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11.2012.55

Istanza comune di divorzio con accordo parziale

Ticino · 2013-05-22 · Italiano TI
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Istanza comune di divorzio con accordo parziale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 dicembre 2010,

trattate con la procedura

degli art. 420 segg. CPC ticinese

(

art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni

si applica nondimeno il diritto in vigore al momento della comunicazione della

decisione (art. 405 cpv. 1 CPC).

In concreto

la sentenza del Pretore era dunque

appellabile

nel termine di

30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC). Il giudizio impugnato è stato notificato all'avv. __________ __________,

già patrocinatore comune dei coniugi, il 26 aprile 2012. Il 26 maggio 2012 cadendo

di sabato e il 28 maggio 2012 essendo festivo (lunedì

di

Pentecoste

: art. 1 della legge canto­nale concernente i

giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2] e art. 142 cpv. 3

CPC), l'appello principale introdotto il 29 maggio 2012 è ricevibile.

La risposta a un appello diretto contro una sentenza emessa con la

procedura ordinaria va presentata a sua volta entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2

CPC). Nella risposta la controparte può appellare in via incidentale (art. 313

cpv. 1 CPC). Nel caso specifico l'invito a formulare osservazioni all'appello è

stato notificato a AO 1 il 13 giugno 2012, sicché l'allegato di risposta e di appello

incidentale, inoltrato l'11 luglio 2012, è senz'altro tempestivo.

I.   Sull'appello

principale

2.

L'appellante offre tutta una serie di prove (documenti, richiami

di incarti dalla Cassa di disoccupazione cui era affiliato il marito, dall'Ufficio

regionale di collocamento cui il marito era iscritto e dalla Pretura,

interrogatorio di AO 1), ciò che l'art. 317 cpv. 1 CPC di per sé autorizza. Ai

fini del presente giudizio si può prescindere nondimeno da tali mezzi

istruttori, che – come si vedrà nel risultato – nulla mutano per la decisione.

3.

Nell'appello

AP 1 ricorda anzitutto che all'udienza del 26 ottobre 2010 i coniugi si erano

impegnati, su invito del giudice, a regolare meglio le relazioni tra padre e

figli, ma che ciò non era loro riuscito nemmeno in esito alla convenzione

integrativa sottoscritta il 13 dicembre 2010. Da quel momento – essa soggiunge –

“la procedura di divorzio è di fatto divenuta contenziosa almeno sull'affidamento

dei figli, sulle relazioni personali e, in un secondo momento, pure sugli

obblighi di mantenimento del coniuge non affidatario” (memoriale, pag. 3 in basso). Se non che – essa soggiunge – il Pretore non l'ha diffidata a munirsi di un avvocato,

mentre il patrocinatore comune ha continuato a rappresentare il marito. Inoltre

il primo giudice non le ha dato modo di rivolgere domande al dott. __________ e

non l'ha resa edotta che il marito intendeva far azzerare i contributi di

mantenimento pattuiti per i figli. In simili circostanze – essa conclude – poco

giovava un dibattimento finale. Il suo diritto d'essere sentita è stato

insanabilmente disatteso e la decisione del Pretore va annullata già per tale

motivo.

4.

Nella

procedura ticinese il giudice che riceveva un'istanza comune di divorzio con

accordo completo convocava i coniugi “entro breve termine” per sentirli prima

separatamente e poi insieme (art. 421 cpv. 1 CPC ticinese). Ascoltati anche i

figli minorenni, egli

verificava l'omologabilità dell'accordo,

assumendo – ove occorresse – “prove e informazioni al proposito” (art. 421

cpv. 3 CPC ticinese). Se l'accordo risultava omologabile, indipendentemente dal

fatto che fosse omologabile sin dall'inizio o che fosse diventato tale grazie a

susseguenti trattative, il giudice accoglieva l'istanza, pronunciava senz'altro

lo scioglimento del matrimonio e omologava la convenzione sugli effetti

accessori. Se l'accordo non risultava omologabile (perché ambiguo, poco chiaro,

incompleto, difforme dalla reale volontà dell'uno o dell'altro coniuge,

manifestamente inadeguato o contrario all'interesse dei figli), il giudice proponeva

le modifiche necessarie, prevedendo eventualmente una nuova udienza (art. 421

cpv. 4 CPC ticinese).

Qualora i

coniugi accettassero le modifiche proposte, il giudice accoglieva l'istanza,

pronunciava lo scioglimento del matrimonio e omologava la convenzione (modificata)

sugli effetti accessori, come in caso di accordo completo. Qualora invece un coniuge

non accettasse – in tutto o in parte – le modifiche proposte,

la causa proseguiva in contraddittorio sui punti rimasti litigiosi (procedura

bipartitica: art. 422 cpv. 1 CPC ticinese). Il giudice assegnava così a ogni

coniuge un termine non prorogabile di dieci giorni per produrre un allegato

contenente le rispettive motivazioni e conclusioni sui punti contestati,

unitamente alle relative richieste di prova. Perché si procedesse in tal modo,

tuttavia, entrambi i coniugi dovevano demandare al giudice la decisione sulle

conseguenze del divorzio in merito alle quali sussisteva disaccordo (art. 112

cpv. 2 CC). Dovevano cioè invitare il giudice a disciplinare gli effetti controversi,

impegnandosi da parte loro a non rimettere in discussione i punti sui quali si erano

accordati (tale era il significato della firma da loro apposta sulla convenzione),

salvo chiedere al giudice – eccezionalmente – di non omologare la convenzione

per vizi della volontà o manifesta inadeguatezza.

In

pratica, demandando al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in

merito alle quali sussisteva disaccordo, i coniugi dichiaravano di accettare lo

scioglimento del matrimonio e le conseguenze da loro regolate convenzionalmente

anche se

igno­ravano

quale sarebbe stata la decisione del giudice sui punti controversi, fermo restando

ch'essi non erano legati a pattuizioni riguardanti la sorte dei figli, decisivi

al proposito essendo solo il bene e l'interesse dei minorenni (principio

inquisitorio illimitato:

DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Così facendo, essi

accettavano

anche le limitazioni correlate all'impugnabilità

del divorzio, come in caso di intesa totale (art. 149 cpv. 1 vCC, art. 422

c

cpv. 1 CPC ticinese). Sui punti contestati la causa proseguiva così, in

sostanza, con la procedura ordinaria (art. 422 cpv. 4 e 422

b

cpv. 2

CPC ticinese).

Nell'ipotesi

per contro in cui l'uno o l'altro coniuge non accettasse di demandare la

decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussisteva

disaccordo, il giudice respingeva l'istanza comune di divorzio e impartiva a

ogni coniuge un termine entro cui promuovere azione unilaterale (art. 113 vCC).

Fino alla scadenza di quel termine la causa originaria rimaneva pendente e gli

eventuali provvedimenti cautelari restavano in vigore. Il che poteva essere di

rilievo – tra l'altro – per lo scioglimento del regime dei beni, il giorno

determinante essendo quello in cui è adito il giudice del divorzio

(partecipazione agli acquisti: art. 204 cpv. 2 CC, comunione dei beni: art. 236

cpv. 2 CC), anche se il valore dei beni va definito al momento della liquidazione

(art. 214 cpv. 1 CC, rispettivamente art. 240 CC). Se nessuno dei coniugi

promuoveva azione unilaterale, la procedura su richiesta comune decadeva da sé.

5.

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che la convenzione del 30 maggio 2010 sugli

effetti del divorzio prodotta dai coniugi con l'istanza comune di divorzio non era

omologabile, per lo meno sulle relazioni tra padre e figli. Correttamente egli

ha invitato perciò le parti a emendarla, vedendosi sottoporre un accordo integrativo

del 13 dicembre 2010. Non risultandogli omologabile nemmeno tale accordo, gli

incombeva di prospettare egli medesimo gli emendamenti necessari, facendosi

demandare dai coniugi – nel caso in cui non avessero accettato le modifiche da

lui proposte – la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali

sussisteva disaccordo. Aderendo i coniugi a quest'ultima sollecitazione, gli

spettava di assegnare a ognuno di loro un termine non prorogabile di dieci

giorni per produrre un allegato contenente le rispettive motivazioni e

conclusioni sui punti contestati, unitamente alle relative richieste di prova,

dopo di che la causa sarebbe continuata con la procedura bipartitica ordinaria.

Non aderendo l'uno o l'altro coniuge alla sollecitazione di demandare al

giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali

sussisteva disaccordo, il Pretore avrebbe dovuto impartire a ognuno di loro un

termine entro cui promuovere azione di divorzio unilaterale.

In realtà

poco o nulla di quanto precede si riscontra nel caso in rassegna. Non consta in

particolare che il Pretore abbia formulato proposte di modifica alla convenzione

integrativa del 13 dicembre 2010, dopo avere accertato la non omologabilità della

convenzione del 30 maggio 2010 sulle relazioni personali tra padre e figli, né

tanto meno che si sia fatto demandare dai coniugi la decisione al proposito. In

che ambito egli abbia incaricato il

21

febbraio 2011 lo psichiatra dott. __________ di ascoltare i genitori e i figli,

prospettando una sua regolamentazione, non è chiaro. Avesse anche commissionato

tale referto solo per essere in grado di avanzare proposte di modifica all'assetto

convenzionale (art. 421 cpv. 3 CPC ticinese), comunque sia, egli non risulta

avere poi formulato alcuna proposta concreta né – soprattutto – risulta essersi

fatto demandare la benché minima facoltà decisio­nale. Del resto per proseguire

in contraddittorio la causa sui punti rimasti litigiosi sarebbe occorso ancora

impartire ai coniugi un termine non prorogabile di dieci giorni per produrre un

allegato contenente le rispettive motivazioni e conclusioni sui punti

contestati, unitamente alle richieste di prova (art. 422 cpv. 1 CPC ticinese). E

una simile procedura non poteva seriamente continuarsi per il tramite di un

avvocato comune, come nel caso in esame.

Ciò premesso,

mal si comprende in virtù di quale attribuzione giurisdizionale il Pretore

abbia indetto il 27 febbraio 2012 un dibattimento finale e pronunciato il

25 aprile 2012 una sentenza. Nel diritto ticinese il requisito della

giurisdizione era un presupposto processuale che andava verificato d'ufficio in

ogni stadio di causa (art. 97 n. 1 CPC ticinese). Che AP 1 non sia comparsa al

“dibattimento finale” fissato dal Pretore e abbia sollevato il vizio di forma

solo nell'appello non osta dunque alla ricevibilità della censura. Ne segue

che, emessa da un giudice sprovvisto di facoltà decisionale, la sentenza

impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al Pretore perché proceda

come si è illustrato. Accertata la non omologabilità dell'intesa convenzionale

firmata dai coniugi, egli formulerà gli emendamenti proposti. Non dovesse un coniuge

accettarli, egli si farà demandare la decisione sui punti litigiosi per

continuare la causa in contraddittorio. Non dovesse un coniuge consentire a

ciò, egli fisserà a entrambe le parti un termine entro cui promuovere azio­ne

(unilaterale) di divorzio.

6.

La

sentenza impugnata dovendo già essere annullata nel suo intero per le ragioni

che precedono, è superfluo domandarsi se – come l'appellante fa valere in

subordine – il dispositivo n. 5 della sentenza medesima con cui il Pretore ha

esonerato AO 1 da contributi alimentari per i figli dal 1° ottobre 2011 vada riformato

nel senso di ripristinare i contributi, maggiorandoli. Su tale questione il

Pretore statuirà di nuovo al momento in cui ravviserà in sé le prerogative

giurisdizionali per emanare la decisione.

II.   Sull'appello

incidentale

7.

Con

l'appello incidentale AO 1 chiede di modificare i dispositivi n. 3 e 4 della sentenza

impugnata attribuendo l'autorità parentale congiunta ai genitori e regolando diversamente

il suo diritto di visita, senza l'intervento della

Jugend- und Familienberatung

di __________. La decisione del Pretore dovendo già essere annullata per intero

in esito all'appello principale, l'appello incidentale si rivela senza oggetto.

Sull'autorità parentale e sulle relazioni personali tra padre e figli il

Pretore statuirà di nuovo al momento in cui ravviserà in sé, una volta ancora,

le prerogative giurisdizionali per emanare tale decisione.

III.   Sulle

spese giudiziarie e il gratuito patrocinio in appello

8.

Le

spese e le ripetibili dell'appello principale seguono la soccombenza di AO 1, il

quale ha proposto a torto di respingere il ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). Le

spese e le ripetibili dell'appello incidentale, divenuto senza oggetto, vanno

ripartite “secondo equità” (art. 107 lett. e CPC). Ora, non risultasse superato

dagli eventi, l'appello incidentale sarebbe stato parzialmente accolto – con

ogni verosimiglianza – per gli stessi motivi che sorreggono l'accoglimento dell'appello

principale. Non essendosi fatto demandare la facoltà di decidere sui punti

controversi, per vero, in concreto il Pretore non poteva statuire né sull'autorità

parentale né sulle relazioni personali tra padre e figli. L'appello incidentale

sarebbe stato verosimilmente respinto, per contro, nella misura in cui tendeva

a far sì che questa Camera statuisse essa medesima nel merito, riformando il

giudizio del Pretore. In circostanze siffatte si giustifica di suddividere le

spese dell'appello incidentale a metà, compensando le ripetibili. Sugli oneri

processuali e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà di nuovo al

momento in cui ravviserà in sé le prerogative giurisdizionali per emanare la

decisione.

9.

La

richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante principale merita

accoglimento: da un lato l'indigenza di AP 1, a carico della pubblica assistenza (doc. E di appello), è indubbia; dall'altro, l'appello principale e le

osservazioni all'appello incidentale non potevano dirsi senza possibilità di

esito favorevole (art. 117 CPC), mentre l'indennità per ripetibili a lei

assegnata appare di difficile – se non impossibile – incasso (art. 122 cpv. 2

CPC).

Quanto

alla retribuzione del patrocinatore d'ufficio, questi ha prodotto il 9 aprile

2013 una nota professionale di fr. 5647.10 (fr. 4870.80 di onorario,

fr. 358.– di spese e fr. 418.30 di IVA). Sta di fatto che le 27.06 ore di

lavoro esposte appaiono eccessive rispetto alla finalità perseguita. Si potrà

anche transigere sulle otto ore destinate alla redazione dell'appello

principale (13 pagine) per spiegare che il primo giudice aveva manifestamente

omesso di

farsi demandare la facoltà di statuire sulle conseguen­ze litigiose del divorzio

e che, ad ogni modo, sull'esonero del marito da contributi alimentari per le figlie

la cliente non aveva potuto espri­mersi. Oltre sette ore per rispondere in 13

pagine a un appello incidentale di due appaiono nondimeno esagerate. Più di 12

ore inoltre (un giorno e mezzo di lavoro a tempo pieno) per telefonate, corrispondenza

e colloqui non rispondono in un caso simile a una ragionevole economia di

giudizio. Anche volendo essere generosi, più di una dozzina d'ora per la

stesura dei memoriali e cinque per le prestazioni accessorie (retribuite

fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1) non possono

essere riconosciute in circostanze analoghe a un legale solerte e speditivo. Ne

segue un onorario di fr. 3060.–, cui si aggiungono le spese di fr. 306.– (10%:

art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio

va fissata così in fr. 3650.– complessivi.

10.

La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 per le osservazioni in cui egli

proponeva di respingere l'appello principale non può essere accolta, giacché l'appello

principale appariva già a prima vista fondato (ciò che ne imponeva la notifica

alla controparte per la risposta). L'analoga richiesta per l'appello incidentale

può invece essere accolta, anche se il ricorso merita solo parziale

accoglimento (art. 117 lett. b CPC). Sulle gravi ristrettezze in cui versa il

richiedente, a carico della pubblica assistenza (doc. 3 di appello), non giova

attardarsi.

Quanto

all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, incombeva all'avvocato esibire

una nota professionale. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza

del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). E un avvocato

ragionevolmente sollecito non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento

di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'appello

incidentale di quattro pagine, più di quattro ore di lavoro (retribuite

fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del predetto regolamento), cui si può aggiungere

una mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), le

spese (10%) e l'IVA (8%). In definitiva si giustifica pertanto di fissare l'indennità

di patrocinio, nel caso specifico, in fr. 1000.– complessivi.

IV.   Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello principale

supera ampiamente la soglia di fr. 30

000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF, vista l'entità dei contributi alimentari richiesti, mentre

l'appello incidentale non ha natura patrimoniale e può quindi formare oggetto

di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide:

1.   L'appello

principale è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti soro rinviati

al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.   Le spese dell'appello

principale, di fr. 1500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla

controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3.   L'appello

incidentale è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

4.   Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 700.–, sono poste a cari

co delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibi

li.

5.   AP 1 è

ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato

del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di

fr. 3650.–.

6.   AO 1 è

ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, limitatamente alla procedura di

appello incidentale, da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino

verserà per l'appellante incidentale al patrocinatore d'ufficio un'indennità di

fr. 1000.–.

7.   Notificazione:

–;

–;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Torricella (in estratto, dispositivi n. 5 e 6).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d

'

appello

Il presidente                                                           La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.2013 11.2012.55 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.2013 11.2012.55 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.2013 11.2012.55

Istanza comune di divorzio con accordo parziale

Incarto n. 11.2012.55 Lugano, 22 maggio 2013 /lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques vicecancelliera: Billia sedente per statuire nella causa OA.2010.14 (divorzio su richiesta comune con accordo completo, poi con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 6 settembre 2010 da AO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 2) e AP 1 (ora patrocinata dall'avv.), giudicando sull'appello del 29 maggio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 aprile 2012 e sull'appello incidentale dell'11 luglio 2012 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza; Ritenuto in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1 (1971), entrambi divorziati con figli, si sono sposati a __________ il 5 aprile 2005. Dal matrimonio sono nati T__________, il 30 ottobre 2002, e M__________, l'11 settembre 2004. I coniugi vivono separati dall'ottobre del 2008, quando la moglie si è trasferita con i figli a __________. Di formazione laboratorista in chimica e operatore sociale, il marito è senza impiego dal settembre 2007, salvo un'occupazione a tempo parziale esercitata dal settembre del 2008 al dicembre del

2009. La moglie lavora a tempo parziale come cuoca. B. Il 6 settembre 2010 AO 1e AP 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia un'istanza comune di divorzio corredata di un accordo completo del 30 maggio 2010 sui relativi effetti in cui figurava, tra l'altro, quanto segue:

2.  L'autorità parentale sui figli T__________ e __________ rimane di competenza di entrambi i genitori, mentre la custodia di detti figli viene affidata alla madre, signora AP 1; Al padre, signor AO 1, è riservato il più ampio diritto di visita sui figli T__________ e M__________, diritto da concordare telefonicamente e con sufficiente preavviso con la madre AP 1, tenendo conto delle esigenze personali e/o professionali dei genitori e delle esigenze scolastiche, personali e professionali dei figli. In caso di disaccordo, al padre è garantito come minimo il seguente diritto di visita: – un fine settimana ogni quindici giorni; – due settimane durante le ferie estive; – una settimana, alternativamente, a Natale o a Pasqua. Entrambi i genitori, sottoscrivendo questo accordo, si impegnano a mantenere lo spirito collaborativo e costruttivo dimostrato sinora nella cura e nell'educazione dei figli.

3.  A titolo di contributo per il mantenimento dei figli T__________ e M__________ il signor AO 1 si impegna a versare, anticipatamente e mensilmente, alla madre – signora AP 1 – l'importo di fr. 600.– per ciascun figlio. Gli assegni familiari non sono inclusi in detti contributi. Detti importi saranno indicizzati annualmente al costo della vita, valendo come indice di riferimento quello al 31 dicembre 2010. (...)

4.  Il contributo a favore dei figli T__________ e M__________ dovrà essere versato, in linea di principio, sino alla loro maggiore età, riservati tuttavia gli art. 276 e 277 CC. (...)

8.  A titolo di liquidazione delle pretese relative all'avere accumulato in cassa pensione, alla moglie viene riconosciuto il diritto alla metà della prestazione d'uscita LPP maturata dal marito dal giorno del matrimonio sino al 31 marzo 2010. Analogamente al marito viene riconosciuto il diritto alla metà della prestazione d'uscita LPP maturata dalla moglie dal giorno del matrimonio sino al 31 marzo 2010. C. Il Pretore ha sentito i coniugi all'udienza del 26 ottobre 2010, durante la quale AO 1 ha chiesto diritti di visita più lunghi e meno frequenti, i figli risiedendo oltre San Gottardo. Il Pretore ha invitato i coniugi perciò a disciplinare meglio le relazioni tra padre e figli. Il 13 dicembre 2010 i coniugi hanno prodotto un accordo integrativo che specificava la cadenza delle visite finché il marito fosse rimasto disoccupato e che prevedeva, fra l'altro, un punto d'incontro alla stazione ferroviaria di Airolo. Accertato che nessuna delle due convenzioni era omologabile e che AO 1 rifiutava di far capo al “Centro Coppia e Famiglia” di __________ per giungere a una definizione del diritto di visita, con ordinanza del 21 febbraio 2011 il Pretore ha incari­cato lo psichiatra dott__________, __________, di ascoltare i genitori e i figli, proponendo una sua regolamentazione. Il 13 ottobre 2011 AO 1 ha comunicato al Pretore di avere esaurito le indennità di disoccupazione e di riscuotere dal 1° ottobre 2011 prestazioni assistenziali, ciò che lo vedeva “costretto a chiedere la revisione della convenzione di divorzio da lui sottoscritta”. Non risulta che la comunicazione sia stata notificata a AP 1 né che abbia avuto un seguito. Con ordinanza del 29 novembre 2011 il Pretore ha trasmesso ai coniugi il rapporto del dott. __________ e ha dichiarato chiusa l'istruttoria, convocando le parti il 27 febbraio 2012 al dibattimento finale del 27 marzo successivo. AO 1 ha inviato un memoriale del 12 marzo 2012 in cui dichiarava di rinunciare al dibattimento finale e, senza formulare richieste precise, informava il Pretore di rifiutare anche qualsiasi riparto delle prestazioni d'uscita acqui­site dai coniugi durante il matrimonio presso i rispettivi istituti di previdenza. AP 1 si è limitata a inviare al Pretore il 15 marzo 2012 un messaggio di posta elettronica in cui lamentava la mancata collaborazione del marito nello svolgimento dei diritti di visita. D. Statuendo con sentenza del 25 aprile 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione del 30 maggio 2010, come pure quella integrativa del 13 dicembre successivo, apportando le testuali modifiche in appresso: 2.1  Punti 2 (e accordo 13 dicembre 2010) e 6: stralciati. 2.2  Punti 3 e 4: abrogati a partire dal 1° ottobre 2011 (fino al 30 settembre 2011 è applicabile la regolamentazione prevista nella convenzione).

3.    In conseguenza dello stralcio del punto 2 della convenzione sugli effetti del divorzio, così come dell'accordo 13 dicembre 2010, i figli T__________ e M__________ sono affidati alla custodia della madre, con suo esercizio esclusivo dell'autorità parentale.

4.    In conseguenza dello stralcio del punto 2 della convenzione sugli effetti del divorzio, così come dell'accordo 13 dicembre 2010, al padre, AO 1, sono garantite le relazioni personali con i figli T__________ e M__________ in forma controllata presso il Jugend- und Familienberatung di __________ (__________), secondo le modalità che dovranno essere concordate fra i genitori e il Servizio in questione (persona di riferimento: signor __________). 4.1  Il Jugend- und Familienberatung di __________ e le persone che verranno da esso incaricate di occuparsi dello svolgimento del diritto/dovere di visita sorvegliato avranno la facoltà di stabilirne le modalità temporali di esercizio (estensione). 4.2  Il diritto/dovere di visita sorvegliato è ordinato per la durata di 6 mesi, periodo durante il quale il Jugend- und Familienberatung di __________ dovrà agevolare, mediante l'ascolto di T__________ e M__________ e dei loro genitori, il libero esercizio del diritto/dovere alle relazioni personali. 4.3  A scadenza del periodo di 6 mesi, qualora le parti lo ritenessero ancora necessario, sarà loro facoltà rivolgersi a codesto giudice per decidere di nuove modalità da applicare al diritto di visita. In tal caso, al Jugend- und Familienberatung di __________ sarà chiesto di allestire un rapporto scritto sullo svolgimento del diritto di visita sorvegliato. 4.4  È fatto obbligo ai genitori di collaborare convenientemente con il Jugend- und Familienberatung di __________ al fine del corretto svolgimento delle relazioni sopra indicate.

5.    A partire dal 1° ottobre 2011 (dall'abrogazione dei punti 3 e 4 della convenzione sugli effetti del divorzio) e fino a ritorno a miglior fortuna AO 1 non sarà tenuto a versare contributi alimentari a favore dei figli T__________ e M__________. La tassa di giustizia e le spese (fr. 2030.– complessivi) sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno. Per la sua quota di oneri processuali AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assisten za giudiziaria. A AO 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria è stato conferito nella misura di fr. 125.–, la differenza di fr. 890.– rimanendo a suo carico. E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 maggio 2012 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore affinché le sia data la possibilità di offrire mezzi di prova e di esprimersi “sui punti litigiosi”. Subordinatamente essa chiede di riformare il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata nel modo seguente: AO 1 è tenuto a versare a T__________: fr. 1220.– fino al 30 ottobre 2014 e fr. 1425.– in seguito e a M__________: fr. 1110.– fino al 30 ottobre 2014, fr. 1120.– dal 31 ottobre 2014 all'11 settembre 2016, fr. 1310.– dal 12 settembre 2016 al 30 ottobre 2020 e fr. 1790.– dopo di allora. Tali contributi saranno indicizzati. Nelle sue osservazioni dell'11 luglio 2012 AO 1 propone – previa concessione del gratuito patrocinio – di respingere l'appello e con appello incidentale postula la riforma della sentenza pretorile come segue:

3.   I figli T__________ e M__________ sono affidati alla custodia della madre. L'autorità parentale sui due figli sarà esercitata congiuntamente dai genitori AP 1 e AO 1.

4.   Al padre AO 1 è riservato il più ampio diritto di visita sui figli T__________ e M__________, diritto da concordare telefonicamente e con sufficiente preavviso con la madre AP 1, tenendo conto delle esigenze personali e/o professionali dei genitori e delle esigenze scolastiche, personali e professionali dei figli. In considerazione della distanza esistente tra il domicilio del padre (__________) e quello dei figli (__________), il diritto di visita minimo garantito del padre è così stabilito: un fine settimana ogni mese, due settimane durante le vacanze scolastiche di Natale o Pasqua, quattro settimane durante le ferie estive. Quale luogo di consegna e di riconsegna dei figli da parte dei genitori, per l'esercizio del diritto di visita, è designata, salvo diverso accordo, la stazione ferroviaria di __________. Inoltre egli propone di annullare i dispositivi n. 4.1 a 4.4 della decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 14 agosto 2012 AP 1 propone di respingere l'appello incidentale, sollecitando il beneficio del gratuito patrocinio anche per tale procedura. Considerando in diritto:                  1. Le cause di divorzio su richiesta comune erano, fino al 31 dicembre 2010, trattate con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica nondimeno il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore era dunque appellabile nel termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Il giudizio impugnato è stato notificato all'avv. __________ __________, già patrocinatore comune dei coniugi, il 26 aprile 2012. Il 26 maggio 2012 cadendo di sabato e il 28 maggio 2012 essendo festivo (lunedì di Pentecoste : art. 1 della legge canto­nale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2] e art. 142 cpv. 3 CPC), l'appello principale introdotto il 29 maggio 2012 è ricevibile. La risposta a un appello diretto contro una sentenza emessa con la procedura ordinaria va presentata a sua volta entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Nella risposta la controparte può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico l'invito a formulare osservazioni all'appello è stato notificato a AO 1 il 13 giugno 2012, sicché l'allegato di risposta e di appello incidentale, inoltrato l'11 luglio 2012, è senz'altro tempestivo. I.   Sull'appello principale 2. L'appellante offre tutta una serie di prove (documenti, richiami di incarti dalla Cassa di disoccupazione cui era affiliato il marito, dall'Ufficio regionale di collocamento cui il marito era iscritto e dalla Pretura, interrogatorio di AO 1), ciò che l'art. 317 cpv. 1 CPC di per sé autorizza. Ai fini del presente giudizio si può prescindere nondimeno da tali mezzi istruttori, che – come si vedrà nel risultato – nulla mutano per la decisione. 3. Nell'appello AP 1 ricorda anzitutto che all'udienza del 26 ottobre 2010 i coniugi si erano impegnati, su invito del giudice, a regolare meglio le relazioni tra padre e figli, ma che ciò non era loro riuscito nemmeno in esito alla convenzione integrativa sottoscritta il 13 dicembre 2010. Da quel momento – essa soggiunge – “la procedura di divorzio è di fatto divenuta contenziosa almeno sull'affidamento dei figli, sulle relazioni personali e, in un secondo momento, pure sugli obblighi di mantenimento del coniuge non affidatario” (memoriale, pag. 3 in basso). Se non che – essa soggiunge – il Pretore non l'ha diffidata a munirsi di un avvocato, mentre il patrocinatore comune ha continuato a rappresentare il marito. Inoltre il primo giudice non le ha dato modo di rivolgere domande al dott. __________ e non l'ha resa edotta che il marito intendeva far azzerare i contributi di mantenimento pattuiti per i figli. In simili circostanze – essa conclude – poco giovava un dibattimento finale. Il suo diritto d'essere sentita è stato insanabilmente disatteso e la decisione del Pretore va annullata già per tale motivo. 4. Nella procedura ticinese il giudice che riceveva un'istanza comune di divorzio con accordo completo convocava i coniugi “entro breve termine” per sentirli prima separatamente e poi insieme (art. 421 cpv. 1 CPC ticinese). Ascoltati anche i figli minorenni, egli verificava l'omologabilità dell'accordo, assumendo – ove occorresse – “prove e informazioni al proposito” (art. 421 cpv. 3 CPC ticinese). Se l'accordo risultava omologabile, indipendentemente dal fatto che fosse omologabile sin dall'inizio o che fosse diventato tale grazie a susseguenti trattative, il giudice accoglieva l'istanza, pronunciava senz'altro lo scioglimento del matrimonio e omologava la convenzione sugli effetti accessori. Se l'accordo non risultava omologabile (perché ambiguo, poco chiaro, incompleto, difforme dalla reale volontà dell'uno o dell'altro coniuge, manifestamente inadeguato o contrario all'interesse dei figli), il giudice proponeva le modifiche necessarie, prevedendo eventualmente una nuova udienza (art. 421 cpv. 4 CPC ticinese). Qualora i coniugi accettassero le modifiche proposte, il giudice accoglieva l'istanza, pronunciava lo scioglimento del matrimonio e omologava la convenzione (modificata) sugli effetti accessori, come in caso di accordo completo. Qualora invece un coniuge non accettasse – in tutto o in parte – le modifiche proposte, la causa proseguiva in contraddittorio sui punti rimasti litigiosi (procedura bipartitica: art. 422 cpv. 1 CPC ticinese). Il giudice assegnava così a ogni coniuge un termine non prorogabile di dieci giorni per produrre un allegato contenente le rispettive motivazioni e conclusioni sui punti contestati, unitamente alle relative richieste di prova. Perché si procedesse in tal modo, tuttavia, entrambi i coniugi dovevano demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussisteva disaccordo (art. 112 cpv. 2 CC). Dovevano cioè invitare il giudice a disciplinare gli effetti controversi, impegnandosi da parte loro a non rimettere in discussione i punti sui quali si erano accordati (tale era il significato della firma da loro apposta sulla convenzione), salvo chiedere al giudice – eccezionalmente – di non omologare la convenzione per vizi della volontà o manifesta inadeguatezza. In pratica, demandando al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussisteva disaccordo, i coniugi dichiaravano di accettare lo scioglimento del matrimonio e le conseguenze da loro regolate convenzionalmente anche se igno­ravano quale sarebbe stata la decisione del giudice sui punti controversi, fermo restando ch'essi non erano legati a pattuizioni riguardanti la sorte dei figli, decisivi al proposito essendo solo il bene e l'interesse dei minorenni (principio inquisitorio illimitato: DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Così facendo, essi accettavano anche le limitazioni correlate all'impugnabilità del divorzio, come in caso di intesa totale (art. 149 cpv. 1 vCC, art. 422 c cpv. 1 CPC ticinese). Sui punti contestati la causa proseguiva così, in sostanza, con la procedura ordinaria (art. 422 cpv. 4 e 422 b cpv. 2 CPC ticinese). Nell'ipotesi per contro in cui l'uno o l'altro coniuge non accettasse di demandare la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussisteva disaccordo, il giudice respingeva l'istanza comune di divorzio e impartiva a ogni coniuge un termine entro cui promuovere azione unilaterale (art. 113 vCC). Fino alla scadenza di quel termine la causa originaria rimaneva pendente e gli eventuali provvedimenti cautelari restavano in vigore. Il che poteva essere di rilievo – tra l'altro – per lo scioglimento del regime dei beni, il giorno determinante essendo quello in cui è adito il giudice del divorzio (partecipazione agli acquisti: art. 204 cpv. 2 CC, comunione dei beni: art. 236 cpv. 2 CC), anche se il valore dei beni va definito al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC, rispettivamente art. 240 CC). Se nessuno dei coniugi promuoveva azione unilaterale, la procedura su richiesta comune decadeva da sé. 5. Nella fattispecie il Pretore ha accertato che la convenzione del 30 maggio 2010 sugli effetti del divorzio prodotta dai coniugi con l'istanza comune di divorzio non era omologabile, per lo meno sulle relazioni tra padre e figli. Correttamente egli ha invitato perciò le parti a emendarla, vedendosi sottoporre un accordo integrativo del 13 dicembre 2010. Non risultandogli omologabile nemmeno tale accordo, gli incombeva di prospettare egli medesimo gli emendamenti necessari, facendosi demandare dai coniugi – nel caso in cui non avessero accettato le modifiche da lui proposte – la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussisteva disaccordo. Aderendo i coniugi a quest'ultima sollecitazione, gli spettava di assegnare a ognuno di loro un termine non prorogabile di dieci giorni per produrre un allegato contenente le rispettive motivazioni e conclusioni sui punti contestati, unitamente alle relative richieste di prova, dopo di che la causa sarebbe continuata con la procedura bipartitica ordinaria. Non aderendo l'uno o l'altro coniuge alla sollecitazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussisteva disaccordo, il Pretore avrebbe dovuto impartire a ognuno di loro un termine entro cui promuovere azione di divorzio unilaterale. In realtà poco o nulla di quanto precede si riscontra nel caso in rassegna. Non consta in particolare che il Pretore abbia formulato proposte di modifica alla convenzione integrativa del 13 dicembre 2010, dopo avere accertato la non omologabilità della convenzione del 30 maggio 2010 sulle relazioni personali tra padre e figli, né tanto meno che si sia fatto demandare dai coniugi la decisione al proposito. In che ambito egli abbia incaricato il 21 febbraio 2011 lo psichiatra dott. __________ di ascoltare i genitori e i figli, prospettando una sua regolamentazione, non è chiaro. Avesse anche commissionato tale referto solo per essere in grado di avanzare proposte di modifica all'assetto convenzionale (art. 421 cpv. 3 CPC ticinese), comunque sia, egli non risulta avere poi formulato alcuna proposta concreta né – soprattutto – risulta essersi fatto demandare la benché minima facoltà decisio­nale. Del resto per proseguire in contraddittorio la causa sui punti rimasti litigiosi sarebbe occorso ancora impartire ai coniugi un termine non prorogabile di dieci giorni per produrre un allegato contenente le rispettive motivazioni e conclusioni sui punti contestati, unitamente alle richieste di prova (art. 422 cpv. 1 CPC ticinese). E una simile procedura non poteva seriamente continuarsi per il tramite di un avvocato comune, come nel caso in esame. Ciò premesso, mal si comprende in virtù di quale attribuzione giurisdizionale il Pretore abbia indetto il 27 febbraio 2012 un dibattimento finale e pronunciato il 25 aprile 2012 una sentenza. Nel diritto ticinese il requisito della giurisdizione era un presupposto processuale che andava verificato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 1 CPC ticinese). Che AP 1 non sia comparsa al “dibattimento finale” fissato dal Pretore e abbia sollevato il vizio di forma solo nell'appello non osta dunque alla ricevibilità della censura. Ne segue che, emessa da un giudice sprovvisto di facoltà decisionale, la sentenza impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al Pretore perché proceda come si è illustrato. Accertata la non omologabilità dell'intesa convenzionale firmata dai coniugi, egli formulerà gli emendamenti proposti. Non dovesse un coniuge accettarli, egli si farà demandare la decisione sui punti litigiosi per continuare la causa in contraddittorio. Non dovesse un coniuge consentire a ciò, egli fisserà a entrambe le parti un termine entro cui promuovere azio­ne (unilaterale) di divorzio. 6. La sentenza impugnata dovendo già essere annullata nel suo intero per le ragioni che precedono, è superfluo domandarsi se – come l'appellante fa valere in subordine – il dispositivo n. 5 della sentenza medesima con cui il Pretore ha esonerato AO 1 da contributi alimentari per i figli dal 1° ottobre 2011 vada riformato nel senso di ripristinare i contributi, maggiorandoli. Su tale questione il Pretore statuirà di nuovo al momento in cui ravviserà in sé le prerogative giurisdizionali per emanare la decisione. II.   Sull'appello incidentale 7. Con l'appello incidentale AO 1 chiede di modificare i dispositivi n. 3 e 4 della sentenza impugnata attribuendo l'autorità parentale congiunta ai genitori e regolando diversamente il suo diritto di visita, senza l'intervento della Jugend- und Familienberatung di __________. La decisione del Pretore dovendo già essere annullata per intero in esito all'appello principale, l'appello incidentale si rivela senza oggetto. Sull'autorità parentale e sulle relazioni personali tra padre e figli il Pretore statuirà di nuovo al momento in cui ravviserà in sé, una volta ancora, le prerogative giurisdizionali per emanare tale decisione. III.   Sulle spese giudiziarie e il gratuito patrocinio in appello 8. Le spese e le ripetibili dell'appello principale seguono la soccombenza di AO 1, il quale ha proposto a torto di respingere il ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese e le ripetibili dell'appello incidentale, divenuto senza oggetto, vanno ripartite “secondo equità” (art. 107 lett. e CPC). Ora, non risultasse superato dagli eventi, l'appello incidentale sarebbe stato parzialmente accolto – con ogni verosimiglianza – per gli stessi motivi che sorreggono l'accoglimento dell'appello principale. Non essendosi fatto demandare la facoltà di decidere sui punti controversi, per vero, in concreto il Pretore non poteva statuire né sull'autorità parentale né sulle relazioni personali tra padre e figli. L'appello incidentale sarebbe stato verosimilmente respinto, per contro, nella misura in cui tendeva a far sì che questa Camera statuisse essa medesima nel merito, riformando il giudizio del Pretore. In circostanze siffatte si giustifica di suddividere le spese dell'appello incidentale a metà, compensando le ripetibili. Sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà di nuovo al momento in cui ravviserà in sé le prerogative giurisdizionali per emanare la decisione. 9. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante principale merita accoglimento: da un lato l'indigenza di AP 1, a carico della pubblica assistenza (doc. E di appello), è indubbia; dall'altro, l'appello principale e le osservazioni all'appello incidentale non potevano dirsi senza possibilità di esito favorevole (art. 117 CPC), mentre l'indennità per ripetibili a lei assegnata appare di difficile – se non impossibile – incasso (art. 122 cpv. 2 CPC). Quanto alla retribuzione del patrocinatore d'ufficio, questi ha prodotto il 9 aprile 2013 una nota professionale di fr. 5647.10 (fr. 4870.80 di onorario, fr. 358.– di spese e fr. 418.30 di IVA). Sta di fatto che le 27.06 ore di lavoro esposte appaiono eccessive rispetto alla finalità perseguita. Si potrà anche transigere sulle otto ore destinate alla redazione dell'appello principale (13 pagine) per spiegare che il primo giudice aveva manifestamente omesso di farsi demandare la facoltà di statuire sulle conseguen­ze litigiose del divorzio e che, ad ogni modo, sull'esonero del marito da contributi alimentari per le figlie la cliente non aveva potuto espri­mersi. Oltre sette ore per rispondere in 13 pagine a un appello incidentale di due appaiono nondimeno esagerate. Più di 12 ore inoltre (un giorno e mezzo di lavoro a tempo pieno) per telefonate, corrispondenza e colloqui non rispondono in un caso simile a una ragionevole economia di giudizio. Anche volendo essere generosi, più di una dozzina d'ora per la stesura dei memoriali e cinque per le prestazioni accessorie (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1) non possono essere riconosciute in circostanze analoghe a un legale solerte e speditivo. Ne segue un onorario di fr. 3060.–, cui si aggiungono le spese di fr. 306.– (10%: art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 3650.– complessivi. 10. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 per le osservazioni in cui egli proponeva di respingere l'appello principale non può essere accolta, giacché l'appello principale appariva già a prima vista fondato (ciò che ne imponeva la notifica alla controparte per la risposta). L'analoga richiesta per l'appello incidentale può invece essere accolta, anche se il ricorso merita solo parziale accoglimento (art. 117 lett. b CPC). Sulle gravi ristrettezze in cui versa il richiedente, a carico della pubblica assistenza (doc. 3 di appello), non giova attardarsi. Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, incombeva all'avvocato esibire una nota professionale. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). E un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'appello incidentale di quattro pagine, più di quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del predetto regolamento), cui si può aggiungere una mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA (8%). In definitiva si giustifica pertanto di fissare l'indennità di patrocinio, nel caso specifico, in fr. 1000.– complessivi. IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale 11. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello principale supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, vista l'entità dei contributi alimentari richiesti, mentre l'appello incidentale non ha natura patrimoniale e può quindi formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi, decide:

1.   L'appello principale è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti soro rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.   Le spese dell'appello principale, di fr. 1500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3.   L'appello incidentale è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

4.   Le spese dell'appello incidentale, di fr. 700.–, sono poste a cari co delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibi li.

5.   AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 3650.–.

6.   AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, limitatamente alla procedura di appello incidentale, da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante incidentale al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–.

7.   Notificazione: –; –; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivi n. 5 e 6). Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                           La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).