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11.2017.83

Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa; caducità per mancata introduzione della causa di merito in pendenza di appello.

Ticino · 2019-01-29 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 000 “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri il valore nominale delle azioni per le quali il Pretore ha ordinato il divieto provvisorio di disporre. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 21 agosto 2017 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Presentato il 31 agosto 2017 (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 a edizione, n. 14 ad art. 263). Un appello diretto contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari non sospende invece l'esecutività della decisione impugnata (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC), tranne che l'autorità di ricorso decida altrimenti (art. 315 cpv. 5 CPC). Il termine per promuovere la causa di merito decorre quindi dal giorno successivo alla notificazione del decreto cautelare (art. 142 cpv. 1 CPC). Poco importa che il decreto sia impugnato da una parte, dall'altra o da entrambe. L'istante che, vistosi impartire il termine, non intende promuovere causa finché il decreto provvisorio non sia passato – formalmente – in giudicato, deve chiedere all'autorità superiore il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (quand'anche il ricorso sia stato presentato dalla controparte). In alternativa può instare davanti al primo giudice per una proroga del termine fissatogli (art. 144 cpv. 2 CPC). Oppure può introdurre l'azione di merito e invitare quel giudice a sospendere la procedura finché il decreto cautelare non sia passato in giudicato (art. 126 cpv. 1 CPC). Egli ha dunque più di una possibilità per evitare che il termine scada infruttuoso (cfr. per analogia I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.72 del 17 settembre 2018 relativo all'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori [art. 961 cpv. 3 CC]).

E. 3 Nella fattispecie gli appellanti non hanno chiesto che al loro appello fosse accordato effetto sospensivo. Né l'istante ha instato perché all'appello di AP 2 e AP 1 fosse conferito effetto sospensivo riguardo al termine assegnatogli dal Pretore per promuovere l'azione di merito. Tanto meno AO 1 ha invitato il Pretore a prorogarne la scadenza o ha, per avventura, promosso causa, esortando il giudice a sospendere la procedura finché il decreto cautelare non fosse passato – formalmente – in giudicato. Il termine del 31 ottobre 2017 è così giunto a compimento in pendenza di appello e i provvedimenti cautelari si sono estinti, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'istante a rimanere inattivo (I CCA, decreto inc. 11.2017.72, citato, consid. 4 con riferimento).

E. 4 Nella sua presa di posizione del 16 gennaio 2019 a questa Camera AO 1 giustifica la propria inazione, rilevando che l'appello presentato dai convenuti ha sospeso il termine fissato dal Pretore, “ a prescindere dal tenore dell'art. 315 cpv. 4 CPC ”. A sostegno della sua tesi accenna a una sentenza 16 ottobre 2018 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (inc. 14.2018.46) che si è espressa sugli effetti dell'appello dei convenuti e sull'esecutività della decisione cautelare impugnata, stabilendo che essa non si estende anche al dispositivo sulle spese giudiziarie. Conformemente a tale sentenza non si pone dunque – a suo avviso – la questione dell'osservanza del termine per promuovere la causa di merito. L'argomentazione non può trovare ascolto. a) Le conseguenze giuridiche dell'art. 263 CPC subentrano per legge. Ora, come detto, un appello contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari non sospende per principio l'esecutività di un provvedimento cautelare, a meno che non ne sia fatta richiesta e l'esecuzione dei provvedimenti cautelari rischi di creare un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 315 cpv. 4 lett. b e cpv.

E. 5 Rimane da statuire sulle spese giudiziarie, che in una causa divenuta senza interesse vanno fissate fissate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse (FF 2006 pag. 6669 a metà; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­­böhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce al fatto che AO 1 ha lasciato decorrere il termine assegnatogli dal Pretore per promuovere la causa di merito senza postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello di AP 1 e AP 2 né sollecitare una proroga del termine al Pretore né, tanto meno, promuovere l'azione di merito. Con ciò i provvedimenti cautelari si sono estinti. L'istante va chiamato quindi a sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati (art. 108 CPC; analogamente: I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.72, citato, consid. 6 con riferimenti). La tassa di giustizia va nondimeno sensibilmente ridotta per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). AP 1 e AP 2, che hanno introdotto appello per il tramite di un legale, hanno diritto in ogni modo a un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 6 Relativamente agli oneri processuali di primo grado che il Pretore ha posto (per fr. 11 000.–) interamente a carico dei convenuti, con obbligo di rifondere all'istante fr. 20 000.– per ripetibili, un tale giudizio presupponeva che l'istante promuovesse l'azione di merito a convalida dei provvedimenti cautelari. Ciò non essendo avvenuto, le spese e le ripetibili della procedura cautelare vanno addebitate all'istante, indipendentemente dalla questione di sapere se costui li abbia ottenuti a ragione o a torto (I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.72, citato, consid. 7 con riferimenti).

E. 7 Circa i rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decreta:

1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2.   Le spese processuali di primo grado, di fr. 11 000.–, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà ai convenuti fr. 20 000.– complessivi per ripetibili. 3 .   Le spese di appello ridotte, di fr. 1000 .–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà agli appellanti fr. 2500.– complessivi per ripetibili.

4.   Notificazione: – avv.   ; – avv. dott.   . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il giudice presidente                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2017.83

Lugano

29 gennaio 2019/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causaCA.2017.22(provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città, promossa con istanza del15 maggio 2017da

AO 1

contro

AP 1e

AP 2

Ritenuto

– avv.   ;

– avv. dott.   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).