Protezione della personalità: soggetti attivi nella vita politica
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove verta solo al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & M c Kenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami) o a finalità principalmente commerciali (Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89 a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 356 n. 747). Nella fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare la lesione della propria personalità e di obbligare i convenuti ad astenersi, sotto comminatoria penale, da qualsiasi pubblicazione su di lui. Solo in dipendenza di ciò egli ha postulato la riparazione del torto morale, né la sua iniziativa denota – per altro – finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. La decisione del Pretore è appellabile, comunque sia, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza di primo grado è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 10 agosto 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa fino al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in esame, depositato il 12 settembre 2012, è di conseguenza ricevibile.
E. 2 Dal profilo formale gli
appellanti sostengono che il dispositivo della sentenza impugnata è
incomprensibile, giacché per finire essi sono condannati a rispettare la legge,
ovvero a non ledere la personalità dell'attore, ciò che è evidente e pleonastico.
Inoltre il dispositivo è intelligibile solo facendo riferimento ai documenti di
causa. Essi lamentano poi l'errata procedura adottata dal Pretore, così come il
rifiuto di assumere prove offerte, ciò che avrebbe recato pregiudizio al loro
diritto di essere sentiti. Ora, sulla formulazione del dispositivo si dirà in
appresso. Circa la fallace procedura applicata in prima sede, tale irregolarità
non ha menomato il diritto d'essere sentiti dei convenuti, i quali hanno potuto
esprimersi liberamente dinanzi a un giudice munito di piena cognizione in fatto
e in diritto. Tant'è che nemmeno essi spiegano in che modo i loro diritti di
difesa sarebbero stati concretamente limitati.
Per quel che è delle prove
respinte dal Pretore, gli appellanti chiedono il richiamo degli incarti civili
e penali fra la ditta T__________ e il quotidiano __________ perché “anche allora
si assisteva a un esacerbarsi del contenzioso politico” e l'editore del giornale
fu scagionato da ogni responsabilità ancorché avesse tacciato la T__________ di “puttana” (memoriale, pag. 7 in alto). Non è dato a divedere però quale concreto
influsso potrebbero avere per il giudizio gli atti contenuti in procedure
riguardanti soggetti giuridici estranei e mal si comprende in che modo asserzioni
ritenute non lesive della personalità di terzi importino per giudicare l'attuale
fattispecie. Quanto alla chiamata dei testimoni M__________ e L__________ (per narrare
dei mezzi d'informazione messi a disposizione dell'attore in modo da proteggere
la sua sfera privata contro gli attacchi dei convenuti), G__________, M__________
C__________ e D__________ (per riferire della presenza dell'attore sui media,
della sua sagacia, della sua foga polemica, della percezione dei suoi insulti
nell'ambito del contenzioso politico), così come G__________ N__________, avv. __________
M__________, avv. A__________ e padre __________ (per spiegare come mai l'attore
ha scelto il controinsulto per reagire all'insulto), la loro deposizione non
apporterebbe con ogni verosimiglianza elementi utili ai fini del giudizio, ove
appena si consideri che pur in presenza di un personaggio pubblico non sussiste
una libertà di stampa assoluta, la divulgazione di notizie false e di giudizi
di valore lesivi dell'onore violando la personalità della vittima (sotto,
consid. 9b). Ciò posto, conviene procedere senza indugio all'esame dell'appello.
E. 3 Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa, compreso il redattore responsabile e l'editore di un organo di stampa (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa). L'art. 28 a cpv. 1 CC precisa che l'attore può chiedere al giudice:
– di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),
– di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o
– di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”). La situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi la situazione, egli può mutare la domanda in ogni tempo (Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 28 a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n. 577b con rinvio). L'art. 28 a cpv. 2 CC abilita inoltre l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera dei mass media, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubblicata. Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'a zione specifica (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 28 a CC; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 219 n. 578; Meier/de Luze, op. cit., pag. 356 n. 748; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 122 n. 566). Sono riservate – con ogni evidenza – le ulteriori azioni di risarci mento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28 a cpv. 3 CC).
E. 4 L'azione inibitoria e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accertamento per contro è sussidiaria (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, essa tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere, rispettivamente a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 227 n. 594 seg.; Meier/de Luze, op. cit., pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin, op. cit., n. 10 segg. ad art. 28 a CC). Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due richieste cumulative per un'identica lesione (quella legata alla “campagna stampa dal 19 ottobre 2011 al 1° febbraio 2012”). Invero delle due l'una: o l'offesa minacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, o l'offesa si era ormai consumata, e in tal caso rimaneva solo l'azione di accertamento, sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. L'attore ha avviato, invece, sia un'azione di accertamento (domanda n. 1) sia un'azione di inibizione (domanda n. 3). Il Pretore non poteva manifestamente accoglierle entrambe con riferimento alle medesime offese (dispositivo n. 1).
E. 5 Si aggiunga, sempre per quel che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), poiché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il necessa rio (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225
n. 591 con rimandi). Ciò significa che g li ordini o i divieti devono essere definiti e precisati in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fondo con rinvii). L'esigenza di ingiunzioni chiare e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere con precisione che cosa si pretenda da lui e quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361
n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovrebbero essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a specificare le richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie l'attore non poteva chiedere perciò di obbligare i convenuti ad astenersi da ogni e qualsiasi pubblicazione sulla sua persona, né il Pretore poteva emanare un ordine tanto generico (dispositivo n. 1 secondo capoverso). All'attore incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di valore i convenuti non potessero pubblicare.
E. 6 Per tornare al caso specifico, si è visto che l'attore ha promosso simultaneamente un'azione di accertamento (domanda n. 1) e un'azione di inibizione (domanda n. 2), ma che l'una è sussidiaria all'altra (sopra, consid. 4). In primo luogo va esaminata quindi l'azione di inibizione, fermo restando che sapere se una lesione della personalità sia “imminente” – o stia per ripetersi – va deciso in base della situazione del momento in cui il giudice statuisce; se poi la lesione si verifica o addirittura si consuma in corso di causa, l'azione di inibizione va respinta (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 28 a CC; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 220 n. 580a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 360 n. 757 con richiami). In concreto il Pretore ha reputato, al momento del giudizio, che la lesione apparisse “senz'altro imminente” siccome i convenuti avevano già commesso lesioni analoghe la cui ripetizione non era esclusa (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), ciò che nell'appello gli interessati neppure contestavano. Dopo di allora tuttavia la situazione è radicalmente mutata, AP 1 essendo deceduto in pendenza di appello. Per quanto lo concerne, di conseguenza, il rischio di recidiva intravisto dal Pretore più non sussiste. È vero che in un'azione di inibizione gli eredi del convenuto subentrano al defunto, ove questi deceda pendente causa, se possono impedire il verificarsi – o il ripetersi – della lesione (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 202 n. 550c con richiamo; Meier/de Luze, op. cit., pag. 352 nota 1480; v. anche Meili, op. cit., n. 37 ad art. 28 CC). Quando l'offesa continua a essere imminente dopo la morte del convenuto, in altri termini, l'attore deve poter agire contro gli eredi se costoro possono inibire la minaccia. Sta di fatto che __________, unico erede del convenuto (certificato ereditario rilasciato il 9 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4), non risulta voler reiterare sul settimanale __________ gli attacchi del padre. Nulla giustifica dunque di impartirgli divieti. Ne segue che l'azione di inibizione diretta contro AP 1 va respinta, non riscontrandosi (più) un rischio di lesione imminente per la personalità di AO 1. Su questo punto la sentenza di primo grado dev'essere riformata.
E. 7 Nelle circostanze descritte
occorre esaminare se, per quanto riguardava AP 1, si giustifichi di accogliere l'azione
(sussidiaria) di accertamento. Nulla impedisce per vero che in caso di morte
del convenuto un'azione di accertamento sia promossa – o, se è già pendente,
segua il suo corso – nei confronti degli eredi, non richiedendosi da costoro
alcuna prestazione personale (sopra, consid. 5). Diversamente da quanto
vale in materia di azioni difensive, poi, chi propone un'azione di accertamento
non è tenuto a precisare le singole espressioni, le singole affermazioni o i singoli
passaggi ritenuti lesivi della propria personalità, già per il fatto che non
occorre pronunciare ingiunzioni e che la sentenza non abbisogna di esecuzione (
Meili
, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 28
a
CC). Ai fini del giudizio è sufficiente che l'offesa alla personalità si evinca
dall'insieme di una pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc. cit.).
Quanto deve sussistere ad ogni
modo, anche in caso di morte del convenuto, è una situazione pregiudizievole
per l'attore (RtiD II-2006 pag. 683 consid. 4a con riferimenti). E l'attore
può vantare un interesse legittimo all'accertamento solo ove persistano
strascichi molesti della lesione (di per sé ormai finita). Scopo dell'azione di
accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di eliminare
gli effetti residui di una lesione, l'azione di accertamento configurandosi
come la continuazione di
un'azione di rimozione (DTF 127
III 484 consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione
della personalità per il solo passato non entra in linea di conto.
a)
La
libertà di stampa o di espressione, compreso il diritto alla satira, alla
caricatura, all'irriverenza, allo sberleffo o alla derisione non giustificano
delitti contro l'onore e la sfera personale riservata
(
Steinauer/Fountoulakis
, op. cit., pag. 251 n. 629).
Nella
fattispecie ci si può domandare nondimeno se, almeno in certa misura, le offese
ravvisate dal Pretore non connotino riconoscibili e manifeste espressioni di
astio politico. La stampa di partito non è necessariamente un esempio di
correttezza e può accusare pesanti cadute di stile, ciò di cui il pubblico dei
lettori è consapevole, né incombe al giudice civile impartire lezioni di buona creanza
e di signorile rispetto. La giustificazione degli appellanti, secondo cui “una personalità
pubblica salita spontaneamente sul ring non può considerarsi personalmente lesa
dalle sberle che subisce in restituzione dei suoi colpi” (appello, pag. 9 seg.)
andrebbe quindi verificata meglio. L'esercizio risulterebbe nondimeno
infruttuoso se effetti molesti della lamentata lesione non continuassero a sussistere.
Giovi quindi esaminare previamente tale questione.
b)
Il
Pretore ha ritenuto che, al momento di statuire, la lesione della personalità
dell'attore continuasse “senz'altro a produrre i suoi effetti molesti”
(sentenza impugnata, pag. 4 verso l'alto). Invano si cercherebbe di sapere
però quali fossero concretamente tali effetti e in che consistessero. Il primo
giudice ha evocato il grave pregiudizio morale ed economico subìto dall'attore,
amplificato da “
una diffusione certamente non marginale nella
Svizzera italiana (ove il lettore medio risiede), visto che si tratta di un
mass media gratuito e che viene pubblicizzato nel pubblico attraverso un
sistema di
manchette
appese all'esterno delle cassette di distribuzione”
(
loc. cit., pag. 5). L'esistenza della lesione non va confusa tuttavia
con gli strascichi. E sotto questo profilo appare dubbio che a distanza d'anni
“le informazioni basate sull'insulto e il dileggio” espressi tramite il
giornale siano ancora vive nella memoria del pubblico.
L'azio
ne di accertamento inoltre non è destinata a eliminare
effetti molesti che si estinguono da sé con il passare del tempo, bensì effetti
molesti che continuano a gravare più o meno durevolmente sulla reputazione
della vittima (DTF 127 III 485 a metà).
Non
si dimentichi poi che fino alla morte del convenuto era proponibile in concreto
– come detto (consid. 6) – l'azione di inibizione, la quale ostava all'azione
di accertamento (meramente sussidiaria: sopra, consid. 3). La questione legata
agli effetti persistenti dell'offesa è divenuta di rilievo solo con la morte di
AP 1 (nel marzo del 2013), la quale ha fatto venir meno il rischio che la lesione
della personalità si ripetesse. Solo a quel momento è entrata in linea di conto
l'azione
di accertamento. Il problema è che, pur avendo
avanzato
la richiesta di accertamento sin dall'inizio, con la petizione, l'attore non ha
mai accennato a postumi più o meno duraturi che sarebbero continuati a
sussistere dopo l'offesa. Nemmeno alla morte del convenuto egli ha accennato
nulla di simile, seppure davanti a questa Camera potesse finanche mutare le
richieste di giudizio (sopra, consid. 3). Non si ravvisa dunque un interesse
legittimo sufficiente che giustifichi di accogliere un'azione di accertamento.
c)
Non
si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse
legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (
Steinauer/Fountoulakis
, op. cit., pag.
228 n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia
dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse
legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della
personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesione
potrebbero ricondursi al fatto che le moderne tecniche di archiviazione
consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e
collezioni di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un
determinato articolo (o determinati articoli) di stampa basti per sostanziare
effetti persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto
il flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF
122 III 452 nel mezzo;
Meili
, op.
cit., n. 8 in principio ad art. 28
a
CC con citazioni).
Comunque
sia, l'attore non ha mai preteso – e a lui incombeva l'onere dell'allegazione –
che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali
gli articoli apparsi sul __________. Certo, esiste un sito Internet ‹www.__________
›, ma non risulta che tale indirizzo consenta di far riapparire allo schermo –
eventualmente con l'ausilio di un motore di ricerca – le offese rivolte all'attore
da AP 1. Esiste invero un altro sito, il quale tuttavia permette di accedere al
contenuto solo per mezzo di un'identificazione e di una parola chiave (‹__________›).
Come il pubblico possa procurarsi simili credenziali non è dato di sapere.
Anche sotto questo profilo, in ultima analisi, non sono dati a divedere strascichi
della lesione concreti e duraturi.
d)
Se
ne conclude che – come l'azione di inibizione – l'azione di accertamento è destinata
all'insuccesso, il che fa decadere la richiesta di pubblicare o comunicare la
sentenza a terzi, provvedimento subordinato all'accoglimento di un'azione difensiva
o di accertamento (sopra, consid. 3).
E. 8 Rimane da analizzare il
pericolo di reiterazione per quanto concerne la AP 2. Taluni articoli riguardanti l'attore pubblicati dal __________ fra l'aprile del 2011 e il febbraio del
2012 recavano invero la sigla __________ (doc. 3, 6 1ª pagina, 10 e 16). Chi si
trovasse dietro tale acronimo non è dato di sapere e non si può essere certi
che si trattasse del solo AP 1. È vero che gli articoli pubblicati a firma __________
dal settimanale dopo la morte di AP 1 non constano più avere leso la
personalità dell'attore, tuttavia ciò può ricondursi al decreto cautelare
emesso dal Pretore il 23 aprile 2012. Venisse a cadere il decreto, non si può
escludere che la persona celata dietro la sigla __________ reiteri in articoli
lesivi della personalità dell'attore facendo capo alla AP 2, editrice del
periodico. Nei confronti di quest'ultima l'azione di inibizione non ha quindi
perduto interesse.
In concreto il Pretore ha vietato
la
pubblicazione, la stampa, la distribuzione di articoli,
notizie, fotografie, disegni, immagini e simili “con le modalità espressive
riportate nei doc 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 16, rispettivamente
con altra forma
inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della
persona di AO 1” (dispositivo n. 1). Già si è detto che ingiunzioni tanto generiche
non sono lecite (sopra, consid. 5): il vago richiamo a
“modalità
espressive” e a ogni “altra forma
inutilmente lesiva e inammissibilmente
svalutativa della persona” non concretano nemmeno da lungi il comportamento da
cui il destinatario deve astenersi. Il che viola il diritto federale (sentenza
del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid.
3b).
Non che la decisione impugnata vada annullata per ciò
soltanto
, contrariamente a quanto si asserisce nell'appello. Dovessero
giustificarsi divieti alla AP 2, in ogni modo, andranno descritte con
precisione le lesioni alla personalità passibili di sanzioni.
E. 9 La AP 2 sostiene che l'attore non può lamentare una lesione della personalità, poiché egli
stesso ha leso la personalità altrui distribuendo insulti. Ora, l'
art. 28 cpv. 1 CC protegge dalle lesioni della personalità, ma non ogni
pregiudizio della personalità costituisce una lesione. Per essere tale questa
deve configurare un'inammissibile intrusione nella sfera personale valutata
secondo criteri oggettivi. Ciò si verifica sicuramente quando è offeso l'onore,
ovvero quando si svaluta la considerazione professionale o sociale di una
persona. Per stabilire se una dichiarazione sia suscettibile di svilire tale
considerazione il giudice deve basarsi sulla percezione di un lettore medio e
tenere conto delle circostanze concrete (DTF
135 III 152 consid. 5.2 con
richiami).
a)
Una
lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso
della persona lesa, da un preponderante
interesse
pubblico o privato oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2
CC). I motivi
giustificativi enunciati dalla legge hanno carattere generale. Trattandosi di mass
media, il giudice deve valutare attentamente l'interesse della persona che
invoca la tutela della propria immagine, da un lato, e l'interesse dei media ad
assolvere il loro compito informativo, in particolare di controllo, d'altro lato.
O
pinioni, commenti e giudizi di valore – che per la loro natura non
soggiacciono alla prova della verità – sono ammissibili se, per quanto attiene
alla fattispecie cui si riferiscono, sono sostenibili. Per converso, giudizi di
valore e opinioni personali – anche se fondati su fatti veri – possono ledere la
personalità se sono espressi in una forma che degrada inutilmente l'interessato.
La pubblicazione di un giudizio di valore essendo garantita dalla libertà di
espressione, occorre nondimeno imporsi un certo riserbo nell'intervenire ove il
pubblico possa riconoscere su quali fatti il giudizio si fondi. Un'opinione
pungente, caustica o finanche sferzante lede la personalità dell'interessato solo
se lascia presumere fatti non veri o se nega alla persona toccata qualsiasi dignità
(DTF 138 III 644 consid. 4.1.3).
b)
Trattandosi
di persone attive nella vita pubblica, queste sono tenute a sopportare maggiori
ingerenze nella loro personalità rispetto ai privati cittadini, in particolare
per quanto si riferisce alla loro attività
pubblica (DTF 127 III 488 consid.
2c/aa;
sentenza del Tribunale federale
5A_553/2012 del 14 aprile 2014 consid. 3.6 con riferimento in: Sic! 2014 pag.
458;
Steinauer/ Fountoulakis,
op. cit., pag. 191 n. 538a
;
Meili
,
op. cit., n. 52 ad art. 28 CC;
Jeandin
,
op. cit., n. 44 ad art. 28 CC). Il diritto della stampa di evocare
situazioni personali può prevalere in simili casi se l'interesse
pubblico predomina sull'interesse privato alla riservatezza (sentenza del
Tribunale federale 5A_363/2007 del 29 maggio 2008, consid. 4.2.3).
Così,
chi scende nell'arena politica deve accomodarsi, nell'interesse preponderante
dell'informazione al pubblico, di un grado di pubblicità più elevato e quindi di
una maggiore limitazione della protezione della sua personalità rispetto a un
qualsiasi cittadino (DTF 138 III 645 consid. 4.4.3 con riferimenti). Anche
trattandosi di
persone attive nella vita pubblica, ad ogni modo,
lesioni all'onore e alla sfera personale riservata non sono ammissibili, né si
giustifica la diffusione di fatti inveritieri o la pubblicazione di giudizi di
valore c
he appaiono insostenibili alla luce dei fatti su cui si
fondano (DTF 138 III 656 consid. 4.4.3). Un'ingiuria, poi, è sempre illecita per
principio (sopra, consid. 7a).
In campo
penale vige invero il principio per cui c
hi conduce in modo anonimo una
campagna affiggendo manifesti non può valersi della giurisprudenza che impone riserbo
nell'applicare sanzioni per oltraggio all'onore perpetrato nell'ambito di un
dibattito politico (DTF 128 IV 60 consid. 1d). Che nell'ottobre del 2011 l'attore abbia diffuso copie false del __________ e del periodico __________, assumendosene in
seguito la responsabilità (doc. C4 a C6 nell'inc. SE.2012.39), ancora non significa
tuttavia che egli si sia precluso la possibilità di intentare azioni a tutela
della sua persona (per altro precedenti la diffusione dei falsi). Ognuno è
chiamato a rispondere dei propri atti e in questa sede non sono al vaglio le gesta
dell'attore. Sotto questo profilo l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
E. 10 Precisato ciò, occorre
definire partitamente quali affermazioni censurate dall'attore risultino lesive
della personalità, esigenza da cui non si può prescindere – come si è spiegato
– dovendosi statuire su un'azione di inibizione.
a)
Il
termine “invasato” (che figura ripetutamente negli articoli doc. 2, 3, 4, 6, 7
e 10) significa, nell'accezione comunemente intesa oggi,
“dominato,
ossessionato da qualcuno o qualcosa” (loZingarelli 2014, pag. 1180),
“dominato,
posseduto, da una forte passione, da un sentimento violento” (Grande Dizionario
Hoepli di Aldo Gabrielli, edizione online, in: ‹
www. grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/I/invasato_1.
aspx?query=invasato+(1)›),
“trovato, mostrato in uno stato
di grave eccetazione” (Treccani.it, L'enciclopedia italiana, in:
‹
www.treccani.it/vocabolario/invasare1
›
), “dominato, ossessionato da una passione
esclusiva e incontrollabile” (Garzanti Linguistica, in:
‹
www.garzantilinguistica.it/ricerca
›
), che è anche la prima accezione del lemma riportata da Salvatore
Battaglia
(Grande dizionario della lingua
italiana, vol. VIII, Torino s.d., pag. 397). Se non che, dare
dell'esaltato a un avversario potrà apparire spregiativo, ma non al punto da lederne
la personalità nel senso dell'art. 28 cpv. 1 CC.
Nella
fattispecie non si deve dimenticare che un lettore medio sapeva dell'aspra
contesa politica insorta fra AO 1 e il movimento allora presieduto da AP 1,
iniziata quanto meno nel 2001 con la pubblicazione di articoli sul __________
in cui l'attore veniva accusato – tra l'altro – di patrocinare clienti
contro i quali aveva a suo tempo condotto procedimenti penali nella sua
funzione di Procuratore pubblico (doc. 18). Ne era seguita la pubblicazione di
un diritto di risposta (doc. 20), oltre a una denuncia penale nei confronti dei
responsabili del settimanale per diffamazione e concorrenza sleale (doc. 22). La
contesa si è acuita nell'estate del 2011, quando l'attore ha pubblicamente e
pesantemente criticato la decisione del Consiglio di Stato di sospendere il
versamento all'Italia di metà dei ristorni
2010
dell'imposta alla fonte (doc. C1 e C2 nell'inc. SE.2012.39
, congiunto a
fini istruttori) ed è proseguita con l'assunzione della “responsabilità
politica e legale” da parte dell'attore per l'edizione fasulla di un __________
e di un __________ (doc. C4 a C6 nell'inc. SE.2012.39), diffusi anonimamente nell'ottobre
del 2011 (doc. C17 e C18 nell'inc. SE.2012.39).
Se
nel caso specifico la connotazione spregiativa del termine ha raggiunto la
soglia della lesione della personalità, ciò non si deve dunque all'appellativo
in sé. Si deve alla sua assillante reiterazione. Anche un semplice giudizio di
valore, in effetti, può ledere la personalità se tende a degradare inutilmente
l'interessato, rimanendogli annesso alla stregua di un nomignolo per pubblico scherno.
Tant'è che in almeno otto articoli pubblicati sul __________ fra il luglio del
2011 e il gennaio del 2012 (doc. 2 a 7, 10 e 16) il termine “invasato” è stato continuamente
e insistentemente accostato al nome dell'attore senza alcuna contestualizzazione.
La pervicace ripetizione fa sì che, per finire, in circostanze del genere anche
un lettore medio e non prevenuto perda di vista la matrice politica
dell'aggettivo e la assimili automaticamente al nome dell'attore. Il quale
appare così – per definizione – come una persona fuori si sé, ossessionata, maniaca,
indipendentemente da quanto fa o dice. Ciò denota un manifesto intento denigratorio,
inteso a ledere la personalità dell'interessato, minandone la reputazione
sociale e professionale. A maggior ragione se si pensa che gli articoli in
questione sono spesso corredati di una fotografia, finanche in prima pagina
(doc.
7),
in cui l'attore è effigiato con vistose orecchie
d'asino (doc. 2, 3
e 16
2ª pagina). Tale sprezzo
sistematico ha offeso inutilmente la personalità dell'attore. Sotto questo
profilo l'appello della AP 2 è destinato all'insuccesso.
b)
Quanto al ritratto dell'attore con orecchie d'asino, non può seriamente
revocarsi in dubbio che esso leda la personalità del soggetto per il suo
carattere infamatorio. Certo, la satira può giustificare anche la derisione (cfr.
sentenza del Tribunale federale 5A_553/2012 del 14 aprile 2014 consid. 3.2 in: Sic!
2014 pag. 458). Non si vede però quale interesse preponderante o quale interesse
del pubblico all'informazione giustificasse un fotomontaggio siffatto (per
analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_376/2013 del 29 ottobre 2013) se
non l'intento di esporre l'attore al pubblico ludibrio. In proposito l'appello manca
di consistenza.
c)
Relativamente
alla qualifica di “imbecille”, apparsa nel __________ del 23 ottobre 2011 circa
il diritto alla libertà economica garantito dall'art. 27 Cost., l'articolista
si è così espresso: “Uella Pantera Rosa t'è capìi? Se vuoi ti inviamo anche il
resto dell'articolo 27 in via degli imbecilli n. 28” (doc. 5). Il termine di “imbecille” è inequivocabilmente ingiurioso, giacché significa “stupido,
idiota”, e trascende nell'insulto. E un insulto lede sempre la personalità del
destinatario. Al riguardo l'appello si rivela una volta di più infondato.
d)
Quanto al temine “pirla”, sulla prima pagina del settimanale del 6
novembre 2011 figura la seguente frase: “Sapevamo che l'invasato lic. iur.
fosse un pirla, ma non credevamo fino a questo punto” (doc. 7). “Pirla” è una
forma verbale familiare e popolaresca che identifica una “persona sciocca e
goffa, facile da raggirare e imbrogliare”. Nel quadro dell'articolo in questione,
per di più rivolta a un legale, essa denota la volontà di schernire l'avversario,
sottolineandone la pochezza come persona, e scade nell'accezione di “persona
stupida e sprovveduta”. Nel contesto illustrato essa costituisce un'ingiuria,
che lede come tale la personalità del destinatario. In Italia, del resto, la suprema
Corte di cassazione ha qualificato l'epiteto di “pirla” proprio come ingiuria (sentenza
4036/06 del 14 febbraio 2006). Una volta di più, di conseguenza, l'appello vede
la sua sorte segnata.
e)
Nel __________ del 15 gennaio 2012, a commento delle dimissioni annunciate da E__________, responsabile del __________ della __________, l'articolista
si è così espresso: “Adesso speriamo di non cadere dalla padella alla brace!
Visto che ormai, in virtù del suo essere anti__________ patologico al limite
dello psichiatrico, l'invasato lic. iur. AO 1 …” (doc. 16). L'affermazione è inquadrata
esplicitamente nel mordace confronto politico che oppone l'attore alla __________
e denuncia la presunta intolleranza di lui, ma nessun lettore medio può arguire
nemmeno da lungi che l'attore sia clinicamente “al limite dello psichiatrico” o
di labili condizioni psichiche. Essa non svaluta dunque l'attore né la sua considerazione
professionale o sociale, ma solo il suo credo politico, di modo che non può ritenersi
lesiva della personalità. Su questo punto l'appello è provvisto di buon diritto.
E. 11 Il Pretore ha definito “di
meno
(ma pur sempre lesive)” talune considerazioni apparse in un
articolo pubblicato sul __________ il 24 aprile 2011 (doc. 1) e il 13 novembre
2011 (doc. 8). Egli
non ha precisato però di quali affermazioni
si tratti, né ciò risulta minimamente dalla motivazione della sentenza, il che
disattende già a prima vista i requisiti di una condanna fondata su un'azione
di inibizione. Nella petizione l'attore aveva specificato nondimeno quali fossero
le affermazioni contenute nei vari articoli da lui ritenute lesive della
personalità. Ciò impone di passarle singolarmente in rassegna.
a)
L'articolo
del 14 aprile 2011, che recava il titolo “Padroncini chiamati da chi?”, lasciava
supporre che l'attore avesse fatto capo a lavoratori stranieri per l'esecuzione
di determinate opere, ma ciò non è di per sé offensivo. Certo, in un passaggio il
legale è identificato come “sfasciatore della piazza finanziaria ticinese”, tuttavia
nell'ottica di un lettore spassionato tale apprezzamento non
basta
per ledere la personalità del soggetto. Priva di ogni
contestualizzazione, l'invettiva è sicuramente malevola, ma non integra gli
estremi dell'art. 28 cpv. 1 CC.
b)
Sul
__________ del 13 novembre 2011 (doc. 8) si legge a pagina 10 che l'attore, “ex
__________, tenta di spacciarsi per paladino della legalità e ama pure fregiarsi
del titolo di docente universitario”, salvo avere “collaborato ad infrangere
svariate norme penali. Non solo per quel che riguarda i contenuti dei suoi
prodotti ad alto standard culturale, ma anche per la modalità d'azione
(falsificazione…)”. La “falsificazione” si riferisce al falso __________ e al
falso __________ da lui confezionati e distribuiti (sopra, consid. 10a).
L'informazione non è di per sé inesatta. Che tale azione potesse poi evocare
nel lettore medio l'esistenza di strascichi penali, del resto puntualmente
verificatisi (doc. 16), appare evidente. Si potrà opinare sulla correttezza del
termine “falsificazione”, ma ciò non è sufficiente per far apparire lo scritto inveritiero.
Sotto questo profilo l'articolo non denigra l'attore, ponendolo in una luce
equivoca o sminuendone la
reputazione. Anche
su questo punto l'appello si rivela fondato.
c)
Sempre
sull'edizione del 13 novembre 2011, a pagina 27, si trovava sul __________ un articolo
intitolato “Un uomo pericoloso”, con il soprattitolo (occhiello) “Quando la
carriera si costruisce sulla pelle degli altri” e il sommario “Dal caso __________
a quello __________, passando per il caso __________. La carriera dall'ex __________,
AO 1, mostra il profilo di un uomo che non ha mai esitato a schiacciare altri
esseri umani, pur di raggiungere i propri obbiettivi”. I fatti menzionati
dall'articolista risalgono a decenni addietro. Ora, la giurisprudenza riconosce
un cosiddetto diritto all'oblio, nel senso che più il tempo passa, meno si
giustifica l'interesse pubblico alla divulgazione di determinati fatti rispetto
alla protezione della personalità dell'individuo (DTF 111 II 214 in alto;
Jeandin
, op. cit., n. 46 ad art. 28 CC). Se
non che, trattandosi di persone attive nella vita pubblica, sul conto loro è
lecito riferire anche per quanto riguarda i trascorsi, sempre che i fatti
siano correlati all'attività pubblica (
Meili,
op. cit., n. 52 ad art. 28 CC).
Nella fattispecie
l'attore
è
indubbiamente un uomo conosciuto a livello cantonale e, al
momento della pubblicazione, era attivamente intervenuto nel dibattito politico
ticinese. Non può dunque lamentare una lesione della sua personalità solo
perché l'articolo riportava alla luce vecchie storie. L'editoriale sarà
sicuramente poco nobile e ancor meno signorile,
ma il semplice fatto di
descrivere l'attore come “un uomo pericoloso”, che “costruisce la carriera
sulla pelle degli altri”, asserendo che “la sua carriera mostra il profilo di
un uomo che non ha mai esitato a schiacciare altri esseri umani, pur di
raggiungere i propri obbiettivi” appare facilmente riconoscibile come un
giudizio di valore astioso e partigiano, che pertanto non può dirsi disonorevole.
d)
Relativamente
all'annosa vicenda del dott. __________, nel citato articolo si legge che “nel
caso (…) ci scappò pure il morto. Perché il medico luganese, dopo essere stato
assolto con formula piena dall'accusa di omicidio volontario di 21 pazienti
della clinica di cui era responsabile (accusa promossa dal __________ AO 1),
poche ore dopo avere scritto ai giornali una breve lettera riassuntiva della
vicenda, morì. Di crepacuore.” Nel riquadro a fondo pagina, intitolato “Quando
ci scappa il morto”, oltre al riassunto della vicenda, si legge altresì che “__________,
dopo un paio di interrogatori condotti da AO 1, venne arrestato”. Contrariamente
a quanto sostiene l'attore, nell'articolo non si afferma che l'arresto di __________
sia stato ordinato da lui. È però fuori dubbio che, incentrando il servizio sulle
conseguenze della vicenda penale per il medico, un pubblico spassionato (cioè
non prevenuto e di adeguata cultura) sia indotto subdolamente a trarre l'ovvia
conclusione che la morte fosse dovuto al procedimento penale avviato dall'attore
e conclusosi con l'assoluzione dell'imputato. Ciò che però non può dirsi né risulta
dagli atti. Si tratta così di un'illazione dell'articolista non sufficientemente
riconoscibile da un lettore medio, intesa a sminuirne l'onorabilità e la reputazione
professionale dell'attore. Così com'è esposto, l'addebito è pesante, tanto più se
rivolto a un magistrato inquirente, ed è dunque lesivo della personalità dell'interessato.
e)
Per
quanto attiene alla vicenda di __________, nel noto articolo si legge che “l'imprenditore,
nel 1987, ebbe l'onore di assaporare il pugno di ferro in un guanto, sempre di
ferro, dell'allora __________ luganese. __________ scontò cinque mesi e mezzo
di carcere preventivo. Dopo nove anni e mezzo emerse la verità. Era innocente e
quindi estraneo ai fatti che gli venivano imputati da AO 1. Il Cantone, nel
2005, dovette sborsargli 125 mila franchi”. Nel box, intitolato “Tanto paga il
Cantone” si ricorda come __________ fosse accusato dal suo socio in affari di
una serie di reati, che l'avvocato del socio era AO 1, che l'inchiesta penale fu
promossa da C__________ e che la vicenda si concluse nove anni e mezzo dopo con
un non luogo a procedere. Nel riquadro figura altresì che “__________venne non
solo fatto arrestare e rinchiuso in prigione da AO 1, ma l'operazione che portò
le manette ai polsi dell'imprenditore fu draconiana: vennero coinvolti
qualcosa come venti agenti di polizia. __________ rimase cinque mesi e mezzo in
detenzione preventiva. E successivamente fu completamente scagionato”.
L'interessato
fa valere che l'arresto non fu ordinato da lui, bensì dall'allora __________ C__________.
Riconosce però di essere stato il patrocinatore del denunciante (doc. 20). E in
nessun passaggio dell'articolo si accusa AO 1 di avere arrestato __________. La
narrativa induce un lettore medio a concludere semplicemente che l'arresto e l'incarcerazione
sia stata la conseguenza della denuncia sporta dall'attore per conto del suo
cliente, anche perché nel pezzo si dice chiaramente che l'inchiesta penale è
stata promossa da C__________. E che, per finire, il Cantone Ticino sia stato
condannato a versare a __________ un risarcimento di fr. 125
000.– è vero. L'attore può legittimamente pretendere
che un giornalista non racconti falsità e non sottaccia fatti essenziali, ma
non che descriva i fatti nel modo da lui voluto, esponendo le sue motivazioni
personali. In concreto la narrativa del pezzo è fors'anche semplicistica e
tendenziosa, ma non si può dire che contenga fatti inveritieri. Non si riscontra
pertanto alcuna lesione della personalità dell'attore.
f)
In
merito alla vicenda __________ /__________, il predetto articolo riassume la
cronistoria delle vicissitudini che hanno coinvolto __________, il fondo d'investimenti
__________ e __________. Vi si legge che “lo stesso anno [1985] AO 1, pensò di
finire in bellezza la sua carriera come procuratore pubblico. Come? Avviando un
procedimento penale contro __________ e altre figure di spicco di __________.
Un procedimento penale che diede il colpo di grazia all'imprenditore __________.
Nel frattempo, un gruppo di investitori di __________ aveva sporto denuncia penale
contro __________, che passò al contrattacco. Chi scelse come legale? ma l'ex __________
AO 1. Lo stesso che aveva avviato il procedimento penale contro i responsabili
di __________. Ma durante il processo, sia __________ che i suoi collaboratori,
risultarono estranei a tutti i fatti contestati da AO 1”. Nel riquadro,
intitolato “Il mago dei conflitti di interessi”, si riprende sostanzialmente la
stessa versione dei fatti.
Che
il procedimento penale avviato nel confronti di __________ “diede il colpo di
grazia all'imprenditore __________” è probabilmente un'affermazione esagerata,
la vicenda essendo assai più complessa, ma è un'interpretazione chiaramente soggettiva
del giornalista protetta dalla libertà di stampa. Neppure l'attore smentisce, del
resto, di avere aperto a suo tempo un procedimento penale contro __________ e
di avere in seguito patrocinato __________ nel procedimento penale contro i responsabili
del fondo d'investimenti. Pur esposta con enfasi polemica, nella sostanza la
notizia pubblicata dal periodico è quindi veritiera. Ciò non significa ancora
che l'attore versasse davvero in un conflitto d'interessi, ma tale è la
conclusione che il giornalista soggettivamente trae nel titolo del riquadro ed
è oggettivamente riconoscibile come opinione di lui. Potrà anche trattarsi di
una conclusione affrettata o finanche settaria, un conflitto d'interessi
dovendosi verosimilmente fondare anche su altre premesse, tuttavia ciò non basta
per ledere la personalità dell'attore. Anche al riguardo l'appello merita perciò
accoglimento.
E. 12 In definitiva alla convenuta va proibito di pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ testi che qualifichino AO 1 di “invasato”, “pirla” o “domiciliato in via degli imbecilli” (sopra, consid. 10a, 10c e 10d), immagini che rappresentino lo stesso AO 1 con orecchie d'asino (sopra, consid. 10b) e affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________ (sopra, consid. 11d). Quanto a eventuali giustificazioni del proprio agire, la AP 2 non allude ad alcun motivo previsto dall'art. 28 cpv. 2 CC, salvo evocare il contesto politico degli accadimenti e il contegno mostrato dall'attore medesimo, fattori di cui si è già tenuto conto nei considerandi che precedono. Il parziale accoglimento dell'azione comporta la reiezione dell'azione di accertamento, la quale ha – come detto – indole meramente sussidiaria (sopra, consid. 4).
E. 13 La pubblicazione del dispositivo della sentenza sul __________, già disposta dal Pretore (art. 28 cpv. 2 CC), non è contestato di per sé dall'appellante, la quale ne chiede l'annullamento per non avere leso la personalità dell'attore. Nella misura in cui la sentenza odierna accerta il contrario, non vi è ragione dunque per scostarsi dalla decisione impugnata.
E. 14 Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda AP 1, esse andrebbero quindi a carico dell'attore. Non si deve trascurare tuttavia che, non fosse intervenuta la morte di lui, l'azione inibitoria sarebbe verosimilmente stata accolta almeno in parte (come nei confronti della AP 2). Circa l'azione di accertamento, essa va respinta non perché la lesione della personalità dell'attore non sussista, ma perché essa non risulta gene rare effetti molesti residui. Se da un lato l'attore ha omesso dun que di sostanziare un requisito di merito (i postumi della lesione), dall'altro con il suo contegno AP 1 ha indotto l'attore a piatire, onde l'esigenza di un apprezzamento equitativo sulle spese (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) che giustifica la suddivisione dei costi a metà. La circostanza che l'attore non sia patrocinato non osta alla compensazione delle ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4P.226/2002 del 21 gennaio 2003, consid. 4). Relativamente alla AP 2, l'azione di inibizione si rivela – come si è visto – parzialmente fondata, mentre dev'essere respinta l'azione di accertamento. Data la vicendevole soccombenza, anche a tale riguardo si giustifica, nel risultato, di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (art. 106 cpv. 2 CPC). L'esito del giudizio odierno incide anche sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata, che segue identica sorte.
E. 15 Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che alla AP 2 è vietato: a) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ testi che qualifichino AO 1 di:
– invasato,
– pirla,
– domiciliato in via degli imbecilli; b) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ immagini che rappresentino AO 1 con o recchie d'asino; c) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________. Il presente dispositivo comprende anche tutte le pubblicazioni correlate al settimanale __________, in specie le locandine appese alle cassette di distribuzione.
2. Ogni contravvenzione ai divieti che precedono può essere sanzionata: a) per disobbedienza a ordine dell'autorità giusta l'art. 292 CP, secondo cui “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”; b) con una multa disciplinare di fr. 5000.– a carico di ogni contravventore in virtù dell'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC.
3. Alla AO 1 è ordinato di pubblicare a proprie spese sul settimanale __________, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il testo che segue su un quarto della prima pagina: La prima Camera civile del Tribunale d'appello, statuendo con sentenza del 23 dicembre 2014 nella causa promossa da AO 1, __________ contro AP 1, già in __________, e AP 2, __________ ha deciso : La petizione è parzialmente accolta, nel senso che alla AP 2 è vietato: a) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ __________ testi che qualifichino AO 1 di:
– invasato,
– pirla,
– domiciliato in via degli imbecilli; b) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ immagini che rappresentino AO 1 con orecchie d'asino; c) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________.
4. Le spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili. II. Le spese processuali di appello, di fr. 500.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà solidalmente a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico della controparte, compensate le ripetibili. III. Notificazione a: –; –. Comunicazione: –;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2014 11.2012.101 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2014 11.2012.101 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2014 11.2012.101
Protezione della personalità: soggetti attivi nella vita politica
Incarto n. 11.2012.101 Lugano 23 dicembre 2014 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti vicecancelliera: F. Bernasconi sedente per statuire nella causa SE.2012.39 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 1° febbraio 2012 dall'AO 1 contro AP 1 († 2013), già in, al quale è subentrato in causa l'erede unico, e AP 2 (patrocinati dall'avv. dott. PA 1), Speiss. giudicando sull'appello del 30 agosto 2012 presentato da AP 1 e dalla AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 agosto 2012; Ritenuto in fatto: A. Il 1° febbraio 2012 l'avv. AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di accertare che AP 1, quel tempo direttore responsabile del settimanale __________, e la AP 2, editrice del periodico, avevano leso la sua personalità tramite una “campagna stampa” dal 24 aprile 2011 al 1° febbraio 2012 (domanda n. 1). Egli ha chiesto inoltre che AP 1 e la AP 2 fossero obbligati a rifondergli fr. 10 000.– in riparazione del torto morale (domanda
n. 2), a pubblicare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza il dispositivo della decisione su un quarto di pagina del settimanale __________, sui quotidiani __________, __________ e __________, come pure sui settimanali __________ e __________ (domanda n. 8). Infine egli ha chiesto che ai convenuti fosse vietato, sotto comminatoria dell'art. 291 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–, di pubblicare, stampare, distribuire mediante il settimanale __________ e pubblicazioni connesse al giornale, in particolare le locandine appese alle cassette di distribuzione (domande n. 3, 4, 5, 6 e 7): a) articoli notizie e simili argomenti già trattati nella campagna stampa dal 24 aprile 2011 a tutt'oggi riguardante la persona e le attività di AO 1; b) sue fotografie, disegni, immagini e simili, veritiere o alterate; c) il suo nome e cognome in caratteri più evidenziati in specie nei titoli, sottotitoli, sopratitoli, infratitoli, che non in quelli redazioniali usuali per il testo degli articoli; d) il suo nome e cognome o altri segni identificativi in rubriche del tipo elenchi di domande, sondaggi, quiz, cruciverba o analoghi; e) apprezzamenti, qualifiche, definizioni, aggettivi riguardanti la sua persona:
– sulle qualità personali e di carattere, del tipo “invasato” e simili;
– sulle qualità professionali, del tipo “avvocato delle cause perse” e simili; f) qualsiasi articolo, notizia, informazione e commento sul contenuto e lo sviluppo della presente causa . Le richieste
n. 3, 4, 5, 6 e 7 sono state avanzate già in via provvisionale. B. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e ha fissato a AP 1 e alla AP 2 un termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. Il termine è decorso infruttuoso. Con decreto cautelare del 23 aprile 2012 il Pretore ha poi vietato ai convenuti, sotto comminatoria penale e di una multa disciplinare di fr. 5000.–, di “pubblicare, stampare, distribuire, mediante il settimanale __________, comprese le pubblicazioni connesse, articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili con le modalità espressive riportate nei doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 16, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di AO 1”. Al dibattimento del 4 giugno 2012 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato e il convenuto ha duplicato. Entrambe le parti hanno offerto prove. C. Con sentenza del 9 agosto 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha accertato la lesione del la personalità dell'attore per opera dei convenuti “tramite gli articoli pubblicati sul settimanale __________ nel periodo dal 24 aprile 2011 al 1° febbraio 2012”, ha vietato ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.– da parte di ogni contravventore – di pubblicare, stampare, distribuire, mediante il settimanale __________ articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili “con le modalità espressive riportate nei doc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di AO 1”, ha esteso il divieto “a tutte le pubblicazioni connesse con il settimanale __________, in specie la locandina appesa alle cassette di distribuzione, e ha condannato i convenuti a pubblicare a loro spese il dispositivo della sentenza con un testo introduttivo entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione su un quarto della prima pagina del __________. Sulla riparazione del torto morale il Pretore non ha formalmente statuito, limitandosi a respingerla nella motivazione. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico convenuti. D. Contro la sentenza appena citata AP 1 e la AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 12 set tembre 2012 nel quale chiedono di rigettare la petizione, di porre tutte le spese giudiziarie a carico dell'attore e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. In subordine essi postulano l'assunzione da parte di questa Camera delle prove non esperite dal Pretore o, quanto meno, il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio previa assunzione delle prove offerte. Nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2012 AO 1 propone di respingere il ricorso. AP 1 è deceduto in pendenza di appello, il 7 marzo
2013. Suo unico erede è il figlio __________. Considerando in diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove verta solo al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & M c Kenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami) o a finalità principalmente commerciali (Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89 a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 356 n. 747). Nella fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare la lesione della propria personalità e di obbligare i convenuti ad astenersi, sotto comminatoria penale, da qualsiasi pubblicazione su di lui. Solo in dipendenza di ciò egli ha postulato la riparazione del torto morale, né la sua iniziativa denota – per altro – finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. La decisione del Pretore è appellabile, comunque sia, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza di primo grado è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 10 agosto 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa fino al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in esame, depositato il 12 settembre 2012, è di conseguenza ricevibile. 2. Dal profilo formale gli appellanti sostengono che il dispositivo della sentenza impugnata è incomprensibile, giacché per finire essi sono condannati a rispettare la legge, ovvero a non ledere la personalità dell'attore, ciò che è evidente e pleonastico. Inoltre il dispositivo è intelligibile solo facendo riferimento ai documenti di causa. Essi lamentano poi l'errata procedura adottata dal Pretore, così come il rifiuto di assumere prove offerte, ciò che avrebbe recato pregiudizio al loro diritto di essere sentiti. Ora, sulla formulazione del dispositivo si dirà in appresso. Circa la fallace procedura applicata in prima sede, tale irregolarità non ha menomato il diritto d'essere sentiti dei convenuti, i quali hanno potuto esprimersi liberamente dinanzi a un giudice munito di piena cognizione in fatto e in diritto. Tant'è che nemmeno essi spiegano in che modo i loro diritti di difesa sarebbero stati concretamente limitati. Per quel che è delle prove respinte dal Pretore, gli appellanti chiedono il richiamo degli incarti civili e penali fra la ditta T__________ e il quotidiano __________ perché “anche allora si assisteva a un esacerbarsi del contenzioso politico” e l'editore del giornale fu scagionato da ogni responsabilità ancorché avesse tacciato la T__________ di “puttana” (memoriale, pag. 7 in alto). Non è dato a divedere però quale concreto influsso potrebbero avere per il giudizio gli atti contenuti in procedure riguardanti soggetti giuridici estranei e mal si comprende in che modo asserzioni ritenute non lesive della personalità di terzi importino per giudicare l'attuale fattispecie. Quanto alla chiamata dei testimoni M__________ e L__________ (per narrare dei mezzi d'informazione messi a disposizione dell'attore in modo da proteggere la sua sfera privata contro gli attacchi dei convenuti), G__________, M__________ C__________ e D__________ (per riferire della presenza dell'attore sui media, della sua sagacia, della sua foga polemica, della percezione dei suoi insulti nell'ambito del contenzioso politico), così come G__________ N__________, avv. __________ M__________, avv. A__________ e padre __________ (per spiegare come mai l'attore ha scelto il controinsulto per reagire all'insulto), la loro deposizione non apporterebbe con ogni verosimiglianza elementi utili ai fini del giudizio, ove appena si consideri che pur in presenza di un personaggio pubblico non sussiste una libertà di stampa assoluta, la divulgazione di notizie false e di giudizi di valore lesivi dell'onore violando la personalità della vittima (sotto, consid. 9b). Ciò posto, conviene procedere senza indugio all'esame dell'appello. 3. Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa, compreso il redattore responsabile e l'editore di un organo di stampa (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa). L'art. 28 a cpv. 1 CC precisa che l'attore può chiedere al giudice:
– di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),
– di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o
– di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”). La situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi la situazione, egli può mutare la domanda in ogni tempo (Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 28 a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n. 577b con rinvio). L'art. 28 a cpv. 2 CC abilita inoltre l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera dei mass media, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubblicata. Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'a zione specifica (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 28 a CC; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 219 n. 578; Meier/de Luze, op. cit., pag. 356 n. 748; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 122 n. 566). Sono riservate – con ogni evidenza – le ulteriori azioni di risarci mento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 28 a cpv. 3 CC). 4. L'azione inibitoria e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accertamento per contro è sussidiaria (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, essa tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere, rispettivamente a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 227 n. 594 seg.; Meier/de Luze, op. cit., pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin, op. cit., n. 10 segg. ad art. 28 a CC). Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due richieste cumulative per un'identica lesione (quella legata alla “campagna stampa dal 19 ottobre 2011 al 1° febbraio 2012”). Invero delle due l'una: o l'offesa minacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, o l'offesa si era ormai consumata, e in tal caso rimaneva solo l'azione di accertamento, sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. L'attore ha avviato, invece, sia un'azione di accertamento (domanda n. 1) sia un'azione di inibizione (domanda n. 3). Il Pretore non poteva manifestamente accoglierle entrambe con riferimento alle medesime offese (dispositivo n. 1). 5. Si aggiunga, sempre per quel che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), poiché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il necessa rio (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225
n. 591 con rimandi). Ciò significa che g li ordini o i divieti devono essere definiti e precisati in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fondo con rinvii). L'esigenza di ingiunzioni chiare e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere con precisione che cosa si pretenda da lui e quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361
n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovrebbero essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a specificare le richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie l'attore non poteva chiedere perciò di obbligare i convenuti ad astenersi da ogni e qualsiasi pubblicazione sulla sua persona, né il Pretore poteva emanare un ordine tanto generico (dispositivo n. 1 secondo capoverso). All'attore incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di valore i convenuti non potessero pubblicare. 6. Per tornare al caso specifico, si è visto che l'attore ha promosso simultaneamente un'azione di accertamento (domanda n. 1) e un'azione di inibizione (domanda n. 2), ma che l'una è sussidiaria all'altra (sopra, consid. 4). In primo luogo va esaminata quindi l'azione di inibizione, fermo restando che sapere se una lesione della personalità sia “imminente” – o stia per ripetersi – va deciso in base della situazione del momento in cui il giudice statuisce; se poi la lesione si verifica o addirittura si consuma in corso di causa, l'azione di inibizione va respinta (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 28 a CC; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 220 n. 580a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 360 n. 757 con richiami). In concreto il Pretore ha reputato, al momento del giudizio, che la lesione apparisse “senz'altro imminente” siccome i convenuti avevano già commesso lesioni analoghe la cui ripetizione non era esclusa (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), ciò che nell'appello gli interessati neppure contestavano. Dopo di allora tuttavia la situazione è radicalmente mutata, AP 1 essendo deceduto in pendenza di appello. Per quanto lo concerne, di conseguenza, il rischio di recidiva intravisto dal Pretore più non sussiste. È vero che in un'azione di inibizione gli eredi del convenuto subentrano al defunto, ove questi deceda pendente causa, se possono impedire il verificarsi – o il ripetersi – della lesione (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 202 n. 550c con richiamo; Meier/de Luze, op. cit., pag. 352 nota 1480; v. anche Meili, op. cit., n. 37 ad art. 28 CC). Quando l'offesa continua a essere imminente dopo la morte del convenuto, in altri termini, l'attore deve poter agire contro gli eredi se costoro possono inibire la minaccia. Sta di fatto che __________, unico erede del convenuto (certificato ereditario rilasciato il 9 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4), non risulta voler reiterare sul settimanale __________ gli attacchi del padre. Nulla giustifica dunque di impartirgli divieti. Ne segue che l'azione di inibizione diretta contro AP 1 va respinta, non riscontrandosi (più) un rischio di lesione imminente per la personalità di AO 1. Su questo punto la sentenza di primo grado dev'essere riformata. 7. Nelle circostanze descritte occorre esaminare se, per quanto riguardava AP 1, si giustifichi di accogliere l'azione (sussidiaria) di accertamento. Nulla impedisce per vero che in caso di morte del convenuto un'azione di accertamento sia promossa – o, se è già pendente, segua il suo corso – nei confronti degli eredi, non richiedendosi da costoro alcuna prestazione personale (sopra, consid. 5). Diversamente da quanto vale in materia di azioni difensive, poi, chi propone un'azione di accertamento non è tenuto a precisare le singole espressioni, le singole affermazioni o i singoli passaggi ritenuti lesivi della propria personalità, già per il fatto che non occorre pronunciare ingiunzioni e che la sentenza non abbisogna di esecuzione (Meili, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 28 a CC). Ai fini del giudizio è sufficiente che l'offesa alla personalità si evinca dall'insieme di una pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc. cit.). Quanto deve sussistere ad ogni modo, anche in caso di morte del convenuto, è una situazione pregiudizievole per l'attore (RtiD II-2006 pag. 683 consid. 4a con riferimenti). E l'attore può vantare un interesse legittimo all'accertamento solo ove persistano strascichi molesti della lesione (di per sé ormai finita). Scopo dell'azione di accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di eliminare gli effetti residui di una lesione, l'azione di accertamento configurandosi come la continuazione di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484 consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione della personalità per il solo passato non entra in linea di conto. a) La libertà di stampa o di espressione, compreso il diritto alla satira, alla caricatura, all'irriverenza, allo sberleffo o alla derisione non giustificano delitti contro l'onore e la sfera personale riservata (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 251 n. 629). Nella fattispecie ci si può domandare nondimeno se, almeno in certa misura, le offese ravvisate dal Pretore non connotino riconoscibili e manifeste espressioni di astio politico. La stampa di partito non è necessariamente un esempio di correttezza e può accusare pesanti cadute di stile, ciò di cui il pubblico dei lettori è consapevole, né incombe al giudice civile impartire lezioni di buona creanza e di signorile rispetto. La giustificazione degli appellanti, secondo cui “una personalità pubblica salita spontaneamente sul ring non può considerarsi personalmente lesa dalle sberle che subisce in restituzione dei suoi colpi” (appello, pag. 9 seg.) andrebbe quindi verificata meglio. L'esercizio risulterebbe nondimeno infruttuoso se effetti molesti della lamentata lesione non continuassero a sussistere. Giovi quindi esaminare previamente tale questione. b) Il Pretore ha ritenuto che, al momento di statuire, la lesione della personalità dell'attore continuasse “senz'altro a produrre i suoi effetti molesti” (sentenza impugnata, pag. 4 verso l'alto). Invano si cercherebbe di sapere però quali fossero concretamente tali effetti e in che consistessero. Il primo giudice ha evocato il grave pregiudizio morale ed economico subìto dall'attore, amplificato da “ una diffusione certamente non marginale nella Svizzera italiana (ove il lettore medio risiede), visto che si tratta di un mass media gratuito e che viene pubblicizzato nel pubblico attraverso un sistema di manchette appese all'esterno delle cassette di distribuzione” (loc. cit., pag. 5). L'esistenza della lesione non va confusa tuttavia con gli strascichi. E sotto questo profilo appare dubbio che a distanza d'anni “le informazioni basate sull'insulto e il dileggio” espressi tramite il giornale siano ancora vive nella memoria del pubblico. L'azio ne di accertamento inoltre non è destinata a eliminare effetti molesti che si estinguono da sé con il passare del tempo, bensì effetti molesti che continuano a gravare più o meno durevolmente sulla reputazione della vittima (DTF 127 III 485 a metà). Non si dimentichi poi che fino alla morte del convenuto era proponibile in concreto
– come detto (consid. 6) – l'azione di inibizione, la quale ostava all'azione di accertamento (meramente sussidiaria: sopra, consid. 3). La questione legata agli effetti persistenti dell'offesa è divenuta di rilievo solo con la morte di AP 1 (nel marzo del 2013), la quale ha fatto venir meno il rischio che la lesione della personalità si ripetesse. Solo a quel momento è entrata in linea di conto l'azione di accertamento. Il problema è che, pur avendo avanzato la richiesta di accertamento sin dall'inizio, con la petizione, l'attore non ha mai accennato a postumi più o meno duraturi che sarebbero continuati a sussistere dopo l'offesa. Nemmeno alla morte del convenuto egli ha accennato nulla di simile, seppure davanti a questa Camera potesse finanche mutare le richieste di giudizio (sopra, consid. 3). Non si ravvisa dunque un interesse legittimo sufficiente che giustifichi di accogliere un'azione di accertamento. c) Non si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 228 n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesione potrebbero ricondursi al fatto che le moderne tecniche di archiviazione consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un determinato articolo (o determinati articoli) di stampa basti per sostanziare effetti persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto il flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF 122 III 452 nel mezzo; Meili, op. cit., n. 8 in principio ad art. 28 a CC con citazioni). Comunque sia, l'attore non ha mai preteso – e a lui incombeva l'onere dell'allegazione – che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali gli articoli apparsi sul __________. Certo, esiste un sito Internet ‹www.__________ ›, ma non risulta che tale indirizzo consenta di far riapparire allo schermo – eventualmente con l'ausilio di un motore di ricerca – le offese rivolte all'attore da AP 1. Esiste invero un altro sito, il quale tuttavia permette di accedere al contenuto solo per mezzo di un'identificazione e di una parola chiave (‹__________›). Come il pubblico possa procurarsi simili credenziali non è dato di sapere. Anche sotto questo profilo, in ultima analisi, non sono dati a divedere strascichi della lesione concreti e duraturi. d) Se ne conclude che – come l'azione di inibizione – l'azione di accertamento è destinata all'insuccesso, il che fa decadere la richiesta di pubblicare o comunicare la sentenza a terzi, provvedimento subordinato all'accoglimento di un'azione difensiva o di accertamento (sopra, consid. 3). 8. Rimane da analizzare il pericolo di reiterazione per quanto concerne la AP 2. Taluni articoli riguardanti l'attore pubblicati dal __________ fra l'aprile del 2011 e il febbraio del 2012 recavano invero la sigla __________ (doc. 3, 6 1ª pagina, 10 e 16). Chi si trovasse dietro tale acronimo non è dato di sapere e non si può essere certi che si trattasse del solo AP 1. È vero che gli articoli pubblicati a firma __________ dal settimanale dopo la morte di AP 1 non constano più avere leso la personalità dell'attore, tuttavia ciò può ricondursi al decreto cautelare emesso dal Pretore il 23 aprile 2012. Venisse a cadere il decreto, non si può escludere che la persona celata dietro la sigla __________ reiteri in articoli lesivi della personalità dell'attore facendo capo alla AP 2, editrice del periodico. Nei confronti di quest'ultima l'azione di inibizione non ha quindi perduto interesse. In concreto il Pretore ha vietato la pubblicazione, la stampa, la distribuzione di articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili “con le modalità espressive riportate nei doc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di AO 1” (dispositivo n. 1). Già si è detto che ingiunzioni tanto generiche non sono lecite (sopra, consid. 5): il vago richiamo a “modalità espressive” e a ogni “altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona” non concretano nemmeno da lungi il comportamento da cui il destinatario deve astenersi. Il che viola il diritto federale (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 marzo 1993, consid. 3b). Non che la decisione impugnata vada annullata per ciò soltanto, contrariamente a quanto si asserisce nell'appello. Dovessero giustificarsi divieti alla AP 2, in ogni modo, andranno descritte con precisione le lesioni alla personalità passibili di sanzioni. 9. La AP 2 sostiene che l'attore non può lamentare una lesione della personalità, poiché egli stesso ha leso la personalità altrui distribuendo insulti. Ora, l'art. 28 cpv. 1 CC protegge dalle lesioni della personalità, ma non ogni pregiudizio della personalità costituisce una lesione. Per essere tale questa deve configurare un'inammissibile intrusione nella sfera personale valutata secondo criteri oggettivi. Ciò si verifica sicuramente quando è offeso l'onore, ovvero quando si svaluta la considerazione professionale o sociale di una persona. Per stabilire se una dichiarazione sia suscettibile di svilire tale considerazione il giudice deve basarsi sulla percezione di un lettore medio e tenere conto delle circostanze concrete (DTF 135 III 152 consid. 5.2 con richiami). a) Una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un preponderante interesse pubblico o privato oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). I motivi giustificativi enunciati dalla legge hanno carattere generale. Trattandosi di mass media, il giudice deve valutare attentamente l'interesse della persona che invoca la tutela della propria immagine, da un lato, e l'interesse dei media ad assolvere il loro compito informativo, in particolare di controllo, d'altro lato. O pinioni, commenti e giudizi di valore – che per la loro natura non soggiacciono alla prova della verità – sono ammissibili se, per quanto attiene alla fattispecie cui si riferiscono, sono sostenibili. Per converso, giudizi di valore e opinioni personali – anche se fondati su fatti veri – possono ledere la personalità se sono espressi in una forma che degrada inutilmente l'interessato. La pubblicazione di un giudizio di valore essendo garantita dalla libertà di espressione, occorre nondimeno imporsi un certo riserbo nell'intervenire ove il pubblico possa riconoscere su quali fatti il giudizio si fondi. Un'opinione pungente, caustica o finanche sferzante lede la personalità dell'interessato solo se lascia presumere fatti non veri o se nega alla persona toccata qualsiasi dignità (DTF 138 III 644 consid. 4.1.3). b) Trattandosi di persone attive nella vita pubblica, queste sono tenute a sopportare maggiori ingerenze nella loro personalità rispetto ai privati cittadini, in particolare per quanto si riferisce alla loro attività pubblica (DTF 127 III 488 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale federale 5A_553/2012 del 14 aprile 2014 consid. 3.6 con riferimento in: Sic! 2014 pag. 458; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 191 n. 538a; Meili, op. cit., n. 52 ad art. 28 CC; Jeandin, op. cit., n. 44 ad art. 28 CC). Il diritto della stampa di evocare situazioni personali può prevalere in simili casi se l'interesse pubblico predomina sull'interesse privato alla riservatezza (sentenza del Tribunale federale 5A_363/2007 del 29 maggio 2008, consid. 4.2.3). Così, chi scende nell'arena politica deve accomodarsi, nell'interesse preponderante dell'informazione al pubblico, di un grado di pubblicità più elevato e quindi di una maggiore limitazione della protezione della sua personalità rispetto a un qualsiasi cittadino (DTF 138 III 645 consid. 4.4.3 con riferimenti). Anche trattandosi di persone attive nella vita pubblica, ad ogni modo, lesioni all'onore e alla sfera personale riservata non sono ammissibili, né si giustifica la diffusione di fatti inveritieri o la pubblicazione di giudizi di valore c he appaiono insostenibili alla luce dei fatti su cui si fondano (DTF 138 III 656 consid. 4.4.3). Un'ingiuria, poi, è sempre illecita per principio (sopra, consid. 7a). In campo penale vige invero il principio per cui c hi conduce in modo anonimo una campagna affiggendo manifesti non può valersi della giurisprudenza che impone riserbo nell'applicare sanzioni per oltraggio all'onore perpetrato nell'ambito di un dibattito politico (DTF 128 IV 60 consid. 1d). Che nell'ottobre del 2011 l'attore abbia diffuso copie false del __________ e del periodico __________, assumendosene in seguito la responsabilità (doc. C4 a C6 nell'inc. SE.2012.39), ancora non significa tuttavia che egli si sia precluso la possibilità di intentare azioni a tutela della sua persona (per altro precedenti la diffusione dei falsi). Ognuno è chiamato a rispondere dei propri atti e in questa sede non sono al vaglio le gesta dell'attore. Sotto questo profilo l'appello si rivela destinato all'insuccesso. 10. Precisato ciò, occorre definire partitamente quali affermazioni censurate dall'attore risultino lesive della personalità, esigenza da cui non si può prescindere – come si è spiegato
– dovendosi statuire su un'azione di inibizione. a) Il termine “invasato” (che figura ripetutamente negli articoli doc. 2, 3, 4, 6, 7 e 10) significa, nell'accezione comunemente intesa oggi, “dominato, ossessionato da qualcuno o qualcosa” (loZingarelli 2014, pag. 1180), “dominato, posseduto, da una forte passione, da un sentimento violento” (Grande Dizionario Hoepli di Aldo Gabrielli, edizione online, in: ‹ www. grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/I/invasato_1. aspx?query=invasato+(1)›), “trovato, mostrato in uno stato di grave eccetazione” (Treccani.it, L'enciclopedia italiana, in: ‹ www.treccani.it/vocabolario/invasare1 ›), “dominato, ossessionato da una passione esclusiva e incontrollabile” (Garzanti Linguistica, in: ‹ www.garzantilinguistica.it/ricerca ›), che è anche la prima accezione del lemma riportata da Salvatore Battaglia (Grande dizionario della lingua italiana, vol. VIII, Torino s.d., pag. 397). Se non che, dare dell'esaltato a un avversario potrà apparire spregiativo, ma non al punto da lederne la personalità nel senso dell'art. 28 cpv. 1 CC. Nella fattispecie non si deve dimenticare che un lettore medio sapeva dell'aspra contesa politica insorta fra AO 1 e il movimento allora presieduto da AP 1, iniziata quanto meno nel 2001 con la pubblicazione di articoli sul __________ in cui l'attore veniva accusato – tra l'altro – di patrocinare clienti contro i quali aveva a suo tempo condotto procedimenti penali nella sua funzione di Procuratore pubblico (doc. 18). Ne era seguita la pubblicazione di un diritto di risposta (doc. 20), oltre a una denuncia penale nei confronti dei responsabili del settimanale per diffamazione e concorrenza sleale (doc. 22). La contesa si è acuita nell'estate del 2011, quando l'attore ha pubblicamente e pesantemente criticato la decisione del Consiglio di Stato di sospendere il versamento all'Italia di metà dei ristorni 2010 dell'imposta alla fonte (doc. C1 e C2 nell'inc. SE.2012.39, congiunto a fini istruttori) ed è proseguita con l'assunzione della “responsabilità politica e legale” da parte dell'attore per l'edizione fasulla di un __________ e di un __________ (doc. C4 a C6 nell'inc. SE.2012.39), diffusi anonimamente nell'ottobre del 2011 (doc. C17 e C18 nell'inc. SE.2012.39). Se nel caso specifico la connotazione spregiativa del termine ha raggiunto la soglia della lesione della personalità, ciò non si deve dunque all'appellativo in sé. Si deve alla sua assillante reiterazione. Anche un semplice giudizio di valore, in effetti, può ledere la personalità se tende a degradare inutilmente l'interessato, rimanendogli annesso alla stregua di un nomignolo per pubblico scherno. Tant'è che in almeno otto articoli pubblicati sul __________ fra il luglio del 2011 e il gennaio del 2012 (doc. 2 a 7, 10 e 16) il termine “invasato” è stato continuamente e insistentemente accostato al nome dell'attore senza alcuna contestualizzazione. La pervicace ripetizione fa sì che, per finire, in circostanze del genere anche un lettore medio e non prevenuto perda di vista la matrice politica dell'aggettivo e la assimili automaticamente al nome dell'attore. Il quale appare così – per definizione – come una persona fuori si sé, ossessionata, maniaca, indipendentemente da quanto fa o dice. Ciò denota un manifesto intento denigratorio, inteso a ledere la personalità dell'interessato, minandone la reputazione sociale e professionale. A maggior ragione se si pensa che gli articoli in questione sono spesso corredati di una fotografia, finanche in prima pagina (doc. 7), in cui l'attore è effigiato con vistose orecchie d'asino (doc. 2, 3 e 16 2ª pagina). Tale sprezzo sistematico ha offeso inutilmente la personalità dell'attore. Sotto questo profilo l'appello della AP 2 è destinato all'insuccesso. b) Quanto al ritratto dell'attore con orecchie d'asino, non può seriamente revocarsi in dubbio che esso leda la personalità del soggetto per il suo carattere infamatorio. Certo, la satira può giustificare anche la derisione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_553/2012 del 14 aprile 2014 consid. 3.2 in: Sic! 2014 pag. 458). Non si vede però quale interesse preponderante o quale interesse del pubblico all'informazione giustificasse un fotomontaggio siffatto (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_376/2013 del 29 ottobre 2013) se non l'intento di esporre l'attore al pubblico ludibrio. In proposito l'appello manca di consistenza. c) Relativamente alla qualifica di “imbecille”, apparsa nel __________ del 23 ottobre 2011 circa il diritto alla libertà economica garantito dall'art. 27 Cost., l'articolista si è così espresso: “Uella Pantera Rosa t'è capìi? Se vuoi ti inviamo anche il resto dell'articolo 27 in via degli imbecilli n. 28” (doc. 5). Il termine di “imbecille” è inequivocabilmente ingiurioso, giacché significa “stupido, idiota”, e trascende nell'insulto. E un insulto lede sempre la personalità del destinatario. Al riguardo l'appello si rivela una volta di più infondato. d) Quanto al temine “pirla”, sulla prima pagina del settimanale del 6 novembre 2011 figura la seguente frase: “Sapevamo che l'invasato lic. iur. fosse un pirla, ma non credevamo fino a questo punto” (doc. 7). “Pirla” è una forma verbale familiare e popolaresca che identifica una “persona sciocca e goffa, facile da raggirare e imbrogliare”. Nel quadro dell'articolo in questione, per di più rivolta a un legale, essa denota la volontà di schernire l'avversario, sottolineandone la pochezza come persona, e scade nell'accezione di “persona stupida e sprovveduta”. Nel contesto illustrato essa costituisce un'ingiuria, che lede come tale la personalità del destinatario. In Italia, del resto, la suprema Corte di cassazione ha qualificato l'epiteto di “pirla” proprio come ingiuria (sentenza 4036/06 del 14 febbraio 2006). Una volta di più, di conseguenza, l'appello vede la sua sorte segnata. e) Nel __________ del 15 gennaio 2012, a commento delle dimissioni annunciate da E__________, responsabile del __________ della __________, l'articolista si è così espresso: “Adesso speriamo di non cadere dalla padella alla brace! Visto che ormai, in virtù del suo essere anti__________ patologico al limite dello psichiatrico, l'invasato lic. iur. AO 1 …” (doc. 16). L'affermazione è inquadrata esplicitamente nel mordace confronto politico che oppone l'attore alla __________ e denuncia la presunta intolleranza di lui, ma nessun lettore medio può arguire nemmeno da lungi che l'attore sia clinicamente “al limite dello psichiatrico” o di labili condizioni psichiche. Essa non svaluta dunque l'attore né la sua considerazione professionale o sociale, ma solo il suo credo politico, di modo che non può ritenersi lesiva della personalità. Su questo punto l'appello è provvisto di buon diritto. 11. Il Pretore ha definito “di meno (ma pur sempre lesive)” talune considerazioni apparse in un articolo pubblicato sul __________ il 24 aprile 2011 (doc. 1) e il 13 novembre 2011 (doc. 8). Egli non ha precisato però di quali affermazioni si tratti, né ciò risulta minimamente dalla motivazione della sentenza, il che disattende già a prima vista i requisiti di una condanna fondata su un'azione di inibizione. Nella petizione l'attore aveva specificato nondimeno quali fossero le affermazioni contenute nei vari articoli da lui ritenute lesive della personalità. Ciò impone di passarle singolarmente in rassegna. a) L'articolo del 14 aprile 2011, che recava il titolo “Padroncini chiamati da chi?”, lasciava supporre che l'attore avesse fatto capo a lavoratori stranieri per l'esecuzione di determinate opere, ma ciò non è di per sé offensivo. Certo, in un passaggio il legale è identificato come “sfasciatore della piazza finanziaria ticinese”, tuttavia nell'ottica di un lettore spassionato tale apprezzamento non basta per ledere la personalità del soggetto. Priva di ogni contestualizzazione, l'invettiva è sicuramente malevola, ma non integra gli estremi dell'art. 28 cpv. 1 CC. b) Sul __________ del 13 novembre 2011 (doc. 8) si legge a pagina 10 che l'attore, “ex __________, tenta di spacciarsi per paladino della legalità e ama pure fregiarsi del titolo di docente universitario”, salvo avere “collaborato ad infrangere svariate norme penali. Non solo per quel che riguarda i contenuti dei suoi prodotti ad alto standard culturale, ma anche per la modalità d'azione (falsificazione…)”. La “falsificazione” si riferisce al falso __________ e al falso __________ da lui confezionati e distribuiti (sopra, consid. 10a). L'informazione non è di per sé inesatta. Che tale azione potesse poi evocare nel lettore medio l'esistenza di strascichi penali, del resto puntualmente verificatisi (doc. 16), appare evidente. Si potrà opinare sulla correttezza del termine “falsificazione”, ma ciò non è sufficiente per far apparire lo scritto inveritiero. Sotto questo profilo l'articolo non denigra l'attore, ponendolo in una luce equivoca o sminuendone la reputazione. Anche su questo punto l'appello si rivela fondato. c) Sempre sull'edizione del 13 novembre 2011, a pagina 27, si trovava sul __________ un articolo intitolato “Un uomo pericoloso”, con il soprattitolo (occhiello) “Quando la carriera si costruisce sulla pelle degli altri” e il sommario “Dal caso __________ a quello __________, passando per il caso __________. La carriera dall'ex __________, AO 1, mostra il profilo di un uomo che non ha mai esitato a schiacciare altri esseri umani, pur di raggiungere i propri obbiettivi”. I fatti menzionati dall'articolista risalgono a decenni addietro. Ora, la giurisprudenza riconosce un cosiddetto diritto all'oblio, nel senso che più il tempo passa, meno si giustifica l'interesse pubblico alla divulgazione di determinati fatti rispetto alla protezione della personalità dell'individuo (DTF 111 II 214 in alto; Jeandin, op. cit., n. 46 ad art. 28 CC). Se non che, trattandosi di persone attive nella vita pubblica, sul conto loro è lecito riferire anche per quanto riguarda i trascorsi, sempre che i fatti siano correlati all'attività pubblica (Meili, op. cit., n. 52 ad art. 28 CC). Nella fattispecie l'attore è indubbiamente un uomo conosciuto a livello cantonale e, al momento della pubblicazione, era attivamente intervenuto nel dibattito politico ticinese. Non può dunque lamentare una lesione della sua personalità solo perché l'articolo riportava alla luce vecchie storie. L'editoriale sarà sicuramente poco nobile e ancor meno signorile, ma il semplice fatto di descrivere l'attore come “un uomo pericoloso”, che “costruisce la carriera sulla pelle degli altri”, asserendo che “la sua carriera mostra il profilo di un uomo che non ha mai esitato a schiacciare altri esseri umani, pur di raggiungere i propri obbiettivi” appare facilmente riconoscibile come un giudizio di valore astioso e partigiano, che pertanto non può dirsi disonorevole. d) Relativamente all'annosa vicenda del dott. __________, nel citato articolo si legge che “nel caso (…) ci scappò pure il morto. Perché il medico luganese, dopo essere stato assolto con formula piena dall'accusa di omicidio volontario di 21 pazienti della clinica di cui era responsabile (accusa promossa dal __________ AO 1), poche ore dopo avere scritto ai giornali una breve lettera riassuntiva della vicenda, morì. Di crepacuore.” Nel riquadro a fondo pagina, intitolato “Quando ci scappa il morto”, oltre al riassunto della vicenda, si legge altresì che “__________, dopo un paio di interrogatori condotti da AO 1, venne arrestato”. Contrariamente a quanto sostiene l'attore, nell'articolo non si afferma che l'arresto di __________ sia stato ordinato da lui. È però fuori dubbio che, incentrando il servizio sulle conseguenze della vicenda penale per il medico, un pubblico spassionato (cioè non prevenuto e di adeguata cultura) sia indotto subdolamente a trarre l'ovvia conclusione che la morte fosse dovuto al procedimento penale avviato dall'attore e conclusosi con l'assoluzione dell'imputato. Ciò che però non può dirsi né risulta dagli atti. Si tratta così di un'illazione dell'articolista non sufficientemente riconoscibile da un lettore medio, intesa a sminuirne l'onorabilità e la reputazione professionale dell'attore. Così com'è esposto, l'addebito è pesante, tanto più se rivolto a un magistrato inquirente, ed è dunque lesivo della personalità dell'interessato. e) Per quanto attiene alla vicenda di __________, nel noto articolo si legge che “l'imprenditore, nel 1987, ebbe l'onore di assaporare il pugno di ferro in un guanto, sempre di ferro, dell'allora __________ luganese. __________ scontò cinque mesi e mezzo di carcere preventivo. Dopo nove anni e mezzo emerse la verità. Era innocente e quindi estraneo ai fatti che gli venivano imputati da AO 1. Il Cantone, nel 2005, dovette sborsargli 125 mila franchi”. Nel box, intitolato “Tanto paga il Cantone” si ricorda come __________ fosse accusato dal suo socio in affari di una serie di reati, che l'avvocato del socio era AO 1, che l'inchiesta penale fu promossa da C__________ e che la vicenda si concluse nove anni e mezzo dopo con un non luogo a procedere. Nel riquadro figura altresì che “__________venne non solo fatto arrestare e rinchiuso in prigione da AO 1, ma l'operazione che portò le manette ai polsi dell'imprenditore fu draconiana: vennero coinvolti qualcosa come venti agenti di polizia. __________ rimase cinque mesi e mezzo in detenzione preventiva. E successivamente fu completamente scagionato”. L'interessato fa valere che l'arresto non fu ordinato da lui, bensì dall'allora __________ C__________. Riconosce però di essere stato il patrocinatore del denunciante (doc. 20). E in nessun passaggio dell'articolo si accusa AO 1 di avere arrestato __________. La narrativa induce un lettore medio a concludere semplicemente che l'arresto e l'incarcerazione sia stata la conseguenza della denuncia sporta dall'attore per conto del suo cliente, anche perché nel pezzo si dice chiaramente che l'inchiesta penale è stata promossa da C__________. E che, per finire, il Cantone Ticino sia stato condannato a versare a __________ un risarcimento di fr. 125 000.– è vero. L'attore può legittimamente pretendere che un giornalista non racconti falsità e non sottaccia fatti essenziali, ma non che descriva i fatti nel modo da lui voluto, esponendo le sue motivazioni personali. In concreto la narrativa del pezzo è fors'anche semplicistica e tendenziosa, ma non si può dire che contenga fatti inveritieri. Non si riscontra pertanto alcuna lesione della personalità dell'attore. f) In merito alla vicenda __________ /__________, il predetto articolo riassume la cronistoria delle vicissitudini che hanno coinvolto __________, il fondo d'investimenti __________ e __________. Vi si legge che “lo stesso anno [1985] AO 1, pensò di finire in bellezza la sua carriera come procuratore pubblico. Come? Avviando un procedimento penale contro __________ e altre figure di spicco di __________. Un procedimento penale che diede il colpo di grazia all'imprenditore __________. Nel frattempo, un gruppo di investitori di __________ aveva sporto denuncia penale contro __________, che passò al contrattacco. Chi scelse come legale? ma l'ex __________ AO 1. Lo stesso che aveva avviato il procedimento penale contro i responsabili di __________. Ma durante il processo, sia __________ che i suoi collaboratori, risultarono estranei a tutti i fatti contestati da AO 1”. Nel riquadro, intitolato “Il mago dei conflitti di interessi”, si riprende sostanzialmente la stessa versione dei fatti. Che il procedimento penale avviato nel confronti di __________ “diede il colpo di grazia all'imprenditore __________” è probabilmente un'affermazione esagerata, la vicenda essendo assai più complessa, ma è un'interpretazione chiaramente soggettiva del giornalista protetta dalla libertà di stampa. Neppure l'attore smentisce, del resto, di avere aperto a suo tempo un procedimento penale contro __________ e di avere in seguito patrocinato __________ nel procedimento penale contro i responsabili del fondo d'investimenti. Pur esposta con enfasi polemica, nella sostanza la notizia pubblicata dal periodico è quindi veritiera. Ciò non significa ancora che l'attore versasse davvero in un conflitto d'interessi, ma tale è la conclusione che il giornalista soggettivamente trae nel titolo del riquadro ed è oggettivamente riconoscibile come opinione di lui. Potrà anche trattarsi di una conclusione affrettata o finanche settaria, un conflitto d'interessi dovendosi verosimilmente fondare anche su altre premesse, tuttavia ciò non basta per ledere la personalità dell'attore. Anche al riguardo l'appello merita perciò accoglimento. 12. In definitiva alla convenuta va proibito di pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ testi che qualifichino AO 1 di “invasato”, “pirla” o “domiciliato in via degli imbecilli” (sopra, consid. 10a, 10c e 10d), immagini che rappresentino lo stesso AO 1 con orecchie d'asino (sopra, consid. 10b) e affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________ (sopra, consid. 11d). Quanto a eventuali giustificazioni del proprio agire, la AP 2 non allude ad alcun motivo previsto dall'art. 28 cpv. 2 CC, salvo evocare il contesto politico degli accadimenti e il contegno mostrato dall'attore medesimo, fattori di cui si è già tenuto conto nei considerandi che precedono. Il parziale accoglimento dell'azione comporta la reiezione dell'azione di accertamento, la quale ha – come detto – indole meramente sussidiaria (sopra, consid. 4). 13. La pubblicazione del dispositivo della sentenza sul __________, già disposta dal Pretore (art. 28 cpv. 2 CC), non è contestato di per sé dall'appellante, la quale ne chiede l'annullamento per non avere leso la personalità dell'attore. Nella misura in cui la sentenza odierna accerta il contrario, non vi è ragione dunque per scostarsi dalla decisione impugnata. 14. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda AP 1, esse andrebbero quindi a carico dell'attore. Non si deve trascurare tuttavia che, non fosse intervenuta la morte di lui, l'azione inibitoria sarebbe verosimilmente stata accolta almeno in parte (come nei confronti della AP 2). Circa l'azione di accertamento, essa va respinta non perché la lesione della personalità dell'attore non sussista, ma perché essa non risulta gene rare effetti molesti residui. Se da un lato l'attore ha omesso dun que di sostanziare un requisito di merito (i postumi della lesione), dall'altro con il suo contegno AP 1 ha indotto l'attore a piatire, onde l'esigenza di un apprezzamento equitativo sulle spese (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) che giustifica la suddivisione dei costi a metà. La circostanza che l'attore non sia patrocinato non osta alla compensazione delle ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4P.226/2002 del 21 gennaio 2003, consid. 4). Relativamente alla AP 2, l'azione di inibizione si rivela – come si è visto – parzialmente fondata, mentre dev'essere respinta l'azione di accertamento. Data la vicendevole soccombenza, anche a tale riguardo si giustifica, nel risultato, di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (art. 106 cpv. 2 CPC). L'esito del giudizio odierno incide anche sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata, che segue identica sorte. 15. Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che alla AP 2 è vietato: a) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ testi che qualifichino AO 1 di:
– invasato,
– pirla,
– domiciliato in via degli imbecilli; b) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ immagini che rappresentino AO 1 con o recchie d'asino; c) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________. Il presente dispositivo comprende anche tutte le pubblicazioni correlate al settimanale __________, in specie le locandine appese alle cassette di distribuzione.
2. Ogni contravvenzione ai divieti che precedono può essere sanzionata: a) per disobbedienza a ordine dell'autorità giusta l'art. 292 CP, secondo cui “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”; b) con una multa disciplinare di fr. 5000.– a carico di ogni contravventore in virtù dell'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC.
3. Alla AO 1 è ordinato di pubblicare a proprie spese sul settimanale __________, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il testo che segue su un quarto della prima pagina: La prima Camera civile del Tribunale d'appello, statuendo con sentenza del 23 dicembre 2014 nella causa promossa da AO 1, __________ contro AP 1, già in __________, e AP 2, __________ ha deciso : La petizione è parzialmente accolta, nel senso che alla AP 2 è vietato: a) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ __________ testi che qualifichino AO 1 di:
– invasato,
– pirla,
– domiciliato in via degli imbecilli; b) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ immagini che rappresentino AO 1 con orecchie d'asino; c) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________.
4. Le spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili. II. Le spese processuali di appello, di fr. 500.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà solidalmente a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico della controparte, compensate le ripetibili. III. Notificazione a: –; –. Comunicazione: –;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).