ al più tardi alla fine di giugno del 2016 in virtù della loro funzione di esecutori testamentari. E a quel momento il saldo del conto era paragonabile a quello del giorno in cui è stata promossa l'istanza cautelare (15 maggio 2017), come rende verosimile lo stato patrimoniale dell'11 maggio 2017, dal quale si evince un capitale di fr. 3 483 248.– il 1° gennaio 2016, di fr. 3 249 582.– il 1° gennaio 2017 e di fr. 3 443 985.– il 10 maggio 2017 (doc. R). Perché in circostanze del genere, d'improvviso, a quasi un anno di distanza, i provvedimenti richiesti fossero diventati urgenti, l'appellante non spiega. In ogni caso un'urgenza non poteva fondarsi su una remora nel chiedere i provvedimenti medesimi, men che meno – di regola – su una remora che si protrae oltre sei mesi (I CCA, sentenze inc. 11.2015.68/69 del 2 maggio 2017, consid. 10, e inc. 11.2014.68 del 21 ottobre 2014, consid. 9 in fine con rinvii). b) L'appellante ribadisce che la facoltà di accedere alle informazioni bancarie del convenuto era data a R__________ W__________ e C__________ C__________ solo nella loro veste di esecutori testamentari, ma non quali membri del consiglio di fondazione. Come ha rilevato il Pretore, tuttavia, simile argomento non considera che la posizione di organo dei due interessati all'interno della fondazione era imprescindibilmente vincolata – per volontà della defunta B__________ – alla qualità di esecutori testamentari. Ciò che era noto a tutte le parti in causa. In condizioni del genere la decisione del Pretore di ascrivere all'istante le conoscenze dei suoi organi non era censurabile, men che meno a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari. Non è verosimile infatti che l'istante non avesse conoscenza delle informazioni accessibili ai membri del suo consiglio di fondazione (i due esecutori testamentari e AO 1: doc. B, pag. 26 punto 6), i quali già da tempo lamentavano trasferimenti di denaro non conformi alle disposizioni testamentarie (si veda il messaggio di posta elettronica del 2 luglio 2015 di R__________ W__________: doc. 8). Né l'istante può valersi di un dovere di segretezza a carico degli esecutori testamentari, tanto meno alla luce dell'autorizzazione del 13 giugno 2016. Anche in proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso. c) Neppure l'invocata necessità di scongiurare, visti i precedenti, ulteriori trasferimenti di averi bancari integra gli estremi per un provvedimento d'urgenza. Dopo il 31 dicembre 2015 infatti non figurano più modifiche di rilievo sul conto presso la Banca S__________ SA (doc. R). Nel frattempo poi gli averi della relazione bancaria sono stati trasferiti su un altro conto intestato alla W__________, ma controllato dall'istante, come il convenuto ha dichiarato il 4 agosto 2017, al punto che la stes­sa istante ha abbandonato la richiesta di bloccare quel conto ormai “svuotato” (comunicazione del 21 agosto 2017), senza chiedere provvedimenti sostitutivi sul conto della Anstalt. Per quel che attiene, invece, al postulato blocco delle relazioni bancarie del convenuto presso la U__________ SA e la C__________, di cui per altro tutto si ignora, basti il rinvio a quanto evocato in relazione al fatto che un provvedimento cautelare non può ricondursi a un'urgenza sopravvenuta in seguito al ritardo ad agire (sopra, consid. a in fine). d) Ne segue che in concreto non soccorre, a un sommario esame, il requisito dell'urgenza necessario per l'emanazione di provvedimenti cautelari nell'accezione dell'art. 261 cpv. 1 CPC. Ciò rende superfluo domandarsi se un diritto dell'istante sia “leso o minacciato di esserlo”. Come non giova interrogarsi sulla verosimiglianza di un notevole pregiudizio nell'accezione dell'art. 261 cpv. 1 lett. b CPC, che il Pretore neppure ha esaminato, fermo restando che l'istante prospetta un pregiudizio patrimoniale normalmente risarcibile in denaro, il quale per apparire “difficilmente riparabile” deve risultare di complessa quantificazione, di ardua dimostrazione o di incerta riscossione (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2). Su questo punto l'appello vede pertanto la sua sorte segnata. 9. Infine l'appellante contesta il giudizio sulle spese processuali che il Pretore ha fissato in fr. 22 000.–, come pure sulle ripetibili poste a suo carico per fr. 25 000.–. Quanto alle prime, l'istante invoca una violazione dell'art. 10 LTG che stabilisce in fr. 20 000.– la tassa di giustizia massima nei procedimenti cautelari. Considerata la notorietà dei fatti, già oggetto di altre procedure davanti al Pretore, come pure i limitati atti processuali (unico scambio di allegati scritti, nessuna udienza in contraddittorio, carteggio relativamente esile, nessuna istruttoria), essa chiede di ridurre la tassa di giustizia a fr. 5000.–, trattandosi per di più di una causa che a suo parere non riservava difficoltà particolari. Secondo l' art. 10 LTG la tassa di giustizia in caso di provvedimenti cautelari è compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.–. Quali motivi abbiano indotto il Pretore a sospingersi, senza motivazione, oltre il massimo della tariffa non è dato di sapere. Per definire l'ammontare della tassa di giustizia occorreva tenere calcolo in realtà che il procedimento cautelare si è limitato a uno scambio di allegati (una ventina di pagine ciascuno), seguito da due brevi prese di posizione delle parti (un paio pagine ognuna) per rispondere a due interpelli del Pretore del 18 luglio e del 9 agosto 2017. L'udienza del 23 maggio 2017 si è conclusa subito, data l'assenza del convenuto. Né sono stati assunti mezzi di prova oltre ai documenti prodotti. Nemmeno è intervenuto uno scambio di memoriali conclusivi. Riguardo all'accertamento dei fatti e al­l'applicazione del diritto, per una procedura cautelare le difficoltà sono rimaste nella media. A fronte di ciò, il valore litigioso poteva dirsi ingente. Il Pretore lo ha fissato in fr. 3 443 985.– sulla scorta de l saldo che il conto n. __________ registrava presso la Banca S__________ SA il 10 maggio 2017. Certo, nel corso della procedura l'istante ha rinunciato a postulare il blocco di quella relazione bancaria (sopra, consid. 1). Essa ha mantenuto tuttavia la richiesta di “congelare” gli altri due conti sui quali reputava fossero confluiti i prelevamenti (sopra, consid. 3). Ed essa non pretende che il saldo di quei conti fosse più modesto del valore litigioso fissato dal primo giudice. Ponderati tutti gli aspetti appena citati, in definitiva, nel caso in rassegna si giustificava di riscuotere spese processuali attorno ai fr. 8000.–. Su questo punto l'appello merita parziale accoglimento. D'altro lato non si giustifica un emolumento minore, che l'appellante vorrebbe ricondurre a fr. 5000.–. Fra il minimo e il massimo della tariffa soccorre infatti, come parametro di riferimento, il valore litigioso su cui si fonda l'art. 9 cpv. 1 LTG per definire la tassa di giustizia nelle procedure sommarie. Si fosse trattato di una causa sommaria dal valore litigioso di fr. 3 443 985.–, la tassa di giustizia sarebbe stata compresa tra fr. 17 500.– e fr. 40 000.– (la metà di quella prevista per le procedure ordinarie di identico valore: art. 7 cpv. 1 LTG). Ne discende che una tassa di giustizia contenuta in fr. 5000.– sarebbe risultata manifestamente inadeguata per rapporto alle particolarità del caso. Al proposito l'appellante non può essere seguita. 10. Quanto alle ripetibili, l'appellante reputa sproporzionato l'importo di fr. 25 000.– assegnato dal primo giudice rispetto alle prestazioni svolte dal legale della controparte. Valendosi del­ l'art. 13 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), che autorizza a scostarsi dai metodi di calcolo previsti dal regolamento in caso di “manifesta sproporzione”, essa postula una riduzione dell'indennità per ripetibili a fr. 6000.–, corrispondenti alla retribuzione di 20 ore di lavoro alla tariffa di fr. 300.– orari. a) Dandosi una causa dal valore litigioso determinato o determinabile, l'indennità per ripetibili è commisurata al valore stesso (art. 11 cpv. 1 del citato regolamento). Per una causa dal valore litigioso di fr. 3 443 985 .– l'indennità varia dal 2 al 4% del medesimo. Se la causa rientra tuttavia fra le “procedure speciali civili” (come i procedimenti cautelari secondo il Codice di procedura civile ticinese in vigore al momento in cui è stato emanato il regolamento), le ripetibili sono compre­se tra il 20 e il 70% dell'importo così calcolato (art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento). Nella fattispecie si è visto che il procedimento cautelare non denotava complessità specifiche in fatto o in diritto. È inter­venuto un solo scambio di allegati scritti, si è tenuta un'unica udienza (per altro in assenza del convenuto), il carteggio non era ponderoso e non si sono assunte prove oltre ai documenti prodotti. In applicazione del­l'art. 11 cpv. 1 del regolamento non vi era ragione quindi per scostarsi dall'ali­quota minima del 2%. Anche sotto il profilo dell'art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento non era il caso di riconoscere più del 20%, ovvero più del minimo. Onde una retribuzione di fr. 13 800.– (arrotondati), cui si aggiungono le spese fisse del 5% (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (art. 14 cpv. 1 del regolamento), per complessivi fr.

E. 15 600.– (arrotondati). b) Sostiene l'appellante che il patrocinio del convenuto non ha richiesto più di 20 ore, di modo che pur riconoscendo un compenso di fr. 300.– orari l'indennità per ripetibili secondo tariffa risulta esagerata. L'opinione non può essere condivisa. Se il patrocinatore del convenuto avesse dovuto redigere solo il memoriale del 13 giugno 2017, consistente in 20 pagine di osservazioni all'istanza cautelare, e il successivo memoriale di due pagine, del 4 agosto successivo, il dispendio di venti ore sarebbe verosimilmente sembrato attendibile. Il legale tuttavia ha dovuto anche studiare gli atti, preparare la linea di difesa, intrattenere i necessari colloqui con il cliente e raccogliere i 31 documenti da accludere alle osservazioni. Un simile patrocinio avrebbe apparentemente occupato un avvocato diligente almeno una trentina d'ore. Non si disconosce che in tal caso un'indennità di fr. 13 800.– corrisponde a una retribuzione attorno ai fr. 450.– l'ora, ma non si deve trascurare nemmeno che il procedimento cautelare aveva un valore ingente ( fr. 3 443 985.–) , ciò che implicava un alto grado di responsabilità per gli avvocati. Simile retribuzione può quindi risultare elevata, ma non denota una “manifesta sproporzione tra il valore litigioso e le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla (…) tariffa” (nel senso dell'art. 13 cpv. 1 del regolamento) che induca a scostarsi da un'indennità per ripetibili calcolata ad valorem . 11. Se ne conclude che l'appellante esce sconfitto sulla richiesta principale , mentre ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione delle spese processuali da fr. 22 000 .– a fr. 8000.– (contro i fr. 5000.– proposti) e sull'in­dennità per ripetibili dovuta alla controparte da fr. 25 000.– a fr. 15 600.– (contro i fr. 6000.– proposti). Ciò imporrebbe di suddividere le spese del giudizio odierno secondo la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Nel complesso tuttavia il grado di vittoria riportato dall'appellante rimane esiguo. In simili circostanze tanto vale ridurre lievemente le spese di appello (la tassa di giustizia piena corrisponderebbe a quella di fr. 8000.– per la prima sede: art. 13 LTG), rinunciando a porre a carico di AO 1 la piccola differenza, e ridurre altrettanto lievemente l'indennità per ripetibili, anche perché sulla tassa di giustizia il convenuto si è rimesso semplicemente al giudizio della Camera e non può dirsi quindi vittorioso. Riguardo al­l'ammontare delle ripetibili si giustifica di applicare l'aliquota media del 45% all'indennità di primo grado (art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento), il convenuto avendo presentato un memoriale di osservazioni all'appello (20 pagine) e una duplica (4 pagine), ciò che giustificherebbe un'indennità di fr. 6200.– (arrotondati), cui si aggiungono le spese del 6% (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (art. 14 cpv. 1 del regolamento), per complessivi fr. 7100.–. La lieve riduzione citata dianzi modera l'indennità a fr. 7000.–. 12. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 9 ) . Comunque sia, contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide:

1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è riformato come segue: Le spese processuali di fr. 8000.– complessivi sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 15 600.– per ripetibili. Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.   Le spese di appello, ridotte a fr. 7900.–, sono poste a carico del­l'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7000.– per ripetibili ridotte.

3.   Notificazione a: – avv.   ; – avv. dott.   . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2017.85

Lugano

17 aprile 2019/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causaCA.2017.21(provvedimenticautelari)della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del15 maggio 2017dalla

AP 1

contro

AO 1

– avv.   ;

– avv. dott.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).