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11.2010.89

Protezione della personalità: provvedimenti cautelari e imminenza della lesione

Ticino · 2013-01-23 · Italiano TI
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Protezione della personalità: provvedimenti cautelari e imminenza della lesione

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Il decreto impugnato è stato intimato il 5 luglio 2010 ed è pervenuto al patrocinatore della convenuta il giorno successivo (appello, pag. 3 in alto) . Introdotto nel termine di dieci giorni (art. 382 cpv. 1 combinato con l'art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) non sospesi dalle ferie (art. 384 bis CPC ticinese), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

E. 2 L'appellante postula

anzitutto la riassunzione di tre testimoni sentiti in prima sede (__________

, __________ e __________)

, dolendosi che il Pretore abbia

respinto le domande loro rivolte per sapere se l'istante fosse entrato alle

dipen­denze di

un'altra società di

gestione patrimoniale e vi avesse fatto confluire clienti già prima del 31

dicembre 2009.

Ciò avrebbe permesso di appurare – essa

soggiunge – violazioni contrattuali, la cui gravità giustificava la lettera del

9 novembre 2009. Ora, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietava di addurre

nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello. L'art. 322 lett. b CPC ticinese

consentiva però di chiedere l'assunzione di prove che il primo giudice avesse

respinto. Le domande ai testimoni annotate a verbale che il primo giudice

rifiutava (art. 236 cpv. 3 CPC ticinese) rientravano anch'esse nelle

previsioni dell'art. 322 lett. b CPC ticinese.

In

concreto

non risulta che il Segretario assessore abbia re­spinto domande

dirette a __________

(verbale del 13 gennaio 2010, pag. 6 seg.).

La riassunzione di quest'ultimo non entra perciò in linea di conto. Il

Segretario assessore ha respinto invece le domande che la convenuta voleva

porre a __________ e __________

sulle questioni testé accennate, rilevando

che nella risposta la convenuta non aveva allegato fatti del genere, per altro non

menzionati nemmeno nella lettera del 9 novembre 2009 (verbali del 13 gennaio

2010, pag. 5 a metà, e del 19 gennaio 2010, pag. 2 in fondo). Con

tale motivazione l'appellante non si confronta. Non pretende di avere rimproverato

all'istante, nella risposta scritta o nella duplica orale, di essere passato

alle dipen­denze di un'altra società di gestione patrimoniale cui avrebbe indirizzato

clienti già prima del 31 dicembre 2009, né pretende che un testimone possa essere

chiamato a deporre su circostanze estranee ai fatti allegati dalle parti (vale se

mai il contrario:

Coc­chi/Trez­zini

,

CPC ticinese commentato e massimato, appendice

2000/2004, n. 41 ad art. 78). Ciò posto, non soccorrono le premesse nemmeno per

escutere nuovamente __________ e __________. La doglianza dell'appellante, secondo

cui le sarebbe stata preclusa la possibilità di far accertare circostanze determinanti

per il giudizio, cade dunque nel vuoto.

E. 3 Con il decreto impugnato il Pretore ha accolto l'istanza cautelare di AO 1 per più motivi. Egli ha ritenuto anzitutto che l'espressione “lasciare a casa” era atta a suscitare nel lettore medio l'impressione che il dipendente fosse stato licenziato, ciò che non era vero, il contratto di lavoro essendo stato disdetto dall'istante. L'impressione negativa era accentuata – ha soggiunto il Pretore – dal passaggio della lettera in cui la convenuta escludeva ogni sua responsabilità, quasi che un danno ai clienti fosse occorso o incombesse. Quanto poi a “motivi disciplinari e infrazioni”, il primo giudice non ne ha ravvisato alcuno, né l'istante risultava avere violato direttive interne dell'azienda sul rimpatrio di capitali italiani al beneficio dello scudo fiscale, anche perché la convenuta aveva deciso di sollecitare i clienti a profittare di tale possibilità quando l'istante aveva già lasciato la ditta. Per di più, ha continuato il primo giudice, un datore di lavoro non ha poteri disciplinari e non può irrogare sanzioni. L'istante poi non era stato oggetto di richiami, avvisi o ammonimenti, di modo che il “retrogusto disciplinare” della lettera era fuori luogo. A maggior ragione ove si consideri che l'istante neppure constava avere screditato il suo superiore __________ – come la convenuta asseriva – né essersi appropriato della lista dei clienti della società, mentre l'esonero dall'attività lavorativa durante il periodo di disdetta è una prassi consolidata in quel ramo professionale. Secondo il Pretore, in conclusione, la lettera del 9 novembre 2009 costituiva verosimilmente una violazione della personalità, onde l'accoglimento dell'istanza cautelare.

E. 4 L'appellante fa valere, in sintesi, che la lettera del 9 novembre 2009 non lede la personalità dell'istante, sia perché dall'espressione “lasciare a casa” il lettore medio non doveva necessariamente desumere che il dipendente fosse stato licenziato sia perché respingendo ogni responsabilità la ditta non intendeva mettere in cattiva luce l'interessato. A mente della convenuta la lettera era dovuta alla preoccupazione di evitare danni ai clienti e a sé stessa per la consulenza fornita dall'istante, scettico circa l'opportunità di consigliare ai clienti l'adesione allo scudo fiscale italiano. L'appellante sostiene inoltre che su questo punto AO 1 ha contravvenuto alla politica aziendale, come aveva già disatteso in precedenza i suoi compiti all'interno della ditta, entrando in conflitto con il suo superiore __________, tanto che se non si fosse dimesso sarebbe stato licenziato. Stan­do all'appellante poi la lettera del 9 novembre 2009 non aveva connotazioni sanzionatorie, l'accenno a “motivi disciplinari” figurante nello scritto riconducendosi al comportamento indisciplinato dell'istante, mentre eventuali imprecisioni terminologiche trovavano spiegazione nel fatto che __________ è di lingua madre tedesca. L'appellante argomenta infine che l'istante medesimo ha implicitamente ammesso di essere in grado di interpellare i clienti della società e, dunque, di essersi impossessato della relativa lista.

E. 5 Secondo l'art. 28 c cpv. 1 vCC (applicabile fino al 31 dicembre 2010) chi rendeva verosimile l'esisten­za di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, poteva chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo era di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombeva di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponesse esigenze troppo severe – che il convenuto ledeva in quel momento o stava per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, era tenuto a recare – ove non negasse le proprie intenzioni – una giustificazione che rendesse verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 131 n. 609 seg.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 28 c; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schwei­zerischen Zivilgesetz­buches, 2ª edizione, pag. 253 n. 14.82). Spettava poi al giudice ponderare i contrapposti interessi, esaminando se il fine perseguito dal convenuto fosse degno di protezione (DTF 126 III 306 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 5P.308/2003 del 28 ottobre 2003, consid. 2.2 in: SJ 126/2004 I 250; I CCA, sentenza inc. 11.2009.38 del 27 agosto 2010, consid. 4 con riferimenti).

E. 6 L'art.

28

c

cpv. 1 vCC presupponeva, in particolare, che al momento del giudizio

cautelare la lesione fosse ancora in atto o apparisse imminente, cioè concreta

e attuale. Se a quel momento il rischio più non sussisteva oppure la lesione si

era già prodotta, il provvedimento cautelare più non si legittimava. Il

requisito dell'imminenza andava apprezzato con un certo rigore: l'istante doveva

rendere verosimile che la lesione poteva prodursi o si sarebbe potuta ripetere

in un futuro immediato (RtiD I-2004 pag. 587 n. 60c; v. anche DTF 127 III 485

consid. 1c/aa). Prima di giudicare – come ha fatto il Pretore – se in concreto

si ravvisasse, a un sommario esame, un comporta­mento della convenuta

suscettibile di offendere la personalità dell'istante e se tale agire fosse

giustificato occorreva domandarsi pertanto se la lesione apparisse ancora

imminente e attuale. La questione, di diritto, andava esaminata d'ufficio, come

d'ufficio andavano verificati – del resto – i requisiti per l'emanazione di

provvedimenti cautelari in genere sulla base sull'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese

(RtiD II-2009 pag. 633 n. 9c consid. 4).

Nell'istanza

cautelare del 16 novembre 2009 AO 1 evocava – per vero in un'unica frase – la

necessità di evitare “l'ulteriore diffusione di scritti diffamatori” da parte

della convenuta (pag. 3 nel mezzo). Non ha però reso il rischio verosimile. Al

contraddittorio del 30 novembre 2009 egli si è soffer­mato sul carattere lesivo

della lettera 9 novembre 2009, sul suo conte­nuto inveritiero e sull'assenza di

interessi preponderanti che ne giustificassero la diffusione, ma non ha sostanziato

un pericolo immediato di reiterazione, tanto meno recando elementi concreti. Che

nella risposta la convenuta abbia sorvolato al proposito poco importa. Per

ottenere un provvedimento cautelare in forza dell'art. 28

c

cpv. 1 vCC

spettava in primo luogo all'istante allegare indizi oggettivi che facessero

apparire verosimile il ripetersi della lesione. Invano se ne cercherebbero gli

estremi, foss'anche d'ufficio, nelle risultanze istruttorie. Ne segue che il

Pretore avrebbe dovuto respingere il provvedimento cautelare già per questo

motivo. Interrogarsi se il comportamento della convenuta sembrasse offendere la

personalità dell'istante e se a un sommario esame tale agire apparisse giustificato

era, nelle circostanze descritte, superfluo. Ciò significa che in accoglimento

dell'appello il decreto del Pretore va riformato e l'istanza cautelare respinta.

E. 7 Gli

oneri processuali e le ripetibili di primo grado seguirebbero il principio

della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non bisogna trascurare

tuttavia un altro criterio d'apprezzamento (che si ispirava all'art. 159 cpv. 3

vOG e che figura oggi all'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC), ovvero che al momento

in cui si è rivolto al Pretore, il 16 novembre 2009, soggettivamen­te AO 1 poteva

avere in buona fede motivo di agire in giudizio. Si ricordi che la lettera raccomandata

del 9 novembre 2009 era stata spedita appena una settimana prima e che la sua

forma circolare (indirizzata collettivamente “a tutta la clientela di AO 1”) poteva anche far ritenere che in caso di destinatari non raggiunti in Italia la diffusione si

rinnovasse entro breve o che __________ ne ripetesse in qualche modo il

contenuto. A maggior ragione ove si consideri che gli animi erano accesi: il

periodo di disdetta era ancora in corso (doc. B), l'istante rivendicava il

diritto a bonus annui che la convenuta non era disposta a erogare e le parti si

muovevano accuse reciproche di accaparramento di

clienti

(doc. C).

In

condizioni siffatte il tono grezzo della circolare, oltre che umiliante per

l'interessato (asseritamente “lasciato a casa” per decisione del­l'azienda) e inquietante

per le conseguenze prospettate (“la nostra società [...] declina qualsiasi

responsabilità riguardo ai vostri investimenti e non farà fronte a nessuna

eventuale indennità o penalità”), poteva lasciar credere soggettivamente a AO 1

che la convenuta fosse pronta a reiterare nel suo comportamento o che __________

fosse pronto a ripetere le affermazioni contenute nella lettera. Che la

diffusione della circolare abbia leso o non abbia leso oggettivamente la

personalità del­l'istante non va deciso ora: sarà accertato dal Pretore in

esito al­l'azione di merito. Ai fini del presente giudizio basti tenere conto

del fatto che, diramando una lettera come quella del 9 novembre 2009, la ditta

ha concorso all'insorgere del procedimento cautelare, inducendo l'istante a

piatire. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere equitativamente gli

oneri processuali di prima sede a metà e di compensare le ripetibili per “giusti

motivi” nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese.

E. 8 Le considerazioni che precedono non valgono per l'appello. Già davanti al Pretore in effetti, al più tardi quando ha redatto il memoriale conclusivo nel maggio del 2010, l'istante doveva rendersi conto di non aver saputo sostanziare alcun rischio oggettivo di reiterazione imminente e di non avere reso verosimile, perciò, uno dei requisiti cumulativi enunciati dall'art. 28 c cpv. 1 vCC. Ne deriva che dinanzi a questa Camera non v'è ragione per scostarsi dalla regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Che l'appellante ottenga causa vinta solo parzialmente sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado si tiene calcolo, riducendo la tassa di giustizia e moderando l'indennità per ripetibili che spetta alla convenuta.

E. 9 Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause intese alla protezione della personalità non toccano diritti di carattere pecuniario (DTF 127 III 483 consid. 1a con rinvii), a meno che – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – comprendano anche pretese di risarcimento o di riparazione del torto morale. Nella fattispecie un eventuale ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore (art. 74 LTF). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

1.  L'istanza è respinta e il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 17 novembre 2009 è revocato.

2.  La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.–, da anticipare dal­l'istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. II.   Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta    fr. 800.– b) spese                                  fr. 50.– fr. 850.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte. III.   Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                           La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.01.2013 11.2010.89 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.01.2013 11.2010.89 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.01.2013 11.2010.89

Protezione della personalità: provvedimenti cautelari e imminenza della lesione

Incarto n. 11.2010.89 Lugano, 23 gennaio 2013 /mc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per statuire nella causa DI.2009.1688 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 16 novembre 2009 da AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1) contro AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 luglio 2010 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 2 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. AO 1 è entrato il 1° novembre 2006 come consulente alle dipendenze della AP 1, società attiva nella prestazione di servizi e consulenza nel campo finanziario, portando con sé un certo numero di clienti italiani. Il 25 settembre 2009 egli ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 dicembre successivo e pochi giorni dopo è stato eso­ne­rato dal prestare la sua attività fino alla partenza. Nel sollecitare il saldo del bonus dovutogli per il 2008, prospettando una richiesta analoga per il 2009, egli ha diffidato il 4 novembre 2009 la ditta dall'accaparrarsi i suoi clienti. Il 9 novembre 2009 la AP 1 ha inviato per raccomandata “a tutta la clientela di AO 1” la seguente lettera circolare a firma di __________: Suo mandato di gestione con il Gruppo __________ Ci riferiamo al soprammenzionato mandato di gestione firmato da Lei in data 4 luglio 2006 con il nostro Gruppo, consulente responsabile AO 1. Dopo aver discusso con lui, siamo giunti alla decisione di lasciarlo a casa per motivi disciplinari e infrazioni. Con questo scritto vogliamo informarla che la nostra società AP 1 si declina da qualsiasi responsabilità riguardo ai vostri investimenti e non farà fronte a nessuna eventuale indennità o penalità. Cogliamo l'occasione per informarla che la nostra società ha deciso, come politica aziendale, di proporre a tutti i clienti di aderire allo scudo fiscale italiano e di rimpatriare i capitali non dichiarati. Il Ministro __________ sarà severo e non esiterà di pronunciare sovratasse e altre penalità. A nostro parere non vale la pena di andare contro le leggi del proprio Stato. La lettera continuava con l'indicazione del nome e del recapito telefonico di consulenti a disposizione per eventuali ragguagli, così concludendo: Ci dispiace che per il momento non abbiamo informazioni positive. B. Il 16 novembre 2009 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, che alla AP 1 “e in particolare al suo amministratore __________” fosse ordinato in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva “nella persona del delegato __________ e nella persona del presidente __________”, di “astenersi immediatamente dalla trasmissione a terzi della lettera 9 novembre 2009 o dal divulgare in altro modo l'informazione secondo cui AO 1 sarebbe stato ‘ lasciato a casa per motivi disciplinari e infrazioni ’ ”. Con decreto cautelare emanato il 17 novembre 2009 senza contraddittorio il Pretore ha accolto la richiesta. All'udienza del 30 novembre 2009, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito la sua domanda, alla quale la convenuta si è opposta sulla scorta di un riassunto scritto. Con replica e duplica orali le parti hanno confermato i loro punti di vista. L'istruttoria cautelare, avviata il 13 gennaio 2009, si è chiusa il 3 maggio 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 26 maggio 2010 esse hanno poi ribadito le rispettive posizioni. C. Statuendo il 2 luglio 2010, il Pretore ha accolto l'istanza e ha confermato il decreto cautelare emesso prima del contraddittorio, specificando che il suo giudizio era “immediatamente esecutivo” e andava “eseguito immediatamente”. All'istante egli ha impartito un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il decreto cautelare sarebbe decaduto. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'istante fr. 5000.– per ripetibili. D. Contro il decreto predetto la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 luglio 2010 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo e riassunti tre testimoni escussi dal Pretore, l'istanza di AO 1 sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Con decreto del 21 luglio 2010 il presidente della Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza interesse, poiché quand'anche fosse stata sospesa l'esecutività del decreto impugnato sarebbe tornato ad applicarsi l'identico decreto cautelare emesso inaudita parte il 17 novembre 2009. Invitato a esprimersi, nelle sue osservazioni del 6 agosto 2010 AO 1 propone di respingere l'appello e di dichiararlo anzi temerario. La causa di merito, introdotta il 4 agosto 2010 davanti al medesimo Pretore è tuttora pendente. Considerando in diritto: 1. Il decreto impugnato è stato intimato il 5 luglio 2010 ed è pervenuto al patrocinatore della convenuta il giorno successivo (appello, pag. 3 in alto) . Introdotto nel termine di dieci giorni (art. 382 cpv. 1 combinato con l'art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) non sospesi dalle ferie (art. 384 bis CPC ticinese), l'appello in esame è pertanto tempestivo. 2. L'appellante postula anzitutto la riassunzione di tre testimoni sentiti in prima sede (__________, __________ e __________), dolendosi che il Pretore abbia respinto le domande loro rivolte per sapere se l'istante fosse entrato alle dipen­denze di un'altra società di gestione patrimoniale e vi avesse fatto confluire clienti già prima del 31 dicembre 2009. Ciò avrebbe permesso di appurare – essa soggiunge – violazioni contrattuali, la cui gravità giustificava la lettera del 9 novembre 2009. Ora, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietava di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello. L'art. 322 lett. b CPC ticinese consentiva però di chiedere l'assunzione di prove che il primo giudice avesse respinto. Le domande ai testimoni annotate a verbale che il primo giudice rifiutava (art. 236 cpv. 3 CPC ticinese) rientravano anch'esse nelle previsioni dell'art. 322 lett. b CPC ticinese. In concreto non risulta che il Segretario assessore abbia re­spinto domande dirette a __________ (verbale del 13 gennaio 2010, pag. 6 seg.). La riassunzione di quest'ultimo non entra perciò in linea di conto. Il Segretario assessore ha respinto invece le domande che la convenuta voleva porre a __________ e __________ sulle questioni testé accennate, rilevando che nella risposta la convenuta non aveva allegato fatti del genere, per altro non menzionati nemmeno nella lettera del 9 novembre 2009 (verbali del 13 gennaio 2010, pag. 5 a metà, e del 19 gennaio 2010, pag. 2 in fondo). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Non pretende di avere rimproverato all'istante, nella risposta scritta o nella duplica orale, di essere passato alle dipen­denze di un'altra società di gestione patrimoniale cui avrebbe indirizzato clienti già prima del 31 dicembre 2009, né pretende che un testimone possa essere chiamato a deporre su circostanze estranee ai fatti allegati dalle parti (vale se mai il contrario: Coc­chi/Trez­zini, CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 41 ad art. 78). Ciò posto, non soccorrono le premesse nemmeno per escutere nuovamente __________ e __________. La doglianza dell'appellante, secondo cui le sarebbe stata preclusa la possibilità di far accertare circostanze determinanti per il giudizio, cade dunque nel vuoto. 3. Con il decreto impugnato il Pretore ha accolto l'istanza cautelare di AO 1 per più motivi. Egli ha ritenuto anzitutto che l'espressione “lasciare a casa” era atta a suscitare nel lettore medio l'impressione che il dipendente fosse stato licenziato, ciò che non era vero, il contratto di lavoro essendo stato disdetto dall'istante. L'impressione negativa era accentuata – ha soggiunto il Pretore – dal passaggio della lettera in cui la convenuta escludeva ogni sua responsabilità, quasi che un danno ai clienti fosse occorso o incombesse. Quanto poi a “motivi disciplinari e infrazioni”, il primo giudice non ne ha ravvisato alcuno, né l'istante risultava avere violato direttive interne dell'azienda sul rimpatrio di capitali italiani al beneficio dello scudo fiscale, anche perché la convenuta aveva deciso di sollecitare i clienti a profittare di tale possibilità quando l'istante aveva già lasciato la ditta. Per di più, ha continuato il primo giudice, un datore di lavoro non ha poteri disciplinari e non può irrogare sanzioni. L'istante poi non era stato oggetto di richiami, avvisi o ammonimenti, di modo che il “retrogusto disciplinare” della lettera era fuori luogo. A maggior ragione ove si consideri che l'istante neppure constava avere screditato il suo superiore __________ – come la convenuta asseriva – né essersi appropriato della lista dei clienti della società, mentre l'esonero dall'attività lavorativa durante il periodo di disdetta è una prassi consolidata in quel ramo professionale. Secondo il Pretore, in conclusione, la lettera del 9 novembre 2009 costituiva verosimilmente una violazione della personalità, onde l'accoglimento dell'istanza cautelare. 4. L'appellante fa valere, in sintesi, che la lettera del 9 novembre 2009 non lede la personalità dell'istante, sia perché dall'espressione “lasciare a casa” il lettore medio non doveva necessariamente desumere che il dipendente fosse stato licenziato sia perché respingendo ogni responsabilità la ditta non intendeva mettere in cattiva luce l'interessato. A mente della convenuta la lettera era dovuta alla preoccupazione di evitare danni ai clienti e a sé stessa per la consulenza fornita dall'istante, scettico circa l'opportunità di consigliare ai clienti l'adesione allo scudo fiscale italiano. L'appellante sostiene inoltre che su questo punto AO 1 ha contravvenuto alla politica aziendale, come aveva già disatteso in precedenza i suoi compiti all'interno della ditta, entrando in conflitto con il suo superiore __________, tanto che se non si fosse dimesso sarebbe stato licenziato. Stan­do all'appellante poi la lettera del 9 novembre 2009 non aveva connotazioni sanzionatorie, l'accenno a “motivi disciplinari” figurante nello scritto riconducendosi al comportamento indisciplinato dell'istante, mentre eventuali imprecisioni terminologiche trovavano spiegazione nel fatto che __________ è di lingua madre tedesca. L'appellante argomenta infine che l'istante medesimo ha implicitamente ammesso di essere in grado di interpellare i clienti della società e, dunque, di essersi impossessato della relativa lista. 5. Secondo l'art. 28 c cpv. 1 vCC (applicabile fino al 31 dicembre 2010) chi rendeva verosimile l'esisten­za di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, poteva chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo era di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombeva di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponesse esigenze troppo severe – che il convenuto ledeva in quel momento o stava per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, era tenuto a recare – ove non negasse le proprie intenzioni – una giustificazione che rendesse verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ª edizione, pag. 131 n. 609 seg.; Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 28 c; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schwei­zerischen Zivilgesetz­buches, 2ª edizione, pag. 253 n. 14.82). Spettava poi al giudice ponderare i contrapposti interessi, esaminando se il fine perseguito dal convenuto fosse degno di protezione (DTF 126 III 306 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 5P.308/2003 del 28 ottobre 2003, consid. 2.2 in: SJ 126/2004 I 250; I CCA, sentenza inc. 11.2009.38 del 27 agosto 2010, consid. 4 con riferimenti). 6. L'art. 28 c cpv. 1 vCC presupponeva, in particolare, che al momento del giudizio cautelare la lesione fosse ancora in atto o apparisse imminente, cioè concreta e attuale. Se a quel momento il rischio più non sussisteva oppure la lesione si era già prodotta, il provvedimento cautelare più non si legittimava. Il requisito dell'imminenza andava apprezzato con un certo rigore: l'istante doveva rendere verosimile che la lesione poteva prodursi o si sarebbe potuta ripetere in un futuro immediato (RtiD I-2004 pag. 587 n. 60c; v. anche DTF 127 III 485 consid. 1c/aa). Prima di giudicare – come ha fatto il Pretore – se in concreto si ravvisasse, a un sommario esame, un comporta­mento della convenuta suscettibile di offendere la personalità dell'istante e se tale agire fosse giustificato occorreva domandarsi pertanto se la lesione apparisse ancora imminente e attuale. La questione, di diritto, andava esaminata d'ufficio, come d'ufficio andavano verificati – del resto – i requisiti per l'emanazione di provvedimenti cautelari in genere sulla base sull'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese (RtiD II-2009 pag. 633 n. 9c consid. 4). Nell'istanza cautelare del 16 novembre 2009 AO 1 evocava – per vero in un'unica frase – la necessità di evitare “l'ulteriore diffusione di scritti diffamatori” da parte della convenuta (pag. 3 nel mezzo). Non ha però reso il rischio verosimile. Al contraddittorio del 30 novembre 2009 egli si è soffer­mato sul carattere lesivo della lettera 9 novembre 2009, sul suo conte­nuto inveritiero e sull'assenza di interessi preponderanti che ne giustificassero la diffusione, ma non ha sostanziato un pericolo immediato di reiterazione, tanto meno recando elementi concreti. Che nella risposta la convenuta abbia sorvolato al proposito poco importa. Per ottenere un provvedimento cautelare in forza dell'art. 28 c cpv. 1 vCC spettava in primo luogo all'istante allegare indizi oggettivi che facessero apparire verosimile il ripetersi della lesione. Invano se ne cercherebbero gli estremi, foss'anche d'ufficio, nelle risultanze istruttorie. Ne segue che il Pretore avrebbe dovuto respingere il provvedimento cautelare già per questo motivo. Interrogarsi se il comportamento della convenuta sembrasse offendere la personalità dell'istante e se a un sommario esame tale agire apparisse giustificato era, nelle circostanze descritte, superfluo. Ciò significa che in accoglimento dell'appello il decreto del Pretore va riformato e l'istanza cautelare respinta. 7. Gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non bisogna trascurare tuttavia un altro criterio d'apprezzamento (che si ispirava all'art. 159 cpv. 3 vOG e che figura oggi all'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC), ovvero che al momento in cui si è rivolto al Pretore, il 16 novembre 2009, soggettivamen­te AO 1 poteva avere in buona fede motivo di agire in giudizio. Si ricordi che la lettera raccomandata del 9 novembre 2009 era stata spedita appena una settimana prima e che la sua forma circolare (indirizzata collettivamente “a tutta la clientela di AO 1”) poteva anche far ritenere che in caso di destinatari non raggiunti in Italia la diffusione si rinnovasse entro breve o che __________ ne ripetesse in qualche modo il contenuto. A maggior ragione ove si consideri che gli animi erano accesi: il periodo di disdetta era ancora in corso (doc. B), l'istante rivendicava il diritto a bonus annui che la convenuta non era disposta a erogare e le parti si muovevano accuse reciproche di accaparramento di clienti (doc. C). In condizioni siffatte il tono grezzo della circolare, oltre che umiliante per l'interessato (asseritamente “lasciato a casa” per decisione del­l'azienda) e inquietante per le conseguenze prospettate (“la nostra società [...] declina qualsiasi responsabilità riguardo ai vostri investimenti e non farà fronte a nessuna eventuale indennità o penalità”), poteva lasciar credere soggettivamente a AO 1 che la convenuta fosse pronta a reiterare nel suo comportamento o che __________ fosse pronto a ripetere le affermazioni contenute nella lettera. Che la diffusione della circolare abbia leso o non abbia leso oggettivamente la personalità del­l'istante non va deciso ora: sarà accertato dal Pretore in esito al­l'azione di merito. Ai fini del presente giudizio basti tenere conto del fatto che, diramando una lettera come quella del 9 novembre 2009, la ditta ha concorso all'insorgere del procedimento cautelare, inducendo l'istante a piatire. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere equitativamente gli oneri processuali di prima sede a metà e di compensare le ripetibili per “giusti motivi” nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese. 8. Le considerazioni che precedono non valgono per l'appello. Già davanti al Pretore in effetti, al più tardi quando ha redatto il memoriale conclusivo nel maggio del 2010, l'istante doveva rendersi conto di non aver saputo sostanziare alcun rischio oggettivo di reiterazione imminente e di non avere reso verosimile, perciò, uno dei requisiti cumulativi enunciati dall'art. 28 c cpv. 1 vCC. Ne deriva che dinanzi a questa Camera non v'è ragione per scostarsi dalla regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Che l'appellante ottenga causa vinta solo parzialmente sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado si tiene calcolo, riducendo la tassa di giustizia e moderando l'indennità per ripetibili che spetta alla convenuta. 9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause intese alla protezione della personalità non toccano diritti di carattere pecuniario (DTF 127 III 483 consid. 1a con rinvii), a meno che – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – comprendano anche pretese di risarcimento o di riparazione del torto morale. Nella fattispecie un eventuale ricorso in materia civile è dato perciò senza riguardo a questioni di valore (art. 74 LTF). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

1.  L'istanza è respinta e il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 17 novembre 2009 è revocato.

2.  La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.–, da anticipare dal­l'istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. II.   Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta    fr. 800.– b) spese                                  fr. 50.– fr. 850.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte. III.   Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                           La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.