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11.2017.31

Diffida ai debitori decretata pendente appello su sentenza di divorzio

Ticino · 2018-05-29 · Italiano TI
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 000 (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto era dato, ove appena si pensi che la trattenuta, di fr. 1000.– mensili, non è soggetta a limiti di tempo. Quanto alla tempestività del ricorso, il giudizio impugnato è pervenuto a AP 1 il 23 febbraio 2017 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). I ntrodotto il 3 marzo 2017, l'appello è dunque ricevibile.

E. 2 Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che fino al passaggio in

giudicato dell'intera sentenza di divorzio rimane in vigore il contributo

alimentare per la moglie dovuto in precedenza, ovvero quello stabilito in

concreto il 29 ottobre 2010 a protezione dell'unione coniugale. Contributo che

– egli ha continuato – AP 1 ha dichiarato a più riprese di non voler più

versare, poiché intaccherebbe il suo minimo esistenziale, tant'è che dopo il

novembre del 2016 egli non ha più erogato né il contributo di dicembre né

quello di gennaio 2017.

Posto ciò, il Pretore

aggiunto non ha trascurato che una diffida ai debitori deve rispettare il

minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'obbligato, esigenza che – secondo

AP 1 – è lesa nella fattispecie. Per risolvere la questione il primo giudice ha

accertato così il reddito del convenuto in fr. 3300.70 mensili (rendita

AVS fr. 1725.–, rendita LPP fr. 167.90, reddito da attività accessorie fr.

343.80, reddito da immobili fr. 1064.–) e ha calcolato il relativo fabbisogno

minimo in fr. 2311.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo 1200.–,

costo del­l'alloggio fr. 815.– [compresi gli oneri ipotecari, gli

ammortamenti usuali e le spese di manutenzione immobiliare], premio della cassa

malati

[inclusa l'assicurazione complementare]

fr. 286.60,

assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 9.50). Appurato un margine

disponibile di fr. 989.60 mensili, egli ha nondimeno lasciato invariato

l'ammontare della trattenuta originaria (fr. 1000.– mensili), rilevando

che il fabbisogno minimo dell'istante risulta maggiormente intaccato rispetto a

quello del convenuto, il quale dispone anche di sostanza. Da ultimo il Pretore aggiunto

ha respinto l'argomento di AP 1, il quale sosteneva che la pigione versata da __________

C__________ è intangibile perché già ceduta alla Banca __________ a copertura

di interessi ipotecari e delle spese di gestione, constatando che la cessione invocata

da AP 1 non si riferisce alla pigione versata da __________ C__________. Onde,

in definitiva, l'accoglimento della richiesta di trattenuta formulata dall'istante.

E. 3 L'appellante

sostiene un primo luogo che con l'emanazione della sentenza di divorzio, il 7

settembre 2016, è definitivamente intervenuto lo scioglimento dell'unione

coniugale, di modo ch'egli non è più tenuto a versare il contributo alimentare

di fr. 1000.– mensili fissato a protezione dell'unione coniugale. Non per caso,

egli prosegue, la

Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI ha comunicato al­l'istante il 14 no­vembre 2016 che

dal dicembre successivo la trattenuta di fr. 1000.– mensili dalla rendita

AVS in favore di lui sarebbe venuta a cadere. Così argomentando, il convenuto disconosce

tuttavia che

– come ha spiegato il Pretore

aggiunto (consid. 5) –

il contributo

alimentare per un coniuge stabilito dal giudice del divorzio dopo lo

scioglimento del matrimonio (art. 125 cpv. 1 CC) si applica

solo dal

momento in cui l'

intera

sentenza (e non solo il principio del divorzio) è

passata in giudicato. Fino a quel momento i con­tributi di mantenimento rimangono

disciplinati dall'assetto cautelare decretato durante la causa di divorzio o –

come in concreto – dalle precedenti misure a protezione del­l'unione coniugale

(RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2007 pag. 745 n. 21c; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a).

Certo, in casi particolari

il giudice del divorzio può disporre che il contributo alimentare dovuto a un

coniuge giusta l'art. 125 cpv. 1 CC decorra già dal passaggio in giudicato del

dispositivo con cui è sciolto il matrimonio (“forza di giudicato parziale”),

seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. In circostanze

eccezionali egli può finanche far decorrere il contributo alimentare del­l'art. 125

cpv. 1 CC retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di

divorzio (RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a). Nulla di ciò si ravvisa in

concreto. Ne segue che, contrariamente all'opinione dell'appellante, nella

fattispecie il passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento

del matrimonio non incide sulla decorrenza del contributo alimentare da lui

dovuto dopo il divorzio né, tanto meno, rende caduchi i contributi disposti dal

giudice a tutela dell'unione coniugale, i quali rimangono in vigore fino al

passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. La decisione della

Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI,

apparentemente fondata su una sentenza del Tribunale federale

5P.474/2005

del­l'8 marzo 2006, non impedisce al giudice civile – come che sia – di emanare

un altro ordine di trattenuta, sostitutivo del precedente. Su questo pun­to l'appello

manca di consistenza.

E. 4 Per quanto riguarda

la diffida ai debitori, l'appellante non contesta di avere interrotto, dopo il

novembre del 2016, il versamento del contributo alimentare di fr. 1000.–

mensili per l'istante. Contesta però l'ammontare del suo reddito accertato dal

Pretore aggiunto, facendo valere che nel frattempo la sua r

endita AVS si è ridotta

da fr. 2061.–

a fr. 1725.– mensili e che la sua entrata di fr. 343.80

mensili da attività accessorie costituisce in realtà una partecipazione alle

spese professionali da lui sopportate come indipendente, per tacere del fatto

che sia la ditta __________ T__________ di __________ sia la ditta __________ M__________

Sagl, sempre di __________, hanno ormai rescisso l'incarico affidatogli.

a)

Il

giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una

diffida ai debitori) è vincolato – di regola – al­l'ammontare dei contributi alimentari

stabiliti nell'ultima decisione presa dal giudice a protezione dell'unione

coniugale o dal giudice del divorzio. Egli non è competente per ridiscutere

simili contributi. Qualora tuttavia la situazione dell'obbligato si sia deteriorata

dopo la fissazione di quei contributi, egli deve verificare almeno che, a un

esame di verosimiglianza, la trattenuta non intacchi il fabbisogno minimo dell'obbligato,

fabbisogno calcolato non secondo i principi del diritto civile (ricordati in

DTF 114 II 394 consid. 4b), bensì secondo i principi della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF

110 II 15 consid. 4; I-2006 pag. 678 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 5; analogamente: sentenza del

Tribunale federale 5A_638/2017 del 21 dicembre 2017 consid. 5. 2;). Il

peggioramento della situazio­ne finanziaria dell'ob­bligato non deve ricondursi

inoltre – con ogni evidenza – a una scelta unilaterale dell'obbligato medesimo,

non essendo quegli abilitato a sminuire a piacimento le basi destinate al

sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4).

b)

Quanto

alla rendita AVS percepita da AP 1, intanto, l'appello è senza oggetto, giacché

il Pretore aggiunto ha conteggiato al convenuto un'entrata di fr. 1725.–

mensili (quella da lui fatta valere), non di fr. 2061.– mensili. Riguardo

al reddito di fr. 343.80 mensili da attività accessorie, il

primo giudice ha ritenuto che il convenuto non avesse reso verosimile alcuna disdetta

dei relativi mandati. L'appellante sostiene di avere esibito all'udienza del 1°

febbraio 2017 “i benserviti della ditta __________ T__________ e __________ M__________

Sagl, di cui ha preso atto il giudice”. Da quel verbale non risulta però alcuna

produzione di documenti, i quali per assurgere a mezzo di prova sarebbero dovuti

essere versati agli atti, mentre ciò non è avvenuto nemmeno nell'ambito della

parallela causa di divorzio (sentenza inc. DM.2012.52 del 7 settembre 2016,

consid. 5.9.3). Né risulta verosimile che simili rimunerazioni possano costituire

una partecipazione alle spese professionali del lavoratore indipendente,

l'importo di fr. 343.80 mensili essendo già stato calcolato dal giudice del

divorzio al netto della deduzione fiscalmente ammessa di

fr. 800.– annui per le spese (sentenza citata, consid. 5.9.3). Anche al proposito

l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

E. 5 Per

quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante lo quantifica in

fr. 3295.– mensili, se non

in fr. 3604.– mensili.

Ram­menta

che dal 2010 egli non beneficia più del sussidio cantonale

per la cassa malati, di modo che il suo premio è passato da fr.

286.60 a fr. 433.– mensili, come si evince dai documenti

agli atti. Fa valere poi che il Pretore non gli ha riconosciuto nel fabbisogno

minimo il costo dell'alloggio di fr. 550.– mensili ammesso dal giudice del

divorzio, trascurando altresì che mediante il contributo alimentare di fr. 1000.–

mensili per l'istante egli partecipa al costo dell'alloggio di lei, tant'è che

l'autorità fiscale gli ha riconosciuto una deduzione di fr. 260.– mensili.

a)

Il

Pretore aggiunto ha considerato nel fabbisogno minimo dell'appellante il premio

della cassa malati di fr. 286.60 mensili accertato nella sentenza di divorzio,

fondandosi sulla polizza del 2013 (successiva quindi al 2010), che attesta un premio

di fr. 200.95 mensili per la copertura obbligatoria e uno di fr. 85.65 mensili

per l'assicurazione com­plementare (doc. 21 nella citata sentenza inc. DM.2012.52

del 7 settembre 2016, consid. 5.9.5). Contrariamente a quanto l'interessato

asserisce, agli atti non risulta documentato alcun premio di fr. 433.–

mensili complessivi, nemmeno nella parallela causa di divorzio. Per di più, nel

minimo esistenziale del diritto esecutivo di un obbligato non rientra – in

antitesi a quanto reputa il Pretore aggiunto – il premio per la copertura complementare

della cassa malati, non trattandosi di un'assicurazione obbligatoria (DTF 134

III 323). Al riguardo non giova dunque attardarsi.

b)

Quanto

al

costo dell'alloggio di fr. 550.– mensili

per

oneri ipotecari, ammortamenti usuali e spese di manutenzione immobiliare

ammesso dal giudice del divorzio, non è vero che il Pretore

aggiunto abbia ignorato tale spesa

. Semplicemente, egli l'ha ritenuta

compresa (così come il giudice del divorzio) nell'ammontare di fr. 815.–

mensili complessivi per il costo dell'alloggio ammesso nel fabbisogno minimo

dell'appellante (sentenza citata del 7 settembre 2016 consid. 5.9.5 in

fine).

Anzi, a ben vedere nel mi­nimo esistenziale del

diritto esecutivo non rientrerebbe nem­meno

l'ammortamento ipotecario

(FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 in basso), che andrebbe tolto dal

fabbisogno minimo del convenuto.

c)

Può

darsi infine che l'autorità fiscale abbia riconosciuto al­l'appellante una

deduzione dal reddito nella misura in cui egli partecipa al costo dell'alloggio

di AO 1. Ai fini del diritto civile è escluso nondimeno che un obbligato alimentare

si veda riconoscere nel proprio fabbisogno minimo, in tutto o in parte,

l'ammontare di contributi di mantenimento a suo carico, poiché ciò equivarrebbe

a ottenerne un equivalente ristorno. L'appellante si duole

che il Pretore

aggiunto abbia considerato ai fini del giudizio dati vecchi e nuovi come

gli “fa comodoˮ. In realtà il primo giudice si è

fondato sugli ultimi dati disponibili. Se l'appellante ha omesso di rendere

verosimili determinati cambiamenti intervenuti nel frattempo, omettendo di documentarli,

la responsabilità non è del Pretore aggiunto.

E. 6 Afferma l'appellante che la pigione pagata da __________ C__________ è accreditata su un conto B__________ n. __________ e che la dichiarazione della banca ‟cessione di pigioni e fittiˮ riguarda tutte le locazioni, compresa quella pagata da __________ C__________. Il Pretore aggiunto ha accertato invece che la Banca __________ ha confermato l'avvenuta cessione della pigione unicamente per quanto concerne la locazione della proprietà per piani n. 18 926, non anche quella della proprietà per piani n. 18 925 (doc. 2). Con tale motivazione il convenuto non tenta nemmeno di confrontarsi. Che poi la pigione versata da __________ C__________ sia accreditata su un conto corrente di B__________ intestato al convenuto non rende verosimile alcunché, tanto meno l'avvenuta cessione di quel credito.

E. 7 In definitiva, il minimo esistenziale dell'appellante secondo il diritto esecutivo non eccede fr. 2225.35 mensili, consistente nell'am­montare di fr. 2311.– mensili calcolato dal Pretore aggiunto, cui va tolto per lo meno il premio della cassa malati complementare, facoltativa, di fr. 85.65 mensili (sopra, consid. 5a), e dal quale andrebbe tolto a rigore anche l'ammortamento ipotecario (sopra, consid. 5b). A fronte di un reddito di fr. 3300.70, AP 1 dispone così di un margine sufficiente per erogare all'istante il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili.

E. 8 L'appellante sottolinea di avere sempre contestato il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per l'istante e sostiene di dover aumentare le pigioni dei suoi appartamenti di fr. 350.– mensili già per versare il contributo alimentare di fr. 425.– mensili fissato nella sentenza di divorzio. Secondo il convenuto, poi, è incoerente prevedere un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili quando nella sentenza di divorzio è stato stabilito un contributo di soli fr. 425.– mensili. Con simili motivazioni l'appellante perde di vista tuttavia che non compete al giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una diffida ai debitori) sinda­care l'adeguatezza di contributi alimentari. Quel giudice deve attenersi per principio – come si è spiegato (consid. 4a) – a quanto figura nell'ultima decisione presa dal giudice a protezione del­l'unione coniugale o dal giudice del divorzio. Egli si limita unicamente a verificare che il debitore possa conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, garanzia che in concreto è assicurata. Per gli stessi motivi cadono nel vuoto le recriminazioni dell'appellante sulla lamentata ingiustizia di un conto postale con un saldo di fr. 10 678.75 (il 30 novembre 2016) che AO 1 avrebbe alimentato grazie alla riscossione del contributo alimentare. E per gli stessi motivi sono fuori argomento anche le affermazioni riguardo al fabbisogno minimo di AO 1, che sarebbe mutato nel frattempo. Il giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una diffida ai debitori) non va confuso – si ripete – con il giudice preposto alla fissa­zione dei contributi alimentari.

E. 9 A parere dell'appellante infine non si giustifica né l'ammontare delle spese di primo grado (fr. 500.–) né quello dell'indennità per ripetibili (fr. 2000.–), poiché il valore litigioso è decisamente inferiore a quello stimato dal Pretore aggiunto. Da parte sua il Pretore aggiunto, calcolato il valore litigioso in fr. 240 000.– complessivi giusta l'art. 92 cpv. 2 CPC, ha fissato le spese processuali in applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 9 cpv. 1 LTG e l'entità delle ripetibili in applicazione degli art. 11 e 13 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Perché in concreto il valore litigioso sarebbe sensibilmente inferiore a fr. 240 000.– non è dato di capire. Per di più, dandosi una contestazione pecuniaria, toccava all'appellante indicare di quanto si ridurrebbero le spese processuali e le ripetibili in virtù del suo ragionamento (DTF 137 III 617). Invano si cercherebbe nella sua motivazione anche solo una cifra per ordine di grandezza. Ne discende che su quest'ultimo punto l'appello si rivela addirittura irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

E. 10 Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

E. 11 Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata come decreto cautelare.

2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3.   Notificazione: –; – avv.. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2017.31

Lugano,

29 maggio 2018/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causaSO.2016.907(diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 25 novembre 2016 da

AO 1

contro

AP 1,

–;

– avv..

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).