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11.2015.97

Rilascio di certificato ereditario; mancato pagamento dell'anticipo

Ticino · 2015-12-22 · Italiano TI
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Incarto n.11.2015.97

Lugano

22 dicembre 2015/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causaSO.2015.360(rilascio di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del27 aprile 2015da

PI 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

per ottenere il certificato ereditario di TERZ 1(1925-2015),già in,

certificato che il Pretore ha emesso il 1° ottobre 2015

e dal quale risultano come unici eredi:

PI 10

PI 8,

PI 9,

PI 7,

PI 5,

PI 4,

PI 6,

PI 1,

AP 1,

PI 2(I),

PI 3(I),

giudicando sull'appello del 5 novembre 2015 presentato da AP 1 contro il rilascio di tale certificato ereditario;

–;

–avv.;

–;

–;

–;

–;

–;

–;

–;

–(I);

–(I).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).