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11.2011.46

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

Ticino · 2013-12-03 · Italiano TI
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Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

Erwägungen (9 Absätze)

E. 000 (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare, ancora interamente contestato davanti al Pretore aggiunto. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 Litigioso è nella fattispecie – come detto – il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore aggiunto ha accertato il reddito di AO 1 in fr. 4650.– mensili, calcolando il fabbisogno minimo di lui in fr. 3053.10 mensili dal marzo del 2010 al marzo del 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 390.65, leasing dell'automobile fr. 383.–, assicurazione dell'automobile fr. 114.55, imposta di circolazione 62.90, carburante fr. 85.–, debito verso la __________ fr. 338.–, assicurazione RC privata fr. 24.–, imposte fr. 205.–), in fr. 3403.10 mensili dall'aprile al­l'agosto del 2011 (costo dell'alloggio aumentato da fr. 250.– a fr. 600.–) e in fr. 3020.10 mensili dal settembre del 2011 (fine del leasing dell'automobile). Quanto ad AP 1, egli ne ha definito il reddito in complessivi fr. 2509.75 mensili e il fabbisogno minimo in fr. 1566.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 366.50). Constata un'eccedenza di fr. 2540.15 mensili dal marzo del 2010 al marzo del 2011, di fr. 2190.15 mensili dall'aprile all'agosto del 2011 e di fr. 2573.15 dal settembre del 2011 in poi, il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie rispettivamente di fr. 326.85 mensili, di fr. 151.85 mensili e di fr. 343.35 mensili.

E. 3 L'appellante

contesta anzitutto le spese d'automobile inserite dal Pretore aggiunto nel

fabbisogno minimo del convenuto per complessivi fr. 645.45 mensili (leasing fr.

383.– fino all'agosto del 2011, assicurazione fr. 114.55, imposta di

circolazione fr. 62.90, carburante fr. 85.– al costo di fr. 1.35/litro, già

dedotta l'indennità di fr. –.40 ricevuta dal datore di lavoro). Fa valere che

l'indennità corrisposta al marito dalla __________ non è di fr. –.40 ogni litro

di carburante (come reputa il Pretore aggiunto), bensì di fr. –.40 ogni chilometro

percorso. E siccome il marito copre in media 1000 km mensili consumando 70 litri di benzina (come ha stimato il Pretore aggiunto), l'indennità

stanziata dal datore di lavoro ammonta a fr. 400.– mensili. Secondo

l'appellante la spesa per il

carburante a

carico di AO 1 non si limita così a fr. 85.–

mensili, ma ammonta a fr. 122.50

mensili (70 litri di benzina al prezzo medio di fr. 1.75/li­tro),

salvo che

l'indennità di fr. 400.–

mensili erogata dal datore di lavoro riduce per finire i costi d'automobile a fr.

280.45 mensili. Anzi, la citata indennità comporterebbe finanche un saldo

attivo se ci si attenesse a quanto AO 1 ha ammesso durante l'udienza del 23 marzo 2011, ovvero che le sue spese d'automobile sono eccessive e si giustificherebbe

di dimezzarle.

a)

Nel

memoriale di risposta del 21 marzo 2011 inoltrato al

Pretore il convenuto aveva elencato spese d'automobile per com­

plessivi

fr. 710.– mensili (pag. 5 in basso: leasing fr. 383.–, assicurazione RC

fr. 114.–, imposta di circolazione fr. 63.–, carburante fr. 150.–). Come l'istante

rileva (appello, pag. 5 in fondo), al contraddittorio del 23 marzo successivo egli

ha poi dato atto che l'uso di una __________ per le trasferte poteva apparire esagerato.

Ha chiesto così che gli fossero riconosciute spese d'automobile almeno “in

ragione di una metà di quanto indicato nelle

osservazioni a pag. 5”

(verbale d'udienza, pag. 2 nel mezzo). Egli

medesimo ha ridotto così la voce di spesa da fr. 710.– mensili a fr. 355.–

mensili complessivi. In circostanze del genere il Pretore aggiunto non poteva manifestamente

includere nel fabbisogno minimo di lui costi d'automobile per fr. 645.45 mensili.

b)

Rimane

da esaminare in che misura i costi di fr. 355.– mensili vadano ridotti, se non addirittura

azzerati come sostiene l'appellante. Ora, che il convenuto abbia diritto di

esporre le spese d'automobile nel suo fabbisogno minimo è indiscusso, tanto più

che il contratto di leasing è stato stipulato durante la vita in comune (doc.

8). Non fa dubbio nemmeno che l'inden­nità di fr. 400.– mensili stanziata dal

datore di lavoro per 1000 km di percorrenza finanzi solo parzialmente il costo del

veicolo a scopi professionali (l'autorità fiscale ammette in casi del genere

deduzioni di fr. –.70/km). Ove si consideri altresì che la metà delle spese esposte

dal convenuto (i menzionati fr. 355.– mensili complessivi) serve per pagare la

rata del leasing, l'assicurazione RC, l'imposta di circolazione e il carburante

(compresa la differenza di prezzo non coperta dal datore di lavoro per le

trasferte professionali), la cifra in questione appare del tutto ragionevole, ancor

più a un esame di verosimiglianza come quello che governa le misure a protezione

dell'unione coniugale (art. 271 lett. a CPC). Non v'è ragione perciò di

ridurla. Dal 1° settembre 2011 invece il convenuto non ha più dovuto pagare il

leasing. Le spese d'automobile da lui esposte si contraggono quindi da fr.

355.– a fr. 163.50 mensili (deduzione di metà di fr. 383.– mensili). Al

proposito l'appello merita accoglimento entro tali limiti.

E. 4 In secondo luogo l'appellante critica il costo dell'alloggio che il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto dal marzo del 2010 al marzo del 2011 (fr. 250.– mensili), quando il marito alloggiava dalla sorella (il 1° aprile 2011 AO 1 ha preso in locazione un appartamento da fr. 600.– mensili, comprensivi delle spese accessorie). Essa si duole che nulla renda verosimile l'esborso. Sta di fatto che nel memoriale di risposta del 21 marzo 2011 il convenuto aveva affermato di versare alla sorella fr. 250.– mensili per l'alloggio, oltre alle spese del vitto (pag. 3). Al contraddittorio del 23 marzo 2011 l'istante ha contestato che si giustificasse di includere nel fabbisogno minimo di lui una locazione virtuale di fr. 1000.– mensili (come il convenuto pretendeva: memoriale di risposta, pag. 5 in basso), dovendosi computare in realtà “l'importo effettivo” (verbale d'udienza, pag. 1 in basso). Essa non ha preteso tuttavia che l'importo effettivo fosse inferiore ai fr. 250.– mensili dichiarati dal marito (che pur ne esponeva fr. 1000.–) o che l'importo non fosse stato reso verosimile. Non può quindi muovere la contestazione per la prima volta in appello (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1 pubblicato in: SJ 2013 I 311). Al riguardo l'appello si rivela di conseguenza irricevibile.

E. 5 Se ne conclude che il fabbisogno minimo del convenuto ascende a fr. 2762.65 mensili dal marzo del 2010 al marzo del 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 390.65, spese d'automobile fr. 355.–, assicurazione RC privata fr. 24.–, debito nei confronti della __________ per l'acquisto di un terreno nelle Filippine fr. 338.–, imposte fr. 205.–). Dall'aprile all'agosto del 2011 tale fabbisogno passa a fr. 3112.65 mensili (aumento del costo dell'alloggio a fr. 600.–) e dal settembre del 2011 in poi a fr. 2921.15 mensili (fine del leasing dell'automobile riconosciuto per la metà, ossia fr. 191.50).

E. 5.1 in fine).

E. 6 Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari: Dal marzo del 2010 al marzo del 2011 (aumento del costo dell'alloggio) Reddito del marito (non contestato)                              fr. 4650.— Reddito della moglie (non contestato)                           fr. 2509.75 fr. 7159.75 mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                     fr. 2762.65 Fabbisogno minimo della moglie (non contestato)          fr. 1566.50 fr. 4329.15 mensili Eccedenza fr. 2830.60 mensili Metà eccedenza                                                         fr. 1415.30 mensili Il marito può conservare per sé: fr. 2762.65 + fr. 1415.30 =                                           fr. 4177.95 mensili e deve versare alla moglie: fr. 1566.50 + fr. 1415.30 ./. fr. 2509.75 = fr. 472.05 mensili arrotondati a                                                              fr. 475.— mensili. Dall'aprile all'agosto del 2011 (fine del leasing) Reddito del marito (non contestato)                              fr. 4650.— Reddito della moglie (non contestato)                           fr. 2509.75 fr. 7159.75 mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                     fr. 3112.65 Fabbisogno minimo della moglie (non contestato)          fr. 1566.50 fr. 4679.15 mensili Eccedenza fr. 2480.60 mensili Metà eccedenza                                                         fr. 1240.30 mensili Il marito può conservare per sé: fr. 3112.65 + fr. 1240.30 =                                           fr. 4352.95 mensili e deve versare alla moglie: fr. 1566.50 + fr. 1240.30 ./. fr. 2509.75 = fr. 297.05 mensili arrotondati a                                                               fr. 295.— mensili. Dal settembre del 2011 in poi Reddito del marito (non contestato)                              fr. 4650.— Reddito della moglie (non contestato)                           fr. 2509.75 fr. 7159.75 mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                     fr. 2921.15 Fabbisogno minimo della moglie (non contestato)          fr. 1566.50 fr. 4487.65 mensili Eccedenza fr. 2672.10 mensili Metà eccedenza                                                         fr. 1336.05 mensili Il marito può conservare per sé: fr. 2921.15 + fr. 1336.05 =                                          fr. 4257.20 mensili e deve versare alla moglie: fr. 1566.50 + fr. 1336.05 ./. fr. 2509.75 = fr. 392.80 mensili arrotondati a                                                               fr. 395.— mensili.

E. 7 Le

spese processuali seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta, ma nel complesso la maggiorazione

del contributo alimentare non eccede un quarto della richiesta. Si giustifica

così che essa sopporti tre quarti dei costi, mentre l'altro quarto andrebbe a

carico del marito, il quale però non ha reagito all'appello e va dunque esente

da

spese (analogamente: DTF 139 III 38 consid. 5

in fine; nel vecchio diritto di procedura:

Rep. 1997

pag. 137 consid. 4

). In simili circostanze tanto vale riscuotere

la sola quota di oneri a carico dell'appellante. Quanto alle ripetibili, il

convenuto non ha presentato osservazioni all'appello e non si giustifica dunque

di attribuirgli indennità.

L'esito dell'attuale

giudizio non incide apprezzabilmente invece sul riparto delle spese processuali

e delle ripetibili stabilito nel dispositivo di primo grado, che può rimanere

invariato, a maggior ragione ove si consideri che davanti al Pretore aggiunto

l'istante rivendicava un contributo

alimentare

di ben fr. 1587.75 mensili.

La

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere

accolta. L'istante fruisce – come si è visto (consid. 6) – di una mezza

eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1415.30 mensili dal marzo del 2010 al

marzo del 2011, di fr. 1240.30 mensili dall'aprile all'agosto del 2011 e di fr.

1336.05 mensili dal settembre del 2011 in poi. Non può quindi definirsi

sprovvista dei mezzi necessari per affrontare le spese giudiziarie e di

patrocinio in appello (art. 117 lett. a CPC), avendo essa la manifesta possibilità

di retribuire il suo avvocato a rate nel giro di un anno (DTF 135 I 224 consid.

E. 8 Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'ammontare dei contributi alimentari in contestazione fin dal marzo del 2010 (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato: AO 1 è condannato a versare ad AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: fr. 475.– dal marzo del 2010 al marzo del 2011, fr. 295.– dall'aprile all'agosto del 2011 e fr. 395.– dal settembre del 2011 in poi. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata. 2. Le spese processuali ridotte, di fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante. 3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.

4.   Notificazione a: –; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                           La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.12.2013 11.2011.46 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.12.2013 11.2011.46 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.12.2013 11.2011.46

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

Incarto n. 11.2011.46 Lugano, 3 dicembre 2013 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques vicecancelliera: Fiscalini sedente per statuire nella causa SO.2011.778 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 febbraio 2011 da AP 1 (patrocinata dall'avv. dott.  PA 1) contro AO 1, giudicando sull'appello dell'11 aprile 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 1° aprile 2011; Ritenuto in fatto:                    A.   AO 1 (1962) e AP 1 (1962), cittadini filippini, si sono sposati a __________ (Filippine) il 30 maggio 1986. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è alle dipendenze della società di sorveglianza __________, succursale di __________. La moglie è attiva a tempo parziale (50%) come do­mestica e donna delle pulizie per più datori di lavoro, svolgendo inoltre la mansione di custode dello stabile in cui abita. I coniugi vivono separati dal settembre del 2009, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi dalla sorella, sempre a __________. B. Il 28 febbraio 2011 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare di fr. 1587.75 mensili dal marzo del 2011 e il versamento di fr. 19 053.– oltre interessi per i contributi retroattivi dal febbraio del 2010 al febbraio del 2011, con ordine alla __________ di trattenere la somma di fr. 1587.75 mensili dallo stipendio del marito sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Chiamato a presentare osservazioni, AO 1 ha presentato a sua volta una richiesta di gratuito patrocinio, dichiarando di non opporsi all'autorizzazione di vivere separati né all'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, ma opponendosi al pagamento di qualsiasi contributo alimentare. All'udienza del 23 marzo 2011, indetta per il contraddittorio, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro domande. Al dibattimento finale esse hanno rinunciato. C. Con sentenza del 1° aprile 2011 il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha condannato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 326.85 mensili retroattivamente dal marzo del 2010 al marzo del 2011, di fr. 151.85 mensili dall'aprile al­l'agosto del 2011 e di fr. 343.35 mensili dal settembre del 2011 in poi, respingendo la prospettata trattenuta di stipendio. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste per due terzi a carico del­l'istante e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 200.– per ripetibili. Nessuno dei due coniugi è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Adito dal convenuto, il Pretore aggiunto ha rettificato il 5 aprile 2011 il dispositivo sulle spese, obbligando AP 1 a rifondere al marito fr. 200.– per ripetibili. D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 aprile 2011 nel quale postula – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma della decisione impugnata nel senso di aumentare il contributo alimentare a fr. 804.– mensili retroattivamente dal marzo del 2010 al marzo del 2011, a fr. 369.– mensili dall'aprile all'agosto del 2011 e a fr. 581.55 mensili dal settembre del 2011 in poi. Una richiesta contestuale all'appello in cui l'istante chiedeva di dichiarare la decisione del Pretore aggiunto immediatamente esecutiva è stata dichiarata senza oggetto dal presidente della Camera con decreto del 19 aprile 2011. Invitato a presentare osservazioni all'appello, AO 1 non ha reagito. Considerando in diritto:                  1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare, ancora interamente contestato davanti al Pretore aggiunto. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile. 2. Litigioso è nella fattispecie – come detto – il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore aggiunto ha accertato il reddito di AO 1 in fr. 4650.– mensili, calcolando il fabbisogno minimo di lui in fr. 3053.10 mensili dal marzo del 2010 al marzo del 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 390.65, leasing dell'automobile fr. 383.–, assicurazione dell'automobile fr. 114.55, imposta di circolazione 62.90, carburante fr. 85.–, debito verso la __________ fr. 338.–, assicurazione RC privata fr. 24.–, imposte fr. 205.–), in fr. 3403.10 mensili dall'aprile al­l'agosto del 2011 (costo dell'alloggio aumentato da fr. 250.– a fr. 600.–) e in fr. 3020.10 mensili dal settembre del 2011 (fine del leasing dell'automobile). Quanto ad AP 1, egli ne ha definito il reddito in complessivi fr. 2509.75 mensili e il fabbisogno minimo in fr. 1566.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 366.50). Constata un'eccedenza di fr. 2540.15 mensili dal marzo del 2010 al marzo del 2011, di fr. 2190.15 mensili dall'aprile all'agosto del 2011 e di fr. 2573.15 dal settembre del 2011 in poi, il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie rispettivamente di fr. 326.85 mensili, di fr. 151.85 mensili e di fr. 343.35 mensili. 3. L'appellante contesta anzitutto le spese d'automobile inserite dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo del convenuto per complessivi fr. 645.45 mensili (leasing fr. 383.– fino all'agosto del 2011, assicurazione fr. 114.55, imposta di circolazione fr. 62.90, carburante fr. 85.– al costo di fr. 1.35/litro, già dedotta l'indennità di fr. –.40 ricevuta dal datore di lavoro). Fa valere che l'indennità corrisposta al marito dalla __________ non è di fr. –.40 ogni litro di carburante (come reputa il Pretore aggiunto), bensì di fr. –.40 ogni chilometro percorso. E siccome il marito copre in media 1000 km mensili consumando 70 litri di benzina (come ha stimato il Pretore aggiunto), l'indennità stanziata dal datore di lavoro ammonta a fr. 400.– mensili. Secondo l'appellante la spesa per il carburante a carico di AO 1 non si limita così a fr. 85.– mensili, ma ammonta a fr. 122.50 mensili (70 litri di benzina al prezzo medio di fr. 1.75/li­tro), salvo che l'indennità di fr. 400.– mensili erogata dal datore di lavoro riduce per finire i costi d'automobile a fr. 280.45 mensili. Anzi, la citata indennità comporterebbe finanche un saldo attivo se ci si attenesse a quanto AO 1 ha ammesso durante l'udienza del 23 marzo 2011, ovvero che le sue spese d'automobile sono eccessive e si giustificherebbe di dimezzarle. a) Nel memoriale di risposta del 21 marzo 2011 inoltrato al Pretore il convenuto aveva elencato spese d'automobile per com­ plessivi fr. 710.– mensili (pag. 5 in basso: leasing fr. 383.–, assicurazione RC fr. 114.–, imposta di circolazione fr. 63.–, carburante fr. 150.–). Come l'istante rileva (appello, pag. 5 in fondo), al contraddittorio del 23 marzo successivo egli ha poi dato atto che l'uso di una __________ per le trasferte poteva apparire esagerato. Ha chiesto così che gli fossero riconosciute spese d'automobile almeno “in ragione di una metà di quanto indicato nelle osservazioni a pag. 5” (verbale d'udienza, pag. 2 nel mezzo). Egli medesimo ha ridotto così la voce di spesa da fr. 710.– mensili a fr. 355.– mensili complessivi. In circostanze del genere il Pretore aggiunto non poteva manifestamente includere nel fabbisogno minimo di lui costi d'automobile per fr. 645.45 mensili. b) Rimane da esaminare in che misura i costi di fr. 355.– mensili vadano ridotti, se non addirittura azzerati come sostiene l'appellante. Ora, che il convenuto abbia diritto di esporre le spese d'automobile nel suo fabbisogno minimo è indiscusso, tanto più che il contratto di leasing è stato stipulato durante la vita in comune (doc. 8). Non fa dubbio nemmeno che l'inden­nità di fr. 400.– mensili stanziata dal datore di lavoro per 1000 km di percorrenza finanzi solo parzialmente il costo del veicolo a scopi professionali (l'autorità fiscale ammette in casi del genere deduzioni di fr. –.70/km). Ove si consideri altresì che la metà delle spese esposte dal convenuto (i menzionati fr. 355.– mensili complessivi) serve per pagare la rata del leasing, l'assicurazione RC, l'imposta di circolazione e il carburante (compresa la differenza di prezzo non coperta dal datore di lavoro per le trasferte professionali), la cifra in questione appare del tutto ragionevole, ancor più a un esame di verosimiglianza come quello che governa le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 271 lett. a CPC). Non v'è ragione perciò di ridurla. Dal 1° settembre 2011 invece il convenuto non ha più dovuto pagare il leasing. Le spese d'automobile da lui esposte si contraggono quindi da fr. 355.– a fr. 163.50 mensili (deduzione di metà di fr. 383.– mensili). Al proposito l'appello merita accoglimento entro tali limiti. 4. In secondo luogo l'appellante critica il costo dell'alloggio che il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto dal marzo del 2010 al marzo del 2011 (fr. 250.– mensili), quando il marito alloggiava dalla sorella (il 1° aprile 2011 AO 1 ha preso in locazione un appartamento da fr. 600.– mensili, comprensivi delle spese accessorie). Essa si duole che nulla renda verosimile l'esborso. Sta di fatto che nel memoriale di risposta del 21 marzo 2011 il convenuto aveva affermato di versare alla sorella fr. 250.– mensili per l'alloggio, oltre alle spese del vitto (pag. 3). Al contraddittorio del 23 marzo 2011 l'istante ha contestato che si giustificasse di includere nel fabbisogno minimo di lui una locazione virtuale di fr. 1000.– mensili (come il convenuto pretendeva: memoriale di risposta, pag. 5 in basso), dovendosi computare in realtà “l'importo effettivo” (verbale d'udienza, pag. 1 in basso). Essa non ha preteso tuttavia che l'importo effettivo fosse inferiore ai fr. 250.– mensili dichiarati dal marito (che pur ne esponeva fr. 1000.–) o che l'importo non fosse stato reso verosimile. Non può quindi muovere la contestazione per la prima volta in appello (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1 pubblicato in: SJ 2013 I 311). Al riguardo l'appello si rivela di conseguenza irricevibile. 5. Se ne conclude che il fabbisogno minimo del convenuto ascende a fr. 2762.65 mensili dal marzo del 2010 al marzo del 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 390.65, spese d'automobile fr. 355.–, assicurazione RC privata fr. 24.–, debito nei confronti della __________ per l'acquisto di un terreno nelle Filippine fr. 338.–, imposte fr. 205.–). Dall'aprile all'agosto del 2011 tale fabbisogno passa a fr. 3112.65 mensili (aumento del costo dell'alloggio a fr. 600.–) e dal settembre del 2011 in poi a fr. 2921.15 mensili (fine del leasing dell'automobile riconosciuto per la metà, ossia fr. 191.50). 6. Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari: Dal marzo del 2010 al marzo del 2011 (aumento del costo dell'alloggio) Reddito del marito (non contestato)                              fr. 4650.— Reddito della moglie (non contestato)                           fr. 2509.75 fr. 7159.75 mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                     fr. 2762.65 Fabbisogno minimo della moglie (non contestato)          fr. 1566.50 fr. 4329.15 mensili Eccedenza fr. 2830.60 mensili Metà eccedenza                                                         fr. 1415.30 mensili Il marito può conservare per sé: fr. 2762.65 + fr. 1415.30 =                                           fr. 4177.95 mensili e deve versare alla moglie: fr. 1566.50 + fr. 1415.30 ./. fr. 2509.75 = fr. 472.05 mensili arrotondati a                                                              fr. 475.— mensili. Dall'aprile all'agosto del 2011 (fine del leasing) Reddito del marito (non contestato)                              fr. 4650.— Reddito della moglie (non contestato)                           fr. 2509.75 fr. 7159.75 mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                     fr. 3112.65 Fabbisogno minimo della moglie (non contestato)          fr. 1566.50 fr. 4679.15 mensili Eccedenza fr. 2480.60 mensili Metà eccedenza                                                         fr. 1240.30 mensili Il marito può conservare per sé: fr. 3112.65 + fr. 1240.30 =                                           fr. 4352.95 mensili e deve versare alla moglie: fr. 1566.50 + fr. 1240.30 ./. fr. 2509.75 = fr. 297.05 mensili arrotondati a                                                               fr. 295.— mensili. Dal settembre del 2011 in poi Reddito del marito (non contestato)                              fr. 4650.— Reddito della moglie (non contestato)                           fr. 2509.75 fr. 7159.75 mensili Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                     fr. 2921.15 Fabbisogno minimo della moglie (non contestato)          fr. 1566.50 fr. 4487.65 mensili Eccedenza fr. 2672.10 mensili Metà eccedenza                                                         fr. 1336.05 mensili Il marito può conservare per sé: fr. 2921.15 + fr. 1336.05 =                                          fr. 4257.20 mensili e deve versare alla moglie: fr. 1566.50 + fr. 1336.05 ./. fr. 2509.75 = fr. 392.80 mensili arrotondati a                                                               fr. 395.— mensili. 7. Le spese processuali seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta, ma nel complesso la maggiorazione del contributo alimentare non eccede un quarto della richiesta. Si giustifica così che essa sopporti tre quarti dei costi, mentre l'altro quarto andrebbe a carico del marito, il quale però non ha reagito all'appello e va dunque esente da spese (analogamente: DTF 139 III 38 consid. 5 in fine; nel vecchio diritto di procedura: Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In simili circostanze tanto vale riscuotere la sola quota di oneri a carico dell'appellante. Quanto alle ripetibili, il convenuto non ha presentato osservazioni all'appello e non si giustifica dunque di attribuirgli indennità. L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sul riparto delle spese processuali e delle ripetibili stabilito nel dispositivo di primo grado, che può rimanere invariato, a maggior ragione ove si consideri che davanti al Pretore aggiunto l'istante rivendicava un contributo alimentare di ben fr. 1587.75 mensili. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere accolta. L'istante fruisce – come si è visto (consid. 6) – di una mezza eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1415.30 mensili dal marzo del 2010 al marzo del 2011, di fr. 1240.30 mensili dall'aprile all'agosto del 2011 e di fr. 1336.05 mensili dal settembre del 2011 in poi. Non può quindi definirsi sprovvista dei mezzi necessari per affrontare le spese giudiziarie e di patrocinio in appello (art. 117 lett. a CPC), avendo essa la manifesta possibilità di retribuire il suo avvocato a rate nel giro di un anno (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine). 8. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri l'ammontare dei contributi alimentari in contestazione fin dal marzo del 2010 (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato: AO 1 è condannato a versare ad AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: fr. 475.– dal marzo del 2010 al marzo del 2011, fr. 295.– dall'aprile all'agosto del 2011 e fr. 395.– dal settembre del 2011 in poi. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata. 2. Le spese processuali ridotte, di fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante. 3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.

4.   Notificazione a: –; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                           La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).