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11.2009.16

Ticino · 2008-12-12 · Italiano TI
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Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.2012 11.2009.16 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.2012 11.2009.16 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.2012 11.2009.16

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Incarto n. 11.2009.16 Lugano 29 febbraio 2012 /rs In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per statuire nella causa OA.2007.35 (divorzio su domanda unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 marzo 2007 da AO 1 (patrocinata dall'PA 2) contro AP 1 (patrocinato dall'PA 1); premesso che con sentenza del 12 dicembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1968), cittadino turco, e AO 1 (1977); ricordato che la figlia M__________ (nata il 19 dicembre 1998) è stata affidata alla madre, mentre al padre è stato riconosciuto un diritto di visita sorvegliato e accompagnato, ogni settimana, dalle ore 14.00 alle 17.00 (ad eccezione dei periodi di chiusura del Punto d'Incontro a __________ e delle vacanze di madre e figlia) da esercitare secondo le modalità che sarebbero state fissate dalla Commissione tutoria regionale 11 d'intesa con il curatore educativo __________, abilitato a prevedere insieme con il personale del Punto d'Incontro momenti di visita non sorvegliati, ritirando il passaporto al padre; rammentato altresì AP 1 è stato condannato a versare un contributo alimentare indicizzato per la figlia di fr. 450.– mensili fino al 31 dicembre 2010, aumentati in seguito a fr. 550.– mensili fino al 31 dicembre 2016, assegni familiari non compresi; constatato che nella sentenza il Pretore ha dato atto dell'avvenuta liquidazione del regime dei beni e ha ingiunto alla cassa pensione della moglie di versare fr. 2125.– su un conto di libero passaggio intestato al marito; preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 gennaio 2009 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria

– un diritto di visita in forma libera ed esteso a un fine settimana su due dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica alle 21.00, come pure a tutti i mercoledì dalle ore 17.00 fino alle 21.00, oltre a tre settimane di vacanza durante l'estate e una settimana alternativamente a Pasqua o Natale; appurato che l'appello non è stato oggetto di intimazione; visto che con lettera del 27 febbraio 2012 AP 1 comunica ora a questa Camera di ritirare l'appello, il Pretore avendo nel frattempo emanato numerosi provvedimenti cautelari “che hanno profondamente modificato i diritti di visita”; rilevato che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese); precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375); considerato che nel caso specifico si può equitativamente soprassedere a ogni prelievo, l'incasso di oneri processuali traducendosi verosimilmente in un costo aggiuntivo per l'erario, il convenuto risultando con ogni verosimiglianza insolvente; stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'attrice per osservazioni; ritenuto che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, tale diritto è di natura altamente personale e decade – ove non sia ancora stato accordato, come nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c); posto che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta; in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese, decreta:

1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

4.   Notificazione a: –; –. Comunicazione a:

– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna; – Commissione tutoria regionale 11, Losone; –,,. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente                                                           La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­ bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.