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11.2011.14

Divorzio: liquidazione della partecipazione agli acquisti, contributo alimentare per la moglie e contributo alimentare per la figlia maggiorenne

Ticino · 2013-12-05 · Italiano TI
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Divorzio: liquidazione della partecipazione agli acquisti, contributo alimentare per la moglie e contributo alimentare per la figlia maggiorenne

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 Nelle cause di divorzio fatti e mezzi di prova nuovi erano ammissibili in secondo grado, nel Cantone Ticino, purché fossero addotti “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 138 cpv. 1 vCC combinato con l'art. 423 b cpv. 2 CPC ticinese). I documenti nuovi acclusi all'appello di AP 1 sono quindi ricevibili, come ricevibili sono i documenti prodotti con le osservazioni e con l'appello adesivo da AO 1.

E. 3 AP

1 chiede con un'istanza di restituzione in intero (art. 138 CPC ticinese) contestuale

alle osservazioni all'appello adesivo di essere autorizzata a produrre tre fotografie

e una ricerca sul detentore dei numeri di targa TI __________ e TI __________

(doc. F, G, H), di decretare l'edizione dalla ditta __________ dei contratti di

locazione stipulati con e per la P__________, di ordinare l'interrogatorio

formale di AO 1 e di disporre l'audizione della figlia T__________. Tali prove

dimostrerebbero sia la trasformazione della ditta individuale del marito in

società anonima allo scopo di dissimulare la titolarità dell'impresa sia il

tenore di vita sostenuto dal marito stesso, il quale possiederebbe immobili e

veicoli di valore, sicché i suoi redditi sarebbero ben maggiori dei fr. 7500.–

mensili formalmente conseguiti come dipendente (osservazioni all'appello

adesivo, pag. 7).

a)

Un

a restituzione in intero giusta l'art. 138

CPC ticinese poteva entrare in considerazione fino all'emanazione del giudizio

di primo grado, dopo di che era data unicamente la possibilità di una

restituzione in intero contro la sentenza secondo gli art. 346 segg. CPC

ticinese (

Cocchi/Trezzini

, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 138 e n. 3 ad

art. 346 CPC). Nella fattispecie la richiesta fondata dall'appellante sull'art.

138 CPC ticinese si rivela pertanto, già di primo acchito, irricevibile. Quanto

a una restituzione in intero contro la sentenza a norma dell'art. 346 segg. CPC

ticinese, essa sarebbe stata da promuovere con azione ordinaria dinanzi al

Pretore (art. 349 CPC ticinese) entro 20 giorni dal momento in cui la

richiedente era venuta a conoscenza dei motivi che la giustificavano (art. 348

CPC ticinese). L'appellante am­mettendo di avere scoperto i motivi di

restituzione in intero il 1° maggio 2011 (osservazioni all'appello adesivo,

pag. 7 in basso), l'istanza del 1° giugno 2011 sarebbe in ogni modo tardiva.

b)

È

vero che – come si è spiegato (consid. 2) – fatti e mezzi di prova nuovi erano

ammissibili in appello a mente dell'art. 138 cpv. 1 prima frase vCC purché fossero

addotti “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della

risposta” (art. 423

b

cpv. 2 CPC ticinese). Le nuove prove offerte

dall'appellante in questa sede non riguardano tuttavia l'appello adesivo del

marito, bensì l'appello principale di lei medesima. Né tali prove possono

essere assunte d'ufficio, in virtù del

principio inquisitorio illimitato

che governa il diritto di filiazione

(DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294)

.

Un contributo

alimentare per la figlia T__________, divenuta maggiorenne il 21 maggio 2009 prima

ancora che il Pretore statuisse (il 21 dicembre 2010), non entra difatti in linea

di conto, come si vedrà oltre (consid. 7). Ciò posto, giova procedere senza

indugio all'esame del merito.

I.   Sull'appello

principale

E. 4 Le

controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima

delle questioni relative ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577

consid. 2, ribadito in RtiD

I-2005 pag. 778 n. 57c). Ora, per quanto

riguarda la liquidazione del regime matrimoniale il Pretore ha respinto in concreto

la tesi della moglie, la quale si doleva che il marito avesse sminuito

artificiosamente i propri acquisti mediante un'operazione fittizia, cedendo

attivi e passivi della P__________ SA a un prezzo simulato, onde il suo diritto

alla metà del valore venale dell'azien­da (fr. 775

000.–: sentenza impugnata,

pag. 3 in fine e 4 all'inizio). Secondo il Pretore, in costanza di

matrimonio ogni coniuge può disporre libera­mente dei propri acquisti e nella

fattispecie non emergono seri indizi “per dubitare della veridicità di quanto

esposto dal marito”, né la moglie si è mai attivata per ottenere provvedimenti

restrittivi o blocchi dei beni (sentenza impugnata, pag. 4). Il valore della P__________

SA non poteva dunque formare oggetto di rivendicazione da parte sua (loc.

cit.). Il primo giudice non ha mancato di rilevare, ad ogni buon conto, che il

30 giugno 2007 AO 1 ha alienato la società anonima, costituita mediante acquisti,

per fr. 278

627.95 (fr. 50

000.– alla firma del contratto e fr. 228

627.95 in

bonus nei cinque anni successivi:

pag. 5 a metà). Ne ha desunto una pretesa della moglie, dedotta la provvigione

ad

litem

di fr. 5000.– già riscossa, di fr. 134

315.– (sentenza

impugnata, pag. 5 in fine).

L'appellante

obietta – in sintesi – che la cessione della P__________ SA è una finzione, il

marito essendo rimasto in realtà il proprietario dell'azienda, seppure formalmente

solo in qualità di direttore, sicché negli acquisti di lui va computato

l'intero valore della società, di fr. 1

550

000.– il 3 settembre 2007

(data dell'avvio della causa di divorzio: pag. 8 in basso). Come i testimoni __________ ed __________ hanno dichiarato, AO 1 sarebbe di fatto il

titolare della società anonima e attingerebbe libera­mente al conto della ditta

(memoriale, pag. 6 in fine). Costui – prosegue l'appellante – cerca di far

credere di avere ceduto la società a poco prezzo, ma ciò non trova alcun

riscontro logico agli atti e si rivela una manovra palesemente fittizia, ideata

per evitare di versarle la metà del valore degli acquisti a titolo di aumento

(memoriale, pag. 7 in basso).

Per di più, epiloga

l'appellante, la provvigione

ad litem

di fr. 5000.–

non va

restituita, il marito non avendone mai preteso il rimborso (memoriale, pag. 9 in basso).

a)

I

principi che disciplinano una liquidazione del regime ordinario dei beni sono già

stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3). Al riguardo basti

rammentare che, salvo prova del contrario, tutti i beni di un coniuge si presumono

acquisti (art. 200 cpv. 3 CC) e che in costanza di matrimonio ogni coniuge

è libero di disporre dei propri acquisti (art. 201 cpv. 1 CC), fermo restando

che vanno reintegrate nei medesimi le liberalità elargite dal coniuge negli

ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime senza il consenso dell'altro,

eccettuati i regali d'uso, e le alienazioni fatte con l'intenzione di sminuire

la partecipazione dell'altro all'aumento (art. 208 cpv. 1 CC). Anche

alienazioni onerose rientrano in quest'ultima categoria qualora avvengano

sottocosto per pregiudicare – appunto – le aspettative dell'altro coniuge (

Steinauer

in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 18 e 20 ad art. 208 con numerose citazioni di dottrina).

b)

Nel

caso specifico risulta che il 17 febbraio 2006 AO 1 ha costituito con suoi acquisti la P__________ SA, __________, nella quale ha fatto confluire

attivi e passivi della ditta individuale quando il 30 giugno 2007 ha ceduto le azioni di quest'ultima a __________, facendosi assumere come dipendente per almeno

cinque anni in qualità di direttore (doc. 1 e 9; deposizione di __________: verbale

del 3 ottobre 2008, pag. 3). A parere dell'attrice tale operazione, dalla quale

il marito ha ricavato fr. 278

627.95, è fittizia, destinata a far credere che costui sia diventato

un semplice dipendente della P__________ SA. In realtà non avrebbe avuto senso

cedere per quella cifra una ditta che valeva fr. 1

550

000.– secondo gli incontestati

accertamenti del perito giudiziario, tanto meno ove si pensi che la sola ditta

individuale valeva già essa sola, prima di confluire nella società anonima, fr.

500

000.–.

A lei spetterebbero così non meno di fr. 775

000.– (la metà di fr. 1

550

000.–).

c)

Dall'istruttoria

emerge che fino al 30 giugno 2007 AO 1 era titolare di un'omonima ditta

individuale. Nel frattempo, il 17 febbraio 2006, __________ e __________

hanno fondato per suo conto la P__________ SA (doc. M, ispezione a registro

di commercio “I”). AO 1 ha confermato di avere costituito quella ditta con

denaro proprio (interrogatorio formale: verbale del 28 aprile 2009, pag. 2,

risposta n. 3; deposizione di __________ del 13 gennaio 2009, pag. 2), tant'è

che ne ha poi seguito personalmente l'attività (interrogatorio formale: verbale

del 28 aprile 2009, pag. 2 risposta 3; deposizione di __________ del 13 gennaio

2009, pag. 2). Il 7 marzo 2007 __________ è subentrato a __________ nella carica

di amministratore unico (ispezione a registro di commercio “I”; deposizione 13

gennaio 2009 di __________, pag. 2). Qual­che mese dopo, il 30 giugno 2007, AO 1 ha fatto confluire attivi e passivi della ditta individuale nella P__________ SA, alienando le

azioni di quest'ultima (“Non ricordo a chi”: interrogatorio formale, loc. cit.)

per fr. 50

000.– più un bonus annuo del 2% sul fatturato dei cinque anni

successivi, ma fr. 50

000.– l'anno al massimo. Il cessionario, che è risultato essere lo

stesso __________ (deposizione 3 ottobre 2008 del medesimo, loc. cit., pag. 5

seg.), si è impegnato da parte sua ad assumerlo per almeno cinque anni come

direttore, responsabile del settore commerciale e delle relazioni con la

clientela, retribuendolo fr. 7500.– netti mensili (doc. 1 e 9).

d)

Che

l'operazione testé descritta sia simulata, come afferma l'appellante, non può

escludersi, ma andava concretamente dimostrato. Certo, l'appellante sottolinea

che il marito continuava a prelevare autonomamente fr. 2000.– ogni mese da un

conto corrente postale della società anonima (memoriale, pag. 6), tuttavia __________,

ex segretaria della ditta, ha precisato che AO 1 doveva poi portare i giustificativi

di spesa e i suoi prelievi erano registrati contabilmente alla stregua di

prestiti (verbale del 13 gennaio 2009, pag. 5). Egli non poteva quindi

appropriarsi del denaro come se fosse suo. L'appellante fa valere altresì che

su un conto corrente postale del marito sono intervenuti versamenti di vecchi

clienti della ditta individuale. Mal si comprende nondimeno perché da ciò dovrebbe

inferirsi che AO 1 abbia alienato per finta il pacchetto azionario della

società anonima. Anche il fatto che su un conto della P__________ SA denominato

“prestazioni di terzi” siano intervenuti nel 2007 ver­samenti per fr. 121

739.78 non significa

che tali lavori siano stati affidati ad aziende

esterne

del marito (memoriale, pag. 6 in basso), come la stessa appellante riconosce

(loc. cit.).

Soggiunge

l'appellante che il marito circola su veicoli lussuosi targati a nome della

società anonima, aveva acquistato nel 2003 una __________ intestandola a un

dipendente della ditta individuale, mantiene “un elevato stile di vita” e sostenta

il suo nuovo nucleo familiare senza che la nuova com­pagna debba svolgere

un'attività lucrativa. Quanto al tenore di vita di AO 1, intanto, l'affermazione

è puramente generica, senza dimenticare che l'interessato guadagna pur sempre

fr. 7500.– netti mensili. L'acquisto della __________ inoltre risale al 2003,

quando la P__________ SA nemmeno esisteva. Se poi l'attuale azionista della

ditta acquista veicoli costosi e li lascia condurre a AO 1, ciò non significa

che quest'ultimo sia il proprietario delle azioni. Lo stesso __________ ha dichiarato

che, come direttore della società, AO 1 ha campo libero anche nelle decisioni gestionali correnti e che “l'unica differenza rispetto ad un

eventuale

rapporto societario tra me e lui è che alla fine decido io” (deposizione del 3

ottobre 2008, pag. 5 seg.). Che costui abbia testimoniato il falso l'interessata

non pretende.

Per

altro l'appellante non revoca in dubbio neppure quanto __________ ha precisato

sul modo in cui è divenuto proprietario delle azioni, quando AO 1 non intendeva

più – a suo dire – gestire egli medesimo la ditta perché “si sentiva troppo

sotto pressione in quel periodo”

a

causa di problemi personali (verbale del 3 ottobre 2008, pag. 6). Non si

disconosce che i tempi della cessione, appena un paio di mesi prima che la

moglie promuovesse azione di divorzio, siano sospetti. Il comportamento restio

del marito, che durante l'interrogatorio formale ha preteso di non ricordare

nemmeno a chi avesse ceduto il pacchetto azionario (verbale del 28 aprile 2009,

risposta n. 3), non manca anzi di lasciare perplessi. E che la società anonima

si presenti su un sito Internet con la ragione sociale __________ è a dir poco

ambiguo. Ciò non basta tuttavia per denotare gli estremi di una simulazione e

per accertare che le azioni della P__________ SA siano detenute solo

fiduciariamente da __________, mentre AO 1 ne sarebbe tuttora il proprietario.

e)

L'appellante

afferma che l'alienazione per fr. 278

627.95 di una ditta il cui valore venale raggiungeva,

al momento della cessione, fr. 1

550

000.– “non trova alcun riscontro logico” (memoriale, pag. 7 in basso). Non si deve trascurare però che con tale operazione AO 1 si è pur sempre assicurato un

posto fisso da direttore per almeno cinque anni a fr. 7500.– netti mensili

(oltre a cospicui bonus), di modo che la transazione in sé non appare

destituita di senso e scopo. Piuttosto ci si potrebbe domandare se l'operazione

non raffiguri una transazione sottocosto, eseguita da un coniuge “con l'intenzione

di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento” (art. 208 cpv. 1 n.

2 CC). Il problema è che, quantunque il diritto sia applicato d'ufficio,

incombe alle parti – in ossequio al principio dispositivo e a quello

attitatorio – specificare le rispettive pretese, illustrare la fattispecie e

recare le prove. Al giudice spetta unicamente di applicare la legge alla

fattispecie così com'è stata allegata e accertata. Egli non può far capo di

propria iniziativa a una norma se il relativo stato di fatto non è addotto o

comprovato. L'applicazione d'ufficio del diritto non tutela, in altri termini,

dalla perdita di una pretesa in seguito a una negligente condotta del processo

(sentenza del Tribunale federale 5A_330/2013 del 24 settembre 2013,

consid. 3.3 in fine con richiamo a DTF 115 II 465 consid. 1).

Nel

caso in esame l'appellante si duole che il marito tenti di far credere a una

cessione della ditta (“vuole celarsi dietro allo stipendio di fr. 7500.–”, “ha

cercato di far credere di avere svenduto la sua attività”, in un “ennesimo

tentativo di simulazione”: memoriale pag. 6 a 8), ma non prospetta nemmeno per ipotesi che __________ possa essere divenuto proprietario delle azioni.

Scartando essa medesima l'eventualità di un'alienazione, sia pure sottocosto,

non soccorrono nemmeno le premesse per applicare d'ufficio l'art. 208 cpv. 1 n.

2 CC. In proposito non giova dunque diffondersi.

f)

Al

Pretore l'appellante rimprovera altresì di essersi scostato senza ragione, per

calcolare il valore degli acquisti, dalla perizia che determina il valore della

società anonima al momento della (simulata) cessione in fr. 1

550

000.–. La censura

tuttavia cade nel vuoto, non ravvisandosi gli estremi – come si è appena visto

– per scorgere una cessione simulata, sicché “il giorno della presentazione

dell'istanza” di divorzio (3 set­tembre 2007) le azioni della società

anonima non facevano più parte del patrimonio coniugale (art. 204 cpv. 2 CC).

g)

Per quel che è della provvigione

ad

litem

, essa è per sua natura un anticipo destinato a essere restituito in

esito al giudi

zio definitivo sulle spese

processuali (sentenza 5A_784/2008

del Tribunale federale del 20 novembre

2009, consid. 2) o alla liquidazione del regime matrimoniale, salvo che a ciò

ostino motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei coniu­gi (RtiD

I-2012 pag. 882 consid. 19 con rinvio). È vero che la restituzione va chiesta

esplicitamente (loc. cit.), ma è altrettanto vero che nel suo memoriale

conclusivo del 24 novembre 2010 AO 1 aveva preteso – appunto – la resa della provvigione

ad litem

di fr. 5000.– (pag. 11), il cui versamento egli aveva accettato

al­l'udienza dell'11 gennaio 2008 con riserva di retrocessione. Si conviene

ch'egli non ne ha compensato l'ammontare con quello della liquidazione del

regime dei beni offerto nel memoriale conclusivo, ma sta di fatto ch'egli ne ha

chiaramente preteso il rimborso. Né si intravedono motivi di equità,

considerato il capitale che l'interessata riceverà in liquidazione del regime

matrimoniale, per un esonero dalla restituzione. Anche in proposito la sentenza

impugnata resiste pertanto alla critica.

E. 5 Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore della

moglie dopo il divorzio (art. 125 CC) il Pretore ha constatato nella

fattispecie un matrimonio di lunga durata (13 anni), che ha influito

concretamente sulle condizioni di vita di AP 1, onde il diritto per

quest'ultima di conservare – in linea di principio – il tenore di vita raggiunto

durante la comunione domestica (pag. 6). Precisato ciò, egli ha ritenuto che

come donna delle pulizie AP 1 può guadagnare fr. 2500.– netti mensili, ma

che ciò non le basta per finanziare il fabbisogno minimo di fr. 3725.– mensili

(minimo

esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1350.–,

pigione e

spese accessorie fr. 889.– [un terzo di fr.

4000.–, pari a fr. 1333.–,

la moglie abitando insieme con il fratello e

la sorella, dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia O__________],

premio della cassa malati fr. 331.30, leasing dell'automobile

fr. 541.05, premio assicurazione RC dell'automobile fr. 124.–,

imposta di circolazione fr. 28.–,

assicurazione sulla vita fr. 200.10,

onere fiscale fr. 261.50:

sentenza impugnata, pag. 7 seg.).

Relativamente

a AO 1, il Pretore ha accertato un reddito da attività lucrativa di fr. 11

000.– netti mensili

per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4752.– (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie

fr. 2100.–, premio della cassa malati

fr. 316.30, assicurazione RC

fr. 35.90, spese d'automobile fr.

500.–, onere fiscale fr. 600.–: pag. 9). Infine il Pretore ha determinato il

fabbisogno in denaro di O__________ in fr. 2153.– mensili e quello di L__________

in fr. 1315.– mensili, mentre la figlia T__________ era divenuta maggiorenne in

pendenza di causa ed esulava ormai dal calcolo. Nelle circostan­ze descritte il

primo giudice ha stabilito un contributo alimentare di fr. 1225.– mensili per

la moglie e uno di fr. 2150.– mensili per O__________, non senza osservare

che con un margine disponibile di fr. 6248.– mensili AO 1 rimane in grado

di coprire anche il fabbisogno in denaro del figlio L__________, avuto dalla

nuova compagna (sentenza impugnata, pag. 10).

E. 6 Nell'appello

AP 1 contesta il reddito imputatole dal Pretore, censurandolo di arbitrio, e fa

valere un fabbisogno minimo di fr. 4810.15 mensili, argomentando di essersi

dovuta trasferire il 1° gennaio 2011 (dopo la sentenza del Pretore) in un

appartamento che le costa fr. 2000.– mensili, “per­den­do la possibilità di

condividere l'alloggio con la sorella” (memoriale, pag. 11 in fondo). Il contributo alimentare per lei andreb­be fissato così in fr. 2631.– mensili, come

essa chiedeva con la petizione.

a)

I criteri che presiedono allo stanziamento di un

contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che

ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal

Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580

consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare

che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo

concreto sulla situazione finanziaria del coniuge che chiede il contributo. Ciò

è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono

nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento:

il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume

dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di

conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio

debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva

sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con

riferimenti).

Per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio

con influsso concreto sulla sua situazione

finanziaria si procede in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2

con rinvii).

In primo luogo

si determina il livello di vita raggiunto

dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto

di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia

pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora

il tenore di vita sostenuto durante la separazione.

In secondo luogo

si

esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento

fissato come si è appena descritto.

In terzo luogo

, se in esito alla seconda

tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio

mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si

valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il

contributo in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2011.169 del 15 ottobre 2013, consid. 4c; sentenza inc. 11.2009.179 del

17 luglio 2013, consid. 10a destinato a pubblicazione).

b)

Nel

caso in rassegna il Pretore ha constatato che la moglie postula la semplice

copertura del fab­bisogno minimo, da lui calcolato in fr. 3725.– mensili. In

materia di pretese patrimoniali fra coniugi applicandosi il prin­ci­pio dispositivo

(DTF 129 III 420 consid. 2.1.2), non spettava del resto al primo giudice

promuovere indagini d'ufficio. Ora, l'appellante sostiene che il contratto di

locazione relativo al grande alloggio

da lei

occupato insieme con la sorella e il fratello fino al 31 di

cembre 2010 è

stato disdetto dal locatore, di modo ch'essa ha dovuto appigionare un

appartamento proprio al costo di fr. 2000.– mensili comprensivi delle

spese accessorie (doc. D di appello). Ch'essa abbia dovuto traslocare non è

contestato. Ch'es­sa dovesse continuare ad abitare insieme con il fratello e la

sorella non si poteva seriamente pretendere. La spesa di fr. 2000.– men­sili

può apparire elevata, ma non bisogna dimenticare che un terzo della locazione

effettiva va incluso nel fabbisogno in denaro della figlia O__________ (Empfeh­lungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), di modo che l'esborso per la sola moglie si riduce a fr. 1333.35 mensili,

comprensivi delle spese accessorie. Si tratta di una cifra ragionevole che non

v'è motivo di ridurre. Va ridotto invece il premio della cassa malati, che la

stessa appellante indica essere sceso da fr. 331.30 mensili a fr. 305.50

mensili (doc. C di appello). Il fabbisogno minimo dell'appellante risulta così

di fr. 4143.55 mensili.

c)

L'interessata

assevera – in tre righe – di non poter conse­gui­re

alcun reddito per ragioni di salute (memoriale, pag. 12 verso l'alto). Non

spiega minimamente però in che consistano quei problemi

, né gli atti

consentono di intravederne l'indole. Insufficientemente motivato, al

proposito l'appello si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC ticinese combinato con il cpv.

5). Si ricordi, per di più, che

l'accertamento di patologie suscettibili

di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone – di regola –

l'esecuzione di un rapporto specialistico (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2011.169 del 15 ottobre 2013, consid. 4e con richiamo), in difetto di che

non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una

prognosi a

medio termine (

Gloor/Spycher

in: Basler Kommentar,

ZGB I,

3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nessun referto specialistico

consta essere stato assunto nella fattispecie.

Soggiunge

l'interessata che, ad ogni buon conto, il Pretore

non aveva elementi per imputarle un reddito di fr.

2500.– mensili, del tutto arbitrario. In realtà, c

osì argomentando,

essa sorvola sulla motivazione addotta dal

primo giudice, il

quale dopo una particolareggiata disamina delle risultanze

istruttorie

è giunto alla conclusione che AP 1

guadagna con lavori di

pulizia fr. 2500.– men­sili (sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo). Reddito che

– ha continuato il Pretore – è in ogni modo alla portata di lei, vista l'età sua

(47 anni), lo stato di salute, l'esperienza professionale maturata e l'età raggiunta

dalla figlia O__________ (13 anni: sentenza impugnata, pag. 8). Perché tale

circostanziata motivazione dovrebbe essere arbitraria non è dato di capire.

Insufficientemente motivato, una volta ancora l'appello si dimostra così

irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese con rinvio al

cpv. 5).

E. 7 Il

Pretore non ha previsto alcun contributo alimentare per la figlia T__________,

divenuta maggiorenne in pendenza di causa il 21 maggio 2009, rilevando che per

il lasso di tempo precedente la maggiore età la madre non aveva chiesto alcun

contributo cautelare, mentre per il lasso di tempo successivo la figlia non

risultava

avere consentito alla madre di chiedere contributi in sua vece

(sentenza impugnata, pag. 10 in alto). L'appellante obietta che T__________

approva il suo operato (doc. B di appello) e che il contributo per la figlia

era chiesto fino al termine della formazione professionale, non solo fino alla

maggiore età. Il contributo per T__________ va fissato quindi, a suo giudizio,

in fr. 2631.– mensili, come richiesto con la petizione (memoriale, pag. 10 a 12). Nelle osservazioni all'appello AO 1 si oppone di nuovo al contributo di mantenimento

per T__________ e produce un contratto di lavoro

della figlia (doc. 2).

Fino al

passaggio in giudicato degli effetti del divorzio i con­tributi

di mantenimento sono disciplinati in via

provvisionale (RtiD I-2006

pag. 669 n. 34c; v. anche DTF 130 I 350

consid. 1.2) o rimangono disciplinati da precedenti misure a protezione dell'unione

coniugale. Un contri­buto alimentare fondato sugli art. 125 cpv. 1 o 133 cpv. 1

CC entra in linea di conto solo dopo di allora (da ultimo: I CCA, sen­tenza

inc. 11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 7 con rimandi). In concreto

l'appellante non ha mai chiesto al Pretore di fissare contributi per la figlia

in via cautelare. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio (ciò

che nella fattispecie deve ancora avve­nire, la sentenza del Pretore essendo

impugnata – almeno par­zialmente – dinanzi a questa Camera) mal si comprende dunque

in virtù di quale norma l'appellante pretenda il versamento di fr. 2631.–

mensili per la figlia. Attualmente poi T__________ risulta lavorare per la __________

e guadagnare fr. 3000.– lordi mensili (doc. 2 di appello). Per quale ragione

essa abbisogne­rebbe ancora di un contributo alimentare non è dato di sapere. A

quest'ultimo riguardo l'ap­pello si dimostra manifestamente privo di consistenza.

II.   Sull'appello

adesivo

E. 8 L'appellante adesivo

fa valere

che AP 1 è in grado di

far fronte da sé al proprio debito sostentamento. Rammenta che nel 2003 essa

lavorava come portinaia per fr. 3000.– mensili e che in seguito ha cominciato

a svolgere lavori di pulizia, mantenendo sicuramente le proprie entrate. Imputarle

un reddito di soli fr. 2500.– mensili non sarebbe quindi sostenibile, tanto

meno ove si consideri ch'essa sbriga anche mansioni amministrative, che durante

la vita in comune essa ha sempre esercitato un'attività lucrativa, maturando

una certa

esperienza professionale, che la figlia T__________ è ormai maggiorenne

e che una riconciliazione tra coniugi è definitivamente

esclusa (memoriale,

pag. 12 a 14).

a)

Per principio il reddito di un coniuge è quello effettivo. Se tuttavia,

dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità

di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non

va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata

dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere

di penalità (RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve

decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in

questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della

sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito

egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare una simile

attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età,

della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della

situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109

consid.

4.2.2.2;

I CCA, sentenza inc. 11.2010.1 del 6

maggio

2013, consid. 5d; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2011.169

del 15 ottobre 2013, consid. 4d).

b)

Nel

caso specifico si evince dagli atti che AP 1 ha sempre lavorato. Per la ditta individuale del marito prima (osservazioni del 1° gennaio 2011 all'appello adesivo,

pag. 3), come portinaia poi fino al giugno del 2003 nel palazzo in cui i coniugi

abitavano (deposizione di __________: verbale del 3 ottobre 2008, pag. 11) e come

ausiliaria delle pulizie a tempo parziale fino al settembre del 2004 per la __________,

guadagnando circa fr. 2000.– mensili (doc. R). Dopo un periodo di

disoccupazione (richiamo degli atti dalla Cassa disoccupazione __________; doc.

R), essa ha ripreso l'attività eseguendo lavori di pulizia in abitazioni

private, uffici, cantieri e cimentandosi finanche nell'accompagnamento di anziani

(deposizione di __________: verbale del 3 ottobre 2008, pag. 8; deposizione di __________:

verbale del 3 ottobre 2008, pag. 10; deposizione di __________: loc. cit., pag.

2; memoriale conclusivo del 5 novembre 2007, pag. 5 e 7). Non sono date a

divedere ragioni per cui essa non abbia modo di continuare almeno i lavori di

pulizia.

c)

L'appellante adesivo afferma che AP 1 sarebbe in grado di

guadagnare fr. 3800.– mensili, potendo assumere anche mansioni amministrative.

Non accenna nemmeno di scorcio tuttavia quali lavori amministrativi essa

avrebbe concretamente la capacità di svolgere per conseguire un reddito simile.

Dagli atti emerge soltanto che la moglie ha assolto funzioni amministrative come

portinaia fino al 2003. Null'altro. E un reddito ipotetico non può essere

calcolato in astratto. Si conviene invece che, lavorando a tempo pieno come

donna delle pulizie, AP 1 potrebbe guadagnare attorno ai fr. 3000.– netti mensili

(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.129 dell'8 aprile 2011, consid. 5c; si

veda anche l'art. 22 lett. a del contratto normale di lavoro per il personale

domestico e il contratto collettivo imprese di pulizia e facility services, in:

__________. Lo stesso Pretore prospetta del resto, per un'attività a orario

completo, un reddito di fr. 2900.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8 a metà). AP 1 guadagna già fr. 2500.– mensili e, dopo i 16 anni della figlia O__________ (compiuti

in pendenza di appello), nulla risulta impedirle di attivarsi a tempo pieno

(DTF 137 III 109 nel mezzo con rinvii di giurisprudenza). Non osta l'età, che a

50 anni non le preclude la possibilità di estendere un'attività già esercitata

regolarmente e in cui ha maturato esperienza professionale, non lo stato di

salute, che non consta denotare problemi particolari, men che meno il mercato

del lavoro, che nel settore delle pulizie offre ancora opportunità. Un reddito

di fr. 3000.– netti mensili si rivela perciò alla sua portata.

d)

Ne

segue che con un reddito di fr. 3000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 4143.55

mensili AP 1 registra uno scoperto di fr. 1143.55 mensili. Di per sé il

contributo alimentare di fr. 1225.– mensili fissato dal Pretore andrebbe dunque

lievemente ridotto. Sta di fatto che un contributo di mantenimento dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) non va determinato solo in termini aritmetici, ma

anche con criteri di equità. Se la moglie deve estendere la propria attività,

portandola a tempo pieno, è giusto che le sia riconosciuto anche un adeguato indennizzo

per spese di trasferta, non potendosi ragionevolmente supporre ch'essa riesca a

svolgere tutti i lavori di pulizia a __________. Una presumibile spesa di circa

fr. 80.– mensili per il carburante usato a scopi professionali non sarebbe così

fuori luogo. In ultima analisi, nel risultato il contributo alimentare

stabilito dal Pretore sfugge dunque a censura. Rimane da verificare se l'appellante

adesivo sia in grado di erogarlo, AO 1 essendo divenuto padre il

17 ottobre 2011, dopo la sentenza del Pretore, di S__________, secondogenita

avuta dalla sua attuale compagna.

E. 9 Il

Pretore ha calcolato il reddito di AO 1 in complessivi fr. 11

000.–

mensili e il di lui fabbisogno minimo in fr. 4752.– (sentenza impugnata,

pag. 9). L'interessato fa valere che il suo stipendio non eccede fr. 7500.–

netti mensili, gli altri introiti avendo carattere straordinario, mentre i

bonus annui gli era­no dovuti in esito alla cessione del pacchetto azionario

della ditta. Non gli rimarrebbe perciò un margine sufficiente per stanziare contributi

di mantenimento alla moglie (memoriale, pag. 14 seg.).

a)

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha stimato un reddito di fr. 11

000.– mensili

fondandosi sulla circostanza che nel 2007 AO 1 ha ricevuto dalla P__________ SA oltre allo stipendio di fr. 7500.– mensili, ver­samenti per fr.

92

000.–

(pari a fr. 7600.– mensili), e nel 2008 versamenti per fr. 41

670.50 (pari a fr.

3470.– mensili: sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). A mente del Pretore, inoltre, il marito non può avere preso la decisione di creare un nuovo nucleo familiare

mettendosi in una situazione finan­ziaria peggiore della precedente (sentenza

impugnata, pag. 9 a metà). L'appellante adesivo eccepisce che il denaro ricevuto

nel 2007 in aggiunta allo stipendio si riferiva “al prestito di personale,

macchinari e magazzini per facilitare la partenza delle attività della P__________

SA e concretizzare, senza interruzioni, il travaso della ditta individuale

nella società anonima” (memoriale, pag. 15). Esso configura per­ciò un

versamento eccezionale e straordinario, mentre gli introiti supplementari del

2008 costituiscono il bonus annuo dovutogli in pagamento del pacchetto

azionario (come i bonus del 2007, del 2009, del 2010 e del 2011), già considerato

nella liquidazione del regime matrimoniale e inidoneo perciò a finanziare il

versamento di contributi alimentari.

b)

Non

a torto l'appellante adesivo sottolinea che la somma di fr. 92

000.– versatagli

nel 2007 dalla P__________ SA non è un'entrata regolare, ma gli è stata corrisposta

una tantum

, e che il versamento di fr. 41

670.50 intervenuto nel 2008 rappresenta

il bonus annuo dovutogli per la cessione del noto pacchetto azionario (come i

bonus del 2007, del 2009, del 2010 e del 2011), già oggetto di liquidazione in

esito allo scioglimento del regime dei beni. Quanto al fatto che, decidendo di

creare un nuovo nucleo familiare, il marito non possa essersi messo in una situazione

finan­ziaria peggiore della precedente, si tratta invero di un'illazione. Comunque

sia, ai fini del presente giudizio poco giova indagare su quanto il marito abbia

guadagnato dal 2007 al 2011. Un contri­buto alimentare fondato sull'art. 125

cpv. 1 CC entra in linea di conto – come si è spiegato (consid. 7) – solo dopo

il passaggio in giudicato degli effetti del divorzio. Determinante sarà dunque

il reddito conseguito dall'appellante adesivo a quel momento. E dal 2012 in poi i bonus annui corrisposti dalla P__________ SA non sono più destinati a rimunerare la

cessione del pacchetto azionario. Di tali gratifiche non si conosce l'entità

(il contratto di lavoro prevedeva unicamente che dal 2012 in poi esse sarebbero state negoziate dalle parti: doc. 1, 2° foglio in fondo), ma se appena si

pensa che quella del 2007 ammontava a fr. 37

664.88, quella del 2008 a fr. 41

670.50 e quella

del 2009 a fr. 49

292.57, il reddito di fr. 11

000.– mensili stimato dal

Pretore risulta sicuramente attendibile. E con tale importo l'appellante

adesivo è in grado di finanziare il proprio fabbisogno (fr. 4752.– mensili), di

versare il contributo alimentare per la moglie (fr. 1225.– mensili), quello per

la figlia O__________ (fr. 2150.– mensili) e di sostentare i figli L__________

e S__________ (il cui fabbisogno in denaro non eccede la differenza di fr.

2873.– mensili, il costo dell'alloggio essendo già compreso in quello del padre).

Anche per quanto riguarda la capacità contributiva di AO 1 l'appello adesivo vede quindi la sua sorte segnata.

III.   Sugli oneri processuali e le

ripetibili

E. 10 L'appello principale di AP 1 va respinto su tutta la linea: sulla pretesa di fr. 775 000.– con interessi in liquidazione del regime dei beni, sul contributo alimentare di fr. 4810.– mensili per sé e su quello di fr. 2631.– mensili per la figlia T__________ fino al termine della formazione scolastica e professionale. Che le sia riconosciuto un fabbisogno minimo più alto (consid. 6b) poco importa, il reddito di lei essendo maggiore di quanto ha accertato il Pretore. Destinato al rigetto è parimenti l'appello adesivo di AO 1, il quale soccombe appieno sulla postulata soppressione del contributo alimentare per la moglie. Che il reddito di lei sia più elevato di quello stimato dal Pretore poco importa (consid. 8c), il fabbisogno minimo rivelandosi maggiore. L'appello principale e l'appello adesivo si neutralizzano quindi a vicenda, elidendosi reciprocamente, ciò che comporta la reiezione di entrambi e la conferma della sentenza impugnata. In simili condizioni ogni parte sopporta le spese del proprio rimedio giuridico e deve rifondere all'altra un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). IV.   Sui rimedi giuridici a livello diritto federale

E. 11 Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.12.2013 11.2011.14 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.12.2013 11.2011.14 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.12.2013 11.2011.14

Divorzio: liquidazione della partecipazione agli acquisti, contributo alimentare per la moglie e contributo alimentare per la figlia maggiorenne

Incarto n. 11.2011.14 Lugano, 5 dicembre 2013 /jh In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques segretaria: F. Bernasconi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa OA.2007.550 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 3 settembre 2007 da AP 1 (patrocinata dall'avv.  PA 2) contro AO 1 (patrocinato dall'avv.  PA 1); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 gennaio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 dicembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6; 2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 27 aprile 2011 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

3.   Se deve essere accolta l'istanza di restituzione in intero del 1° giugno 2011 presentata da AP 1 con le osservazioni all'appello adesivo;

4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A. AO 1 e AP 1 (entrambi del 1963) si sono sposati a __________ (Portogallo) l'8 febbraio 1989. Dal matrimonio sono nate T__________, il 21 maggio 1991, e O__________, il 30 aprile 1997. Il marito era titolare di un'omonima impresa di pulizia di canalizzazioni, la moglie lavorava come ausiliaria di pulizia per la mensa della __________ a __________ e svolgeva lavori di portineria nello stabile in cui la famiglia abitava a __________. I coniugi vivono separati dal 2002, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi a __________. B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 14 luglio 2004 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, i coniugi si sono accordati il 27 marzo 2007 sull'affidamento delle figlie alla moglie (riservato il diritto di visita paterno), su un contributo alimentare di fr. 2300.– mensili per quest'ultima, su uno di fr. 2016.– mensili per T__________ e su uno di fr. 1100.– mensili per O__________ (inc. DI.2004.833). Il 30 settembre 2004 AP 1 è stata licenziata dalla __________ e, dopo un periodo di disoccupazione, ha ripreso a svolgere lavori di pulizia per uffici e abitazioni private. All'inizio del 2006 il marito ha fondato la P__________, in cui il 30 giugno 2007 ha fatto confluire la sua ditta individuale. Contestualmente ha ceduto la società a un terzo, assumendo lo statuto di dipendente in qualità di direttore. C. Il 3 settembre 2007 AP 1 ha promosso azione di divorzio, postulando un contributo alimentare indicizzato di fr. 5378.– mensili per sé, uno di fr. 2631.– mensili per T__________ fino al termine della formazione scolastica, uno di fr. 1645. mensili per O__________ fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1815.– mensili in seguito, il versamento di fr. 500 000.– in liquidazione del regime dei beni e la rifusione delle spese causate dai problemi di salute delle figlie, oltre a una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Nella sua risposta del 24 ottobre 2007 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma si è opposto a tutte le altre pretese. Nell'ottobre del 2007 la moglie si è trasferita con le figlie a __________. D. Il Pretore ha deciso il 25 ottobre 2007 di trattare la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale, invitando le parti a esprimersi sulle conseguen­ze litigiose e a indicare le prove. Nel suo memoriale del 5 novembre 2007 AP 1 ha ribadito le domande di petizione. Nel proprio, di quello stesso giorno, AO 1 ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, ne ha offerto uno di fr. 1505.– mensili per T__________ fino alla maggiore età e uno di fr. 1282.– per O__________ sino al 12° compleanno, portato a fr. 1505.– mensili fino alla maggiore età (assegni fa­miliari non compresi), ha contestato il pagamento delle spese straordinarie per le figlie e ha proposto alla moglie fr. 25 000.– in liquidazione del regime dei beni, così come il versamento per cinque anni della metà delle sue gratifiche e dei suoi bonus annui o dell'eventuale indennità per cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Egli ha respinto infine l'ipotesi di qualsiasi provvigione ad litem . Il 20 dicembre 2007 AO 1 è diventato padre di L__________, avuto da un'altra donna. E. All'udienza dell'11 gennaio 2008, destinata all'audizione dei coniugi, questi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio, il marito accettando altresì di versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 5000.– (inc. DI.2007.1092). Scaduto il termine bimestrale di riflessione, AO 1 ha riaffermato tale volontà il 12 marzo 2008 e la moglie l'8 aprile 2008. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 3 giugno 2008 e l'istruttoria è terminata il 25 agosto 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclu­sioni scritte. Nelle proprie, del 22 novembre 2010, AP 1 ha reiterato le richieste di petizione, salvo aumentare a fr. 775 000.– l'importo preteso in liquidazione del regime dei beni. Nel suo allegato del 24 novembre 2010 AO 1 ha ripresentato anch'egli le proprie domande, salvo limitare a O__________ un contributo alimentare di fr. 1505.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi), T__________ essendo divenuta maggiorenne nel frattempo, offrire alla moglie fr. 139 341.– in liquidazione del regime dei beni e sollecitare il rimborso della provvigione ad litem . F. Statuendo con sentenza del 22 dicembre 2010, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato O__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 134 315.– in liquidazione del regime matrimoniale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato di quel dispositivo, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (art. 122 CC) e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse passata in giudicato. AO 1 è stato obbligato inoltre a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1225.– mensili per la moglie e uno di fr. 2150.– men­sili per O__________ fino alla maggiore età (assegni familiari inclusi). La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 gen­naio 2011 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di riconoscerle fr. 775 000.– con interessi dall'emanazione della sentenza in liquidazione del regime dei beni, come pure un contributo alimentare indicizzato di fr. 4810.– mensili per sé e uno di fr. 2631.– mensili per T__________ fino al termine della formazione scolastica e professionale. Essa insta altresì per una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, in subordine, per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 31 gennaio 2011 questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di provvigione ad litem e ha respinto quella di assistenza giudiziaria (inc. 11.2011.14) . Invitato a esprimersi nel merito, con osservazioni del 27 aprile 2011 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo postula l'esonero da qualsiasi contributo di mantenimento per la moglie. Nelle sue osservazioni del 1° giugno 2011 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo e con istanza di restituzione in intero offre nuovi mezzi di prova. Il 17 ottobre 2011 AO 1 è diventato padre di un'altra figlia, S__________. Considerando in diritto:                  1. La causa è stata trattata dal Pretore con il rito degli art. 420 segg. CPC ticinese cui soggiacevano i processi di divorzio intentati fino al 31 dicembre 2010 (art. 404 cpv. 1 CPC). Anche alle impugnazioni si applica il previgente diritto cantonale qualora la decisione impugnata sia stata comunicata prima di tale data (art. 405 cpv. 1 CPC; sulla nozione di “comunicazione”: DTF 137 III 130). Nella fattispecie la sentenza è stata intimata alle parti il 22 dicembre 2010. Applicandosi la vecchia procedura, il termine per ricorrere era di 20 giorni (art. 423 b cpv. 1 CPC ticinese). La sentenza è stata notificata al legale di AP 1 il 23 dicembre 2010, durante le ferie giudiziarie. Introdotto entro 20 giorni dalla fine delle ferie (art. 423 b cpv. 1 e 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), il 21 gennaio 2011, l'ap­pello principale è pertanto tempestivo. Tempestivo è anche l'appello adesivo di AO 1, inoltrato entro 20 giorni dalla notificazione dell'appello principale (art. 314 CPC ticinese). 2. Nelle cause di divorzio fatti e mezzi di prova nuovi erano ammissibili in secondo grado, nel Cantone Ticino, purché fossero addotti “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 138 cpv. 1 vCC combinato con l'art. 423 b cpv. 2 CPC ticinese). I documenti nuovi acclusi all'appello di AP 1 sono quindi ricevibili, come ricevibili sono i documenti prodotti con le osservazioni e con l'appello adesivo da AO 1. 3. AP 1 chiede con un'istanza di restituzione in intero (art. 138 CPC ticinese) contestuale alle osservazioni all'appello adesivo di essere autorizzata a produrre tre fotografie e una ricerca sul detentore dei numeri di targa TI __________ e TI __________ (doc. F, G, H), di decretare l'edizione dalla ditta __________ dei contratti di locazione stipulati con e per la P__________, di ordinare l'interrogatorio formale di AO 1 e di disporre l'audizione della figlia T__________. Tali prove dimostrerebbero sia la trasformazione della ditta individuale del marito in società anonima allo scopo di dissimulare la titolarità dell'impresa sia il tenore di vita sostenuto dal marito stesso, il quale possiederebbe immobili e veicoli di valore, sicché i suoi redditi sarebbero ben maggiori dei fr. 7500.– mensili formalmente conseguiti come dipendente (osservazioni all'appello adesivo, pag. 7). a) Un a restituzione in intero giusta l'art. 138 CPC ticinese poteva entrare in considerazione fino all'emanazione del giudizio di primo grado, dopo di che era data unicamente la possibilità di una restituzione in intero contro la sentenza secondo gli art. 346 segg. CPC ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 138 e n. 3 ad art. 346 CPC). Nella fattispecie la richiesta fondata dall'appellante sull'art. 138 CPC ticinese si rivela pertanto, già di primo acchito, irricevibile. Quanto a una restituzione in intero contro la sentenza a norma dell'art. 346 segg. CPC ticinese, essa sarebbe stata da promuovere con azione ordinaria dinanzi al Pretore (art. 349 CPC ticinese) entro 20 giorni dal momento in cui la richiedente era venuta a conoscenza dei motivi che la giustificavano (art. 348 CPC ticinese). L'appellante am­mettendo di avere scoperto i motivi di restituzione in intero il 1° maggio 2011 (osservazioni all'appello adesivo, pag. 7 in basso), l'istanza del 1° giugno 2011 sarebbe in ogni modo tardiva. b) È vero che – come si è spiegato (consid. 2) – fatti e mezzi di prova nuovi erano ammissibili in appello a mente dell'art. 138 cpv. 1 prima frase vCC purché fossero addotti “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423 b cpv. 2 CPC ticinese). Le nuove prove offerte dall'appellante in questa sede non riguardano tuttavia l'appello adesivo del marito, bensì l'appello principale di lei medesima. Né tali prove possono essere assunte d'ufficio, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294) . Un contributo alimentare per la figlia T__________, divenuta maggiorenne il 21 maggio 2009 prima ancora che il Pretore statuisse (il 21 dicembre 2010), non entra difatti in linea di conto, come si vedrà oltre (consid. 7). Ciò posto, giova procedere senza indugio all'esame del merito. I.   Sull'appello principale 4. Le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni relative ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Ora, per quanto riguarda la liquidazione del regime matrimoniale il Pretore ha respinto in concreto la tesi della moglie, la quale si doleva che il marito avesse sminuito artificiosamente i propri acquisti mediante un'operazione fittizia, cedendo attivi e passivi della P__________ SA a un prezzo simulato, onde il suo diritto alla metà del valore venale dell'azien­da (fr. 775 000.–: sentenza impugnata, pag. 3 in fine e 4 all'inizio). Secondo il Pretore, in costanza di matrimonio ogni coniuge può disporre libera­mente dei propri acquisti e nella fattispecie non emergono seri indizi “per dubitare della veridicità di quanto esposto dal marito”, né la moglie si è mai attivata per ottenere provvedimenti restrittivi o blocchi dei beni (sentenza impugnata, pag. 4). Il valore della P__________ SA non poteva dunque formare oggetto di rivendicazione da parte sua (loc. cit.). Il primo giudice non ha mancato di rilevare, ad ogni buon conto, che il 30 giugno 2007 AO 1 ha alienato la società anonima, costituita mediante acquisti, per fr. 278 627.95 (fr. 50 000.– alla firma del contratto e fr. 228 627.95 in bonus nei cinque anni successivi: pag. 5 a metà). Ne ha desunto una pretesa della moglie, dedotta la provvigione ad litem di fr. 5000.– già riscossa, di fr. 134 315.– (sentenza impugnata, pag. 5 in fine). L'appellante obietta – in sintesi – che la cessione della P__________ SA è una finzione, il marito essendo rimasto in realtà il proprietario dell'azienda, seppure formalmente solo in qualità di direttore, sicché negli acquisti di lui va computato l'intero valore della società, di fr. 1 550 000.– il 3 settembre 2007 (data dell'avvio della causa di divorzio: pag. 8 in basso). Come i testimoni __________ ed __________ hanno dichiarato, AO 1 sarebbe di fatto il titolare della società anonima e attingerebbe libera­mente al conto della ditta (memoriale, pag. 6 in fine). Costui – prosegue l'appellante – cerca di far credere di avere ceduto la società a poco prezzo, ma ciò non trova alcun riscontro logico agli atti e si rivela una manovra palesemente fittizia, ideata per evitare di versarle la metà del valore degli acquisti a titolo di aumento (memoriale, pag. 7 in basso). Per di più, epiloga l'appellante, la provvigione ad litem di fr. 5000.– non va restituita, il marito non avendone mai preteso il rimborso (memoriale, pag. 9 in basso). a) I principi che disciplinano una liquidazione del regime ordinario dei beni sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3). Al riguardo basti rammentare che, salvo prova del contrario, tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti (art. 200 cpv. 3 CC) e che in costanza di matrimonio ogni coniuge è libero di disporre dei propri acquisti (art. 201 cpv. 1 CC), fermo restando che vanno reintegrate nei medesimi le liberalità elargite dal coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime senza il consenso dell'altro, eccettuati i regali d'uso, e le alienazioni fatte con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento (art. 208 cpv. 1 CC). Anche alienazioni onerose rientrano in quest'ultima categoria qualora avvengano sottocosto per pregiudicare – appunto – le aspettative dell'altro coniuge (Steinauer in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 e 20 ad art. 208 con numerose citazioni di dottrina). b) Nel caso specifico risulta che il 17 febbraio 2006 AO 1 ha costituito con suoi acquisti la P__________ SA, __________, nella quale ha fatto confluire attivi e passivi della ditta individuale quando il 30 giugno 2007 ha ceduto le azioni di quest'ultima a __________, facendosi assumere come dipendente per almeno cinque anni in qualità di direttore (doc. 1 e 9; deposizione di __________: verbale del 3 ottobre 2008, pag. 3). A parere dell'attrice tale operazione, dalla quale il marito ha ricavato fr. 278 627.95, è fittizia, destinata a far credere che costui sia diventato un semplice dipendente della P__________ SA. In realtà non avrebbe avuto senso cedere per quella cifra una ditta che valeva fr. 1 550 000.– secondo gli incontestati accertamenti del perito giudiziario, tanto meno ove si pensi che la sola ditta individuale valeva già essa sola, prima di confluire nella società anonima, fr. 500 000.–. A lei spetterebbero così non meno di fr. 775 000.– (la metà di fr. 1 550 000.–). c) Dall'istruttoria emerge che fino al 30 giugno 2007 AO 1 era titolare di un'omonima ditta individuale. Nel frattempo, il 17 febbraio 2006, __________ e __________ hanno fondato per suo conto la P__________ SA (doc. M, ispezione a registro di commercio “I”). AO 1 ha confermato di avere costituito quella ditta con denaro proprio (interrogatorio formale: verbale del 28 aprile 2009, pag. 2, risposta n. 3; deposizione di __________ del 13 gennaio 2009, pag. 2), tant'è che ne ha poi seguito personalmente l'attività (interrogatorio formale: verbale del 28 aprile 2009, pag. 2 risposta 3; deposizione di __________ del 13 gennaio 2009, pag. 2). Il 7 marzo 2007 __________ è subentrato a __________ nella carica di amministratore unico (ispezione a registro di commercio “I”; deposizione 13 gennaio 2009 di __________, pag. 2). Qual­che mese dopo, il 30 giugno 2007, AO 1 ha fatto confluire attivi e passivi della ditta individuale nella P__________ SA, alienando le azioni di quest'ultima (“Non ricordo a chi”: interrogatorio formale, loc. cit.) per fr. 50 000.– più un bonus annuo del 2% sul fatturato dei cinque anni successivi, ma fr. 50 000.– l'anno al massimo. Il cessionario, che è risultato essere lo stesso __________ (deposizione 3 ottobre 2008 del medesimo, loc. cit., pag. 5 seg.), si è impegnato da parte sua ad assumerlo per almeno cinque anni come direttore, responsabile del settore commerciale e delle relazioni con la clientela, retribuendolo fr. 7500.– netti mensili (doc. 1 e 9). d) Che l'operazione testé descritta sia simulata, come afferma l'appellante, non può escludersi, ma andava concretamente dimostrato. Certo, l'appellante sottolinea che il marito continuava a prelevare autonomamente fr. 2000.– ogni mese da un conto corrente postale della società anonima (memoriale, pag. 6), tuttavia __________, ex segretaria della ditta, ha precisato che AO 1 doveva poi portare i giustificativi di spesa e i suoi prelievi erano registrati contabilmente alla stregua di prestiti (verbale del 13 gennaio 2009, pag. 5). Egli non poteva quindi appropriarsi del denaro come se fosse suo. L'appellante fa valere altresì che su un conto corrente postale del marito sono intervenuti versamenti di vecchi clienti della ditta individuale. Mal si comprende nondimeno perché da ciò dovrebbe inferirsi che AO 1 abbia alienato per finta il pacchetto azionario della società anonima. Anche il fatto che su un conto della P__________ SA denominato “prestazioni di terzi” siano intervenuti nel 2007 ver­samenti per fr. 121 739.78 non significa che tali lavori siano stati affidati ad aziende esterne del marito (memoriale, pag. 6 in basso), come la stessa appellante riconosce (loc. cit.). Soggiunge l'appellante che il marito circola su veicoli lussuosi targati a nome della società anonima, aveva acquistato nel 2003 una __________ intestandola a un dipendente della ditta individuale, mantiene “un elevato stile di vita” e sostenta il suo nuovo nucleo familiare senza che la nuova com­pagna debba svolgere un'attività lucrativa. Quanto al tenore di vita di AO 1, intanto, l'affermazione è puramente generica, senza dimenticare che l'interessato guadagna pur sempre fr. 7500.– netti mensili. L'acquisto della __________ inoltre risale al 2003, quando la P__________ SA nemmeno esisteva. Se poi l'attuale azionista della ditta acquista veicoli costosi e li lascia condurre a AO 1, ciò non significa che quest'ultimo sia il proprietario delle azioni. Lo stesso __________ ha dichiarato che, come direttore della società, AO 1 ha campo libero anche nelle decisioni gestionali correnti e che “l'unica differenza rispetto ad un eventuale rapporto societario tra me e lui è che alla fine decido io” (deposizione del 3 ottobre 2008, pag. 5 seg.). Che costui abbia testimoniato il falso l'interessata non pretende. Per altro l'appellante non revoca in dubbio neppure quanto __________ ha precisato sul modo in cui è divenuto proprietario delle azioni, quando AO 1 non intendeva più – a suo dire – gestire egli medesimo la ditta perché “si sentiva troppo sotto pressione in quel periodo” a causa di problemi personali (verbale del 3 ottobre 2008, pag. 6). Non si disconosce che i tempi della cessione, appena un paio di mesi prima che la moglie promuovesse azione di divorzio, siano sospetti. Il comportamento restio del marito, che durante l'interrogatorio formale ha preteso di non ricordare nemmeno a chi avesse ceduto il pacchetto azionario (verbale del 28 aprile 2009, risposta n. 3), non manca anzi di lasciare perplessi. E che la società anonima si presenti su un sito Internet con la ragione sociale __________ è a dir poco ambiguo. Ciò non basta tuttavia per denotare gli estremi di una simulazione e per accertare che le azioni della P__________ SA siano detenute solo fiduciariamente da __________, mentre AO 1 ne sarebbe tuttora il proprietario. e) L'appellante afferma che l'alienazione per fr. 278 627.95 di una ditta il cui valore venale raggiungeva, al momento della cessione, fr. 1 550 000.– “non trova alcun riscontro logico” (memoriale, pag. 7 in basso). Non si deve trascurare però che con tale operazione AO 1 si è pur sempre assicurato un posto fisso da direttore per almeno cinque anni a fr. 7500.– netti mensili (oltre a cospicui bonus), di modo che la transazione in sé non appare destituita di senso e scopo. Piuttosto ci si potrebbe domandare se l'operazione non raffiguri una transazione sottocosto, eseguita da un coniuge “con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento” (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). Il problema è che, quantunque il diritto sia applicato d'ufficio, incombe alle parti – in ossequio al principio dispositivo e a quello attitatorio – specificare le rispettive pretese, illustrare la fattispecie e recare le prove. Al giudice spetta unicamente di applicare la legge alla fattispecie così com'è stata allegata e accertata. Egli non può far capo di propria iniziativa a una norma se il relativo stato di fatto non è addotto o comprovato. L'applicazione d'ufficio del diritto non tutela, in altri termini, dalla perdita di una pretesa in seguito a una negligente condotta del processo (sentenza del Tribunale federale 5A_330/2013 del 24 settembre 2013, consid. 3.3 in fine con richiamo a DTF 115 II 465 consid. 1). Nel caso in esame l'appellante si duole che il marito tenti di far credere a una cessione della ditta (“vuole celarsi dietro allo stipendio di fr. 7500.–”, “ha cercato di far credere di avere svenduto la sua attività”, in un “ennesimo tentativo di simulazione”: memoriale pag. 6 a 8), ma non prospetta nemmeno per ipotesi che __________ possa essere divenuto proprietario delle azioni. Scartando essa medesima l'eventualità di un'alienazione, sia pure sottocosto, non soccorrono nemmeno le premesse per applicare d'ufficio l'art. 208 cpv. 1 n. 2 CC. In proposito non giova dunque diffondersi. f) Al Pretore l'appellante rimprovera altresì di essersi scostato senza ragione, per calcolare il valore degli acquisti, dalla perizia che determina il valore della società anonima al momento della (simulata) cessione in fr. 1 550 000.–. La censura tuttavia cade nel vuoto, non ravvisandosi gli estremi – come si è appena visto

– per scorgere una cessione simulata, sicché “il giorno della presentazione dell'istanza” di divorzio (3 set­tembre 2007) le azioni della società anonima non facevano più parte del patrimonio coniugale (art. 204 cpv. 2 CC). g) Per quel che è della provvigione ad litem, essa è per sua natura un anticipo destinato a essere restituito in esito al giudi zio definitivo sulle spese processuali (sentenza 5A_784/2008 del Tribunale federale del 20 novembre 2009, consid. 2) o alla liquidazione del regime matrimoniale, salvo che a ciò ostino motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei coniu­gi (RtiD I-2012 pag. 882 consid. 19 con rinvio). È vero che la restituzione va chiesta esplicitamente (loc. cit.), ma è altrettanto vero che nel suo memoriale conclusivo del 24 novembre 2010 AO 1 aveva preteso – appunto – la resa della provvigione ad litem di fr. 5000.– (pag. 11), il cui versamento egli aveva accettato al­l'udienza dell'11 gennaio 2008 con riserva di retrocessione. Si conviene ch'egli non ne ha compensato l'ammontare con quello della liquidazione del regime dei beni offerto nel memoriale conclusivo, ma sta di fatto ch'egli ne ha chiaramente preteso il rimborso. Né si intravedono motivi di equità, considerato il capitale che l'interessata riceverà in liquidazione del regime matrimoniale, per un esonero dalla restituzione. Anche in proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica. 5. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore della moglie dopo il divorzio (art. 125 CC) il Pretore ha constatato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (13 anni), che ha influito concretamente sulle condizioni di vita di AP 1, onde il diritto per quest'ultima di conservare – in linea di principio – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (pag. 6). Precisato ciò, egli ha ritenuto che come donna delle pulizie AP 1 può guadagnare fr. 2500.– netti mensili, ma che ciò non le basta per finanziare il fabbisogno minimo di fr. 3725.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione e spese accessorie fr. 889.– [un terzo di fr. 4000.–, pari a fr. 1333.–, la moglie abitando insieme con il fratello e la sorella, dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia O__________], premio della cassa malati fr. 331.30, leasing dell'automobile fr. 541.05, premio assicurazione RC dell'automobile fr. 124.–, imposta di circolazione fr. 28.–, assicurazione sulla vita fr. 200.10, onere fiscale fr. 261.50: sentenza impugnata, pag. 7 seg.). Relativamente a AO 1, il Pretore ha accertato un reddito da attività lucrativa di fr. 11 000.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4752.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 2100.–, premio della cassa malati fr. 316.30, assicurazione RC fr. 35.90, spese d'automobile fr. 500.–, onere fiscale fr. 600.–: pag. 9). Infine il Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di O__________ in fr. 2153.– mensili e quello di L__________ in fr. 1315.– mensili, mentre la figlia T__________ era divenuta maggiorenne in pendenza di causa ed esulava ormai dal calcolo. Nelle circostan­ze descritte il primo giudice ha stabilito un contributo alimentare di fr. 1225.– mensili per la moglie e uno di fr. 2150.– mensili per O__________, non senza osservare che con un margine disponibile di fr. 6248.– mensili AO 1 rimane in grado di coprire anche il fabbisogno in denaro del figlio L__________, avuto dalla nuova compagna (sentenza impugnata, pag. 10). 6. Nell'appello AP 1 contesta il reddito imputatole dal Pretore, censurandolo di arbitrio, e fa valere un fabbisogno minimo di fr. 4810.15 mensili, argomentando di essersi dovuta trasferire il 1° gennaio 2011 (dopo la sentenza del Pretore) in un appartamento che le costa fr. 2000.– mensili, “per­den­do la possibilità di condividere l'alloggio con la sorella” (memoriale, pag. 11 in fondo). Il contributo alimentare per lei andreb­be fissato così in fr. 2631.– mensili, come essa chiedeva con la petizione. a) I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge che chiede il contributo. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti). Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, se in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.169 del 15 ottobre 2013, consid. 4c; sentenza inc. 11.2009.179 del 17 luglio 2013, consid. 10a destinato a pubblicazione). b) Nel caso in rassegna il Pretore ha constatato che la moglie postula la semplice copertura del fab­bisogno minimo, da lui calcolato in fr. 3725.– mensili. In materia di pretese patrimoniali fra coniugi applicandosi il prin­ci­pio dispositivo (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2), non spettava del resto al primo giudice promuovere indagini d'ufficio. Ora, l'appellante sostiene che il contratto di locazione relativo al grande alloggio da lei occupato insieme con la sorella e il fratello fino al 31 di cembre 2010 è stato disdetto dal locatore, di modo ch'essa ha dovuto appigionare un appartamento proprio al costo di fr. 2000.– mensili comprensivi delle spese accessorie (doc. D di appello). Ch'essa abbia dovuto traslocare non è contestato. Ch'es­sa dovesse continuare ad abitare insieme con il fratello e la sorella non si poteva seriamente pretendere. La spesa di fr. 2000.– men­sili può apparire elevata, ma non bisogna dimenticare che un terzo della locazione effettiva va incluso nel fabbisogno in denaro della figlia O__________ (Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), di modo che l'esborso per la sola moglie si riduce a fr. 1333.35 mensili, comprensivi delle spese accessorie. Si tratta di una cifra ragionevole che non v'è motivo di ridurre. Va ridotto invece il premio della cassa malati, che la stessa appellante indica essere sceso da fr. 331.30 mensili a fr. 305.50 mensili (doc. C di appello). Il fabbisogno minimo dell'appellante risulta così di fr. 4143.55 mensili. c) L'interessata assevera – in tre righe – di non poter conse­gui­re alcun reddito per ragioni di salute (memoriale, pag. 12 verso l'alto). Non spiega minimamente però in che consistano quei problemi, né gli atti consentono di intravederne l'indole. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Si ricordi, per di più, che l'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone – di regola – l'esecuzione di un rapporto specialistico (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.169 del 15 ottobre 2013, consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi a medio termine (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nessun referto specialistico consta essere stato assunto nella fattispecie. Soggiunge l'interessata che, ad ogni buon conto, il Pretore non aveva elementi per imputarle un reddito di fr. 2500.– mensili, del tutto arbitrario. In realtà, c osì argomentando, essa sorvola sulla motivazione addotta dal primo giudice, il quale dopo una particolareggiata disamina delle risultanze istruttorie è giunto alla conclusione che AP 1 guadagna con lavori di pulizia fr. 2500.– men­sili (sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo). Reddito che

– ha continuato il Pretore – è in ogni modo alla portata di lei, vista l'età sua (47 anni), lo stato di salute, l'esperienza professionale maturata e l'età raggiunta dalla figlia O__________ (13 anni: sentenza impugnata, pag. 8). Perché tale circostanziata motivazione dovrebbe essere arbitraria non è dato di capire. Insufficientemente motivato, una volta ancora l'appello si dimostra così irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese con rinvio al cpv. 5). 7. Il Pretore non ha previsto alcun contributo alimentare per la figlia T__________, divenuta maggiorenne in pendenza di causa il 21 maggio 2009, rilevando che per il lasso di tempo precedente la maggiore età la madre non aveva chiesto alcun contributo cautelare, mentre per il lasso di tempo successivo la figlia non risultava avere consentito alla madre di chiedere contributi in sua vece (sentenza impugnata, pag. 10 in alto). L'appellante obietta che T__________ approva il suo operato (doc. B di appello) e che il contributo per la figlia era chiesto fino al termine della formazione professionale, non solo fino alla maggiore età. Il contributo per T__________ va fissato quindi, a suo giudizio, in fr. 2631.– mensili, come richiesto con la petizione (memoriale, pag. 10 a 12). Nelle osservazioni all'appello AO 1 si oppone di nuovo al contributo di mantenimento per T__________ e produce un contratto di lavoro della figlia (doc. 2). Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio i con­tributi di mantenimento sono disciplinati in via provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c; v. anche DTF 130 I 350 consid. 1.2) o rimangono disciplinati da precedenti misure a protezione dell'unione coniugale. Un contri­buto alimentare fondato sugli art. 125 cpv. 1 o 133 cpv. 1 CC entra in linea di conto solo dopo di allora (da ultimo: I CCA, sen­tenza inc. 11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 7 con rimandi). In concreto l'appellante non ha mai chiesto al Pretore di fissare contributi per la figlia in via cautelare. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio (ciò che nella fattispecie deve ancora avve­nire, la sentenza del Pretore essendo impugnata – almeno par­zialmente – dinanzi a questa Camera) mal si comprende dunque in virtù di quale norma l'appellante pretenda il versamento di fr. 2631.– mensili per la figlia. Attualmente poi T__________ risulta lavorare per la __________ e guadagnare fr. 3000.– lordi mensili (doc. 2 di appello). Per quale ragione essa abbisogne­rebbe ancora di un contributo alimentare non è dato di sapere. A quest'ultimo riguardo l'ap­pello si dimostra manifestamente privo di consistenza. II.   Sull'appello adesivo 8. L'appellante adesivo fa valere che AP 1 è in grado di far fronte da sé al proprio debito sostentamento. Rammenta che nel 2003 essa lavorava come portinaia per fr. 3000.– mensili e che in seguito ha cominciato a svolgere lavori di pulizia, mantenendo sicuramente le proprie entrate. Imputarle un reddito di soli fr. 2500.– mensili non sarebbe quindi sostenibile, tanto meno ove si consideri ch'essa sbriga anche mansioni amministrative, che durante la vita in comune essa ha sempre esercitato un'attività lucrativa, maturando una certa esperienza professionale, che la figlia T__________ è ormai maggiorenne e che una riconciliazione tra coniugi è definitivamente esclusa (memoriale, pag. 12 a 14). a) Per principio il reddito di un coniuge è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità (RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare una simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2010.1 del 6 maggio 2013, consid. 5d; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.169 del 15 ottobre 2013, consid. 4d). b) Nel caso specifico si evince dagli atti che AP 1 ha sempre lavorato. Per la ditta individuale del marito prima (osservazioni del 1° gennaio 2011 all'appello adesivo, pag. 3), come portinaia poi fino al giugno del 2003 nel palazzo in cui i coniugi abitavano (deposizione di __________: verbale del 3 ottobre 2008, pag. 11) e come ausiliaria delle pulizie a tempo parziale fino al settembre del 2004 per la __________, guadagnando circa fr. 2000.– mensili (doc. R). Dopo un periodo di disoccupazione (richiamo degli atti dalla Cassa disoccupazione __________; doc. R), essa ha ripreso l'attività eseguendo lavori di pulizia in abitazioni private, uffici, cantieri e cimentandosi finanche nell'accompagnamento di anziani (deposizione di __________: verbale del 3 ottobre 2008, pag. 8; deposizione di __________: verbale del 3 ottobre 2008, pag. 10; deposizione di __________: loc. cit., pag. 2; memoriale conclusivo del 5 novembre 2007, pag. 5 e 7). Non sono date a divedere ragioni per cui essa non abbia modo di continuare almeno i lavori di pulizia. c) L'appellante adesivo afferma che AP 1 sarebbe in grado di guadagnare fr. 3800.– mensili, potendo assumere anche mansioni amministrative. Non accenna nemmeno di scorcio tuttavia quali lavori amministrativi essa avrebbe concretamente la capacità di svolgere per conseguire un reddito simile. Dagli atti emerge soltanto che la moglie ha assolto funzioni amministrative come portinaia fino al 2003. Null'altro. E un reddito ipotetico non può essere calcolato in astratto. Si conviene invece che, lavorando a tempo pieno come donna delle pulizie, AP 1 potrebbe guadagnare attorno ai fr. 3000.– netti mensili (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.129 dell'8 aprile 2011, consid. 5c; si veda anche l'art. 22 lett. a del contratto normale di lavoro per il personale domestico e il contratto collettivo imprese di pulizia e facility services, in: __________. Lo stesso Pretore prospetta del resto, per un'attività a orario completo, un reddito di fr. 2900.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8 a metà). AP 1 guadagna già fr. 2500.– mensili e, dopo i 16 anni della figlia O__________ (compiuti in pendenza di appello), nulla risulta impedirle di attivarsi a tempo pieno (DTF 137 III 109 nel mezzo con rinvii di giurisprudenza). Non osta l'età, che a 50 anni non le preclude la possibilità di estendere un'attività già esercitata regolarmente e in cui ha maturato esperienza professionale, non lo stato di salute, che non consta denotare problemi particolari, men che meno il mercato del lavoro, che nel settore delle pulizie offre ancora opportunità. Un reddito di fr. 3000.– netti mensili si rivela perciò alla sua portata. d) Ne segue che con un reddito di fr. 3000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 4143.55 mensili AP 1 registra uno scoperto di fr. 1143.55 mensili. Di per sé il contributo alimentare di fr. 1225.– mensili fissato dal Pretore andrebbe dunque lievemente ridotto. Sta di fatto che un contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) non va determinato solo in termini aritmetici, ma anche con criteri di equità. Se la moglie deve estendere la propria attività, portandola a tempo pieno, è giusto che le sia riconosciuto anche un adeguato indennizzo per spese di trasferta, non potendosi ragionevolmente supporre ch'essa riesca a svolgere tutti i lavori di pulizia a __________. Una presumibile spesa di circa fr. 80.– mensili per il carburante usato a scopi professionali non sarebbe così fuori luogo. In ultima analisi, nel risultato il contributo alimentare stabilito dal Pretore sfugge dunque a censura. Rimane da verificare se l'appellante adesivo sia in grado di erogarlo, AO 1 essendo divenuto padre il 17 ottobre 2011, dopo la sentenza del Pretore, di S__________, secondogenita avuta dalla sua attuale compagna. 9. Il Pretore ha calcolato il reddito di AO 1 in complessivi fr. 11 000.– mensili e il di lui fabbisogno minimo in fr. 4752.– (sentenza impugnata, pag. 9). L'interessato fa valere che il suo stipendio non eccede fr. 7500.– netti mensili, gli altri introiti avendo carattere straordinario, mentre i bonus annui gli era­no dovuti in esito alla cessione del pacchetto azionario della ditta. Non gli rimarrebbe perciò un margine sufficiente per stanziare contributi di mantenimento alla moglie (memoriale, pag. 14 seg.). a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha stimato un reddito di fr. 11 000.– mensili fondandosi sulla circostanza che nel 2007 AO 1 ha ricevuto dalla P__________ SA oltre allo stipendio di fr. 7500.– mensili, ver­samenti per fr. 92 000.– (pari a fr. 7600.– mensili), e nel 2008 versamenti per fr. 41 670.50 (pari a fr. 3470.– mensili: sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). A mente del Pretore, inoltre, il marito non può avere preso la decisione di creare un nuovo nucleo familiare mettendosi in una situazione finan­ziaria peggiore della precedente (sentenza impugnata, pag. 9 a metà). L'appellante adesivo eccepisce che il denaro ricevuto nel 2007 in aggiunta allo stipendio si riferiva “al prestito di personale, macchinari e magazzini per facilitare la partenza delle attività della P__________ SA e concretizzare, senza interruzioni, il travaso della ditta individuale nella società anonima” (memoriale, pag. 15). Esso configura per­ciò un versamento eccezionale e straordinario, mentre gli introiti supplementari del 2008 costituiscono il bonus annuo dovutogli in pagamento del pacchetto azionario (come i bonus del 2007, del 2009, del 2010 e del 2011), già considerato nella liquidazione del regime matrimoniale e inidoneo perciò a finanziare il versamento di contributi alimentari. b) Non a torto l'appellante adesivo sottolinea che la somma di fr. 92 000.– versatagli nel 2007 dalla P__________ SA non è un'entrata regolare, ma gli è stata corrisposta una tantum, e che il versamento di fr. 41 670.50 intervenuto nel 2008 rappresenta il bonus annuo dovutogli per la cessione del noto pacchetto azionario (come i bonus del 2007, del 2009, del 2010 e del 2011), già oggetto di liquidazione in esito allo scioglimento del regime dei beni. Quanto al fatto che, decidendo di creare un nuovo nucleo familiare, il marito non possa essersi messo in una situazione finan­ziaria peggiore della precedente, si tratta invero di un'illazione. Comunque sia, ai fini del presente giudizio poco giova indagare su quanto il marito abbia guadagnato dal 2007 al 2011. Un contri­buto alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC entra in linea di conto – come si è spiegato (consid. 7) – solo dopo il passaggio in giudicato degli effetti del divorzio. Determinante sarà dunque il reddito conseguito dall'appellante adesivo a quel momento. E dal 2012 in poi i bonus annui corrisposti dalla P__________ SA non sono più destinati a rimunerare la cessione del pacchetto azionario. Di tali gratifiche non si conosce l'entità (il contratto di lavoro prevedeva unicamente che dal 2012 in poi esse sarebbero state negoziate dalle parti: doc. 1, 2° foglio in fondo), ma se appena si pensa che quella del 2007 ammontava a fr. 37 664.88, quella del 2008 a fr. 41 670.50 e quella del 2009 a fr. 49 292.57, il reddito di fr. 11 000.– mensili stimato dal Pretore risulta sicuramente attendibile. E con tale importo l'appellante adesivo è in grado di finanziare il proprio fabbisogno (fr. 4752.– mensili), di versare il contributo alimentare per la moglie (fr. 1225.– mensili), quello per la figlia O__________ (fr. 2150.– mensili) e di sostentare i figli L__________ e S__________ (il cui fabbisogno in denaro non eccede la differenza di fr. 2873.– mensili, il costo dell'alloggio essendo già compreso in quello del padre). Anche per quanto riguarda la capacità contributiva di AO 1 l'appello adesivo vede quindi la sua sorte segnata. III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili 10. L'appello principale di AP 1 va respinto su tutta la linea: sulla pretesa di fr. 775 000.– con interessi in liquidazione del regime dei beni, sul contributo alimentare di fr. 4810.– mensili per sé e su quello di fr. 2631.– mensili per la figlia T__________ fino al termine della formazione scolastica e professionale. Che le sia riconosciuto un fabbisogno minimo più alto (consid. 6b) poco importa, il reddito di lei essendo maggiore di quanto ha accertato il Pretore. Destinato al rigetto è parimenti l'appello adesivo di AO 1, il quale soccombe appieno sulla postulata soppressione del contributo alimentare per la moglie. Che il reddito di lei sia più elevato di quello stimato dal Pretore poco importa (consid. 8c), il fabbisogno minimo rivelandosi maggiore. L'appello principale e l'appello adesivo si neutralizzano quindi a vicenda, elidendosi reciprocamente, ciò che comporta la reiezione di entrambi e la conferma della sentenza impugnata. In simili condizioni ogni parte sopporta le spese del proprio rimedio giuridico e deve rifondere all'altra un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). IV.   Sui rimedi giuridici a livello diritto federale 11. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'istanza di restituzione in intero è irricevibile.

2.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

3.   Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia     fr. 4950.– b) spese                       fr. 50.– fr. 5000.– sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 6000.– per ripetibili. 4. L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

5.   Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia     fr.  2450.– b) spese                       fr. 50.– fr. 2500.– sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

6.   Intimazione: –; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                           La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).