opencaselaw.ch

11.2015.35

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia (maggiorenne)

Ticino · 2016-12-28 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia (maggiorenne)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 000 – secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC) . In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore (fr. 4411 . – mensili per la sola moglie, dal 1° maggio 2014) . Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 20 aprile 2015. Depositato il 28 aprile 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 Nel caso in cui una procedura a tutela del­l'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – o entrambi i coniugi promuovano congiuntamente – azione di divorzio, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. Ciò non esonera tuttavia quel giudice dallo statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la litispendenza della causa di divorzio, seppure egli decida più tardi (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c; ora: DTF 138 III 646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Simili provvedimenti possono estendere i loro effetti anche dopo l'introduzione dell'azione di divorzio. Spetterà poi al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di merito decidere eventualmente, su istanza di parte, se modificarli o sopprimerli pro futuro (art. 276 cpv. 2 CPC).

E. 3 Nella sentenza impugnata il

Pretore ha calcolato anzitutto il fabbisogno in denaro di S__________ in fr.

2356.– mensili (assegni familiari compresi, deducibili qualora fossero percepiti

dalla madre) sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Quanto al contributo

alimentare per la moglie, egli non ha applicato il metodo di calcolo abituale fondato

sul riparto a metà del­l'eccedenza risultante dal bilancio familiare, bensì

quello del dispendio effettivo, come proponevano le parti. Ciò posto, il primo

giudice ha accertato il reddito della moglie in fr. 3300.– mensili netti a

fronte di un tenore di vita di fr. 6313.– mensili (minimo

esi­

stenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 1524.–, spese di

riscaldamento fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 383.–, assicurazione

dello stabile fr. 294.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 55.–,

tassa d'uso delle canalizzazioni fr. 8.–, servizio spazzaneve fr. 25.–,

abbonamento servizio caldaia fr. 30.–, leasing dell'automobile fr. 664.–, assicurazione

del­l'automobile fr. 220.–, imposta di circolazione fr. 69.–,

assicurazione sulla vita fr. 417.–, imposta cantonale fr. 492.–, imposta

federale fr. 149.–, imposta comunale fr. 383.–). Ne è risultato un ammanco

di fr. 3013.– mensili, che secondo il Pretore il marito può finanziare, come

può sovvenzionare il fabbisogno in denaro di S__________, con il suo reddito

netto di fr. 20

600.– mensili, che gli

lascia un margine disponibile di oltre fr. 15

000.–

mensili, più che sufficiente per coprire il suo tenore di vita (fr. 11

026.90 mensili) e il fabbisogno in denaro della

piccola

M__________. Quanto alla decorrenza

dei contributi alimentari (1° mag

­

gio

2014), il Pretore ha accolto la richiesta della moglie in applicazione dell'art.

173 cpv. 3 CC.

E. 4 L'esistenza di un accordo non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce a un coniuge di adire il giudice successivamente. Il coniuge che desidera un'altra regolamentazione può rivolgersi al giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendogli di statuire sull'assetto litigioso. Il giudice deciderà allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non siano mutamenti rilevanti e duraturi, come si richiede invece per modificare misure a protezione dell'unione coniugale o provvedimenti cautelari. In tal caso il contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per l'anno precedente l'istanza (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie nulla è dato di sapere sugli elementi di reddito e di fabbisogno in base ai quali le parti avevano fissato il contributo alimentare nel­l'accordo dell'8 maggio 2012. Mancando qualsiasi elemento, non rimane che far capo ai metodi abitualmente adottati da questa Camera per determinare i contributi alimentari in costanza di matrimonio (v. RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6, come pure DTF 140 III 488 consid. 3.3 con riferimenti). Ciò che in definitiva ha fatto anche il primo giudice e che le parti non contestano.

E. 5 L'appellante critica anzitutto

il contributo di mantenimento per la figlia S__________. Chiede in primo luogo

di cancellare, nel dispositivo impugnato, la riserva del diritto alla deduzione

degli assegni familiari ove questi fossero percepiti dalla moglie, poiché

essendo tali prestazioni notoriamente incluse nel contributo alimentare, basta

che il debitore alimentare non le riscuota per poterle dedurre, poco importa se

li percepisca l'altro genitore. L'appellante si duole poi del fatto che S__________,

divenuta maggiorenne il 18 novembre 2014, non sia stata ascoltata in prima sede

e non abbia potuto pertanto esprimere alcun accordo, né tacito né tanto meno

esplicito, sull'operato della madre, come non poteva prendere alcuna decisione

in merito nemmeno il Pretore, né per il periodo della minore età, né per quello

successivo. Per abbondanza egli obietta infine che il contributo di mantenimento

fissato dal primo giudice “non trova alcuna base giuridica” siccome l'accordo

raggiunto in merito all'udienza del 28 luglio 2014 è stato fatto decadere

dalle parti, sicché, quan­d'anche fosse dovuta, tale pretesa non può eccedere

fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi).

a)

Per

quel che è del “grave errore procedurale” in cui sarebbe caduto il Pretore per

non avere sentito la figlia sulle richieste avanzate in sua vece dalla madre, è

appena il caso di ricordare che in tutte le questioni di carattere pecuniario

il detentore dell'autorità parentale – rispettivamente, nel caso di autorità

parentale congiunta, il genitore affidatario (

Bachofner/

Pesenti

, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Voll­jährigen, in: FamPra.ch

2016 pag. 620) – è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli

minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio (DTF 136 III 365), anche

in una procedura a tutela dell'unione coniugale (I CCA, sentenza inc.

11.2011.58 dell'8 febbraio 2013, consid. 5d con rinvii). Nella misura in cui

contesta la facoltà del primo giudice di statuire sul contributo alimentare per

S__________ chiesto dalla madre per il periodo della minore età, l'appello

manca dunque di ogni consistenza.

Quanto

al periodo successivo, la prerogativa accordata al detentore dell'autorità

parentale – rispettivamente al genitore affidatario – continua, sempre che il

figlio divenuto maggiorenne in corso di procedura approvi le richieste di lui (DTF

142 III 81 consid. 3.2, 129

III 55

consid. 3). Nella fattispecie si conviene che la figlia non ha assentito in

prima sede al contributo alimentare chiesto per lei dopo la maggiore età, nem­meno

tacitamente. Interpellata dal presidente di questa

Camera, nondimeno, S__________ ha ratificato il 12 mag

gio 2015 l'operato

della madre a tutela del suo contributo di mantenimento anche dopo la maggiore

età. L'irregolarità è dunque sanata. Per il resto non fa dubbio che il giudice

a protezione dell'unione coniugale possa fissare la durata dei contributi alimentari

per i figli anche oltre la maggiore età, fino al termine di un eventuale

percorso scolastico o

professionale (art.

133 cpv. 1 seconda frase CC per analogia; sentenza del Tribunale federale

5A_287/2012 del 4 agosto 2012

, consid. 3.1.3 con rinvio a DTF 129 III 55

consid. 3;

I CCA,

sentenze inc.

11.2013.12 e 11.2013.16 del 4 febbraio 2015, consid. 9c).

b)

Per

quel che attiene all'ammontare del contributo in esame, l'appellante non

contesta, almeno per il periodo relativo alla minore età di S__________, il fabbisogno

in denaro che il Pretore ha calcolato sulla base delle raccoman­dazioni edite

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo,

cui questa Camera si ispira per prassi invalsa. Partendo dalla stima di fr. 2100.–

mensili (quella previsto per un figlio unico nella fascia di età di S__________),

il primo giudice ha adeguato il costo dell'alloggio (fr. 340.– mensili secondo

la tabella) a quello effettivo (fr. 761.– mensili) e ha dedotto “proporzionalmente

al grado di occupazione dell'istante” la posta per cura e educazione prestate

in natura dalla madre (fr. 165.– mensili), accertando così l'importo di fr. 2356.–

mensili (assegni familiari compresi; sentenza impugnata, pag. 5).

L'appellante

eccepisce che la pattuizione di tale somma al­l'udienza del 28 luglio 2014 è

stata da lui revocata nell'allegato conclusivo e abbandonata dalla stessa moglie,

la quale, riferendosi nel proprio memoriale conclusivo alle richieste di

giudizio presentate nell'istanza del 3 giugno 2014, si è accomodata di un

contributo di fr. 1965.– mensili (assegni familiari inclusi). Così facendo, l'appellante

non si confronta tuttavia con gli argomenti del primo giudice, il quale ha

spiegato l'irrilevanza dei motivi addotti dal convenuto in sede conclusiva per invocare

una riduzione del contributo a fr. 1500.– mensili, come pure l'assenza di ogni

vincolo per il giudice – nelle que­stioni governate dal principio inquisitorio

illimitato – agli importi indicati dai genitori (sentenza impugnata, pag. 5 in

basso). Nella misura in cui oppone, per il contributo fissato dal Pretore fino

alla maggiore età di S__________, il difetto di una base

legale o chiede, in subordine, di limitare la

pretesa a fr. 1500.–

mensili senza nemmeno giustificare la cifra, l'appellante

avanza rivendicazioni non sufficientemente motivate, e come tali irricevibili.

In ossequio alla più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegno

familiare di fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS

836.2) va tolto tuttavia dal fabbisogno in denaro di S__________ (di fr. 2355.–

mensili arrotondati), che le raccomandazioni di __________ comprendono (RtiD

I-2005 pag. 772 consid. 7), e trattato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3;

I CCA,

sentenza inc. 11.2014.35 del 12

settembre 2016, consid. 8). In proposito la decisione impugnata va adeguata di

conseguenza.

c)

Relativamente

al contributo alimentare per S__________ dopo la maggiore età, a ragione l'appellante

rileva invece che la pretesa era governata non più dal principio inquisitorio

illimitato, bensì dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”),

in base al quale – nell'interesse della parte più debole – il giudice accerta i

fatti d'ufficio, senza essere vincolato alle allegazioni delle parti né alle

offerte di prova (art. 153 cpv. 1 CPC), ma rimane legato alle richieste di

giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2014.61 del 31 agosto 2016, consid. 4). La richiesta

di giudizio era soggetta pertanto all'art. 58 cpv. 1 CPC, sicché il Pretore non

poteva assegnare alla figlia maggiorenne più di quanto fosse rivendicato nell'ultimo

atto di causa. E siccome nel proprio memoriale conclusivo del 20 marzo 2015 l'istante

si era confermata “integralmente nelle pretese di cui all'istanza 3 giugno

2014”,

il Pretore non poteva sospingersi

oltre la richiesta di fr. 1965.–

mensili (assegni familiari compresi)

formulata in quella sede e ratificata – per tale ammontare (decreto

presidenziale del 6 maggio 2015) – da S__________ il 12 maggio 2015. Su

questo punto l'appello merita accoglimento.

Riguardo

all'entità del contributo alimentare, non si trascura che ai fini dell'art. 277

cpv. 2 CC il fabbisogno di un figlio maggiorenne andrebbe determinato in base

ai criteri del diritto esecutivo, non più sulla scorta delle raccomandazioni pub­blicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

(Rep. 1995 pag. 153 n. 28; recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.14 del 19

aprile 2013, consid. 5). A un esame di verosimiglianza nulla induce a supporre

tuttavia che il fabbisogno in denaro di S__________, comprendente il minimo

esistenziale, il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le spese di

trasferta e il materiale scolastico (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.58,

citata, consid. 5d con rinvii) fosse mutato apprezzabilmente e non raggiungesse

più dopo la maggiore età fr. 1715.– mensili (ovvero fr. 1965.– meno l'assegno

familiare). La richiesta del convenuto intesa a ridurre a fr. 1500.– mensili

(assegni familiari compresi) il contributo alimentare per S__________ non può invece

trovare accoglimento, poiché non coprirebbe nemmeno il minimo esistenziale

della figlia.

E. 6 L'appellante censura altresì il contributo alimentare per la moglie. Egli non contesta l'applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo, ma chiede di ridurre il tenore di vita di AO 1 a fr. 5789.– mensili per effetto del minor carico fiscale, di accertare il reddito di lui in fr. 20 275.– mensili, il di lui tenore di vita in fr. 17 310.30 mensili e di limitare di conseguenza la pretesa della moglie a fr. 1789.– mensili dall'agosto del 2014 in poi. a) Circa il tenore di vita della moglie, il convenuto sostiene che il carico fiscale accertato dal Pretore in complessivi fr. 1024.– mensili è eccessivo poiché basato su elementi “datati”, del 2012, quando S__________ era ancora minorenne e i contributi di mantenimento erano versati sulla scorta della convenzione provvisoria dell'8 maggio 2012. Egli fa valere che nel frattempo la situazione è mutata, sia perché la figlia è diventata maggiorenne, sia perché la moglie non ha più l'impiego di allora, sia perché i contributi di mantenimento sono inferiori. A fronte di entrate complessive per fr. 5089.– netti mensili (fr. 3300.– di indennità di disoccupazione e fr. 1789.– di contributo alimentare offerto) e di uscite per fr. 2285.– mensili, l'istante avrebbe dunque un reddito imponibile non superiore a fr. 52 500.– annui, compresi fr. 23 405.– di valore locativo. Onde un carico fiscale di fr. 500.– mensili e un tenore di vita di fr. 5789.– mensili. È vero che la stima del Pretore si fonda su elementi desunti dalla tassazione 2012 (doc. FF, GG, HH) e che la situazione appare, già a un esame sommario, radicalmente cambiata. Dal 1° marzo 2014 le entrate di AO 1 sono manifestamente inferiori ai fr. 51 452.– annui attestati ancora nella tassazione 2013, così come sono inferiori quelle per “alimenti ricevuti per sé”, accertati in fr. 68 400.– annui (richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione, nell'inc. DM.2014.252). Senza contare che dalla maggiore età di S__________ il contributo versato per la figlia non è più conteggiato nel reddito della madre (art. 22 lett. f LT). Ora, tenendo conto di entrate complessive per fr. 93 234.– annui, di cui fr. 39 600.– da attività lucrativa (presso la G__________: doc. 9 e 10 nell'inc. DM.2014.252), fr. 30 000.– di contributo alimentare (sotto, consid. b) e fr. 23 534.– di valore locativo, come pure delle deduzioni fiscali ammesse di fr. 62 276.– (tassazione 2013), il carico d'imposta di fr. 500.– mensili riconosciuto dal convenuto appare finanche favorevole al­l'istante (http://www3.ti.ch/DFE/sw/struttura/dfe/dc/calcolatori/ RedditoSostanza.php). In proposito l'appello si rivela così provvisto di buon diritto e il verosimile tenore di vita della moglie va ricondotto a fr. 5789.– mensili. b) L'appellante dà atto che il “teorico contributo di mantenimento muliebre” ammonterebbe a fr. 2489.– mensili (fr. 5789.– meno fr. 3300.–). Nondimeno, egli soggiunge, per rapporto al suo tenore di vita di fr. 17 310.30 mensili e, quindi, al limitato margine disponibile, la pretesa alimentare dell'istante non può eccedere fr. 1789.– mensili, dovendosi essa cumulare con quella di S__________. Il convenuto contesta di avere quantificato in fr. 11 026.95 il proprio tenore di vita in prima sede e rivendica in particolare l'inserimento nel calcolo di fr. 2499.45 mensili per il mantenimento di L__________, di fr. 3265.90 mensili per il mantenimento di Li__________ e di fr. 1751.– mensili per il mantenimento di M__________. Se non che, così argomentando, egli dimentica che il contributo alimentare per i figli, a maggior ragione se maggiorenni, non rientra nel fabbisogno del genitore affidatario né in quello del debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2014.36 del 9 novembre 2016, consid. 6d con rinvii). Comunque sia, si registrasse anche un ammanco nel bilancio familiare, le spettanze del coniuge e dei figli minorenni sarebbero prioritarie rispetto a quelle per i figli maggiorenni (DTF 132 III 211 consid. 2.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_36/2016  del 29 marzo 2016 consid. 4.1). E, pur dipartendosi da un reddito di fr. 20 275.– mensili, a AP 1 rimarrebbe, a un giudizio di apparenza, un margine sufficiente per sovvenire al proprio tenore di vita – senza gli asseriti contributi per L__________ e Li__________ – e garantire il tenore di vita dell'istante di fr. 2489.– mensili, come pure il fabbisogno in denaro di S__________ di fr. 2105.– mensili (sopra, consid. 5b) fino alla maggiore età. L'esito del giudizio non muterebbe neppure per gli obblighi dopo di allora, inferiori per altro di fr. 391.– mensili in seguito al minor contributo alimentare per S__________ (sopra, consid. 5c). In effetti, il mantenimento di L__________, che l'appellante medesimo riteneva autosufficiente già il 18 settembre 2014 nella procedura di divorzio (petizione, pag. 2 in basso), e quello per Li__________, nel frattempo passata all'insegnamento a tempo parziale nella scuola media (risposta del 12 maggio 2015, pag. 2, nell'inc. DM.2014.252), non appaiono più documentati dopo il giugno del 2014 (doc. 15). In condizioni del genere non soccorre attardarsi sulla giustificazione, contestata dall'istante, delle altre poste nel tenore di vita del convenuto. Ne discende, in definitiva, la riduzione a fr. 2490.– mensili (arrotondati) del contributo alimentare per AO 1 e l'accoglimento entro questi limiti dell'appello.

E. 7 L'appellante chiede infine

di posticipare all'agosto del 2014 la decorrenza dei contributi alimentari che

il Pretore ha fatto risalire al maggio di quell'anno. Egli non revoca in dubbio

la possibilità di far retroagire, in virtù dell'art. 173 cpv. 3 CC, le

prestazioni per l'anno precedente l'istanza. Rileva nondimeno che il richiedente

deve giustificare simile pretesa, mentre nessuna motivazione valida è stata

addotta dall'istante, essendo per il resto pacifico che egli ha “sempre fatto

fronte al mantenimento della famiglia”, compreso quello per L__________ e per Li__________.

L'opinione non può essere condivisa. L'art. 173 cpv. 3 CC abilita senz'altro il

richiedente a postulare prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno

precedente l'istanza”, intendendosi per “futuro” il periodo a valere dalla

litispendenza (I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 3

con richiamo). Di regola il giudice non è tenuto dunque a motivare la retroattività

di un contributo alimentare, se non ove il convenuto sostenga – per esempio –

di avere già adempiuto l'obbligo per il passato o pretenda che la richiesta

intempestiva della controparte denoti una tacita rinuncia al contributo per il

lasso di tempo anteriore all'istanza (I CCA, sentenza inc. 11.2004.111 del 23

ottobre 2007, consid. 5a con riferimenti; v. anche

Isenring/Kessler

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edi­zione,

n. 11 ad art. 173).

Diverso è il caso in cui le parti

si siano intese internamente, come in concreto, sull'assetto contributivo durante

la vita separata. In simili circostanze il giudice a protezione del­l'unione

coniugale fissa il nuovo contributo alimentare – di norma – solo per il futuro

(sopra, consid. 4). Per il passato, il creditore alimentare dispone di un

titolo esecutivo che osta alla retroattività del giudizio, a meno che – ma la

circostanza non è neppure invocata nella fattispecie – l'ammontare pattuito si

riveli manifestamente inadeguato (

ZR 104/2005 pag. 222 n. 58;

Isenring/ Kessler

, op. cit., loc, cit.;

Vetterli

in:

FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edi­zione, n. 39 ad art. 176 CC

).

Ciò posto, i contributi alimentari in favore della moglie e di S__________

vanno stabiliti a decorrere dal 3 giugno 2014. Anche su questo punto l'appello

si dimostra fondato.

E. 8 Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la posticipazione di circa un mese della decorrenza del contributo per la figlia fino alla maggiore età (sopra, consid.

7) e, dopo di allora, la riduzione del contributo medesimo dai fr. 2356.– mensili (assegni familiari compresi) stabiliti dal Pretore a fr. 1715.– mensili (assegni familiari non compresi), per rapporto ai fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi) offerti dall'agosto del 2014 (consid. 5c e consid. 7). Egli consegue inoltre causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per la moglie, che passa dai fr. 3013 .– mensili fissati dal primo giudice dal maggio del 2014 ai fr. 2490 .– mensili dal 3 giugno 2014, a fronte dei fr. 1789 .– mensili offerti dall'agosto di quell'anno (consid. 3, 6b e 7). Tutto ponderato, si giustifica così che l'appellante sopporti due terzi delle spese processuali e rifonda alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Nel complesso la decisione odierna non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (suddivise a metà), l'entità dei contributi alimentari non configurando nemmeno l'unico aspetto del contenzioso su cui il Pretore è stato chiamato a statuire (sopra, lett. F e G).

E. 9 Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle conclusioni rimaste controverse in appello (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sopra, consid. 8) raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato anche alla figlia S__________, maggiorenne. Per questi motivi, decide: I.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2.  AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la moglie di fr. 2490.– mensili dal 3 giugno 2014.

3.  AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia S__________: fr. 2105.– mensili dal 3 giugno al 17 novembre 2014 e fr. 1715.– mensili dal 18 novembre 2014 fino al termine della formazione scolastica o professionale, ove questa dovesse intervenire più tardi. Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento. Dalla maggiore età della figlia il contributo alimentare dovrà essere versato direttamente alla medesima. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. II.  Le spese processuali di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III.  Notificazione a: – avv..; – avv.. Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; –(in estratto, consid. n. 5 e 7 con dispositivo

n. I/3). Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                 Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2016 11.2015.35 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2016 11.2015.35 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2016 11.2015.35

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia (maggiorenne)

Incarto n. 11.2015.35 Lugano 28 dicembre 2016 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti vicecancelliere: Fasola sedente per statuire nella causa SO.2014.2358 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 giugno 2014 da AO 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 2) contro AP 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 1), giudicando sull'appello del 28 aprile 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 aprile 2015; Ritenuto in fatto:                A.  AP 1 (1966) e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ il 21 novembre 1985. Dal matrimonio sono nati L__________ (il 16 marzo 1986), Li__________ (il 5 marzo 1990) e S__________ (il 18 no vembre 1996). Il marito è attivo come fiduciario per la P__________ di __________, di cui è direttore, e per la C__________ di __________. Di entrambe le società egli è anche membro del consiglio di amministrazione. Durante la vita in comune la moglie ha lavorato prevalentemente a tempo parziale (al 50%) per la P__________ sino al 28 febbraio 2014, data per la quale è stata licenziata. Il 7 febbraio 2014 AO 1 si è iscritta ai ruoli della disoccupazione, riscuotendo dal 1° marzo 2014 le relative indennità. Dal 1° marzo 2015 essa lavora a tempo parziale (80%) come impiegata per la G__________ di __________. I coniugi si sono separati nel maggio del 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1631 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno). Il 31 agosto 2014 egli è divenuto padre di M__________, avuta dalla sua compagna __________ (1987). B. L'8 maggio 2012 i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'assetto della vita separata in cui AP 1 si obbligava – fra l'altro – a provvedere direttamente al mantenimento dei figli maggiorenni, come pure a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 6200.– mensili e per S__________ di fr. 1500.– mensili. Sempre in virtù di tale convenzione i coniugi si sono impegnati a riesaminare la loro situazione entro il 31 dicembre 2012, precisando che qualora la situazione finanziaria fosse cambiata avrebbero rivisto l'accordo. C. Adito il 19 febbraio 2014 da AO 1 a protezione del­l'unione coniugale, con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio e confermato il 26 febbraio 2014, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati (inc. SO.2014.796). Il 3 giugno 2014 la moglie si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere, già in via cautelare, l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale (compresi mobili e suppellettili) e di una __________, l'affidamento di S__________ (riservato il diritto di visita paterno), così come un contributo alimentare per sé di fr. 6200.– mensili e uno di fr. 1965.– mensili per S__________ (assegni familiari compresi) sin dal maggio del 2014, impregiudicato l'art. 286 cpv. 3 CC per le spese straordinarie della figlia. Statuendo il 4 giugno 2014 inaudita parte, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. D. All'udienza del 28 luglio 2014, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha consentito all'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie fino al 31 dicembre 2015 e all'affidamento di S__________ alla medesima, riservato il proprio diritto di visita e l'esercizio congiunto dell'autorità parentale. Inoltre egli ha offerto, dal­l'agosto del 2014, un contributo alimentare di fr. 1789.– mensili per la moglie e uno di fr. 2356.– mensili per S__________ sino alla maggiore età (assegni familiari non compresi). L'istante ha replicato seduta stante, accettando il contributo alimentare per la figlia e riconfermandosi nelle proprie richieste per il resto. Il convenuto ha duplicato, mantenendo la sua posizione. Entrambe le parti hanno notificato prove. E. Il 18 settembre 2014 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento di S__________ alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, la vendita dell'abitazione familiare con suddivisione del ricavo netto, un contributo alimentare di fr. 1789.– mensili per la moglie fino alla vendita dell'abitazione coniugale, rispettivamente di fr. 329.– mensili fino ai 64 anni di lei, e uno di fr. 2106.– mensili (oltre agli assegni familiari) per S__________ fino alla maggiore età, come pure la divisione a metà degli averi previdenziali cumulati dai coniugi in costanza di matrimonio (inc. DM.2014.252). All'udienza del 28 ottobre 2014, indetta per l'udienza di conciliazione, le parti si sono intese sul principio del divorzio, sull'affidamento di S__________ alla madre e sulla divisione a metà degli averi previdenziali, ma non sugli altri punti. La causa di divorzio si trova tuttora in fase istruttoria. F. Quel 28 ottobre 2014 è terminata anche l'istruttoria della procedura a tutela dell'unione coniugale. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 marzo 2015 l'istante ha riaffermato le proprie domande iniziali. Nel proprio allegato del 18 marzo 2015 il convenuto ha proposto l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale fino al 31 dicembre 2015 alla moglie, così come dell'__________, offrendo inoltre un contributo alimentare per lei di fr. 1789.– mensili dal­l'agosto del 2014. G. Statuendo con sentenza del 17 aprile 2015, il Pretore ha attribuito in uso alla moglie l'abitazione coniugale (senza limiti di tempo) e l'__________, ha obbligato il marito a versare dal 1° maggio 2014 un contributo alimentare di fr. 3013.– mensili per lei e uno di fr. 2356.– mensili per S__________ (assegni familiari compresi, ma deducibili ove fossero percepiti dalla madre), da corrispondere direttamente alla figlia dopo la maggiore età. Egli non si è più dovuto pronunciare invece sull'affidamento di S__________ e sul diritto di visita del padre, la questione essendo divenuta priva d'oggetto con il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia. Le spese processuali di fr. 4600.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 aprile 2015 per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre, dall'agosto del 2014, il contributo alimentare per la moglie a fr. 1789.– mensili e quello per la figlia a fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età (subordinatamente fino al termine della prima formazione, ma non oltre il 25° anno di età), ponendo le spese interamente a carico di AO 1 e riconoscendogli un'indennità di fr. 8000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 18 maggio 2015 la moglie propone di respingere l'appello. Con decreto del 19 maggio 2015 il presidente di questa Camera ha conferito al­l'appello effetto sospensivo per i contributi alimentari dovuti dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2015, ma non per quelli dovuti in seguito. I. Nel frattempo, constatato che a dispetto della maggiore età S__________ non era stata interpellata dal Pretore, il presidente di questa Camera ha impartito il 6 maggio 2015 alla medesima un termine di 10 giorni per comunicare se autorizzasse la madre a postulare il contributo di mantenimento in suo favore (fr. 1935.– mensili, assegni familiari compresi) dopo la maggiore età. S__________ ha dichiarato il 12 maggio 2015 di approvare l'operato della madre. Considerando in diritto:              1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000. – secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC) . In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore (fr. 4411 . – mensili per la sola moglie, dal 1° maggio 2014) . Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 20 aprile 2015. Depositato il 28 aprile 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile. 2. Nel caso in cui una procedura a tutela del­l'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – o entrambi i coniugi promuovano congiuntamente – azione di divorzio, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. Ciò non esonera tuttavia quel giudice dallo statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la litispendenza della causa di divorzio, seppure egli decida più tardi (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c; ora: DTF 138 III 646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Simili provvedimenti possono estendere i loro effetti anche dopo l'introduzione dell'azione di divorzio. Spetterà poi al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di merito decidere eventualmente, su istanza di parte, se modificarli o sopprimerli pro futuro (art. 276 cpv. 2 CPC). 3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha calcolato anzitutto il fabbisogno in denaro di S__________ in fr. 2356.– mensili (assegni familiari compresi, deducibili qualora fossero percepiti dalla madre) sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Quanto al contributo alimentare per la moglie, egli non ha applicato il metodo di calcolo abituale fondato sul riparto a metà del­l'eccedenza risultante dal bilancio familiare, bensì quello del dispendio effettivo, come proponevano le parti. Ciò posto, il primo giudice ha accertato il reddito della moglie in fr. 3300.– mensili netti a fronte di un tenore di vita di fr. 6313.– mensili (minimo esi­ stenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 1524.–, spese di riscaldamento fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 383.–, assicurazione dello stabile fr. 294.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 55.–, tassa d'uso delle canalizzazioni fr. 8.–, servizio spazzaneve fr. 25.–, abbonamento servizio caldaia fr. 30.–, leasing dell'automobile fr. 664.–, assicurazione del­l'automobile fr. 220.–, imposta di circolazione fr. 69.–, assicurazione sulla vita fr. 417.–, imposta cantonale fr. 492.–, imposta federale fr. 149.–, imposta comunale fr. 383.–). Ne è risultato un ammanco di fr. 3013.– mensili, che secondo il Pretore il marito può finanziare, come può sovvenzionare il fabbisogno in denaro di S__________, con il suo reddito netto di fr. 20 600.– mensili, che gli lascia un margine disponibile di oltre fr. 15 000.– mensili, più che sufficiente per coprire il suo tenore di vita (fr. 11 026.90 mensili) e il fabbisogno in denaro della piccola M__________. Quanto alla decorrenza dei contributi alimentari (1° mag ­ gio 2014), il Pretore ha accolto la richiesta della moglie in applicazione dell'art. 173 cpv. 3 CC. 4. L'esistenza di un accordo non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce a un coniuge di adire il giudice successivamente. Il coniuge che desidera un'altra regolamentazione può rivolgersi al giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendogli di statuire sull'assetto litigioso. Il giudice deciderà allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non siano mutamenti rilevanti e duraturi, come si richiede invece per modificare misure a protezione dell'unione coniugale o provvedimenti cautelari. In tal caso il contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per l'anno precedente l'istanza (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie nulla è dato di sapere sugli elementi di reddito e di fabbisogno in base ai quali le parti avevano fissato il contributo alimentare nel­l'accordo dell'8 maggio 2012. Mancando qualsiasi elemento, non rimane che far capo ai metodi abitualmente adottati da questa Camera per determinare i contributi alimentari in costanza di matrimonio (v. RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6, come pure DTF 140 III 488 consid. 3.3 con riferimenti). Ciò che in definitiva ha fatto anche il primo giudice e che le parti non contestano. 5. L'appellante critica anzitutto il contributo di mantenimento per la figlia S__________. Chiede in primo luogo di cancellare, nel dispositivo impugnato, la riserva del diritto alla deduzione degli assegni familiari ove questi fossero percepiti dalla moglie, poiché essendo tali prestazioni notoriamente incluse nel contributo alimentare, basta che il debitore alimentare non le riscuota per poterle dedurre, poco importa se li percepisca l'altro genitore. L'appellante si duole poi del fatto che S__________, divenuta maggiorenne il 18 novembre 2014, non sia stata ascoltata in prima sede e non abbia potuto pertanto esprimere alcun accordo, né tacito né tanto meno esplicito, sull'operato della madre, come non poteva prendere alcuna decisione in merito nemmeno il Pretore, né per il periodo della minore età, né per quello successivo. Per abbondanza egli obietta infine che il contributo di mantenimento fissato dal primo giudice “non trova alcuna base giuridica” siccome l'accordo raggiunto in merito all'udienza del 28 luglio 2014 è stato fatto decadere dalle parti, sicché, quan­d'anche fosse dovuta, tale pretesa non può eccedere fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi). a) Per quel che è del “grave errore procedurale” in cui sarebbe caduto il Pretore per non avere sentito la figlia sulle richieste avanzate in sua vece dalla madre, è appena il caso di ricordare che in tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale – rispettivamente, nel caso di autorità parentale congiunta, il genitore affidatario (Bachofner/ Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Voll­jährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620) – è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio (DTF 136 III 365), anche in una procedura a tutela dell'unione coniugale (I CCA, sentenza inc. 11.2011.58 dell'8 febbraio 2013, consid. 5d con rinvii). Nella misura in cui contesta la facoltà del primo giudice di statuire sul contributo alimentare per S__________ chiesto dalla madre per il periodo della minore età, l'appello manca dunque di ogni consistenza. Quanto al periodo successivo, la prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale – rispettivamente al genitore affidatario – continua, sempre che il figlio divenuto maggiorenne in corso di procedura approvi le richieste di lui (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). Nella fattispecie si conviene che la figlia non ha assentito in prima sede al contributo alimentare chiesto per lei dopo la maggiore età, nem­meno tacitamente. Interpellata dal presidente di questa Camera, nondimeno, S__________ ha ratificato il 12 mag gio 2015 l'operato della madre a tutela del suo contributo di mantenimento anche dopo la maggiore età. L'irregolarità è dunque sanata. Per il resto non fa dubbio che il giudice a protezione dell'unione coniugale possa fissare la durata dei contributi alimentari per i figli anche oltre la maggiore età, fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC per analogia; sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 4 agosto 2012, consid. 3.1.3 con rinvio a DTF 129 III 55 consid. 3; I CCA, sentenze inc. 11.2013.12 e 11.2013.16 del 4 febbraio 2015, consid. 9c). b) Per quel che attiene all'ammontare del contributo in esame, l'appellante non contesta, almeno per il periodo relativo alla minore età di S__________, il fabbisogno in denaro che il Pretore ha calcolato sulla base delle raccoman­dazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa. Partendo dalla stima di fr. 2100.– mensili (quella previsto per un figlio unico nella fascia di età di S__________), il primo giudice ha adeguato il costo dell'alloggio (fr. 340.– mensili secondo la tabella) a quello effettivo (fr. 761.– mensili) e ha dedotto “proporzionalmente al grado di occupazione dell'istante” la posta per cura e educazione prestate in natura dalla madre (fr. 165.– mensili), accertando così l'importo di fr. 2356.– mensili (assegni familiari compresi; sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante eccepisce che la pattuizione di tale somma al­l'udienza del 28 luglio 2014 è stata da lui revocata nell'allegato conclusivo e abbandonata dalla stessa moglie, la quale, riferendosi nel proprio memoriale conclusivo alle richieste di giudizio presentate nell'istanza del 3 giugno 2014, si è accomodata di un contributo di fr. 1965.– mensili (assegni familiari inclusi). Così facendo, l'appellante non si confronta tuttavia con gli argomenti del primo giudice, il quale ha spiegato l'irrilevanza dei motivi addotti dal convenuto in sede conclusiva per invocare una riduzione del contributo a fr. 1500.– mensili, come pure l'assenza di ogni vincolo per il giudice – nelle que­stioni governate dal principio inquisitorio illimitato – agli importi indicati dai genitori (sentenza impugnata, pag. 5 in basso). Nella misura in cui oppone, per il contributo fissato dal Pretore fino alla maggiore età di S__________, il difetto di una base legale o chiede, in subordine, di limitare la pretesa a fr. 1500.– mensili senza nemmeno giustificare la cifra, l'appellante avanza rivendicazioni non sufficientemente motivate, e come tali irricevibili. In ossequio alla più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegno familiare di fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2) va tolto tuttavia dal fabbisogno in denaro di S__________ (di fr. 2355.– mensili arrotondati), che le raccomandazioni di __________ comprendono (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), e trattato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; I CCA, sentenza inc. 11.2014.35 del 12 settembre 2016, consid. 8). In proposito la decisione impugnata va adeguata di conseguenza. c) Relativamente al contributo alimentare per S__________ dopo la maggiore età, a ragione l'appellante rileva invece che la pretesa era governata non più dal principio inquisitorio illimitato, bensì dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”), in base al quale – nell'interesse della parte più debole – il giudice accerta i fatti d'ufficio, senza essere vincolato alle allegazioni delle parti né alle offerte di prova (art. 153 cpv. 1 CPC), ma rimane legato alle richieste di giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2014.61 del 31 agosto 2016, consid. 4). La richiesta di giudizio era soggetta pertanto all'art. 58 cpv. 1 CPC, sicché il Pretore non poteva assegnare alla figlia maggiorenne più di quanto fosse rivendicato nell'ultimo atto di causa. E siccome nel proprio memoriale conclusivo del 20 marzo 2015 l'istante si era confermata “integralmente nelle pretese di cui all'istanza 3 giugno 2014”, il Pretore non poteva sospingersi oltre la richiesta di fr. 1965.– mensili (assegni familiari compresi) formulata in quella sede e ratificata – per tale ammontare (decreto presidenziale del 6 maggio 2015) – da S__________ il 12 maggio 2015. Su questo punto l'appello merita accoglimento. Riguardo all'entità del contributo alimentare, non si trascura che ai fini dell'art. 277 cpv. 2 CC il fabbisogno di un figlio maggiorenne andrebbe determinato in base ai criteri del diritto esecutivo, non più sulla scorta delle raccomandazioni pub­blicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1995 pag. 153 n. 28; recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.14 del 19 aprile 2013, consid. 5). A un esame di verosimiglianza nulla induce a supporre tuttavia che il fabbisogno in denaro di S__________, comprendente il minimo esistenziale, il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le spese di trasferta e il materiale scolastico (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2011.58, citata, consid. 5d con rinvii) fosse mutato apprezzabilmente e non raggiungesse più dopo la maggiore età fr. 1715.– mensili (ovvero fr. 1965.– meno l'assegno familiare). La richiesta del convenuto intesa a ridurre a fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi) il contributo alimentare per S__________ non può invece trovare accoglimento, poiché non coprirebbe nemmeno il minimo esistenziale della figlia. 6. L'appellante censura altresì il contributo alimentare per la moglie. Egli non contesta l'applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo, ma chiede di ridurre il tenore di vita di AO 1 a fr. 5789.– mensili per effetto del minor carico fiscale, di accertare il reddito di lui in fr. 20 275.– mensili, il di lui tenore di vita in fr. 17 310.30 mensili e di limitare di conseguenza la pretesa della moglie a fr. 1789.– mensili dall'agosto del 2014 in poi. a) Circa il tenore di vita della moglie, il convenuto sostiene che il carico fiscale accertato dal Pretore in complessivi fr. 1024.– mensili è eccessivo poiché basato su elementi “datati”, del 2012, quando S__________ era ancora minorenne e i contributi di mantenimento erano versati sulla scorta della convenzione provvisoria dell'8 maggio 2012. Egli fa valere che nel frattempo la situazione è mutata, sia perché la figlia è diventata maggiorenne, sia perché la moglie non ha più l'impiego di allora, sia perché i contributi di mantenimento sono inferiori. A fronte di entrate complessive per fr. 5089.– netti mensili (fr. 3300.– di indennità di disoccupazione e fr. 1789.– di contributo alimentare offerto) e di uscite per fr. 2285.– mensili, l'istante avrebbe dunque un reddito imponibile non superiore a fr. 52 500.– annui, compresi fr. 23 405.– di valore locativo. Onde un carico fiscale di fr. 500.– mensili e un tenore di vita di fr. 5789.– mensili. È vero che la stima del Pretore si fonda su elementi desunti dalla tassazione 2012 (doc. FF, GG, HH) e che la situazione appare, già a un esame sommario, radicalmente cambiata. Dal 1° marzo 2014 le entrate di AO 1 sono manifestamente inferiori ai fr. 51 452.– annui attestati ancora nella tassazione 2013, così come sono inferiori quelle per “alimenti ricevuti per sé”, accertati in fr. 68 400.– annui (richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione, nell'inc. DM.2014.252). Senza contare che dalla maggiore età di S__________ il contributo versato per la figlia non è più conteggiato nel reddito della madre (art. 22 lett. f LT). Ora, tenendo conto di entrate complessive per fr. 93 234.– annui, di cui fr. 39 600.– da attività lucrativa (presso la G__________: doc. 9 e 10 nell'inc. DM.2014.252), fr. 30 000.– di contributo alimentare (sotto, consid. b) e fr. 23 534.– di valore locativo, come pure delle deduzioni fiscali ammesse di fr. 62 276.– (tassazione 2013), il carico d'imposta di fr. 500.– mensili riconosciuto dal convenuto appare finanche favorevole al­l'istante (http://www3.ti.ch/DFE/sw/struttura/dfe/dc/calcolatori/ RedditoSostanza.php). In proposito l'appello si rivela così provvisto di buon diritto e il verosimile tenore di vita della moglie va ricondotto a fr. 5789.– mensili. b) L'appellante dà atto che il “teorico contributo di mantenimento muliebre” ammonterebbe a fr. 2489.– mensili (fr. 5789.– meno fr. 3300.–). Nondimeno, egli soggiunge, per rapporto al suo tenore di vita di fr. 17 310.30 mensili e, quindi, al limitato margine disponibile, la pretesa alimentare dell'istante non può eccedere fr. 1789.– mensili, dovendosi essa cumulare con quella di S__________. Il convenuto contesta di avere quantificato in fr. 11 026.95 il proprio tenore di vita in prima sede e rivendica in particolare l'inserimento nel calcolo di fr. 2499.45 mensili per il mantenimento di L__________, di fr. 3265.90 mensili per il mantenimento di Li__________ e di fr. 1751.– mensili per il mantenimento di M__________. Se non che, così argomentando, egli dimentica che il contributo alimentare per i figli, a maggior ragione se maggiorenni, non rientra nel fabbisogno del genitore affidatario né in quello del debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2014.36 del 9 novembre 2016, consid. 6d con rinvii). Comunque sia, si registrasse anche un ammanco nel bilancio familiare, le spettanze del coniuge e dei figli minorenni sarebbero prioritarie rispetto a quelle per i figli maggiorenni (DTF 132 III 211 consid. 2.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_36/2016  del 29 marzo 2016 consid. 4.1). E, pur dipartendosi da un reddito di fr. 20 275.– mensili, a AP 1 rimarrebbe, a un giudizio di apparenza, un margine sufficiente per sovvenire al proprio tenore di vita – senza gli asseriti contributi per L__________ e Li__________ – e garantire il tenore di vita dell'istante di fr. 2489.– mensili, come pure il fabbisogno in denaro di S__________ di fr. 2105.– mensili (sopra, consid. 5b) fino alla maggiore età. L'esito del giudizio non muterebbe neppure per gli obblighi dopo di allora, inferiori per altro di fr. 391.– mensili in seguito al minor contributo alimentare per S__________ (sopra, consid. 5c). In effetti, il mantenimento di L__________, che l'appellante medesimo riteneva autosufficiente già il 18 settembre 2014 nella procedura di divorzio (petizione, pag. 2 in basso), e quello per Li__________, nel frattempo passata all'insegnamento a tempo parziale nella scuola media (risposta del 12 maggio 2015, pag. 2, nell'inc. DM.2014.252), non appaiono più documentati dopo il giugno del 2014 (doc. 15). In condizioni del genere non soccorre attardarsi sulla giustificazione, contestata dall'istante, delle altre poste nel tenore di vita del convenuto. Ne discende, in definitiva, la riduzione a fr. 2490.– mensili (arrotondati) del contributo alimentare per AO 1 e l'accoglimento entro questi limiti dell'appello. 7. L'appellante chiede infine di posticipare all'agosto del 2014 la decorrenza dei contributi alimentari che il Pretore ha fatto risalire al maggio di quell'anno. Egli non revoca in dubbio la possibilità di far retroagire, in virtù dell'art. 173 cpv. 3 CC, le prestazioni per l'anno precedente l'istanza. Rileva nondimeno che il richiedente deve giustificare simile pretesa, mentre nessuna motivazione valida è stata addotta dall'istante, essendo per il resto pacifico che egli ha “sempre fatto fronte al mantenimento della famiglia”, compreso quello per L__________ e per Li__________. L'opinione non può essere condivisa. L'art. 173 cpv. 3 CC abilita senz'altro il richiedente a postulare prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”, intendendosi per “futuro” il periodo a valere dalla litispendenza (I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 3 con richiamo). Di regola il giudice non è tenuto dunque a motivare la retroattività di un contributo alimentare, se non ove il convenuto sostenga – per esempio – di avere già adempiuto l'obbligo per il passato o pretenda che la richiesta intempestiva della controparte denoti una tacita rinuncia al contributo per il lasso di tempo anteriore all'istanza (I CCA, sentenza inc. 11.2004.111 del 23 ottobre 2007, consid. 5a con riferimenti; v. anche Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edi­zione,

n. 11 ad art. 173). Diverso è il caso in cui le parti si siano intese internamente, come in concreto, sull'assetto contributivo durante la vita separata. In simili circostanze il giudice a protezione del­l'unione coniugale fissa il nuovo contributo alimentare – di norma – solo per il futuro (sopra, consid. 4). Per il passato, il creditore alimentare dispone di un titolo esecutivo che osta alla retroattività del giudizio, a meno che – ma la circostanza non è neppure invocata nella fattispecie – l'ammontare pattuito si riveli manifestamente inadeguato (ZR 104/2005 pag. 222 n. 58; Isenring/ Kessler, op. cit., loc, cit.; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edi­zione, n. 39 ad art. 176 CC). Ciò posto, i contributi alimentari in favore della moglie e di S__________ vanno stabiliti a decorrere dal 3 giugno 2014. Anche su questo punto l'appello si dimostra fondato. 8. Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la posticipazione di circa un mese della decorrenza del contributo per la figlia fino alla maggiore età (sopra, consid.

7) e, dopo di allora, la riduzione del contributo medesimo dai fr. 2356.– mensili (assegni familiari compresi) stabiliti dal Pretore a fr. 1715.– mensili (assegni familiari non compresi), per rapporto ai fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi) offerti dall'agosto del 2014 (consid. 5c e consid. 7). Egli consegue inoltre causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per la moglie, che passa dai fr. 3013 .– mensili fissati dal primo giudice dal maggio del 2014 ai fr. 2490 .– mensili dal 3 giugno 2014, a fronte dei fr. 1789 .– mensili offerti dall'agosto di quell'anno (consid. 3, 6b e 7). Tutto ponderato, si giustifica così che l'appellante sopporti due terzi delle spese processuali e rifonda alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Nel complesso la decisione odierna non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (suddivise a metà), l'entità dei contributi alimentari non configurando nemmeno l'unico aspetto del contenzioso su cui il Pretore è stato chiamato a statuire (sopra, lett. F e G). 9. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle conclusioni rimaste controverse in appello (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sopra, consid. 8) raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato anche alla figlia S__________, maggiorenne. Per questi motivi, decide: I.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2.  AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la moglie di fr. 2490.– mensili dal 3 giugno 2014.

3.  AP 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia S__________: fr. 2105.– mensili dal 3 giugno al 17 novembre 2014 e fr. 1715.– mensili dal 18 novembre 2014 fino al termine della formazione scolastica o professionale, ove questa dovesse intervenire più tardi. Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo di mantenimento. Dalla maggiore età della figlia il contributo alimentare dovrà essere versato direttamente alla medesima. Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. II.  Le spese processuali di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III.  Notificazione a: – avv..; – avv.. Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; –(in estratto, consid. n. 5 e 7 con dispositivo

n. I/3). Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                 Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).