Buona fede processuale della parte non patrocinata in caso di mancata indicazione dei rimedi di diritto
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Nella sentenza del 29 giugno 2010 il Tribunale federale ha ravvisato una disattenzione del diritto di essere sentito di AP 1 per non essere stata intimata a quest'ultimo una lettera del 13 dicembre 2010 in cui la patrocinatrice della moglie invitava la Camera, senza formulare osservazioni, a verificare la tempestività dell'appello. Tale lettera è stata intimata nel frattempo all'appellante, il 20 settembre 2011, con un termine di dieci giorni per esprimersi sul contenuto dello scritto. AP 1 ha reagito con un memoriale del 27 settembre 2011 in cui censura la mancata indicazione dei rimedi giuridici nella sentenza del Pretore e invoca la sua buona fede, che sanerebbe la tardività dell'appello.
E. 2 Come questa Camera ha accertato nella sentenza del 15 dicembre 2010, la decisione del Pretore è stata intimata il 29 ottobre 2010 ed è stata ritirata dal convenuto allo sportello postale di __________ martedì 2 novembre 2010 alle ore 8.43 (attestazione Track & Trace n. __________). Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere pertanto mercoledì 3 novembre 2010 (art. 131 cpv. 1 CPC ticinese) ed è giunto a scadenza venerdì 12 novembre 2010. AP 1 ha consegnato il plico contenente il suo appello del 20 novembre 2010 allo sportello postale di __________ lunedì 22 novembre 2010 alle ore 17.04 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). In tali circostanze descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo.
E. 3 Nel
memoriale del 27 settembre 2011 AP 1 si duole che l
a sentenza
del Pretore non contenesse alcuna indicazione dei rimedi giuridici, di modo che
alla fattispecie doveva ritenersi applicabile il termine ordinario di 20 giorni.
Ora, le
misure a protezione dell'unione coniugale (art.
172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la
procedura sommaria contenziosa di camera di
consiglio (art. 4 cpv. 1
n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361
segg. CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva mediante sentenza
appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese) non sospesi dalle
ferie (art. 369 cpv. 3 CPC ticinese).
L'art. 308 cpv. 1
CPC ticinese cui accenna l'appellante nel memoriale del 27 settembre 2011 non
dispone altro, nel senso che l'appello andava proposto “entro il termine di
venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella
procedura sommaria”.
a)
Quanto
alla mancata indicazione delle vie di ricorso nella sentenza del Pretore, il
diritto federale non imponeva ai Cantoni una simile esigenza in materia di procedura
civile
(DTF 123 II 238 consid, 8a, 98 Ib 338 in alto
;
Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts,
8ª edizione, pag. 372 n. 63;
Amstutz/Arnold
in: Basler Kommentar, BGG, 2ª edizione, n. 9 in
fine ad art. 49). E il Codice di procedura civile ticinese – ancora applicabile
al caso in esame (art. 404 cpv. 1 nCPC) – non prescriveva alcuna indicazione
dei rimedi giuridici, diversamente ad esempio dalla legge di procedura per le
cause amministrative (art. 26 cpv. 2). Un requisito del genere non è mai stato
introdotto nemmeno per giurisprudenza (
Cocchi/Trezzini
, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 308). Nella misura in cui sembra lamentare
sotto questo profilo una carenza formale della decisione pretorile,
l'appellante solleva pertanto una censura infondata.
b)
Rimane da esaminare se AP 1 possa legittimamente valersi della
propria buona fede e della sua ignoranza del diritto. L
a
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, al riguardo, che la mancata indicazione
di rimedi giuridici in una decisione non deve recare pregiudizio alle parti. Ciò
non esonera tuttavia queste ultime dal rispettare il termine di ricorso “usuale”
né autorizza a insorgere in ogni momento. Chi non conosce un termine d'impugnazione
deve informarsi “in tempo utile”
(DTF 129 II 134 consid. 3.3 con
richiami)
. Inoltre il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare
che nel caso in cui un'indicazione dei rimedi giuridici sia non solo mancante o
incompleta, ma addirittura inesatta (e quindi fuorviante), non può invocare la
buona fede chi
avrebbe
potuto scoprire l'errore mediante una semplice lettura dei testi legali, senza consultare
dottrina o giurisprudenza (DTF 135 III 494 consid. 4.4).
In
concreto il termine per appellare della procedura civile ticinese (10 giorni) non
era sicuramente meno “usuale” di quello di 20 giorni, tant'è che si
applicava non solo alla procedura sommaria (dalla camera di consiglio ai
procedimenti cautelari, per tacere delle azioni possessorie), ma anche alla
procedura accelerata (art. 398 CPC ticinese) e a procedure per materia come
quelle riguardanti locazioni e affitti (art. 411 cpv. 2 CPC ticinese) o contratti
di lavoro (art. 418 CPC ticinese). L'appellante non era quindi esonerato dal
rispettarlo solo perché la sentenza del Pretore non indicava vie di ricorso. Certo,
AP 1 non ha formazione giuridica, non era patrocinato da un avvocato e non
risulta avere particolari esperienze in campo giudiziario. Chi sceglie di
difendersi da sé, soprattutto in una causa civile, deve informarsi tuttavia sui
passi da compiere e non agire unicamente in base alle proprie convinzioni
personali, salvo assumere il rischio di compiere sbagli. Ricevuta la decisione
del Pretore, nel caso specifico il convenuto non risulta essersi minimamente informato
sulle possibilità di ricorso, tanto meno in tempo utile. Non pretende di avere
consultato infruttuosamente il Codice di procedura civile, né di
essersi rivolto senza esito alla cancelleria della Pretura né
di avere domandato a un legale o a un servizio giuridico qualsiasi. Anzi, citando
nel suo memoriale del 27 settembre 2011 l'art. 308 CPC ticinese egli mostra come gli sarebbe stato possibile trovare la norma di legge pertinente e attivarsi
con tempestività. Nelle circostanze descritte l'appello del 20 novembre 2010
non può reputarsi introdotto in tempo utile. Va dunque dichiarato irricevibile.
E. 4 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), non sussistendo più ragioni per rinunciare a ogni prelievo. Nella sentenza del 15 dicembre 2010 questa Camera si era limitata infatti a un accertamento di tardività, mentre ai fini della decisione odierna è occorsa una disamina delle argomentazioni sollevate dall'appellante nel memoriale del 27 settembre 2010. Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'istante non avendo presentato osservazioni sul merito dell'appello. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC ticinese, pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250 .– b) spese fr. 50.– fr. 300 .– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: –; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.01.2012 11.2011.123 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.01.2012 11.2011.123 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.01.2012 11.2011.123
Buona fede processuale della parte non patrocinata in caso di mancata indicazione dei rimedi di diritto
Incarto n. 11.2011.123 (rinvio TF) Lugano 16 gennaio 2012 /rs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio segretaria: Billia, vicecancelliera sedente per statuire nella causa DI.2010.126 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'8 giugno 2010 da AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro AP 1; esaminati gli atti posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 novembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 ottobre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Statuendo il 29 ottobre 2010 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta l'8 giugno 2010 da AO 1 (1942), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato l'istante e il marito AP 1 (1944) a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale a quest'ultimo, ha consentito all'istante di prelevare dall'alloggio coniugale i suoi effetti personali e i mobili reputati necessari, ha pronunciato la separazione dei beni dal 1° luglio 2010, ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili anticipati e ha posto gli oneri processuali di fr. 400.– a carico di lui, tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili. B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 novembre 2010 volto a ottenere l'annullamento del contributo alimentare per la moglie e la soppressione dell'indennità per ripetibili spettante alla medesima. AO 1, cui l'appello è stato notificato, ha invitato con lettera del 13 dicembre 2010 questa Camera a verificare la tempestività del ricorso, senza formulare osservazioni. Con sentenza del 15 dicembre 2010 questa Camera ha accertato la tardività dell'appello, che ha dichiarato irricevibile senza riscuotere tasse o spese né assegnare ripetibili. C. La sentenza di questa Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale, che con sentenza del 29 giugno 2011 ha accolto il rimedio, annullando la decisione di appello e rinviando gli atti a questa Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le spese giudiziarie (fr. 1000.–) sono state poste a carico di AO 1, senza attribuzione di ripetibili. Ciò ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di statuire nuovamente sull'appello. Considerando in diritto: 1. Nella sentenza del 29 giugno 2010 il Tribunale federale ha ravvisato una disattenzione del diritto di essere sentito di AP 1 per non essere stata intimata a quest'ultimo una lettera del 13 dicembre 2010 in cui la patrocinatrice della moglie invitava la Camera, senza formulare osservazioni, a verificare la tempestività dell'appello. Tale lettera è stata intimata nel frattempo all'appellante, il 20 settembre 2011, con un termine di dieci giorni per esprimersi sul contenuto dello scritto. AP 1 ha reagito con un memoriale del 27 settembre 2011 in cui censura la mancata indicazione dei rimedi giuridici nella sentenza del Pretore e invoca la sua buona fede, che sanerebbe la tardività dell'appello. 2. Come questa Camera ha accertato nella sentenza del 15 dicembre 2010, la decisione del Pretore è stata intimata il 29 ottobre 2010 ed è stata ritirata dal convenuto allo sportello postale di __________ martedì 2 novembre 2010 alle ore 8.43 (attestazione Track & Trace n. __________). Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere pertanto mercoledì 3 novembre 2010 (art. 131 cpv. 1 CPC ticinese) ed è giunto a scadenza venerdì 12 novembre 2010. AP 1 ha consegnato il plico contenente il suo appello del 20 novembre 2010 allo sportello postale di __________ lunedì 22 novembre 2010 alle ore 17.04 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato). In tali circostanze descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo. 3. Nel memoriale del 27 settembre 2011 AP 1 si duole che l a sentenza del Pretore non contenesse alcuna indicazione dei rimedi giuridici, di modo che alla fattispecie doveva ritenersi applicabile il termine ordinario di 20 giorni. Ora, le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1
n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva mediante sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese) non sospesi dalle ferie (art. 369 cpv. 3 CPC ticinese). L'art. 308 cpv. 1 CPC ticinese cui accenna l'appellante nel memoriale del 27 settembre 2011 non dispone altro, nel senso che l'appello andava proposto “entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella procedura sommaria”. a) Quanto alla mancata indicazione delle vie di ricorso nella sentenza del Pretore, il diritto federale non imponeva ai Cantoni una simile esigenza in materia di procedura civile (DTF 123 II 238 consid, 8a, 98 Ib 338 in alto; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 372 n. 63; Amstutz/Arnold in: Basler Kommentar, BGG, 2ª edizione, n. 9 in fine ad art. 49). E il Codice di procedura civile ticinese – ancora applicabile al caso in esame (art. 404 cpv. 1 nCPC) – non prescriveva alcuna indicazione dei rimedi giuridici, diversamente ad esempio dalla legge di procedura per le cause amministrative (art. 26 cpv. 2). Un requisito del genere non è mai stato introdotto nemmeno per giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 308). Nella misura in cui sembra lamentare sotto questo profilo una carenza formale della decisione pretorile, l'appellante solleva pertanto una censura infondata. b) Rimane da esaminare se AP 1 possa legittimamente valersi della propria buona fede e della sua ignoranza del diritto. L a giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, al riguardo, che la mancata indicazione di rimedi giuridici in una decisione non deve recare pregiudizio alle parti. Ciò non esonera tuttavia queste ultime dal rispettare il termine di ricorso “usuale” né autorizza a insorgere in ogni momento. Chi non conosce un termine d'impugnazione deve informarsi “in tempo utile” (DTF 129 II 134 consid. 3.3 con richiami) . Inoltre il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che nel caso in cui un'indicazione dei rimedi giuridici sia non solo mancante o incompleta, ma addirittura inesatta (e quindi fuorviante), non può invocare la buona fede chi avrebbe potuto scoprire l'errore mediante una semplice lettura dei testi legali, senza consultare dottrina o giurisprudenza (DTF 135 III 494 consid. 4.4). In concreto il termine per appellare della procedura civile ticinese (10 giorni) non era sicuramente meno “usuale” di quello di 20 giorni, tant'è che si applicava non solo alla procedura sommaria (dalla camera di consiglio ai procedimenti cautelari, per tacere delle azioni possessorie), ma anche alla procedura accelerata (art. 398 CPC ticinese) e a procedure per materia come quelle riguardanti locazioni e affitti (art. 411 cpv. 2 CPC ticinese) o contratti di lavoro (art. 418 CPC ticinese). L'appellante non era quindi esonerato dal rispettarlo solo perché la sentenza del Pretore non indicava vie di ricorso. Certo, AP 1 non ha formazione giuridica, non era patrocinato da un avvocato e non risulta avere particolari esperienze in campo giudiziario. Chi sceglie di difendersi da sé, soprattutto in una causa civile, deve informarsi tuttavia sui passi da compiere e non agire unicamente in base alle proprie convinzioni personali, salvo assumere il rischio di compiere sbagli. Ricevuta la decisione del Pretore, nel caso specifico il convenuto non risulta essersi minimamente informato sulle possibilità di ricorso, tanto meno in tempo utile. Non pretende di avere consultato infruttuosamente il Codice di procedura civile, né di essersi rivolto senza esito alla cancelleria della Pretura né di avere domandato a un legale o a un servizio giuridico qualsiasi. Anzi, citando nel suo memoriale del 27 settembre 2011 l'art. 308 CPC ticinese egli mostra come gli sarebbe stato possibile trovare la norma di legge pertinente e attivarsi con tempestività. Nelle circostanze descritte l'appello del 20 novembre 2010 non può reputarsi introdotto in tempo utile. Va dunque dichiarato irricevibile. 4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), non sussistendo più ragioni per rinunciare a ogni prelievo. Nella sentenza del 15 dicembre 2010 questa Camera si era limitata infatti a un accertamento di tardività, mentre ai fini della decisione odierna è occorsa una disamina delle argomentazioni sollevate dall'appellante nel memoriale del 27 settembre 2010. Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'istante non avendo presentato osservazioni sul merito dell'appello. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC ticinese, pronuncia:
1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250 .– b) spese fr. 50.– fr. 300 .– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: –; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.