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11.2011.132

Stralcio dell'appello per lite divenuta senza oggetto

Ticino · 2012-07-11 · Italiano TI
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Incarto n.11.2011.132

Lugano,

11 luglio 2012/mc

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.2352 (certificato di esecutore testa­mentario)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, in cui il Pretore ha rilasciato d'ufficio un certificato di esecutore testamentario a nome

dell'avv. dott. CO 1,

singolarmente

e degli avvocati e CO 3,

congiuntamente

nella successione fu ing. (1931-2011),

già in Lugano,di cui risultano eredi

AP 1

dott. TERZ 1

(patrocinato dalla stessa avv. PA 1)

dott. TERZ 2

(patrocinato dall'avv. PA 2) e la

TERZ 3

(rappresentata da RA 1

e RA 2);

–;

–;

–;

–;

–;

Comunicazionealla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi;quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.