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11.2013.96

Ticino · 2013-10-04 · Italiano TI
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Modifica di contributo alimentare: ritiro dell'appello

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2013 11.2013.96 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2013 11.2013.96 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.11.2013 11.2013.96

Modifica di contributo alimentare: ritiro dell'appello

Incarto n. 11.2013.96 Lugano 15 novembre 2013 /mc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Giani, vicepresidente, vicecancelliera: F. Bernasconi sedente per statuire nella causa DM.2011.134 (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 17 novembre 2011 da AO 1 (patrocinato dal MLaw PA 1) contro PI 1 (2005), (rappresentata dalla madre  AP 1, e già patrocinata dall'avv. PA 2,) e PI 2 (1996), e PI 3 (2000), (rappresentati dalla madre, e patrocinati dall'avv.) giudicando sull'appello del 6 novembre 2013 presentato da PI 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 ottobre 2013; premesso che con sentenza del 4 ottobre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto un'azione di AO 1, riducendo a fr. 465.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 665.– mensili dopo di allora fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata il contributo alimentare dovuto alla figlia PI 1 (2005), ma non quello dovuto ai figli PI 2 (1996) e PI 3 (2000) PI 3; rammentato che in una lettera indirizzata al Pretore il 6 novembre 2013 PI 1 lamenta, in estrema sintesi, il mancato adeguamento del contributo per sé dopo la fine della formazione di PI 2 concludendo che “se ciò non fosse possibile questa lettera vale come ricorso in appello”; osservato che il Pretore ha trasmesso lo scritto a questa Camera per competenza; ricordato che l'atto non è stato notificato per osservazioni; preso atto che il 14 novembre 2013 PI 1 ha dichiarato di ritirare l'appello “per evitare spese inutili”; ricordato che il ritiro di un appello comporta desistenza, indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite sicché il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); stabilito che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese processuali e delle ripetibili (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC); rilevato che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il fatto che questi abbia agito da sé senza l'ausilio di un patrocinatore inducono a prescindere equitativamente da ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); ritenuto che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte; decreta:

1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Non si riscuotono spese.

3.   Notificazione a:

–; – . Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Bellinzona;

–, . Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                           La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).