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11.2016.52

Provvedimenti cautelari in favore del figlio minorenne emanati dal giudice svizzero nell'ambito di una causa di divorzio pendente all'estero

Ticino · 2017-12-14 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 000 è dunque raggiunto. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è stata emessa il 13 giugno 2016 ed è stata notificata seduta stante. Introdotto nel termine di dieci giorni (il più breve previsto dal Codice di procedura civile: art. 314 cpv. 1 CPC), l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

E. 2 All'appello AP 1 acclude un messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2016 in cui la dott. __________ F__________ raccomanda una sorveglianza diurna e notturna del figlio M__________ dovuta all'età e alla patologia di cui soffre il ragazzo. Dal canto suo AO 1 ha trasmesso il 19 settembre 2016 una copia della sentenza di divorzio, con traduzione, pronunciata in Russia il 30 agosto 2016. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispe­cie l'appellante non pretende che le sarebbe stato ragionevolmente impossibile procurarsi prima la citata dichiarazione medica e sottoporla al Pretore, onde la dubbia ricevibilità del documento. Certo, l'attestazione potrebbe essere acquisita agli atti d'ufficio in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC ), ma – come si vedrà oltre – essa non appare di rilievo ai fini del giudizio . Sicuramente ricevibile è invece la sentenza di divorzio russa del 30 agosto 2016, successiva alla decisione del Pretore aggiunto e prodotta dal convenuto senza indugio.

E. 3 Nella fattispecie v'è da interrogarsi anzitutto sulla competenza del Pretore (aggiunto) per emanare le misure a protezione del­l'unione coniugale chieste dalla moglie il 21 aprile

2016. A quel momento invero, come risulta dagli atti, il marito aveva già intentato azione di divorzio in Russia (il 14 aprile precedente: doc. 2). a) Nelle relazioni internazionali il giudice svizzero rimane competente per statuire a tutela dell'unione coniugale (art. 46 LDIP) quand'anche una parte abbia già promosso azione di divorzio all'estero se appare evidente sin dall'inizio (ovvero fin dall'introduzione della procedura a tutela dell'unione coniugale) che la sentenza estera di divorzio non potrà essere riconosciuta in Svizzera (DTF 134 III 328 consid. 3.3 con rinvii). Qualora non si possa escludere che la sentenza di divorzio pronunciata all'estero sarà riconosciuta in Svizzera, il giudice svizzero non può più statuire a tutela dell'unione coniugale. Può solo decretare

– soccorrendone le condizioni – prov­vedimenti cautelari sulla base del­l'art. 10 lett. b LDIP nell'ambito della causa di divorzio pendente all'estero (RtiD II-2017 pag. 907 consid. 4 a 6). b) Analoga è la situazione nel caso in cui una parte si valga, in una procedura a tutela dell'unione coniugale, di una sentenza di divorzio pronunciata all'estero. In tale ipotesi il giudice svizzero rimane competente per adottare misure protettrici dell'unione coniugale, comprese quelle non trattate dal tribunale estero, soltanto se la decisione estera non può essere riconosciuta in Svizzera conformemente agli art. 65 cpv. 1 e 25 segg. LDIP o in base a convenzioni internazionali. Per contro, se la decisione di divorzio pronunciata all'estero può essere riconosciuta in Svizzera, decade la possibilità di adottare misure protettrici dell'unione coniugale. Prospettabile rimane unicamente una procedura intesa alla completazione o alla modifica della sentenza estera di divorzio in applicazione del­l'art. 64 LDIP. Incombe al giudice adito in Svizzera pronunciarsi in via pregiudiziale sul riconoscimento della sentenza estera, senza essere vincolato a eventuali decisioni prese dall'autorità amministrativa (sentenza del Tribunale federale 5A_214/2016 del 20 agosto 2016 consid. 5 e 6, in: SJ 139/2017 I 29). c) In concreto si evince dagli atti che in seguito a un'azione pro­mossa il 14 aprile 2016 da AO 1, con sentenza contumaciale del 12 maggio 2016 il Giudice di pace del circondario del Tribunale n. 182 del distretto __________ a __________ ha pronunciato il divorzio (doc. 2 e 4). Adito da AP 1, il 30 agosto 2016 lo stesso giudice ha nuovamente pronunciato il divorzio, apparentemente ancora in assenza della convenuta. L'appellante non contesta tuttavia che tale decisione sia passata in giudicato, tant'è che nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop) essa risulta divorziata dall'ottobre 2016. Resta il fatto che quando il Pretore aggiunto ha statuito, il 13 giugno 2016, sussisteva per lo meno la prima sentenza. E sebbene tale decisione fosse contestata, non poteva escludersene il riconoscimento per ciò soltanto. Intanto la decisione era stata pronunciata nello Stato di origine di uno dei coniugi (art. 65 cpv. 1 LDIP). Inoltre nemmeno la moglie invocava motivi che ostassero al riconoscimento (art. 27 LDIP). E, comunque fosse, una nuova sentenza di divorzio era da attendersi a __________. Ciò non lasciava spazio a misure protettrici dell'unione coniugale. Il Pretore aggiunto poteva solo decretare – se mai – prov­ve­dimenti cautelari sulla base del­l'art. 10 LDIP in appoggio alla causa di divorzio pendente in Russia. d) L'art. 10 lett. a LDIP stabilisce che competenti per prendere provvedimenti cautelari sono, fra l'altro, “i tribunali e le autorità svizzeri competenti nel merito”. I tribunali svizzeri sono competenti per completare o modificare sentenze di divorzio se hanno pronunciato essi medesimi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli art. 59 o 60, fatto salvo l'art. 85 LDIP sulla protezione dei minori (art. 64 cpv. 1 LDIP). Nel caso in esame la causa davanti al Pretore aggiunto riguardava l'affidamento dei figli, il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per i minorenni. Il giudice svizzero chiamato a completare la sentenza di divorzio estera era quindi competente nel merito se ricorrevano le premesse dell'art. 85 LDIP. Ciò posto, l'art. 85 cpv. 1 LDIP rinvia alla Convenzione del­l'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011), ratificata dalla Svizzera e in vigore per la Russia dal 1° giugno 2013 ( ‹ https://www.hcch.net/ fr/instruments/conventions/status-table/?cid=70 › ). Questa prevede che competenti per adottare misure tendenti alla protezione della persona o dei beni del minorenne sono le autorità, giudiziarie o amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore stesso (art.

E. 5 Litigioso rimane, in concreto, il contributo alimentare per il figlio cadetto M__________. Ora, all'udienza del 13 giugno 2016 i coniugi hanno precisato che il marito non lavora dal 12 novembre 2014, che la moglie non esercita alcuna attività lucrativa, che entrambi sono proprietari di immobili in Svizzera e all'estero, che M__________ è gravemente malato e necessita di regolari cure a __________, che ambedue i figli frequentano per scelta della madre un asilo privato la cui retta è di fr. 1100.– mensili per M__________ e di fr. 1300.– mensili per V__________, che AO 1 paga e ‟ si impegna a pagare anche in futuroˮ il costo dell'alloggio della moglie e dei figli. Su tali basi essi hanno concordato il contributo alimentare a carico di AO 1 dal 1° giugno 2016 in fr. 1500.– mensili per ogni figlio sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dedotta la posta relativa al costo dell'alloggio. Il Pretore aggiunto ha, all'atto pratico, omologato l'intesa.

E. 6 L'appellante sostiene che con la ‟conferma della proposta riportata al § 3 del dispositivo (che diventerebbe decisione cresciuta in giudicato in caso di mancato appello)ˮ, si vedrebbe nuovamente preclusa nel proprio diritto di essere sentita e nel diritto a un equo processo con parità delle armi. Essa fa valere che, come già si evinceva dal verbale d'udienza del 13 giugno 2016, la sindrome di Hunter, di cui M__________ è affetto, si caratterizza “per macrocefalia, ritardo mentale, disturbi dell'umore e del carattere che provoca un'aggressività anormale”. Ciò necessita, come risulta dalla dichiarazione della dott. __________ F__________, di sorveglianza e di prestazioni mediche specifiche. Il contributo alimentare di fr. 1500.– mensili sarebbe dunque insufficiente e non coprirebbe le spese di cura necessarie, da lei stimate in fr. 5340.– mensili (“minimo vitale, tabelle di Zurigo” fr. 1707.– mensili, assicurazione fr. 633.– mensili, “badante necessaria sull'arco dell'intera giornata: doc. C”, fr. 3000.– mensili). L'appellante rimprovera così al primo giudice di non avere assunto d'ufficio gli elementi necessari per chiarire le necessità terapeutiche del figlio e adeguarne il fabbisogno in denaro, che richiede a suo avviso un contributo alimentare di almeno a fr. 3000.– mensili. a) Dal profilo formale, intanto, le parti, personalmente comparse all'udienza del 13 giugno 2016 debitamente patrocinate e hanno raggiunto l'accordo in presenza di un interprete, accordo che il Pretore aggiunto ha approvato. In quale violazio­ne d'ordine il giudice sia incorso non è dato a divedere, né l'interessata spiega. L'apodittico richiamo al “diritto di essere sentita e al principio della parità della armi (art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 CEDU)” è completamente privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello sfugge pertanto a ogni disamina. b) Per quel che riguarda il contributo alimentare in favore di M__________, non fa dubbio che esso andava definito dal giudice in ossequio al principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 con riferimenti). Ciò non dispensava le parti però da una collaborazione attiva alla procedura, né le esonerava dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti (sentenza del Tribunale federale 5A_760/2016 del 5 settembre 2017, consid. 4.1). Se intendeva allegare un maggior fabbisogno in denaro del figlio, di conseguenza, AP 1 avrebbe dovuto addurre anche i mezzi di prova necessari. Pur avendo partecipato all'udienza con l'assistenza di un legale di fiducia, tuttavia, essa non ha indicato alcunché. Mal si comprendono dunque i rimproveri da lei rivolti al primo giudice. c) Quanto all'ammontare del contributo alimentare, l'importo di fr. 1500.– è stato stabilito sulla scorta della tabella 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo, che prevede per una fratria di due un fabbisogno medio in denaro di fr. 1707.– mensili fino ai 6 anni (compresi fr. 582.– per cura e educazione), fabbisogno da cui è stato tolto in concreto il costo dell'alloggio. Perché nel risultato tale calcolo sia errato l'appellante non spiega. Il costo dell'alloggio, in effetti, è assunto direttamente da AO 1, il quale nell'accordo si “impegnava anche per il futuro a pagare i costi abitativi della moglie e i figli”. L'appellante invoca spese per “assicurazioni di fr. 633.– men­sili (fr. 7600.– annui)”, ma non è dato di capire a quali costi essa alluda. Agli atti figura sì un sollecito di pagamento relativo ai premi della cassa malati da gennaio a giugno del 2016 (fr. 7675.60: doc. I), ma esso si riferisce a tutta la famiglia. Perché l'intero importo andrebbe riconosciuto nel fabbisogno in denaro di M__________, il cui premio ammonta a fr. 559.50, rimane un enigma. Oltre a ciò, i premi della cassa malati e le spese mediche sono già contemplati dalla voce “weitere Kosten” delle citate raccomandazioni (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 11) e non giustificano di per sé un aumento del fabbisogno in denaro, la quasi integralità delle spese essendo assunta dalla cassa malati (doc. H). Circa l'esborso di fr. 3000.– mensili per una badante, l'appellante produce un messaggio di posta elettronica in cui la citata dott. __________ F__________ dichiara che M__________ necessita di “una sorveglianza costante da parte di un adulto sia di giorno che di notte, e questo come ovvio in ragione della sua età anagrafica ed a maggiore ragione in virtù della patologia di cui soffreˮ (doc. C). Che il bambino necessiti di una sorveglianza continua può anche essere verosimile. Che ciò richieda la presenza di una badante è lungi invece dall'apparire attendibile, tanto meno se si pensa che l'appellante non esercita alcuna attività lucrativa e che il figlio frequenta un asilo privato (verbale del 13 giugno 2016, pag. 2). Per di più, al momento dell'accordo AP 1 non ha preteso che occorresse una badante e in questa sede non spiega perché l'accudimento da lei fornito non sarebbe sufficiente, ovvero che cosa sarebbe cambiato dal 13 giugno al 23 giugno 2016. Si dà atto che in conformità al nuovo art. 285 cpv. 2 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, il contributo di mantenimento per il figlio serve anche a garantire la cura di quest'ultimo da parte dei genitori o di terzi. Se non che, in concreto l'appellante chiede una maggiorazione del contributo alimentare senza renderne verosimile la necessità. Relativamente poi alla sua situazione economica, AP 1 non esercita attività lucrativa, ma possiede tre appartamenti in Russia e tutto si ignora sul contributo alimentare in suo favore che i coniugi hanno concordato in esito al divorzio pronunciato in Russia. Ad ogni buon conto, dovessero intervenire effettivi mutamenti di rilievo, l'appellante potrà sempre chiedere al Pretore di adattare il contributo alimentare per il figlio alle nuove circostanze (art. 286 cpv. 2 CC). d) Nelle circostanze illustrate non si riscontrano elementi che inducano a scorgere un contributo alimentare inadeguato o un accordo tra genitori non compatibile con il bene del figlio. Men che meno ove si consideri che le parti disponevano di tutti i dati inerenti alle rispettive situazioni finanziarie già al­l'udienza del 13 giugno 2016. Il Pretore non aveva dunque motivo per rifiutare l'omologazione della convenzione, chiara e completa, sollecitata da entrambi i coniugi. Ne segue che, destituito di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata.

E. 7 In via subordinata AP 1 chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio agli atti al Pretore aggiunto perché prosegua l'istruttoria al fine di chiarire il fabbisogno in denaro del figlio. Quali prove andrebbero esperite e come mai questa Camera non potrebbe procedere essa medesima al riguardo (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1) essa non spiega. Non si intravede dunque per quale ragione gli atti dovrebbero essere rinviati al Pretore, il mero richiamo all'art. 318 cpv. 1 lett. c CPC non essendo di alcun sussidio (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.21 del 14 giugno 2016, consid. 8).

E. 8 . Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte , che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. a) AO 1 rivendica in questa sede un'indennità per ripetibili di fr. 11 500.– calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 480 000.– (fr. 2000.– x 12 x 20 anni), al quale egli applica l'aliquota dell'8% prevista dall'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), dedotto il 30% (art. 12 cpv. 2 lett. a del medesimo regolamento). Tale metodo di calcolo fondato sul valore litigioso non è pertinente, poiché nelle cause di stato (provvedimenti cautelari compresi) le ripetibili sono definite, per costante giurisprudenza di questa Camera, in base al dispendio di tempo (fr. 280.– orari: art. 12 del predetto regolamento) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avreb­be dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.23 del 30 giugno 2016, consid. 20b). Identico principio vigeva già sotto l'egida del­l'art. 14 della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009, consid. 10 con rinvio a BOA n. 24, pag. 48; v. anche BOA n. 22 pag. 34). L'indennità per ripetibili dipende così dall'im­portanza della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza del lavoro e dal tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.

E. 12 ultima frase del ripetuto regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia). b) Il patrocinio in appello si è esaurito nella redazione di un memoriale di osservazioni (sei pagine, compresi il frontespizio e le domande di giudizio) e nella stesura di una lettera. Salvo la questione legata alla competenza del giudice a protezione dell'unione coniugale (argomento che nelle osservazioni all'appello non è stato trattato), la sussunzione giuridica era poi relativamente semplice e il pro­cedimento ampiamente noto al patrocinatore dell'appellato. In simili circostanze non si giustifica di retribuire più di sette ore di lavoro abbondanti, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). Ne segue un'indennità per ripetibili di fr. 2500.– (arrotondati). 9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2.   Le spese processuali di fr. 2500.– complessivi sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili.

3.   Notificazione a: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2016.52

Lugano

14 dicembre 2017/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causaSO.2016.1826(protezione dell'unione coniugale;recte: provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di divorzio pendente all'estero)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del21 aprile 2016da

AP 1

contro

AO 1

Ritenuto

Considerando

a)Nelle relazioni internazionali il giudice svizzero rimane competente per statuire a tutela dell'unione coniugale (art. 46 LDIP) quand'anche una parte abbia già promosso azione di divorzio all'estero se appare evidente sin dall'inizio (ovvero fin dall'introduzione della procedura a tutela dell'unione coniugale) che la sentenza estera di divorzio non potrà essere riconosciuta in Svizzera (DTF 134 III 328 consid. 3.3 con rinvii). Qualora non si possa escludere che la sentenza di divorzio pronunciata all'estero sarà riconosciuta in Svizzera, il giudice svizzero non può più statuire a tutela dell'unione coniugale. Può solo decretare – soccorrendone le condizioni – prov­vedimenti cautelari sulla base del­l'art. 10 lett. b LDIP nell'ambito della causa di divorzio pendente all'estero (RtiD II-2017 pag. 907 consid. 4 a 6).

b)Analoga è la situazione nel caso in cui una parte si valga, in una procedura a tutela dell'unione coniugale, di una sentenza di divorzio pronunciata all'estero. In tale ipotesi il giudice svizzero rimane competente per adottare misure protettrici dell'unione coniugale, comprese quelle non trattate dal tribunale estero, soltanto se la decisione estera non può essere riconosciuta in Svizzera conformemente agli art. 65 cpv. 1 e 25 segg. LDIP o in base a convenzioni internazionali. Per contro, se la decisione di divorzio pronunciata all'estero può essere riconosciuta in Svizzera, decade la possibilità di adottare misure protettrici dell'unione coniugale. Prospettabile rimane unicamente una procedura intesa alla completazione o alla modifica della sentenza estera di divorzio in applicazione del­l'art. 64 LDIP. Incombe al giudice adito in Svizzera pronunciarsi in via pregiudiziale sul riconoscimento della sentenza estera, senza essere vincolato a eventuali decisioni prese dall'autorità amministrativa (sentenza del Tribunale federale 5A_214/2016 del 20 agosto 2016 consid. 5 e 6, in: SJ 139/2017 I 29).

c)In concreto si evince dagli atti che in seguito a un'azione pro­mossa il 14 aprile 2016 da AO 1, con sentenza contumaciale del 12 maggio 2016 il Giudice di pace del circondario del Tribunale n. 182 del distretto __________ a __________ ha pronunciato il divorzio (doc. 2 e 4). Adito da AP 1, il 30 agosto 2016 lo stesso giudice ha nuovamente pronunciato il divorzio, apparentemente ancora in assenza della convenuta. L'appellante non contesta tuttavia che tale decisione sia passata in giudicato, tant'è che nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop) essa risulta divorziata dall'ottobre 2016. Resta il fatto che quando il Pretore aggiunto ha statuito, il 13 giugno 2016, sussisteva per lo meno la prima sentenza. E sebbene tale decisione fosse contestata, non poteva escludersene il riconoscimento per ciò soltanto. Intanto la decisione era stata pronunciata nello Stato di origine di uno dei coniugi (art. 65 cpv. 1 LDIP). Inoltre nemmeno la moglie invocava motivi che ostassero al riconoscimento (art. 27 LDIP). E, comunque fosse, una nuova sentenza di divorzio era da attendersi a __________. Ciò non lasciava spazio a misure protettrici dell'unione coniugale. Il Pretore aggiunto poteva solo decretare – se mai – prov­ve­dimenti cautelari sulla base del­l'art. 10 LDIP in appoggio alla causa di divorzio pendente in Russia.

d)L'art. 10 lett. a LDIP stabilisce che competenti per prendere provvedimenti cautelari sono, fra l'altro, “i tribunali e le autorità svizzeri competenti nel merito”. I tribunali svizzeri sono competenti per completare o modificare sentenze di divorzio se hanno pronunciato essi medesimi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli art. 59 o 60, fatto salvo l'art. 85 LDIP sulla protezione dei minori (art. 64 cpv. 1 LDIP). Nel caso in esame la causa davanti al Pretore aggiunto riguardava l'affidamento dei figli, il diritto di visita paterno e il contributo alimentare per i minorenni. Il giudice svizzero chiamato a completare la sentenza di divorzio estera era quindi competente nel merito se ricorrevano le premesse dell'art. 85 LDIP. Ciò posto, l'art. 85 cpv. 1 LDIP rinvia alla Convenzione del­l'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011), ratificata dalla Svizzera e in vigore per la Russia dal 1° giugno 2013 (‹https://www.hcch.net/ fr/instruments/conventions/status-table/?cid=70›). Questa prevede che competenti per adottare misure tendenti alla protezione della persona o dei beni del minorenne sono le autorità, giudiziarie o amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore stesso (art. 5 cpv. 1). In simili circostanze il Pretore aggiunto poteva quindi accertare la propria competenza nel merito.

e)È vero che in materia di contributi alimentari, questione patrimoniale, la citata Convenzione del­l'Aia del 19 ottobre 1996 non si applica (art. 4 lett. e; sentenza del Tribunale federale 5A_146/2014 del 19 giugno 2014, consid. 3.1.2 con rinvio a DTF 138 III 13 consid. 5.1; v. ancheICCA, sentenza inc. 11.2016.6 del 20 maggio 2016, consid. 4 con riferimento aBucher, op. cit., n. 31 ad art. 64 eJametti Greinerin: Schwenzer, FamKommentar, Scheidung, vol. II, 3ª edizione, appendice LDIP, pag. 748 n. 157). Come non si applica la Convenzione di Lugano, cui la Federazione Russa non ha aderito.Certo, prima dell'entrata in vigore della Convenzionedel­l'Aia del 19 ottobre 1996, quando faceva stato ancora l'omologa Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961(RS 0.211.231.01),questa Camera riconosceva la competenza delle autorità svizzere chiamate a statuire sull'affidamento dei figli e la disciplina delle relazioni personali anche per regolare contributi di mantenimento in favore di figli minorenni con residenza abituale in Svizzera (RtiD I-2010 pag. 832consid. 3a e 3e con rimando a DTF 126 III 303 consid. 2a/bb; cfr. RtiD I-2013 pag. 855 consid. 5a; I CCA, sentenza inc. 11.2009.112 del 19 dicembre 2012, consid. 6d). Bisognerebbe domandarsi se tale prassi possa essere estesa anche alla Convenzione del 19 ottobre 1996. In realtà il quesito può rimanere irrisolto per le considerazioni in appresso.

f)Non si applicasse per vero l'art. 85 cpv. 1 LDIP ai contributi alimentari per i figli, nel caso in esame tornerebbe a far stato l'art. 59 LDIP (cui rinvia l'art. 64 cpv. 1 LDIP), il quale prevede la competenza dei tribunali svizzeri al domicilio dell'attore – tra l'altro – se questi dimora in Svizzera da almeno un anno (lett. b). E AP 1 risiede nel Ticino dal settembre del 2011. Per di più, il foro di __________ sarebbe dato anche in conformità all'art. 79 cpv. 1 LDIP, che in materia di contributi alimentari per minorenni è alternativo a quello degli art. 59 e 60 LDIP (Oethenin-Girardin: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, annexeIe, n. 146 ad art. 65 LDIP;Bucher, op. cit., n. 26 ad art. 64 e n. 10 ad art. 79;Jametti Greiner, op. cit., pag. 721 n. 95;Boppin: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ª edizione, n. 143 ad art. 64). Senza dimenticare che davanti al primo giudice il convenuto ha riconosciuto espressamente la competenza della “Pretura di Lugano” (verbale del 13 giugno 2016, pag. 2 in fondo). Nelle condizioni descritte il Pretore aggiunto poteva ritenersi in ogni modo competente anche per statuire sul mantenimento dei figli.

g)Si aggiunga che nella fattispecie il giudice russo del divorzio non risulta neppure essere stato chiamato a regolare lo statuto dei figli. Egli si è limitato ad accertare che“le parti hanno raggiunto un accordo circa il mantenimento, l'educazione e il luogo di dimora dei minori”, ma non consta avere esaminato né tanto meno approvato l'accordo. La tesi del marito, secondo cui“non vi sono argomenti validi che possano considerare ammissibile da parte di questa Camera l'appello”,cade dunque nel vuoto. Per il resto è incontestabile che i provvedimenti postulati da AP 1 davanti al giudice svizzero richiedessero una protezione urgente, già per il fatto che nessun contributo alimentare in favore dei figli era in vigore e che il padre si limitava a coprire il costo dell'alloggio.

h)Non si disconosce che nella fattispecie il Pretore aggiunto è stato adito come giudice a protezione dell'unione coniugale, non come giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio estera. Non si deve trascurare nemmeno, tuttavia, che al momento in cui ha presentato l'istanza del 21 aprile 2016 AP 1 era all'oscuro dell'azione di divorzio pendente in Russia. E al momento in cui ne è venuta a conoscenza nulla le impediva di confermarsi nella sua richiesta, adeguandone il fondamento giuridico. Che il Pretore aggiunto non si sia avveduto di dover statuire dopo di allora su provvedimenti cautelari nella causa di divorzio (e non più sulle misure protettrici) poco giova, essendo egli competente anche al tal fine. Del resto, quando all'udienza del 13 giugno 2016 le parti hanno raggiunto un accordo“a conclusione dell'intera procedura”,il convenuto nulla ha eccepito circa la natura dei provvedimenti adottati. Ne segue che, tutto ciò premesso, la competenza del primo giudice era data.

2.   Le spese processuali di fr. 2500.– complessivi sono poste a carico dell'appellante,che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili.

– avv.;

– avv..

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).