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11.2014.8

Effetti del divorzio

Ticino · 2014-11-17 · Italiano TI
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Effetti del divorzio

Erwägungen (10 Absätze)

E. 000 secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è senz'altro adempiuto, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione e l'ammontare contestato in liquidazione del regime matrimoniale. Quanto alla tempestività degli appelli, la decisione impugnata, spedita il 30 dicembre 2013, è pervenuta alla legale di AP 1 il 2 gennaio 2014 e al legale di AO 1 il 7 gennaio 2014 (data dei timbri postali sulle buste d'intimazione). Consegnati alla posta il 31 gennaio e il 6 febbraio 2014, i ricorsi in esame sono pertanto ricevibili.

E. 2 Litigiose rimangono in questa sede talune controversie legate alla liquidazione del regime dei beni, compresa l'attribuzione dell'alloggio coniugale, così come l'indennità dovuta alla moglie in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC e il contributo alimentare per quest'ultima. Il principio del divorzio e gli aspetti non litigiosi della liquidazione del regime matrimoniale sono passati in giudicato (art. 315 cpv. 1 CPC). Per ordine espositivo è opportuno trattare prima l'appello di AO 1. I.  Sull'appello di AO 1

E. 3 CC stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a uno dei coniugi,

il giudice può attribuire all'altro coniuge un diritto d'abitazione per una

durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di

mantenimento “quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi”

(art. 121 cpv. 1 CC).

Spetta al giudice verificare quest'ultima

condizione, tenendo conto di tutte le circostanze

del caso e ponderando i contrapposti interessi (

Gloor

,

op. cit., n. 13 ad art. 121 CC;

Scyboz

in:

Commentaire romand,

op. cit., n. 12 ad art. 121 CC). In concreto le parti non hanno figli comuni, né

l'appellante, pensionata dal 2008, può valersi di ragioni professionali, avendo

cessato da tempo di custodire bambini. Essa neppure adombra, del resto, motivi di

salute (cfr.

Gloor,

op. cit., n. 13

e 5 ad art. 121;

Scyboz

, loc. cit.).

Invoca il suo attaccamento al paese e alla casa, così come paventa le

presumibili difficoltà dovute all'esigenza di integrarsi altrove. Ragioni di carattere

affettivo possono anche essere di rilievo (

Scyboz

,

loc. cit., rimandi alla nota 24). AP 1 oppone tuttavia che la mo­glie non si è

mai inserita nell'ambiente di __________ e che in paese si fa vedere di rado, mentre

lui è fortemente legato al luogo d'origine, dove ha esercitato cariche

pubbliche e associative, dove ha voluto tornare dopo gli anni di lavoro trascor­si

nella Svizzera tedesca, dove ha costruito l'abitazione, dove esercita tuttora un'attività

agricola e ha continuato a vivere, quantunque il giudice a protezione dell'unione

coniugale l'abbia obbligato a uscire di casa, costringendolo a locare nei mesi

invernali un rustico della sorella e a occuparne d'estate uno di sua proprietà

sui monti (osservazioni, pag. 6 in basso fino a pag. 17).

Non

si disconosce che per la convenuta può essere penoso lasciare l'abitazione familiare

in cui ha vissuto per più di un trentennio. Mal si intravede, tuttavia, come il

fatto di procrastinare di due anni il trasferimento possa giovarle. Se mai con

l'avanzare dell'età l'impegno di un trasloco risulterebbe più gravoso. A parte il

fatto poi che non risulta oggettivamente impossibile per lei sistemarsi altrove

in paese (ha avuto sei anni, dopo avere consentito al divorzio il 12 ottobre

2007, per trovare un altro alloggio), come ha sottolineato il Pretore anche il

marito è fortemente radicato – e per di più da sempre – a __________, dove

continua a esercitare un'attività agricola per la quale necessita degli

attrezzi depositati finanche nell'abitazione familiare. Contrariamente a quanto

sostiene l'appellante, inoltre, AP 1 non consta disporre di una sistemazione logistica

alternativa comparabile all'alloggio coniugale. In circostanze del genere non

si riscontrano pertanto gravi motivi – o per lo meno interessi preponderanti –

che giustifichino un diritto d'abitazione in favore dell'appellante nella casa

che appartiene al marito. Quanto al termine di tre mesi impartito a AO 1 dal primo

giudice per trasferirsi altrove, l'appellante non lo contesta né si scorgono

elementi che inducano a reputarlo inadeguato.

E. 4 Relativamente alla

liquidazione del regime dei beni, l'appellante chiede di portare da fr. 131

205.98 a fr. 185

049.98 il conguaglio in suo favore. Fa valere in

particolare che negli acquisti del marito vanno calcolati fr. 186

000.– complessivi di proventi dall'azien­da

agricola, denaro che AP 1 ha depositato dopo svariati prelevamenti e

trasferimenti in contanti per fr. 130

000.–

circa su un conto alla Banca __________ di __________ e per fr. 56

000.– su un conto n. __________ al __________

di __________.

a)

Una

volta ancora l'interessato censura preliminarmente l'appello di irricevibilità

per difetto di motivazione, affermando che l'appellante non si confronta con la

sentenza impugnata, ma si limita a riprendere stralci della medesima e a

riprodurre il di lei memoriale conclusivo (pag. 18 in basso). Che ampi passaggi

dell'appello riprendano testualmente il memoriale conclusivo è vero. Che su

talune questioni l'allegato risulti generico, non circostanziato e, di

conseguenza – come si vedrà oltre (consid. d) – irricevibile è altrettanto vero.

Non si deve trascurare però che l'appellante rimprovera al Pretore di avere

sorvolato sulle sue argomentazioni inerenti alla provenienza dei fondi

transitati sui conti litigiosi (pag. 7 in basso). In simili circostanze il

rimedio non può essere dichiarato già di primo acchito inammissibile.

b)

Per

quanto attiene al conto presso la Banca __________ a __________, il Pretore ha

ricordato che la relazione è stata aperta il 16 ottobre 2004 ed è stata

chiusa il 25 aprile 2007, quando l'intero saldo è stato bonificato a L__________,

sorella dell'appellato, cui spettava la gestione degli averi appartenenti alla

comunione ereditaria fu V__________ (madre di AP 1) depositati su quel conto. A

mente del Pretore, quantunque l'istruttoria non sia riuscita a chiarire appieno

la provenienza e la destinazione finale del denaro, questo non risulta derivare

dal provento del lavoro del marito né da altre fonti di reddito riconducibili

alla massa degli acquisti (sentenza impugnata, consid. 21.5 e 21.5.1). L'appellante

obietta di avere recato prove concrete circa il modo in cui tali conti sono

stati alimentati, avendo essa rintracciato prelevamenti e depositi in contanti atti

a dimostrare che i fondi transitati sui conti provenivano dalla relazione

bancaria intrattenuta dal marito presso il __________ di __________, sulla

quale confluivano i ricavi dell'attività agricola. A sostegno di ciò essa menziona

taluni estratti dai quali risultano prelevamenti e depositi in contanti sui

conti citati in date concomitanti. L'attore nega di avere eseguito i prelevamenti

dal suo conto a __________ per occultare fondi in vista del divorzio. Ribadisce

che si tratta di beni appartenenti alla successio­ne materna, aperta proprio

nel 2004, e più precisamente di canoni di locazione relativi a stabili della

madre a __________ da lui usati per l'azienda agricola, canoni che si erano

accumulati fin dal 1984 per un totale di circa fr. 130

000.– e che egli ha trasferito alla Banca __________

di __________ per poi riversarli alla sorella incaricata di amministrare i beni

dell'eredità.

c)

Lo scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della

presentazione dell'istanza di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC), sicché decisivo

per accertare gli acquisti dei coniugi (compresi gli averi bancari e postali) è

in concreto l'11 giugno 2007. Per quanto attiene al conto presso la Banca __________ di __________, a quel momento esso era già stato estinto e il saldo riversato

a L__________. L'appellante non prospetta una

liberalità

soggetta a reintegra in applicazione dell'art. 208 CC.

Contesta che i

beni trasferiti dal marito alla sorella appartengano alla successione della

suocera, lasciando intendere che il trasferimento è avvenuto a titolo fiduciario

o per simulazione, di modo che un credito di pari importo va reintegrato negli

acquisti del marito. Ora, contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza

impugnata, consid. 21.5.1), l'origine dei fondi depositati presso la Banca __________ a __________ è dimostrata. Che quel denaro provenga dal conto intestato a AP

1 presso il __________ a __________, alimentato anche da sussidi per l'attività

agricola di lui, risulta non solo dalla concomitanza di prelevamenti e depositi

in contanti attestati dalla documentazione bancaria (doc. 4 a 8 allegati al

memoriale conclusivo della moglie), ma anche dalle dichiarazioni dello stesso AP

1 all'interrogatorio formale (verbale del 1° febbraio 2010, pag. 3, risposte n.

2, 3 e 6), che l'appellante non censura di falso. La vera questione è di sapere

a chi appartenesse realmente il denaro depositato sul conto presso il __________

a __________.

AP

1 ha dichiarato, sempre all'interrogatorio formale, che l'importo di fr. 130

000.– circa finito alla Banca __________ di

__________ costituisce l'arretrato di canoni di locazione da lui dovuti alla

madre – e dopo la morte di lei, alla comunione

ereditaria

– per l'uso di immobili a scopo agricolo (loc. cit.). La convenuta ripete che

quel denaro non appartiene alla comunione ereditaria e che il marito non ha dimostrato

trattarsi di fondi che provengono dall'eredità materna. Non contesta tuttavia che

l'attore abbia adoperato immobili della madre per la propria attività agricola,

né che dovesse versare un canone per il relativo uso, né che tali canoni siano

stati pagati solo dopo la morte della madre, né tanto meno discute l'ammontare degli

stessi. Di fronte alle spiegazioni particolareggiate del marito all'interrogatorio

formale essa si limita a ricostruire la provenienza dei fondi, per altro

ammessa da AP 1, e a sostenere generica­mente che quelle somme non pertengono

alla comunione ereditaria. Ma ciò non basta per accreditare la tesi che gli

averi confluiti presso la Banca __________ a __________ siano stati trasferiti

alla sorella dell'attore per essere occultati nella prospettiva del divorzio. In

proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.

d)

Per

quel che è del conto n. __________ presso il __________ a __________, il

Pretore ne ha accertato il saldo allo sciogli­mento del regime dei beni in fr. 2042.82,

constatando tuttavia che tale somma non apparteneva a AP 1, bensì alla di lui

madre V__________ e alla di lui sorella L__________, avente diritto economico

del deposito titoli intestato a AP 1 presso il medesimo istituto, sul quale erano

investiti i fondi depositati in conto. L'appellante chiede che si reintegrino

negli acquisti del marito fr. 56

000.–

da lui prelevati in contanti il 29 dicembre 2006, sostenendo che l'operazione è

stata eseguita “per togliere definitivamente ogni traccia dei risparmi accumulati

con la moglie” e contesta che quel denaro appartenesse alla cognata o alla

comunione ereditaria fu V__________. Nelle osservazioni all'appello l'interessato

eccepisce che avente diritto economico del conto era la madre e in seguito la

di lei successione, giacché sul conto finivano i canoni di locazione relativi agli

stabili agricoli di __________, conto che è stato impiegato anche per il transito

di averi spettanti alla sorella L__________.

Interrogato

sul prelevamento del 29 dicembre 2006, AP 1 ha riconosciuto che quel denaro non

apparteneva alla comunione ereditaria materna e non era destinato al conto

presso la Banca __________ di __________ (verbale citato, pag. 4, risposta n.

13). Del resto l'importo di fr. 130

000.–

era già stato versato su quel conto prima del 31 dicembre 2005 (doc. 8 e 9

acclusi al memoriale conclusivo della moglie). Egli ha assicurato tuttavia di

non avere intascato la somma, giacché gli averi depositati presso il __________

di __________ non erano suoi e “potrebbero essere stati dati alla sorella L__________

in quanto in quel periodo stava costruendo un'aggiunta alla sua casa” (verbale

del 1° febbraio 2010, loc. cit.). Ciò posto, risulta

dagli atti che presso il __________ a __________ l'attore de

teneva

tre relazioni: il conto n. __________ “personale A”, il conto n. __________

“separato ronchini” e il deposito titoli n. __________ “separato ronchini”.

Secondo i “formulari A” per la determinazione degli aventi diritto

economico, le due ultime relazioni facevano capo a una terza persona (presumibilmente

la sorella L__________: fascicolo “documenti prodotti da parte attrice il 21

luglio 2009”). Per quanto attiene al conto “personale A”, non figura invece alcun

dato d'appartenenza.

Comunque

sia, da un estratto bancario del 31 dicembre 2006 (doc. 9 accluso al memoriale

conclusivo di AO 1) si

evince

che il saldo sul conto n. __________ “separato ronchini” (facente capo

alla terza persona) prima del preleva­mento del 29 dicembre 2006 era stato

alimentato da una “ven­di­ta titoli” del 3 novembre 2006 riconducibile al

deposito omonimo. Ciò induce a scartare l'ipotesi che gli averi prelevati quel

29 dicembre 2006 appartenessero a AP 1. Per il resto l'interessata non

avanza pretese sul saldo del conto “personale A” al momento in cui è stata introdotta

l'azione

di divorzio. Al proposito essa si esaurisce in contestazioni generiche, limitandosi

a sostenere che quegli averi non appartenevano alla comunione ereditaria fu V__________

o alla cognata, ma non prende posizio­ne né su quanto emerge dai citati

“formulari A” né sulla relazione esistente fra i vari conti e depositi presso

il __________ di __________, cui il Pretore si riferisce esplicitamente (consid.

21.3 e 21.4). In simili circostanze l'appello si rivela finanche carente di motivazione

(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) e non può essere vagliato oltre.

II. Sull'appello di AP 1

E. 5 Per quel che riguarda lo

scioglimento della partecipazione agli acquisti, l'appellante chiede di ridurre

il conguaglio da lui dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni da

fr. 131

205.98 a fr. 42

820.32. Nella sentenza impugnata il

Pretore, accertato che a AO 1 spettano fr. 52

894.–

come “partecipazione costruzione casa”, ha calcolato gli acquisti del marito in

complessivi fr. 78

311.98 (fr.

3750.– per il mobilio domestico, fr. 1560.07 sul conto presso il __________ a __________,

fr. 67

900.91 sul conto previdenza “terzo

pilastro”, fr. 5100.– per premi “terzo pilastro

AO 1

”, fr. 1.– per l'automobile,

nulla per l'azienda agricola) e quelli della moglie in fr. 22

913.96 (fr. 3750.– per il mobilio domestico,

fr. 18

484.07 su un conto presso

la Banca __________, fr. 479.09 su un conto previdenza “terzo pilastro”, fr.

200.– per la quota sociale della Banca __________). Nelle condizioni descritte

egli ha ritenuto spettare a AP 1 fr. 11

456.98

per “acquisti AO 1 (½)” e a AO 1 fr. 131

205.98,

di cui fr. 78

311.98 per

“acquisti AP 1 (½)” e fr. 52

894.–

per “partecipazione costruzione casa”, onde un conguaglio di fr. 131

205.98 in favore di lei. Nell'appello AP 1

riprende diffusamente – se non verbosamente – la motivazione del giudizio

impugnato (memoriale, da pag. 6 a pag. 15), ma l'esame del ricorso va limitato

ai punti di rilievo per l'esito della domanda, ossia quelli riguardanti la

partecipazione della moglie all'investimento per la costruzione dell'alloggio

coniugale, alla composizione delle masse degli acquisti, al calcolo della partecipazione

all'aumento e del conguaglio.

a)

Quanto

all'investimento nella costruzione dell'alloggio coniu­gale a __________, bene

proprio del marito, il Pretore ha accertato che il valore venale del fondo il

29 settembre 2010 (stima del perito), di fr. 211

200.–, risultava inferiore a quello di fr. 440

000.– relativo al momento in cui l'opera

era stata ultimata. Per quanto attiene al finanziamento di complessivi fr. 185

788.15, il Pretore ha stabilito che un

primo anticipo di fr. 50

000.– era

stato versato da un conto intestato a entrambi i coniugi, un secondo di

fr. 80

000.– da un conto intestato

al solo marito, mentre non era data di conoscere l'origine dei fr. 55

788.15 pagati a saldo. Ne ha desunto che

la moglie ha partecipato con fr. 25

000.–

al pagamento del primo anticipo e con fr. 27

894.07

al pagamento del saldo, in particolare grazie a fr. 70

000.– ricavati dalla vendita dell'appartamento a __________,

comperato dalle parti prima di sposarsi.

L'appellante

fa notare che il valore del fondo alla liquidazione del regime dei beni è

inferiore a quello al momento dell'edificazione, sicché nulla egli deve a

titolo di maggior valore. Sia come sia, il Pretore non ha riconosciuto a AO 1 alcuna

partecipazione per il maggior valore dell'immobile. Le ha garantito unicamente il

rimborso dell'investimento da lei finanziato per la costruzione. E in casi del

genere l'art. 206 cpv. 1 seconda frase CC prevede – appunto – che il credito

del coniuge finanziatore corrisponde all'entità del contributo prestato

. Per il resto l'appellante non discute l'ammontare dell'investimento

sovvenzionato dalla moglie né contesta che l'operazione sia stata finanziata

con il ricavo della vendita dell'appartamento a __________, ossia con beni

propri. Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

b)

Per

quanto concerne i propri acquisti, l'appellante chiede di stralciare dal

calcolo l'importo di fr. 5100.– per “premi terzo pilastro AO 1”, facendo valere

un identico credito nei

confronti della

moglie e sottolineando che quest'ultima ha e

stinto il conto in pendenza

di causa. Al riguardo il Pretore ha ricordato che la moglie era titolare di un

conto “terzo pilastro” presso il __________ a __________ e che al momento in

cui è stata promossa causa quel conto registrava un saldo di fr. 5579.09,

dei quali almeno fr. 5100.– versati dal marito, di modo che ha inserito

tale importo negli acquisti di lui e la differenza di fr. 479.09 negli acquisti

della moglie (sentenza impugnata, consid. 27.6, 28.2 e 28.4). Il Pretore stesso

ha accertato nondimeno che il versamento di fr. 5100.– era “volto in particolare

a retribuire l'attività svolta dalla moglie nell'ambito dell'azienda gestita

dal marito”, ciò che AP 1 non contesta. Ne segue che l'importo di fr. 5100.– va

sì stralciato dagli acquisti dell'appellante, ma – come si vedrà oltre (consid.

e) – va incluso negli acquisti della moglie, giacché frutto del lavoro di lei nel­l'azienda

agricola del coniuge (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC).

c)

L'appellante

si duole altresì che il Pretore abbia suddiviso il mobilio domestico, comproprietà

delle parti, nella misura di soli fr. 1100.– a lui e di fr. 6400.– alla

moglie, onde il suo diritto a un conguaglio di fr. 2650.–. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ravvisato nel mobilio una comproprietà dei coniugi

(art. 205 cpv. 2 CC), al che ha inserito la metà del relativo valore negli

acquisti di ciascuno, salvo poi assegnare un oggetto al marito e tutti gli

altri alla moglie (sentenza impugnata, consid. 20.1, 20.2, 28.2 e 28.4). Nelle

sue osservazioni del 1° aprile 2014 la convenuta argomenta che gli oggetti a

lei assegnati non sono stati rivendicati dal marito e sono sempre stati considerati

beni suoi. Non contesta tuttavia che giuridicamente si tratti di acquisti in comproprietà.

È vero che davanti al Pretore essa non ha postulato l'attribuzione del mobilio

in proprietà esclusiva, ma su questo punto essa non ha nemmeno impugnato il

giudizio di primo grado. Quanto ai valori venali di fr. 1100.– e di fr. 6400.–,

essi corrispondono alle stime del perito giudiziario (act. LVII, referto del 30

settembre 2010, pag. 11).

Sciolta

la comproprietà, il risultato della liquidazione va ricon­dotto all'una o all'altra

massa dei coniugi assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti

(DTF 138 III 154 consid. 5.2). In concreto il valore del mobilio assegnato a ciascun

coniuge va inserito così nei rispettivi acquisti: fr. 1100.– in quelli del

marito e fr. 6400.– in quelli della moglie, mentre il conguaglio di fr.

2650.– in favore del primo grava gli acquisti della seconda (art. 209 cpv. 2

CC; I CCA, sentenza inc. 11.2012.37 del 16 settembre 2013, consid. 7b). Tenuto calcolo

di ciò, gli acquisti di AP 1 risultano in definitiva di complessivi fr. 70

561.98: fr. 1100.– per il mobilio

domestico, fr. 1560.07 per il conto presso il __________ a __________ (non contestato),

fr. 67

900.91 per il conto

previdenza “terzo pilastro” (non contestato), fr. 1.– per l'automobile (non contestato)

e nulla per l'azienda agricola (non contestato).

d)

Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2014 AO 1 ribadisce essenzialmente che negli

acquisti del marito vanno reintegrati i fondi depositati a suo tempo presso la Banca __________ di __________, così come la somma di fr. 186

000.–

complessivi prelevata dal __________ a __________. Tali argomenti sono già

stati esaminati trattando l'appello di lei e non è il caso di ripetersi (sopra,

consid. 4). Ciò vale anche laddove l'interessata lamenta che, dopo l'annuncio

della separazione, fra il 24 e il 27 settembre 2004 il marito ha

azzerato un conto di

lei

presso il __________, ritirando complessivi fr. 14

600.–

(fr. 5000.–, fr. 5000.–, fr. 4600.–: doc. 23), e ha prelevato il

3 gen­naio 2006, sempre dal suo conto, altri fr. 1500.– per riversarli

senza indugio sullo stesso conto a titolo di contributo ali­mentare (doc. 26).

Per tacere che l'autore dei prelievi – effettuati all'erogatore automatico (doc.

25) – non è stato identificato, come l'interessata stessa ha addotto nel memoriale

conclusivo (pag. 11 in basso), tali cifre sono semmai confluite nel capitale di

fr. 186

000.– citato dianzi, del

quale già si è detto (consid. 4).

e)

Relativamente

agli acquisti di AO 1, l'appellante chiede anzitutto – a ragione – di includere

nel calcolo il saldo del menzionato conto previdenziale, di fr. 5579.09 (sopra,

consid. b). Come si è visto, inoltre, negli acquisti della moglie occorre

portare il valore del mobilio a fr. 6400.–, cui si aggiunge il conguaglio di

fr. 2650.– a debito della massa degli acquisti (sopra, consid. c). L'appellante

rimprovera poi al

Pretore

di avere qualificato come acquisto della moglie il conto n. __________ e

il deposito n. __________ presso il __________ di __________ (a lei

intestati) per complessivi fr. 39

246.19,

salvo annoverare quelle relazioni bancarie tra i beni propri di lei al momento

di ricapitolare gli averi dei coniugi, senza per altro accertarne il saldo il

giorno in cui è stata promossa causa (sentenza impugnata, consid. 27.1, 28.3 e

28.4). La convenuta obietta che in realtà tali relazioni erano gestite dal marito,

il quale le ha estinte in pochi giorni trasferendo i fondi alla Banca __________

di __________. Essa ripete altresì, una volta ancora, quanto allegato nel proprio

appello, ma su tali argomenti non giova tornare (sopra, consid. 4).

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha fatto carico a AO 1 di non avere dimostrato che

il saldo delle citate relazioni bancarie provenisse dalla vendita dell'appartamento

a __________, di modo che ha qualificato tali fondi alla stregua di acquisti,

tranne considerarli – effettivamente – come beni propri nel riepilogo

complessivo. L'interessata non nega di non essere riuscita a provare l'esistenza

di beni propri. Che l'appellante gestisse a piacimento i conti di lei poco importa.

Ciò premesso, dalla documentazione fiscale risulta che il saldo sul conto n. __________

al momento in cui è stata avviata la causa ammontava a fr. 1539.54

(estratto bancario dal 21 maggio 2007 al 20 giugno 2007, nella dichiarazione

d'imposta 2007 di AO 1). Tale importo va inserito così fra gli acquisti di lei.

Estratti relativi al conto di deposito, invece, non figurano né fra la

documentazione esibita dalle parti né fra quella prodotta da terzi (in

particolare dal __________, __________: doc. XII). Nemmeno l'appellante indica,

per altro, dove si troverebbero i documenti dai quali egli desume l'importo che

pretende di inserire fra gli acquisti della moglie. E in que­stioni rette dal

principio dispositivo non incombe al giudice del divorzio vagliare di propria

iniziativa la ponderosa documentazione agli atti (art. 277 cpv. 1 CPC).

In

ultima analisi, gli acquisti di AO 1 vanno rivalutati a fr. 29

552.70, così composti: fr. 6400.– per il

mobilio domestico, fr. 18

484.07 per

il conto presso la Banca __________ (non contestati), fr. 5579.09 per il conto

previdenza “terzo pilastro”, fr. 200.– per la quota sociale della Banca __________

(non contestati), fr. 1539.54 per il conto presso il __________ di __________,

dedotti fr. 2650.– per il conguaglio spettante al marito in seguito alla minore

attribuzione di mobilio.

f)

L'appellante

si duole dipoi che AO 1 ha ritirato indebita­mente da un conto presso la Banca __________,

intestato a entrambi, fr. 5300.– complessivi

(fr. 3000.– il 30 di­

cembre 2004 e fr. 2300.– il 27 dicembre

2005). Adduce che su tale conto erano accreditate le indennità versate dalla

Fondazione __________ per lo sfalcio dei prati ch'egli eseguiva, sicché il

conto perteneva alla sua azienda agricola. Il Pretore non si è espresso al

riguardo. Nelle osser­vazioni all'appello l'interessata dà atto che i prelevamenti

litigiosi “riguardano la gestione dell'azienda agricola” (memoriale, pag. 4 in basso), ma sottolinea che l'appellante ammette di avere ritirato da un suo conto fr. 1993.45

per sostituire il boiler dell'abitazione familiare. Che i prelevamenti in

questione siano stati effettuati dalla moglie è un dato di fatto (estratto

conto della Banca __________, nel fascicolo “documenti prodotti dalla convenuta

il 29 aprile 2011”). Che AO 1 collaborasse all'attività agricola del marito è assodato.

Ciò ancora non la autorizzava tuttavia a ritirare il 30 dicembre 2004

fr. 3000.– dai fondi dell'azienda, tanto meno senza dichiarare la destinazione

della somma e senza nemmeno pretendere che il denaro fosse necessario per i

bisogni correnti dell'economia domestica. Analoga considerazione vale per il

secondo prelevamento, di fr. 2300.–, avvenuto il 27 dicembre 2005, non

risultando per di più che dopo la separazione (febbraio del 2005) la moglie si sia

ancora occupata del­l'azienda agricola. AO 1 va tenuta così a rifondere al

marito fr. 5300.– complessivi.

Da

parte sua l'appellante non contesta di avere pagato il 15 mar­zo 2006 la

menzionata fattura di fr. 1993.45 per la sostituzione del boiler facendo capo a

un conto della moglie, ma nel memoriale conclusivo ha giustificato l'operazione

sostenendo che AO 1 aveva deciso la spesa senza interpellarlo (osservazioni del

17 ottobre 2012, pag. 49). Seppure ciò fosse, tuttavia, egli non poteva disporre

unilateralmente del conto della moglie (doc. 30 e 31), men che meno dopo la separazione,

quantunque la fattura fosse intestata a lei.

L'abitazione

familiare essendo per di più un suo bene proprio, l'appellante va tenuto di

conseguenza a rifondere a AO 1 fr. 1993.45, il che riduce a fr. 3306.55 quanto

essa gli deve per gli indebiti prelevamenti presso la Banca __________.

g)

A

ragione l'appellante fa valere altresì che il primo giudice è caduto in errore

calcolando l'aumento dei beni coniugali, sia per non avere suddiviso a metà la

partecipazione di AO 1 agli acquisiti di lui, sia per avere omesso di

compensare la partecipazione di lui con quanto dovuto alla moglie. AO 1 ha

diritto invero alla metà degli acquisti del marito, di complessivi fr. 70

561.98, ossia a fr. 35

280.99, e AP 1 alla metà degli acquisti della

moglie, di complessivi fr. 29

552.70,

ossia a fr. 14

776.35 (art. 215 cpv.

1 CC). Com­pensati

i crediti (art. 215 cpv.

2 CC), il marito deve alla moglie

fr. 20

504.64. A ciò si aggiunge il compenso di fr. 52

894.– che spetta a AO 1 per i beni propri

investiti nell'abitazione familiare, bene proprio del marito (art. 206 cpv. 2

CC), mentre va dedotto il conguaglio di fr. 2650.– per la maggiore attribuzione

di mobilio domestico (art. 205 cpv. 2 CC), oltre all'indebito prelevamento di

fr. 3306.55 dalla Banca __________. Per concludere, dunque, l'appellante deve a

AO 1 fr. 67

442.10 (rispetto ai fr.

131

205.98 stabiliti dal Pretore). Circa

le modalità di pagamento, l'appellante propone di confermare quelle fissate dal

primo giudice (due rate, di cui la prima entro 60 giorni e la seconda entro 10

mesi dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza). La convenuta non esprimendosi

al riguardo, non è il caso di decidere altrimenti, tranne adattare le date al

tempo trascorso.

E. 6 L'appellante chiede inoltre

che AO 1 sia condannata a restituirgli fr. 5800.–, corrispondenti alla

differenza tra il contributo ali­mentare provvisionale di fr. 1500.– mensili ch'egli

ha versato dal settembre del 2008 al giugno del 2009 e quello di fr. 920.–

mensili decretato dal Pretore il 23 giugno 2009 con effetto retroattivo dal

settembre del 2008. L'interessata contesta la pretesa, opponendo il suo diritto

di esigere “il rimborso derivante dai prelievi abusivi effettuati dal marito”

(osservazioni all'appello, pag. 11). Sulla richiesta di AP 1, formulata nel

memoriale conclusivo del 17 ottobre 2012 (pag. 67 e 73), il Pretore non ha

statuito. Ora, questioni di dare e avere successive all'avvio della causa di divorzio

esulano dalla liquidazione del regime dei beni (il cui

scioglimento si dà per avvenuto il giorno in cui è promossa l'a

zione

di divorzio: art. 204 cpv. 2 CC). Sono suscettibili però di influire sugli effetti

del divorzio legati alla situazione finanziaria in cui vengono a trovarsi i

coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio. E nell'ambito di una sentenza di

divorzio devono regolarsi tutte le pretese pecuniarie correlate allo

scioglimento del vincolo (principio

dell'unità

di giudizio: I CCA, sentenza inc. 11.2009.12 del 26 maggio

2011,

consid. 2 con rinvio). Ciò posto, AO 1 si limita a definire la pretesa dell'appellante

alla stregua di “presunti alimenti pagati in eccesso” (osservazioni all'appello,

loc. cit.), ma

non nega di avere ricevuto

un contributo provvisionale di fr. 1500.–

mensili dal settembre del

2008 al giugno del 2009 (compresi). Quanto al prospettato “rimborso derivante

dai prelievi abusivi effettuati dal marito”, giovi richiamare quanto già detto

e ripetuto (consid. 5d con rinvio al consid. 4). Tenuto conto di ciò, l'importo

dovuto dall'appellante a AO 1 va ulteriormente ridotto a

fr. 61 642.10 (fr. 67 442.10 dedotti fr. 5800.–).

E. 7 Circa il riparto degli

averi previdenziali, il Pretore ha ordinato alla Cassa pensione del __________,

cui l'appellante è affiliato, di corrispondere a AO 1 una prestazione in capitale

di fr. 241

407.70 al momento in

cui sarebbe passata in giudicato la decisione. L'appellante chiede di ridurre la

somma a fr. 133

333.–, scaglionando

il versamento in rate di fr. 791.– men­sili. In primo grado per vero egli si

era limitato a offrire “un'indennità LPP maturata in costanza di matrimonio a favore

di AO 1”, senza formulare cifre e rimettendosi così al giudizio del Pretore (memoriale

conclusivo, pag. 72). Nella misura in cui contesta per la prima volta l'ammontare

della somma in appello, egli

parrebbe quin­di

avanzare una richiesta irricevibile (art. 317 cpv. 2

CPC). Sta di fatto

che laddove si tratti

di verificare l'entità di una prestazione d'uscita

o l'insorgere di un caso di previdenza fa stato il principio inquisitorio

illimitato, essendo di pubblico interesse che dopo il divorzio un coniuge benefici

di un'appropriata copertura per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (DTF

129 III 486 consid. 3.3). In proposito questa Camera non è dunque vincolata

alla decisione impugnata, anche perché – come si vedrà tosto – l'ordine

impartito dal Pretore alla

Cassa pensione del __________ appare già a

prima vista inattuabile.

a)

Il

Pretore ha accertato che in concreto un caso di previdenza è sopraggiunto per

entrambi i coniugi. Il 30 giu­gno 2011 AP 1, che aveva accumulato una

prestazione d'uscita di fr. 482

815.55,

è stato posto in pensionamento anticipato con una rendita mensile di fr.

3979.75, la quale si ridurrà a fr. 2819.75 mensili il 20 giugno 2015 (pensionamento

ordinario). AO 1 ha riscattato la propria cassa pensione presso la __________ già

nel 1982, incassando il capitale

di fr. 23

198.– (sentenza impugnata, consid. 33)

. Vista la lunga durata

del matrimonio, il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in

comune e la difficile situazione economica della moglie, il Pretore ha ritenuto

di assegnare a quest'ultima un'indennità pari a un mezzo della prestazione di

libero passaggio accumulata da AP 1 dal 24 aprile 1981 (data del matrimonio) fino

al 30 giugno 2011 (data del prepensionamento), ovvero fr. 241

407.70, salvo condannare al versamento la cassa

pensioni di lui (senza per altro comunicare l'ordine all'istituto). Ciò risulta

già di primo acchito inese­guibile, la prestazione di libero passaggio non

potendo più essere suddivisa una volta che è intervenuto un caso di previdenza

(sia pure di pensionamento anticipato:

Pichonnaz

in:

Commentaire romand, op. cit., n. 9 in fine,

58 e 59 ad art. 124

CC).

b)

L'appellante

si duole anzitutto che per stabilire l'ammontare della propria prestazione di

libero passaggio il Pretore si sia fondato su un certificato risalente a oltre

due anni prima del­l'emanazione della sentenza. Fa valere altresì – in sintesi

– che se fosse tenuto a versare alla moglie l'importo fissato dal Pretore, egli

non potrebbe più sopperire al proprio fabbisogno dopo il divorzio, mentre la

moglie disporrebbe di un margine di fr. 1374.89 mensili oltre il proprio e

fruirebbe di sostanza per almeno fr. 158

076.29

(memoriale, pag. 24). In simili circostanze l'indennità da lui dovuta a AO 1 non

dovrebbe eccedere – egli opina – un terzo della prestazione di libero passaggio

acquisita durante il matrimonio, da lui prudentemente stimata in fr. 400

000.–. Per quanto attiene alle modalità di

pagamento, egli chiede di versare l'indennizzo sotto forma di rendita mensile

calcolata secondo le aspettative di vita della moglie. Nelle sue osservazioni

all'appello quest'ultima eccepisce, da parte sua, che AP 1 ha sollecitato il pensionamento

anticipato proprio per evitare la suddivisione degli averi previdenziali e

lamenta di non avere più risparmi, consumati per far fronte al proprio sostentamento

in pendenza di causa, sicché non si giustifica – a mente sua – di derogare al

principio del riparto a metà.

c)

A

norma dell'art. 122 cpv. 1 CC, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati

a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione,

ciascuno ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata

per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero

passaggio. Se è già sopraggiunto – come in concreto – un caso di previdenza per

uno dei coniugi o per entrambi o se le pretese in materia di previdenza

professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per

altri motivi, l'art. 124 cpv. 1 CC conferisce al coniuge cui spetterebbe la

metà della prestazione d'uscita il diritto a “un'adeguata indennità”. Per definire

tale indennità occorre dipartirsi

dal principio per cui tutte le

prestazioni acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno divise a metà

e considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione

economica di ambedue, a cominciare dalle esigenze previdenziali. Si

procede pertanto in due fasi: prima si calcola l'ammontare della prestazione d'uscita

al momento del divorzio o al momento in cui è sopraggiunta l'impossibilità di

dividere la prestazione medesima e poi si commisura tale somma alle concrete

esigenze previdenziali delle parti (DTF 133 III 404 consid. 3.2). L'art. 123

cpv. 2 CC è applicabile per

analogia

(DTF 137 III 52 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2

febbraio 2012 consid. 3.5.1).

d)

Nella

fattispecie è pacifico che AO 1 non dispone (più) di averi previdenziali.

Quanto all'appellante, decisiva non è – come egli crede – la prestazione d'uscita

che avrebbe maturato al momento del divorzio, bensì quella da lui acquisita al

momento in cui è sopraggiunto l'evento previdenziale, cioè

il pensionamento anticipato (

Pichonnaz,

op. cit.,

n. 49

ad art. 124 CC). E, come detto, dopo l'evento quel capitale non può più

essere suddiviso. Giustamente perciò il Pretore si è fondato sull'ammontare

della prestazione di libero passaggio acquisita da AP 1 il 30 giu­gno

2011, quando la prestazione d'uscita è stata convertita in rendita vitalizia. A

quel momento la prestazione da lui accumulata durante il matrimonio ammontava a

fr. 482

815.55 (act. 155: lettera 12 di­cembre

2011 della Cassa pensione del __________). Non vi sono ragioni pertanto di

esperire ulteriori accertamenti al riguardo, come egli parrebbe chiedere.

e)

La

questione è di sapere, nelle condizioni illustrate, quale

“indennità

adeguata” vada riconosciuta a AO 1 giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. In concreto il

matrimonio è stato senz'altro di lunga durata (32 anni). Quanto ai redditi, l'appellata

percepisce solo una rendita AVS di fr. 1311.– mensili, mentre il suo

fabbisogno personale dopo il divorzio (“debito mantenimento” nel senso dell'art.

125 cpv. 1 CC) è stato calcolato dal Pretore in fr. 1926.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio

fr. 600.– stimati, tasse varie fr. 35.–, imposte fr. 91.–: sentenza

impugnata, consid. 36.4). L'appellante non muove contestazioni al riguardo. AO 1

chiede invece che il suo fabbisogno sia rivalutato a fr. 2100.– mensili nell'ipotesi

in cui le sia assegnata l'abitazione familiare (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.– stimati, premio della cassa

malati fr. 100.–, spese d'automobile fr. 100.–, imposte fr. 100.–), rispettivamente

a fr. 2800.– mensili nel caso in cui essa sia costretta a trasferirsi altrove

(costo dell'alloggio stimato in fr. 1300.– mensili: osservazioni all'appello,

pag. 9 in fondo).

Relativamente

al costo dell'alloggio, il Pretore ha reputato un canone di fr. 600.–

mensili sufficiente per locare in __________ un appartamento destinato a una

persona sola. L'interessata assume che, considerata la sua sistemazione

attuale, occorrerebbero almeno fr. 1300.– mensili per appigionare un alloggio

analogo.

Ora, la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il

diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della

fa­miglia lo permettano – il tenore di vita

precedente

(RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c

con richiami). Durante la vita in comune la convenuta abitava con il marito in una

casa di 133 m² (act. LVIII: perizia, pag. 2). Per conservare lo stesso tenore

di vita essa dovrebbe poter disporre, seppure da sé sola, di almeno due o tre

locali con cucina e servizio. Se si considera che durante la separazione il

marito pagava, in inverno, fr. 1100.– mensili alla sorella per un rustico a __________

(doc. 6 nell'inc. CA. 2011.12) e fr. 850.– mensili per l'Agriturismo __________

alla Fondazione __________ (doc. 7 nell'inc. CA. 2011.12 e doc. 4 nell'inc. CA.

2011.8), la spesa di

fr.

600.– mensili stimata dal Pretore non appare realistica. Pur commisurata al

livello dei costi nella regione della Vallemaggia, la pigione per un alloggio

adeguato alla situazione della moglie va

rivalutata ad almeno fr. 1100.–

mensili, spese accessorie comprese.

Il

Pretore non ha inserito nel “debito mantenimento” dell'interessata alcuna spesa

per la cassa malati, ritenendo che AO 1 non avesse dimostrato di dover pagare nulla

oltre il sussidio cantonale. La convenuta sostiene che in realtà rimane una

differenza di fr. 350.– mensili a suo carico. Davanti al Pretore tuttavia essa aveva

fatto valere unicamente una spesa di fr. 100.– mensili (memoriale

conclusivo, pag. 18). Né essa pretende che – per avventura – la maggior

differenza sia fondata su fatti nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Nella misura in

cui chiede di riconoscerle più di fr. 100.– mensili, essa

avanza

pertanto una pretesa irricevibile. Chiarito ciò, dai documenti prodotti nell'inc.

CA. 2011.12 risulta che nel 2011

l'istanza

di sussidio di lei per l'assicurazione contro le malattie è stata accolta, ma

che a quel momento l'Ufficio non era in grado di calcolare l'ammontare del

sussidio. Considerato in ogni modo che nel 2010 AO 1 già pagava fr. 651.60

annui per la polizza complementare (dichiarazione della

cassa malati __________, nell'inc. CA. 2011.12), una spesa di fr. 100.–

mensili per il premio non coperto dal sussidio cantonale è sicuramente

giustificata.

La

spesa di fr. 100.– mensili per costi d'automobile che AO 1 aveva fatto valere

già nel memoriale conclusivo (pag. 18) è stata ignorata dal Pretore (sentenza

impugnata, consid. 36.4). Ora, dovunque la moglie decida di risiedere, è

pacifico che durante la comunione domestica costei disponeva di una vettura, il

cui uso rientrava nel suo tenore di vita. E la fine della comunione domestica

non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – come detto

– il livello di vita precedente (RtiD I-2010 pag.

699 n. 20c)

. In simili

condizioni è

senz'altro legittimo inserire un'indennità di fr. 100.–

mensili nel

fabbisogno dell'appellata, già alla luce del premio dell'assicurazione contro

la responsabilità civile del veicolo e dell'imposta di circolazione (doc. 15).

Relativamente

all'onere fiscale, l'interessata fa valere che esso ammonta a fr. 100.–

mensili, come attesterebbe la documentazione da lei prodotta il 24 ottobre

2011. Dalla tassazione 2009 (nell'inc. CA. 2011.12) risulta in realtà un'imposta

cantonale di fr. 487.95 e un'imposta federale di fr. 113.20. Applicato un

moltiplicatore d'imposta comunale del 95%, la cifra di fr. 91.– mensili

riconosciuta dal Pretore risulta sufficiente per coprire l'obbligo tributario.

Per

il suo “debito mantenimento”, in definitiva, AO 1 abbisogna di fr. 2626.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio

fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 100.–, costi d'automobile fr.

100.–, tasse varie fr. 35.–, imposte fr. 91.–).

Riepilogando,

AO 1 ha redditi per fr. 1311.– mensili e un fabbisogno personale di fr. 2626.–

mensili. Registra così un ammanco di fr. 1315.– mensili. Quanto alla liquidazione

che le spetta in esito allo scioglimento del regime dei beni, l'aspettativa non

eccede apprezzabilmente fr. 61

000.–.

Sul fronte dei risparmi, poi, l'interessata risulta pressoché senza risorse, gli

atti confermando che i suoi averi presso la Banca __________ si erano assottigliati a circa fr. 40

000.– già

nel luglio del 2009 (doc. VIII richiamato) e quelli presso la __________ si

erano ridotti nel luglio del 2011 a fr. 245.– (doc. XV richiamato), mentre

il marito medesimo ammette che il “terzo pilastro” di lei si è azzerato dopo la

separazione. Quanto ai fondi presso il __________, al momento in cui è stata

promos­sa la causa di divorzio essi erano di appena fr. 1500.– (sopra, consid.

5e in fine). Né AO 1 consta possedere altri beni mobili o immobili di qualche

valore, l'automobile essendosi se mai deprezzata nel frattempo.

f)

Per

quanto concerne AP 1, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 4146.–

mensili (rendita ponte della cassa pensione fr. 3979.75 mensili, proventi medi

dell'attività agricola fr. 166.65 mensili), non senza precisare che dal

luglio del 2015 la pensione si ridurrà a fr. 2819.75 mensili, ma che a quel

momento l'interessato percepirà la rendita AVS. L'appellante sostiene che il

reddito della sua azienda agricola negli ultimi quattro anni è risultato trascurabile

(fr. 77.37 mensili in media). Il Pretore, constatato che l'autorità fiscale aveva

tassato quel reddito in fr. 416.– mensili nel 2008, in fr. 500.–

mensili nel 2009 (decisione oggetto di reclamo) e

in fr. 166.65

mensili nel 2010, per “opportunità” si è fondato sul dato

più recente (sentenza impugnata, consid. 36.1). AO 1 obietta nelle sue

osservazioni all'appello che durante la vita in

co­mune l'azienda ha sempre generato un'entrata di fr. 15

000.­­–/

20

000.– annui

e sottolinea che i versamenti dell'azienda a S__________, cui il marito è

legato sentimentalmente, non si giustificano, la maggior parte del lavoro agricolo

essendo svolta dall'appellante stesso, mentre

S__________

risiede durante la settimana nella Svizzera tedesca, sicché

il reddito dell'azienda va stimato in almeno fr. 1000.– mensili.

L'appellante

lamenta che il Pretore abbia accertato il reddito dell'azienda in fr. 166.65

mensili rispetto ai fr. 77.37 mensili da lui fatti valere, ma non spiega

perché, fondandosi sugli accertamenti più recenti dell'autorità tributaria, il

primo giudice avrebbe apprezzato erroneamente le prove. Per di più, egli non

indica nemmeno quali atti documentino le cifre relative al rendimento aziendale

degli ultimi quattro anni da lui asserito, ciò che rende l'appello già a prima

vista irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1

CPC). La convenuta da parte sua pretende di imputare al­l'azienda agricola un

reddito analogo a quello precedente la separazione dei coniugi, ma dimentica

che a quel tempo il marito poteva contare sulla sua collaborazione essenzialmente

gratuita, la quale gli è venuta a mancare. Quanto ai versamenti in favore di S__________,

riconosciuti dall'autorità fiscale, le obiezioni dell'appellata non bastano per

definirli ingiustificati o esagerati.

Circa

il “debito mantenimento” di AP 1 dopo il divorzio, il Pretore lo ha calcolato in

fr. 2468.– mensili (minimo

esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.–, premio

della cassa malati fr. 292.–, premio del “terzo pilastro” dato a pegno del

debito ipotecario fr. 123.02, contributo AVS fr. 72.10, imposte cantonali

fr. 78.47, imposte comunali fr. 88.20, IFD fr. 14.35). L'appellante chiede

di portarlo a fr. 2714.04 mensili per tenere conto del fatto ch'egli dovrà reintegrare

il “terzo pilastro” posto a pegno del debito ipotecario, “terzo pilastro” cui

egli dovrà attingere per versare alla moglie la liqui­dazione del regime dei

beni. Una volta ancora però egli trascura qualsiasi indicazione sugli atti dai

quali risulterebbe ch'egli sarà tenuto a ricostituire il “terzo pilastro” a

ridosso del pensionamento ordinario. Tutto si ignora poi sui calcoli da lui svolti

per determinare l'eventuale premio supplementare. Motivato una volta di più in modo

insufficiente (sotto il profilo dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello sfugge così

a ulteriore disamina. Ne segue che l'appellante dispone di entrate per fr.

4150.– mensili a fronte di un fabbisogno personale dopo il divorzio di fr.

2468.– mensili, ciò che gli garantisce un margine di circa fr. 1680.– mensili. Il

1° luglio 2015 egli si vedrà ridurre la pensione a fr. 2819.75, ma potrà

contare sulla rendita AVS, che può essere prudentemente stimata in un importo

pari a quello percepito dalla moglie (fr. 1311.– mensili). Anche volendo supporre

che con l'avanzare degli anni egli dovrà rinunciare all'attività agricola, i

suoi redditi non dovrebbero risultare inferiori perciò a fr. 4130.– a

fronte di un fabbisogno personale (da cui vanno dedotti i contributi AVS di fr.

72.10 mensili) stimabile in fr. 2396.– mensili. Ciò gli lascerà un agio presumibile

di circa fr. 1730.– mensili.

Dal

profilo della sostanza, è vero che l'appellante sarà tenuto a versare alla moglie

circa fr. 61

000.– in liquidazione

del regime dei beni e che tale esborso potrebbe azzerare i suoi risparmi. È

altrettanto vero però ch'egli possiede immobili a __________, tra cui l'abitazione

familiare stimata fr. 211

200.– (oltre

a fr. 75

200.– per il solo

terreno: sentenza impugnata, consid. 9), sia pur gravata di un'ipoteca di fr.

150

000.–, e un rustico stimato fr. 38

000.– (perizia, pag. 10), per tacere di altre

particelle (n. __________, n. __________ e n. __________: doc. S, V, Z). Egli

conserva una spettanza inoltre nell'eredità materna, seppure in comunione con sette

fratelli, sui noti attivi transitati presso la Banca __________ a __________, su circa fr. 90

000.– depositati su conti

della madre e sugli immobili di lei a __________ (doc. X richiamato dall'Ufficio

delle imposte di successione e donazione). Non fa dubbio in definitiva che la

sua situazione finanziaria sia di gran lunga migliore rispetto a quella della moglie.

g)

Non

si disconosce che nel caso specifico la moglie ha quasi sei anni più del

marito, ma l'aspettativa di vita di lei (17.8 anni per una donna di 70 anni) per

rapporto a quella dell'appellante (19.9 anni per un uomo di 64 anni) tempera

notevolmente le conseguenze legate alla differenza d'età (Statistica svizzera, Speranza

di vita, tabelle in:

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/ it/index/themen/01/.../04.html).

Sta di fatto che per integrare la rendita AVS fino a coprire il

proprio fabbisogno tenendo conto della sua aspettativa di vita AO 1 necessiterebbe

di un capitale addirittura più alto della metà di quanto il marito ha accumulato

durante il matrimonio (fr. 15

780.–

annui per 17.8 anni). Tutto ponderato, in ultima analisi non si intravedono ragioni

per scostarsi dal principio per cui l'“inden­nità adeguata” spettante alla

moglie secondo l'art. 124 cpv. 1 CC debba ammontare alla metà di quanto accumulato

dal marito in costanza di matrimonio, ossia a fr. 241

407.70. Tanto meno ove si pensi che qualora

un caso di previdenza intervenga per il coniuge debitore poco prima della

sentenza di divorzio, il criterio del riparto a metà assume particolare importanza

(

Pichon­naz,

op. cit., n. 44 ad

art. 124 CC).

h)

Rimane

da esaminare se l'appellante sia in grado di versare l'indennità appena citata

e in che modo. Ora, un versamento di fr. 241

407.70

in capitale non può equamente essergli imposto, già per il fatto che AP 1 non ha

liquidità sufficiente. Certo, egli potrebbe realizzare i propri immobili e cedere

la propria spettanza nella successione materna, ma ciò richiederebbe tempo e lo

priverebbe di un alloggio (la casa costruita sulla particella n. 295) a un costo

particolarmente modico. Quanto all'alternativa di un pagamento rateale, la

soluzione appare impraticabile, la scarsa liquidità del debitore implicando

centinaia di scadenze mensili, con tutti gli inconvenienti e i rischi che

deriverebbero alla creditrice.

In

circostanze del genere non resta che far capo alla possibilità – sussidiaria –

di una rendita (

Pichonnaz,

op.

cit., n. 65 ad art. 124 CC). A tal fine bisogna dipartirsi dall'ammontare dell'indennità

adeguata (nel senso dell'art. 124 cpv. 1 CC), che va convertita in rendita secondo

i coefficienti della tavola n. 1 pubblicata da

Stauffer/Schae­t­zle

(

Pichonnaz

, op. cit., n. 68 e 69

ad art. 124 CC). L'appellante reputa applicabile il coefficiente 14.04 riferito

a una donna di 70 anni. Se non che, il pagamento della rendita si estingue alla

morte del debitore. La capitalizzazione deve avvenire pertanto secondo il

coefficiente applicabile al marito, ossia a un uomo di 64 anni (esempio di

calcolo in:

Baumann/Lauter­burg

,

FamKom Scheidung, 2ª edizione, n. 77 ad art. 124 CC). Dipartendosi da un capitale

di fr. 241

407.70, suddiviso per il

coefficiente 13.65 (

Stauffer/Schae­t­zle

,

Tables de capitalisation, 5ª edizione, tavola n. 1), si ottiene una

rendita annua di fr. 17

685.55,

pari a fr. 1475.– mensili (arrotondati). Si tratta di una somma che con la propria

disponibilità di fr. 1680.– mensili (sopra, consid. f) l'appellante è senz'altro

in grado di corrispondere. Di per sé inoltre la rendita andrebbe ancorata all'indice

nazionale dei prezzi al consumo, ma i redditi di AP 1 non sono – né saranno –

necessariamente adeguati al rincaro. Si giustifica così di prevedere un adeguamento

limitato alla misura in cui seguiranno l'evoluzione dei prezzi al consumo anche

le rendite del debitore. In parziale accoglimento dell'appello, il dispositivo n. 6

della sentenza impugnata va perciò modificato di conseguenza.

E. 8 In merito al contributo alimentare

per la moglie dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) il Pretore ha ribadito che,

vista la lunga durata del matrimonio, AO 1 ha diritto di conservare il tenore

di vita raggiunto durante la comunione domestica. Accertati i

red­diti e i fabbisogni personali

delle parti, dedotti tali fabbisogni dall'insieme dei redditi egli ha ottenuto un'eccedenza

di

fr. 1026.– mensili in base

alla quale ha stabilito un contributo

alimentare di

fr. 800.– mensili per AO 1 fino al 30 giugno

2005 e di fr. 600.–

mensili in seguito, senza limiti di tempo.

a)

I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera

(RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale

giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio

ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore.

Ciò è il caso di regola quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come

in concreto, sicché entrambi i coniugi hanno diritto – per

prin­cipio

– di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica (sopra, consid. 7e). L'art. 125 CC non conferisce

automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia

prevale sul diritto al contributo, come si arguisce dall'art. 125 CC. Un

coniuge può pretendere un contributo             ali­mentare, di conseguenza,

solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio “debito

mantenimento” e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva

sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).

Per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio

con

influsso concreto sulla sua situazione finanziaria delle parti si procede così

in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii).

In primo luogo

si

determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica,

livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in

seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione

(oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la

separazione.

In secondo luogo

si esamina in che misura ogni coniuge

possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena

descritto.

In terzo luogo

, sempre che in esito alla seconda tappa il

coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento

oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente

la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al

principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.191

del 16 dicembre 2013, consid. 7).

b)

Nella

fattispecie la vita in comune dei coniugi è durata, senza contare la convivenza

previa, 23 anni e il riparto dei ruoli ha influito manifestamente sulla

situazione finanziaria della moglie, la quale dopo il matrimonio ha esercitato

un'attività lucrativa meramente sporadica. Ch'essa abbia optato per il governo

della casa di sua spontanea volontà poco interessa. Importa che per atti

concludenti AP 1 si sia accomodato di tale stato di cose. Ora, per quanto attiene

al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha omesso di

accertare il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica,

limitandosi a calcolare i loro fabbisogni personali dopo il divorzio. AO 1 non

contesta ad ogni modo che il suo “debito mantenimento” dopo lo scioglimento del

matrimonio corrisponda a tale fabbisogno, né l'appellante muove obiezioni al

proposito, né tanto meno spetta a questa Camera indagare d'ufficio, in materia

di contributi alimentari fra coniugi applicandosi il principio dispositivo (art.

277 cpv. 1 CPC). Ne discende che per conservare il livello di vita acquisito

durante la comunione domestica AO 1 abbisogna di fr. 2626.– mensili (sopra,

consid. 7e).

c)

L'art.

125 cpv. 1 CC subordina lo stanziamento di un contributo alimentare dopo il

divorzio – come detto – alla condizione di non potersi pretendere che un

coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, “inclusa un'adeguata

previdenza per la vecchiaia”. In concreto AO 1 percepisce una rendita AVS di

fr. 1311.– mensili. Se a ciò si aggiunge la rendita fissata da questa Camera in

fr. 1473.80 mensili come “adeguata indennità” a norma dell'art. 124 cpv. 1 CC, AO

1 disporrà dopo il divorzio di complessivi fr. 2784.80 mensili che le

consentiranno di finanziare il suo “debito mantenimento” di fr. 2626.– mensili.

Ciò non lascia spazio a un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1

CC. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento e il contributo di mantenimento

fissato dal Pretore va annullato.

III.  Sulle spese processuali e le

ripetibili

E. 9 Le spese dell'appello presentato

da AO 1 seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

L'attore, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di

un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'entità

dei valori in gioco (ulteriori fr. 53

844.– in liquidazione del regime dei beni,

diritto

d'abitazione vitalizio nell'abitazione familiare dietro versamento di fr. 500.–

mensili)

.

Le spese dell'appello presentato AP

1, non scevro di prolissità, vanno suddivise secondo il vicendevole grado di

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante vede accogliere il suo ricorso sul

contributo alimentare per la moglie (soppresso) e sul rimborso dei contributi

provvisionali pagati in eccesso. Vede ridurre altresì quanto spetta a AO 1 in

liquidazione del regime matrimoniale (seppure non nella misura richiesta), mentre

vede respingere la riduzione dell'“indennità adeguata” da lui dovuta giusta l'art.

124 cpv. 1 CC, ancorché ottenga il diritto di pagare sotto forma di rendita.

Considerati i valori in gioco, nel complesso si giustifica di suddividere equitativamente

le spese a metà e di compensare le ripetibili.

L'esito del giudizio odierno non

influisce apprezzabilmente, per contro, sul dispositivo di primo grado inerente

agli oneri processuali (ripartiti a metà) e alle ripetibili (compensate), tanto

meno ove si pensi che nelle cause del diritto di famiglia va annessa

particolare importanza in materia di spese giudiziarie al criterio dell'equità (Rep.

1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in:

Cocchi/Trezzini

,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 158 CPC).

IV. Sui rimedi giuridici a livello

federale

E. 10 Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nel caso specifico il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II.  Le spese processuali di tale appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3500.– per ripetibili. III.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzial­mente accolto, nel senso che i dispositivi n. 3, 5 e 6 della sentenza impugnata sono così riformati:

3.   Non sono dovuti contributi di mantenimento fra coniugi.

5.   AP 1 è condannato a versare a AO 1, in liquidazione del regime dei beni, la somma di fr. 61 642.10 in due rate di fr. 30 821.05 ognuna, la prima entro 60 giorni e la seconda entro 10 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

6.   AP 1 è condannato a versare a AO 1, a titolo di indennità ade­guata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, una rendita vitalizia fr. 1475.– mensili. L'ammontare della rendita è ancorato al rincaro nella stessa misura in cui risulteranno adeguate al rincaro le rendite AVS e LPP percepite dal debitore. IV.  Le spese di tale appello, di fr. 2500.– da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. V.  Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2014 11.2014.8 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2014 11.2014.8 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2014 11.2014.8

Effetti del divorzio

Incarti n. 11.2014.8 11.2014.10 Lugano, 17 novembre 2014 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti vicecancelliera: Chietti Soldati sedente per statuire nella causa OA.2007.7 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione dell'11 giugno 2007 da AP 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1) contro AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2), giudicando sull'appello del 31 gennaio 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 dicembre 2013 (inc. 11.2014.8) e sull'appello del 6 febbraio 2014 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2014.10); Ritenuto in fatto:                A. AP 1 (1950) e AO 1 (1944) si sono sposati a __________ il 24 aprile 1981, dopo sette anni di vita in comune. Dal matrimonio non sono nati figli. Tra il 1981 e il 1982 il marito e – in seguito – la moglie si sono trasferiti da __________ a __________, in una casa appena costruita sulla particella n. 295 (ora RFD di __________, sezione di __________), proprietà del marito. Questi lavorava per il __________ a __________, occupandosi parallelamente di una propria a zienda agricola. Segretaria di professione, dopo il trasferimento nel Ticino la moglie non ha più esercitato attività lucrativa, limitandosi a collaborare nell'azienda agricola del marito, a fungere saltuariamente da collaboratrice domestica e a custodire sporadicamente bambini. In costanza di matrimonio AP 1 ha avuto da R__________ (1961) una figlia, T__________, nata il 13 ago­sto 1991. B. I coniugi vivono separati dalla fine di febbraio del 2005, quando su ingiunzione emanata il 25 gennaio 2005 “nelle more istruttorie” dal Pretore del Distretto di Vallemaggia in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 21 ottobre 2004 (inc. DI.2004.50), AP 1 ha dovuto lasciare l'abitazione coniugale per trasferirsi – sempre a __________, dovendo egli accudire all'azienda agricola – in un rustico preso in locazione dalla sorella e, durante l'estate, in un rustico di sua proprietà sui monti di __________, sopra il paese. Statuendo in esito alla procedura citata e a una nuova istanza del 31 marzo 2005 a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 (inc. DI.2005.26), con sentenza del 15 giugno 2005 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° marzo 2005, ha attribuito l'abitazione familiare alla moglie, ha obbligato AP 1 ad assumere direttamente tutte le spese correlate all'immobile (interessi e ammortamenti ipotecari, assicurazioni, riscaldamento) e a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili. C. L'11 giugno 2007 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili fino al pensionamento di lei, postulando la liquidazione del regime dei beni mediante suddivisione a metà del mobilio coniugale e versamento da parte di AO 1 di fr. 55 000.– a titolo di partecipazione agli acquisti, chiedendo che ogni coniuge rientri in possesso dei beni propri e proponendo la suddivisione a metà degli averi accumulati dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 12 ottobre 2007 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e alla suddivisione a metà degli averi di previdenza, ma ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 3400.– mensili, il versamento di fr. 111 291.– in restituzione di suoi beni propri, fr. 100 000.– per la metà del plusvalore relativo all'abitazione familiare, fr. 20 000.– per la metà del plusvalore inerente a un rustico, fr. 74 200.– per la metà dei contributi ali­mentari versati dal marito alla figlia T__________, fr. 2500.– per la metà del valore dell'automobile del marito e fr. 32 680.35 per la metà del conto di previdenza “terzo pilastro” di lui, oltre a fr. 42 000.– come indennità per il lavoro prestato nell'azienda agricola, riservandosi il diritto di adeguare tali importi al termine del­l'istrut­toria. Nelle motivazioni del memoriale essa ha chiesto inoltre un diritto d'abitazione per vent'anni nell'alloggio coniugale. D. Con ordinanza del 16 ottobre 2007 il Segretario assessore ha deciso di trattare la causa come richiesta di divorzio comune con accordo parziale, invitando i coniugi a esprimersi sulle conseguenze litigiose del divorzio e a indicare le prove. AO 1 si è confermata il 18 ottobre 2007 nel memoriale di risposta e nelle offerte di prova ivi indicate. AP 1 ha ribadito a sua volta il 29 ottobre 2007 le proprie richieste di giudizio, salvo offrire alla moglie un importo imprecisato in liquidazione del regime dei beni per gli averi di “terzo pilastro” accumulati dai coniugi durante il matrimonio, pretendere la metà di quanto depositato sui conti bancari intestati alla moglie, come pure il versamento di complessivi fr. 52 650.– a vario titolo, il riparto a metà del mobilio coniugale e il rientro in possesso dei rispettivi beni propri da parte di ogni coniuge, in particolare dell'abitazione familiare sulla sua particella n. 295. E. A un'udienza del 28 novembre 2007 il Pretore ha sentito i coniugi, che hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. La procedura è stata sospesa per trattative dal 22 gennaio al 29 maggio 2008. Decaduti infruttuosi i negoziati, il Pretore ha disposto il 7 luglio 2008 un secondo scambio di atti scritti. AO 1 ha reiterato il 21 agosto 2008 le sue richieste di giudizio. AP 1 è rimasto silente. Decorso il termine bimestrale di riflessione, l'udienza preliminare si è tenuta il 28 aprile 2009 e l'istruttoria è terminata il 14 settembre 2012. Nel mentre, il 1° ottobre 2008, AO 1 è stata posta a beneficio di una rendita AVS. Adito da AP 1, con decreto del 23 giugno 2009 il Pretore ha ridotto il contributo prov­visionale per lei a fr. 920.– mensili retroattivamente dal settembre del 2008 (inc. DI.2008.51) . Un'istanza presentata il 14 dicembre 2009 da AP 1 per ottenere l'assegnazione dell'alloggio coniugale in modifica della sentenza 15 giugno 2005 a tutela dell'unione coniugale è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 29 dicembre 2010 (inc. DI.2009.94). Contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera mediante appello del 4 gennaio 2011, tuttora pendente. AP 1 ha cessato il 30 giugno 2011 di lavorare per il __________, conseguendo il pensionamento anticipato dal luglio del 2011. F. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 15 ottobre 2012, AO 1 ha rivendicato in liquidazione del regime dei beni l'attribuzione dell'alloggio coniugale (particella n. __________ RFD) dietro versamento a AP 1 di fr. 75 000.– e restituzione di fr. 18 000.– o, in subordine, l'assegnazione di un diritto d'abitazione ventennale nell'immobile, sempre dietro versamento di fr. 75 000.– e restituzione di fr. 18 000.– o, in via ancora più subordinata, la rifusione di fr. 93 198.– e la restituzione del mobilio di sua proprietà. Essa ha chiesto inoltre il pagamento di fr. 93 000.–, fr. 1745.–, fr. 22 500.–, fr. 1738.–, fr. 2500.– e fr. 37 500.– a vario titolo, oltre un'indennità di fr. 175 000.– giusta l'art. 124 cpv. 1 CC e un contributo alimentare di fr. 800.– mensili in caso di assegnazione a lei dell'abitazione familiare o di fr. 1500.– mensili nell'ipotesi in cui l'abitazione fosse assegnata al marito. Nel suo memoriale del 17 ottobre 2012 AP 1 ha rivendicato in liquidazione del regime matrimoniale i suoi beni propri (in specie le particelle n. __________ __________ __________, __________, __________ RFD di __________, sezione di __________), determinati effetti personali e mobilio domestico, come pure la quota di un ottavo nella successione di sua madre V__________ (1915-2004). Alla moglie egli ha proposto di assegnare l'automobile, tre conti bancari, i di lei effetti personali e il resto del mobilio domestico, offrendo un conguaglio di fr. 12 199.01 (o in subordine di fr. 77 301.01) giusta l'art. 215 CC, come pure un'indennità indeterminata come suddivisione degli averi di previdenza professionale. Egli ha rifiutato invece ogni contributo alimentare e ha preteso il rimborso di fr. 5800.– versati in eccesso a titolo cautelare, chiedendo altresì di rientrare in possesso dell'abitazione familiare (particella n. 295) e di ingiungere alla moglie – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare l'immobile entro due mesi. G. Statuendo il 23 dicembre 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili fino al 30 giugno 2015 e di fr. 600.– mensili dopo di allora, ha accertato la proprietà esclusiva di lui sull'abitazione familiare, ordinando a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di andarsene entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ha obbligato AP 1 a versare alla moglie fr. 131 205.98 in liquidazione del regime dei beni, ha assegnato al medesimo determinati mobili, suppellettili ed effetti personali, specificando che ogni coniuge è riconosciuto proprietario degli altri beni in suo possesso, e ha ordinato alla cassa pensione del marito di corrispondere a AO 1 una prestazione in capitale di fr. 241 407.70. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese (comprensive quelle peritali di fr. 8629.50) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2014 per ottenere la sop­pressione del contributo alimentare a suo carico, la riduzione a fr. 42 820.32 della somma dovuta alla moglie in liquidazione del regime dei beni e a fr. 133 333.– dell'indennità dovuta alla medesima a titolo di “secondo pilastro” (da versare sotto forma di rendita nella misura di fr. 791.– mensili vita natural durante), così come la condanna di AO 1 a restituirgli fr. 5800.– per contributi alimentari provvisionali pagati in esubero. AO 1 ha appellato a sua volta il 6 febbraio 2014 la sentenza del Pretore, rivendicando l'assegnazione dell'alloggio coniugale o, in subordine, un diritto d'abitazione per due anni dietro versamento di fr. 500.– mensili e postulando l'aumento a fr. 185 049.98 della sua spettanza in liquidazione del regime dei beni. Con osservazioni del 1° aprile e del 9 aprile 2014 i coniugi propongono vicen­devolmente di respingere l'appello avversario. Considerando in diritto:              1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è senz'altro adempiuto, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione e l'ammontare contestato in liquidazione del regime matrimoniale. Quanto alla tempestività degli appelli, la decisione impugnata, spedita il 30 dicembre 2013, è pervenuta alla legale di AP 1 il 2 gennaio 2014 e al legale di AO 1 il 7 gennaio 2014 (data dei timbri postali sulle buste d'intimazione). Consegnati alla posta il 31 gennaio e il 6 febbraio 2014, i ricorsi in esame sono pertanto ricevibili. 2. Litigiose rimangono in questa sede talune controversie legate alla liquidazione del regime dei beni, compresa l'attribuzione dell'alloggio coniugale, così come l'indennità dovuta alla moglie in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC e il contributo alimentare per quest'ultima. Il principio del divorzio e gli aspetti non litigiosi della liquidazione del regime matrimoniale sono passati in giudicato (art. 315 cpv. 1 CPC). Per ordine espositivo è opportuno trattare prima l'appello di AO 1. I.  Sull'appello di AO 1 3. L'appellante chiede anzitutto l'assegnazione dell'alloggio coniugale o, in subordine, un diritto d'abitazione nello stabile per alme­no due anni contro versamento di fr. 500.– mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore, ricordato che la casa è proprietà del marito anche se la moglie ha continuato a occuparla pendente causa, ha ravvisato in AP 1 una più forte affezione e un maggior interesse all'immobile. La convenuta obietta di essere a sua volta attaccata all'abitazione familiare, in cui risiede da oltre un trentennio e che è divenuta il suo “unico centro di vita”. Essa sottolinea di avere 70 anni e che, lasciato tutto fra il 1981 e il 1982 per trasferirsi nel Ticino, non ha più modo di ricominciare un'esistenza altrove, mentre il marito ha ulteriori possibilità di sistemazione “già attuali oppure in aspettative ereditarie”. a) Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2014 AP 1 sostiene che su tal punto l'appello è irricevibile, poiché si limita a riprodurre il contenuto del memoriale conclusivo (pag. 7 verso l'alto) . Ora, un appello dev'essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), dal medesimo dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata, ma anche per quali ragioni essa debba essere riformata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). In concreto è vero che determinati passaggi dell'appello riprendono il contenuto di memoriali di primo grado, ma è altrettanto vero che sull'assegnazione dell'alloggio coniugale l'interessata non manca di confrontarsi – seppure concisamente (pag. 3 in alto) – con le motivazioni del Pretore, altrettanto succinte (consid. 31). In sé l'appello non può dirsi quindi privo di sufficiente motivazione. b) L'appellato eccepisce che la pretesa della moglie è ugualmente irricevibile, poiché nella risposta essa si era limitata a chiedere un compenso per il plusvalore maturato sugli investimenti eseguiti nell'abitazione familiare e non poteva mutare la domanda in sede di duplica né, tanto meno, cambiare nuovamente posizione nel memoriale conclusivo. Per di più – soggiunge

– nell'appello AO 1 ha modificato una volta ancora le richieste di giudizio, postulando l'assegnazione dell'immobile senza più offrire alcuna indennità e limitando a due anni la durata del diritto d'abitazione prospettato in subordine (osservazioni, pag. 3 in basso). In realtà occorre distinguere. Quanto alle richieste di giudizio formulate da AO 1

– da ultimo – nel memoriale conclusi­vo davanti al Pretore, lo stesso AP 1 ha rinunciato al dibattimento finale, precludendosi la facoltà di sollevare obie­zioni. N on può lamentare adesso, pertanto, irregolarità che avrebbe dovuto far valere all'udienza (I CCA, sentenza inc.11.2011.169 del 15 ottobre 2013, consid. 2a con rinvii). Quanto alle richieste di appello, ci si potrebbe domandare se instando per l'assegnazione dell'alloggio coniugale senza più offrire indennizzi, l'interessata non avanzi davvero una richie­sta nuova, come tale irricevibile (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). Dato il presumibile esito dell'appello al riguardo, la questione può nondimeno rimanere aperta. La riduzione della durata del diritto d'abitazione chiesta dietro versamento di un'indennità che risulta proporzionalmente più alta di quella offerta in primo grado, invece, rientra senz'altro nei limiti di quanto postulato davanti al Pretore ed è proponibile. c) Ciò premesso, la convenuta chiede che l'abitazione familiare situata sulla nota particella

n. __________ le sia “assegnata”. Non è chiaro se in proprietà o semplicemente in uso. Comunque sia, dandosi un'abitazione familiare in proprietà di un coniuge, dopo il divorzio l'art. 121 cpv. 3 CC prevede unicamente la possibilità di attribuire all'altro coniuge – contro indennizzo – un diritto d'abitazione, per altro di durata limitata. Il legislatore ha scientemente rinunciato invece a prevedere un trasferimento di proprietà (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizio­ne, n. 1 ad art. 121). L'art. 205 cpv. 2 CC, che autorizza l'attribuzione di un bene a un coniuge dietro compenso all'altro coniuge, si applica unicamente a beni in comproprietà o in proprietà comune (Gloor, op. cit., n. 12 ad art. 121 CC; Hausheer/Aebi-Mül­ler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 205 CC; Steinauer in: Commentarie romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 205). La particella n. 295 è pacificamente in proprietà esclusiva del marito. La possibilità di assegnare tale fondo dopo il divorzio in proprietà esclusiva alla moglie non entra così in considerazione. d) In subordine l'appellante sollecita un diritto d'abitazione di almeno due anni dietro versamento di fr. 500.– mensili. Come si è appena visto, l'art. 121 cpv. 3 CC stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a uno dei coniugi, il giudice può attribuire all'altro coniuge un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento “quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi” (art. 121 cpv. 1 CC). Spetta al giudice verificare quest'ultima condizione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e ponderando i contrapposti interessi (Gloor, op. cit., n. 13 ad art. 121 CC; Scyboz in: Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad art. 121 CC). In concreto le parti non hanno figli comuni, né l'appellante, pensionata dal 2008, può valersi di ragioni professionali, avendo cessato da tempo di custodire bambini. Essa neppure adombra, del resto, motivi di salute (cfr. Gloor, op. cit., n. 13 e 5 ad art. 121; Scyboz, loc. cit.). Invoca il suo attaccamento al paese e alla casa, così come paventa le presumibili difficoltà dovute all'esigenza di integrarsi altrove. Ragioni di carattere affettivo possono anche essere di rilievo (Scyboz, loc. cit., rimandi alla nota 24). AP 1 oppone tuttavia che la mo­glie non si è mai inserita nell'ambiente di __________ e che in paese si fa vedere di rado, mentre lui è fortemente legato al luogo d'origine, dove ha esercitato cariche pubbliche e associative, dove ha voluto tornare dopo gli anni di lavoro trascor­si nella Svizzera tedesca, dove ha costruito l'abitazione, dove esercita tuttora un'attività agricola e ha continuato a vivere, quantunque il giudice a protezione dell'unione coniugale l'abbia obbligato a uscire di casa, costringendolo a locare nei mesi invernali un rustico della sorella e a occuparne d'estate uno di sua proprietà sui monti (osservazioni, pag. 6 in basso fino a pag. 17). Non si disconosce che per la convenuta può essere penoso lasciare l'abitazione familiare in cui ha vissuto per più di un trentennio. Mal si intravede, tuttavia, come il fatto di procrastinare di due anni il trasferimento possa giovarle. Se mai con l'avanzare dell'età l'impegno di un trasloco risulterebbe più gravoso. A parte il fatto poi che non risulta oggettivamente impossibile per lei sistemarsi altrove in paese (ha avuto sei anni, dopo avere consentito al divorzio il 12 ottobre 2007, per trovare un altro alloggio), come ha sottolineato il Pretore anche il marito è fortemente radicato – e per di più da sempre – a __________, dove continua a esercitare un'attività agricola per la quale necessita degli attrezzi depositati finanche nell'abitazione familiare. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, inoltre, AP 1 non consta disporre di una sistemazione logistica alternativa comparabile all'alloggio coniugale. In circostanze del genere non si riscontrano pertanto gravi motivi – o per lo meno interessi preponderanti – che giustifichino un diritto d'abitazione in favore dell'appellante nella casa che appartiene al marito. Quanto al termine di tre mesi impartito a AO 1 dal primo giudice per trasferirsi altrove, l'appellante non lo contesta né si scorgono elementi che inducano a reputarlo inadeguato. 4. Relativamente alla liquidazione del regime dei beni, l'appellante chiede di portare da fr. 131 205.98 a fr. 185 049.98 il conguaglio in suo favore. Fa valere in particolare che negli acquisti del marito vanno calcolati fr. 186 000.– complessivi di proventi dall'azien­da agricola, denaro che AP 1 ha depositato dopo svariati prelevamenti e trasferimenti in contanti per fr. 130 000.– circa su un conto alla Banca __________ di __________ e per fr. 56 000.– su un conto n. __________ al __________ di __________. a) Una volta ancora l'interessato censura preliminarmente l'appello di irricevibilità per difetto di motivazione, affermando che l'appellante non si confronta con la sentenza impugnata, ma si limita a riprendere stralci della medesima e a riprodurre il di lei memoriale conclusivo (pag. 18 in basso). Che ampi passaggi dell'appello riprendano testualmente il memoriale conclusivo è vero. Che su talune questioni l'allegato risulti generico, non circostanziato e, di conseguenza – come si vedrà oltre (consid. d) – irricevibile è altrettanto vero. Non si deve trascurare però che l'appellante rimprovera al Pretore di avere sorvolato sulle sue argomentazioni inerenti alla provenienza dei fondi transitati sui conti litigiosi (pag. 7 in basso). In simili circostanze il rimedio non può essere dichiarato già di primo acchito inammissibile. b) Per quanto attiene al conto presso la Banca __________ a __________, il Pretore ha ricordato che la relazione è stata aperta il 16 ottobre 2004 ed è stata chiusa il 25 aprile 2007, quando l'intero saldo è stato bonificato a L__________, sorella dell'appellato, cui spettava la gestione degli averi appartenenti alla comunione ereditaria fu V__________ (madre di AP 1) depositati su quel conto. A mente del Pretore, quantunque l'istruttoria non sia riuscita a chiarire appieno la provenienza e la destinazione finale del denaro, questo non risulta derivare dal provento del lavoro del marito né da altre fonti di reddito riconducibili alla massa degli acquisti (sentenza impugnata, consid. 21.5 e 21.5.1). L'appellante obietta di avere recato prove concrete circa il modo in cui tali conti sono stati alimentati, avendo essa rintracciato prelevamenti e depositi in contanti atti a dimostrare che i fondi transitati sui conti provenivano dalla relazione bancaria intrattenuta dal marito presso il __________ di __________, sulla quale confluivano i ricavi dell'attività agricola. A sostegno di ciò essa menziona taluni estratti dai quali risultano prelevamenti e depositi in contanti sui conti citati in date concomitanti. L'attore nega di avere eseguito i prelevamenti dal suo conto a __________ per occultare fondi in vista del divorzio. Ribadisce che si tratta di beni appartenenti alla successio­ne materna, aperta proprio nel 2004, e più precisamente di canoni di locazione relativi a stabili della madre a __________ da lui usati per l'azienda agricola, canoni che si erano accumulati fin dal 1984 per un totale di circa fr. 130 000.– e che egli ha trasferito alla Banca __________ di __________ per poi riversarli alla sorella incaricata di amministrare i beni dell'eredità. c) Lo scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC), sicché decisivo per accertare gli acquisti dei coniugi (compresi gli averi bancari e postali) è in concreto l'11 giugno 2007. Per quanto attiene al conto presso la Banca __________ di __________, a quel momento esso era già stato estinto e il saldo riversato a L__________. L'appellante non prospetta una liberalità soggetta a reintegra in applicazione dell'art. 208 CC. Contesta che i beni trasferiti dal marito alla sorella appartengano alla successione della suocera, lasciando intendere che il trasferimento è avvenuto a titolo fiduciario o per simulazione, di modo che un credito di pari importo va reintegrato negli acquisti del marito. Ora, contrariamente a quanto reputa il Pretore (sentenza impugnata, consid. 21.5.1), l'origine dei fondi depositati presso la Banca __________ a __________ è dimostrata. Che quel denaro provenga dal conto intestato a AP 1 presso il __________ a __________, alimentato anche da sussidi per l'attività agricola di lui, risulta non solo dalla concomitanza di prelevamenti e depositi in contanti attestati dalla documentazione bancaria (doc. 4 a 8 allegati al memoriale conclusivo della moglie), ma anche dalle dichiarazioni dello stesso AP 1 all'interrogatorio formale (verbale del 1° febbraio 2010, pag. 3, risposte n. 2, 3 e 6), che l'appellante non censura di falso. La vera questione è di sapere a chi appartenesse realmente il denaro depositato sul conto presso il __________ a __________. AP 1 ha dichiarato, sempre all'interrogatorio formale, che l'importo di fr. 130 000.– circa finito alla Banca __________ di __________ costituisce l'arretrato di canoni di locazione da lui dovuti alla madre – e dopo la morte di lei, alla comunione ereditaria

– per l'uso di immobili a scopo agricolo (loc. cit.). La convenuta ripete che quel denaro non appartiene alla comunione ereditaria e che il marito non ha dimostrato trattarsi di fondi che provengono dall'eredità materna. Non contesta tuttavia che l'attore abbia adoperato immobili della madre per la propria attività agricola, né che dovesse versare un canone per il relativo uso, né che tali canoni siano stati pagati solo dopo la morte della madre, né tanto meno discute l'ammontare degli stessi. Di fronte alle spiegazioni particolareggiate del marito all'interrogatorio formale essa si limita a ricostruire la provenienza dei fondi, per altro ammessa da AP 1, e a sostenere generica­mente che quelle somme non pertengono alla comunione ereditaria. Ma ciò non basta per accreditare la tesi che gli averi confluiti presso la Banca __________ a __________ siano stati trasferiti alla sorella dell'attore per essere occultati nella prospettiva del divorzio. In proposito la sentenza impugnata resiste alla critica. d) Per quel che è del conto n. __________ presso il __________ a __________, il Pretore ne ha accertato il saldo allo sciogli­mento del regime dei beni in fr. 2042.82, constatando tuttavia che tale somma non apparteneva a AP 1, bensì alla di lui madre V__________ e alla di lui sorella L__________, avente diritto economico del deposito titoli intestato a AP 1 presso il medesimo istituto, sul quale erano investiti i fondi depositati in conto. L'appellante chiede che si reintegrino negli acquisti del marito fr. 56 000.– da lui prelevati in contanti il 29 dicembre 2006, sostenendo che l'operazione è stata eseguita “per togliere definitivamente ogni traccia dei risparmi accumulati con la moglie” e contesta che quel denaro appartenesse alla cognata o alla comunione ereditaria fu V__________. Nelle osservazioni all'appello l'interessato eccepisce che avente diritto economico del conto era la madre e in seguito la di lei successione, giacché sul conto finivano i canoni di locazione relativi agli stabili agricoli di __________, conto che è stato impiegato anche per il transito di averi spettanti alla sorella L__________. Interrogato sul prelevamento del 29 dicembre 2006, AP 1 ha riconosciuto che quel denaro non apparteneva alla comunione ereditaria materna e non era destinato al conto presso la Banca __________ di __________ (verbale citato, pag. 4, risposta n. 13). Del resto l'importo di fr. 130 000.– era già stato versato su quel conto prima del 31 dicembre 2005 (doc. 8 e 9 acclusi al memoriale conclusivo della moglie). Egli ha assicurato tuttavia di non avere intascato la somma, giacché gli averi depositati presso il __________ di __________ non erano suoi e “potrebbero essere stati dati alla sorella L__________ in quanto in quel periodo stava costruendo un'aggiunta alla sua casa” (verbale del 1° febbraio 2010, loc. cit.). Ciò posto, risulta dagli atti che presso il __________ a __________ l'attore de teneva tre relazioni: il conto n. __________ “personale A”, il conto n. __________ “separato ronchini” e il deposito titoli n. __________ “separato ronchini”. Secondo i “formulari A” per la determinazione degli aventi diritto economico, le due ultime relazioni facevano capo a una terza persona (presumibilmente la sorella L__________: fascicolo “documenti prodotti da parte attrice il 21 luglio 2009”). Per quanto attiene al conto “personale A”, non figura invece alcun dato d'appartenenza. Comunque sia, da un estratto bancario del 31 dicembre 2006 (doc. 9 accluso al memoriale conclusivo di AO 1) si evince che il saldo sul conto n. __________ “separato ronchini” (facente capo alla terza persona) prima del preleva­mento del 29 dicembre 2006 era stato alimentato da una “ven­di­ta titoli” del 3 novembre 2006 riconducibile al deposito omonimo. Ciò induce a scartare l'ipotesi che gli averi prelevati quel 29 dicembre 2006 appartenessero a AP 1. Per il resto l'interessata non avanza pretese sul saldo del conto “personale A” al momento in cui è stata introdotta l'azione di divorzio. Al proposito essa si esaurisce in contestazioni generiche, limitandosi a sostenere che quegli averi non appartenevano alla comunione ereditaria fu V__________ o alla cognata, ma non prende posizio­ne né su quanto emerge dai citati “formulari A” né sulla relazione esistente fra i vari conti e depositi presso il __________ di __________, cui il Pretore si riferisce esplicitamente (consid. 21.3 e 21.4). In simili circostanze l'appello si rivela finanche carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) e non può essere vagliato oltre. II. Sull'appello di AP 1 5. Per quel che riguarda lo scioglimento della partecipazione agli acquisti, l'appellante chiede di ridurre il conguaglio da lui dovuto alla moglie in liquidazione del regime dei beni da fr. 131 205.98 a fr. 42 820.32. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato che a AO 1 spettano fr. 52 894.– come “partecipazione costruzione casa”, ha calcolato gli acquisti del marito in complessivi fr. 78 311.98 (fr. 3750.– per il mobilio domestico, fr. 1560.07 sul conto presso il __________ a __________, fr. 67 900.91 sul conto previdenza “terzo pilastro”, fr. 5100.– per premi “terzo pilastro AO 1 ”, fr. 1.– per l'automobile, nulla per l'azienda agricola) e quelli della moglie in fr. 22 913.96 (fr. 3750.– per il mobilio domestico, fr. 18 484.07 su un conto presso la Banca __________, fr. 479.09 su un conto previdenza “terzo pilastro”, fr. 200.– per la quota sociale della Banca __________). Nelle condizioni descritte egli ha ritenuto spettare a AP 1 fr. 11 456.98 per “acquisti AO 1 (½)” e a AO 1 fr. 131 205.98, di cui fr. 78 311.98 per “acquisti AP 1 (½)” e fr. 52 894.– per “partecipazione costruzione casa”, onde un conguaglio di fr. 131 205.98 in favore di lei. Nell'appello AP 1 riprende diffusamente – se non verbosamente – la motivazione del giudizio impugnato (memoriale, da pag. 6 a pag. 15), ma l'esame del ricorso va limitato ai punti di rilievo per l'esito della domanda, ossia quelli riguardanti la partecipazione della moglie all'investimento per la costruzione dell'alloggio coniugale, alla composizione delle masse degli acquisti, al calcolo della partecipazione all'aumento e del conguaglio. a) Quanto all'investimento nella costruzione dell'alloggio coniu­gale a __________, bene proprio del marito, il Pretore ha accertato che il valore venale del fondo il 29 settembre 2010 (stima del perito), di fr. 211 200.–, risultava inferiore a quello di fr. 440 000.– relativo al momento in cui l'opera era stata ultimata. Per quanto attiene al finanziamento di complessivi fr. 185 788.15, il Pretore ha stabilito che un primo anticipo di fr. 50 000.– era stato versato da un conto intestato a entrambi i coniugi, un secondo di fr. 80 000.– da un conto intestato al solo marito, mentre non era data di conoscere l'origine dei fr. 55 788.15 pagati a saldo. Ne ha desunto che la moglie ha partecipato con fr. 25 000.– al pagamento del primo anticipo e con fr. 27 894.07 al pagamento del saldo, in particolare grazie a fr. 70 000.– ricavati dalla vendita dell'appartamento a __________, comperato dalle parti prima di sposarsi. L'appellante fa notare che il valore del fondo alla liquidazione del regime dei beni è inferiore a quello al momento dell'edificazione, sicché nulla egli deve a titolo di maggior valore. Sia come sia, il Pretore non ha riconosciuto a AO 1 alcuna partecipazione per il maggior valore dell'immobile. Le ha garantito unicamente il rimborso dell'investimento da lei finanziato per la costruzione. E in casi del genere l'art. 206 cpv. 1 seconda frase CC prevede – appunto – che il credito del coniuge finanziatore corrisponde all'entità del contributo prestato . Per il resto l'appellante non discute l'ammontare dell'investimento sovvenzionato dalla moglie né contesta che l'operazione sia stata finanziata con il ricavo della vendita dell'appartamento a __________, ossia con beni propri. Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto. b) Per quanto concerne i propri acquisti, l'appellante chiede di stralciare dal calcolo l'importo di fr. 5100.– per “premi terzo pilastro AO 1”, facendo valere un identico credito nei confronti della moglie e sottolineando che quest'ultima ha e stinto il conto in pendenza di causa. Al riguardo il Pretore ha ricordato che la moglie era titolare di un conto “terzo pilastro” presso il __________ a __________ e che al momento in cui è stata promossa causa quel conto registrava un saldo di fr. 5579.09, dei quali almeno fr. 5100.– versati dal marito, di modo che ha inserito tale importo negli acquisti di lui e la differenza di fr. 479.09 negli acquisti della moglie (sentenza impugnata, consid. 27.6, 28.2 e 28.4). Il Pretore stesso ha accertato nondimeno che il versamento di fr. 5100.– era “volto in particolare a retribuire l'attività svolta dalla moglie nell'ambito dell'azienda gestita dal marito”, ciò che AP 1 non contesta. Ne segue che l'importo di fr. 5100.– va sì stralciato dagli acquisti dell'appellante, ma – come si vedrà oltre (consid.

e) – va incluso negli acquisti della moglie, giacché frutto del lavoro di lei nel­l'azienda agricola del coniuge (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC). c) L'appellante si duole altresì che il Pretore abbia suddiviso il mobilio domestico, comproprietà delle parti, nella misura di soli fr. 1100.– a lui e di fr. 6400.– alla moglie, onde il suo diritto a un conguaglio di fr. 2650.–. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ravvisato nel mobilio una comproprietà dei coniugi (art. 205 cpv. 2 CC), al che ha inserito la metà del relativo valore negli acquisti di ciascuno, salvo poi assegnare un oggetto al marito e tutti gli altri alla moglie (sentenza impugnata, consid. 20.1, 20.2, 28.2 e 28.4). Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2014 la convenuta argomenta che gli oggetti a lei assegnati non sono stati rivendicati dal marito e sono sempre stati considerati beni suoi. Non contesta tuttavia che giuridicamente si tratti di acquisti in comproprietà. È vero che davanti al Pretore essa non ha postulato l'attribuzione del mobilio in proprietà esclusiva, ma su questo punto essa non ha nemmeno impugnato il giudizio di primo grado. Quanto ai valori venali di fr. 1100.– e di fr. 6400.–, essi corrispondono alle stime del perito giudiziario (act. LVII, referto del 30 settembre 2010, pag. 11). Sciolta la comproprietà, il risultato della liquidazione va ricon­dotto all'una o all'altra massa dei coniugi assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti (DTF 138 III 154 consid. 5.2). In concreto il valore del mobilio assegnato a ciascun coniuge va inserito così nei rispettivi acquisti: fr. 1100.– in quelli del marito e fr. 6400.– in quelli della moglie, mentre il conguaglio di fr. 2650.– in favore del primo grava gli acquisti della seconda (art. 209 cpv. 2 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2012.37 del 16 settembre 2013, consid. 7b). Tenuto calcolo di ciò, gli acquisti di AP 1 risultano in definitiva di complessivi fr. 70 561.98: fr. 1100.– per il mobilio domestico, fr. 1560.07 per il conto presso il __________ a __________ (non contestato), fr. 67 900.91 per il conto previdenza “terzo pilastro” (non contestato), fr. 1.– per l'automobile (non contestato) e nulla per l'azienda agricola (non contestato). d) Nelle sue osservazioni del 1° aprile 2014 AO 1 ribadisce essenzialmente che negli acquisti del marito vanno reintegrati i fondi depositati a suo tempo presso la Banca __________ di __________, così come la somma di fr. 186 000.– complessivi prelevata dal __________ a __________. Tali argomenti sono già stati esaminati trattando l'appello di lei e non è il caso di ripetersi (sopra, consid. 4). Ciò vale anche laddove l'interessata lamenta che, dopo l'annuncio della separazione, fra il 24 e il 27 settembre 2004 il marito ha azzerato un conto di lei presso il __________, ritirando complessivi fr. 14 600.– (fr. 5000.–, fr. 5000.–, fr. 4600.–: doc. 23), e ha prelevato il 3 gen­naio 2006, sempre dal suo conto, altri fr. 1500.– per riversarli senza indugio sullo stesso conto a titolo di contributo ali­mentare (doc. 26). Per tacere che l'autore dei prelievi – effettuati all'erogatore automatico (doc.

25) – non è stato identificato, come l'interessata stessa ha addotto nel memoriale conclusivo (pag. 11 in basso), tali cifre sono semmai confluite nel capitale di fr. 186 000.– citato dianzi, del quale già si è detto (consid. 4). e) Relativamente agli acquisti di AO 1, l'appellante chiede anzitutto – a ragione – di includere nel calcolo il saldo del menzionato conto previdenziale, di fr. 5579.09 (sopra, consid. b). Come si è visto, inoltre, negli acquisti della moglie occorre portare il valore del mobilio a fr. 6400.–, cui si aggiunge il conguaglio di fr. 2650.– a debito della massa degli acquisti (sopra, consid. c). L'appellante rimprovera poi al Pretore di avere qualificato come acquisto della moglie il conto n. __________ e il deposito n. __________ presso il __________ di __________ (a lei intestati) per complessivi fr. 39 246.19, salvo annoverare quelle relazioni bancarie tra i beni propri di lei al momento di ricapitolare gli averi dei coniugi, senza per altro accertarne il saldo il giorno in cui è stata promossa causa (sentenza impugnata, consid. 27.1, 28.3 e 28.4). La convenuta obietta che in realtà tali relazioni erano gestite dal marito, il quale le ha estinte in pochi giorni trasferendo i fondi alla Banca __________ di __________. Essa ripete altresì, una volta ancora, quanto allegato nel proprio appello, ma su tali argomenti non giova tornare (sopra, consid. 4). Nella sentenza impugnata il Pretore ha fatto carico a AO 1 di non avere dimostrato che il saldo delle citate relazioni bancarie provenisse dalla vendita dell'appartamento a __________, di modo che ha qualificato tali fondi alla stregua di acquisti, tranne considerarli – effettivamente – come beni propri nel riepilogo complessivo. L'interessata non nega di non essere riuscita a provare l'esistenza di beni propri. Che l'appellante gestisse a piacimento i conti di lei poco importa. Ciò premesso, dalla documentazione fiscale risulta che il saldo sul conto n. __________ al momento in cui è stata avviata la causa ammontava a fr. 1539.54 (estratto bancario dal 21 maggio 2007 al 20 giugno 2007, nella dichiarazione d'imposta 2007 di AO 1). Tale importo va inserito così fra gli acquisti di lei. Estratti relativi al conto di deposito, invece, non figurano né fra la documentazione esibita dalle parti né fra quella prodotta da terzi (in particolare dal __________, __________: doc. XII). Nemmeno l'appellante indica, per altro, dove si troverebbero i documenti dai quali egli desume l'importo che pretende di inserire fra gli acquisti della moglie. E in que­stioni rette dal principio dispositivo non incombe al giudice del divorzio vagliare di propria iniziativa la ponderosa documentazione agli atti (art. 277 cpv. 1 CPC). In ultima analisi, gli acquisti di AO 1 vanno rivalutati a fr. 29 552.70, così composti: fr. 6400.– per il mobilio domestico, fr. 18 484.07 per il conto presso la Banca __________ (non contestati), fr. 5579.09 per il conto previdenza “terzo pilastro”, fr. 200.– per la quota sociale della Banca __________ (non contestati), fr. 1539.54 per il conto presso il __________ di __________, dedotti fr. 2650.– per il conguaglio spettante al marito in seguito alla minore attribuzione di mobilio. f) L'appellante si duole dipoi che AO 1 ha ritirato indebita­mente da un conto presso la Banca __________, intestato a entrambi, fr. 5300.– complessivi (fr. 3000.– il 30 di­ cembre 2004 e fr. 2300.– il 27 dicembre 2005). Adduce che su tale conto erano accreditate le indennità versate dalla Fondazione __________ per lo sfalcio dei prati ch'egli eseguiva, sicché il conto perteneva alla sua azienda agricola. Il Pretore non si è espresso al riguardo. Nelle osser­vazioni all'appello l'interessata dà atto che i prelevamenti litigiosi “riguardano la gestione dell'azienda agricola” (memoriale, pag. 4 in basso), ma sottolinea che l'appellante ammette di avere ritirato da un suo conto fr. 1993.45 per sostituire il boiler dell'abitazione familiare. Che i prelevamenti in questione siano stati effettuati dalla moglie è un dato di fatto (estratto conto della Banca __________, nel fascicolo “documenti prodotti dalla convenuta il 29 aprile 2011”). Che AO 1 collaborasse all'attività agricola del marito è assodato. Ciò ancora non la autorizzava tuttavia a ritirare il 30 dicembre 2004 fr. 3000.– dai fondi dell'azienda, tanto meno senza dichiarare la destinazione della somma e senza nemmeno pretendere che il denaro fosse necessario per i bisogni correnti dell'economia domestica. Analoga considerazione vale per il secondo prelevamento, di fr. 2300.–, avvenuto il 27 dicembre 2005, non risultando per di più che dopo la separazione (febbraio del 2005) la moglie si sia ancora occupata del­l'azienda agricola. AO 1 va tenuta così a rifondere al marito fr. 5300.– complessivi. Da parte sua l'appellante non contesta di avere pagato il 15 mar­zo 2006 la menzionata fattura di fr. 1993.45 per la sostituzione del boiler facendo capo a un conto della moglie, ma nel memoriale conclusivo ha giustificato l'operazione sostenendo che AO 1 aveva deciso la spesa senza interpellarlo (osservazioni del 17 ottobre 2012, pag. 49). Seppure ciò fosse, tuttavia, egli non poteva disporre unilateralmente del conto della moglie (doc. 30 e 31), men che meno dopo la separazione, quantunque la fattura fosse intestata a lei. L'abitazione familiare essendo per di più un suo bene proprio, l'appellante va tenuto di conseguenza a rifondere a AO 1 fr. 1993.45, il che riduce a fr. 3306.55 quanto essa gli deve per gli indebiti prelevamenti presso la Banca __________. g) A ragione l'appellante fa valere altresì che il primo giudice è caduto in errore calcolando l'aumento dei beni coniugali, sia per non avere suddiviso a metà la partecipazione di AO 1 agli acquisiti di lui, sia per avere omesso di compensare la partecipazione di lui con quanto dovuto alla moglie. AO 1 ha diritto invero alla metà degli acquisti del marito, di complessivi fr. 70 561.98, ossia a fr. 35 280.99, e AP 1 alla metà degli acquisti della moglie, di complessivi fr. 29 552.70, ossia a fr. 14 776.35 (art. 215 cpv. 1 CC). Com­pensati i crediti (art. 215 cpv. 2 CC), il marito deve alla moglie fr. 20 504.64. A ciò si aggiunge il compenso di fr. 52 894.– che spetta a AO 1 per i beni propri investiti nell'abitazione familiare, bene proprio del marito (art. 206 cpv. 2 CC), mentre va dedotto il conguaglio di fr. 2650.– per la maggiore attribuzione di mobilio domestico (art. 205 cpv. 2 CC), oltre all'indebito prelevamento di fr. 3306.55 dalla Banca __________. Per concludere, dunque, l'appellante deve a AO 1 fr. 67 442.10 (rispetto ai fr. 131 205.98 stabiliti dal Pretore). Circa le modalità di pagamento, l'appellante propone di confermare quelle fissate dal primo giudice (due rate, di cui la prima entro 60 giorni e la seconda entro 10 mesi dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza). La convenuta non esprimendosi al riguardo, non è il caso di decidere altrimenti, tranne adattare le date al tempo trascorso. 6. L'appellante chiede inoltre che AO 1 sia condannata a restituirgli fr. 5800.–, corrispondenti alla differenza tra il contributo ali­mentare provvisionale di fr. 1500.– mensili ch'egli ha versato dal settembre del 2008 al giugno del 2009 e quello di fr. 920.– mensili decretato dal Pretore il 23 giugno 2009 con effetto retroattivo dal settembre del 2008. L'interessata contesta la pretesa, opponendo il suo diritto di esigere “il rimborso derivante dai prelievi abusivi effettuati dal marito” (osservazioni all'appello, pag. 11). Sulla richiesta di AP 1, formulata nel memoriale conclusivo del 17 ottobre 2012 (pag. 67 e 73), il Pretore non ha statuito. Ora, questioni di dare e avere successive all'avvio della causa di divorzio esulano dalla liquidazione del regime dei beni (il cui scioglimento si dà per avvenuto il giorno in cui è promossa l'a zione di divorzio: art. 204 cpv. 2 CC). Sono suscettibili però di influire sugli effetti del divorzio legati alla situazione finanziaria in cui vengono a trovarsi i coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio. E nell'ambito di una sentenza di divorzio devono regolarsi tutte le pretese pecuniarie correlate allo scioglimento del vincolo (principio dell'unità di giudizio: I CCA, sentenza inc. 11.2009.12 del 26 maggio 2011, consid. 2 con rinvio). Ciò posto, AO 1 si limita a definire la pretesa dell'appellante alla stregua di “presunti alimenti pagati in eccesso” (osservazioni all'appello, loc. cit.), ma non nega di avere ricevuto un contributo provvisionale di fr. 1500.– mensili dal settembre del 2008 al giugno del 2009 (compresi). Quanto al prospettato “rimborso derivante dai prelievi abusivi effettuati dal marito”, giovi richiamare quanto già detto e ripetuto (consid. 5d con rinvio al consid. 4). Tenuto conto di ciò, l'importo dovuto dall'appellante a AO 1 va ulteriormente ridotto a fr. 61 642.10 (fr. 67 442.10 dedotti fr. 5800.–). 7. Circa il riparto degli averi previdenziali, il Pretore ha ordinato alla Cassa pensione del __________, cui l'appellante è affiliato, di corrispondere a AO 1 una prestazione in capitale di fr. 241 407.70 al momento in cui sarebbe passata in giudicato la decisione. L'appellante chiede di ridurre la somma a fr. 133 333.–, scaglionando il versamento in rate di fr. 791.– men­sili. In primo grado per vero egli si era limitato a offrire “un'indennità LPP maturata in costanza di matrimonio a favore di AO 1”, senza formulare cifre e rimettendosi così al giudizio del Pretore (memoriale conclusivo, pag. 72). Nella misura in cui contesta per la prima volta l'ammontare della somma in appello, egli parrebbe quin­di avanzare una richiesta irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Sta di fatto che laddove si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l'insorgere di un caso di previdenza fa stato il principio inquisitorio illimitato, essendo di pubblico interesse che dopo il divorzio un coniuge benefici di un'appropriata copertura per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (DTF 129 III 486 consid. 3.3). In proposito questa Camera non è dunque vincolata alla decisione impugnata, anche perché – come si vedrà tosto – l'ordine impartito dal Pretore alla Cassa pensione del __________ appare già a prima vista inattuabile. a) Il Pretore ha accertato che in concreto un caso di previdenza è sopraggiunto per entrambi i coniugi. Il 30 giu­gno 2011 AP 1, che aveva accumulato una prestazione d'uscita di fr. 482 815.55, è stato posto in pensionamento anticipato con una rendita mensile di fr. 3979.75, la quale si ridurrà a fr. 2819.75 mensili il 20 giugno 2015 (pensionamento ordinario). AO 1 ha riscattato la propria cassa pensione presso la __________ già nel 1982, incassando il capitale di fr. 23 198.– (sentenza impugnata, consid. 33) . Vista la lunga durata del matrimonio, il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune e la difficile situazione economica della moglie, il Pretore ha ritenuto di assegnare a quest'ultima un'indennità pari a un mezzo della prestazione di libero passaggio accumulata da AP 1 dal 24 aprile 1981 (data del matrimonio) fino al 30 giugno 2011 (data del prepensionamento), ovvero fr. 241 407.70, salvo condannare al versamento la cassa pensioni di lui (senza per altro comunicare l'ordine all'istituto). Ciò risulta già di primo acchito inese­guibile, la prestazione di libero passaggio non potendo più essere suddivisa una volta che è intervenuto un caso di previdenza (sia pure di pensionamento anticipato: Pichonnaz in: Commentaire romand, op. cit., n. 9 in fine, 58 e 59 ad art. 124 CC). b) L'appellante si duole anzitutto che per stabilire l'ammontare della propria prestazione di libero passaggio il Pretore si sia fondato su un certificato risalente a oltre due anni prima del­l'emanazione della sentenza. Fa valere altresì – in sintesi

– che se fosse tenuto a versare alla moglie l'importo fissato dal Pretore, egli non potrebbe più sopperire al proprio fabbisogno dopo il divorzio, mentre la moglie disporrebbe di un margine di fr. 1374.89 mensili oltre il proprio e fruirebbe di sostanza per almeno fr. 158 076.29 (memoriale, pag. 24). In simili circostanze l'indennità da lui dovuta a AO 1 non dovrebbe eccedere – egli opina – un terzo della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio, da lui prudentemente stimata in fr. 400 000.–. Per quanto attiene alle modalità di pagamento, egli chiede di versare l'indennizzo sotto forma di rendita mensile calcolata secondo le aspettative di vita della moglie. Nelle sue osservazioni all'appello quest'ultima eccepisce, da parte sua, che AP 1 ha sollecitato il pensionamento anticipato proprio per evitare la suddivisione degli averi previdenziali e lamenta di non avere più risparmi, consumati per far fronte al proprio sostentamento in pendenza di causa, sicché non si giustifica – a mente sua – di derogare al principio del riparto a metà. c) A norma dell'art. 122 cpv. 1 CC, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ciascuno ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio. Se è già sopraggiunto – come in concreto – un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi o se le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi, l'art. 124 cpv. 1 CC conferisce al coniuge cui spetterebbe la metà della prestazione d'uscita il diritto a “un'adeguata indennità”. Per definire tale indennità occorre dipartirsi dal principio per cui tutte le prestazioni acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno divise a metà e considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione economica di ambedue, a cominciare dalle esigenze previdenziali. Si procede pertanto in due fasi: prima si calcola l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio o al momento in cui è sopraggiunta l'impossibilità di dividere la prestazione medesima e poi si commisura tale somma alle concrete esigenze previdenziali delle parti (DTF 133 III 404 consid. 3.2). L'art. 123 cpv. 2 CC è applicabile per analogia (DTF 137 III 52 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_782/2010 del 2 febbraio 2012 consid. 3.5.1). d) Nella fattispecie è pacifico che AO 1 non dispone (più) di averi previdenziali. Quanto all'appellante, decisiva non è – come egli crede – la prestazione d'uscita che avrebbe maturato al momento del divorzio, bensì quella da lui acquisita al momento in cui è sopraggiunto l'evento previdenziale, cioè il pensionamento anticipato (Pichonnaz, op. cit.,

n. 49 ad art. 124 CC). E, come detto, dopo l'evento quel capitale non può più essere suddiviso. Giustamente perciò il Pretore si è fondato sull'ammontare della prestazione di libero passaggio acquisita da AP 1 il 30 giu­gno 2011, quando la prestazione d'uscita è stata convertita in rendita vitalizia. A quel momento la prestazione da lui accumulata durante il matrimonio ammontava a fr. 482 815.55 (act. 155: lettera 12 di­cembre 2011 della Cassa pensione del __________). Non vi sono ragioni pertanto di esperire ulteriori accertamenti al riguardo, come egli parrebbe chiedere. e) La questione è di sapere, nelle condizioni illustrate, quale “indennità adeguata” vada riconosciuta a AO 1 giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. In concreto il matrimonio è stato senz'altro di lunga durata (32 anni). Quanto ai redditi, l'appellata percepisce solo una rendita AVS di fr. 1311.– mensili, mentre il suo fabbisogno personale dopo il divorzio (“debito mantenimento” nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) è stato calcolato dal Pretore in fr. 1926.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.– stimati, tasse varie fr. 35.–, imposte fr. 91.–: sentenza impugnata, consid. 36.4). L'appellante non muove contestazioni al riguardo. AO 1 chiede invece che il suo fabbisogno sia rivalutato a fr. 2100.– mensili nell'ipotesi in cui le sia assegnata l'abitazione familiare (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.– stimati, premio della cassa malati fr. 100.–, spese d'automobile fr. 100.–, imposte fr. 100.–), rispettivamente a fr. 2800.– mensili nel caso in cui essa sia costretta a trasferirsi altrove (costo dell'alloggio stimato in fr. 1300.– mensili: osservazioni all'appello, pag. 9 in fondo). Relativamente al costo dell'alloggio, il Pretore ha reputato un canone di fr. 600.– mensili sufficiente per locare in __________ un appartamento destinato a una persona sola. L'interessata assume che, considerata la sua sistemazione attuale, occorrerebbero almeno fr. 1300.– mensili per appigionare un alloggio analogo. Ora, la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della fa­miglia lo permettano – il tenore di vita precedente (RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). Durante la vita in comune la convenuta abitava con il marito in una casa di 133 m² (act. LVIII: perizia, pag. 2). Per conservare lo stesso tenore di vita essa dovrebbe poter disporre, seppure da sé sola, di almeno due o tre locali con cucina e servizio. Se si considera che durante la separazione il marito pagava, in inverno, fr. 1100.– mensili alla sorella per un rustico a __________ (doc. 6 nell'inc. CA. 2011.12) e fr. 850.– mensili per l'Agriturismo __________ alla Fondazione __________ (doc. 7 nell'inc. CA. 2011.12 e doc. 4 nell'inc. CA. 2011.8), la spesa di fr. 600.– mensili stimata dal Pretore non appare realistica. Pur commisurata al livello dei costi nella regione della Vallemaggia, la pigione per un alloggio adeguato alla situazione della moglie va rivalutata ad almeno fr. 1100.– mensili, spese accessorie comprese. Il Pretore non ha inserito nel “debito mantenimento” dell'interessata alcuna spesa per la cassa malati, ritenendo che AO 1 non avesse dimostrato di dover pagare nulla oltre il sussidio cantonale. La convenuta sostiene che in realtà rimane una differenza di fr. 350.– mensili a suo carico. Davanti al Pretore tuttavia essa aveva fatto valere unicamente una spesa di fr. 100.– mensili (memoriale conclusivo, pag. 18). Né essa pretende che – per avventura – la maggior differenza sia fondata su fatti nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui chiede di riconoscerle più di fr. 100.– mensili, essa avanza pertanto una pretesa irricevibile. Chiarito ciò, dai documenti prodotti nell'inc. CA. 2011.12 risulta che nel 2011 l'istanza di sussidio di lei per l'assicurazione contro le malattie è stata accolta, ma che a quel momento l'Ufficio non era in grado di calcolare l'ammontare del sussidio. Considerato in ogni modo che nel 2010 AO 1 già pagava fr. 651.60 annui per la polizza complementare (dichiarazione della cassa malati __________, nell'inc. CA. 2011.12), una spesa di fr. 100.– mensili per il premio non coperto dal sussidio cantonale è sicuramente giustificata. La spesa di fr. 100.– mensili per costi d'automobile che AO 1 aveva fatto valere già nel memoriale conclusivo (pag. 18) è stata ignorata dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 36.4). Ora, dovunque la moglie decida di risiedere, è pacifico che durante la comunione domestica costei disponeva di una vettura, il cui uso rientrava nel suo tenore di vita. E la fine della comunione domestica non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – come detto

– il livello di vita precedente (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c) . In simili condizioni è senz'altro legittimo inserire un'indennità di fr. 100.– mensili nel fabbisogno dell'appellata, già alla luce del premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile del veicolo e dell'imposta di circolazione (doc. 15). Relativamente all'onere fiscale, l'interessata fa valere che esso ammonta a fr. 100.– mensili, come attesterebbe la documentazione da lei prodotta il 24 ottobre

2011. Dalla tassazione 2009 (nell'inc. CA. 2011.12) risulta in realtà un'imposta cantonale di fr. 487.95 e un'imposta federale di fr. 113.20. Applicato un moltiplicatore d'imposta comunale del 95%, la cifra di fr. 91.– mensili riconosciuta dal Pretore risulta sufficiente per coprire l'obbligo tributario. Per il suo “debito mantenimento”, in definitiva, AO 1 abbisogna di fr. 2626.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 100.–, costi d'automobile fr. 100.–, tasse varie fr. 35.–, imposte fr. 91.–). Riepilogando, AO 1 ha redditi per fr. 1311.– mensili e un fabbisogno personale di fr. 2626.– mensili. Registra così un ammanco di fr. 1315.– mensili. Quanto alla liquidazione che le spetta in esito allo scioglimento del regime dei beni, l'aspettativa non eccede apprezzabilmente fr. 61 000.–. Sul fronte dei risparmi, poi, l'interessata risulta pressoché senza risorse, gli atti confermando che i suoi averi presso la Banca __________ si erano assottigliati a circa fr. 40 000.– già nel luglio del 2009 (doc. VIII richiamato) e quelli presso la __________ si erano ridotti nel luglio del 2011 a fr. 245.– (doc. XV richiamato), mentre il marito medesimo ammette che il “terzo pilastro” di lei si è azzerato dopo la separazione. Quanto ai fondi presso il __________, al momento in cui è stata promos­sa la causa di divorzio essi erano di appena fr. 1500.– (sopra, consid. 5e in fine). Né AO 1 consta possedere altri beni mobili o immobili di qualche valore, l'automobile essendosi se mai deprezzata nel frattempo. f) Per quanto concerne AP 1, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 4146.– mensili (rendita ponte della cassa pensione fr. 3979.75 mensili, proventi medi dell'attività agricola fr. 166.65 mensili), non senza precisare che dal luglio del 2015 la pensione si ridurrà a fr. 2819.75 mensili, ma che a quel momento l'interessato percepirà la rendita AVS. L'appellante sostiene che il reddito della sua azienda agricola negli ultimi quattro anni è risultato trascurabile (fr. 77.37 mensili in media). Il Pretore, constatato che l'autorità fiscale aveva tassato quel reddito in fr. 416.– mensili nel 2008, in fr. 500.– mensili nel 2009 (decisione oggetto di reclamo) e in fr. 166.65 mensili nel 2010, per “opportunità” si è fondato sul dato più recente (sentenza impugnata, consid. 36.1). AO 1 obietta nelle sue osservazioni all'appello che durante la vita in co­mune l'azienda ha sempre generato un'entrata di fr. 15 000.­­–/ 20 000.– annui e sottolinea che i versamenti dell'azienda a S__________, cui il marito è legato sentimentalmente, non si giustificano, la maggior parte del lavoro agricolo essendo svolta dall'appellante stesso, mentre S__________ risiede durante la settimana nella Svizzera tedesca, sicché il reddito dell'azienda va stimato in almeno fr. 1000.– mensili. L'appellante lamenta che il Pretore abbia accertato il reddito dell'azienda in fr. 166.65 mensili rispetto ai fr. 77.37 mensili da lui fatti valere, ma non spiega perché, fondandosi sugli accertamenti più recenti dell'autorità tributaria, il primo giudice avrebbe apprezzato erroneamente le prove. Per di più, egli non indica nemmeno quali atti documentino le cifre relative al rendimento aziendale degli ultimi quattro anni da lui asserito, ciò che rende l'appello già a prima vista irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta da parte sua pretende di imputare al­l'azienda agricola un reddito analogo a quello precedente la separazione dei coniugi, ma dimentica che a quel tempo il marito poteva contare sulla sua collaborazione essenzialmente gratuita, la quale gli è venuta a mancare. Quanto ai versamenti in favore di S__________, riconosciuti dall'autorità fiscale, le obiezioni dell'appellata non bastano per definirli ingiustificati o esagerati. Circa il “debito mantenimento” di AP 1 dopo il divorzio, il Pretore lo ha calcolato in fr. 2468.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 292.–, premio del “terzo pilastro” dato a pegno del debito ipotecario fr. 123.02, contributo AVS fr. 72.10, imposte cantonali fr. 78.47, imposte comunali fr. 88.20, IFD fr. 14.35). L'appellante chiede di portarlo a fr. 2714.04 mensili per tenere conto del fatto ch'egli dovrà reintegrare il “terzo pilastro” posto a pegno del debito ipotecario, “terzo pilastro” cui egli dovrà attingere per versare alla moglie la liqui­dazione del regime dei beni. Una volta ancora però egli trascura qualsiasi indicazione sugli atti dai quali risulterebbe ch'egli sarà tenuto a ricostituire il “terzo pilastro” a ridosso del pensionamento ordinario. Tutto si ignora poi sui calcoli da lui svolti per determinare l'eventuale premio supplementare. Motivato una volta di più in modo insufficiente (sotto il profilo dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello sfugge così a ulteriore disamina. Ne segue che l'appellante dispone di entrate per fr. 4150.– mensili a fronte di un fabbisogno personale dopo il divorzio di fr. 2468.– mensili, ciò che gli garantisce un margine di circa fr. 1680.– mensili. Il 1° luglio 2015 egli si vedrà ridurre la pensione a fr. 2819.75, ma potrà contare sulla rendita AVS, che può essere prudentemente stimata in un importo pari a quello percepito dalla moglie (fr. 1311.– mensili). Anche volendo supporre che con l'avanzare degli anni egli dovrà rinunciare all'attività agricola, i suoi redditi non dovrebbero risultare inferiori perciò a fr. 4130.– a fronte di un fabbisogno personale (da cui vanno dedotti i contributi AVS di fr. 72.10 mensili) stimabile in fr. 2396.– mensili. Ciò gli lascerà un agio presumibile di circa fr. 1730.– mensili. Dal profilo della sostanza, è vero che l'appellante sarà tenuto a versare alla moglie circa fr. 61 000.– in liquidazione del regime dei beni e che tale esborso potrebbe azzerare i suoi risparmi. È altrettanto vero però ch'egli possiede immobili a __________, tra cui l'abitazione familiare stimata fr. 211 200.– (oltre a fr. 75 200.– per il solo terreno: sentenza impugnata, consid. 9), sia pur gravata di un'ipoteca di fr. 150 000.–, e un rustico stimato fr. 38 000.– (perizia, pag. 10), per tacere di altre particelle (n. __________, n. __________ e n. __________: doc. S, V, Z). Egli conserva una spettanza inoltre nell'eredità materna, seppure in comunione con sette fratelli, sui noti attivi transitati presso la Banca __________ a __________, su circa fr. 90 000.– depositati su conti della madre e sugli immobili di lei a __________ (doc. X richiamato dall'Ufficio delle imposte di successione e donazione). Non fa dubbio in definitiva che la sua situazione finanziaria sia di gran lunga migliore rispetto a quella della moglie. g) Non si disconosce che nel caso specifico la moglie ha quasi sei anni più del marito, ma l'aspettativa di vita di lei (17.8 anni per una donna di 70 anni) per rapporto a quella dell'appellante (19.9 anni per un uomo di 64 anni) tempera notevolmente le conseguenze legate alla differenza d'età (Statistica svizzera, Speranza di vita, tabelle in: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/ it/index/themen/01/.../04.html). Sta di fatto che per integrare la rendita AVS fino a coprire il proprio fabbisogno tenendo conto della sua aspettativa di vita AO 1 necessiterebbe di un capitale addirittura più alto della metà di quanto il marito ha accumulato durante il matrimonio (fr. 15 780.– annui per 17.8 anni). Tutto ponderato, in ultima analisi non si intravedono ragioni per scostarsi dal principio per cui l'“inden­nità adeguata” spettante alla moglie secondo l'art. 124 cpv. 1 CC debba ammontare alla metà di quanto accumulato dal marito in costanza di matrimonio, ossia a fr. 241 407.70. Tanto meno ove si pensi che qualora un caso di previdenza intervenga per il coniuge debitore poco prima della sentenza di divorzio, il criterio del riparto a metà assume particolare importanza (Pichon­naz, op. cit., n. 44 ad art. 124 CC). h) Rimane da esaminare se l'appellante sia in grado di versare l'indennità appena citata e in che modo. Ora, un versamento di fr. 241 407.70 in capitale non può equamente essergli imposto, già per il fatto che AP 1 non ha liquidità sufficiente. Certo, egli potrebbe realizzare i propri immobili e cedere la propria spettanza nella successione materna, ma ciò richiederebbe tempo e lo priverebbe di un alloggio (la casa costruita sulla particella n. 295) a un costo particolarmente modico. Quanto all'alternativa di un pagamento rateale, la soluzione appare impraticabile, la scarsa liquidità del debitore implicando centinaia di scadenze mensili, con tutti gli inconvenienti e i rischi che deriverebbero alla creditrice. In circostanze del genere non resta che far capo alla possibilità – sussidiaria – di una rendita (Pichonnaz, op. cit., n. 65 ad art. 124 CC). A tal fine bisogna dipartirsi dall'ammontare dell'indennità adeguata (nel senso dell'art. 124 cpv. 1 CC), che va convertita in rendita secondo i coefficienti della tavola n. 1 pubblicata da Stauffer/Schae­t­zle (Pichonnaz, op. cit., n. 68 e 69 ad art. 124 CC). L'appellante reputa applicabile il coefficiente 14.04 riferito a una donna di 70 anni. Se non che, il pagamento della rendita si estingue alla morte del debitore. La capitalizzazione deve avvenire pertanto secondo il coefficiente applicabile al marito, ossia a un uomo di 64 anni (esempio di calcolo in: Baumann/Lauter­burg, FamKom Scheidung, 2ª edizione, n. 77 ad art. 124 CC). Dipartendosi da un capitale di fr. 241 407.70, suddiviso per il coefficiente 13.65 (Stauffer/Schae­t­zle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, tavola n. 1), si ottiene una rendita annua di fr. 17 685.55, pari a fr. 1475.– mensili (arrotondati). Si tratta di una somma che con la propria disponibilità di fr. 1680.– mensili (sopra, consid. f) l'appellante è senz'altro in grado di corrispondere. Di per sé inoltre la rendita andrebbe ancorata all'indice nazionale dei prezzi al consumo, ma i redditi di AP 1 non sono – né saranno – necessariamente adeguati al rincaro. Si giustifica così di prevedere un adeguamento limitato alla misura in cui seguiranno l'evoluzione dei prezzi al consumo anche le rendite del debitore. In parziale accoglimento dell'appello, il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata va perciò modificato di conseguenza. 8. In merito al contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) il Pretore ha ribadito che, vista la lunga durata del matrimonio, AO 1 ha diritto di conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. Accertati i red­diti e i fabbisogni personali delle parti, dedotti tali fabbisogni dall'insieme dei redditi egli ha ottenuto un'eccedenza di fr. 1026.– mensili in base alla quale ha stabilito un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per AO 1 fino al 30 giugno 2005 e di fr. 600.– mensili in seguito, senza limiti di tempo. a) I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore. Ciò è il caso di regola quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, sicché entrambi i coniugi hanno diritto – per prin­cipio

– di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (sopra, consid. 7e). L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si arguisce dall'art. 125 CC. Un coniuge può pretendere un contributo             ali­mentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio “debito mantenimento” e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii). Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria delle parti si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 7). b) Nella fattispecie la vita in comune dei coniugi è durata, senza contare la convivenza previa, 23 anni e il riparto dei ruoli ha influito manifestamente sulla situazione finanziaria della moglie, la quale dopo il matrimonio ha esercitato un'attività lucrativa meramente sporadica. Ch'essa abbia optato per il governo della casa di sua spontanea volontà poco interessa. Importa che per atti concludenti AP 1 si sia accomodato di tale stato di cose. Ora, per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha omesso di accertare il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, limitandosi a calcolare i loro fabbisogni personali dopo il divorzio. AO 1 non contesta ad ogni modo che il suo “debito mantenimento” dopo lo scioglimento del matrimonio corrisponda a tale fabbisogno, né l'appellante muove obiezioni al proposito, né tanto meno spetta a questa Camera indagare d'ufficio, in materia di contributi alimentari fra coniugi applicandosi il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Ne discende che per conservare il livello di vita acquisito durante la comunione domestica AO 1 abbisogna di fr. 2626.– mensili (sopra, consid. 7e). c) L'art. 125 cpv. 1 CC subordina lo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio – come detto – alla condizione di non potersi pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, “inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. In concreto AO 1 percepisce una rendita AVS di fr. 1311.– mensili. Se a ciò si aggiunge la rendita fissata da questa Camera in fr. 1473.80 mensili come “adeguata indennità” a norma dell'art. 124 cpv. 1 CC, AO 1 disporrà dopo il divorzio di complessivi fr. 2784.80 mensili che le consentiranno di finanziare il suo “debito mantenimento” di fr. 2626.– mensili. Ciò non lascia spazio a un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento e il contributo di mantenimento fissato dal Pretore va annullato. III.  Sulle spese processuali e le ripetibili 9. Le spese dell'appello presentato da AO 1 seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'entità dei valori in gioco (ulteriori fr. 53 844.– in liquidazione del regime dei beni, diritto d'abitazione vitalizio nell'abitazione familiare dietro versamento di fr. 500.– mensili) . Le spese dell'appello presentato AP 1, non scevro di prolissità, vanno suddivise secondo il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante vede accogliere il suo ricorso sul contributo alimentare per la moglie (soppresso) e sul rimborso dei contributi provvisionali pagati in eccesso. Vede ridurre altresì quanto spetta a AO 1 in liquidazione del regime matrimoniale (seppure non nella misura richiesta), mentre vede respingere la riduzione dell'“indennità adeguata” da lui dovuta giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, ancorché ottenga il diritto di pagare sotto forma di rendita. Considerati i valori in gioco, nel complesso si giustifica di suddividere equitativamente le spese a metà e di compensare le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, per contro, sul dispositivo di primo grado inerente agli oneri processuali (ripartiti a metà) e alle ripetibili (compensate), tanto meno ove si pensi che nelle cause del diritto di famiglia va annessa particolare importanza in materia di spese giudiziarie al criterio dell'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 158 CPC). IV. Sui rimedi giuridici a livello federale 10. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nel caso specifico il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II.  Le spese processuali di tale appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3500.– per ripetibili. III.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzial­mente accolto, nel senso che i dispositivi n. 3, 5 e 6 della sentenza impugnata sono così riformati:

3.   Non sono dovuti contributi di mantenimento fra coniugi.

5.   AP 1 è condannato a versare a AO 1, in liquidazione del regime dei beni, la somma di fr. 61 642.10 in due rate di fr. 30 821.05 ognuna, la prima entro 60 giorni e la seconda entro 10 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

6.   AP 1 è condannato a versare a AO 1, a titolo di indennità ade­guata giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, una rendita vitalizia fr. 1475.– mensili. L'ammontare della rendita è ancorato al rincaro nella stessa misura in cui risulteranno adeguate al rincaro le rendite AVS e LPP percepite dal debitore. IV.  Le spese di tale appello, di fr. 2500.– da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. V.  Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).