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11.2015.26

Protezione dell'unione coniugale: valenza di una convenzione prematrimoniale sul mantenimento di un coniuge in caso di separazione o divorzio

Ticino · 2017-04-27 · Italiano TI
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000. – secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC) . Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie controverso davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da cal colare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 16 marzo 2015. Depositato il 23 marzo 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 Con le osservazioni all'appello, del 12 giugno 2015, AO 1 mette in dubbio l'effettivo domicilio del marito. Ora, come questa Camera ha avuto modo di chiarire, AP 1 risiede attualmente a __________. Dove fosse domiciliato al momento dell'appello poco importa già per il fatto ch'egli non fa valere spese correlate al nuovo alloggio. Quanto alla competenza dei tribunali svizzeri (non contestata), una volta data al momento in cui è promossa causa essa continua a sussistere, senza riguardo a eventuali mutamenti successivi ( perpetuatio fori ; Bucher in: Commentaire romand, LDIP e CL, Basilea 2011, n. 29 ad art. 2–12 LDIP e n. 4 ad art. 2 CLug). In proposito non soccorre dunque attardarsi.

E. 3 Litigioso rimane, in questa sede, il contributo di manteni­mento per la moglie. Al riguardo il Pretore ha rammentato che il 14 novembre 1998 i coniugi hanno stipulato una convenzione prematrimoniale, sottoposta al diritto inglese e del Galles, per regolare i loro diritti e doveri nel caso in cui fosse intervenuta una separazione di almeno tre mesi o fosse stato sciolto il matrimonio. Se non che – egli ha continuato – la moglie contesta la validità del­l'ac­cordo e simile questione trascende i limiti di un esame meramente sommario come quello preposto all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale. Onde, a mente sua, la necessità di fare astrazione dall'intesa e di applicare l'ordinamento legale, in particolare l'art. 163 CC. Premesso ciò, e appurato che i coniugi ammettevano di avere sostenuto durante la comunione domestica un alto tenore di vita (tant'è che parte dei redditi venivano reinvestiti), il Pretore ha ritenuto di definire il contributo alimentare per la moglie fondandosi sul di lei fabbisogno effettivo. Sta di fatto che l'interessata non aveva quantificato le spese concrete occorrenti per mantenere quel livello di vita. Il primo giudice si è dipartito così dai dati fiscali agli atti, ricordando che una tassazione globale è calcolata sul cosiddetto dispendio, cioè sull'ammontare delle spese annue concretamente affrontate dal contribuente e dalla sua famiglia. In base a quei documenti egli ha valutato il dispendio della coppia in fr. 200 000.– annui (la cifra stimata dall'autorità fiscale nel 2012), ossia fr. 100 000.– annui a testa. Ne ha dedotto, il Pretore, che per conservare il tenore di vita goduto prima della separazione la moglie necessita di almeno fr. 8350.– mensili e che con una rendita pensionistica di appena fr. 750.– mensili essa abbisogna di un contributo alimentare di fr. 7600.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5.1). Nelle circostanze descritte il Pretore ha vagliato la capacità contributiva del marito, accertando che negli ultimi quattro anni i red diti di lui erano ammontati ad almeno £ 250 000 annui tra prov­vi­gioni della società H__________, indennità quale non-executive director erogate dalla società I__________ e rendite del suo fondo pensionistico SIPPS. Il primo giudice non ha trascurato che in futuro le uniche entrate certe del marito risultavano le rendite pensionistiche e che l'evoluzione dell'attività indipendente di lui è nebulosa, ma non ha dimenticato nemmeno che AP 1 ha operato vari investimenti e detiene partecipazioni azionarie con fondi d'investimento che verosimilmente producono e continueranno a produrre redditi. Per di più, i coniugi avevano dichiarato alle autorità fiscali di poter coprire il loro fabbisogno in Svizzera già con la rendita del fondo pensionistico privato del marito e con la pensione della moglie, oltre che con il reddito della loro sostanza. Il Pretore ne ha desunto che, per lo meno a un esame di verosimiglianza, le parti apparivano in grado di mantenersi in Svizzera a prescindere da eventuali redditi da attività lucrativa del marito. Ne ha concluso che con una disponibilità di almeno fr. 200 000.– annui complessivi in Svizzera (fr. 16 667.– mensili), dedotte le pensioni della moglie di fr. 750.– mensili e il contributo per lei di fr. 7600.– mensili, il marito poteva verosimilmente conservare un margine utile di fr. 8350.– mensili, il quale, cumulato ad altre rendite di vecchiaia per complessivi fr. 2800.– mensili (non contestate), gli avrebbe garantito entrate per almeno fr. 11 150.– mensili, finanche superiori al fabbisogno da lui esposto di fr. 11 095.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5.2 e 5.3).

E. 4 L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non essersi attenuto a quanto dispone il citato accordo prematrimoniale, il quale in caso di separazione superiore a tre mesi prevede che la moglie abbia diritto a un terzo del reddito netto di lui, contributo destinato a decadere alla liquidazione del regime dei beni e da computare nella liquidazione finale. A mente sua, il Pretore avrebbe dovuto verificare la conformità di tale accordo al diritto anglosassone o, tutt'al più, interpretare la convenzione secondo il diritto svizzero. Convenzione che, a suo dire, è perfettamente valida e compatibile con l'art. 163 cpv. 2 CC, anche se la moglie ne contesta la validità sotto il profilo della legge britannica, salvo – egli sottolinea – non mettere in dubbio il proprio consenso alla stipulazione dell'atto, di modo ch'essa deve ritenersi vincolata al­l'intesa e il contributo di mantenimento in suo favore non può eccedere un terzo del reddito netto di lui. L'appellante sostiene inoltre che il menzionato dispendio annuo di fr. 200 000.– considerato dall'autorità fiscale era finanziato per fr. 80 000.– dalle sue entrate, per fr. 10 600.– dalle pensioni della moglie e per la differenza da redditi della sostanza. Trattandosi di sostanza in comune dei coniugi, egli prosegue, solo la metà dei relativi proventi è di sua pertinenza, sicché il reddito complessivo di lui non supera in realtà fr. 134 700.– annui e il contributo per la moglie, calcolato in un terzo, va fissato in non oltre fr. 3742.– mensili, i quali andranno dedotti dalla liquidazione del regime dei beni.

E. 5 Durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). Essi si intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 163 cpv. 2 CC). Se interviene una sospensione della comunione domestica, il giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento per l'uno o per l'altro prende come punto di partenza l'intesa dei coniugi (espressa o tacita) sul riparto dei compiti e dei redditi durante la vita in comune, modificandola quanto occorre per tenere conto della nuova situa­zione dovuta all'esistenza di due economie domestiche distinte. I coniugi possono anche regolare anticipatamente la questione del mantenimento in caso di separazione. Accordi a tal fine sono leciti e, secondo dottrina, raccomandabili ( Scheidungs­planung ). Non soggiacciono a requisiti di forma e vincolano le parti ( Meier , Les conventions matrimoniales hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 17 n. 30 e 32 seg.). Essi non impediscono che un coniuge adisca il giudice delle misure a protezione del­l'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) o, eventualmente, il giudice dei provvedimenti cautelari in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Il coniuge che intende sottrarsi alla convenzione deve addurre tuttavia fatti nuovi e rendere verosimile che le circostanze sono mutate in modo durevole e significativo, o perché le previsioni dell'accordo si siano rivelate inesatte o perché esse non si siano avverate secondo le attese ( Meier , op. cit., pag. 18 n. 34 e pag. 20 n. 37 con richiami).

E. 6 Nella fattispecie la convenzione stipulata dalle parti, dichiarata soggetta – come si è accennato – alla legge ingle­se e del Galles (doc. GGG, 2° foglio, clausola n. 9), prevede quanto segue (testo tradotto dall'inglese): (…)

17.  Qualora le parti vivano separate per un periodo continuato di almeno tre mesi o qualora le parti divorzino si applicano le seguenti clausole: a) AP 1 manterrà la proprietà esclusiva di tutte le sue azioni nella L__________ o qualsiasi somma di denaro derivante dalla vendita di tali azioni. b) AP 1 manterrà la proprietà esclusiva di tutti i suoi fondi di pensione e dei diritti pensionistici. c) AO 1 manterrà la proprietà esclusiva di tutti i suoi fondi di pensione e dei diritti pensionistici. d) Nel caso in cui il valore dei beni in comune al momento della separazione fosse inferiore a quello dei beni elencati nelle liste A e B, più £ 100 000, AO 1 avrà diritto di ricevere dai beni in comune, non oltre sei mesi dalla data della separazione o dalla data di allestimento delle pratiche di divorzio (quale delle due si verifichi prima), i beni equivalenti al valore di B (cui si fa riferimento nella lista qui annessa) e una somma aggiuntiva di £ 50 000 o altri beni del valore di cui sopra. e) Nel caso in cui il valore dei beni in comune al momento della separazione sia superiore a quello dei beni elencati nelle liste A e B, più £ 100 000, AO 1 riceverà dai beni in comune, non oltre sei mesi dalla data della separazione o dalla data di allestimento delle pratiche di divorzio (quale delle due si verifichi prima), i beni equivalenti al valore di B con somme aggiuntive o beni equivalenti alla metà del valore di tali beni in comune oltre ai beni elencati in A e B, più £ 100 000. f) AO 1 avrà diritto di scegliere dai beni in comune, previo consenso di AP 1, come desidera ricevere simili diritti al capitale. A tale proposito qualsiasi proprietà e/o contenuto sarà valutato da esperti congiuntamente designati dalle parti, le cui valutazioni sono vincolanti per entrambe. g) Dalla data della separazione delle parti o dalla data di allestimento delle pratiche di divorzio (quale delle due si verifichi prima) AP 1 è tenuto, finché AO 1 non abbia ricevuto i beni cui si fa riferimento nel paragrafo 17 lett. d o lett. e di cui sopra, ad: ( i ) assicurarsi che AO 1 riceva dai beni in comune un versamento mensile equivalente ad almeno un terzo del reddito netto mensile di AP 1; al momento della ricezione da parte di AO 1 dei beni cui si fa riferimento nel paragrafo 17 lett. d o lett. e di cui sopra, AO 1 è da considerarsi come avente già ricevuto una somma equivalente agli importi a lei versati dai beni in comune come ivi previsto, o ( ii ) nel caso in cui dai citati beni in comune risulti un reddito insufficiente, tale da poter versare a AO 1 una somma mensile equivalente ad almeno un terzo del reddito mensile netto di AP 1, quest'ultimo pagherà qualsiasi ammanco usando il proprio reddito netto; qualsiasi importo versato da AP 1 sarà a lui ripagato dalla quota dei beni in comune di AO 1 (prima della ricezione degli stessi) cui si fa riferimento nel paragrafo 17 lett. d o lett. e di cui sopra.

h)  Nel periodo in cui AO 1 dovesse ricevere un pagamento in conformità al paragrafo 17 lett. g ( i ) o ( ii ) di cui sopra, a AP 1 e AO 1 continuerà ad essere accreditato (con le relative quote in proporzione ai rispettivi beni elencati nelle liste A e B) qualsiasi reddito da investimento prodotto da tali beni in comune.

18.  Si conviene che in osservanza del paragrafo 17 lett. a – lett. f è esclusa qualsiasi pretesa che le parti potessero avere l'una contro l'altra in merito a pendenze legali per mantenimento, versamenti periodici, versamenti periodici assicurati, somme forfettarie e ordinanze di distribuzione dei beni.

19.  Si conviene che nessuna delle parti cercherà alla morte dell'altra risorse finanziarie presso l'agente della parte deceduta, salvo quanto prevede il paragrafo 16 di cui sopra.

20.  Qualora un tribunale giudichi che una qualsiasi clausola del presente accordo fosse illegale, non valida o altrimenti inapplicabile, tale clausola è da isolare dal presente accordo senza alcun effetto sulle altre clausole, le quali continueranno ad avere pieno vigore.

E. 7 L'istante contesta la validità dell'intesa. Produce il parere da lei commissionato a una legale di __________ (doc. HHH) ed evoca “innumerevoli indizi che portano a concludere che l'accordo prematrimoniale non sia valido: ad esempio il fatto che lo stesso sia stato concluso solamente cinque giorni prima del matrimonio, il fatto che la futura moglie fosse stata tenuta all'oscuro della reale situazione finanziaria del marito oppure ancora il fatto che i coniugi non abbiano rispettato, sin dal principio, quanto stabilito nel contratto (non è mai stato stipulato un testamento né una polizza d'assicurazione vita, seppure ciò fosse espressamente previsto nei paragrafi 2 e 3 dell'accordo)” (osservazioni all'appello, pag. 5 in basso). Così argomentando, l'interessata perde di vista tuttavia che in una procedura a tutela dell'unione coniugale il potere cognitivo del giudice è limitato alla verosimiglianza (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb), principalmente su base documentale. Le critiche ch'essa rivolge alla convenzione potranno anche dare adito a dubbi e perplessità, ma – contrariamente al­l'opinione del Pretore – non rendono verosimile l'inefficacia del­l'accordo già a prima vista e a un sommario esame (art. 271 lett. a CPC), né secondo la legge svizzera né tanto meno secondo il diritto estero. Contestazioni come quelle in rassegna vanno sottoposte a un giudice munito di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto, a maggior ragione ove si consideri che nella convenzione le parti “dichiarano di aver avuto entrambe il beneficio di una consulenza legale indipendente” prima di firmare l'ac­cordo (clausola n. 7, primo foglio in fondo). A un sindacato di mera apparenza l'intesa va dunque ritenuta valida.

E. 8 La convenzione stipulata dai coniugi prescrive in sintesi – come si è appena visto – che qualora subentri una separazione di almeno tre mesi o intervenga una causa di divorzio, la moglie ha diritto di ricevere entro sei mesi dalla separazione o dall'avvio delle pratiche per il divorzio una liquidazione in capitale. La convenzione non prevede contributi di mantenimento. A titolo transitorio, finché la moglie non abbia ricevuto la liquidazione in capitale, la convenzione obbliga nondimeno il marito a corrispondere “un versamento mensile equivalente ad almeno un terzo del [proprio] reddito netto mensile” attingendo al provento dei “beni comuni” oppure, se il rendimento di tali beni non è sufficiente, facendo capo alle sue proprie entrate. Simili pagamenti vanno computati come anticipo della liquidazione e andran­no dedotti dalla medesima. In concreto è pacifico che, nonostante la separazione dei coniugi risalga al 5 dicembre 2013, la liquidazione dell'istante deve ancora venire. E nel frattempo AP 1 riconosce di dover versare alla moglie una rendita pari a un terzo del proprio reddito netto mensile (appello, pag. 8 in fondo). Il problema è determinare la verosimile entità di tale reddito. Sapere se la convenzione sia valida e se il suo contenuto non offenda principi imperativi del diritto svizzero (in specie l'art. 27 cpv. 2 CC) è una questione delicata che – come detto (consid. 7) – non può essere risolta a livello di semplice verosimiglianza.

E. 9 Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che negli ultimi quattro anni i red diti di AP 1 erano ammontati ad almeno £ 250 000 annui, ma che per il futuro “gli unici dati certi sono i suoi redditi da pensione”, mentre l'evoluzione del­l'attività lucrativa di lui appare “del tutto incerta e nebulosa” (sopra, consid. 3). Il primo giudice non ha trascurato tuttavia che già nel 2009 i coniu­gi avevano dichiarato alle autorità fiscali di poter finanziare il loro dispendio annuo con le rendite pensionistiche e il reddito della sostanza. Ne ha desunto che, per lo meno a un esame di verosi­miglianza, la coppia appariva in grado di mantenersi in Svizzera indipendentemente da eventuali redditi da attività lucrativa del marito. Ne ha concluso che per sovvenzionare il dispendio di fr. 200 000.– annui stimato dall'autorità fiscale nel 2012 il marito doveva disporre, a prescindere da possibili redditi da lavoro, di entrate per almeno fr. 16 667.– mensili. Da tali redditi andava dedotta la pensione della moglie (€ 713.88, pari a fr. 750.– mensili: sentenza impugnata, consid. 5.1 in fine). La disponibilità del marito ascende di conseguenza a fr. 15 917.– mensili. a) L'appellante critica il ragionamento che precede, facendo valere che il noto dispendio di fr. 200 000.– annui (fr. 16 667.– mensili) non era finanziato solo dai suoi redditi e dalla pensione della moglie. Mentre fr. 80 000.– annui (fr. 6667.– mensili) provenivano effettivamente dal suo fondo previdenziale SIPPS, fr. 10 600.– annui (fr. 883.– mensili) era­no pensioni della moglie e il resto (fr. 109 400.– annui, pari a fr. 9117.– mensili) era reddito generato dalla sostanza comu­ne. Le sue entrate assommano dunque a fr.

E. 11 Alla luce di quanto prevede nel caso in esame la convenzione prematrimoniale sugli effetti della vita separata, rimane da esaminare, dopo quanto si è illustrato, se il giudice a protezione del­l'unione coniugale adito da una parte per questioni di mantenimento sia tenuto alle disposizioni dell'accordo oppure se, apparendogli l'accordo inadeguato, possa scostarsene. Ora, a prescindere dal caso in cui un coniuge si valga di mutamenti rilevanti e duraturi intervenuti dopo la stipulazione dell'atto (ipotesi estranea alla fattispecie), la dottrina reputa che di fronte a una convenzione prematrimoniale contestata da una parte il giudice proceda come di fronte a una convenzione stipulata in corso di procedura, allorché un coniuge chieda l'omologazione dell'atto e l'altro vi si opponga. Se è convinto che le parti hanno concluso l'accordo di loro libera volontà e dopo matura riflessione, il giudice verifica di conseguenza se in materia di mantenimento la convenzione sia chiara e “non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1 prima frase CPC; Meier , op. cit., pag. 29 n. 63 con numerosi richiami). In concreto si è visto che a un sommario esame non si riscontrano elementi per concludere già a livello di verosimiglianza che la convenzione prematrimoniale sia inefficace (consid. 7). Non può dirsi nem­meno che sul mantenimento dei coniugi dopo la separazione essa non sia chiara. Rimane da esaminare se al proposito essa non sia “manifestamente inadeguata”. Per dirimere la questione il giudice confronta la disciplina prevista nella convenzione con la sentenza ch'egli emanerebbe in mancanza di convenzione. Se la convenzione denota uno scarto immediatamente riconoscibile rispetto a quella che sarebbe la presumibile decisione senza che ciò appaia giustificato da considerazioni d'equità, sussiste manifesta inadeguatezza. L'inadeguatezza, comunque sia, dev'essere “manifesta”. L'omologazione dell'accordo va rifiutata, in altri termini, solo qualora si ravvisi una sproporzione evidente e un grande divario in merito alla pretesa di mantenimento che spetta al coniuge richiedente secondo la convenzione per rapporto alla pretesa che a quel coniuge spetterebbe secondo la legge. a) Nella fattispecie il Pretore ha rilevato giustamente che, considerato l'alto tenore di vita goduto dai coniugi durante la comunione domestica, il contributo di mantenimento per l'istante sarebbe stato da determinare a norma dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC applicando il cosiddetto metodo del dispendio effettivo. Incombeva così all'istante rendere verosimili quali fossero le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6a con rinvii). Se non che – ha continuato il Pretore – l'interessata non aveva allegato alcuna concreta voce di spesa. Il primo giudice ha fatto capo pertanto al dispendio annuo della coppia stimato dal­l'autorità fiscale (fr. 200 000.–), reputando che il fabbisogno effettivo della moglie fosse verosimilmente pari alla metà (fr. 100 000.– annui, ovvero fr. 8350.– mensili). Ne ha concluso che, dedotta la pensione di lei (fr. 750.– mensili), alla moglie spettava un contributo alimentare di fr. 7600.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5.1). b) L'appellante contesta che il fabbisogno effettivo della moglie possa presumersi di fr. 100 000.– annui. In effetti tale schematismo non è difendibile nel caso specifico neppure a un giudizio sommario. Anche dipartendosi da un dispendio annuo di fr. 200 000.– durante la comunione domestica, in concreto i fabbisogni effettivi dei coniugi dopo la separazione non possono semplicemente supporsi consistere nella metà di quel dispendio, ove appena si pensi che l'appellante deve far capo da sé solo ormai al costo di tre abitazioni (a __________, a __________ e ad __________), le quali gravavano prima sul bilancio comune. Il Pretore sembra partire dall'idea che tali immobili non siano entrati nel calcolo della tassazione globale (sentenza impugnata, consid. 5.3), dimenticando però che il dispendio degli art. 14 cpv. 3 LIFD e 13 cpv. 3 LT corrisponde alle spese annuali affrontate dal contribuente per finanziare il proprio tenore di vita e quello delle persone al cui sostentamento egli provvede “ in Svizzera e all'estero ”. Ne segue che, dopo la separazione dei coniugi, la suddivisione a metà del dispendio di fr. 200 000.– annui durante la vita in comune non si giustifica più nemmeno a un esame di apparenza. c) Nel memoriale conclusivo dinanzi al Pretore l'istante aveva quantificato il proprio fabbisogno minimo in fr. 7057.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pi­gione dell'appartamento a __________ con spese accessorie fr. 2590.–, premio della cassa malati fr. 362.90, premio del­l'assicurazione economia domestica fr. 20.–, spese di psicoterapia non medicale fr. 1884.30, imposte fr. 1000.–). Quale fosse il fabbisogno effettivo non è dato di sapere. L'interessata ha chiesto dinanzi al Pretore un contributo alimentare di fr. 14 583.40 mensili fondandosi non su elementi concreti, bensì sul metodo di calcolo semplificato – non pertinente nel caso in rassegna (RtiD I-2015 pag. 881 in alto) – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (memoriale conclusivo, pag. 9 segg.). Sta di fatto che per quanto riguarda la citata maggiorazione di fr. 7526.– mensili sul suo fabbisogno minimo, l'istante non adduce alcuna indicazione circa le poste aggiunte né, tanto meno, alcun indizio di verosimiglianza. Essa oppone di non aver potuto recare prove sul proprio dispendio effettivo durante la vita in comune per essere “fuggita di casa a seguito di anni di violenze psicologiche” senza poter raccogliere la documentazione necessaria (osservazioni all'appello, pag. 10), ma ciò non abilita il giudice a decidere a beneplacito. Se in base agli atti non riesce ad accertare né a escludere la verosimiglianza di determinate allegazioni, il giudice deve applicare l'art. 8 CC e procedere come nel caso di fatti non provati. In condizioni del genere non rimane quindi che dipartirsi, nel caso in oggetto, dalle poste documentate. d) Del fabbisogno minimo esposto dalla moglie (fr. 7057.20 mensili) l'appellante contesta le spese di psicoterapia non medicale (fr. 1884.30 mensili), chiedendo di ridurle a fr. 190.– mensili (la quota a carico della paziente nel caso in cui la terapia fosse assicurata da un professionista riconosciuto dalle casse malati), il che riduce il fabbisogno minimo in questione a fr. 5363.– mensili. Egli dimentica tuttavia di avere ammesso nel memoriale conclusivo davanti al Pretore un esborso di fr. 417.– mensili (pag. 17), sicché la nuova richiesta, non fon­data su fatti né su mezzi di prova nuovi, si rivela irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Non a torto l'appellante sostiene invece che la moglie potrebbe far capo a prestazioni rimborsate dalla cassa malati, rivolgendosi a terapisti che lavorino alle dipendenze di un medico psichiatra e il cui trattamento avvenga nello studio, sotto sorveglianza e responsabilità del medico (art. 2 OPre: RS 832.112.31). L'interessata oppone che la sua attuale terapista ha conosciuto l'appellante in occasione di un trattamento di coppia e la segue da anni. Quel trattamento di coppia risale tuttavia al 2011 e alla terapista l'istante si è rivolta nuovamente solo nel novembre del 2013 (doc. F), un mese prima della separazione di fatto. Che occorresse continuità di trattamento non risulta. Le spese da lei fatte valere possono essere ammesse così fino a concorrenza di fr. 417.– mensili (la cifra riconosciuta dal marito davanti al Pretore). Ne deriva un fabbisogno minimo di fr. 5590.– mensili. e) L'appellante assume altresì che la moglie dispone di cospicue risorse patrimoniali anche volendo trascurare i beni in comune, ove si consideri il saldo di almeno fr. 190 000.– sui suoi conti bancari e quanto da lei prelevato dai conti dopo la separazione. A parte il fatto però che non si intravede quali sarebbero i beni “comuni”, gli elementi patrimoniali elencati nelle liste A e B della convenzione prematrimoniale rimanendo ben distinti, neppure il convenuto pretende che la sostanza detenuta dalla moglie produca redditi di qualche rilevanza. L'argomento sollevato si esaurisce così, né più né meno, in una recriminazione. Se ne conclude che, dedotta la pensione di fr. 750.– mensili percepita dall'istante, le poste del fabbisogno effettivo documentate da quest'ultima si riducono a fr. 4840.– mensili. Tale è il contributo alimentare che – verosimilmente – il giudice a protezione dell'unione coniugale avrebbe fissato per lei nella fattispecie se la convenzione non esistesse. La convenzione prematrimoniale comportando il versamento di fr. 4230.– mensili (consid. 9), non si può dire che tale somma sia “manifestamente inadeguata” (nel senso dell'art. 279 cpv. 1 prima frase CPC) rispetto alle previsioni di legge. Sapere poi se tale versamento possa essere dedotto dalla liqui­dazione finale che spetterà alla moglie dipende dalla validità della convenzione, che andrà vagliata – se mai – dal giudice di merito (sopra, consid. 7).

E. 12 Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la riduzione da fr. 6700.– a fr. 4230.– mensili (ancorché non a fr. 3742.– mensili) del­l'anticipo dovuto alla moglie sulla liquidazione in capitale, ma vede respingere l'appello sull'addebito dei costi per il deposito delle masserizie della moglie a __________ (circa fr. 78.– mensili: osservazioni del 20 gennaio 2014, pag. 8). Tutto considerato, si giustifica così che sopporti un sesto delle spese processuali, mentre la rimanenza va a carico dell'istante, la quale ha proposto di respingere l'appello, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno si riflette anche sulle spese e le ripetibili di primo grado. Nel memoriale conclusivo davanti al Pretore l'istante postulava il versamento di fr. 14 583.40 mensili, l'assegnazione in uso del­l'appartamento a __________ dal 1° gennaio 2016, l'addebito al marito dei costi relativi al deposito dei beni di lei e il blocco di una relazione bancaria intestata ai coniugi a __________. Il convenuto rifiutava qualsiasi versamento, rivendicava l'attribuzione in uso dell'appartamento a __________ e proponeva di lasciare in uso a entrambi la casa di __________. Per finire, l'istante ottiene il versamento di fr. 4230.– mensili, l'attribuzione in uso con il marito della casa ad __________ (ma non dell'appartamento a __________), l'addebito al marito delle spese di deposito e il blocco del citato conto bancario (chiesto per finire anche dal marito). Tutto ponderato, si giustifica così che assuma due terzi degli oneri processuali e che rifonda al marito un'indennità per ripetibili ridotte.

E. 13 Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, anche considerando la sola riduzione della somma in favore della moglie chiesta da AP 1 con l'appello (da fr. 7600.– a fr. 3742.– mensili), ovvero fr. 46 296.– an nui, da moltiplicare per venti (art. 51 cpv. 4 LTF; sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: I.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

4.  AP 1 è condannato a versare a AO 1, entro il primo di ogni mese, la somma di fr. 4230.– dal 1° gennaio 2014.

6.  Le spese processuali di complessivi fr. 3000.–, anticipate da AO 1, sono poste per due terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, cui AO 1 rifonderà fr. 8000.– per ripetibili ridotte. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese di appello di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un sesto a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 4000.– per ripetibili ridotte. III.  Notificazione: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.2015.26

Lugano,

27 aprile 2017/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causaSO.2013.1105 (protezione dell'unione coniugale)della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa conistanza del 19 dicembre 2013da

AO 1

contro

AP 1attualmente in

in diritto:1.Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10000.–secondo l'ultimaconclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento per la mogliecontroverso davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni(art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 16 marzo 2015. Depositato il 23 marzo 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

– avv.;

– avv..

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).