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11.2012.101

Protezione della personalità: soggetti attivi nella vita politica

Ticino · 2014-12-23 · Italiano TI
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Protezione della personalità: soggetti attivi nella vita politica

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove verta solo al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & M c Kenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami) o a finalità principalmente commerciali (Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89 a CC, Ginevra/Zuri­go/Basilea 2014, pag. 356 n. 747). Nella fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare la lesione della propria personalità e di obbligare i convenuti ad astenersi, sotto comminatoria penale, da qualsiasi pubblicazione su di lui. Solo in dipendenza di ciò egli ha postulato la riparazione del torto morale, né la sua iniziativa denota – per altro – finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. La decisione del Pretore è appellabile, comunque sia, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza di primo grado è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 10 ago­­sto 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa fino al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in esame, depositato il 12 settembre 2012, è di conseguenza ricevibile.

E. 2 Dal profilo formale gli

appellanti sostengono che il dispositivo della sentenza impugnata è

incomprensibile, giacché per finire essi sono condannati a rispettare la legge,

ovvero a non ledere la personalità dell'attore, ciò che è evidente e pleonastico.

Inoltre il dispositivo è intelligibile solo facendo riferimento ai documenti di

causa. Essi lamentano poi l'errata procedura adottata dal Pretore, così come il

rifiuto di assumere prove offerte, ciò che avreb­be recato pregiudizio al loro

diritto di essere sentiti. Ora, sulla formulazione del dispositivo si dirà in

appresso. Circa la fallace procedura applicata in prima sede, tale irregolarità

non ha menomato il diritto d'essere sentiti dei convenuti, i quali hanno potuto

esprimersi liberamente dinanzi a un giudice munito di piena cognizione in fatto

e in diritto. Tant'è che nemmeno essi spiegano in che modo i loro diritti di

difesa sarebbero stati concretamente limitati.

Per quel che è delle prove

respinte dal Pretore, gli appellanti chiedono il richiamo degli incarti civili

e penali fra la ditta T__________ e il quotidiano __________ perché “anche allora

si assisteva a un esacerbarsi del contenzioso politico” e l'editore del giornale

fu scagionato da ogni responsabilità ancorché avesse tacciato la T__________ di “puttana” (memoriale, pag. 7 in alto). Non è dato a divedere però quale concreto

influsso potrebbero avere per il giudizio gli atti contenuti in procedure

riguardanti soggetti giuridici estranei e mal si comprende in che modo asserzioni

ritenute non lesive della personalità di terzi importino per giudicare l'attuale

fattispecie. Quanto alla chiamata dei testimoni M__________ e L__________ (per narrare

dei mezzi d'informazione messi a disposizione dell'attore in modo da proteggere

la sua sfera privata contro gli attacchi dei convenuti), G__________, M__________

C__________ e D__________ (per riferire della presenza dell'attore sui media,

della sua sagacia, della sua foga polemica, della percezione dei suoi insulti

nell'ambito del contenzioso politico), così come G__________ N__________, avv. __________

M__________, avv. A__________ e padre __________ (per spiegare come mai l'attore

ha scelto il controin­sulto per reagire all'insulto), la loro deposizione non

apporterebbe con ogni verosimiglianza elementi utili ai fini del giudizio, ove

appena si consideri che pur in presenza di un personaggio pubblico non sussiste

una libertà di stampa assoluta, la divulgazione di notizie false e di giudizi

di valore lesivi dell'onore violando la personalità della vittima (sotto,

consid. 9b). Ciò posto, conviene procedere senza indugio all'esame dell'appello.

E. 3 Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa, compreso il redattore responsabile e l'editore di un organo di stampa (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa). L'art. 28 a cpv. 1 CC precisa che l'attore può chiedere al giudice:

– di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),

– di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o

– di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”). La situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi la situazione, egli può mutare la domanda in ogni tempo (Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 28 a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n. 577b con rinvio). L'art. 28 a cpv. 2 CC abilita inoltre l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera dei mass media, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubblicata. Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'a zione specifica (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 28 a CC; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 219 n. 578; Meier/de Luze, op. cit., pag. 356 n. 748; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 122 n. 566). Sono riservate – con ogni evidenza – le ulteriori azioni di risarci ­mento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari sen­za mandato (art. 28 a cpv. 3 CC).

E. 4 L'azione inibitoria e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accertamento per contro è sussidiaria (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, essa tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere, rispettivamente a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 227 n. 594 seg.; Meier/de Luze, op. cit., pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin, op. cit., n. 10 segg. ad art. 28 a CC). Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due richieste cumulative per un'identica lesione (quella legata alla “campagna stampa dal 19 ottobre 2011 al 1° febbraio 2012”). Invero delle due l'una: o l'offesa minacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, o l'offesa si era ormai consumata, e in tal caso rimaneva solo l'azione di accertamento, sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. L'attore ha avviato, invece, sia un'azione di accertamento (domanda n. 1) sia un'azione di inibizione (domanda n. 3). Il Pretore non poteva manifestamente accoglierle entrambe con riferimento alle medesime offese (dispositivo n. 1).

E. 5 Si aggiunga, sempre per quel che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), poiché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il necessa rio (Steinauer/Fountoula­kis, op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225

n. 591 con rimandi). Ciò significa che g li ordini o i divieti devono essere definiti e precisati in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Stei­nauer/Foun­toulakis, op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fon­do con rinvii). L'esigenza di ingiunzioni chiare e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere con precisione che cosa si pretenda da lui e quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 mar­zo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361

n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovreb­bero essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a specificare le richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie l'attore non poteva chiedere perciò di obbligare i convenuti ad astenersi da ogni e qualsiasi pubblicazione sulla sua persona, né il Pretore poteva emanare un ordine tanto generico (dispositivo n. 1 secondo capoverso). All'attore incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di valore i convenuti non potessero pubblicare.

E. 6 Per tornare al caso specifico, si è visto che l'attore ha promos­so simultaneamente un'azione di accertamento (domanda n. 1) e un'azione di inibizione (domanda n. 2), ma che l'una è sussidiaria all'altra (sopra, consid. 4). In primo luogo va esaminata quindi l'azio­ne di inibizione, fermo restando che sapere se una lesione della per­sonalità sia “imminente” – o stia per ripetersi – va deciso in base della situazio­ne del momento in cui il giudice statuisce; se poi la lesione si verifica o addirittura si consuma in corso di causa, l'azione di inibizione va respinta (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 28 a CC; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 220 n. 580a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 360 n. 757 con richiami). In concreto il Pretore ha reputato, al momento del giudizio, che la lesione apparisse “senz'altro imminente” siccome i convenuti avevano già commesso lesioni analoghe la cui ripetizione non era esclusa (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), ciò che nell'appello gli interessati neppure contestavano. Dopo di allora tuttavia la situazione è radicalmente mutata, AP 1 essendo deceduto in pendenza di appello. Per quanto lo concerne, di conseguenza, il rischio di recidiva intravisto dal Pretore più non sussiste. È vero che in un'azione di inibizione gli eredi del convenuto subentrano al defunto, ove questi deceda pendente causa, se possono impedire il verificarsi – o il ripetersi – della lesione (Stei­nauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 202 n. 550c con richiamo; Meier/de Luze, op. cit., pag. 352 nota 1480; v. anche Meili, op. cit., n. 37 ad art. 28 CC). Quando l'offesa continua a essere imminente dopo la morte del convenuto, in altri termini, l'attore deve poter agire contro gli eredi se costoro possono inibire la minaccia. Sta di fatto che __________, unico erede del convenuto (certificato ereditario rilasciato il 9 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4), non risulta voler reiterare sul settimanale __________ gli attacchi del padre. Nulla giustifica dunque di impartirgli divieti. Ne segue che l'azione di inibizione diretta contro AP 1 va respinta, non riscontrandosi (più) un rischio di lesione imminente per la perso­nalità di AO 1. Su questo punto la sentenza di primo grado dev'essere riformata.

E. 7 Nelle circostanze descritte

occorre esaminare se, per quanto riguardava AP 1, si giustifichi di accogliere l'azione

(sussidiaria) di accertamento. Nulla impedisce per vero che in caso di morte

del convenuto un'azione di accertamento sia promossa – o, se è già pendente,

segua il suo corso – nei confronti degli eredi, non richiedendosi da costoro

alcuna prestazione personale (sopra, consid. 5). Diversamente da quanto

vale in materia di azioni difensive, poi, chi propone un'azione di accertamento

non è tenuto a precisare le singole espressioni, le singole affermazioni o i singoli

passaggi ritenuti lesivi della propria personalità, già per il fatto che non

occorre pronunciare ingiunzioni e che la sentenza non abbisogna di esecuzione (

Meili

, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 28

a

CC). Ai fini del giudizio è sufficiente che l'offesa alla personalità si evinca

dall'insieme di una pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc. cit.).

Quanto deve sussistere ad ogni

modo, anche in caso di morte del convenuto, è una si­tuazione pregiudizievole

per l'attore (RtiD II-2006 pag. 683 con­sid. 4a con riferimenti). E l'attore

può vantare un interesse legittimo all'accerta­mento solo ove persistano

strascichi molesti della lesione (di per sé ormai finita). Scopo dell'azione di

accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di eliminare

gli effetti residui di una lesione, l'azione di accertamento configurandosi

come la continuazione di

un'azione di rimozione (DTF 127

III 484 consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione

della personalità per il solo pas­sato non entra in linea di conto.

a)

La

libertà di stampa o di espressione, compreso il diritto alla satira, alla

caricatura, all'irriverenza, allo sberleffo o alla derisione non giustificano

delitti contro l'onore e la sfera personale riservata

(

Steinauer/Fountoula­kis

, op. cit., pag. 251 n. 629).

Nella

fattispecie ci si può domandare nondimeno se, almeno in certa misura, le offese

ravvisate dal Pretore non connotino riconoscibili e manifeste espressioni di

astio politico. La stampa di partito non è necessariamente un esempio di

correttezza e può accusare pesanti cadute di stile, ciò di cui il pubblico dei

lettori è consapevole, né incombe al giudice civile impartire lezioni di buona creanza

e di signorile rispetto. La giustificazione degli appellanti, secondo cui “una personalità

pubblica salita spontaneamente sul ring non può considerarsi personalmente lesa

dalle sberle che subisce in restituzione dei suoi colpi” (appello, pag. 9 seg.)

andrebbe quindi verificata meglio. L'esercizio risulterebbe nondimeno

infruttuoso se effetti molesti della lamentata lesione non continuassero a sus­sistere.

Giovi quindi esa­minare previamente tale questione.

b)

Il

Pretore ha ritenuto che, al momento di statuire, la lesione della personalità

dell'attore continuasse “senz'altro a produrre i suoi effetti molesti”

(sentenza impugnata, pag. 4 verso l'alto). Invano si cercherebbe di sapere

però quali fossero concretamente tali effetti e in che consistessero. Il primo

giudice ha evocato il grave pregiudizio morale ed economico subìto dall'attore,

amplificato da “

una diffusione certamente non marginale nella

Svizzera italiana (ove il lettore medio risiede), visto che si tratta di un

mass media gratuito e che viene pubblicizzato nel pubblico attraverso un

sistema di

manchette

appese all'ester­no delle cassette di distribuzione”

(

loc. cit., pag. 5). L'esistenza della lesione non va confusa tuttavia

con gli strascichi. E sotto questo profilo appare dubbio che a distanza d'anni

“le informazioni basate sull'insulto e il dileggio” espressi tramite il

giornale siano ancora vive nella memoria del pubblico.

L'azio

ne di accertamento inoltre non è destinata a eliminare

effetti molesti che si estinguono da sé con il passare del tempo, bensì effetti

molesti che continuano a gravare più o meno durevolmente sulla reputazione

della vittima (DTF 127 III 485 a metà).

Non

si dimentichi poi che fino alla morte del convenuto era proponibile in concreto

– come detto (consid. 6) – l'azione di inibizione, la quale ostava all'azione

di accertamento (meramente sussidiaria: sopra, consid. 3). La questione legata

agli effetti persistenti dell'offesa è divenuta di rilievo solo con la morte di

AP 1 (nel marzo del 2013), la quale ha fatto venir meno il rischio che la lesione

della personalità si ripetesse. Solo a quel momento è entrata in linea di conto

l'azione

di accertamento. Il problema è che, pur avendo

avanzato

la richiesta di accertamento sin dall'inizio, con la petizione, l'attore non ha

mai accennato a postumi più o meno duraturi che sarebbero continuati a

sussistere dopo l'offesa. Nemmeno alla morte del convenuto egli ha accennato

nulla di simile, seppure davanti a questa Camera potesse finanche mutare le

richieste di giudizio (sopra, consid. 3). Non si ravvisa dunque un interesse

legittimo sufficiente che giustifichi di accogliere un'azione di accertamento.

c)

Non

si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse

legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (

Steinauer/Fountoulakis

, op. cit., pag.

228 n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia

dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse

legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della

personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesio­ne

potrebbero ricondursi al fatto che le moderne tecniche di archiviazione

consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e

collezioni di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un

determinato articolo (o determi­nati articoli) di stampa basti per sostanziare

effetti persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto

il flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF

122 III 452 nel mezzo;

Meili

, op.

cit., n. 8 in principio ad art. 28

a

CC con citazioni).

Comunque

sia, l'attore non ha mai preteso – e a lui incombeva l'onere dell'allegazione –

che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali

gli articoli apparsi sul __________. Certo, esiste un sito Internet ‹www.__________

›, ma non risulta che tale indirizzo consenta di far riapparire allo schermo –

eventualmente con l'ausilio di un motore di ricerca – le offese rivolte all'attore

da AP 1. Esiste invero un altro sito, il quale tuttavia permette di accedere al

contenuto solo per mezzo di un'identificazione e di una parola chiave (‹__________›).

Come il pubblico possa procurarsi simili credenziali non è dato di sapere.

Anche sotto questo profilo, in ultima analisi, non so­no dati a divedere strascichi

della lesione concreti e duraturi.

d)

Se

ne conclude che – come l'azione di inibizione – l'azione di accertamento è destinata

all'insuccesso, il che fa decadere la richiesta di pubblicare o comunicare la

sentenza a terzi, provvedimento subordinato all'accoglimento di un'azione difensiva

o di accertamento (sopra, consid. 3).

E. 8 Rimane da analizzare il

pericolo di reiterazione per quanto concerne la AP 2. Taluni articoli riguardanti l'attore pubblicati dal __________ fra l'aprile del 2011 e il febbraio del

2012 recavano invero la sigla __________ (doc. 3, 6 1ª pagina, 10 e 16). Chi si

trovasse dietro tale acronimo non è dato di sapere e non si può essere certi

che si trattasse del solo AP 1. È vero che gli articoli pubblicati a firma __________

dal settimanale dopo la morte di AP 1 non constano più avere leso la

personalità dell'attore, tuttavia ciò può ricondursi al decreto cautelare

emesso dal Pretore il 23 aprile 2012. Venisse a cadere il decreto, non si può

escludere che la persona celata dietro la sigla __________ reiteri in articoli

lesivi della personalità dell'attore facendo capo alla AP 2, editrice del

periodico. Nei confronti di quest'ultima l'azione di inibizione non ha quindi

perduto interesse.

In concreto il Pretore ha vietato

la

pubblicazione, la stampa, la distribuzione di articoli,

notizie, fotografie, disegni, immagini e simili “con le modalità espressive

riportate nei doc 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 e 16, rispettivamente

con altra forma

inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della

persona di AO 1” (dispositivo n. 1). Già si è detto che ingiunzioni tanto generiche

non sono lecite (sopra, consid. 5): il vago richiamo a

“modalità

espressive” e a ogni “altra forma

inutilmente lesiva e inammissibilmente

svalutativa della persona” non concretano nemmeno da lungi il comportamento da

cui il destinatario deve astenersi. Il che viola il diritto federale (sentenza

del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 mar­zo 1993, consid.

3b).

Non che la decisione impugnata vada annullata per ciò

soltanto

, contrariamente a quanto si asserisce nell'appello. Dovessero

giustificarsi divieti alla AP 2, in ogni modo, andranno descritte con

precisione le lesioni alla personalità passibili di sanzioni.

E. 9 La AP 2 sostiene che l'attore non può lamentare una lesione della personalità, poiché egli

stesso ha leso la personalità altrui distribuendo insulti. Ora, l'

art. 28 cpv. 1 CC protegge dalle lesioni della personalità, ma non ogni

pregiudizio della personalità costituisce una lesione. Per essere tale questa

deve configurare un'inammissibile intrusione nella sfera personale valutata

secondo criteri oggettivi. Ciò si verifica sicuramente quando è offeso l'onore,

ovvero quando si svaluta la considerazione professionale o sociale di una

persona. Per stabilire se una dichiarazione sia suscettibile di svilire tale

considerazione il giudice deve basarsi sulla percezione di un lettore medio e

tenere conto delle circostanze concrete (DTF

135 III 152 consid. 5.2 con

richiami).

a)

Una

lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso

della persona lesa, da un preponderante

interesse

pubblico o privato oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2

CC). I motivi

giustificativi enunciati dalla legge hanno carattere generale. Trattandosi di mass

media, il giudice deve valutare attentamente l'interesse della persona che

invoca la tutela della propria immagine, da un lato, e l'interesse dei media ad

assolvere il loro compito informativo, in particolare di controllo, d'altro lato.

O

pinioni, commenti e giudizi di valore – che per la loro natura non

soggiacciono alla prova della verità – sono ammissibili se, per quanto attiene

alla fattispecie cui si riferiscono, sono sostenibili. Per converso, giudizi di

valore e opinioni personali – anche se fondati su fatti veri – possono ledere la

personalità se sono espressi in una forma che degrada inutilmente l'interessato.

La pubblicazione di un giudizio di valore essendo garantita dalla libertà di

espressione, occorre nondimeno imporsi un certo riserbo nell'intervenire ove il

pubblico possa riconoscere su quali fatti il giudizio si fondi. Un'opinione

pungente, caustica o finanche sferzante lede la personalità dell'interessato solo

se lascia presumere fatti non veri o se nega alla persona toccata qualsiasi dignità

(DTF 138 III 644 consid. 4.1.3).

b)

Trattandosi

di persone attive nella vita pubblica, queste sono tenute a sopportare maggiori

ingerenze nella loro personalità rispetto ai privati cittadini, in particolare

per quanto si riferisce alla loro attività

pubblica (DTF 127 III 488 consid.

2c/aa;

sentenza del Tribunale federale

5A_553/2012 del 14 aprile 2014 consid. 3.6 con riferimento in: Sic! 2014 pag.

458;

Steinauer/ Fountoula­kis,

op. cit., pag. 191 n. 538a

;

Meili

,

op. cit., n. 52 ad art. 28 CC;

Jeandin

,

op. cit., n. 44 ad art. 28 CC). Il diritto della stampa di evocare

situazioni personali può prevalere in simili casi se l'interesse

pubblico predomina sull'interesse privato alla riservatezza (sentenza del

Tribunale federale 5A_363/2007 del 29 maggio 2008, consid. 4.2.3).

Così,

chi scende nell'arena politica deve accomodarsi, nell'interesse preponderante

dell'informazione al pubblico, di un grado di pubblicità più elevato e quindi di

una maggiore limitazione della protezione della sua personalità rispetto a un

qualsiasi cittadino (DTF 138 III 645 consid. 4.4.3 con riferimenti). Anche

trattandosi di

persone attive nella vita pubblica, ad ogni modo,

lesioni all'onore e alla sfera personale riservata non sono ammissibili, né si

giustifica la diffusione di fatti inveritieri o la pubblicazione di giudizi di

valore c

he appaiono insostenibili alla luce dei fatti su cui si

fondano (DTF 138 III 656 con­sid. 4.4.3). Un'ingiuria, poi, è sempre illecita per

principio (sopra, consid. 7a).

In campo

penale vige invero il principio per cui c

hi conduce in modo anonimo una

campagna affiggendo manifesti non può valersi della giurisprudenza che impone riserbo

nell'applicare sanzioni per oltraggio all'onore perpetrato nell'ambito di un

dibattito politico (DTF 128 IV 60 consid. 1d). Che nell'ottobre del 2011 l'attore abbia diffuso copie false del __________ e del periodico __________, assumendosene in

seguito la responsabilità (doc. C4 a C6 nell'inc. SE.2012.39), ancora non significa

tuttavia che egli si sia precluso la possibilità di intentare azioni a tutela

della sua persona (per altro precedenti la diffusione dei falsi). Ognuno è

chiamato a rispondere dei propri atti e in questa sede non sono al vaglio le gesta

dell'attore. Sotto questo profilo l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

E. 10 Precisato ciò, occorre

definire partitamente quali affermazioni censurate dall'attore risultino lesive

della personalità, esigenza da cui non si può prescindere – come si è spiegato

– dovendosi statuire su un'azione di inibizione.

a)

Il

termine “invasato” (che figura ripetutamente negli articoli doc. 2, 3, 4, 6, 7

e 10) significa, nell'accezione comunemente intesa oggi,

“dominato,

ossessionato da qualcuno o qualcosa” (loZingarelli 2014, pag. 1180),

“dominato,

posseduto, da una forte passione, da un sentimento violento” (Grande Dizionario

Hoepli di Aldo Gabrielli, edizione online, in: ‹

www. grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/I/invasato_1.

aspx?query=invasato+(1)›),

“trovato, mostrato in uno stato

di grave eccetazione” (Treccani.it, L'enciclopedia italiana, in:

www.treccani.it/vocabolario/invasare1

), “dominato, ossessionato da una passione

esclusiva e incontrollabile” (Garzanti Linguistica, in:

www.garzantilinguistica.it/ricerca

), che è anche la prima accezione del lemma riportata da Salvatore

Battaglia

(Grande dizionario della lingua

italiana, vol. VIII, Torino s.d., pag. 397). Se non che, dare

dell'esaltato a un avversario potrà apparire spregiativo, ma non al punto da lederne

la personalità nel senso dell'art. 28 cpv. 1 CC.

Nella

fattispecie non si deve dimenticare che un lettore medio sapeva dell'aspra

contesa politica insorta fra AO 1 e il movimento allora presieduto da AP 1,

iniziata quanto meno nel 2001 con la pubblicazione di articoli sul __________

in cui l'attore veniva accusato – tra l'altro – di patrocinare clienti

contro i quali aveva a suo tempo condotto procedimenti penali nella sua

funzione di Procuratore pubblico (doc. 18). Ne era seguita la pubblicazione di

un diritto di risposta (doc. 20), oltre a una denuncia penale nei confronti dei

responsabili del settimanale per diffamazione e concorrenza sleale (doc. 22). La

contesa si è acuita nell'estate del 2011, quando l'attore ha pubblicamente e

pesantemente criticato la decisione del Consiglio di Stato di sospendere il

versamento al­l'Italia di metà dei ristorni

2010

dell'imposta alla fonte (doc. C1 e C2 nell'inc. SE.2012.39

, congiunto a

fini istruttori) ed è proseguita con l'assunzione della “responsabilità

politica e legale” da parte dell'attore per l'edizione fasulla di un __________

e di un __________ (doc. C4 a C6 nell'inc. SE.2012.39), diffusi anonimamente nell'ottobre

del 2011 (doc. C17 e C18 nell'inc. SE.2012.39).

Se

nel caso specifico la connotazione spregiativa del termine ha raggiunto la

soglia della lesione della personalità, ciò non si deve dunque all'appellativo

in sé. Si deve alla sua assillante reiterazione. Anche un semplice giudizio di

valore, in effetti, può ledere la personalità se tende a degradare inutilmente

l'interessato, rimanendogli annesso alla stregua di un nomignolo per pubblico scherno.

Tant'è che in almeno otto articoli pubblicati sul __________ fra il luglio del

2011 e il gennaio del 2012 (doc. 2 a 7, 10 e 16) il termine “invasato” è stato continuamente

e insistentemente accostato al nome dell'attore senza alcuna contestualizzazione.

La pervicace ripetizione fa sì che, per finire, in circostanze del genere anche

un lettore medio e non prevenuto perda di vista la matrice politica

dell'aggettivo e la assimili automaticamente al nome dell'attore. Il quale

appare così – per definizione – come una persona fuori si sé, ossessionata, maniaca,

indipendentemente da quanto fa o dice. Ciò denota un manifesto intento denigratorio,

inteso a ledere la personalità dell'interessato, minandone la reputazione

sociale e professionale. A maggior ragione se si pensa che gli articoli in

questione sono spesso corredati di una fotografia, finanche in prima pagina

(doc.

7),

in cui l'attore è effigiato con vistose orecchie

d'asino (doc. 2, 3

e 16

2ª pagina). Tale sprezzo

sistematico ha offeso inutilmente la personalità dell'attore. Sotto questo

profilo l'ap­pello della AP 2 è destinato all'insuccesso.

b)

Quanto al ritratto dell'attore con orecchie d'asino, non può seriamente

revocarsi in dubbio che esso leda la personalità del soggetto per il suo

carattere infamatorio. Certo, la satira può giustificare anche la derisione (cfr.

sentenza del Tribunale federale 5A_553/2012 del 14 aprile 2014 consid. 3.2 in: Sic!

2014 pag. 458). Non si vede però quale interesse preponderante o quale interesse

del pubblico all'informazione giustificasse un fotomontaggio siffatto (per

analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_376/2013 del 29 ottobre 2013) se

non l'intento di esporre l'attore al pubblico ludibrio. In proposito l'appello manca

di consistenza.

c)

Relativamente

alla qualifica di “imbecille”, apparsa nel __________ del 23 ottobre 2011 circa

il diritto alla libertà economica garantito dall'art. 27 Cost., l'articolista

si è così espresso: “Uella Pantera Rosa t'è capìi? Se vuoi ti invia­mo anche il

resto dell'articolo 27 in via degli imbecilli n. 28” (doc. 5). Il termine di “imbecille” è inequivocabilmente ingiurioso, giacché significa “stupido,

idiota”, e trascende nell'insulto. E un insulto lede sempre la personalità del

destinatario. Al riguardo l'appello si rivela una volta di più infondato.

d)

Quanto al temine “pirla”, sulla prima pagina del settimanale del 6

novembre 2011 figura la seguente frase: “Sapevamo che l'invasato lic. iur.

fosse un pirla, ma non credevamo fino a questo punto” (doc. 7). “Pirla” è una

forma verbale familiare e popolaresca che identifica una “persona sciocca e

goffa, facile da raggirare e imbrogliare”. Nel quadro dell'articolo in questione,

per di più rivolta a un legale, essa denota la volontà di schernire l'avversario,

sottolineandone la pochezza come persona, e scade nell'accezione di “persona

stupida e sprovveduta”. Nel contesto illustrato essa costituisce un'ingiuria,

che lede come tale la personalità del destinatario. In Italia, del resto, la suprema

Corte di cassazione ha qualificato l'epiteto di “pirla” proprio come ingiuria (sentenza

4036/06 del 14 febbraio 2006). Una volta di più, di conseguenza, l'appello vede

la sua sorte segnata.

e)

Nel __________ del 15 gennaio 2012, a commento delle dimissioni annunciate da E__________, responsabile del __________ della __________, l'articolista

si è così espresso: “Adesso speriamo di non cadere dalla padella alla brace!

Visto che ormai, in virtù del suo essere anti__________ patologico al limite

dello psichiatrico, l'invasato lic. iur. AO 1 …” (doc. 16). L'affermazione è inquadrata

esplicitamente nel mordace confronto politico che oppone l'attore alla __________

e denuncia la presunta intolleranza di lui, ma nessun lettore medio può arguire

nemmeno da lungi che l'attore sia clinicamente “al limite dello psichiatrico” o

di labili condizioni psichiche. Essa non svaluta dunque l'attore né la sua considerazione

professionale o sociale, ma solo il suo credo politico, di modo che non può ritenersi

lesiva della personalità. Su questo punto l'appello è provvisto di buon diritto.

E. 11 Il Pretore ha definito “di

meno

(ma pur sempre lesive)” talune considerazioni apparse in un

articolo pubblicato sul __________ il 24 aprile 2011 (doc. 1) e il 13 novembre

2011 (doc. 8). Egli

non ha precisato però di quali affermazioni

si tratti, né ciò risulta minimamente dalla motivazione della sentenza, il che

disattende già a prima vista i requisiti di una condanna fondata su un'azione

di inibizione. Nella petizione l'attore aveva specificato nondimeno quali fossero

le affermazioni contenute nei vari articoli da lui ritenute lesive della

personalità. Ciò impone di passarle singolarmente in rassegna.

a)

L'articolo

del 14 aprile 2011, che recava il titolo “Padroncini chiamati da chi?”, lasciava

supporre che l'attore avesse fatto capo a lavoratori stranieri per l'esecuzione

di determinate opere, ma ciò non è di per sé offensivo. Certo, in un passaggio il

legale è identificato come “sfasciatore della piazza finanziaria ticinese”, tuttavia

nell'ottica di un lettore spassionato tale apprezzamento non

basta

per ledere la personalità del sog­getto. Priva di ogni

contestualizzazione, l'invettiva è sicura­men­te malevola, ma non integra gli

estremi dell'art. 28 cpv. 1 CC.

b)

Sul

__________ del 13 novembre 2011 (doc. 8) si legge a pagina 10 che l'attore, “ex

__________, tenta di spacciarsi per paladino della legalità e ama pure fregiar­si

del titolo di docente universitario”, salvo avere “collaborato ad infrangere

svariate norme penali. Non solo per quel che riguarda i contenuti dei suoi

prodotti ad alto standard culturale, ma anche per la modalità d'azione

(falsificazione…)”. La “falsificazione” si riferisce al falso __________ e al

falso __________ da lui confezionati e distribuiti (sopra, consid. 10a).

L'informazione non è di per sé inesatta. Che tale azione potesse poi evocare

nel lettore medio l'esistenza di strascichi penali, del resto puntualmente

verificatisi (doc. 16), appare evidente. Si potrà opinare sulla correttezza del

termine “falsificazione”, ma ciò non è sufficiente per far apparire lo scritto inveritiero.

Sotto questo profilo l'articolo non denigra l'attore, ponendolo in una luce

equi­voca o sminuendone la

reputazione. Anche

su questo punto l'appello si rivela fondato.

c)

Sempre

sull'edizione del 13 novembre 2011, a pagina 27, si trovava sul __________ un articolo

intitolato “Un uomo pericoloso”, con il soprattitolo (occhiello) “Quando la

carriera si costruisce sulla pelle degli altri” e il sommario “Dal caso __________

a quello __________, passando per il caso __________. La carriera dall'ex __________,

AO 1, mostra il profilo di un uomo che non ha mai esitato a schiacciare altri

esseri umani, pur di raggiungere i propri obbiettivi”. I fatti menzionati

dall'articolista risalgono a decenni addietro. Ora, la giurisprudenza riconosce

un cosiddetto diritto all'oblio, nel senso che più il tempo passa, meno si

giustifica l'interesse pubblico alla divulgazione di determinati fatti rispetto

alla protezione della personalità dell'individuo (DTF 111 II 214 in alto;

Jeandin

, op. cit., n. 46 ad art. 28 CC). Se

non che, trattandosi di persone attive nella vita pubblica, sul conto loro è

lecito riferire anche per quanto riguarda i trascor­si, sempre che i fatti

siano correlati all'attività pubblica (

Meili,

op. cit., n. 52 ad art. 28 CC).

Nella fattispecie

l'attore

è

indub­biamente un uomo conosciuto a livello cantonale e, al

momento della pubblicazione, era attivamente intervenuto nel dibattito politico

ticinese. Non può dunque lamentare una lesione della sua personalità solo

perché l'articolo riportava alla luce vecchie storie. L'editoriale sarà

sicuramente poco nobile e ancor meno signorile,

ma il semplice fatto di

descrivere l'attore come “un uomo pericoloso”, che “costruisce la carriera

sulla pelle degli altri”, asserendo che “la sua carriera mostra il profilo di

un uomo che non ha mai esitato a schiacciare altri esseri umani, pur di

raggiungere i propri obbiettivi” appare facilmente riconoscibile come un

giudizio di valore astioso e partigiano, che pertanto non può dirsi disonorevole.

d)

Relativamente

all'annosa vicenda del dott. __________, nel citato articolo si legge che “nel

caso (…) ci scappò pure il morto. Perché il medico luganese, dopo essere stato

assolto con formula piena dall'accusa di omicidio volontario di 21 pazienti

della clinica di cui era responsabile (accusa promossa dal __________ AO 1),

poche ore dopo avere scritto ai giornali una breve lettera riassuntiva della

vicenda, morì. Di crepacuore.” Nel riquadro a fondo pagina, intitolato “Quando

ci scappa il morto”, oltre al riassunto della vicenda, si legge altresì che “__________,

dopo un paio di interrogatori condotti da AO 1, venne arrestato”. Contrariamente

a quanto sostiene l'attore, nell'articolo non si afferma che l'arresto di __________

sia stato ordinato da lui. È però fuori dubbio che, incentrando il servizio sulle

conseguenze della vicenda penale per il medico, un pubblico spassionato (cioè

non prevenuto e di adeguata cultura) sia indotto subdolamente a trarre l'ovvia

conclusione che la morte fosse dovuto al procedimento penale avviato dall'attore

e conclusosi con l'assoluzione dell'imputato. Ciò che però non può dirsi né risulta

dagli atti. Si tratta così di un'illazione dell'articolista non sufficientemente

riconoscibile da un lettore medio, intesa a sminuirne l'onorabilità e la reputazione

professionale dell'attore. Così com'è esposto, l'addebito è pesante, tanto più se

rivolto a un magistrato inquirente, ed è dunque lesivo della personalità dell'interessato.

e)

Per

quanto attiene alla vicenda di __________, nel noto articolo si legge che “l'imprenditore,

nel 1987, ebbe l'onore di assaporare il pugno di ferro in un guanto, sempre di

ferro, dell'allora __________ luganese. __________ scontò cinque mesi e mezzo

di carcere preventivo. Dopo nove anni e mezzo emerse la verità. Era innocente e

quindi estraneo ai fatti che gli venivano imputati da AO 1. Il Cantone, nel

2005, dovette sborsargli 125 mila franchi”. Nel box, intitolato “Tanto paga il

Cantone” si ricorda come __________ fosse accusato dal suo socio in affari di

una serie di reati, che l'avvocato del socio era AO 1, che l'inchiesta penale fu

promossa da C__________ e che la vicenda si concluse nove anni e mezzo dopo con

un non luogo a procedere. Nel riquadro figura altresì che “__________venne non

solo fatto arrestare e rinchiuso in prigione da AO 1, ma l'operazione che portò

le manette ai polsi dell'imprenditore fu draco­niana: vennero coinvolti

qualcosa come venti agenti di polizia. __________ rimase cinque mesi e mezzo in

detenzione preventiva. E successivamente fu completamente scagionato”.

L'interessato

fa valere che l'arresto non fu ordinato da lui, bensì dall'allora __________ C__________.

Riconosce però di essere stato il patrocinatore del denunciante (doc. 20). E in

nessun passaggio dell'articolo si accusa AO 1 di avere arrestato __________. La

narrativa induce un lettore medio a concludere semplicemente che l'arresto e l'incarcerazione

sia stata la conseguenza della denuncia sporta dall'attore per conto del suo

cliente, anche perché nel pezzo si dice chiaramente che l'inchiesta penale è

stata promossa da C__________. E che, per finire, il Cantone Ticino sia stato

condannato a versare a __________ un risarcimento di fr. 125

000.– è vero. L'attore può legittimamente pretendere

che un giornalista non racconti falsità e non sottaccia fatti essenziali, ma

non che descriva i fatti nel modo da lui voluto, esponendo le sue motivazioni

personali. In concreto la narrativa del pezzo è fors'anche semplicistica e

tendenziosa, ma non si può dire che contenga fatti inveritieri. Non si riscontra

pertanto alcuna lesione della personalità dell'attore.

f)

In

merito alla vicenda __________ /__________, il predetto articolo riassume la

cronistoria delle vicissitudini che hanno coinvolto __________, il fondo d'investimenti

__________ e __________. Vi si legge che “lo stesso anno [1985] AO 1, pensò di

finire in bellezza la sua carriera come procuratore pubblico. Come? Avviando un

pro­cedimento penale contro __________ e altre figure di spicco di __________.

Un procedimento penale che diede il colpo di grazia all'imprenditore __________.

Nel frattempo, un gruppo di investitori di __________ aveva sporto denuncia penale

contro __________, che passò al contrattacco. Chi scelse come legale? ma l'ex __________

AO 1. Lo stesso che aveva avviato il procedimento penale contro i responsabili

di __________. Ma durante il processo, sia __________ che i suoi collaboratori,

risultarono estranei a tutti i fatti contestati da AO 1”. Nel riquadro,

intitolato “Il mago dei conflitti di interessi”, si riprende sostanzialmente la

stessa versione dei fatti.

Che

il procedimento penale avviato nel confronti di __________ “diede il colpo di

grazia all'imprenditore __________” è probabilmente un'affermazione esagerata,

la vicenda essendo assai più complessa, ma è un'interpretazione chiaramente soggettiva

del giornalista protetta dalla libertà di stampa. Neppure l'attore smentisce, del

resto, di avere aperto a suo tempo un procedimento penale contro __________ e

di avere in seguito patrocinato __________ nel procedimento penale contro i responsabili

del fondo d'investimenti. Pur esposta con enfasi polemica, nella sostanza la

notizia pubblicata dal periodico è quindi veritiera. Ciò non significa ancora

che l'attore versasse davvero in un conflitto d'interessi, ma tale è la

conclusione che il giornalista soggettivamente trae nel titolo del riquadro ed

è oggettivamente riconoscibile come opinione di lui. Potrà anche trattarsi di

una conclusione affrettata o finanche settaria, un conflitto d'interessi

dovendosi verosimil­mente fondare anche su altre premesse, tuttavia ciò non basta

per ledere la personalità dell'attore. Anche al riguardo l'appello merita perciò

accoglimento.

E. 12 In definitiva alla convenuta va proibito di pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ testi che qualifichino AO 1 di “invasato”, “pirla” o “domiciliato in via degli imbecilli” (sopra, consid. 10a, 10c e 10d), immagini che rappresentino lo stesso AO 1 con orecchie d'asino (sopra, consid. 10b) e affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________ (sopra, consid. 11d). Quanto a eventuali giustificazioni del proprio agire, la AP 2 non allude ad alcun motivo previsto dall'art. 28 cpv. 2 CC, salvo evocare il contesto politico degli accadimenti e il contegno mostrato dall'attore medesimo, fattori di cui si è già tenuto conto nei considerandi che precedono. Il parziale accoglimento dell'azione comporta la reiezione dell'azione di accerta­mento, la quale ha – come detto – indole meramente sussidiaria (sopra, consid. 4).

E. 13 La pubblicazione del dispositivo della sentenza sul __________, già disposta dal Pretore (art. 28 cpv. 2 CC), non è contestato di per sé dall'appellante, la quale ne chiede l'annullamento per non avere leso la personalità dell'attore. Nella misura in cui la sentenza odierna accerta il contrario, non vi è ragione dunque per scostarsi dalla decisione impugnata.

E. 14 Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda AP 1, esse andrebbero quindi a carico dell'attore. Non si deve trascurare tuttavia che, non fosse intervenuta la morte di lui, l'azione inibitoria sarebbe verosimilmente stata accolta almeno in parte (come nei confronti della AP 2). Circa l'azione di accertamento, essa va respinta non perché la lesione della perso­nalità dell'attore non sussista, ma perché essa non risulta gene rare effetti molesti residui. Se da un lato l'attore ha omesso dun que di sostanziare un requisito di merito (i postumi della lesione), dall'altro con il suo contegno AP 1 ha indotto l'attore a piatire, onde l'esigenza di un apprezza­mento equitativo sulle spese (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) che giustifica la suddivisione dei costi a metà. La circostanza che l'attore non sia patrocinato non osta alla compensazione delle ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4P.226/2002 del 21 gennaio 2003, consid. 4). Relativamente alla AP 2, l'azione di inibizione si rivela – come si è visto – parzial­mente fondata, mentre dev'essere respinta l'azione di accertamento. Data la vicendevole soccomben­za, anche a tale riguardo si giustifica, nel risultato, di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (art. 106 cpv. 2 CPC). L'esito del giudizio odierno incide anche sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata, che segue identica sorte.

E. 15 Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che alla AP 2 è vietato: a) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ testi che qualifichino AO 1 di:

– invasato,

– pirla,

– domiciliato in via degli imbecilli; b) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ immagini che rappresentino AO 1 con o recchie d'asino; c) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________. Il presente dispositivo comprende anche tutte le pubblicazioni correlate al settimanale __________, in specie le locandine appese alle cassette di distribuzione.

2.   Ogni contravvenzione ai divieti che precedono può essere sanzionata: a) per disobbedienza a ordine dell'autorità giusta l'art. 292 CP, secondo cui “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”; b) con una multa disciplinare di fr. 5000.– a carico di ogni contravventore in virtù dell'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC.

3.   Alla AO 1 è ordinato di pubblicare a proprie spese sul settimanale __________, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il testo che segue su un quarto della prima pagina: La prima Camera civile del Tribunale d'appello, statuendo con sentenza del 23 dicembre 2014 nella causa promossa da AO 1, __________ contro AP 1, già in __________, e AP 2, __________ ha deciso : La petizione è parzialmente accolta, nel senso che alla AP 2 è vietato: a) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ __________ testi che qualifichino AO 1 di:

– invasato,

– pirla,

– domiciliato in via degli imbecilli; b) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ immagini che rappresentino AO 1 con orecchie d'asino; c) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________.

4.   Le spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili. II.  Le spese processuali di appello, di fr. 500.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà solidalmente a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico della controparte, compensate le ripetibili. III.  Notificazione a: –; –. Comunicazione: –;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2014 11.2012.101 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2014 11.2012.101 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2014 11.2012.101

Protezione della personalità: soggetti attivi nella vita politica

Incarto n. 11.2012.101 Lugano 23 dicembre 2014 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti vicecancelliera: F. Bernasconi sedente per statuire nella causa SE.2012.39 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 1° febbraio 2012 dall'AO 1 contro AP 1 († 2013), già in, al quale è subentrato in causa l'erede unico, e AP 2 (patrocinati dall'avv. dott. PA 1), Speiss. giudicando sull'appello del 30 agosto 2012 presentato da AP 1 e dalla AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 agosto 2012; Ritenuto in fatto:                A. Il 1° febbraio 2012 l'avv. AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di accertare che AP 1, quel tempo direttore responsabile del settimanale __________, e la AP 2, editrice del periodico, avevano leso la sua personalità tramite una “campagna stampa” dal 24 aprile 2011 al 1° febbraio 2012 (domanda n. 1). Egli ha chiesto inoltre che AP 1 e la AP 2 fossero obbligati a rifondergli fr. 10 000.– in riparazione del torto morale (domanda

n. 2), a pubblicare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza il dispositivo della decisione su un quarto di pagina del settimanale __________, sui quotidiani __________, __________ e __________, come pure sui settimanali __________ e __________ (domanda n. 8). Infine egli ha chiesto che ai convenuti fosse vietato, sotto comminatoria dell'art. 291 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–, di pubblicare, stampare, distribuire mediante il settimanale __________ e pubblicazioni connesse al giornale, in particolare le locandine appese alle cassette di distribuzione (domande n. 3, 4, 5, 6 e 7): a) articoli notizie e simili argomenti già trattati nella campagna stampa dal 24 aprile 2011 a tutt'oggi riguardante la persona e le attività di AO 1; b) sue fotografie, disegni, immagini e simili, veritiere o alterate; c) il suo nome e cognome in caratteri più evidenziati in specie nei titoli, sottotitoli, sopratitoli, infratitoli, che non in quelli redazioniali usuali per il testo degli articoli; d) il suo nome e cognome o altri segni identificativi in rubriche del tipo elenchi di domande, sondaggi, quiz, cruciverba o analoghi; e) apprezzamenti, qualifiche, definizioni, aggettivi riguardanti la sua persona:

– sulle qualità personali e di carattere, del tipo “invasato” e simili;

– sulle qualità professionali, del tipo “avvocato delle cause perse” e simili; f) qualsiasi articolo, notizia, informazione e commento sul contenuto e lo sviluppo della presente causa . Le richieste

n. 3, 4, 5, 6 e 7 sono state avanzate già in via provvisionale. B. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e ha fissato a AP 1 e alla AP 2 un termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. Il termine è decorso infruttuoso. Con decreto cautelare del 23 aprile 2012 il Pretore ha poi vietato ai convenuti, sotto comminatoria penale e di una multa disciplinare di fr. 5000.–, di “pubblicare, stampare, distribuire, mediante il settimanale __________, comprese le pubblicazioni connesse, articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili con le modalità espressive riportate nei doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 16, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di AO 1”. Al dibattimento del 4 giugno 2012 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato e il convenuto ha duplicato. Entrambe le parti hanno offerto prove. C. Con sentenza del 9 agosto 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha accertato la lesione del la personalità dell'attore per opera dei convenuti “tramite gli articoli pubblicati sul settimanale __________ nel periodo dal 24 aprile 2011 al 1° febbraio 2012”, ha vietato ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.– da parte di ogni contravventore – di pub­blicare, stampare, distribuire, mediante il settimanale __________ articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili “con le modalità espressive riportate nei doc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di AO 1”, ha esteso il divieto “a tutte le pubblicazioni connesse con il settimanale __________, in specie la locandina appesa alle cassette di distribuzione, e ha condannato i convenuti a pubblicare a loro spese il dispositivo della sentenza con un testo introduttivo entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione su un quarto della prima pagina del __________. Sulla riparazione del torto morale il Pretore non ha formalmente statuito, limitandosi a respingerla nella motivazione. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico convenuti. D. Contro la sentenza appena citata AP 1 e la AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 12 set tembre 2012 nel quale chiedono di rigettare la petizione, di porre tutte le spese giudiziarie a carico dell'attore e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. In subordine essi postulano l'assunzione da parte di questa Camera delle prove non esperite dal Pretore o, quanto meno, il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio previa assunzione delle prove offerte. Nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2012 AO 1 propone di respingere il ricorso. AP 1 è deceduto in pendenza di appello, il 7 marzo

2013. Suo unico erede è il figlio __________. Considerando in diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e segg. CPC. Se non che, un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove verta solo al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, alla consegna dell'utile (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & M c Kenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami) o a finalità principalmente commerciali (Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89 a CC, Ginevra/Zuri­go/Basilea 2014, pag. 356 n. 747). Nella fattispecie l'attore ha chiesto anzitutto al Pretore di accertare la lesione della propria personalità e di obbligare i convenuti ad astenersi, sotto comminatoria penale, da qualsiasi pubblicazione su di lui. Solo in dipendenza di ciò egli ha postulato la riparazione del torto morale, né la sua iniziativa denota – per altro – finalità commerciali. La petizione doveva seguire così la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, non quella semplificata. La decisione del Pretore è appellabile, comunque sia, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza di primo grado è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 10 ago­­sto 2012. Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa fino al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in esame, depositato il 12 settembre 2012, è di conseguenza ricevibile. 2. Dal profilo formale gli appellanti sostengono che il dispositivo della sentenza impugnata è incomprensibile, giacché per finire essi sono condannati a rispettare la legge, ovvero a non ledere la personalità dell'attore, ciò che è evidente e pleonastico. Inoltre il dispositivo è intelligibile solo facendo riferimento ai documenti di causa. Essi lamentano poi l'errata procedura adottata dal Pretore, così come il rifiuto di assumere prove offerte, ciò che avreb­be recato pregiudizio al loro diritto di essere sentiti. Ora, sulla formulazione del dispositivo si dirà in appresso. Circa la fallace procedura applicata in prima sede, tale irregolarità non ha menomato il diritto d'essere sentiti dei convenuti, i quali hanno potuto esprimersi liberamente dinanzi a un giudice munito di piena cognizione in fatto e in diritto. Tant'è che nemmeno essi spiegano in che modo i loro diritti di difesa sarebbero stati concretamente limitati. Per quel che è delle prove respinte dal Pretore, gli appellanti chiedono il richiamo degli incarti civili e penali fra la ditta T__________ e il quotidiano __________ perché “anche allora si assisteva a un esacerbarsi del contenzioso politico” e l'editore del giornale fu scagionato da ogni responsabilità ancorché avesse tacciato la T__________ di “puttana” (memoriale, pag. 7 in alto). Non è dato a divedere però quale concreto influsso potrebbero avere per il giudizio gli atti contenuti in procedure riguardanti soggetti giuridici estranei e mal si comprende in che modo asserzioni ritenute non lesive della personalità di terzi importino per giudicare l'attuale fattispecie. Quanto alla chiamata dei testimoni M__________ e L__________ (per narrare dei mezzi d'informazione messi a disposizione dell'attore in modo da proteggere la sua sfera privata contro gli attacchi dei convenuti), G__________, M__________ C__________ e D__________ (per riferire della presenza dell'attore sui media, della sua sagacia, della sua foga polemica, della percezione dei suoi insulti nell'ambito del contenzioso politico), così come G__________ N__________, avv. __________ M__________, avv. A__________ e padre __________ (per spiegare come mai l'attore ha scelto il controin­sulto per reagire all'insulto), la loro deposizione non apporterebbe con ogni verosimiglianza elementi utili ai fini del giudizio, ove appena si consideri che pur in presenza di un personaggio pubblico non sussiste una libertà di stampa assoluta, la divulgazione di notizie false e di giudizi di valore lesivi dell'onore violando la personalità della vittima (sotto, consid. 9b). Ciò posto, conviene procedere senza indugio all'esame dell'appello. 3. Secondo l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa, compreso il redattore responsabile e l'editore di un organo di stampa (DTF 126 III 165 consid. 5a/aa). L'art. 28 a cpv. 1 CC precisa che l'attore può chiedere al giudice:

– di proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),

– di far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o

– di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (“azione di accertamento”). La situazione essendo suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore può avanzare una richiesta a titolo principale e un'altra in via subordinata. Non solo: modificandosi la situazione, egli può mutare la domanda in ogni tempo (Jeandin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 28 a; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 219 n. 577b con rinvio). L'art. 28 a cpv. 2 CC abilita inoltre l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in caso di lesione della personalità per opera dei mass media, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubblicata. Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'a zione specifica (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 28 a CC; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 219 n. 578; Meier/de Luze, op. cit., pag. 356 n. 748; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 122 n. 566). Sono riservate – con ogni evidenza – le ulteriori azioni di risarci ­mento del danno, di riparazione morale (disciplinate dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni della gestione d'affari sen­za mandato (art. 28 a cpv. 3 CC). 4. L'azione inibitoria e quella di rimozione hanno carattere difensivo: l'una tende a prevenire una lesione imminente, l'altra a mettere fine a una lesione in atto. L'azione di accertamento per contro è sussidiaria (come questa Camera ha già avuto modo di ricordare: RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c): la lesione essendosi ormai consumata, essa tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere, rispettivamente a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo qualora la situazione dovesse ripresentarsi (Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 227 n. 594 seg.; Meier/de Luze, op. cit., pag. 365 n. 766 e pag. 366 n. 769; Jeandin, op. cit., n. 10 segg. ad art. 28 a CC). Ciò premesso, in concreto l'attore non poteva avanzare due richieste cumulative per un'identica lesione (quella legata alla “campagna stampa dal 19 ottobre 2011 al 1° febbraio 2012”). Invero delle due l'una: o l'offesa minacciava di ripetersi, e in tal caso era data l'azione di inibizione, o l'offesa si era ormai consumata, e in tal caso rimaneva solo l'azione di accertamento, sempre che continuassero a prodursi effetti molesti. L'attore ha avviato, invece, sia un'azione di accertamento (domanda n. 1) sia un'azione di inibizione (domanda n. 3). Il Pretore non poteva manifestamente accoglierle entrambe con riferimento alle medesime offese (dispositivo n. 1). 5. Si aggiunga, sempre per quel che è delle azioni difensive (inibitoria o di rimozione), ch'esse possono mirare solo a provvedimenti determinati (RtiD II-2012 pag. 789 consid. 5 con rinvii), poiché non devono restringere la libertà del convenuto oltre il necessa rio (Steinauer/Fountoula­kis, op. cit., pag. 221 n. 582 e pag. 225

n. 591 con rimandi). Ciò significa che g li ordini o i divieti devono essere definiti e precisati in modo da poter formare oggetto di esecuzione diretta (Stei­nauer/Foun­toulakis, op. cit., pag. 221 n. 582a con riferimento a DTF 97 II 93, confermata in DTF 131 III 73 consid. 3.3). A maggior ragione ove si pensi che tali ordini o divieti sogliono essere muniti di comminatorie penali e che il giudice civile non può emanare generiche diffide, lasciando all'autorità penale il compito di decidere se un certo comportamento concreto violi o no l'art. 292 CP (RtiD II-2012 pag. 789 in fon­do con rinvii). L'esigenza di ingiunzioni chiare e definite si impone, del resto, anche perché il convenuto ha diritto di sapere con precisione che cosa si pretenda da lui e quali estremi possono giustificare una sanzione (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 mar­zo 1993, consid. 3a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 361

n. 758 e pag. 363 n. 762). Se dagli atti processuali non risulta con sufficiente precisione quali comportamenti del convenuto dovreb­bero essere vietati, il giudice sollecita d'ufficio l'attore a specificare le richieste (DTF 97 II 94 in alto). Nella fattispecie l'attore non poteva chiedere perciò di obbligare i convenuti ad astenersi da ogni e qualsiasi pubblicazione sulla sua persona, né il Pretore poteva emanare un ordine tanto generico (dispositivo n. 1 secondo capoverso). All'attore incombeva di specificare partitamente quali affermazioni o quali giudizi di valore i convenuti non potessero pubblicare. 6. Per tornare al caso specifico, si è visto che l'attore ha promos­so simultaneamente un'azione di accertamento (domanda n. 1) e un'azione di inibizione (domanda n. 2), ma che l'una è sussidiaria all'altra (sopra, consid. 4). In primo luogo va esaminata quindi l'azio­ne di inibizione, fermo restando che sapere se una lesione della per­sonalità sia “imminente” – o stia per ripetersi – va deciso in base della situazio­ne del momento in cui il giudice statuisce; se poi la lesione si verifica o addirittura si consuma in corso di causa, l'azione di inibizione va respinta (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 28 a CC; Steinauer/ Fountoulakis, op. cit., pag. 220 n. 580a; Meier/de Luze, op. cit., pag. 360 n. 757 con richiami). In concreto il Pretore ha reputato, al momento del giudizio, che la lesione apparisse “senz'altro imminente” siccome i convenuti avevano già commesso lesioni analoghe la cui ripetizione non era esclusa (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), ciò che nell'appello gli interessati neppure contestavano. Dopo di allora tuttavia la situazione è radicalmente mutata, AP 1 essendo deceduto in pendenza di appello. Per quanto lo concerne, di conseguenza, il rischio di recidiva intravisto dal Pretore più non sussiste. È vero che in un'azione di inibizione gli eredi del convenuto subentrano al defunto, ove questi deceda pendente causa, se possono impedire il verificarsi – o il ripetersi – della lesione (Stei­nauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 202 n. 550c con richiamo; Meier/de Luze, op. cit., pag. 352 nota 1480; v. anche Meili, op. cit., n. 37 ad art. 28 CC). Quando l'offesa continua a essere imminente dopo la morte del convenuto, in altri termini, l'attore deve poter agire contro gli eredi se costoro possono inibire la minaccia. Sta di fatto che __________, unico erede del convenuto (certificato ereditario rilasciato il 9 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4), non risulta voler reiterare sul settimanale __________ gli attacchi del padre. Nulla giustifica dunque di impartirgli divieti. Ne segue che l'azione di inibizione diretta contro AP 1 va respinta, non riscontrandosi (più) un rischio di lesione imminente per la perso­nalità di AO 1. Su questo punto la sentenza di primo grado dev'essere riformata. 7. Nelle circostanze descritte occorre esaminare se, per quanto riguardava AP 1, si giustifichi di accogliere l'azione (sussidiaria) di accertamento. Nulla impedisce per vero che in caso di morte del convenuto un'azione di accertamento sia promossa – o, se è già pendente, segua il suo corso – nei confronti degli eredi, non richiedendosi da costoro alcuna prestazione personale (sopra, consid. 5). Diversamente da quanto vale in materia di azioni difensive, poi, chi propone un'azione di accertamento non è tenuto a precisare le singole espressioni, le singole affermazioni o i singoli passaggi ritenuti lesivi della propria personalità, già per il fatto che non occorre pronunciare ingiunzioni e che la sentenza non abbisogna di esecuzione (Meili, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 28 a CC). Ai fini del giudizio è sufficiente che l'offesa alla personalità si evinca dall'insieme di una pubblicazione o dal sunto di un'esposizione (loc. cit.). Quanto deve sussistere ad ogni modo, anche in caso di morte del convenuto, è una si­tuazione pregiudizievole per l'attore (RtiD II-2006 pag. 683 con­sid. 4a con riferimenti). E l'attore può vantare un interesse legittimo all'accerta­mento solo ove persistano strascichi molesti della lesione (di per sé ormai finita). Scopo dell'azione di accertamento non è invero di dare soddisfazione all'offeso, bensì di eliminare gli effetti residui di una lesione, l'azione di accertamento configurandosi come la continuazione di un'azione di rimozione (DTF 127 III 484 consid. 1c/aa e pag. 486 a metà). Accertare l'esistenza di una lesione della personalità per il solo pas­sato non entra in linea di conto. a) La libertà di stampa o di espressione, compreso il diritto alla satira, alla caricatura, all'irriverenza, allo sberleffo o alla derisione non giustificano delitti contro l'onore e la sfera personale riservata (Steinauer/Fountoula­kis, op. cit., pag. 251 n. 629). Nella fattispecie ci si può domandare nondimeno se, almeno in certa misura, le offese ravvisate dal Pretore non connotino riconoscibili e manifeste espressioni di astio politico. La stampa di partito non è necessariamente un esempio di correttezza e può accusare pesanti cadute di stile, ciò di cui il pubblico dei lettori è consapevole, né incombe al giudice civile impartire lezioni di buona creanza e di signorile rispetto. La giustificazione degli appellanti, secondo cui “una personalità pubblica salita spontaneamente sul ring non può considerarsi personalmente lesa dalle sberle che subisce in restituzione dei suoi colpi” (appello, pag. 9 seg.) andrebbe quindi verificata meglio. L'esercizio risulterebbe nondimeno infruttuoso se effetti molesti della lamentata lesione non continuassero a sus­sistere. Giovi quindi esa­minare previamente tale questione. b) Il Pretore ha ritenuto che, al momento di statuire, la lesione della personalità dell'attore continuasse “senz'altro a produrre i suoi effetti molesti” (sentenza impugnata, pag. 4 verso l'alto). Invano si cercherebbe di sapere però quali fossero concretamente tali effetti e in che consistessero. Il primo giudice ha evocato il grave pregiudizio morale ed economico subìto dall'attore, amplificato da “ una diffusione certamente non marginale nella Svizzera italiana (ove il lettore medio risiede), visto che si tratta di un mass media gratuito e che viene pubblicizzato nel pubblico attraverso un sistema di manchette appese all'ester­no delle cassette di distribuzione” (loc. cit., pag. 5). L'esistenza della lesione non va confusa tuttavia con gli strascichi. E sotto questo profilo appare dubbio che a distanza d'anni “le informazioni basate sull'insulto e il dileggio” espressi tramite il giornale siano ancora vive nella memoria del pubblico. L'azio ne di accertamento inoltre non è destinata a eliminare effetti molesti che si estinguono da sé con il passare del tempo, bensì effetti molesti che continuano a gravare più o meno durevolmente sulla reputazione della vittima (DTF 127 III 485 a metà). Non si dimentichi poi che fino alla morte del convenuto era proponibile in concreto

– come detto (consid. 6) – l'azione di inibizione, la quale ostava all'azione di accertamento (meramente sussidiaria: sopra, consid. 3). La questione legata agli effetti persistenti dell'offesa è divenuta di rilievo solo con la morte di AP 1 (nel marzo del 2013), la quale ha fatto venir meno il rischio che la lesione della personalità si ripetesse. Solo a quel momento è entrata in linea di conto l'azione di accertamento. Il problema è che, pur avendo avanzato la richiesta di accertamento sin dall'inizio, con la petizione, l'attore non ha mai accennato a postumi più o meno duraturi che sarebbero continuati a sussistere dopo l'offesa. Nemmeno alla morte del convenuto egli ha accennato nulla di simile, seppure davanti a questa Camera potesse finanche mutare le richieste di giudizio (sopra, consid. 3). Non si ravvisa dunque un interesse legittimo sufficiente che giustifichi di accogliere un'azione di accertamento. c) Non si disconosce che, dandosi una grave violazione della personalità, l'interesse legittimo dell'attore a far accertare giudizialmente l'offesa si presume (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., pag. 228 n. 396b con richiami di giurisprudenza). La presunzione dispensa tuttavia dall'onere della prova, non dallo spiegare in che consista l'interesse legittimo (DTF 123 III 388 in alto con rimandi). Trattandosi di lesioni della personalità arrecate mediante i mass media, gli effetti molesti della lesio­ne potrebbero ricondursi al fatto che le moderne tecniche di archiviazione consentono di accedere praticamente senza limiti a rubriche, raccolte e collezioni di documenti. Che il solo fatto di poter ritrovare in tal modo un determinato articolo (o determi­nati articoli) di stampa basti per sostanziare effetti persistenti di una lesione della personalità è nondimeno dubbio, visto il flusso incessante di informazioni che pervade l'attualità quotidiana (DTF 122 III 452 nel mezzo; Meili, op. cit., n. 8 in principio ad art. 28 a CC con citazioni). Comunque sia, l'attore non ha mai preteso – e a lui incombeva l'onere dell'allegazione – che il pubblico avrebbe sempre potuto rinvenire in archivi cartacei o digitali gli articoli apparsi sul __________. Certo, esiste un sito Internet ‹www.__________ ›, ma non risulta che tale indirizzo consenta di far riapparire allo schermo – eventualmente con l'ausilio di un motore di ricerca – le offese rivolte all'attore da AP 1. Esiste invero un altro sito, il quale tuttavia permette di accedere al contenuto solo per mezzo di un'identificazione e di una parola chiave (‹__________›). Come il pubblico possa procurarsi simili credenziali non è dato di sapere. Anche sotto questo profilo, in ultima analisi, non so­no dati a divedere strascichi della lesione concreti e duraturi. d) Se ne conclude che – come l'azione di inibizione – l'azione di accertamento è destinata all'insuccesso, il che fa decadere la richiesta di pubblicare o comunicare la sentenza a terzi, provvedimento subordinato all'accoglimento di un'azione difensiva o di accertamento (sopra, consid. 3). 8. Rimane da analizzare il pericolo di reiterazione per quanto concerne la AP 2. Taluni articoli riguardanti l'attore pubblicati dal __________ fra l'aprile del 2011 e il febbraio del 2012 recavano invero la sigla __________ (doc. 3, 6 1ª pagina, 10 e 16). Chi si trovasse dietro tale acronimo non è dato di sapere e non si può essere certi che si trattasse del solo AP 1. È vero che gli articoli pubblicati a firma __________ dal settimanale dopo la morte di AP 1 non constano più avere leso la personalità dell'attore, tuttavia ciò può ricondursi al decreto cautelare emesso dal Pretore il 23 aprile 2012. Venisse a cadere il decreto, non si può escludere che la persona celata dietro la sigla __________ reiteri in articoli lesivi della personalità dell'attore facendo capo alla AP 2, editrice del periodico. Nei confronti di quest'ultima l'azione di inibizione non ha quindi perduto interesse. In concreto il Pretore ha vietato la pubblicazione, la stampa, la distribuzione di articoli, notizie, fotografie, disegni, immagini e simili “con le modalità espressive riportate nei doc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16, rispettivamente con altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona di AO 1” (dispositivo n. 1). Già si è detto che ingiunzioni tanto generiche non sono lecite (sopra, consid. 5): il vago richiamo a “modalità espressive” e a ogni “altra forma inutilmente lesiva e inammissibilmente svalutativa della persona” non concretano nemmeno da lungi il comportamento da cui il destinatario deve astenersi. Il che viola il diritto federale (sentenza del Tribunale federale 5C.121/1992 del 10 mar­zo 1993, consid. 3b). Non che la decisione impugnata vada annullata per ciò soltanto, contrariamente a quanto si asserisce nell'appello. Dovessero giustificarsi divieti alla AP 2, in ogni modo, andranno descritte con precisione le lesioni alla personalità passibili di sanzioni. 9. La AP 2 sostiene che l'attore non può lamentare una lesione della personalità, poiché egli stesso ha leso la personalità altrui distribuendo insulti. Ora, l'art. 28 cpv. 1 CC protegge dalle lesioni della personalità, ma non ogni pregiudizio della personalità costituisce una lesione. Per essere tale questa deve configurare un'inammissibile intrusione nella sfera personale valutata secondo criteri oggettivi. Ciò si verifica sicuramente quando è offeso l'onore, ovvero quando si svaluta la considerazione professionale o sociale di una persona. Per stabilire se una dichiarazione sia suscettibile di svilire tale considerazione il giudice deve basarsi sulla percezione di un lettore medio e tenere conto delle circostanze concrete (DTF 135 III 152 consid. 5.2 con richiami). a) Una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un preponderante interesse pubblico o privato oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). I motivi giustificativi enunciati dalla legge hanno carattere generale. Trattandosi di mass media, il giudice deve valutare attentamente l'interesse della persona che invoca la tutela della propria immagine, da un lato, e l'interesse dei media ad assolvere il loro compito informativo, in particolare di controllo, d'altro lato. O pinioni, commenti e giudizi di valore – che per la loro natura non soggiacciono alla prova della verità – sono ammissibili se, per quanto attiene alla fattispecie cui si riferiscono, sono sostenibili. Per converso, giudizi di valore e opinioni personali – anche se fondati su fatti veri – possono ledere la personalità se sono espressi in una forma che degrada inutilmente l'interessato. La pubblicazione di un giudizio di valore essendo garantita dalla libertà di espressione, occorre nondimeno imporsi un certo riserbo nell'intervenire ove il pubblico possa riconoscere su quali fatti il giudizio si fondi. Un'opinione pungente, caustica o finanche sferzante lede la personalità dell'interessato solo se lascia presumere fatti non veri o se nega alla persona toccata qualsiasi dignità (DTF 138 III 644 consid. 4.1.3). b) Trattandosi di persone attive nella vita pubblica, queste sono tenute a sopportare maggiori ingerenze nella loro personalità rispetto ai privati cittadini, in particolare per quanto si riferisce alla loro attività pubblica (DTF 127 III 488 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale federale 5A_553/2012 del 14 aprile 2014 consid. 3.6 con riferimento in: Sic! 2014 pag. 458; Steinauer/ Fountoula­kis, op. cit., pag. 191 n. 538a; Meili, op. cit., n. 52 ad art. 28 CC; Jeandin, op. cit., n. 44 ad art. 28 CC). Il diritto della stampa di evocare situazioni personali può prevalere in simili casi se l'interesse pubblico predomina sull'interesse privato alla riservatezza (sentenza del Tribunale federale 5A_363/2007 del 29 maggio 2008, consid. 4.2.3). Così, chi scende nell'arena politica deve accomodarsi, nell'interesse preponderante dell'informazione al pubblico, di un grado di pubblicità più elevato e quindi di una maggiore limitazione della protezione della sua personalità rispetto a un qualsiasi cittadino (DTF 138 III 645 consid. 4.4.3 con riferimenti). Anche trattandosi di persone attive nella vita pubblica, ad ogni modo, lesioni all'onore e alla sfera personale riservata non sono ammissibili, né si giustifica la diffusione di fatti inveritieri o la pubblicazione di giudizi di valore c he appaiono insostenibili alla luce dei fatti su cui si fondano (DTF 138 III 656 con­sid. 4.4.3). Un'ingiuria, poi, è sempre illecita per principio (sopra, consid. 7a). In campo penale vige invero il principio per cui c hi conduce in modo anonimo una campagna affiggendo manifesti non può valersi della giurisprudenza che impone riserbo nell'applicare sanzioni per oltraggio all'onore perpetrato nell'ambito di un dibattito politico (DTF 128 IV 60 consid. 1d). Che nell'ottobre del 2011 l'attore abbia diffuso copie false del __________ e del periodico __________, assumendosene in seguito la responsabilità (doc. C4 a C6 nell'inc. SE.2012.39), ancora non significa tuttavia che egli si sia precluso la possibilità di intentare azioni a tutela della sua persona (per altro precedenti la diffusione dei falsi). Ognuno è chiamato a rispondere dei propri atti e in questa sede non sono al vaglio le gesta dell'attore. Sotto questo profilo l'appello si rivela destinato all'insuccesso. 10. Precisato ciò, occorre definire partitamente quali affermazioni censurate dall'attore risultino lesive della personalità, esigenza da cui non si può prescindere – come si è spiegato

– dovendosi statuire su un'azione di inibizione. a) Il termine “invasato” (che figura ripetutamente negli articoli doc. 2, 3, 4, 6, 7 e 10) significa, nell'accezione comunemente intesa oggi, “dominato, ossessionato da qualcuno o qualcosa” (loZingarelli 2014, pag. 1180), “dominato, posseduto, da una forte passione, da un sentimento violento” (Grande Dizionario Hoepli di Aldo Gabrielli, edizione online, in: ‹ www. grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/I/invasato_1. aspx?query=invasato+(1)›), “trovato, mostrato in uno stato di grave eccetazione” (Treccani.it, L'enciclopedia italiana, in: ‹ www.treccani.it/vocabolario/invasare1 ›), “dominato, ossessionato da una passione esclusiva e incontrollabile” (Garzanti Linguistica, in: ‹ www.garzantilinguistica.it/ricerca ›), che è anche la prima accezione del lemma riportata da Salvatore Battaglia (Grande dizionario della lingua italiana, vol. VIII, Torino s.d., pag. 397). Se non che, dare dell'esaltato a un avversario potrà apparire spregiativo, ma non al punto da lederne la personalità nel senso dell'art. 28 cpv. 1 CC. Nella fattispecie non si deve dimenticare che un lettore medio sapeva dell'aspra contesa politica insorta fra AO 1 e il movimento allora presieduto da AP 1, iniziata quanto meno nel 2001 con la pubblicazione di articoli sul __________ in cui l'attore veniva accusato – tra l'altro – di patrocinare clienti contro i quali aveva a suo tempo condotto procedimenti penali nella sua funzione di Procuratore pubblico (doc. 18). Ne era seguita la pubblicazione di un diritto di risposta (doc. 20), oltre a una denuncia penale nei confronti dei responsabili del settimanale per diffamazione e concorrenza sleale (doc. 22). La contesa si è acuita nell'estate del 2011, quando l'attore ha pubblicamente e pesantemente criticato la decisione del Consiglio di Stato di sospendere il versamento al­l'Italia di metà dei ristorni 2010 dell'imposta alla fonte (doc. C1 e C2 nell'inc. SE.2012.39, congiunto a fini istruttori) ed è proseguita con l'assunzione della “responsabilità politica e legale” da parte dell'attore per l'edizione fasulla di un __________ e di un __________ (doc. C4 a C6 nell'inc. SE.2012.39), diffusi anonimamente nell'ottobre del 2011 (doc. C17 e C18 nell'inc. SE.2012.39). Se nel caso specifico la connotazione spregiativa del termine ha raggiunto la soglia della lesione della personalità, ciò non si deve dunque all'appellativo in sé. Si deve alla sua assillante reiterazione. Anche un semplice giudizio di valore, in effetti, può ledere la personalità se tende a degradare inutilmente l'interessato, rimanendogli annesso alla stregua di un nomignolo per pubblico scherno. Tant'è che in almeno otto articoli pubblicati sul __________ fra il luglio del 2011 e il gennaio del 2012 (doc. 2 a 7, 10 e 16) il termine “invasato” è stato continuamente e insistentemente accostato al nome dell'attore senza alcuna contestualizzazione. La pervicace ripetizione fa sì che, per finire, in circostanze del genere anche un lettore medio e non prevenuto perda di vista la matrice politica dell'aggettivo e la assimili automaticamente al nome dell'attore. Il quale appare così – per definizione – come una persona fuori si sé, ossessionata, maniaca, indipendentemente da quanto fa o dice. Ciò denota un manifesto intento denigratorio, inteso a ledere la personalità dell'interessato, minandone la reputazione sociale e professionale. A maggior ragione se si pensa che gli articoli in questione sono spesso corredati di una fotografia, finanche in prima pagina (doc. 7), in cui l'attore è effigiato con vistose orecchie d'asino (doc. 2, 3 e 16 2ª pagina). Tale sprezzo sistematico ha offeso inutilmente la personalità dell'attore. Sotto questo profilo l'ap­pello della AP 2 è destinato all'insuccesso. b) Quanto al ritratto dell'attore con orecchie d'asino, non può seriamente revocarsi in dubbio che esso leda la personalità del soggetto per il suo carattere infamatorio. Certo, la satira può giustificare anche la derisione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_553/2012 del 14 aprile 2014 consid. 3.2 in: Sic! 2014 pag. 458). Non si vede però quale interesse preponderante o quale interesse del pubblico all'informazione giustificasse un fotomontaggio siffatto (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_376/2013 del 29 ottobre 2013) se non l'intento di esporre l'attore al pubblico ludibrio. In proposito l'appello manca di consistenza. c) Relativamente alla qualifica di “imbecille”, apparsa nel __________ del 23 ottobre 2011 circa il diritto alla libertà economica garantito dall'art. 27 Cost., l'articolista si è così espresso: “Uella Pantera Rosa t'è capìi? Se vuoi ti invia­mo anche il resto dell'articolo 27 in via degli imbecilli n. 28” (doc. 5). Il termine di “imbecille” è inequivocabilmente ingiurioso, giacché significa “stupido, idiota”, e trascende nell'insulto. E un insulto lede sempre la personalità del destinatario. Al riguardo l'appello si rivela una volta di più infondato. d) Quanto al temine “pirla”, sulla prima pagina del settimanale del 6 novembre 2011 figura la seguente frase: “Sapevamo che l'invasato lic. iur. fosse un pirla, ma non credevamo fino a questo punto” (doc. 7). “Pirla” è una forma verbale familiare e popolaresca che identifica una “persona sciocca e goffa, facile da raggirare e imbrogliare”. Nel quadro dell'articolo in questione, per di più rivolta a un legale, essa denota la volontà di schernire l'avversario, sottolineandone la pochezza come persona, e scade nell'accezione di “persona stupida e sprovveduta”. Nel contesto illustrato essa costituisce un'ingiuria, che lede come tale la personalità del destinatario. In Italia, del resto, la suprema Corte di cassazione ha qualificato l'epiteto di “pirla” proprio come ingiuria (sentenza 4036/06 del 14 febbraio 2006). Una volta di più, di conseguenza, l'appello vede la sua sorte segnata. e) Nel __________ del 15 gennaio 2012, a commento delle dimissioni annunciate da E__________, responsabile del __________ della __________, l'articolista si è così espresso: “Adesso speriamo di non cadere dalla padella alla brace! Visto che ormai, in virtù del suo essere anti__________ patologico al limite dello psichiatrico, l'invasato lic. iur. AO 1 …” (doc. 16). L'affermazione è inquadrata esplicitamente nel mordace confronto politico che oppone l'attore alla __________ e denuncia la presunta intolleranza di lui, ma nessun lettore medio può arguire nemmeno da lungi che l'attore sia clinicamente “al limite dello psichiatrico” o di labili condizioni psichiche. Essa non svaluta dunque l'attore né la sua considerazione professionale o sociale, ma solo il suo credo politico, di modo che non può ritenersi lesiva della personalità. Su questo punto l'appello è provvisto di buon diritto. 11. Il Pretore ha definito “di meno (ma pur sempre lesive)” talune considerazioni apparse in un articolo pubblicato sul __________ il 24 aprile 2011 (doc. 1) e il 13 novembre 2011 (doc. 8). Egli non ha precisato però di quali affermazioni si tratti, né ciò risulta minimamente dalla motivazione della sentenza, il che disattende già a prima vista i requisiti di una condanna fondata su un'azione di inibizione. Nella petizione l'attore aveva specificato nondimeno quali fossero le affermazioni contenute nei vari articoli da lui ritenute lesive della personalità. Ciò impone di passarle singolarmente in rassegna. a) L'articolo del 14 aprile 2011, che recava il titolo “Padroncini chiamati da chi?”, lasciava supporre che l'attore avesse fatto capo a lavoratori stranieri per l'esecuzione di determinate opere, ma ciò non è di per sé offensivo. Certo, in un passaggio il legale è identificato come “sfasciatore della piazza finanziaria ticinese”, tuttavia nell'ottica di un lettore spassionato tale apprezzamento non basta per ledere la personalità del sog­getto. Priva di ogni contestualizzazione, l'invettiva è sicura­men­te malevola, ma non integra gli estremi dell'art. 28 cpv. 1 CC. b) Sul __________ del 13 novembre 2011 (doc. 8) si legge a pagina 10 che l'attore, “ex __________, tenta di spacciarsi per paladino della legalità e ama pure fregiar­si del titolo di docente universitario”, salvo avere “collaborato ad infrangere svariate norme penali. Non solo per quel che riguarda i contenuti dei suoi prodotti ad alto standard culturale, ma anche per la modalità d'azione (falsificazione…)”. La “falsificazione” si riferisce al falso __________ e al falso __________ da lui confezionati e distribuiti (sopra, consid. 10a). L'informazione non è di per sé inesatta. Che tale azione potesse poi evocare nel lettore medio l'esistenza di strascichi penali, del resto puntualmente verificatisi (doc. 16), appare evidente. Si potrà opinare sulla correttezza del termine “falsificazione”, ma ciò non è sufficiente per far apparire lo scritto inveritiero. Sotto questo profilo l'articolo non denigra l'attore, ponendolo in una luce equi­voca o sminuendone la reputazione. Anche su questo punto l'appello si rivela fondato. c) Sempre sull'edizione del 13 novembre 2011, a pagina 27, si trovava sul __________ un articolo intitolato “Un uomo pericoloso”, con il soprattitolo (occhiello) “Quando la carriera si costruisce sulla pelle degli altri” e il sommario “Dal caso __________ a quello __________, passando per il caso __________. La carriera dall'ex __________, AO 1, mostra il profilo di un uomo che non ha mai esitato a schiacciare altri esseri umani, pur di raggiungere i propri obbiettivi”. I fatti menzionati dall'articolista risalgono a decenni addietro. Ora, la giurisprudenza riconosce un cosiddetto diritto all'oblio, nel senso che più il tempo passa, meno si giustifica l'interesse pubblico alla divulgazione di determinati fatti rispetto alla protezione della personalità dell'individuo (DTF 111 II 214 in alto; Jeandin, op. cit., n. 46 ad art. 28 CC). Se non che, trattandosi di persone attive nella vita pubblica, sul conto loro è lecito riferire anche per quanto riguarda i trascor­si, sempre che i fatti siano correlati all'attività pubblica (Meili, op. cit., n. 52 ad art. 28 CC). Nella fattispecie l'attore è indub­biamente un uomo conosciuto a livello cantonale e, al momento della pubblicazione, era attivamente intervenuto nel dibattito politico ticinese. Non può dunque lamentare una lesione della sua personalità solo perché l'articolo riportava alla luce vecchie storie. L'editoriale sarà sicuramente poco nobile e ancor meno signorile, ma il semplice fatto di descrivere l'attore come “un uomo pericoloso”, che “costruisce la carriera sulla pelle degli altri”, asserendo che “la sua carriera mostra il profilo di un uomo che non ha mai esitato a schiacciare altri esseri umani, pur di raggiungere i propri obbiettivi” appare facilmente riconoscibile come un giudizio di valore astioso e partigiano, che pertanto non può dirsi disonorevole. d) Relativamente all'annosa vicenda del dott. __________, nel citato articolo si legge che “nel caso (…) ci scappò pure il morto. Perché il medico luganese, dopo essere stato assolto con formula piena dall'accusa di omicidio volontario di 21 pazienti della clinica di cui era responsabile (accusa promossa dal __________ AO 1), poche ore dopo avere scritto ai giornali una breve lettera riassuntiva della vicenda, morì. Di crepacuore.” Nel riquadro a fondo pagina, intitolato “Quando ci scappa il morto”, oltre al riassunto della vicenda, si legge altresì che “__________, dopo un paio di interrogatori condotti da AO 1, venne arrestato”. Contrariamente a quanto sostiene l'attore, nell'articolo non si afferma che l'arresto di __________ sia stato ordinato da lui. È però fuori dubbio che, incentrando il servizio sulle conseguenze della vicenda penale per il medico, un pubblico spassionato (cioè non prevenuto e di adeguata cultura) sia indotto subdolamente a trarre l'ovvia conclusione che la morte fosse dovuto al procedimento penale avviato dall'attore e conclusosi con l'assoluzione dell'imputato. Ciò che però non può dirsi né risulta dagli atti. Si tratta così di un'illazione dell'articolista non sufficientemente riconoscibile da un lettore medio, intesa a sminuirne l'onorabilità e la reputazione professionale dell'attore. Così com'è esposto, l'addebito è pesante, tanto più se rivolto a un magistrato inquirente, ed è dunque lesivo della personalità dell'interessato. e) Per quanto attiene alla vicenda di __________, nel noto articolo si legge che “l'imprenditore, nel 1987, ebbe l'onore di assaporare il pugno di ferro in un guanto, sempre di ferro, dell'allora __________ luganese. __________ scontò cinque mesi e mezzo di carcere preventivo. Dopo nove anni e mezzo emerse la verità. Era innocente e quindi estraneo ai fatti che gli venivano imputati da AO 1. Il Cantone, nel 2005, dovette sborsargli 125 mila franchi”. Nel box, intitolato “Tanto paga il Cantone” si ricorda come __________ fosse accusato dal suo socio in affari di una serie di reati, che l'avvocato del socio era AO 1, che l'inchiesta penale fu promossa da C__________ e che la vicenda si concluse nove anni e mezzo dopo con un non luogo a procedere. Nel riquadro figura altresì che “__________venne non solo fatto arrestare e rinchiuso in prigione da AO 1, ma l'operazione che portò le manette ai polsi dell'imprenditore fu draco­niana: vennero coinvolti qualcosa come venti agenti di polizia. __________ rimase cinque mesi e mezzo in detenzione preventiva. E successivamente fu completamente scagionato”. L'interessato fa valere che l'arresto non fu ordinato da lui, bensì dall'allora __________ C__________. Riconosce però di essere stato il patrocinatore del denunciante (doc. 20). E in nessun passaggio dell'articolo si accusa AO 1 di avere arrestato __________. La narrativa induce un lettore medio a concludere semplicemente che l'arresto e l'incarcerazione sia stata la conseguenza della denuncia sporta dall'attore per conto del suo cliente, anche perché nel pezzo si dice chiaramente che l'inchiesta penale è stata promossa da C__________. E che, per finire, il Cantone Ticino sia stato condannato a versare a __________ un risarcimento di fr. 125 000.– è vero. L'attore può legittimamente pretendere che un giornalista non racconti falsità e non sottaccia fatti essenziali, ma non che descriva i fatti nel modo da lui voluto, esponendo le sue motivazioni personali. In concreto la narrativa del pezzo è fors'anche semplicistica e tendenziosa, ma non si può dire che contenga fatti inveritieri. Non si riscontra pertanto alcuna lesione della personalità dell'attore. f) In merito alla vicenda __________ /__________, il predetto articolo riassume la cronistoria delle vicissitudini che hanno coinvolto __________, il fondo d'investimenti __________ e __________. Vi si legge che “lo stesso anno [1985] AO 1, pensò di finire in bellezza la sua carriera come procuratore pubblico. Come? Avviando un pro­cedimento penale contro __________ e altre figure di spicco di __________. Un procedimento penale che diede il colpo di grazia all'imprenditore __________. Nel frattempo, un gruppo di investitori di __________ aveva sporto denuncia penale contro __________, che passò al contrattacco. Chi scelse come legale? ma l'ex __________ AO 1. Lo stesso che aveva avviato il procedimento penale contro i responsabili di __________. Ma durante il processo, sia __________ che i suoi collaboratori, risultarono estranei a tutti i fatti contestati da AO 1”. Nel riquadro, intitolato “Il mago dei conflitti di interessi”, si riprende sostanzialmente la stessa versione dei fatti. Che il procedimento penale avviato nel confronti di __________ “diede il colpo di grazia all'imprenditore __________” è probabilmente un'affermazione esagerata, la vicenda essendo assai più complessa, ma è un'interpretazione chiaramente soggettiva del giornalista protetta dalla libertà di stampa. Neppure l'attore smentisce, del resto, di avere aperto a suo tempo un procedimento penale contro __________ e di avere in seguito patrocinato __________ nel procedimento penale contro i responsabili del fondo d'investimenti. Pur esposta con enfasi polemica, nella sostanza la notizia pubblicata dal periodico è quindi veritiera. Ciò non significa ancora che l'attore versasse davvero in un conflitto d'interessi, ma tale è la conclusione che il giornalista soggettivamente trae nel titolo del riquadro ed è oggettivamente riconoscibile come opinione di lui. Potrà anche trattarsi di una conclusione affrettata o finanche settaria, un conflitto d'interessi dovendosi verosimil­mente fondare anche su altre premesse, tuttavia ciò non basta per ledere la personalità dell'attore. Anche al riguardo l'appello merita perciò accoglimento. 12. In definitiva alla convenuta va proibito di pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ testi che qualifichino AO 1 di “invasato”, “pirla” o “domiciliato in via degli imbecilli” (sopra, consid. 10a, 10c e 10d), immagini che rappresentino lo stesso AO 1 con orecchie d'asino (sopra, consid. 10b) e affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________ (sopra, consid. 11d). Quanto a eventuali giustificazioni del proprio agire, la AP 2 non allude ad alcun motivo previsto dall'art. 28 cpv. 2 CC, salvo evocare il contesto politico degli accadimenti e il contegno mostrato dall'attore medesimo, fattori di cui si è già tenuto conto nei considerandi che precedono. Il parziale accoglimento dell'azione comporta la reiezione dell'azione di accerta­mento, la quale ha – come detto – indole meramente sussidiaria (sopra, consid. 4). 13. La pubblicazione del dispositivo della sentenza sul __________, già disposta dal Pretore (art. 28 cpv. 2 CC), non è contestato di per sé dall'appellante, la quale ne chiede l'annullamento per non avere leso la personalità dell'attore. Nella misura in cui la sentenza odierna accerta il contrario, non vi è ragione dunque per scostarsi dalla decisione impugnata. 14. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda AP 1, esse andrebbero quindi a carico dell'attore. Non si deve trascurare tuttavia che, non fosse intervenuta la morte di lui, l'azione inibitoria sarebbe verosimilmente stata accolta almeno in parte (come nei confronti della AP 2). Circa l'azione di accertamento, essa va respinta non perché la lesione della perso­nalità dell'attore non sussista, ma perché essa non risulta gene rare effetti molesti residui. Se da un lato l'attore ha omesso dun que di sostanziare un requisito di merito (i postumi della lesione), dall'altro con il suo contegno AP 1 ha indotto l'attore a piatire, onde l'esigenza di un apprezza­mento equitativo sulle spese (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC) che giustifica la suddivisione dei costi a metà. La circostanza che l'attore non sia patrocinato non osta alla compensazione delle ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4P.226/2002 del 21 gennaio 2003, consid. 4). Relativamente alla AP 2, l'azione di inibizione si rivela – come si è visto – parzial­mente fondata, mentre dev'essere respinta l'azione di accertamento. Data la vicendevole soccomben­za, anche a tale riguardo si giustifica, nel risultato, di suddividere le spese a metà e di compensare le ripetibili (art. 106 cpv. 2 CPC). L'esito del giudizio odierno incide anche sul dispositivo in materia di spese e ripetibili della decisione impugnata, che segue identica sorte. 15. Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile di conseguenza senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che alla AP 2 è vietato: a) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ testi che qualifichino AO 1 di:

– invasato,

– pirla,

– domiciliato in via degli imbecilli; b) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ immagini che rappresentino AO 1 con o recchie d'asino; c) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________. Il presente dispositivo comprende anche tutte le pubblicazioni correlate al settimanale __________, in specie le locandine appese alle cassette di distribuzione.

2.   Ogni contravvenzione ai divieti che precedono può essere sanzionata: a) per disobbedienza a ordine dell'autorità giusta l'art. 292 CP, secondo cui “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”; b) con una multa disciplinare di fr. 5000.– a carico di ogni contravventore in virtù dell'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC.

3.   Alla AO 1 è ordinato di pubblicare a proprie spese sul settimanale __________, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il testo che segue su un quarto della prima pagina: La prima Camera civile del Tribunale d'appello, statuendo con sentenza del 23 dicembre 2014 nella causa promossa da AO 1, __________ contro AP 1, già in __________, e AP 2, __________ ha deciso : La petizione è parzialmente accolta, nel senso che alla AP 2 è vietato: a) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ __________ testi che qualifichino AO 1 di:

– invasato,

– pirla,

– domiciliato in via degli imbecilli; b) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ immagini che rappresentino AO 1 con orecchie d'asino; c) pubblicare, stampare o distribuire mediante il settimanale __________ affermazioni che imputino a AO 1 la morte del dott. __________.

4.   Le spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'attore, sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili. II.  Le spese processuali di appello, di fr. 500.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà solidalmente a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico della controparte, compensate le ripetibili. III.  Notificazione a: –; –. Comunicazione: –;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                 La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).